Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, ha pronunciato la seguente sentenza, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note sostitutive dell'udienza del 05.03.2025, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro al n. 7887/2024
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Napoli alla Via Monte di dio n. 25, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Librino (C.F. ) che la rappresenta e difende in virtù di C.F._1 procura in calce al ricorso;
Ricorrente CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso la sede in CP_1 via A. De Gasperi n. 55, Napoli, rappresentato e difeso dall'Avv. A. di Stefano, giusta procura generale alle liti, Convenuto E
, che subentra a titolo Controparte_2 universale nei rapporti attivi e passivi, anche processuali, ad Controparte_3
, ai sensi dell'art. 1 D.L. n. 193 del 22/10/2016, convertito
[...] in L. n. 225 del 1°dicembre 2016, con sede legale in Roma, Via G. Grezar 14,
- P. Iva e CF , nella persona del signor (CF P.IVA_1 Controparte_4
), in qualità di Responsabile Atti introduttivi del C.F._2 giudizio Campania, a ciò autorizzato per procura speciale autenticata per atto Notaio Rep. n. 180134 – Racc. n. 12348 del 22/06/2023 , Persona_1 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla memoria difensiva dall'avv. Viviana De Bello (C.F. , come da incarico conferito il C.F._3
26/04/2024, presso la quale elettivamente domicilia in Salerno alla P.zza R. Casalbore n. 32; Convenuta
1
OGGETTO: opposizione ex art 617 cpc
1 La ricorrente indicata in epigrafe ha dichiarato di avere avuto notizia da parte del suo datore di lavoro , di un pignoramento presso Parte_2 terzi n. 07184202300010508001, a lui notificato ed effettuato ai sensi dell'art. 72 bis DPR 602/1973 da parte della . Controparte_2
L'istante ha, dunque, presentato opposizione agli atti esecutivi in data 6 ottobre 2023, lamentando il difetto di notifica nei suoi confronti del pignoramento presso terzi nonché il difetto di notifica dell'avviso ai sensi dell'articolo 50 di PR 602 del 73 e degli atti indicati nel pignoramento medesimo;
ha, poi, eccepito la prescrizione dei crediti. Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 31 gennaio 2024, ha rigettato l'istanza di sospensiva e concesso termine di 90 giorni per l'instaurazione del giudizio di merito. La ricorrente ha, pertanto, in data 29 Marzo 2024 instaurato la presente controversia, domandando l'accertamento della nullità degli importi iscritti a ruolo e contenuti nell'atto di pignoramento presso terzi e delle cartelle di pagamento sottese alla procedura esecutiva azionata di competenza del giudice adito e, dunque, limitando la domanda agli avvisi di addebito n.
37120170004227779000; n. 371201800019338548000 (rectius: 37120180001938548000); n. 37120180014186143000; n. 37120190001853922000; n. 37120190014430956000; n. 37120210003824571000; n. 37120220004761127000 e n. 37120220018139577000. e hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza CP_1 CP_5 dell'opposizione. Il Giudice ha deciso la lite, all'esito del deposito delle note concesse alle parti ex art 127 ter cpc.
2 Va preliminarmente osservato che l'atto di pignoramento presso terzi è stato ritualmente notificato alla parte ricorrente a mezzo pec in data 4 ottobre 2023. La deduzione attorea, contenuta nelle note di trattazione scritta del 26.2.25, volta a invalidare la detta notifica per mancata produzione a cura di della CP_5 documentazione da cui poter rinvenire l'indirizzo pec della ricorrente, è inammissibile in quanto tardiva, non essendo stata sollevata né in prima udienza né nel termine del 10.12.24 concesso dal Giudice per il deposito di note proprio su richiesta della ricorrente. Ad ogni modo, avendo l'istante contestato solo l'omesso deposito a cura di dell'estratto del registro da cui poter individuare l'indirizzo pec, la CP_5 censura risulta irrilevante perché giammai è stata dedotta l'erroneità dell'indirizzo pec. Solo per completezza, deve rilevarsi che ha documentato che l'indirizzo CP_5 pec appartiene proprio alla ricorrente, Email_1 come da estratto del registro di inipec depositato in data 3.3.25. 3 Infondate risultano anche le censure attoree sulla dedotta omessa notifica dell'avviso ex articolo 50 dpr 602/1973. Tale norma ratione temporis dispone che:
“
1. Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento.
2. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26. di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
3. L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze e perde efficacia trascorso un anno dalla data della notifica”. Nel caso di specie, gli avvisi di addebito n. 37120170004227779000, n.
37120180001938548000, n. 37120180014186143000, n. 37120190001853922000, n. 37120190014430956000 sono stati indicati nella intimazione di pagamento n. 07120229003255843000, notificata il 6.10.22 con compiuta giacenza, mentre gli avvisi di addebito n. 37120210003824571000 e n. 37120220004761127000 sono stati indicati nella intimazione di pagamento n. 07120239029867065000 notificata a mezzo pec il 18.9.23. L'avviso di addebito n. 37120220018139577000, notificato in data 3.3.23, è stato poi individuato direttamente nell'atto di pignoramento presso terzi notificato il 4.10.23: essendo l'espropriazione iniziata entro un anno dalla notifica dell'avviso stesso, non è richiesta la notifica di ulteriore avviso. Nessuna specifica censura è stata, poi, sollevata sulle notifiche di tali intimazioni di pagamento che comunque risultano regolari. 4 Quanto alla censura attorea del difetto di notifica degli avvisi di addebito, è sufficiente rilevare che tali avvisi (ad eccezione di quello recante n. 37120220018139577000) sono stati già indicati nelle predette intimazioni di pagamento n. 07120229003255843000 e n. 07120239029867065000, ritualmente notificate il 6.10.22 e il 18.9.23, e nessuna opposizione è stata sollevata nel termine di 20 giorni successivo alle notifiche delle predette intimazioni ex art 617 cpc. L'eccezione è, dunque, inammissibile in quanto tardiva. L'avviso n. 37120220018139577000 è stato, poi, notificato regolarmente il 3.3.23 con compiuta giacenza e nessuna opposizione è stata sollevata nel successivo termine di 20 giorni. Va, in particolare, rilevato che la notifica è stata operata dall' in via CP_1 diretta, ossia senza il tramite dell'incaricato: conseguentemente, vanno applicate le norme sulla notificazione della posta ordinaria. La Corte suprema, con orientamento costante (cfr Cassazione sentenza 10 aprile 2015, n. 7217, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016 e da ultimo Cass. 19/1/2017 n.1304), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall'ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l'ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie. Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario (con ragionamento estensibile anche alla notifica dell'avviso di addebito):
•non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico;
•l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione;
•la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario. Invero, le disposizioni che disciplinano il servizio postale ordinario sono diverse da quelle concernenti la notifica a mezzo posta di cui alla legge 890/1982 e ad esse non assimilabili. In particolare, l'articolo 40 del Dpr 655/1982 prevede che il piego spedito a mezzo raccomandata ordinaria che non abbia potuto essere distribuito rimane in giacenza per un periodo di trenta giorni nell'ufficio postale di destinazione, ove può essere ritirato dall'interessato (al quale deve essere dato avviso della giacenza dell'atto, il c.d modello 26). A sua volta, il Dm del 9 aprile 2001 prevede per gli invii raccomandati che, in caso di assenza all'indirizzo indicato, “il destinatario e altre persone abilitate a ricevere l'invio possono ritirarli presso l'ufficio postale di distribuzione, entro i termini di giacenza previsti dall'art. 49” (articolo 32, secondo comma). Detto articolo 49 fissa in trenta giorni “a decorrere dal mancato recapito” il termine di giacenza degli invii raccomandati. Sulla regolarità della notifica per compiuta giacenza si veda, altresì, la pronuncia della suprema Corte 16183 / 2021, per cui: "In tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, avendo peraltro Corte Cost. n. 175 del 2018 ritenuto legittimo il Decreto del
Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 26, comma 1 (nel rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati e' comunque assicurato dalla facolta' per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex articolo 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile) (Cass. n. 10131 del 2020)”. 5 L'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte opponente è, poi, inammissibile atteso che, nonostante la rituale notifica degli avvisi di addebito, non è stata presentata un'opposizione avverso i medesimi nei successivi 40 giorni ex art. 24 D. Lgs. n. 46/99.
6 L'opposizione è, dunque, infondata. Le spese di lite vanno compensate nella misura della metà attesa la complessità della questione sulle notifiche;
il residuo va posto a carico della parte soccombente e dunque dell'opponente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione; compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l'opponente al pagamento del residuo, in favore di ciascuno dei convenuti e nella CP_1 CP_5 misura di € 1.400,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. NAPOLI, 06.03.2025 Il Giudice d.ssa Monica Galante