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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 20/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Piccolo ed elettivamente domiciliati in Sant' Anastasia (NA) alla via San Giuseppe n.13, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
- resistente –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05 agosto 2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la signora in data 29.08.1992 a VO (NA) (trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di VO (NA) al n. 29 parte I anno 1992) e che dalla cui unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...], CP_2 Per_1
e nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge e, CP_3
previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Vinte le spese di lite.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio. All'udienza di comparizione del 12.03.2025 il ricorrente confermava la volontà di separarsi con espressa rinuncia alle ulteriori domande proposte.
Indi, il Giudice delegato, all'esito al termine della discussione orale, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
la quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Circa la domanda di scioglimento del matrimonio, la causa andrà rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) dispone in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
Dr. ssa Federica Girfatti Giudice Estensore
Dr. ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4148 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione giudiziale, e vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv.to Paolo Piccolo ed elettivamente domiciliati in Sant' Anastasia (NA) alla via San Giuseppe n.13, presso lo studio di questi;
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il [...], codice fiscale , Controparte_1 C.F._2
- resistente –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 12.03.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05 agosto 2024 il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio concordatario con la signora in data 29.08.1992 a VO (NA) (trascritto nel Controparte_1
registro degli atti di matrimonio del Comune di VO (NA) al n. 29 parte I anno 1992) e che dalla cui unione sono nati tre figli: nato a [...] il [...], , nato a [...] il [...], CP_2 Per_1
e nata a [...] il [...], chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito al coniuge e, CP_3
previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale, pronunciare lo scioglimento del matrimonio. Vinte le spese di lite.
La resistente, nonostante la regolare notifica del ricorso e decreto di fissazione udienza, non si costituiva in giudizio. All'udienza di comparizione del 12.03.2025 il ricorrente confermava la volontà di separarsi con espressa rinuncia alle ulteriori domande proposte.
Indi, il Giudice delegato, all'esito al termine della discussione orale, riservava la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tanto brevemente premesso in fatto, va preliminarmente dichiarata la contumacia di
[...]
la quale non si costituiva in giudizio nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
Ciò posto, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno, invero, ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e, in specie, dalla gravità delle accuse rivolte dal ricorrente, dal tempo ormai decorso dall'inizio della separazione di fatto, elementi tutti da cui si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi, per cui, essendo definitivamente cessata, poiché del tutto intollerabile, la loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento della domanda formulata da parte ricorrente, deve essere pronunziata la loro separazione personale tra i coniugi.
Circa la domanda di scioglimento del matrimonio, la causa andrà rimessa sul ruolo con separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione, domanda disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia di Controparte_1
b) dichiara la separazione personale tra le parti indicate in epigrafe;
c) dispone in ordine al prosieguo del giudizio con separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola, nella camera di consiglio del 14.03.2025
Il Giudice estensore
(dr.ssa Federica Girfatti) Il Presidente
(dr.ssa Vincenza Barbalucca)