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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 19/05/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del 13.05.2025, nella causa avente n. 1652/2024 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi, alla Via Oberdan n. 33 presso lo studio dell'Avv. Roberto Ripepi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ATTORE
, (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 in Palmi, alla Via Oberdan n. 33 presso lo studio dell'Avv. Roberto Ripepi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
INTERVENUTA
E
, (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Reggio Calabria, in via Archia Poeta n. 7, presso lo studio dell'Avv. Simona Cariati che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione a precetto, notificato in data 27.05.2024, con il quale la SI.ra ha intimato alla SI.ra n.q. di condomina del CP_1 Parte_1
il pagamento della somma di euro 12.734,17 Controparte_2 Pt_3 in forza della sentenza n. 66/2024 pronunciata della Corte di Appello di Reggio
Calabria la quale ha condannato il condominio di cui fa parte l'immobile di proprietà dell'odierna attrice in solido con l'imprenditore che ha eseguito i lavori a rifondere il danno provocato all'appartamento della odierna convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
A sostegno della propria opposizione parte opponente ha dedotto:
1) l'improcedibilità della domanda per la mancata preventiva escussione del condominio;
2) l'errata ripartizione del credito (in particolare, l'opponente ha dedotto che
“nel ripartire il risarcimento tra i vari condomini, deve essere considerato anche il condomino creditore del risarcimento”);
3) l'errata quantificazione del credito stante una errata applicazione dei conteggi di rivalutazione monetaria ed interessi (sul punto l'opponente deduce che: “risulta pertanto errato il calcolo del risarcimento del danno sotto il profilo della errata quantificazione e determinazione di rivalutazione monetaria ed interessi che deve essere invece arrestata alla sentenza del Tribunale”);
Sulla scorta di tali ragioni, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
• in via principale, accertare e dichiarare che la SI.ra Controparte_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
• In via subordinata, accertare e dichiarare la esecuzione improcedibile per mancata preventiva escussione del CP_2
• In via gradata, accertare e dichiarare la erroneità del credito azionato nei confronti della odierna attrice per errata distribuzione dei relativi oneri risarcitori in capo ai condomini e per errata determinazione del credito, per i motivi esposti in premessa. In data 01.07.2024 è intervenuta ex art. 105 c.p.c. la SI.ra , Parte_2 destinataria di precetto di contenuto analogo sollevando le medesime contestazioni dedotte dall'attrice.
In data 17.09.2024 si è costituita la SI.ra , contestando Controparte_1 le summenzionate doglianze chiedendo il rigetto delle medesime in quanto destituite di fondamento per i motivi esposti nei propri atti difensivi.
L'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'opposizione a precetto, confermando che la SI.ra Parte_1
e la SI.ra sono tenute a corrispondere alla creditrice
[...] Parte_2 le somme precettate;
2) accertare la responsabilità aggravata delle opponenti per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. con conseguente condanna al risarcimento danni per aver agito con colpa grave processuale
3) condannare opponente e interveniente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La fase cautelare espletata si è conclusa con l'accoglimento parziale della domanda cautelare.
§ 2. Il Giudice, con ordinanza del 24.01.2025 ritenendo la causa matura per la decisione ha rinviato alla data del 12.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, con ordinanza del 13.03.2025, è stata riservata in decisione.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierna opponente.
All'uopo occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto inerenti all'an dell'esecuzione la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615
c.p.c.
§ 3 a. Relativamente all'intervento volontario.
Non vi è ragione per escludere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione – che, pur innestandosi su un processo esecutivo in fieri, è un processo di cognizione a tutti gli effetti – possa trovare applicazione, sussistendone i presupposti, l'art. 105 cod. proc. civ., che disciplina l'intervento volontario in una causa pendente tra altre parti ad opera di un terzo che, sino a quel momento, era estraneo alla lite.
§ 4 In via preliminare occorre individuare i principi regolatori della materia.
Nella fattispecie, trovano applicazione i seguenti principi di diritto:
1) l'obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l'intero sugli stessi (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 8530 del 27/09/1996; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del
19/04/2000; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017);
2) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708-01);
3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l'art. 654 c.p.c.) ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823-01);
4) “Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615
c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del non moroso e, quindi, del CP_2 diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 17/02/2023, n.5043); L'accertamento in ordine alla morosità del condomino o alla regolarità dei suoi pagamenti costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito;
5) il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 63 disp. att.
c.c. può essere eccepito solo se opportunamente provato, cioè se è fornita la dimostrazione della regolarità della propria posizione rispetto agli oneri condominiali (cfr. App. Perugia, sent. n. 331 del 10 maggio
2023); 6) l'amministratore di condominio, nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti l'elenco contenente i dati dei condòmini morosi (così
Tribunale Napoli sez. VI, 15/02/2019; Tribunale Palermo sez. II,
12/09/2018, n.3862; Trib. Pescara, 27 ottobre 2014);
7) in caso di omessa comunicazione il creditore è tenuto ad adire il
Tribunale al fine di ottenere detto elenco;
8) In punto di onere probatorio, al creditore spetta provare la qualità di condomino del debitore e una volta provato ciò spetta a quest'ultimo provare l'esatto quantum del debito in base alla quota millesimale di cui
è titolare (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22856 : “ Il creditore che proceda all'esecuzione forzata nei confronti dei singoli condomini, sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'intero condominio, per obbligazioni negoziali contratte dall'amministratore, deve dimostrare la legittimazione passiva di ciascuno degli escussi, mentre per la affermazione delle rispettive quote millesimali si ammette la mera allegazione. Se il creditore omette di specificare la quota di ciascun condomino, oppure procede per il totale dell'importo, il destinatario della richiesta potrebbe opporsi all'esecuzione deducendo di non essere affatto un condomino, oppure di esserlo per una quota inferiore a quella allegata dalla controparte. Nella prima ipotesi, spetta al creditore procedente la prova della qualità di condomino, in mancanza della quale il precetto va dichiarato inefficace per l'intero. Nella seconda ipotesi, invece, la prova dell'effettiva misura della quota condominiale spetta all'opponente. Se tale dimostrazione viene fornita, l'atto di precetto deve essere dichiarato inefficace solo per l'eccedenza invece, la prova dell'effettiva misura della quota condominiale spetta all'opponente. Se tale dimostrazione viene fornita, l'atto di precetto deve essere dichiarato inefficace solo per l'eccedenza. In caso contrario, l'opposizione non viene accolta, e l'atto di precetto resta quindi efficace per l'intera quota di cui il creditore ha intimato il pagamento”); In definitiva, “laddove il singolo condomino intimato del pagamento del debito del condominio (per intero, o comunque senza specificazione della minor quota su di lui gravante) proponga opposizione all'esecuzione, dovrà dimostrare, a sostegno dell'opposizione proposta, la misura della sua partecipazione condominiale. In caso contrario subirà l'esecuzione per la quota allegata dal creditore e, laddove detta quota non sia stata specificata, per l'intero debito di cui risulti intimato il pagamento” (cfr. Cassazione civile sez. III,
29/09/2017, n.22856).
Fatta tale premessa si passa all'esame delle doglianze.
§ 5. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è infondata in quanto:
I) l'opposta ha fornito prova della notifica del precetto anche nei confronti del (cfr. allegati alla comparsa di risposta); CP_2
II) è consentito al creditore procedere direttamente ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino senza preliminarmente escutere il patrimonio del condominio (l'art. 63 d.a. c.c. prevede il beneficium excussionis solo in favore dei condomini in regola con i pagamenti ed a carico di quelli morosi).
Si precisa che la doglianza è parimenti infondata nella parte in cui l'opponente, sia pur genericamente, invoca il beneficio della preventiva escussione dei condomini morosi.
Infatti, come già esposto tra i principi regolatori della materia, l'opponente che eccepisca il beneficio di escussione deve necessariamente provare di essere in regola con i pagamenti dei contributi condominiali.
Tale prova difetta nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra la doglianza non può trovare accoglimento.
§ 6. Quanto alla seconda doglianza.
La contestazione è fondata.
Innanzitutto, si osserva che la sentenza della Corte d'Appello che condanna il soccombente non esclude che lo stesso danneggiato CP_2 CP_2 rimanga a sua volta gravato pro quota nei confronti del CP_2
In secondo luogo, si osserva che l'obbligo di contribuzione alla correlata spesa da parte del condomino che ha subito il danno trova la sua fonte nella comproprietà (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/06/2021, n.18187 secondo cui il condomino danneggiato è tenuto al pagamento, oltre che delle spese di riparazione delle parti comuni danneggiate, anche ai danni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini).
Sul punto, si rileva che la misura della partecipazione di ciascun condomino è ricavabile dal contenuto precetto impugnato allegato agli atti introduttivi.
Tale documento reca l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto dal nonché l'esatta indicazione delle quote millesimali di ciascun CP_2 condomino (quella della SI.ra è ricavabile per differenza). CP_1
Ne discende che al fine di calcolare l'eccedenza non dovuta è sufficiente detrarre dall'importo indicato per ciascun condomino quello calcolato applicando le quote millesimali.
§ 7. Quanto alla terza doglianza.
La contestazione non è fondata.
L'opponente ha dedotto che il calcolo degli interessi e della rivalutazione debba arrestarsi alla data della sentenza che liquida il danno per fatto illecito.
Il titolo esecutivo giudiziale prevede expressis verbis che gli interessi e la rivalutazione spettino alla danneggiata “dal dovuto all'effettivo soddisfo”.
Tale previsione non è sindacabile in questa sede.
All'uopo, è jus receptum il principio secondo il quale il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo, ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale.
In sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto, v. per tutte: Cass.
n. 3850/2011, Cass. 27159/2006, Cass. n. 12664/2000, Cass. n. 9061/1999,
Cass. n. 1935/1994).
Alla luce di quanto detto sopra l'opposizione va solo parzialmente accolta. In particolare, trova accoglimento solo la domanda formulata in via gradata mentre la domanda principale e quella subordinata non possono trovare accoglimento in quanto infondate per le suesposte ragioni.
Di conseguenza il precetto azionato va annullato nei soli limiti in cui non tiene conto dell'importo del debito che dovrebbe gravare sulla odierna opposta tenuto conto della quota millesimale a quest'ultima spettante. Contr Ne discende che la SI.ra è tenuta a corrispondere in favore della Pt_1
Pt_
la somma pari ad euro 11.057,43 mentre l'intervenuta SI.ra è tenuta
[...]
a corrispondere in favore dell'opposta la somma di euro 12.391,49.
Il precetto è nullo per la differenza (quanto alla SI.ra il calcolo da Pt_1 eseguire è il seguente: 12.734,17- 11.057,43 = 1.676,74; quanto alla SI.ra Pt_
il calcolo da eseguire è il seguente: 14.270,82 - 12.391,49 = 1.879,33)
Da quanto detto consegue altresì il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c, formulata da parte opposta.
Né si ravvisa un comportamento processuale da parte dell'opponente improntato a malafede o colpa grave, né d'altro canto, l'opposta ha fornito prova di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno
§ 8. In tema di spese si ritiene opportuno disporre per la compensazione tenuto conto:
a) della peculiarità delle questioni trattate con specifico riguardo a quella afferente la doppia veste che in talune situazioni può rivestire il condomino quale danneggiato e nel contempo responsabile in veste di comproprietario del bene comune;
b) del fatto che tutte le contestazioni - ad eccezione della seconda che comporta solo la parziale inefficacia del precetto - sono infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva;
• COMPENSA le spese di lite. Reggio Calabria, 19/05/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con ordinanza del 13.05.2025, nella causa avente n. 1652/2024 R.G.; causa pendente tra:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Palmi, alla Via Oberdan n. 33 presso lo studio dell'Avv. Roberto Ripepi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
ATTORE
, (C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_2 C.F._2 in Palmi, alla Via Oberdan n. 33 presso lo studio dell'Avv. Roberto Ripepi, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
INTERVENUTA
E
, (C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._3 domiciliata in Reggio Calabria, in via Archia Poeta n. 7, presso lo studio dell'Avv. Simona Cariati che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. In via del tutto preliminare ed al fine di precisare l'odierno thema decidendum, giova ricordare che il presente giudizio trae origine dall'opposizione a precetto, notificato in data 27.05.2024, con il quale la SI.ra ha intimato alla SI.ra n.q. di condomina del CP_1 Parte_1
il pagamento della somma di euro 12.734,17 Controparte_2 Pt_3 in forza della sentenza n. 66/2024 pronunciata della Corte di Appello di Reggio
Calabria la quale ha condannato il condominio di cui fa parte l'immobile di proprietà dell'odierna attrice in solido con l'imprenditore che ha eseguito i lavori a rifondere il danno provocato all'appartamento della odierna convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.
A sostegno della propria opposizione parte opponente ha dedotto:
1) l'improcedibilità della domanda per la mancata preventiva escussione del condominio;
2) l'errata ripartizione del credito (in particolare, l'opponente ha dedotto che
“nel ripartire il risarcimento tra i vari condomini, deve essere considerato anche il condomino creditore del risarcimento”);
3) l'errata quantificazione del credito stante una errata applicazione dei conteggi di rivalutazione monetaria ed interessi (sul punto l'opponente deduce che: “risulta pertanto errato il calcolo del risarcimento del danno sotto il profilo della errata quantificazione e determinazione di rivalutazione monetaria ed interessi che deve essere invece arrestata alla sentenza del Tribunale”);
Sulla scorta di tali ragioni, l'opponente ha formulato le seguenti conclusioni:
• in via principale, accertare e dichiarare che la SI.ra Controparte_1 non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
• In via subordinata, accertare e dichiarare la esecuzione improcedibile per mancata preventiva escussione del CP_2
• In via gradata, accertare e dichiarare la erroneità del credito azionato nei confronti della odierna attrice per errata distribuzione dei relativi oneri risarcitori in capo ai condomini e per errata determinazione del credito, per i motivi esposti in premessa. In data 01.07.2024 è intervenuta ex art. 105 c.p.c. la SI.ra , Parte_2 destinataria di precetto di contenuto analogo sollevando le medesime contestazioni dedotte dall'attrice.
In data 17.09.2024 si è costituita la SI.ra , contestando Controparte_1 le summenzionate doglianze chiedendo il rigetto delle medesime in quanto destituite di fondamento per i motivi esposti nei propri atti difensivi.
L'opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) rigettare l'opposizione a precetto, confermando che la SI.ra Parte_1
e la SI.ra sono tenute a corrispondere alla creditrice
[...] Parte_2 le somme precettate;
2) accertare la responsabilità aggravata delle opponenti per lite temeraria ex art.
96 c.p.c. con conseguente condanna al risarcimento danni per aver agito con colpa grave processuale
3) condannare opponente e interveniente al pagamento di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
La fase cautelare espletata si è conclusa con l'accoglimento parziale della domanda cautelare.
§ 2. Il Giudice, con ordinanza del 24.01.2025 ritenendo la causa matura per la decisione ha rinviato alla data del 12.03.2025 per la precisazione delle conclusioni.
La causa, istruita solo documentalmente, con ordinanza del 13.03.2025, è stata riservata in decisione.
§ 3. Vanno preliminarmente qualificate le doglianze mosse dall'odierna opponente.
All'uopo occorre osservare che tutte le doglianze, in quanto inerenti all'an dell'esecuzione la quantificazione del credito, rientrano nell'alveo dell'art. 615
c.p.c.
§ 3 a. Relativamente all'intervento volontario.
Non vi è ragione per escludere che nel giudizio di opposizione all'esecuzione – che, pur innestandosi su un processo esecutivo in fieri, è un processo di cognizione a tutti gli effetti – possa trovare applicazione, sussistendone i presupposti, l'art. 105 cod. proc. civ., che disciplina l'intervento volontario in una causa pendente tra altre parti ad opera di un terzo che, sino a quel momento, era estraneo alla lite.
§ 4 In via preliminare occorre individuare i principi regolatori della materia.
Nella fattispecie, trovano applicazione i seguenti principi di diritto:
1) l'obbligazione (contrattuale) del condominio grava pro parte sui singoli condomini, e non in solido per l'intero sugli stessi (Cass., Sez. 2,
Sentenza n. 8530 del 27/09/1996; Sez. 2, Sentenza n. 5117 del
19/04/2000; Sez. U, Sentenza n. 9148 del 08/04/2008; Sez. 6-2,
Ordinanza n. 14530 del 09/06/2017);
2) il titolo formatosi contro il condominio è valido, ai fini dell'azione esecutiva, contro i singoli condomini (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 20304 del 14/10/2004, Rv. 577708-01);
3) per procedere ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino in base al titolo esecutivo formatosi contro il condominio occorre preventivamente notificare personalmente detto titolo (anche in caso di decreto ingiuntivo, non essendo applicabile in tale ipotesi l'art. 654 c.p.c.) ed il precetto al singolo condomino (Cass., Sez. 6-3,
Ordinanza n. 8150 del 29/03/2017, Rv. 643823-01);
4) “Il condomino in regola coi pagamenti, al quale sia intimato precetto da un creditore sulla base di un titolo esecutivo giudiziale formatosi nei confronti del condominio, può proporre opposizione a norma dell'art. 615
c.p.c. per far valere il beneficio di preventiva escussione dei condomini morosi che condiziona l'obbligo sussidiario di garanzia di cui all'art. 63, comma 2, disp. att. c.c., trattandosi di una condizione dell'azione esecutiva nei confronti del non moroso e, quindi, del CP_2 diritto del creditore di agire esecutivamente ai danni di quest'ultimo” (cfr.
Cassazione civile sez. II, 17/02/2023, n.5043); L'accertamento in ordine alla morosità del condomino o alla regolarità dei suoi pagamenti costituisce apprezzamento di fatto spettante al giudice del merito;
5) il beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 63 disp. att.
c.c. può essere eccepito solo se opportunamente provato, cioè se è fornita la dimostrazione della regolarità della propria posizione rispetto agli oneri condominiali (cfr. App. Perugia, sent. n. 331 del 10 maggio
2023); 6) l'amministratore di condominio, nella qualità di legale rappresentante dell'ente di gestione, è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti l'elenco contenente i dati dei condòmini morosi (così
Tribunale Napoli sez. VI, 15/02/2019; Tribunale Palermo sez. II,
12/09/2018, n.3862; Trib. Pescara, 27 ottobre 2014);
7) in caso di omessa comunicazione il creditore è tenuto ad adire il
Tribunale al fine di ottenere detto elenco;
8) In punto di onere probatorio, al creditore spetta provare la qualità di condomino del debitore e una volta provato ciò spetta a quest'ultimo provare l'esatto quantum del debito in base alla quota millesimale di cui
è titolare (cfr. Cassazione civile sez. III, 29/09/2017, n.22856 : “ Il creditore che proceda all'esecuzione forzata nei confronti dei singoli condomini, sulla base di un titolo esecutivo ottenuto nei confronti dell'intero condominio, per obbligazioni negoziali contratte dall'amministratore, deve dimostrare la legittimazione passiva di ciascuno degli escussi, mentre per la affermazione delle rispettive quote millesimali si ammette la mera allegazione. Se il creditore omette di specificare la quota di ciascun condomino, oppure procede per il totale dell'importo, il destinatario della richiesta potrebbe opporsi all'esecuzione deducendo di non essere affatto un condomino, oppure di esserlo per una quota inferiore a quella allegata dalla controparte. Nella prima ipotesi, spetta al creditore procedente la prova della qualità di condomino, in mancanza della quale il precetto va dichiarato inefficace per l'intero. Nella seconda ipotesi, invece, la prova dell'effettiva misura della quota condominiale spetta all'opponente. Se tale dimostrazione viene fornita, l'atto di precetto deve essere dichiarato inefficace solo per l'eccedenza invece, la prova dell'effettiva misura della quota condominiale spetta all'opponente. Se tale dimostrazione viene fornita, l'atto di precetto deve essere dichiarato inefficace solo per l'eccedenza. In caso contrario, l'opposizione non viene accolta, e l'atto di precetto resta quindi efficace per l'intera quota di cui il creditore ha intimato il pagamento”); In definitiva, “laddove il singolo condomino intimato del pagamento del debito del condominio (per intero, o comunque senza specificazione della minor quota su di lui gravante) proponga opposizione all'esecuzione, dovrà dimostrare, a sostegno dell'opposizione proposta, la misura della sua partecipazione condominiale. In caso contrario subirà l'esecuzione per la quota allegata dal creditore e, laddove detta quota non sia stata specificata, per l'intero debito di cui risulti intimato il pagamento” (cfr. Cassazione civile sez. III,
29/09/2017, n.22856).
Fatta tale premessa si passa all'esame delle doglianze.
§ 5. Quanto alla prima doglianza.
La contestazione è infondata in quanto:
I) l'opposta ha fornito prova della notifica del precetto anche nei confronti del (cfr. allegati alla comparsa di risposta); CP_2
II) è consentito al creditore procedere direttamente ad esecuzione forzata nei confronti del singolo condomino senza preliminarmente escutere il patrimonio del condominio (l'art. 63 d.a. c.c. prevede il beneficium excussionis solo in favore dei condomini in regola con i pagamenti ed a carico di quelli morosi).
Si precisa che la doglianza è parimenti infondata nella parte in cui l'opponente, sia pur genericamente, invoca il beneficio della preventiva escussione dei condomini morosi.
Infatti, come già esposto tra i principi regolatori della materia, l'opponente che eccepisca il beneficio di escussione deve necessariamente provare di essere in regola con i pagamenti dei contributi condominiali.
Tale prova difetta nel caso di specie.
Alla luce di quanto sopra la doglianza non può trovare accoglimento.
§ 6. Quanto alla seconda doglianza.
La contestazione è fondata.
Innanzitutto, si osserva che la sentenza della Corte d'Appello che condanna il soccombente non esclude che lo stesso danneggiato CP_2 CP_2 rimanga a sua volta gravato pro quota nei confronti del CP_2
In secondo luogo, si osserva che l'obbligo di contribuzione alla correlata spesa da parte del condomino che ha subito il danno trova la sua fonte nella comproprietà (cfr. Cassazione civile sez. VI, 24/06/2021, n.18187 secondo cui il condomino danneggiato è tenuto al pagamento, oltre che delle spese di riparazione delle parti comuni danneggiate, anche ai danni cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini).
Sul punto, si rileva che la misura della partecipazione di ciascun condomino è ricavabile dal contenuto precetto impugnato allegato agli atti introduttivi.
Tale documento reca l'indicazione dell'importo complessivamente dovuto dal nonché l'esatta indicazione delle quote millesimali di ciascun CP_2 condomino (quella della SI.ra è ricavabile per differenza). CP_1
Ne discende che al fine di calcolare l'eccedenza non dovuta è sufficiente detrarre dall'importo indicato per ciascun condomino quello calcolato applicando le quote millesimali.
§ 7. Quanto alla terza doglianza.
La contestazione non è fondata.
L'opponente ha dedotto che il calcolo degli interessi e della rivalutazione debba arrestarsi alla data della sentenza che liquida il danno per fatto illecito.
Il titolo esecutivo giudiziale prevede expressis verbis che gli interessi e la rivalutazione spettino alla danneggiata “dal dovuto all'effettivo soddisfo”.
Tale previsione non è sindacabile in questa sede.
All'uopo, è jus receptum il principio secondo il quale il titolo esecutivo giudiziale non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione, per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto o sta avendo pieno sviluppo, ed è stata od è tuttora in via di esame ex professo o comunque in via principale.
In sostanza, il debitore può fare valere fatti impeditivi o modificativi o estintivi del diritto azionato, che siano successivi alla formazione del titolo esecutivo giudiziale o alla conclusione del processo in cui esso si è formato e avrebbe potuto essere modificato: ma non anche quei fatti che, in quanto verificatisi in epoca precedente, avrebbero potuto essere dedotti nel giudizio di cognizione preordinato alla costituzione del titolo giudiziale” (sul punto, v. per tutte: Cass.
n. 3850/2011, Cass. 27159/2006, Cass. n. 12664/2000, Cass. n. 9061/1999,
Cass. n. 1935/1994).
Alla luce di quanto detto sopra l'opposizione va solo parzialmente accolta. In particolare, trova accoglimento solo la domanda formulata in via gradata mentre la domanda principale e quella subordinata non possono trovare accoglimento in quanto infondate per le suesposte ragioni.
Di conseguenza il precetto azionato va annullato nei soli limiti in cui non tiene conto dell'importo del debito che dovrebbe gravare sulla odierna opposta tenuto conto della quota millesimale a quest'ultima spettante. Contr Ne discende che la SI.ra è tenuta a corrispondere in favore della Pt_1
Pt_
la somma pari ad euro 11.057,43 mentre l'intervenuta SI.ra è tenuta
[...]
a corrispondere in favore dell'opposta la somma di euro 12.391,49.
Il precetto è nullo per la differenza (quanto alla SI.ra il calcolo da Pt_1 eseguire è il seguente: 12.734,17- 11.057,43 = 1.676,74; quanto alla SI.ra Pt_
il calcolo da eseguire è il seguente: 14.270,82 - 12.391,49 = 1.879,33)
Da quanto detto consegue altresì il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c, formulata da parte opposta.
Né si ravvisa un comportamento processuale da parte dell'opponente improntato a malafede o colpa grave, né d'altro canto, l'opposta ha fornito prova di un concreto ed effettivo pregiudizio sofferto in conseguenza dell'altrui contegno
§ 8. In tema di spese si ritiene opportuno disporre per la compensazione tenuto conto:
a) della peculiarità delle questioni trattate con specifico riguardo a quella afferente la doppia veste che in talune situazioni può rivestire il condomino quale danneggiato e nel contempo responsabile in veste di comproprietario del bene comune;
b) del fatto che tutte le contestazioni - ad eccezione della seconda che comporta solo la parziale inefficacia del precetto - sono infondate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• ACCOGLIE l'opposizione nei limiti di cui in parte motiva;
• COMPENSA le spese di lite. Reggio Calabria, 19/05/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone