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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 17/04/2025, n. 492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 492 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel. ha emesso, ai sensi degli articoli 350 bis e 127 ter cpc la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 649/2024 R.G. trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 1 aprile 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
( cf ) rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 P.IVA_1
CARDOSI del foro di La Spezia ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
( p iva ) rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Controparte_1 P.IVA_2
CRISCUOLO del foro di Roma ed ivi elettivamente domiciliata presso il suo studio giusta
procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 498/24 del Tribunale di Pescara del 2 aprile 2024 in tema di opposizione ad avviso di pagamento relativo CO.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno discusso la causa mediante il deposito delle note di trattazione scritta come in atti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.1.Il Tribunale di Pescara ha accolto, pur compensando integralmente le spese di lite, l'opposizione che ( di seguito, e per brevità ha proposto all'avviso n. Controparte_1 CP_2
001012133000000133 con cui la Provincia ha intimato il pagamento della somma Parte_1 complessiva di € 109.403,75 (in parte e per € 90.223,80 a titolo di sorte capitale, per € 18.044,76 quale sanzione e per il residuo di € 1135,19 a titolo di interessi) dovuta per il mancato pagamento del
CO relativo all'anno 2016.
1 Scendendo nel dettaglio, l'importo è stato calcolato per la presenza, lungo l'autostrada A25, di quattro cavalcavia e di due sottovia sulle strade provinciali e regionali di cui meglio si dirà nel prosieguo.
1.1.2. Le ragioni dell'opposizione hanno, in estrema sintesi, investito quattro distinti profili (peraltro tutti integralmente ed analiticamente riportati nella sentenza impugnata) e segnatamente:
a) l'indeterminatezza dell'avviso non essendovi, con conseguente impossibilità di articolare le proprie difese, una chiara ed analitica descrizione delle aree sulle quali sarebbe dovuto il canone richiesto;
b) l'errore nel calcolo della sanzione con conseguente violazione dell'art. 41 comma 3 Regolamento della dovendosi, nella fattispecie, operare la decurtazione sull'importo dovuto Parte_1
nella misura del 10%;
c) l'insussistenza dei presupposti di legge (segnatamente di quelli contenuti all'art. 63 d.lvo 446/97 nonché delle norme regolamentari provinciali contenute agli articoli 37 e 38) non essendo necessario il rilascio di alcuna preventiva concessione allorquando si tratta di occupazione posta in essere da un bene demaniale (quale è l'autostrada);
d) l'assenza del requisito soggettivo ( con conseguente violazione dell'art. 50 del regolamento della
) ricorrendo un'ipotesi di esenzione dal pagamento del canone di occupazione trattandosi Parte_1
di un concessionario dello Stato di un particolare servizio pubblico;
1.2. La ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione insistendo quindi per il suo Parte_1
rigetto.
In particolare (trattandosi di questione esaminata in sentenza) l'ente locale ha contestato la possibilità di proporre opposizione ad un semplice avviso da intendersi, al contrario, alla stregua di un atto preliminare.
1.3. Le principali argomentazioni poste a fondamento del percorso argomentativo seguito dal primo giudice possono di seguito essere così sintetizzate:
- innanzitutto, sono stati svolti cenni di ordine generale sul SA ed in particolare sul rapporto rispetto alla OS nonché sulla normativa di riferimento e sulla posizione assunta dalla giurisprudenza di legittimità (mediante un richiamo alla pronunzia della S.C. n. 16395/21);
- con riguardo, invece, alla questione preliminare sollevata dalla , l'avviso è stato Parte_1
di fatto equiparato, ai fini della sua opponibilità, ad una ingiunzione fiscale in quanto tale assoggettato al regime giuridico di cui all'art. 2 RD 639/1910;
- di conseguenza, i soli requisiti richiesti devono comunque riguardare la certezza, la liquidità e la esigibilità dell'importo rivendicato come dovuto;
2 - per quanto concerne il merito, la contestazione mossa ad deve ritenersi Parte_2 indeterminata sull'assunto che “l'avviso di liquidazione impugnato risulta infatti privo di compiuta identificazione delle superfici del demanio provinciale oggetto della richiesta di CO, non contenendo l'indicazione di foglio, particella e visure catastali delle aree oggetto della pretesa corresponsione del canone, rimanendo genericamente indicati i tratti oggetto della richiesta.
Effettivamente gli avvisi di accertamento non contengono indicazioni che consentano una individuazione certa delle zone di interesse, per la genericità degli indirizzi e mancanza di dati identificativi certi, pur essendo presente l'indicazione delle superfici” (cfr pag 13 della motivazione);
1.4. La pronuncia del giudice adriatico è stata tempestivamente impugnata dalla Parte_1 attraverso l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato la falsa applicazione dell'art. 2 RD 639/1910 nonché dell'art. 52 regolamento della . Parte_1
Con il secondo motivo, invece, l'appellante ha lamentato, relativamente alla rilevata indeterminatezza dell'avviso, la violazione dell'art. 52 d.lvo 446/97 nonché dell'ar.t 1 commi 161-162 L. 269/06.
L'ultima censura si è invece appuntata sulla violazione dell'art. 112 cpc in quanto per le caratteristiche del giudizio di opposizione, ed omettendo di espletare qualsivoglia attività istruttoria, peraltro ritualmente richiesta, il primo giudice ha omesso di effettuare il vaglio sulla fondatezza della pretesa avanzata nei confronti della controparte.
Muovendo, poi, da queste premesse la ha riproposto le seguenti argomentazioni finalizzate Parte_1
a paralizzare nel merito l'opposizione proposta.
Pertanto, ha richiamato la correttezza delle operazioni di calcolo della somma richiesta escludendo, per l'estensione dei terreni interessati, la possibilità di applicare l'invocata decurtazione del 10%.
Allo stesso tempo, ha lungamente disquisito anche mediante il richiamo a precedenti non solo di questa stessa Corte Territoriale, ma anche di legittimità, sul fatto che anche il soggetto concessionario delle autostrade sia comunque tenuto al pagamento di un canone per l'utilizzo dello spazio sottostante e sovrastante un bene provinciale così da escludere anche la possibilità di usufruire di possibili esenzioni.
1.5. ha resistito all'impugnazione e, previa riproposizione, ai sensi dell'art. 346 cpc, delle CP_2
questioni non esaminate in primo grado perché assorbite dalle ragioni della decisione, ha concluso per la conferma della sentenza.
Il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
3 All'esito dell'udienza del 1 aprile 2025, sostituita dal deposito di note, le parti (a cui è stato assegnato termine per memorie conclusive) hanno discusso la causa che pertanto può essere trattenuta in decisione.
2. In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito esaminata nel merito.
Vanno chiaramente, e per evidenti ragioni di ordine logico e sistematico, esaminati separatamente, in quanto diversi fra loro, i motivi dell'appello proposto dalla . Parte_1
2.1.La prima censura ha riguardato l'equiparazione operata dal giudice di prime cure tra l'avviso di pagamento oggetto dell'opposizione e l'atto di ingiunzione previsto dall'art. 2 rd 639/10 da cui è conseguita la violazione dell'art. 52 del regolamento.
La finalità di tale doglianza deve pertanto ravvisarsi nell'assunto dell'impossibilità per di CP_2
impugnare direttamente tale avviso sostenendo in tal modo l'esistenza di una sorta di carenza di interesse idoneo a precludere la stessa possibilità di dichiarare la nullità dell'avviso.
La prospettazione dell'ente appellante, però, non persuade e di conseguenza deve essere disattesa.
Anzitutto, è d'uopo evidenziare che l'ordinamento ammette due distinte ipotesi di riscossione coattiva delle varie entrate (tra cui quindi ben possono collocarsi anche i canoni CO) degli enti pubblici.
Infatti, quella disciplinata dall'art. 2 RD 639/10 si affianca all'altra della cartella di pagamento da cui, in effetti, va distinta perché al posto della formazione di un ruolo, si basa essenzialmente sulla redazione, da parte dell'ente impositore, di una c.d. “lista di carico”.
Ne deriva, pertanto, che l'equiparazione a cui è fatto cenno in sentenza deve essere intesa unicamente in questa prospettiva.
All'avviso n. 001012133000000133 deve attribuirsi la valenza giuridica di atto di intimazione certamente suscettibile (dovendosi equiparare all'atto di precetto contenente difatti una mera anticipazione, in caso di omesso pagamento, dell'inizio di una procedura di recupero forzoso).
Ad avvalorare, inoltre, tale inquadramento sono alcuni elementi sintomatici presenti nell'avviso in questione tra cui, in particolare, l'indicazione del termine, di giorni sessanta, per procedere al pagamento spontaneo, la ulteriore previsione della possibilità, come in effetti verificatosi, per la parte intimata (ovvero di proporre un autonomo giudizio di opposizione dinanzi all'Autorità CP_2
Giudiziaria peraltro espressamente individuata nel Tribunale di Pescara, in ultimo, l'avvertimento dell'inizio del recupero coattivo nel rispetto di quanto previsto dal d.lvo 46/1999.
Volendo scendere ancor più nel dettaglio, è possibile affermare che tanto nell'ipotesi di avviso di pagamento che di ingiunzione ai sensi del RD 639/10 si instaura, analogamente a quanto si verifica
4 in tutti i procedimenti in cui è proposta opposizione avverso un atto espressione del potere di riscossione o anche sanzionatorio ( si pensi al tipico caso della sanzione amministrativa), un giudizio finalizzato ad accertare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio di tale potere con conseguente inversione dell'onere della prova.
Spetta, infatti, all'ente procedente, attore in senso sostanziale, dimostrare la fondatezza di tali requisiti attraverso l'allegazione e la prova degli elementi costitutivi della fattispecie (nella specie si tratta di stabilire la debenza del SA in capo alla , residuando a carico dell'opposta la CP_2
dimostrazione dei fatti estintivi.
Se dunque, in definitiva, la pronunzia del primo giudice deve essere interpretata unicamente nel senso di ritenere applicabili, tanto per l'ingiunzione che per l'avviso di pagamento, gli stessi principi è possibile richiamare quanto stabilito, anche di recente dalla giurisprudenza in ordine alla prima, nel senso che ““in particolare, si è affermato (Cass., sez. 3, 26 luglio 2022, n. 23346) che l'oggetto della controversia rappresentato dall'opposizione all'ingiunzione solo in tempi passati è stato assimilato ad un'azione di accertamento negativo (Cass. 11/02/2009, n. 3341); successivamente, però,
l'orientamento del giudice della nomofilachia, formatosi dapprima in materia di riscossione di entrate tributarie e doganali (così Cass. 21/03/2012, n. 4510; Cass. 12/12/2013, n. 27816) e poi esteso anche a crediti nascenti da rapporti di diritto provato (cfr. Cass. 26/09/2019, n. 24040), è ben fermo (tranne forse Cass., 29 gennaio 2019, n. 2355): il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.. Vi è stata, dunque, un'equiparazione del giudizio di opposizione all'ingiunzione a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente qualificazione della pubblica amministrazione come attrice in senso sostanziale (Cass., sez. 5, 31 luglio 2020, n. 16470, seppure in ambito di ingiunzione doganale;
Cass., sez. 1, 26 settembre 2019, n. 24040, che esclude la possibilità di proporre domanda riconvenzionale da parte della amministrazione). In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex
R.D. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante (Cass., sez. 3, 9 ottobre 2023, n. 28301, per cui il giudice accerta la fondatezza della pretesa e l'entità del credito vantato dall'amministrazione; Cass., sez. 3, 8 febbraio
2023, n. 3843), e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente (sicché è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa: così Cass. 20/06/2016, n. 12674), ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del
5 credito portato dal provvedimento. In un giudizio così strutturato, l'opponente è solo e soltanto attore in senso formale, mentre l'amministrazione convenuta assume la veste di attrice in senso sostanziale, con le derivanti ricadute sul riparto degli oneri probatori (Cass., sez. 3, 8 aprile 2021, n. 9381): sulla
P.A. grava la prova dei fatti costituitivi della propria pretesa ex art. 2697 c.c. (Cass., sez. 1, 16 maggio 2016, n. 9989; Cass., sez. 1, 3 novembre 2011, n. 22792; Cass., sez. 1, 9 luglio 1999, n. 7179;
Cass., sez. 1, 18 maggio 2001, n. 6813), sull'opponente la dimostrazione della loro inefficacia o dell'esistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi dell'obbligazione (sull'onus probandi, Cass.
08/04/2021, n. 9381, a mente della quale neppure rileva al riguardo che la menzionata ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell'esercizio del suo peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all'inizio dell'esecuzione coattiva, poiché ciò non implica che nel giudizio di opposizione l'ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un'esegesi costituzionalmente orientata in relazione all'art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie;
nello stesso senso, v. Cass.
16/05/2016, n. 9989)” (Cassazione civile sez. I, 19/04/2024, (ud. 10/04/2024, dep. 19/04/2024),
n.10629).
Seppur in una diversa fattispecie, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un principio di diritto certamente applicabile anche al caso di specie, secondo cui “L'atto amministrativo di sollecito di pagamento, pur distinguendosi dall'avviso di mora, per la sua natura ontologicamente non impositiva, è autonomamente impugnabile da parte del destinatario davanti al giudice competente, quando, nonostante il carattere atipico derivante dalla diversa denominazione attribuitagli dall'Amministrazione, abbia lo stesso contenuto e funzione del provvedimento tipizzato impugnabile.” (cfr Cass Civ, Sez IV, 17.9.2021 n. 15596).
Collocandosi allora all'interno di tale crinale interpretativo, deve ritenersi del tutto irrilevante anche il richiamo operato dall'appellante al comma 792 dell'art. 1 della L. 160/19 (legge finanziaria per l'anno 2020), in effetti successivo rispetto alla vicenda che ci occupa, ma riferito ad un aspetto diverso
(relativo alle modalità per il recupero forzoso) da quello della autonoma possibilità di impugnazione, mediante l'opposizione, l'avviso di pagamento.
Ne deriva, pertanto, anche l'insussistenza della paventata violazione dell'art. 52 del regolamento della secondo cui “La contestazione riguardante sia l'omissione totale o parziale che il ritardo Parte_1 del pagamento del canone è effettuata con l'invio di specifico “Invito al Pagamento” nel quale vengono indicati i dati necessari all'utente per l'individuazione del debito originario, le sanzioni, gli
6 interessi, le spese di notifica, nonché il termine di sessanta giorni assegnato per l'adempimento. In mancanza di pagamento da parte dell'utente nel termine indicato, la riscossione coattiva si effettua secondo le modalità previste dal D.P.R. 28/01/1988 n. 43 in unica soluzione”.
L'avviso per cui è causa risulta, alla luce delle caratteristiche a cui si è fatto cenno, rispondente alla disposizione comportando il rigetto del motivo di appello.
2.2.1. A diverse conclusioni, invece, deve pervenirsi per quanto concerne il secondo motivo con cui la ha contestato la soluzione adottata dal primo giudice, ritenendola in contrasto Parte_1 sia con norme di legge (è il caso dell'art. 52 d.lvo 446/97) che del regolamento della (art Parte_1
52), sull'indeterminatezza dell'avviso di pagamento da cui sarebbe derivata una vulnerazione delle prerogative difensive di essendo di contro indispensabile indicare elementi ulteriori (tra cui CP_2 visure e piante catastali) per la compiuta identificazione delle aree in cui l' transita al Parte_3
di sopra o sotto tratti di appartenenza della . Parte_1
Su tale aspetto, però, la sentenza di primo grado non può essere condivisa.
Ed infatti, risulta documentato per tabulas che nell'avviso di pagamento CO C.U. 61047
n.001012133000000133, risultano correttamente elencati i riferimenti normativi a sostegno dell'accertamento, il vigente regolamento in materia, le tariffe di cui al decreto presidenziale n.118 del 15.12.2015, le occupazioni del soprassuolo stradale provinciale con la specificazione della corrispondenza chilometrica stradale sopra i quali i cavalcavia sovrastano la proprietà della provincia
(parimenti per i sottovia), difettando altresì' la possibilità per le strade provinciali di formare mappe catastali.
Volendo, anche in tal caso scendere ancor più nel dettaglio, merita osservare che dalla disamina del suddetto atto emerge che il CO è stato applicato per i seguenti cavalcavia autostradali in gestione a (A25) intersecanti le strade di prima categoria: Controparte_1
1) la in località Fiume Pescara alla chilometrica Parte_4
11+000, in Comune di , per una superficie occupata complessivamente di mq. 324,00 alla Parte_4 tariffa unitaria di € 19,50, per un totale dovuto di € 6.318,00 per l'intera annualità;
2) la S.R. 17 (Svolte di Popoli) alla chilometrica 82+730, in Comune di Popoli, per una superficie occupata complessivamente di mq. 720,00 alla tariffa unitaria di € 19,50, per un totale dovuto di €
14.040,00 per l'intera annualità;
3) la S.P. 602 (zona Villanova) alla chilometrica 50+475, in Comune di Cepagatti, per una superficie occupata complessivamente di mq. 424,40 alla tariffa unitaria di € 19,50, per un totale dovuto di €
42.275,80 per l'intera annualità;
7 Invece, per il sottovia autostradale in gestione a (A25) intersecante la strada Controparte_1
di prima categoria il CO ha riguardato:
4) la in Comune di Popoli, alla chilometrica 1+400, per una superficie Pt_4 Parte_5 occupata complessivamente di mq. 210,00 alla tariffa unitaria di € 19,50, per un totale dovuto di €
4.095,00 per l'intera annualità;
Ed ancora, per il cavalcavia autostradale in gestione a Strada dei Parchi S.p.A. (A25) intersecanti le seguenti strade di seconda categoria:
5) la presso la Contrada Feliciantonio, alla chilometrica 0+750, in Comune Pt_4 Controparte_3 di , per una superficie occupata complessivamente di mq. 356,00 alla tariffa unitaria di € CP_3
13,50, per un totale dovuto di € 4.860,00 per l'intera annualità;
6) la S.P. 56 (Piano d'Orta – Madonna degli Angeli), in zona Spiedi, alla chilometrica 0+550, in
Comune di Bolognano, per una superficie occupata complessivamente di mq. 432,00 alla tariffa unitaria di € 13,50, per un totale dovuto di € 5.832,00 per l'intera annualità;
Infine, per il sottovia autostradale in gestione a Strada dei Parchi S.p.A. (A25) intersecante la strada di seconda categoria, il CO ha interessato:
7) la S.P. 56 (Piano d'Orta – Madonna degli Angeli), in località San Clemente a Casauria, in Comune di Castiglione Casauria, per una superficie occupata complessivamente di mq. 352,00 alla tariffa unitaria di € 13,50, per un totale dovuto di € 4.752,00 per l'intera annualità;
8) la 55 (Stazione di Tocco – Variante Castiglione), in località Contrada Le Masseie, in Comune Pt_4
di Castiglione Casauria, per una superficie occupata complessivamente di mq. 230,00 alla tariffa unitaria di € 13,50, per un totale dovuto di € 3.105,00 per l'intera annualità.
2.2.2.Richiamando quando già rilevato al punto precedente e nel solco della giurisprudenza di questa
Corte (sent. n. 275/2023 del 20/02/2023) deve riconoscersi che “nell'avviso di pagamento risultavano riportati, oltre all'indicazione della categoria alla quale ascrivere la strada provinciale oggetto di occupazione e relativa tariffa base al mq, l'autostrada, le località di attraversamento, il tipo di occupazione (“cavalcavia”), i metri quadrati occupati sulla base della proiezione della fascia autostradale, il totale del canone e degli interessi, nonché il riferimento normativo in base al quale era stato determinato il canone preteso, elementi che, nel loro complesso, soddisfacevano sufficientemente l'esigenza di chiara ed inequivoca individuazione delle superfici oggetto di occupazione e del relativo canone CO” - “Invero, premesso che nella specie non viene in discussione la regolarità formale dell'atto (vertendosi in ipotesi di azione di accertamento negativo della pretesa creditoria azionata dalla P.A.), si rileva ad ogni modo come la prescrizione in disamina non risulti prevista a pena di nullità e come la ratio della previsione (che è evidentemente quella di
8 garantire la chiarezza delle richieste pecuniarie, con indicazione separata delle annualità e delle pretese fatte in relazione a ciascun anno) risulti nella specie rispettata nella sostanza”.
In definitiva, dal dettaglio delle occupazioni, complete ed esaustive nella specifica indicazione della ubicazione dei tratti (cavalcavia e sottovia) di competenza autostradale soggetti ad imposizione, con le esatte corrispondenze chilometriche delle stesse (esattamente laddove tali strade vengono intercettate dai cavalcavia appartenenti alla rete autostradale in gestione a , Controparte_1
consegue pertanto la quantificazione complessiva del canone, delle sanzioni, specificate quanto al criterio di calcolo e degli interessi maturati alla data di notifica dell'avviso di pagamento così soddisfacendo “sufficientemente l'esigenza di chiara ed inequivoca individuazione delle superfici oggetto di occupazione e del relativo canone CO”.
Allo stesso tempo, per le aree di cui all'avviso di accertamento con le relative schede calcolo superfici e canone dovuto, risultano altresì allegate alla memoria ex art. 183, 6° comma, n. 2) c.p.c. della le foto dei luoghi con i sottopassi e le porzioni di strade sovrastate dai cavalcavia Parte_1
autostradali che appartengono al demanio o al patrimonio indisponibile della , Parte_1
peraltro circostanza mai contestata dalla odierna appellata.
Sulla scorta, quindi, delle considerazioni svolte, il motivo di appello deve trovare accoglimento.
3.1. E' dunque possibile procedere allo scrutinio del terzo motivo che, come peraltro già in parte anticipato, involge più direttamente il merito della vicenda.
Infatti, l'ente appellante ha lamentato la violazione del principio della corrispondenza chiesto pronunziato non avendo il primo giudice operato una delibazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti di del CO. CP_2
A bene vedere, si è trattata di una conseguenza derivante dall'aver ravvisato l'indeterminatezza (nei termini a cui si è fatto cenno nelle pagine che precedono) dell'avviso di pagamento sicchè ogni ulteriore profilo è stato ritenuto assorbito.
Muovendo, tuttavia, da questa considerazione di ordine generale, devono necessariamente essere (per la prima volta nel corso del giudizio) esaminate le tre questioni introdotte in sede di opposizione e richiamate da ciascuna delle parti (chiaramente con argomentazioni diverse) anche negli scritti iniziali del presente grado di appello.
La trattazione di tali aspetti della vicenda impone una preventiva ricostruzione della cornice, in punto di stretto diritto, al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa attingendo ai contributi della giurisprudenza di legittimità che in effetti anche recentissimamente (cfr Cass Civ, Sez I,
14.3.2025 n. 6830) ha avuto modo di occuparsi del CO.
9 A tale riguardo, nella ampia parte motiva ed ai fini che ci occupano è stato ribadito quanto peraltro la stessa S.C. ha chiarito in altri arresti (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alla pronunzia n.
16395/21 peraltro formatasi su un precedente di questa Corte Territoriale) che:
- “…..il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, istituito dal D.Lgs. n. 446 del
1997, come modificato dalla L. n. 448 del 1998, art. 31, è stato concepito dal legislatore come un quid ontologicamente diverso, sotto il profilo strettamente giuridico, dalla tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in tal senso vedi Cass., 10/6/2021n. 16395). La
OS ed il CO hanno natura e presupposti impositivi differenti in quanto la prima è un tributo, che trova la propria giustificazione nell'espressione di capacità contributiva rappresentata dal godimento di tipo esclusivo o speciale di spazi ed aree altrimenti compresi nel sistema di viabilità pubblica, mentre il secondo costituisce il corrispettivo di una concessione, reale o presunta, per l'occupazione di suolo pubblico, con la conseguenza che la legittima pretesa del canone da parte dell'ente locale non è circoscritta alle stesse ipotesi per le quali poteva essere pretesa la tassa, ma richiede la sola sussistenza del presupposto individuato dalla legge nella occupazione di suolo pubblico”;
- “…Il CO, pertanto, risulta configurato come corrispettivo di una concessione, reale o presunta (nel caso di occupazione abusiva), dell'uso esclusivo o speciale di beni pubblici ed
è dovuto non in base alla limitazione o sottrazione all'uso normale o collettivo di parte del suolo, ma in relazione all'utilizzazione particolare o eccezionale che ne trae il singolo;
il presupposto applicativo del CO è costituito dall'uso particolare del bene di proprietà pubblica ed è irrilevante la mancanza di una formale concessione quando vi sia un'occupazione di fatto del suolo pubblico”;
Tanto considerato, merita osservare quanto segue.
3.2.1.Il primo profilo da vagliare, in ordine logico (afferendo ad un requisito oggettivo della debenza del canone) è quello relativo alla prospettata violazione da parte di dell'art. 63 D.lvo 446/97 CP_2
nonché degli articoli 37 e 38 del Regolamento della Provincia di . Pt_1
Nell'ordine, la norma primaria prevede che “I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche.....I comuni e le province possono, con regolamento adottato
a norma dell'art. 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile...sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione...al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base
10 a tariffa....Il regolamento è informato ai seguenti criteri:....b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
c) indicazione della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lettera b) , dell'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari […]; g) applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dal competente pubblico ufficiale;
g-bis) previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera g) né superiore al doppio della stessa”.
Secondo l'art. 37 (comma 1) del regolamento “Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo nelle strade e, comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile della Provincia”, mentre l'art. 38 stabilisce che “Il canone è dovuto all'Ente proprietario del suolo dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio”.
Completando quanto già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità ed in particolare dal citato ultimo, in ordine cronologico, arresto in cui è riportato che “Per quanto attiene alla individuazione del soggetto passivo obbligato a corrispondere il CO, ciò che interessa è proprio il presupposto costituito della condotta integrante l'"occupazione" degli spazi e delle aree demaniali (non rilevando la capacità contributiva). Al fine di valutare tale presupposto è utile ricordare quanto affermato - con condivisibile principio - dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla OS, in merito a fattispecie analoghe a quella in esame (occupazione dovuta ad infrastrutture autostradali), in cui cioè l'occupazione di aree ospazi demaniali sia stata attuata da opere e strutture che si assumono di proprietà dello Stato, e pertanto suscettibili di beneficiare di un'esenzione.
Questa Corte ha affermato, in maniera costante, che «In tema di OS, il presupposto impositivo
è costituito, ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38 e 39, dalle occupazioni, di qualsiasi natura, di spazi ed aree, anche soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle Province, che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico, essendo in proposito irrilevanti gli atti di concessione o di autorizzazione relativi all'occupazione, salvo che sussista una delle ipotesi di esenzione previste dall'art. 49 del cit. decreto
(in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto soggetti alla tassa i viadotti autostradali in quanto impediscono l'utilizzazione edificatoria del fondo sottostante nonchè l'utilizzo agricolo riferito a determinate colture, e costituiscono un impianto ai fini del D.Lgs. n. 507 cit., art. 38, comma 2, essendo formati da una costruzione completata da strutture - quali gli impianti segnaletici e di
11 illuminazione - che ne aumentano l'utilità).» (Cass. n. 28341 del 05/11/2019). Ha, quindi, rimarcato che l'esenzione postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicché, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato, o nel demanio comunale e provinciale, da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che
l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione”.
Ed ancora “..Assumono, pertanto, decisivo rilievo e prevalenza, quale presupposto per
l'individuazione del soggetto obbligato, - in un caso come il presente in cui l'occupazione non sia assistita da un atto concessorio del - l'attività di gestione economica e funzionale del bene, CP_4
effettuata dalla società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività
d'impresa svolte dalla prima, con l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al CO - ove il regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente”.
Peraltro, in una decisione sempre recente la S.C. ha stabilito che ““è dirimente rimarcare, nelle ipotesi, come quella che si sta scrutinando, in cui l'occupazione non sia assistita da un atto concessorio della , l'attività di gestione economica e funzionale del bene, effettuata dalla Parte_1
società concessionaria del soggetto esente, e le finalità lucrative proprie dell'attività d'impresa svolte dalla prima, ciò determinando l'effetto di escludere l'estensione dell'esenzione alle occupazioni connesse e conseguenti a tali attività e finalità: questo principio risulta evidentemente applicabile anche al CO - ove il regolamento abbia previsto l'esenzione a favore dell'ente concedente. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei suesposti principi e risulta immune dai vizi denunciati. Nel caso in esame, la si è avvalsa della facoltà di cui si è detto ed Controparte_5
ha istituito il CO con Regolamento, prevedendo all'art. 29 - in linea con la normativa richiamata
- che il canone è dovuto dall'intestatario dell'autorizzazione o, in mancanza di regolare autorizzazione/concessioni o nulla osta, è dovuto dal titolare dell'occupazione - sia esso proprietario
o affittuario o usufruttuario o occupante di fatto anche abusivo;
ha altresì introdotto, all'art. 30
l'esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato, in applicazione di quanto già previsto dal D.Lgs.
n. 507 del 1993, art. 49, comma 1”. (cfr Cass Civ, 18.4.2023 n. 10345).
In conclusione, sul punto, è allora possibile affermare che:
- L'esegesi più corretta dell'impianto normativo in subiecta materia è nel senso di escludere la possibile esistenza di un tertium genus legato alla particolare natura del bene (nello specifico autostrada appartenente al demanio peraltro eventuale);
12 - Il dato decisivo, in punto di fatto, è costituito dalla presenza di un'opera che passa sopra (è il caso del cavalcavia autostradale) oppure anche sotto ( è l'ipotesi del sottovia) un tratto di strada provinciale;
- In simili casi, o vi è il rilascio della concessione oppure si verte in un'ipotesi di occupazione di fatto;
nell'uno, però, come anche nell'altro caso, il pagamento del CO è sempre dovuto;
- Già in un analogo precedente di questo ufficio si è ritenuta la sussistenza del requisito oggettivo per il pagamento del predetto canone e non sono emersi nel caso di specie elementi in grado di poter giustificare una diversa soluzione interpretativa;
- Anche considerazioni di ordine sistematico devono portare a preferire tale opzione;
basti, a titolo meramente esemplificativo, considerare l'analogo contenuto dell'art. 25 del codice della strada ( sulla necessaria autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel caso di attraversamenti ed uso della stessa) nonché anche dell'art. 14 del regolamento della provincia di (del seguente tenore “Chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni Pt_1
dalle strade ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche o telefoniche, scaricare acqua nei fossi delle strade, occupare aree o spazi di pertinenza stradale con depositi, anche temporanei di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere anche in sottosuolo o soprassuolo o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano le strade e loro pertinenze, deve inoltrare specifica domanda all'Ente, in regola con il bollo, da presentare, salvo casi eccezionali,almeno sessanta giorni prima dell'ipotetico inizio dei lavori”);
- Il quadro probatorio emerso nel corso del giudizio (trattasi nello specifico anche dei rilievi fotografici allegati alla seconda memoria ex art 183 comma VI cpc) ha confermato l'occupazione e di conseguenza devono certamente preferirsi le argomentazioni della
; Parte_1 Parte_1
3.2.2. Un'ulteriore questione sulla quale le parti si sono diffusamente confrontate nel corso del giudizio ha riguardato l'assenza del presupposto soggettivo cosìcchè l'applicazione del CO si è concretizzata nella violazione, oltre che del già più volte citato art 63 D.lvo 446/97, anche dell'art. 50 del regolamento della sull'esenzione dal pagamento del canone in alcune ipotesi Parte_1
tipizzate.
La disposizione contiene una serie di soggetti esclusi dal pagamento del CO e segnatamente al punto sub 1) prevede “le occupazioni effettuate dallo Stato e da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle
13 imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, cultura e ricerca scientifica”.
Orbene, secondo la prospettazione di è facendo riferimento a tale ipotesi, per la già CP_2 accennata particolare natura demaniale dell'autostrada, che deve escludersi la debenza del canone e quindi, di conseguenza la fondatezza della opposizione proposta.
L'assunto, però, non coglie nel segno e pertanto non può essere condiviso.
Ancora una volta occorre attingere a quanto stabilito dalla citata giurisprudenza di legittimità (cfr
Cass Civ 6830/25) che, dando seguito ad un orientamento interpretativo oramai consolidato nel tempo, ha su tale specifico aspetto rilevato l'irrilevanza che l'autostrada“…sia di proprietà del demanio e che, al termine della concessione, anche la gestione di esso ritorni in capo allo Stato poiché, nel periodo di durata della concessione stessa, il bene, che pure è funzionale all'esercizio di un servizio di pubblica utilità, è gestito in regime di concessione da una persona giuridica che agisce in piena autonomia e non quale mero sostituto dello Stato nello sfruttamento dei beni (Cass. n. 11886 del 12/5/2017; Cass. n. 19693 del 25/7/2018; Cass., n. 28341 del 5/11/2019).
Infatti, la dedotta proprietà statale dell'autostrada e così del viadotto non interferisce con la circostanza integrativa del presupposto di applicazione del CO da parte del Controparte_6
secondo cui, nel periodo di durata della concessione, la società disponeva del viadotto, per la relativa gestione quale concessionaria, ed in tal modo essa realizzava la condotta di “occupazione” del sottostante suolo comunale (Cass., 18/4/2023, n. 10351; anche Cass., 12 gennaio 2022, n. 708, in tema di SA;
Cass., sez. 5, 11 gennaio 2022, n. 509, in tema di SA;
anche Cass., sez. 5,
26/1/2024, n. 2512).
Questi elementi sono più che sufficienti a radicare la debenza del canone in capo alla concessionaria
e occupante API, mentre risulta marginale e privo di decisività indagare la effettiva proprietà dell'infrastruttura autostradale e dei pontoni che occupano per proiezione la strada provinciale sottostante, attesa la rilevanza dirimente della accertata ed indiscussa circostanza che la società ne disponeva per la gestione quale concessionaria ed in tal modo realizzava la condotta di
"occupazione".”.
Per spirito di completezza espositiva, già in precedenza sempre la S.C. ha specificato che “In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (OS), l'esenzione prevista per lo Stato e gli altri enti dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 49, comma 1, lett. a), postula che l'occupazione, quale presupposto del tributo, sia ascrivibile al soggetto esente, sicchè, nel caso di occupazione di spazi rientranti nel demanio o nel patrimonio indisponibile dello Stato da parte di una società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica (nella specie, un tratto di rete autostradale inclusiva di un viadotto sopraelevato), alla stessa non spetta l'esenzione in quanto è
14 questa ad eseguire la costruzione dell'opera e la sua gestione economica e funzionale, a nulla rilevando che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione" (cfr Cass Civ. Sez VI, 1.10.2020 n. 20974).
Ancora prima, in un'altra pronunzia è stato stabilito che ““in tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (OS), l'esenzione prevista per lo Stato e per gli altri enti pubblici dall'art.
49, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 507 del 1993, postula che l'occupazione sia ascrivibile al soggetto esente, sicché ove la stessa avvenga ad opera della società Autostrade s.p.a., in qualità di concessionaria per la realizzazione e la gestione di un'opera pubblica, alla stessa non spetta
l'esenzione, senza che assuma rilevanza che l'opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione, tenuto conto delle finalità lucrative dell'attività d'impresa svolta da una società per azioni” (cfr Cass Civ, Sez VI, 27.5.2018 n. 19693).
Nel prosieguo della motivazione della decisione del 2025, poi, sono state indicate una serie di ragioni per le quali la tesi di non può essere condivisa. CP_2
In primo luogo, estendendo un principio enunciato in tema di OS, è stato osservato che “le finalità pubblicistiche, cui certamente è finalizzata la gestione e manutenzione della rete autostradale, se pur imprimono alla riscossione dei pedaggi una preminente destinazione dei ricavi al perseguimento delle finalità proprie della realizzazione del tracciato autostradale, non annullano il perseguimento del profitto tipico dell'attività di impresa svolta da società per azioni, quale indubbiamente è la società autostrade per l'Italia. Ciò che rende irrilevante la natura demaniale dell'autostrada ed il ritorno della stessa allo stato al tempo della concessione”.
Inoltre, non è possibile ritenere che nella fattispecie la volontà di occupazione sarebbe imputabile direttamente allo Stato (così soddisfacendo il requisito di esenzione previsto dall'art. 50) in quanto tale aspetto deve necessariamente essere coordinato con la normativa che impone il pagamento del CO
come strumento, al pari della OS, di entrata degli enti locali ed in ogni caso il presupposto applicativo della disposizione è che l'occupazione provenga direttamente dallo Stato medesimo.
Anche ove si volesse, per mera ipotesi, opinare in senso contrario, resta tuttavia che anche l'esercizio di un'attività pubblicistica (quale è certamente quella di gestione della rete autostradale) non può avvenire senza il rispetto degli altri principi di ordine generale previsti parimenti dall'ordinamento.
Ed ancora, “sebbene la realizzazione della rete autostradale sia stata prevista ed approvata con provvedimenti legislativi, ciò non ha comportato automaticamente il trasferimento della proprietà delle strade interessate allo Stato ed il conseguente passaggio di quelle comunali e provinciali nel demanio statale. L'art. 822 cod. civ. prevede, del resto, che le strade, le autostrade e le strade ferrate fanno parte del demanio pubblico se appartengono allo Stato e, cioè, rientrano nel demanio pubblico
15 statale meramente eventuale, sicché è ben possibile che la strada su cui insiste il cavalcavia dell'autostrada appartenga ad altro ente.”.
Pertanto, è possibile affermare che “occorre distinguere la proprietà della strada su cui insiste il pontone o cavalcavia dell'autostrada da quella di quest'ultimo manufatto: la prima resta di titolarità dell'ente territoriale, in assenza di un atto di trasferimento, pur essendo la seconda di proprietà statale. Non si configura, infatti, una ipotesi di accessione invertita a favore dello Stato, che non è contemplata dalla legge”.
In ultimo, occorre considerare che per la OS e quindi anche per il CO (attesa la sostanziale identità di disciplina) la disciplina circa l'esenzione dal pagamento va interpretata in termini restrittivi favorendo quindi l'opzione che considera l'esenzione come meramente residuale e, come tale applicabile, essenzialmente nei casi espressamente e chiaramente codificati dal legislatore.
Non è superfluo ricordare che già in situazioni sostanzialmente speculari a quella in esame, questa
Corte Territoriale si è chiaramente allineata nel solco interpretativo tracciato dalla giurisprudenza di vertice.
In tali pronunce è stato in buona sostanza precisato che il CO costituisce un prelievo alternativo alla OS, che gli enti locali, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 446 del 1997, possono scegliere di applicare quale corrispettivo della concessione o dell'occupazione di fatto di spazi pubblici, escludendo l'imposizione della OS per le medesime attività, spiegando anche che tale corrispettivo condivide con la OS i medesimi presupposti applicativi.
Tale linea interpretativa ha trovato l'espresso avallo della S.C. nella citata pronunzia n. 16395/2021 in cui è stato riconosciuto (come peraltro nell'ultimo arresto del 2025) che il D.L.vo 446/1997, istitutivo del CO, all'art. 63 primo comma (come modificato dall'art. 31 L. 448/1998), ha attribuito ai comuni e alle province di escludere, nell'ambito dei rispettivi territori, l'applicazione della OS e di prevedere e disciplinare con specifico regolamento che – in sostituzione di detta tassa - l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa CO.
Sulla scorta delle considerazioni svolte, tale requisito non ricorre nel caso di specie.
3.2.3.A completamento del discorso, è ben possibile scrutinare l'ulteriore tema, strettamente afferente al profilo della determinazione del canone che può venire in rilievo laddove sia stata risolta la questione dell'an debeatur.
A tale riguardo, le ragioni di hanno fatto perno sull'indispensabilità dell'applicazione della CP_2
decurtazione, nella misura del 10% sicchè la sua mancata adozione si è tradotta nella violazione dell'art. 43 comma 3 del regolamento della . Parte_1
16 Tale disposizione prevede che “Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con istallazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq. del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq.
e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedenti 1000 mq”.
Richiamando sul punto i principi di ordine generale in tema di riparto dell'onere della prova, va preso atto che nel precedente di questa Corte è stato, proprio sul tema, stabilito che “che la previsione si riferisce alla estensione della superficie oggetto della singola occupazione e non alla somma delle superfici di plurime occupazioni ciascuna delle quali di estensione inferiore a mille metri quadrati
(come nella specie)”. Cont Ne consegue che la contestazione di risulta priva di fondamento avendo tutte le singole aree indicate nell'avviso di accertamento una superficie inferiore ai mille metri quadrati.
4. In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, l'appello deve trovare accoglimento con conseguente rigetto dell'opposizione proposta da all'avviso di pagamento n. CP_2
001012133000000133.
5.1. L'esito del giudizio è destinato a riverberare conseguenze sul regime delle spese di lite che devono seguire, anche per il primo grado, il principio della soccombenza per essere liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata;
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore di la somma di € 11.977,00 per compensi professionali Parte_1
attenendosi ai valori medi di liquidazione di cui alla Tabella A del DM 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche tranne per la fase decisoria con applicazione valori minimi (valore della controversia da € 52.001,00 ad € 260.000,00) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto.
17 5.2. Seguono, analogamente la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo le spese del presente grado attenendosi allo stesso scaglione, fase istruttoria e di trattazione esclusa in quanto non dovuta e fase decisoria con applicazione dei minimi avendo in sede di memoria conclusiva riprodotto le argomentazioni già in precedenza svolte.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 498/24 del Tribunale di Pescara così decide nel contraddittorio delle parti:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta l'opposizione proposta da all'avviso di CP_2
pagamento 001012133000000133 della;
Parte_1 Parte_1
b) condanna alla rifusione in favore di delle spese del primo grado CP_2 Parte_1 che liquida in € 11.977,00 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
c) condanna alla rifusione in favore di delle spese del presente CP_2 Parte_1 grado che liquida in € 1.138,50 per spese ed in 7.440,00 per compensi professionali oltre al
15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore dott. Andrea Dell'Orso Il Presidente dott.ssa Nicoletta Orlandi
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