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Sentenza 17 maggio 2025
Sentenza 17 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/05/2025, n. 4016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4016 |
| Data del deposito : | 17 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37766/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37766/2022 promossa da:
(C.F.: , residente in [...], Controparte_1 C.F._1
Via A. Manzoni n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Milotta (C.F.: CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Legnano,
[...] in forza di procura speciale allegata alla comparsa di nuovo difensore in data 13.12.2023
Parte attrice opponente
Contro
, con sede in Milano, via Controparte_2 esentante, avv. Attilio Ferrari, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Ferrari e dall'avv. Roberta Giulia Iemoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via Fatebenefratelli n. 22, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: parte attrice opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dato atto che l'Opponente non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove, così giudicare:
NEL MERITO: revocare il decreto ingiuntivo n° 13328/2022 (n° 27552/2022 R.G.) in quanto emesso per somme non dovute.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'eventuale compenso dovuto dall'Opponente all'Opposta per l'attività effettivamente autorizzata e svolta da quest'ultima rispetto a quanto pattuito al punto 1 della lettera di incarico 14.9.2021.
In ogni caso, con spese di lite interamente rifuse, o, in subordine, con spese compensate.
Parte convenuta opposta:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
In via principale, nel merito:
pagina 1 di 4 A) Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 13328/2022, R.G. 27552/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 26/07/2022 per il pagamento da parte dell'Ing. Controparte_1
(C.F. , dell'importo (rettificato come in atti) di euro 21.896,86, oltre
[...] C.F._1 si mo 002 ai sensi del par. 3 del mandato professionale dal dovuto al saldo, euro 1.035,00 per compensi professionali e rimborso forfettario 15%, (maggiorati di CPA e IVA) ed euro oltre a 145,50 per CU e marca da bollo, oltre le successive occorrende ed ulteriori di legge, per le ragioni di cui in atti;
B) In subordine, accertata la sussistenza del diritto di credito di cui è causa in capo a
[...]
, con sede legale in Via Fatebenefratelli n. 22, 20121, Controparte_2
(“ ”), in persona del suo legale rappresentante Avv. Attilio Ferrari (C.F. P.IVA_1 CP_3
Avv. Ferrari”), condannare l'ing. (C.F. C.F._3 Controparte_1
al pagamento di euro 21.896,86 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex C.F._1 si del par. 3 del mandato professionale dal dovuto al saldo all'effettivo soddisfo del credito, ovvero del maggior o minor importo che risulterà dovuto in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alle spese legali per il recupero del credito, per tutte le ragioni esposte in atti.
C) Condannare l'Ing. (C.F. per Controparte_1 C.F._1 responsabilità aggravata ex porto che ia e da liquidarsi anche in via equitativa, per tutte le ragioni di cui in atti.
In via istruttoria:
Ammettere le istanze istruttorie formulate da , Controparte_2 con sede legale in Via Fatebenefratelli n. 22, 20121, Milano, P.IVA (“ ”), in P.IVA_1 CP_3 persona del suo legale rappresentante Avv. Attilio Ferrari (C.F. Avv. C.F._3
Ferrari”), con propria seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. datata 7/06/2023.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, compresi rimborso forfettario 15%, CPA 4%, IVA 22%, eventuali ulteriori di legge e successive occorrende.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022 proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto n. 13328/2022 emesso in data ilano, su istanza dello con cui veniva al Corno ingiunto il pagamento della Controparte_2 ella procedura monitoria, dovuta a titolo di compenso per l'assistenza legale prestata dallo Studio all'attore nell'ambito di alcune operazioni societarie sulla base di un incarico conferito in data 14.9.2021. L'opponente lamentava, in primo luogo, l'evidente errore del Tribunale che, nell'emissione del decreto ingiuntivo, aveva disposto la duplicazione di spese ed interessi;
inoltre sosteneva che lo Studio Legale non avesse eseguito completamente e correttamente la prestazione cui si era obbligato sulla base dell'incarico ricevuto in data 14.9.2021; contestava l'errata applicazione del tasso di interesse previsto dal d.lgs. 231/2002, dichiarandosi consumatore;
riconosceva come dovuto solo il compenso per la prestazione resa in relazione ad una operazione (ER MU); concludeva chiedendo la revoca del decreto e l'accertamento dell'eventuale compenso dovuto allo Studio Legale per l'attività effettivamente prestata sulla base dell'incarico ricevuto. Vinte le spese. Si costituiva in giudizio in data 13.01.2023 lo Studio Legale, che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna dell'attore al pagamento della minore o maggiore somma risultata dovuta, e comunque ex art. 186 bis c.p.c. della somma riconosciuta come dovuta. In particolare, da un lato, riconosceva l'errore pagina 2 di 4 del Tribunale nella quantificazione della somma dovuta, dall'altro, confermava l'esatta e completa esecuzione della prestazione e quindi la debenza della somma richiesta con il ricorso per ingiunzione. Alla prima udienza del 3.2.2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 24.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Risulta certo che l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto sia errato, per avere il Tribunale, nell'ambito della procedura monitoria, conteggiato doppiamente interessi e spese. Ciò è fatto pacifico, riconosciuto anche dalla parte opposta. Il decreto deve dunque essere revocato. Per quanto attiene alla determinazione del compenso spettante allo Studio Legale per l'attività di assistenza prestata in favore della parte opponente, occorre ricordare che, come si evince dagli atti di causa, l'ing. dopo aver preso contatti con lo Studio Legale, con il quale aveva già intrattenuto CP_1 rapporti pro ali nel 2020, in data 14.9.2021 conferiva al convenuto incarico per l'assistenza legale in alcune operazioni societarie cui l'attore era interessato. L'incarico prevedeva all'art. 1 le seguenti attività incluse nel compenso pattuito: “i) redazione dell' accordo di investimento e del patto parasociale;
ii) assistenza all' eventuale revisione dello statuto, anche al fine di integrare le clausole dei patti parasociali di Tuo interesse in base ai suggerimenti che lo studio Ti darà al riguardo;
iii) assistenza durante il closing in sede notarile (con esclusione dei compensi del notaio)”. Il compenso per tali attività veniva determinato in Euro 5.000,00 oltre accessori per la prima operazione, in Euro 3.000,00 oltre accessori per le operazioni dalla seconda alla quarta, e in Euro 2.500,00 oltre accessori per le operazioni dalla quinta in poi. La posizione dell'ing. veniva CP_1 seguita nello specifico dall'avv. Stefano Agostini e dall'avv. Costanza De Porcellinis, ri mente socio e collaboratrice dello Studio. Lo Studio contattava alcune start-up selezionate ed indicate su specifico incarico dell'ing. per valutare la possibilità di investimenti da parte dell'attore e poi CP_1 predisponeva cinque accordi di investimento e relativi patti parasociali in merito a cinque progetti, ed avviava trattative in relazione ad ulteriori tre progetti. L'attore ha contestato la corretta esecuzione dell'incarico sotto il profilo di una asserita assenza di preventivo benestare dello stesso ing. in ordine alle bozze di accordo trasmesse dallo Studio CP_1
Legale alle start up, ad eccezione della e ER MU. Il fondamento della doglianza risulta smentito dalla documentazione in atti. Risulta infatti che: - l'ing. chiedeva che unici interlocutori con le start up fossero i professionisti dello Studio Legale, al
CP_1 fine di evitare un proprio coinvolgimento con perdita di tempo (doc. 16 opposta); - che lo Studio Legale predisponeva una bozza di accordo di investimento che in data 29.9.2021 inviava all'ing. bozza
CP_1 poi inviata ai referenti di ER MU (docc. 12 e 13 opposta); - che l'ing. d roprio
CP_1 consenso a che lo Studio Legale inviasse detta bozza, rivista e calibrata sul diverso progetto, anche alle altre start up, da lui segnalate allo Studio Legale (doc. 16 e 18 opposta); - che l'ing. era in
CP_1 continuo contatto con i professionisti dello Studio Legale e seguiva passo passo le operazioni (docc. 14, 16 e 19 opposta); - che lo Studio Legale forniva anche tabelle riepilogative delle attività espletate per ogni singolo progetto (docc. 6 e 7 opposta); - che l'incarico trovava conclusione in data 20.10.2021 per decisione dell'ing. in ragione dell'assenza di candidati papabili e quindi di progetti di suo
CP_1 interesse e non già on corretta esecuzione del mandato da parte dello Studio Legale (docc. 15 e 18 opposta); - che ancora nel febbraio 2022, mesi dopo la conclusione dell'incarico di cui si tratta, l'ing.
pagina 3 di 4 richiedeva l'assistenza legale dello Studio per un ulteriore progetto di investimento (docc. 24 e CP_1 osta). Ciò chiarito, occorre però dire che in ordine alla quantificazione del compenso spettante allo Studio Legale non può non essere considerato che la parte convenuta non ha eseguito l'intera prestazione indicata nell'accordo del 14.9.2021 per sopravvenuto recesso da parte dell'ing. Infatti, CP_1 pacificamente non è stata espletata l'assistenza per la revisione dello statuto e durante i g in sede notarile. Parte opposta sostiene che si sarebbe trattato di attività che avrebbe comportato al più 5-6 ore di lavoro in totale, equivalenti a circa 1.500,00 euro. Ricordato che non vi è stato alcun riconoscimento di debito, come già precisato con i provvedimenti emessi durante il giudizio, poiché il documento 9 fascicolo monitorio è una schermata di conversazione whatsapp tra le parti e reca solo la frase: “il bonifico in settimana Penso 2/3 giorni” senza ulteriore precisazione e contestualizzazione che possano riferirlo alla richiesta dell'importo così come indicato nel ricorso per ingiunzione, si ritiene - alla luce della complessiva documentazione in atti e dunque dei vari progetti di investimento e dell'iter degli stessi per la conclusione dell'accordo di investimento, e considerata l'attività non effettivamente svolta (revisione del contratto e assistenza closing davanti al notaio) valorizzata nella misura del 30% della complessiva attività cui si era obbligato lo Studio Legale - che il compenso per la prestazione resa dallo Studio Legale in favore dell'ing. deve essere valutata, anche in via equitativa come richiesto dalla CP_1 parte opposta, in euro 10.500,0 neri accessori previsti per legge. Deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi i presupposti del dolo e della colpa grave nel comportamento processuale della parte opponente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 13328/2022 del 4.8.2022;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di euro 10.500,00, oltre oneri accessori previsti per legge, ed oltre interessi legali;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio che ex DM 55/2014 determina in euro 2.940,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 15.5.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Milano QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37766/2022 promossa da:
(C.F.: , residente in [...], Controparte_1 C.F._1
Via A. Manzoni n. 11, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Milotta (C.F.: CodiceFiscale_2
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Legnano,
[...] in forza di procura speciale allegata alla comparsa di nuovo difensore in data 13.12.2023
Parte attrice opponente
Contro
, con sede in Milano, via Controparte_2 esentante, avv. Attilio Ferrari, P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Attilio Ferrari e dall'avv. Roberta Giulia Iemoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Milano, via Fatebenefratelli n. 22, in forza di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Parte convenuta opposta
Oggetto: prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni delle parti: parte attrice opponente:
Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dato atto che l'Opponente non accetta il contraddittorio su eventuali domande nuove, così giudicare:
NEL MERITO: revocare il decreto ingiuntivo n° 13328/2022 (n° 27552/2022 R.G.) in quanto emesso per somme non dovute.
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'eventuale compenso dovuto dall'Opponente all'Opposta per l'attività effettivamente autorizzata e svolta da quest'ultima rispetto a quanto pattuito al punto 1 della lettera di incarico 14.9.2021.
In ogni caso, con spese di lite interamente rifuse, o, in subordine, con spese compensate.
Parte convenuta opposta:
Voglia, l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria domanda, istanza ed eccezione,
In via principale, nel merito:
pagina 1 di 4 A) Confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 13328/2022, R.G. 27552/2022 emesso dal Tribunale di Milano in data 26/07/2022 per il pagamento da parte dell'Ing. Controparte_1
(C.F. , dell'importo (rettificato come in atti) di euro 21.896,86, oltre
[...] C.F._1 si mo 002 ai sensi del par. 3 del mandato professionale dal dovuto al saldo, euro 1.035,00 per compensi professionali e rimborso forfettario 15%, (maggiorati di CPA e IVA) ed euro oltre a 145,50 per CU e marca da bollo, oltre le successive occorrende ed ulteriori di legge, per le ragioni di cui in atti;
B) In subordine, accertata la sussistenza del diritto di credito di cui è causa in capo a
[...]
, con sede legale in Via Fatebenefratelli n. 22, 20121, Controparte_2
(“ ”), in persona del suo legale rappresentante Avv. Attilio Ferrari (C.F. P.IVA_1 CP_3
Avv. Ferrari”), condannare l'ing. (C.F. C.F._3 Controparte_1
al pagamento di euro 21.896,86 per sorte capitale, oltre interessi moratori ex C.F._1 si del par. 3 del mandato professionale dal dovuto al saldo all'effettivo soddisfo del credito, ovvero del maggior o minor importo che risulterà dovuto in corso di causa da liquidarsi anche in via equitativa, oltre alle spese legali per il recupero del credito, per tutte le ragioni esposte in atti.
C) Condannare l'Ing. (C.F. per Controparte_1 C.F._1 responsabilità aggravata ex porto che ia e da liquidarsi anche in via equitativa, per tutte le ragioni di cui in atti.
In via istruttoria:
Ammettere le istanze istruttorie formulate da , Controparte_2 con sede legale in Via Fatebenefratelli n. 22, 20121, Milano, P.IVA (“ ”), in P.IVA_1 CP_3 persona del suo legale rappresentante Avv. Attilio Ferrari (C.F. Avv. C.F._3
Ferrari”), con propria seconda memoria ex art. 183 co. 6 c.p.c. datata 7/06/2023.
In ogni caso:
Con vittoria di spese di lite, compresi rimborso forfettario 15%, CPA 4%, IVA 22%, eventuali ulteriori di legge e successive occorrende.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione Con atto di citazione notificato in data 10.10.2022 proponeva opposizione Controparte_1 avverso il decreto n. 13328/2022 emesso in data ilano, su istanza dello con cui veniva al Corno ingiunto il pagamento della Controparte_2 ella procedura monitoria, dovuta a titolo di compenso per l'assistenza legale prestata dallo Studio all'attore nell'ambito di alcune operazioni societarie sulla base di un incarico conferito in data 14.9.2021. L'opponente lamentava, in primo luogo, l'evidente errore del Tribunale che, nell'emissione del decreto ingiuntivo, aveva disposto la duplicazione di spese ed interessi;
inoltre sosteneva che lo Studio Legale non avesse eseguito completamente e correttamente la prestazione cui si era obbligato sulla base dell'incarico ricevuto in data 14.9.2021; contestava l'errata applicazione del tasso di interesse previsto dal d.lgs. 231/2002, dichiarandosi consumatore;
riconosceva come dovuto solo il compenso per la prestazione resa in relazione ad una operazione (ER MU); concludeva chiedendo la revoca del decreto e l'accertamento dell'eventuale compenso dovuto allo Studio Legale per l'attività effettivamente prestata sulla base dell'incarico ricevuto. Vinte le spese. Si costituiva in giudizio in data 13.01.2023 lo Studio Legale, che contestava tutto quanto ex adverso sostenuto e chiedeva il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, ovvero la condanna dell'attore al pagamento della minore o maggiore somma risultata dovuta, e comunque ex art. 186 bis c.p.c. della somma riconosciuta come dovuta. In particolare, da un lato, riconosceva l'errore pagina 2 di 4 del Tribunale nella quantificazione della somma dovuta, dall'altro, confermava l'esatta e completa esecuzione della prestazione e quindi la debenza della somma richiesta con il ricorso per ingiunzione. Alla prima udienza del 3.2.2023 le parti insistevano nelle rispettive istanze. Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, emessa ordinanza ex art. 186 bis c.p.c., assegnati i richiesti termini ex art. 183.6 c.p.c., depositate le memorie, rigettate le istanze istruttorie, all'udienza del 24.10.2024 le parti precisavano le conclusioni e venivano assegnati i termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali, decorsi i quali la causa veniva trattenuta in decisione.
*** Dovendosi, quindi, esaminare l'ammissibilità e la fondatezza delle domande e delle difese come proposte si osserva Risulta certo che l'importo ingiunto con il decreto ingiuntivo opposto sia errato, per avere il Tribunale, nell'ambito della procedura monitoria, conteggiato doppiamente interessi e spese. Ciò è fatto pacifico, riconosciuto anche dalla parte opposta. Il decreto deve dunque essere revocato. Per quanto attiene alla determinazione del compenso spettante allo Studio Legale per l'attività di assistenza prestata in favore della parte opponente, occorre ricordare che, come si evince dagli atti di causa, l'ing. dopo aver preso contatti con lo Studio Legale, con il quale aveva già intrattenuto CP_1 rapporti pro ali nel 2020, in data 14.9.2021 conferiva al convenuto incarico per l'assistenza legale in alcune operazioni societarie cui l'attore era interessato. L'incarico prevedeva all'art. 1 le seguenti attività incluse nel compenso pattuito: “i) redazione dell' accordo di investimento e del patto parasociale;
ii) assistenza all' eventuale revisione dello statuto, anche al fine di integrare le clausole dei patti parasociali di Tuo interesse in base ai suggerimenti che lo studio Ti darà al riguardo;
iii) assistenza durante il closing in sede notarile (con esclusione dei compensi del notaio)”. Il compenso per tali attività veniva determinato in Euro 5.000,00 oltre accessori per la prima operazione, in Euro 3.000,00 oltre accessori per le operazioni dalla seconda alla quarta, e in Euro 2.500,00 oltre accessori per le operazioni dalla quinta in poi. La posizione dell'ing. veniva CP_1 seguita nello specifico dall'avv. Stefano Agostini e dall'avv. Costanza De Porcellinis, ri mente socio e collaboratrice dello Studio. Lo Studio contattava alcune start-up selezionate ed indicate su specifico incarico dell'ing. per valutare la possibilità di investimenti da parte dell'attore e poi CP_1 predisponeva cinque accordi di investimento e relativi patti parasociali in merito a cinque progetti, ed avviava trattative in relazione ad ulteriori tre progetti. L'attore ha contestato la corretta esecuzione dell'incarico sotto il profilo di una asserita assenza di preventivo benestare dello stesso ing. in ordine alle bozze di accordo trasmesse dallo Studio CP_1
Legale alle start up, ad eccezione della e ER MU. Il fondamento della doglianza risulta smentito dalla documentazione in atti. Risulta infatti che: - l'ing. chiedeva che unici interlocutori con le start up fossero i professionisti dello Studio Legale, al
CP_1 fine di evitare un proprio coinvolgimento con perdita di tempo (doc. 16 opposta); - che lo Studio Legale predisponeva una bozza di accordo di investimento che in data 29.9.2021 inviava all'ing. bozza
CP_1 poi inviata ai referenti di ER MU (docc. 12 e 13 opposta); - che l'ing. d roprio
CP_1 consenso a che lo Studio Legale inviasse detta bozza, rivista e calibrata sul diverso progetto, anche alle altre start up, da lui segnalate allo Studio Legale (doc. 16 e 18 opposta); - che l'ing. era in
CP_1 continuo contatto con i professionisti dello Studio Legale e seguiva passo passo le operazioni (docc. 14, 16 e 19 opposta); - che lo Studio Legale forniva anche tabelle riepilogative delle attività espletate per ogni singolo progetto (docc. 6 e 7 opposta); - che l'incarico trovava conclusione in data 20.10.2021 per decisione dell'ing. in ragione dell'assenza di candidati papabili e quindi di progetti di suo
CP_1 interesse e non già on corretta esecuzione del mandato da parte dello Studio Legale (docc. 15 e 18 opposta); - che ancora nel febbraio 2022, mesi dopo la conclusione dell'incarico di cui si tratta, l'ing.
pagina 3 di 4 richiedeva l'assistenza legale dello Studio per un ulteriore progetto di investimento (docc. 24 e CP_1 osta). Ciò chiarito, occorre però dire che in ordine alla quantificazione del compenso spettante allo Studio Legale non può non essere considerato che la parte convenuta non ha eseguito l'intera prestazione indicata nell'accordo del 14.9.2021 per sopravvenuto recesso da parte dell'ing. Infatti, CP_1 pacificamente non è stata espletata l'assistenza per la revisione dello statuto e durante i g in sede notarile. Parte opposta sostiene che si sarebbe trattato di attività che avrebbe comportato al più 5-6 ore di lavoro in totale, equivalenti a circa 1.500,00 euro. Ricordato che non vi è stato alcun riconoscimento di debito, come già precisato con i provvedimenti emessi durante il giudizio, poiché il documento 9 fascicolo monitorio è una schermata di conversazione whatsapp tra le parti e reca solo la frase: “il bonifico in settimana Penso 2/3 giorni” senza ulteriore precisazione e contestualizzazione che possano riferirlo alla richiesta dell'importo così come indicato nel ricorso per ingiunzione, si ritiene - alla luce della complessiva documentazione in atti e dunque dei vari progetti di investimento e dell'iter degli stessi per la conclusione dell'accordo di investimento, e considerata l'attività non effettivamente svolta (revisione del contratto e assistenza closing davanti al notaio) valorizzata nella misura del 30% della complessiva attività cui si era obbligato lo Studio Legale - che il compenso per la prestazione resa dallo Studio Legale in favore dell'ing. deve essere valutata, anche in via equitativa come richiesto dalla CP_1 parte opposta, in euro 10.500,0 neri accessori previsti per legge. Deve essere rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. non ravvisandosi i presupposti del dolo e della colpa grave nel comportamento processuale della parte opponente. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:
- revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 13328/2022 del 4.8.2022;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta della complessiva somma di euro 10.500,00, oltre oneri accessori previsti per legge, ed oltre interessi legali;
- condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese del giudizio che ex DM 55/2014 determina in euro 2.940,00, oltre rimborso forfettario ed oneri accessori previsti per legge.
Milano, 15.5.2025
Il giudice dott.ssa SIMONA BRUSAMOLINO
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