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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/06/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO MA Presidente rel.
RI CA IU
Sonia Piccinni IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 839 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(MARINO (RM) 27/02/1967, C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(ROMA (RM) 30/11/1958, C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANNA C.F._2
MARIA TINTI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/02/2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito indicate:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente l'una dall'altro;
La casa coniugale sita in Rocca di Papa, in Via del Maschio delle Faete n.13, condotta in locazione con contratto intestato al Sig. è assegnata al medesimo con quanto Parte_2 in essa contenuto, la moglie se ne allontanerà nel momento in cui avrà reperito un idoneo alloggio per lei e la figlia , recando con sé i beni ed effetti personali;
Per_1
La figlia , di anni 16 è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_1 condiviso, con collocazione abitativa presso la madre ed in ogni caso nel rispetto della volontà della minore ed alle contingenti esigenze personali della stessa;
- 1 - La figlia, in qualsiasi momento, potrà vedere e stare con il padre, compatibilmente alle esigenze scolastiche e alle eventuali esigenze lavorative di quest'ultimo;
Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di
Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro. Durante le vacanze Pasquali, sempre ad anni alterni, trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con le figlie almeno 15 giorni consecutivi, i cui periodi andranno comunicati alla madre almeno un mese prima delle dette vacanze.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo anche conto delle capacità reddituali di questi ultimi, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza.
Il Sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento ordinario della figlia la Pt_2 Per_1 complessiva somma di € 150,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie (tasse e spese Pt_2 scolastiche, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) necessarie per la figlia, secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Velletri in data 30 Marzo 2015. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 08/09/2006; dall'unione coniugale è nata una figlia, , il 16/02/2009. Per_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
- 2 - Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marino per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, parte 2, serie B Ufficio 1, atto n. 57).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
DO MA
- 3 -
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
DO MA Presidente rel.
RI CA IU
Sonia Piccinni IU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 839 V.G. dell'anno 2025 promossa da
(MARINO (RM) 27/02/1967, C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(ROMA (RM) 30/11/1958, C.F. , con il patrocinio dell'avv. ANNA C.F._2
MARIA TINTI;
e
Con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
OGGETTO: Separazione consensuale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27/02/2025 e hanno chiesto Parte_1 Parte_2
l'omologazione della loro separazione personale alle condizioni di seguito indicate:
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente l'una dall'altro;
La casa coniugale sita in Rocca di Papa, in Via del Maschio delle Faete n.13, condotta in locazione con contratto intestato al Sig. è assegnata al medesimo con quanto Parte_2 in essa contenuto, la moglie se ne allontanerà nel momento in cui avrà reperito un idoneo alloggio per lei e la figlia , recando con sé i beni ed effetti personali;
Per_1
La figlia , di anni 16 è affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affido Per_1 condiviso, con collocazione abitativa presso la madre ed in ogni caso nel rispetto della volontà della minore ed alle contingenti esigenze personali della stessa;
- 1 - La figlia, in qualsiasi momento, potrà vedere e stare con il padre, compatibilmente alle esigenze scolastiche e alle eventuali esigenze lavorative di quest'ultimo;
Durante le vacanze natalizie la figlia trascorrerà, ad anni alterni, la Vigilia ed il giorno di
Natale con un genitore ed il Capodanno con l'altro. Durante le vacanze Pasquali, sempre ad anni alterni, trascorrerà la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo con l'uno o l'altro genitore.
Durante le vacanze estive il padre potrà trascorrere con le figlie almeno 15 giorni consecutivi, i cui periodi andranno comunicati alla madre almeno un mese prima delle dette vacanze.
Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo anche conto delle capacità reddituali di questi ultimi, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della ragazza.
Il Sig. verserà a titolo di contributo di mantenimento ordinario della figlia la Pt_2 Per_1 complessiva somma di € 150,00, da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT.
Il Sig. corrisponderà, altresì, il 50% delle spese straordinarie (tasse e spese Pt_2 scolastiche, sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) necessarie per la figlia, secondo il Protocollo di Intesa del Tribunale di Velletri in data 30 Marzo 2015. Le spese extra e quelle anticipate da uno dei genitori verranno rimborsate alla presentazione di giustificativi di spesa.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Roma il 08/09/2006; dall'unione coniugale è nata una figlia, , il 16/02/2009. Per_1
Le parti hanno depositato note scritte in sostituzione dell'udienza dichiarando di non volersi riconciliare e depositando i documenti previsti dall'art. 473-bis.12, terzo comma, c.p.c.
Non v'è dubbio che tra i coniugi sia ormai venuta meno ogni comunione morale e materiale, come è reso evidente dai documenti prodotti, dalle dichiarazioni rese e dallo stesso comportamento processuale delle parti.
Le condizioni concordate, inoltre, non appaiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e risultano corrispondere all'interesse della prole. L'ascolto di questa non è del resto necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.), alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, del tenore degli scritti difensivi e dei contenuti dell'accordo.
Sussistono quindi i presupposti di legge perché il Tribunale possa omologare la separazione consensuale.
- 2 - Non v'è luogo a provvedere sulle spese, stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e alle condizioni Parte_1 Parte_2 concordate nel ricorso;
manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di Marino per la sua annotazione (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006, parte 2, serie B Ufficio 1, atto n. 57).
Così deciso in Velletri, nella camera di consiglio della Sezione, il 25/06/2025
Il Presidente est.
DO MA
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