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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3477 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2612/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di n. 10366/2019 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
NA alla Via Foria, 177, presso lo studio dell'Avv. Carla Manuela De Sena, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E con sede in ES (BS) alla Via Cefalonia n. 74 (C.F. Controparte_1
), iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. P.IVA_1
385/93 al n. 68, in persona del suo procuratore speciale Dott. Controparte_2 giusti poteri conferitegli con procura in data 29.05.2014 a rogito Notaio Dott. di ES, rep. n. 98177 racc. n. 33030 dal Consigliere Persona_1
Delegato Dott. rappresentata e difesa dall'Avv.Giuseppe CP_3
Ravasio del Foro di Bergamo (C.F. ) con studio in CodiceFiscale_2
Bergamo (BG) alla Via Masone n. 3, ed elettivamente domiciliata in NA via
Crispi n.62, presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli (C.F.:
[...]
), in virtù di procura rilasciata in primo grado di giudizio C.F._3
Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2017 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di NA la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed esponeva che:
- in data 28.01.2010 stipulava con la contratto di locazione Controparte_1 finanziaria n. 6034496 per la locazione del natante AN 38.50 fornitore AN
Marine S.p.A.;
- la durata della locazione finanziaria era pari a 120 mesi;
- il costo di acquisto era fissato in E. 216.666,67 oltre iva;
- il canone iniziale pattuito era di E. 45.454,50;
- i canoni erano così stabiliti: 36 canoni mensili da E. 1.350,00 oltre iva + 83 canoni mensili da E. 1.921,03 oltre iva;
- il prezzo di opzione finale previsto era di E. 2.166,67;
- il contratto era affetto da patologia essenziale ovvero da nullità radicale per la mancata indicazione nello stesso del TAEG, tale da comportare il venir meno dell'intero regolamento contrattuale, con conseguente obbligo in capo alla Sig.ra di corrispondere esclusivamente un compenso per l'utilizzo Pt_1 dell'imbarcazione;
- dalla nullità eccepita discendeva ulteriormente l'obbligo per la Controparte_1 di restituire gli importi percepiti per la locazione finanziaria al netto del compenso per l'utilizzo;
- in data 13.12.2013 era comunicata la risoluzione del contratto a mezzo dello studio legale ON e Ravasio;
- in data 27.12.2016 metteva a disposizione della il natante oggetto CP_1 del contratto ormai risolto;
- essa aveva versato 19 canoni per complessivi E. 69.754,50; 2 Parte_1 assegni bancari rispettivamente di E. 1.491,00 e di E. 4.800,00; 3 bonifici bancari di E. 5.000,00, E. 10.600,00 ed E. 5.000,00;
- la inoltrava alle centrali di raccolta dati in materia creditizia Controparte_1 segnalazioni a sofferenza a carico di essa con conseguente grave Pt_1 danno;
- il noleggio di un'imbarcazione di dimensioni e caratteristiche anche superiori a quelle oggetto del contratto di noleggio comporta una spesa di E. 150,00 giornaliere;
- il compenso per l'utilizzo dell'imbarcazione poteva essere quantificato in complessivi E. 27.000,00, pari al valore del noleggio dell'imbarcazione per i tre mesi estivi (90 giorni) del 2011 e 2012;
- essa versava E. 96.654,50 a titolo di canoni, da cui andava Parte_1 detratto il valore di utilizzo del bene pari a E. 27.000,00;
- il credito a favore di essa era quindi di E. 69.654,50 oltre interessi, Pt_1 spese e danni.
Tanto premesso chiedeva: “1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria n. 6034496 stipulato in data 28.01.2010 tra la signora
e la società e, per l'effetto di tale Parte_1 Controparte_1 dichiarazione, condannare la convenuta al pagamento di E. 69.654,50 oltre interessi;
2) ordinare l'immediata cancellazione del nome dell'istante Pt_1
dalle centrali di raccolta dati in materia creditizia e condannare la
[...] [...] al pagamento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora CP_1 Pt_1
per l'illegittima indicazione nelle centrali di raccolta dati in materia crediti;
[...]
3) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario.”
Si costituiva la la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di NA a decidere la presente controversia essendo stato pattuito tra le parti quale foro esclusivo ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c. “il Foro di ES ed il Foro di Bergamo” all'art.26 contratto di leasing, specificamente approvato e sottoscritto dalla;
nel merito Pt_1 contestava la domanda attorea stante l'inesistenza di un obbligo normativo o regolamentare di indicare il TAEG nei contratti di leasing, oltre il tasso leasing invece ben chiaro dal dettato contrattuale;
in ogni caso, contestava che le somme indicate dalla attrice fossero state effettivamente corrisposte negli importi indicati, nonché la quantificazione del compenso per l'utilizzo del bene non corrispondente ai prezzi di mercato per pari imbarcazioni, e la limitazione temporale ai soli tre mesi estivi, essendo l'utilizzo possibile e contrattualmente previsto per tutto l'anno.
Chiedeva, pertanto: “in via pregiudiziale, accertata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di NA e la competenza alternativa dei Fori di ES e di Bergamo, dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio con ogni correlata pronuncia;
nel merito, respingere tutte le domande formulate dagli attori perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti difensivi della convenuta in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta Controparte_1 nullità del contratto di leasing inter partes, accertato il diritto della CP_1 di essere indennizzato ex art. 2041 cod. civ. per l'arricchimento conseguito
[...] dall'attrice per le causali di cui in premessa, disporre la compensazione, anche ai sensi dell'art. 1243, co. 2 cod. civ., delle somme oggetto della domanda ripetitoria avversaria con l'importo risultante a credito della convenuta, nei limiti della domanda avversaria;
in ogni caso, vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale
c.n.p.a. ed iva ex lege nonché rimborso di ogni eventuale spesa di c.t.u./c.t.p..”
Alla prima udienza del 15.9.2017 il Giudice respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta e concedeva il termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, nonché i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. all'udienza dell'8.1.2019 il Giudice riservava la decisione in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti, all'esito della quale, ritenendo la causa di natura documentale, rinviava all'udienza del 19.11.2019 per la discussione orale ex art.281 sexies
c.p.c. con concessione di termine per note finali sino a 15 giorni prima dell'udienza. Indi con sentenza n.10366/2019 così provvedeva “
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di NA in favore, in alternativa ed a scelta di parte attrice, del Tribunale di Bergamo o del Tribunale di ES;
2. assegna alla parte attrice termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio presso uno dei due fori indicati;
3. condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.015,00 per
[...] compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso al 15%.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 17.07.2020 proponeva appello
, sulla base di due motivi, così rubricati: 1) “errore Parte_1 nell'applicazione e falsa interpretazione dell'art. 38 c.p.c. e 111 Costituzione”; 2)
“ingiustificata condanna alle spese dell'attrice”.
Chiedeva, pertanto “
1. In via principale e pregiudiziale riformare l'impugnata sentenza 10366/2019 pubbl. il 19/11/2019 ed in luogo di “dichiara l'incompetenza per territorio in favore, in alternativa ed a scelta di parte attrice, del Tribunale di
Bergamo o del Tribunale di ES” così decidere “Il Giudice dichiara la competenza del Tribunale di NA così come già radicata a seguito dell'ordinanza emessa in data 15.09.2017; ammette i mezzi istruttori articolati nelle note ex art. 183 sesto comma c.p.c. dall'attore, rinvia ad altra udienza per la nomina del CTU;
2. ed ancora in via principale riformare l'impugnata ordinanza ed in luogo di “condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.015,00 per
[...] compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso al 15%” sostituire con “il Giudice condanna la convenuta società al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 3.015,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso al 15%”;
3. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della principale e pregiudiziale domanda voglia la Corte riformare l'impugnata ordinanza ed in luogo di “condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.015,00 per
[...] compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso al 15%” sostituire con “Il Giudice compensa le spese di lite”;
4. Condannare l'appellata al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dell'avv. Carla Manuela De Sena.” In via istruttoria reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi prova articolata in primo grado con la memoria 183, VI comma c.p.c. I-II-III.
Si costituiva l'appellata che contestava l'appello e chiedeva Controparte_4
“in via principale e nel merito respingere il gravame proposto dall'appellante in quanto inammissibile e comunque giuridicamente infondato per i motivi tutti dedotti in narrativa confermando integralmente l'impugnata sentenza n.
10366/2019 pronunciata e pubblicata in data 19.11.2019 dal Tribunale di NA
G.U. dr.ssa Maria Carolina De Falco;
in via subordinata, nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, rigettare comunque nel merito le domande proposte dalla signora nell'ambito del Parte_1 giudizio di primo grado per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti nei relativi atti;
in ogni caso, spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.”
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello e le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre premettere brevi puntualizzazioni.
Occorre in primo luogo rilevare che all'art.26 del contratto n. 6034496 di locazione finanziaria del natante AN , rubricato “Foro competente”, specificamente Pt_2 approvato e separatamente sottoscritto da , ai sensi degli artt. Parte_1
1341 e 1342 c.c., le parti pattuivano che “Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono competenti, ove venga convenuta la Concedente, esclusivamente il Foro di ES ed il Foro di
Bergamo. Ove l'azione sia promossa dalla Concedente, sono competenti, oltre al Foro di ES e di Bergamo, qualsiasi altro foro normalmente previsto dalla legge ovvero quello di Ancona”.
Occorre rilevare, inoltre, che nel giudizio di primo grado, all'udienza di comparizione del 15.9.2017, il giudice a cui all'epoca era affidata la controversia disattendeva l'eccezione di incompetenza, sostenendo che “nella specie
[...]
si è limitata a contestare la competenza del Foro adito dall'attrice in CP_1 relazione al solo criterio della violazione del Foro convenzionalmente indicato dalle parti nel contratto di leasing, omettendo invece di formulare compiutamente
l'eccezione anche in ordine ai fori concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., come richiesto da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Civ. n. 20310/16). Ne segue che nella specie la competenza del Foro di
NA debba ritenersi radicata in relazione ai fori non oggetto di contestazione
(nella specie, tra l'altro, in forza del forum contractus, il Tribunale di NA è comunque competente, ivi risultando avvenuta la stipula del contratto di locazione finanziaria)” e concedeva a il termine per instaurare Parte_1 il procedimento di mediazione obbligatoria, nonché i termini di cui all'art. 183, co.
6 c.p.c..
Di contrario avviso il giudice che decideva la causa, il quale riteneva invece fondata l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto “se normalmente
l'effetto dell'accordo è di aggiungere un foro convenzionale a quelli individuati dalla legge, nel caso in esame le parti hanno espressamente attribuito al punto
26 della convenzione al Tribunale di Bergamo e di ES competenza a decidere "in via esclusiva per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal presente contratto". Ecco, allora, che la parte che sollevi l'eccezione
d'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento all'operatività di un foro convenzionale pattuito in via esclusiva (art. 29, co. 2, c.p.c.) non ha l'onere di contestare tutti i restanti fori in astratto concorrenti perché la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsi dalla legge (Cass. 8 febbraio 2005 n. 2543; Cass. civ., Sez II, 27 aprile 2004, n.
8030; Cass. civ., sez VI Ordinanza, 29 dicembre 2011, n. 29824).)”
Contesta tale decisione l'appellante.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Errore nell'applicazione e falsa interpretazione dell'art. 38 c.p.c. e 111 Costituzione”, l'appellante censura la decisione di accoglimento della eccezione di incompetenza sollevata dalla
[...] nonostante la statuizione sul punto fosse ormai preclusa dalla CP_1 decisione intervenuta nel corso del giudizio che aveva radicato definitivamente la competenza territoriale nel foro di NA;
contesta inoltre il mancato Contr esperimento, da parte della del regolamento di competenza CP_1 entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza del 15.9.2017 che decideva sulla competenza, con conseguente giudicato sulla questione.
Sostiene inoltre l'appellante la “palese lesione dell'art. 111 della Costituzione, nella duplice articolazione della economia dei mezzi processuali e della ragionevole durata del processo, nonché del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., quale diritto delle parti di pervenire in un tempo adeguato ad una definitiva decisione sul merito della controversia”, ritenendo che per garantire il rispetto di tale principio il giudice di merito non può alterare la sequenza logica di esame delle questioni di rito.
Il motivo di appello è inammissibile.
Come è noto, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. il provvedimento, che pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40 c.p.c., non decide il merito della causa è impugnabile soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Nel caso di specie il Tribunale di NA con la sentenza appellata si è pronunciato solo sulla competenza per territorio, dichiarandosi incompetente, e non ha deciso il merito della causa.
Né assume alcuna rilevanza ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione idoneo (appello o regolamento di competenza) quanto sostenuto dall'appellante, secondo la quale “l'oggetto dell'impugnazione in esame non attiene al merito della decisione relativa alla competenza territoriale, la quale non
è stata in alcun modo contestata”, ma, al contrario, “l'atto di appello censura la legittimità del Giudice a pronunciarsi su una questione preliminare su cui si era già formato un giudicato, in quanto la controparte non aveva proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 15.09.2017, n.cron.
15094/2017, emessa dal Giudice dott. Sacchi, con cui era stata rigettata
l'eccezione di incompetenza territoriale”; né rileva che con l'atto di appello si impugna anche il secondo capo della sentenza relativo alle spese di lite.
Ciò che rileva invece è che la sentenza appellata è una statuizione relativa alla competenza, avendo il giudice di primo grado solo dichiarato la propria incompetenza e regolato le spese, e non costituendo la pronuncia sulle spese processuali una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicchè l'appellante avrebbe dovuto impugnare la sentenza con regolamento di competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione della stessa
(avvenuta il 19.11.2019).
E' pacifico in giurisprudenza che in tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., a pena d'inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la decisione
è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza (Cass. n.
32003/2021; n.17187/2019; n.17228/2011).
Tanto basta a determinare l'inammissibilità dell'appello proposto.
Solo per completezza di motivazione va osservato che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la non avrebbe potuto esperire il Controparte_1 regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 15.9.2017 con la quale il giudice di primo grado disattendeva l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e disponeva per il prosieguo del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della "potestas iudicandi" sul punto (Sez.Un.11657/2008; 6825/2010; 18673/2020; 4986/2011;
16051/2013).
Pertanto, il provvedimento con il quale il giudice, ritenendo che la prospettata eccezione di incompetenza sia inidonea a definire il giudizio, assegni alle parti i termini di cui all'art.183, 6 comma c.p.c., non integra una decisione sulla competenza;
ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il regolamento di competenza (Cass.25883/2010; 16051/2013; )
Nel caso di specie, essendosi il giudice limitato con ordinanza del 15.9.2017 a disattendere l'eccezione di incompetenza ad assegnare alle parti il termine per la mediazione e i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., emettendo provvedimenti volti alla prosecuzione del giudizio, è evidente che trattasi di un provvedimento insuscettibile di impugnazione a mezzo di regolamento di competenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità dell'appello cui consegue il passaggio in giudicato della impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233;
17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
In considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari tra i minimi e i medi di cui al richiamato D.M. stante la semplicità della causa e la scarsa difficoltà delle difese.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art.96, co 3 c.p.c., introdotto dalla riforma del processo civile del 2009.
Tale norma prevede che: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Va ricordato che la condanna prevista dalla richiamata disposizione normativa configura una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza (cfr. Cass. n. 3830/21, Cass. n. 12413/16 e Cass. n. 4926/13), la quale non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'agente, bensì unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr., ex ceteris, Cass. n. 22208/21, Cass. n. 17466/19 e Cass.
n. 27623/17); che trattasi di sanzione autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata contemplate dai primi due commi dello stesso articolo 96 c.p.c. e con queste cumulabile (cfr. Cass. n. 20018/20, Cass. n.
29812/19 e Cass. n. 21943/18); che la norma in esame, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte «una somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (cfr. Cass. n. 26435/20, Cass.
n. 17902/19 e Cass. n. 21570/12).
Nel caso di specie, si è configurato un abuso dello strumento processuale da parte della che, pur consapevole dell'ingiustizia della propria pretesa – Pt_1 avendo essa specificamente approvato per iscritto, ai sensi dell'art.1341 c.c., la clausola contrattuale avente ad oggetto la competenza dell'autorità giudiziaria
(art. 26 del contratto di leasing) – ha proposto il presente appello sulla base di motivi palesemente pretestuosi, contrari all'orientamento consolidato della giurisprudenza, cui va aggiunto, ai fini della valutazione del comportamento complessivamente tenuto, che essa ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo nel termine di giorni sessanta indicato dal giudice di primo grado dichiaratosi incompetente.
Pertanto, il censurabile comportamento processuale dell'appellante, per quanto sin qui esposto, comporta la condanna della stessa al pagamento di una somma di danaro in favore della controparte, che si stima equo determinare in
E..3.500,00, cioè in un importo corrispondente a metà delle spese di lite, al netto degli accessori di legge, liquidate in dispositivo (cfr., in terminis, Cass. n.
21570/12).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.10366/2019 del Tribunale di NA Parte_1 nei confronti della con atto notificato in data 17.07.2020, così Controparte_1 provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore della delle Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in E. 7.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a pagare a
[...] la somma di E.3.500,00; CP_1
d) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in NA, addì 5.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE
così composta
Dr.ssa AURELIA D'AMBROSIO Presidente est.
Dr.MICHELE MAGLIULO Consigliere
Dr.PAOLO MARIANI Consigliere riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2612/2020 Ruolo Generale Civile avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di n. 10366/2019 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
NA alla Via Foria, 177, presso lo studio dell'Avv. Carla Manuela De Sena, dalla quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce all'atto di appello
APPELLANTE
E con sede in ES (BS) alla Via Cefalonia n. 74 (C.F. Controparte_1
), iscritta all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 D.Lgs. P.IVA_1
385/93 al n. 68, in persona del suo procuratore speciale Dott. Controparte_2 giusti poteri conferitegli con procura in data 29.05.2014 a rogito Notaio Dott. di ES, rep. n. 98177 racc. n. 33030 dal Consigliere Persona_1
Delegato Dott. rappresentata e difesa dall'Avv.Giuseppe CP_3
Ravasio del Foro di Bergamo (C.F. ) con studio in CodiceFiscale_2
Bergamo (BG) alla Via Masone n. 3, ed elettivamente domiciliata in NA via
Crispi n.62, presso lo studio dell'Avv. Paoloandrea Monticelli (C.F.:
[...]
), in virtù di procura rilasciata in primo grado di giudizio C.F._3
Email_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Con le note scritte ex art.127 ter c.p.c. entrambe le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti ed alle conclusioni ivi contenute, chiedendone l'accoglimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 24.05.2017 conveniva in Parte_1 giudizio innanzi al Tribunale di NA la in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed esponeva che:
- in data 28.01.2010 stipulava con la contratto di locazione Controparte_1 finanziaria n. 6034496 per la locazione del natante AN 38.50 fornitore AN
Marine S.p.A.;
- la durata della locazione finanziaria era pari a 120 mesi;
- il costo di acquisto era fissato in E. 216.666,67 oltre iva;
- il canone iniziale pattuito era di E. 45.454,50;
- i canoni erano così stabiliti: 36 canoni mensili da E. 1.350,00 oltre iva + 83 canoni mensili da E. 1.921,03 oltre iva;
- il prezzo di opzione finale previsto era di E. 2.166,67;
- il contratto era affetto da patologia essenziale ovvero da nullità radicale per la mancata indicazione nello stesso del TAEG, tale da comportare il venir meno dell'intero regolamento contrattuale, con conseguente obbligo in capo alla Sig.ra di corrispondere esclusivamente un compenso per l'utilizzo Pt_1 dell'imbarcazione;
- dalla nullità eccepita discendeva ulteriormente l'obbligo per la Controparte_1 di restituire gli importi percepiti per la locazione finanziaria al netto del compenso per l'utilizzo;
- in data 13.12.2013 era comunicata la risoluzione del contratto a mezzo dello studio legale ON e Ravasio;
- in data 27.12.2016 metteva a disposizione della il natante oggetto CP_1 del contratto ormai risolto;
- essa aveva versato 19 canoni per complessivi E. 69.754,50; 2 Parte_1 assegni bancari rispettivamente di E. 1.491,00 e di E. 4.800,00; 3 bonifici bancari di E. 5.000,00, E. 10.600,00 ed E. 5.000,00;
- la inoltrava alle centrali di raccolta dati in materia creditizia Controparte_1 segnalazioni a sofferenza a carico di essa con conseguente grave Pt_1 danno;
- il noleggio di un'imbarcazione di dimensioni e caratteristiche anche superiori a quelle oggetto del contratto di noleggio comporta una spesa di E. 150,00 giornaliere;
- il compenso per l'utilizzo dell'imbarcazione poteva essere quantificato in complessivi E. 27.000,00, pari al valore del noleggio dell'imbarcazione per i tre mesi estivi (90 giorni) del 2011 e 2012;
- essa versava E. 96.654,50 a titolo di canoni, da cui andava Parte_1 detratto il valore di utilizzo del bene pari a E. 27.000,00;
- il credito a favore di essa era quindi di E. 69.654,50 oltre interessi, Pt_1 spese e danni.
Tanto premesso chiedeva: “1) accertare e dichiarare la nullità del contratto di locazione finanziaria n. 6034496 stipulato in data 28.01.2010 tra la signora
e la società e, per l'effetto di tale Parte_1 Controparte_1 dichiarazione, condannare la convenuta al pagamento di E. 69.654,50 oltre interessi;
2) ordinare l'immediata cancellazione del nome dell'istante Pt_1
dalle centrali di raccolta dati in materia creditizia e condannare la
[...] [...] al pagamento di tutti i danni patiti e patiendi dalla signora CP_1 Pt_1
per l'illegittima indicazione nelle centrali di raccolta dati in materia crediti;
[...]
3) il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa con attribuzione al procuratore antistatario.”
Si costituiva la la quale in via preliminare eccepiva Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di NA a decidere la presente controversia essendo stato pattuito tra le parti quale foro esclusivo ai sensi degli artt. 28 e 29 c.p.c. “il Foro di ES ed il Foro di Bergamo” all'art.26 contratto di leasing, specificamente approvato e sottoscritto dalla;
nel merito Pt_1 contestava la domanda attorea stante l'inesistenza di un obbligo normativo o regolamentare di indicare il TAEG nei contratti di leasing, oltre il tasso leasing invece ben chiaro dal dettato contrattuale;
in ogni caso, contestava che le somme indicate dalla attrice fossero state effettivamente corrisposte negli importi indicati, nonché la quantificazione del compenso per l'utilizzo del bene non corrispondente ai prezzi di mercato per pari imbarcazioni, e la limitazione temporale ai soli tre mesi estivi, essendo l'utilizzo possibile e contrattualmente previsto per tutto l'anno.
Chiedeva, pertanto: “in via pregiudiziale, accertata l'incompetenza territoriale del
Tribunale di NA e la competenza alternativa dei Fori di ES e di Bergamo, dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio con ogni correlata pronuncia;
nel merito, respingere tutte le domande formulate dagli attori perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte negli atti difensivi della convenuta in subordine, nella denegata ipotesi di ritenuta Controparte_1 nullità del contratto di leasing inter partes, accertato il diritto della CP_1 di essere indennizzato ex art. 2041 cod. civ. per l'arricchimento conseguito
[...] dall'attrice per le causali di cui in premessa, disporre la compensazione, anche ai sensi dell'art. 1243, co. 2 cod. civ., delle somme oggetto della domanda ripetitoria avversaria con l'importo risultante a credito della convenuta, nei limiti della domanda avversaria;
in ogni caso, vittoria di competenze legali con rimborso spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/14, contributo previdenziale
c.n.p.a. ed iva ex lege nonché rimborso di ogni eventuale spesa di c.t.u./c.t.p..”
Alla prima udienza del 15.9.2017 il Giudice respingeva l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla convenuta e concedeva il termine per instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, nonché i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. all'udienza dell'8.1.2019 il Giudice riservava la decisione in ordine all'ammissione delle prove richieste dalle parti, all'esito della quale, ritenendo la causa di natura documentale, rinviava all'udienza del 19.11.2019 per la discussione orale ex art.281 sexies
c.p.c. con concessione di termine per note finali sino a 15 giorni prima dell'udienza. Indi con sentenza n.10366/2019 così provvedeva “
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di NA in favore, in alternativa ed a scelta di parte attrice, del Tribunale di Bergamo o del Tribunale di ES;
2. assegna alla parte attrice termine di giorni 60 per la riassunzione del giudizio presso uno dei due fori indicati;
3. condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 3.015,00 per
[...] compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso al 15%.”
Avverso tale sentenza con atto notificato in data 17.07.2020 proponeva appello
, sulla base di due motivi, così rubricati: 1) “errore Parte_1 nell'applicazione e falsa interpretazione dell'art. 38 c.p.c. e 111 Costituzione”; 2)
“ingiustificata condanna alle spese dell'attrice”.
Chiedeva, pertanto “
1. In via principale e pregiudiziale riformare l'impugnata sentenza 10366/2019 pubbl. il 19/11/2019 ed in luogo di “dichiara l'incompetenza per territorio in favore, in alternativa ed a scelta di parte attrice, del Tribunale di
Bergamo o del Tribunale di ES” così decidere “Il Giudice dichiara la competenza del Tribunale di NA così come già radicata a seguito dell'ordinanza emessa in data 15.09.2017; ammette i mezzi istruttori articolati nelle note ex art. 183 sesto comma c.p.c. dall'attore, rinvia ad altra udienza per la nomina del CTU;
2. ed ancora in via principale riformare l'impugnata ordinanza ed in luogo di “condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.015,00 per
[...] compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso al 15%” sostituire con “il Giudice condanna la convenuta società al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 3.015,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso al 15%”;
3. Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della principale e pregiudiziale domanda voglia la Corte riformare l'impugnata ordinanza ed in luogo di “condanna al pagamento in favore della Parte_1 CP_1 delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 3.015,00 per
[...] compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso al 15%” sostituire con “Il Giudice compensa le spese di lite”;
4. Condannare l'appellata al Controparte_1 pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio in favore dell'avv. Carla Manuela De Sena.” In via istruttoria reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi prova articolata in primo grado con la memoria 183, VI comma c.p.c. I-II-III.
Si costituiva l'appellata che contestava l'appello e chiedeva Controparte_4
“in via principale e nel merito respingere il gravame proposto dall'appellante in quanto inammissibile e comunque giuridicamente infondato per i motivi tutti dedotti in narrativa confermando integralmente l'impugnata sentenza n.
10366/2019 pronunciata e pubblicata in data 19.11.2019 dal Tribunale di NA
G.U. dr.ssa Maria Carolina De Falco;
in via subordinata, nella sola denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del gravame avversario, rigettare comunque nel merito le domande proposte dalla signora nell'ambito del Parte_1 giudizio di primo grado per tutti i motivi in fatto ed in diritto dedotti nei relativi atti;
in ogni caso, spese di entrambi i gradi di giudizio interamente rifuse.”
Dopo vari rinvii di ufficio per esigenze di ruolo, precisate le conclusioni, la causa era assegnata in decisione con i termini di giorni sessanta e successivi giorni venti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile.
Prima di esaminare i motivi posti a sostegno dell'appello e le censure avanzate avverso la sentenza di primo grado occorre premettere brevi puntualizzazioni.
Occorre in primo luogo rilevare che all'art.26 del contratto n. 6034496 di locazione finanziaria del natante AN , rubricato “Foro competente”, specificamente Pt_2 approvato e separatamente sottoscritto da , ai sensi degli artt. Parte_1
1341 e 1342 c.c., le parti pattuivano che “Salvi i casi in cui sia prevista dalla legge la competenza inderogabile di un diverso Foro, per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono competenti, ove venga convenuta la Concedente, esclusivamente il Foro di ES ed il Foro di
Bergamo. Ove l'azione sia promossa dalla Concedente, sono competenti, oltre al Foro di ES e di Bergamo, qualsiasi altro foro normalmente previsto dalla legge ovvero quello di Ancona”.
Occorre rilevare, inoltre, che nel giudizio di primo grado, all'udienza di comparizione del 15.9.2017, il giudice a cui all'epoca era affidata la controversia disattendeva l'eccezione di incompetenza, sostenendo che “nella specie
[...]
si è limitata a contestare la competenza del Foro adito dall'attrice in CP_1 relazione al solo criterio della violazione del Foro convenzionalmente indicato dalle parti nel contratto di leasing, omettendo invece di formulare compiutamente
l'eccezione anche in ordine ai fori concorrenti di cui agli artt. 19 e 20 c.p.c., come richiesto da un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass. Civ. n. 20310/16). Ne segue che nella specie la competenza del Foro di
NA debba ritenersi radicata in relazione ai fori non oggetto di contestazione
(nella specie, tra l'altro, in forza del forum contractus, il Tribunale di NA è comunque competente, ivi risultando avvenuta la stipula del contratto di locazione finanziaria)” e concedeva a il termine per instaurare Parte_1 il procedimento di mediazione obbligatoria, nonché i termini di cui all'art. 183, co.
6 c.p.c..
Di contrario avviso il giudice che decideva la causa, il quale riteneva invece fondata l'eccezione di incompetenza per territorio, in quanto “se normalmente
l'effetto dell'accordo è di aggiungere un foro convenzionale a quelli individuati dalla legge, nel caso in esame le parti hanno espressamente attribuito al punto
26 della convenzione al Tribunale di Bergamo e di ES competenza a decidere "in via esclusiva per la risoluzione di tutte le controversie derivanti dal presente contratto". Ecco, allora, che la parte che sollevi l'eccezione
d'incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento all'operatività di un foro convenzionale pattuito in via esclusiva (art. 29, co. 2, c.p.c.) non ha l'onere di contestare tutti i restanti fori in astratto concorrenti perché la pattuizione di un foro esclusivo ha proprio l'effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsi dalla legge (Cass. 8 febbraio 2005 n. 2543; Cass. civ., Sez II, 27 aprile 2004, n.
8030; Cass. civ., sez VI Ordinanza, 29 dicembre 2011, n. 29824).)”
Contesta tale decisione l'appellante.
Con il primo motivo di appello, rubricato “Errore nell'applicazione e falsa interpretazione dell'art. 38 c.p.c. e 111 Costituzione”, l'appellante censura la decisione di accoglimento della eccezione di incompetenza sollevata dalla
[...] nonostante la statuizione sul punto fosse ormai preclusa dalla CP_1 decisione intervenuta nel corso del giudizio che aveva radicato definitivamente la competenza territoriale nel foro di NA;
contesta inoltre il mancato Contr esperimento, da parte della del regolamento di competenza CP_1 entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza del 15.9.2017 che decideva sulla competenza, con conseguente giudicato sulla questione.
Sostiene inoltre l'appellante la “palese lesione dell'art. 111 della Costituzione, nella duplice articolazione della economia dei mezzi processuali e della ragionevole durata del processo, nonché del principio di effettività della tutela giurisdizionale ex art. 24 Cost., quale diritto delle parti di pervenire in un tempo adeguato ad una definitiva decisione sul merito della controversia”, ritenendo che per garantire il rispetto di tale principio il giudice di merito non può alterare la sequenza logica di esame delle questioni di rito.
Il motivo di appello è inammissibile.
Come è noto, ai sensi dell'art. 42 c.p.c. il provvedimento, che pronunciando sulla competenza anche ai sensi degli articoli 39 e 40 c.p.c., non decide il merito della causa è impugnabile soltanto con istanza di regolamento di competenza.
Nel caso di specie il Tribunale di NA con la sentenza appellata si è pronunciato solo sulla competenza per territorio, dichiarandosi incompetente, e non ha deciso il merito della causa.
Né assume alcuna rilevanza ai fini della individuazione del mezzo di impugnazione idoneo (appello o regolamento di competenza) quanto sostenuto dall'appellante, secondo la quale “l'oggetto dell'impugnazione in esame non attiene al merito della decisione relativa alla competenza territoriale, la quale non
è stata in alcun modo contestata”, ma, al contrario, “l'atto di appello censura la legittimità del Giudice a pronunciarsi su una questione preliminare su cui si era già formato un giudicato, in quanto la controparte non aveva proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 15.09.2017, n.cron.
15094/2017, emessa dal Giudice dott. Sacchi, con cui era stata rigettata
l'eccezione di incompetenza territoriale”; né rileva che con l'atto di appello si impugna anche il secondo capo della sentenza relativo alle spese di lite.
Ciò che rileva invece è che la sentenza appellata è una statuizione relativa alla competenza, avendo il giudice di primo grado solo dichiarato la propria incompetenza e regolato le spese, e non costituendo la pronuncia sulle spese processuali una statuizione autonoma e separata rispetto alla dichiarazione di incompetenza, sicchè l'appellante avrebbe dovuto impugnare la sentenza con regolamento di competenza entro trenta giorni dalla pubblicazione della stessa
(avvenuta il 19.11.2019).
E' pacifico in giurisprudenza che in tema di competenza territoriale, se la parte intende impugnare la decisione con cui il giudice ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile e regolato conseguentemente le spese, la stessa deve esperire il regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., a pena d'inammissibilità del gravame (salva la possibilità di conversione del ricorso per cassazione); se, invece, il giudice che ha declinato la competenza ha omesso di pronunciarsi sulle spese, la decisione
è soggetta ad impugnazione con il rimedio ordinario dell'appello, non essendo svolta alcuna contestazione in ordine alla statuizione sulla competenza (Cass. n.
32003/2021; n.17187/2019; n.17228/2011).
Tanto basta a determinare l'inammissibilità dell'appello proposto.
Solo per completezza di motivazione va osservato che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la non avrebbe potuto esperire il Controparte_1 regolamento di competenza avverso l'ordinanza del 15.9.2017 con la quale il giudice di primo grado disattendeva l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale e disponeva per il prosieguo del giudizio.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sé le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto - ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. - ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l'esaurimento della "potestas iudicandi" sul punto (Sez.Un.11657/2008; 6825/2010; 18673/2020; 4986/2011;
16051/2013).
Pertanto, il provvedimento con il quale il giudice, ritenendo che la prospettata eccezione di incompetenza sia inidonea a definire il giudizio, assegni alle parti i termini di cui all'art.183, 6 comma c.p.c., non integra una decisione sulla competenza;
ne consegue che avverso tale provvedimento non è esperibile il regolamento di competenza (Cass.25883/2010; 16051/2013; )
Nel caso di specie, essendosi il giudice limitato con ordinanza del 15.9.2017 a disattendere l'eccezione di incompetenza ad assegnare alle parti il termine per la mediazione e i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., emettendo provvedimenti volti alla prosecuzione del giudizio, è evidente che trattasi di un provvedimento insuscettibile di impugnazione a mezzo di regolamento di competenza.
Alla stregua delle considerazioni che precedono va dichiarata l'inammissibilità dell'appello cui consegue il passaggio in giudicato della impugnata sentenza.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
Alla liquidazione delle stesse si provvede in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022 e l'aggiornamento tabellare ivi previsto, ancorché la prestazione professionale abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, perché a tale data la prestazione non era ancora completata. (Cass. 26.10.2018 n.27233;
17.10.2019 n.26297; 20.05.2020 n.9263).
In considerazione del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività svolta, con esclusione dei compensi per l'attività istruttoria che non ha avuto luogo, la liquidazione va effettuata secondo i valori tabellari tra i minimi e i medi di cui al richiamato D.M. stante la semplicità della causa e la scarsa difficoltà delle difese.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione dell'art.96, co 3 c.p.c., introdotto dalla riforma del processo civile del 2009.
Tale norma prevede che: “In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.
Va ricordato che la condanna prevista dalla richiamata disposizione normativa configura una sanzione di carattere pubblicistico, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza (cfr. Cass. n. 3830/21, Cass. n. 12413/16 e Cass. n. 4926/13), la quale non richiede l'accertamento dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa in capo all'agente, bensì unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell'aver agito o resistito pretestuosamente (cfr., ex ceteris, Cass. n. 22208/21, Cass. n. 17466/19 e Cass.
n. 27623/17); che trattasi di sanzione autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata contemplate dai primi due commi dello stesso articolo 96 c.p.c. e con queste cumulabile (cfr. Cass. n. 20018/20, Cass. n.
29812/19 e Cass. n. 21943/18); che la norma in esame, nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte «una somma equitativamente determinata», non fissa alcun limite quantitativo, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (cfr. Cass. n. 26435/20, Cass.
n. 17902/19 e Cass. n. 21570/12).
Nel caso di specie, si è configurato un abuso dello strumento processuale da parte della che, pur consapevole dell'ingiustizia della propria pretesa – Pt_1 avendo essa specificamente approvato per iscritto, ai sensi dell'art.1341 c.c., la clausola contrattuale avente ad oggetto la competenza dell'autorità giudiziaria
(art. 26 del contratto di leasing) – ha proposto il presente appello sulla base di motivi palesemente pretestuosi, contrari all'orientamento consolidato della giurisprudenza, cui va aggiunto, ai fini della valutazione del comportamento complessivamente tenuto, che essa ha riassunto il giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo nel termine di giorni sessanta indicato dal giudice di primo grado dichiaratosi incompetente.
Pertanto, il censurabile comportamento processuale dell'appellante, per quanto sin qui esposto, comporta la condanna della stessa al pagamento di una somma di danaro in favore della controparte, che si stima equo determinare in
E..3.500,00, cioè in un importo corrispondente a metà delle spese di lite, al netto degli accessori di legge, liquidate in dispositivo (cfr., in terminis, Cass. n.
21570/12).
Va rilevato infine che, a norma dell'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. n.115 del
2002, introdotto dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 24.12.2012, e destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti a partire dal 31.1.2013, quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis.
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui alla norma citata
P.Q.M.
La Corte di Appello di NA, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n.10366/2019 del Tribunale di NA Parte_1 nei confronti della con atto notificato in data 17.07.2020, così Controparte_1 provvede:
a) dichiara l'inammissibilità dell'appello;
b) condanna l'appellante al pagamento in favore della delle Controparte_1 spese del presente grado del giudizio, che liquida in E. 7.000,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge e rimborso spese generali;
c) condanna l'appellante, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a pagare a
[...] la somma di E.3.500,00; CP_1
d) dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 comma 1 quater del D.P.R.n.115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso in NA, addì 5.6.2025
LA PRESIDENTE ESTENSORE
Dr.ssa Aurelia D'Ambrosio