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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/05/2025, n. 2382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2382 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice onorario dott.ssa Rosalba Musillami, nella causa civile iscritta al N. 6792/2024
R.G.L. promossa da
nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, residente a [...], C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Mariano PASTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Palermo in Via Marchese Ugo n. 56
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ) , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con CP_1 P.IVA_1
sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria CIANCIMINO
-resistente -
Avente ad oggetto: reddito di cittadinanza.
All'udienza del 20.05.2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato – ai sensi dell'art. 429 cpc - la seguente
SENTENZA
Mediante lettura e successivo deposito nel fascicolo telematico del dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 02.05.2024, la proponente chiedeva al Tribunale “di accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento e/o l'illegittimità del CP_ provvedimento di datato 18.11.2023 avente ad oggetto la richiesta di restituzione di somme a seguito della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza
;- accertare e dichiarare che nulla deve la ricorrente all con riferimento CP_1
agli importi percepiti a titolo di reddito di cittadinanza per il periodo aprile
2019/settembre 2020; conseguentemente accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a trattenere la complessiva somma di € 14.506,93 percepita a titolo di
Reddito di Cittadinanza”.
Deduceva di avere percetto il reddito di cittadinanza per il periodo Aprile 2019-
CP_ Settembre 2020 e che con lettera del 18.11.2023, ricevuta il 01.12.2023, l' aveva chiesto la restituzione della somma di euro 14.506,93 in conseguenza della revoca/decadenza del reddito di cittadinanza e ciò a seguito di accertamento di non veridicità del nucleo dichiarato in DSU.
Assumeva che i familiari indicati nella DSU erano quelli presenti nello stato di famiglia e di essere in possesso dei requisiti economici per beneficiare del reddito di cittadinanza.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' che deduceva di CP_1
avere comunicato la revoca del reddito di cittadinanza per “accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”, giusta raccomandata a.r. del 18.11.2023, ricevuta il 5.12.2023 (produceva lettera e ricevuta di ritorno), precisando che nella DSU non era stato allegato il “quadro D” che nella fattispecie avrebbe dovuto essere compilato stante la presenza nel nucleo della richiedente di figli i cui genitori non sono coniugati o conviventi tra loro.
Citava a tal fine il DPCM 159/2013 art. 3.
L'udienza di discussione si svolgeva in forma scritta e la ricorrente depositava note,
CP_ insistendo genericamente nel ricorso, nulla eccependo alle difese dell' tempestivamente costituto.
All'udienza di oggi, le parti hanno rassegnato le conclusioni e la causa viene decisa come in epigrafe.
* Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il reddito di cittadinanza è stato introdotto come misura di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale e consiste in un sostegno economico, erogato a mezzo di ricarica di una carta di pagamento elettronica, finalizzato all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro.
Ciò detto, attesi i motivi indicati nel provvedimento di revoca, appare necessario richiamare il quadro normativo entro il quale va considerata la legittimità della disposta revoca.
L'art 7 comma 4 della L. 26/2019 prevede due ipotesi di revoca: una conseguente a condanna penale (terzo comma), l'altra (quella di cui al quarto comma, qui in esame
) legata all'esistenza oggettiva di un mendacio.
Il comma 4 dell'art. 7 della L. 26/2019 prevede infatti l'ipotesi di revoca immediata del beneficio con efficacia retroattiva disposta in sede amministrativa per il caso in cui «si accerti la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante».
Ne deriva che, nel caso previsto dal 4^ comma art. 7 L. 26/19, la revoca del beneficio in fruizione consegua direttamente e soltanto dall'accertamento dell'illecito consistente nel mendacio o nell'omissione, non essendo condizionata all'esistenza del reato o al dolo.
È sufficiente quindi che esista il comportamento oggettivo descritto dalla norma, purchè si tratti di una falsità o di una omissione che abbia riflessi sul diritto o sulla misura del reddito di cittadinanza.
CP_ Ebbene, nella fattispecie, all'esito della indicazione da parte dell' in memoria dell'omissione nella scheda DSU sottoscritta dalla ricorrente, consistita nel fatto che non era stato indicato il genitore dei minori non coniugato e non convivente, la difesa della , lungi dal documentare in giudizio la condizione del genitore Parte_1 non convivente e non coniugato, si è limitato a depositare lo stato di famiglia senza nulla addure, neppure a seguito della costituzione dell' . CP_2
Ai sensi del comma 1 dell'art. 7 DPC 159/2013 ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
Qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) e b) di cui sopra, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del cennato DPCM (“Ai fini del computo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), per tener conto della situazione economica del genitore non convivente, è calcolata una componente aggiuntiva secondo le modalità seguenti:
a) è calcolato l'ISE, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, riferito al solo genitore non convivente, indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri componenti il suo nucleo familiare;
b) l'indicatore della situazione economica di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare di appartenenza e moltiplicato per 0,3; c) il valore di cui alla lettera b) è moltiplicato per un fattore di proporzionalità, pari ad 1 nel caso di un solo figlio non convivente e maggiorato di 0,5 per ogni figlio non convivente successivo al primo;
i figli non conviventi che non fanno parte del nucleo familiare del beneficiario non rilevano ai fini del calcolo del fattore di proporzionalità;
d) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l'ammontare di cui alla lettera c) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare del beneficiario.
La componente aggiuntiva, calcolata secondo le modalità di cui al presente comma, integra l'ISEE del beneficiario della prestazione richiesta, ai sensi dell'articolo 7, comma 2”).
In altri termini, per le prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno nell'ISEE del nucleo familiare del minorenne.
Nella fattispecie nell'erogazione del reddito di cittadinanza si tiene conto di ogni entrata economica all'interno della famiglia e dei componenti il nucleo familiare, ragion per cui l'indicazione del genitore non convivente e non coniugato è rilevante ai fini della determinazione della misura della prestazione.
Ne discende che la domanda di declaratoria della non debenza del credito oggetto dell'avviso impugnato va respinta, per omessa indicazione del genitore non coniugato e non convivente dei minori.
Atteso che si verte in materia di prestazioni assistenziali e che parte ricorrente ha depositato dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc, le spese di lite si dichiarano irripetibili.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 20.05.2025 Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente