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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 19/05/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 988 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 988 /2024 promossa
DA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. ), rappresentati Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
e difesi dall'avv. Stefano Cappa (C.F. , pec ed C.F._5 Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Casale Monferrato, Via Alessandria n. 26,
ATTORI OPPONENTI
CONTRO con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA , quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di P.IVA_1 P.IVA_2
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - P.E.C. C.F._6
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_2
Andrea Zavanone (C.F. - P.E.C. - FAX C.F._7 Email_3
014 274677) in Via Vigliani, 25, Casale Monferrato
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: parte attrice opponente: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il
13/5/2025; parte convenuta: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 12/5/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 305/2024 il Tribunale di Vercelli, su istanza di Controparte_1
e per essa quale mandataria ha ingiunto a , debitrice Controparte_3 Parte_2
1 principale, nonché a , , a , garanti, il pagamento di Parte_4 Parte_3 Parte_1
euro 141.994,64 oltre interessi e spese a saldo del contratto di mutuo stipulato in data 8/3/2007.
Hanno proposto opposizione , , , a Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il difetto di prova
[...]
della legittimazione del creditor asserito cessionario del credito.
In secondo luogo, gli opponenti hanno dedotto la natura vessatoria, e quindi illegittima, della clausola della fideiussione con cui era stata pattuita la deroga al rispetto del termine ex art. 1957 c.c. con conseguente riviviscenza della disciplina legale ex art. 1957 c.c. e contestando che il credito non aveva tempestivamente iniziato e proseguito l'azione di recupero del credito contro il debitore principale.
Gli opponenti hanno altresì contestato l'abusività della clausola della fideiussione che prevede il pagamento a prima richiesta.
Infine, gli opponenti hanno contestato la sussistenza di adeguata prova del credito ingiuntivo, aggiungendo che il creditore non aveva dato atto che, dalla vendita di immobile del debitore eseguita nel 2015 in sede esecutiva, era stata incassata la somma di euro 67.000.00, da detrarsi dal debito residuo ingiunto.
Si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_3
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, e la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 15/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto si osserva quanto segue.
1. La legittimazione del creditore.
In data 8/3/2007 stipulava con e contratto di Parte_5 Parte_2 Parte_1
mutuo fondiario per euro 150.000,00, da restituirsi in 25 anni e 300 rate mensili.
Nella stessa occasione, e prestavano fideiussione fino alla Parte_4 Parte_3
concorrenza di euro 300.000,00 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
In data 24/5/2007, in esito a operazione di cessione di credito pubblicata in GU n. 148/1963 del
31/5/2007, cedeva a RR AN i crediti, con le relative garanzie, derivanti da Parte_5
mutui il cui importo erogato sia compreso tra Euro 30.000,00 (compreso) e Euro 325.000,00
(compreso) (cfr. doc. 8 fasc. merito, pag. 8).
2 La predetta specificazione è sufficiente a consentire di individuare, tra i crediti ceduti, anche quello per cui è causa, tenuto conto che non constano contestazioni al riguardo neanche tra cedente e cessionaria.
Il 22/9/2017, detto credito veniva ulteriormente ceduto a (doc. 4 fasc. monitorio e doc. 16 CP_2
fasc. opposizione) e la cessione veniva comunicata al debitore ceduto come da documentazione prodotta in via monitoria sub 5, 6, 7 e 8.
Anche in questo caso non constano contestazioni tra cedente e cessionaria circa la cessione del credito.
Successivamente, in forza di verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda n. 80966 rep.
CP_ 15510 racc. in data 29/6/2018, conferiva il ramo dei crediti deteriorati (distressed) a CP_2
(cfr. doc. 9 fasc. convenuta). La classificazione dei crediti oggetto di conferimento come
[...]
distressed vale inequivocabilmente a provare la cessione del credito controverso, visto che, a quella data, i debitori si erano già resi inadempimenti (si veda al riguardo la comunicazione di notifica di cessione del credito del 22/9/2017 ove già era preteso il pagamento dell'intero debito del mutuo non restituito).
A ciò va aggiunto che i codici identificati del credito contenuti nella comunicazione di cessione del
CP credito tra RR AN e e quelli indicati nell'annex ramo (doc. 12 fasc. convenuta) nell'ambito dell'operazione di conferimento di ramo di crediti distressed sono gli stessi (03366-
00440), a comprova che il credito circolato è sempre stato lo stesso.
Gli elementi sopra descritti costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti a dimostrazione della legittimazione dell'odierno creditore ed in ogni caso prevalgono sulle allegazioni di segno contrario fornite dagli opponenti, volte essenzialmente a rilevare il difetto di prova certa dell'accordo di cessione, e non già a fornire positivi elementi di prova contraria.
Quanto poi al perfezionamento della cessione del credito nei riguardi del debitore ceduto, sub doc. 7
e 8 del fascicolo monitorio sono prodotte le ricevute di compiuta giacenza della comunicazione di cessione inviata ai debitori principali.
In ogni caso, poi, va ricordato che, in base ai noti principi generali, la notifica della cessione va ritenuta perfezionata anche con la notifica di atto giudiziario, nel caso di specie con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, contenente l'evoluzione storica delle cessioni di credito.
2. Il credito oggetto di decreto ingiuntivo.
Il creditore ha prodotto il contratto di mutuo stipulato con gli opponenti per euro 150.000,00, contenente altresì il contratto di fideiussione.
In sede monitoria, il creditore ha azionato la minor somma di euro 141.994,64, contestando l'inadempimento della convenuta.
3 E' pacifico che il mutuo sia stato effettivamente erogato e che il creditore abbia, nel tempo, tentato una esecuzione immobiliare ai danni del debitore, senza ottenere il soddisfacimento integrale del proprio credito.
Parte opponente, sin dall'atto introduttivo, ha contestato che la pretesa monitoria azionata da parte creditrice non tenga conto dell'incasso derivante dalla procedura esecutiva immobiliare terminata nel
2015 con aggiudicazione dell'immobile pignorato al prezzo di euro 67.000.
Parte convenuta opposta ha documentato sub doc. 18 la quietanza attestante l'incasso ricevuto dall'allora creditore fondiario, RR AN, per euro 60.437,81.
Come precisato da parte convenuta in sede di note conclusive, tale importo risulta contabilizzato come da estratto conto sub doc. 9 del monitorio.
Il fatto che i versamenti contabilizzati rechino casuale non immediatamente riferibile all'incasso della procedura esecutiva non è dirimente atteso che, sommati detti versamenti (euro 9.176,01 + 27.677,53
+ 16.512,85 + 7.071,42), risulta effettivamente l'importo di euro 60.437,81.
Del resto, non è spiegato da parte opponente, su cui grava l'onere di provare fatti estintivi, a cosa possano riferirsi tali versamenti.
Parte convenuta opposta ha sostenuto che detta somma sarebbe già stata scomputata dal credito azionato contro gli opponenti, con la conseguenza che il credito del decreto ingiuntivo è quello ancora dovuto al netto delle somme incassate dalla procedura esecutiva.
La tesi di parte opposta non trova riscontro.
Guardando alla pretesa monitoria, parte opposta ha azionato la somma di euro 141.994,64, a titolo di capitale puro (depurato da qualsivoglia interesse corrispettivo e/o di mora, e scevro da qualsivoglia costo, spese e/o penale)
Tuttavia, dall'analisi dell'estratto conto, emerge che detta somma non può essere considerata scevra da interessi e spese.
Infatti, tale importo risulta indicato nell'estratto conto al 13/12/2017, prodotto sub doc. 9 del fascicolo monitorio, mentre dall'estratto conto prodotto dalla convenuta sub 7 del fascicolo dell'opposizione, il capitale da restituire, alla precedente data del 16/11/2010, era inferiore, in particolare ammonta a euro 138.395,33.
Il capitale impagato, pur in assenza di pagamento da parte del debitore, non può crescere nel tempo;
pertanto, è evidente che l'importo di euro 141.994,64 è in realtà comprensivo anche di altri oneri.
Sempre dall'estratto conto sub 7 risulta, in data 16/11/2010, un non meglio precisato capitale scaduto di euro 7.749,04, che non può di per sé corrispondere né ad una rata di mutuo, né al capitale da restituire che, alla stessa data del 16/11/2010, ammontava, come visto, in euro 138.395,33.
4 Sommando l'importo di euro 7.749,04 e quello dell'altro capitale di euro 138.395,33, risulta un importo di euro 146.144,37, che non corrisponde al capitale ancora dovuto come quantificato in nessun estratto conto, né atto giudiziale.
Il medesimo estratto conto reca poi tutta una serie di importi contabilizzati come interessi, mora anni precedenti, mora 2010, spese legali, che paiono sovrapporsi l'uno all'altro, oltre che duplicarsi.
Vista la totale assenza di allegazioni di parte al riguardo, tali addebiti risultano privi di fondamento, non essendo specificamente allegate in atti le clausole contrattuali, specificamente sottoscritte, che consentano di rinvenire le pattuizioni a sostegno di tali maggiori addebiti.
Dal più volte citato estratto conto, emerge che la contabilizzazione dei versamenti per complessivi euro 60.437,81 è stata detratta dalla quantificazione maggiore di euro 220.482,43, importo che, come detto, non risulta in alcun modo fondato e provato.
Il versamento di euro 60.437,81, quindi, andava e va detratto dal capitale residuo, come azionato in via monitoria depurato da interessi e spese, e quindi dalla somma non superiore a euro 138.395,33, che corrisponde al primo importo che, in base alla documentazione bancaria disponibile non specificamente contestata da parte opponente, è dovuto a titolo di capitale.
Le lacune assertive degli atti di parte opposta non consentono dunque una migliore e più certa ricostruzione dei fatti.
Al riguardo va ulteriormente precisato che:
- alla data del 16/11/2010 (come visto, data del primo estratto conto, non specificamente contestato, in cui è evidenziato un capitale residuo ancora dovuto) l'inadempimento si era già concretizzato, visto che dall'estratto conto risultano contabilizzati interessi di mora e la circostanza (collocazione temporale dell'inadempimento) non è specificamente contestata in causa;
- era parte opponente a dover provare fatti estintivi del debito (e cioè i pagamenti avvenuti come da piano di ammortamento). Diversamente, in causa, a parte il versamento di euro 60.437,81 non risulta allegato e provato alcun fatto estintivo successivamente all'erogazione del mutuo di euro 150.000, pertanto continua a valere il principio del riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, essendo sufficiente che la creditrice alleghi l'inadempimento, nella specie quantificabile nella somma di euro 138.395,33 quale importo capitale dovuto al
16/11/2010, non specificamente contestato.
Alla luce di quanto sopra, il capitale ancora da restituire ammonta a euro 77.957,52 (euro 138.395,33
– 60.437,81), oltre interessi di mora al tasso contrattuale dalla data della domanda (da intendersi come comparsa di risposta, visto che in sede monitoria era richiesta la condanna al pagamento di interessi al tasso legale) al saldo.
5
3. L'eccezione di estinzione dell'obbligo dei fideiussori ex art. 1957 c.c..
E' pacifico in causa che debitore principale e fideiussori vadano qualificati come consumatori.
Il contratto di mutuo all'art. 14 lett. h), nel disciplinare gli obblighi dei fideiussori, stabilisce che i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il creditore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato.
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che è vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957 c. 1 c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (cfr. Cass. n. 27558/2023).
La clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. è considerata vessatoria in quanto detta clausola, nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale, previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita CP_2
Dunque, una siffatta clausola si appalesa deponente per l'assoggettamento del fideiussore a una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore, allorquando in particolare non risulti essere stata oggetto di specifica trattativa.
Nel caso di specie, neanche la afferma essere intervenuta trattativa individuale. CP_2
Inoltre, la clausola non risulta specificamente sottoscritta.
Va dunque ritenuta la nullità della clausola in questione.
Il richiamo da parte del creditore a Cass. n. 3989/2025 pare inconferente e comunque non dirimente perché, in quella sede, la Cassazione ha affermato che non è vessatoria la clausola di rinuncia preventiva da parte del consumatore a valersi della decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. comportando detta rinuncia soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
La rinuncia preventiva alla decadenza ex art. 1957 c.c. pare in realtà presuppore l'applicazione dell'art. 1957 c.c. ed il perfezionamento della relativa fattispecie.
Diversamente, nel caso di specie, le parti hanno inteso derogare alla disciplina dell'art. 1957 c.c. che quindi non trova applicazione.
In ogni caso, poi, dal tenore della clausola contrattuale non emerge una chiara rinuncia da parte del consumatore a valersi della decadenza ex art. 1957 c.c., pertanto essa non può essere interpretata in modo sfavorevole per il consumatore.
6 Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta opposta, inoltre, la fideiussione non prevedeva deroghe alla facoltà di opporre eccezioni ex art. 1945 c.c., con la conseguenza che la fideiussione non
è qualificabile come contratto autonomo di garanzia.
Né può sostenersi che la previsione di cui all'art. 14 lettera i) del contratto, che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare a semplice richiesta scritta, abbia implicitamente derogato alla disciplina dell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 20648/2024).
A quanto sopra, e in particolare all'inefficacia della clausola di cui alla lett. h) della fideiussione, consegue l'applicazione della norma dispositiva di cui all'art. 1957 c.c. che prevede che il creditore entro sei mesi abbia iniziato e diligentemente proseguito l'azione verso il debitore principale, a pena di decadenza del diritto della Banca di agire verso il fideiussore.
Come noto, il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione garantita ed è ininfluente a tali fini sia la messa in mora del debitore (cfr. Cass. n. 3835/1975) sia la formazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 6547/1986) in quanto entrambe le situazioni presuppongono l'anteriorità della scadenza dell'obbligazione. Qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibile anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il dies a quo, agli effetti dell'art. 1957 c.c., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (cfr. Cass. n. 15902/2014; Cass. n. 2301/2004).
Nel caso del contratto di mutuo, l'obbligazione a carico del mutuatario è stata ritenuta unica, costituendo la ripartizione in rate solo una modalità di restituzione a favore del debitore, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni.
Il debito, pertanto, può considerarsi scaduto soltanto alla scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima di esse (cfr. Trib. Roma 9265/2021).
Quanto al termine istanza (art. 1957 c.c.), esso va riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. n. 1724/2016) mentre si è escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale (cfr. Cass. 283/1997; Cass. 1724/2016), quale quindi la messa in mora o l'atto di precetto e l'istanza di fallimento nei confronti del debitore principale (cfr. Cass. n.
8723/1994).
7 Ciò posto, nel caso di specie, la ha sostenuto di aver comunque interrotto la decadenza, avendo CP_2
istaurato la procedura esecutiva contro il debitore principale tra il 2011 e il 2015.
Tuttavia, non è specificamente allegata quale fosse la data di scadenza dell'obbligazione principale.
Non può valere che, venendo in rilievo un contratto di mutuo, la scadenza dell'obbligazione principale, ai fini dell'art. 1957 c.c., vada individuata nell'ultima rata del piano di ammortamento.
Infatti, vista l'instaurazione della procedura esecutiva, è evidente che il mutuatario fosse già stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
la data di scadenza dell'obbligazione principale va individuata da tale momento.
Era la a dover allegare e provare a. la data di decadenza dal beneficio del termine, quale termine CP_2 di scadenza dell'obbligazione principale, e, poi, b. l'avvio di azione contro il debitore principale nel termine di sei mesi da tale momento.
Agli atti, però, non solo non è allegato tale momento, ma non risulta neanche documentata la notifica del pignoramento quale atto che possa valere ai fini dell'azione ex art. 1957 c.c..
Va pertanto ritenuto estinto il diritto della Banca di agire verso i fideiussori.
La causa ha natura documentale ed è matura per la decisione allo stato degli atti e documenti depositati.
4. Le spese di lite.
La quale parte soccombente, va condannata a corrispondere ai fideiussori le spese di lite che CP_2
si liquidano in base a parametri medi ex d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda.
Quanto al rapporto tra debitrice principale e creditore, tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo e della sensibile riduzione dell'importo ingiunto, le spese sono compensate al 50 %. Per la restante parte, le spese di liquidano come in dispositivo in base al valore della domanda, parametri medi.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 305/2024;
- condanna e a corrispondere a parte convenuta opposta Parte_2 Parte_1
la somma di euro 77.957,52, oltre interessi di mora al tasso contrattuale dalla data del deposito della comparsa di risposta al saldo;
- condanna e , in solido, a corrispondere alla convenuta Parte_2 Parte_1
opposta, a titolo di spese di lite, la somma di euro 7.000, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA;
compensa per il 50 % le restanti spese di lite;
- dichiara estinto il diritto della convenuta opposta di agire contro i fideiussori Parte_4
e ; Parte_3
8 - condanna la convenuta opposta a corrispondere a e , a titolo Parte_4 Parte_3
di spese di lite, la somma complessiva di euro 14.000, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre
CPA.
Vercelli, 19/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
In persona del Giudice, dott. Elisa Trotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 988 /2024 promossa
DA
(C.F. ), (C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(C.F. ) e (C.F. ), rappresentati Parte_3 C.F._3 Parte_4 C.F._4
e difesi dall'avv. Stefano Cappa (C.F. , pec ed C.F._5 Email_1
elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Casale Monferrato, Via Alessandria n. 26,
ATTORI OPPONENTI
CONTRO con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA , quale conferitaria del ramo di azienda relativo all'attività di P.IVA_1 P.IVA_2
acquisto e gestione di portafogli di crediti deteriorati di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, e per essa la mandataria rappresentata e Controparte_3 difesa dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino (C.F. - P.E.C. C.F._6
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Email_2
Andrea Zavanone (C.F. - P.E.C. - FAX C.F._7 Email_3
014 274677) in Via Vigliani, 25, Casale Monferrato
CONVENUTA OPPOSTA
Conclusioni: parte attrice opponente: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il
13/5/2025; parte convenuta: come da foglio di precisazione conclusioni depositato telematicamente il 12/5/2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 305/2024 il Tribunale di Vercelli, su istanza di Controparte_1
e per essa quale mandataria ha ingiunto a , debitrice Controparte_3 Parte_2
1 principale, nonché a , , a , garanti, il pagamento di Parte_4 Parte_3 Parte_1
euro 141.994,64 oltre interessi e spese a saldo del contratto di mutuo stipulato in data 8/3/2007.
Hanno proposto opposizione , , , a Parte_2 Parte_4 Parte_3 Pt_1
chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente il difetto di prova
[...]
della legittimazione del creditor asserito cessionario del credito.
In secondo luogo, gli opponenti hanno dedotto la natura vessatoria, e quindi illegittima, della clausola della fideiussione con cui era stata pattuita la deroga al rispetto del termine ex art. 1957 c.c. con conseguente riviviscenza della disciplina legale ex art. 1957 c.c. e contestando che il credito non aveva tempestivamente iniziato e proseguito l'azione di recupero del credito contro il debitore principale.
Gli opponenti hanno altresì contestato l'abusività della clausola della fideiussione che prevede il pagamento a prima richiesta.
Infine, gli opponenti hanno contestato la sussistenza di adeguata prova del credito ingiuntivo, aggiungendo che il creditore non aveva dato atto che, dalla vendita di immobile del debitore eseguita nel 2015 in sede esecutiva, era stata incassata la somma di euro 67.000.00, da detrarsi dal debito residuo ingiunto.
Si è costituita in giudizio e per essa quale mandataria Controparte_1 Controparte_3
la quale ha chiesto il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, e la conferma del decreto
[...]
ingiuntivo.
Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 15/5/2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza entro trenta giorni.
In diritto si osserva quanto segue.
1. La legittimazione del creditore.
In data 8/3/2007 stipulava con e contratto di Parte_5 Parte_2 Parte_1
mutuo fondiario per euro 150.000,00, da restituirsi in 25 anni e 300 rate mensili.
Nella stessa occasione, e prestavano fideiussione fino alla Parte_4 Parte_3
concorrenza di euro 300.000,00 (cfr. doc. 3 fasc. monitorio).
In data 24/5/2007, in esito a operazione di cessione di credito pubblicata in GU n. 148/1963 del
31/5/2007, cedeva a RR AN i crediti, con le relative garanzie, derivanti da Parte_5
mutui il cui importo erogato sia compreso tra Euro 30.000,00 (compreso) e Euro 325.000,00
(compreso) (cfr. doc. 8 fasc. merito, pag. 8).
2 La predetta specificazione è sufficiente a consentire di individuare, tra i crediti ceduti, anche quello per cui è causa, tenuto conto che non constano contestazioni al riguardo neanche tra cedente e cessionaria.
Il 22/9/2017, detto credito veniva ulteriormente ceduto a (doc. 4 fasc. monitorio e doc. 16 CP_2
fasc. opposizione) e la cessione veniva comunicata al debitore ceduto come da documentazione prodotta in via monitoria sub 5, 6, 7 e 8.
Anche in questo caso non constano contestazioni tra cedente e cessionaria circa la cessione del credito.
Successivamente, in forza di verbale di assemblea e conferimento di ramo di azienda n. 80966 rep.
CP_ 15510 racc. in data 29/6/2018, conferiva il ramo dei crediti deteriorati (distressed) a CP_2
(cfr. doc. 9 fasc. convenuta). La classificazione dei crediti oggetto di conferimento come
[...]
distressed vale inequivocabilmente a provare la cessione del credito controverso, visto che, a quella data, i debitori si erano già resi inadempimenti (si veda al riguardo la comunicazione di notifica di cessione del credito del 22/9/2017 ove già era preteso il pagamento dell'intero debito del mutuo non restituito).
A ciò va aggiunto che i codici identificati del credito contenuti nella comunicazione di cessione del
CP credito tra RR AN e e quelli indicati nell'annex ramo (doc. 12 fasc. convenuta) nell'ambito dell'operazione di conferimento di ramo di crediti distressed sono gli stessi (03366-
00440), a comprova che il credito circolato è sempre stato lo stesso.
Gli elementi sopra descritti costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti a dimostrazione della legittimazione dell'odierno creditore ed in ogni caso prevalgono sulle allegazioni di segno contrario fornite dagli opponenti, volte essenzialmente a rilevare il difetto di prova certa dell'accordo di cessione, e non già a fornire positivi elementi di prova contraria.
Quanto poi al perfezionamento della cessione del credito nei riguardi del debitore ceduto, sub doc. 7
e 8 del fascicolo monitorio sono prodotte le ricevute di compiuta giacenza della comunicazione di cessione inviata ai debitori principali.
In ogni caso, poi, va ricordato che, in base ai noti principi generali, la notifica della cessione va ritenuta perfezionata anche con la notifica di atto giudiziario, nel caso di specie con la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, contenente l'evoluzione storica delle cessioni di credito.
2. Il credito oggetto di decreto ingiuntivo.
Il creditore ha prodotto il contratto di mutuo stipulato con gli opponenti per euro 150.000,00, contenente altresì il contratto di fideiussione.
In sede monitoria, il creditore ha azionato la minor somma di euro 141.994,64, contestando l'inadempimento della convenuta.
3 E' pacifico che il mutuo sia stato effettivamente erogato e che il creditore abbia, nel tempo, tentato una esecuzione immobiliare ai danni del debitore, senza ottenere il soddisfacimento integrale del proprio credito.
Parte opponente, sin dall'atto introduttivo, ha contestato che la pretesa monitoria azionata da parte creditrice non tenga conto dell'incasso derivante dalla procedura esecutiva immobiliare terminata nel
2015 con aggiudicazione dell'immobile pignorato al prezzo di euro 67.000.
Parte convenuta opposta ha documentato sub doc. 18 la quietanza attestante l'incasso ricevuto dall'allora creditore fondiario, RR AN, per euro 60.437,81.
Come precisato da parte convenuta in sede di note conclusive, tale importo risulta contabilizzato come da estratto conto sub doc. 9 del monitorio.
Il fatto che i versamenti contabilizzati rechino casuale non immediatamente riferibile all'incasso della procedura esecutiva non è dirimente atteso che, sommati detti versamenti (euro 9.176,01 + 27.677,53
+ 16.512,85 + 7.071,42), risulta effettivamente l'importo di euro 60.437,81.
Del resto, non è spiegato da parte opponente, su cui grava l'onere di provare fatti estintivi, a cosa possano riferirsi tali versamenti.
Parte convenuta opposta ha sostenuto che detta somma sarebbe già stata scomputata dal credito azionato contro gli opponenti, con la conseguenza che il credito del decreto ingiuntivo è quello ancora dovuto al netto delle somme incassate dalla procedura esecutiva.
La tesi di parte opposta non trova riscontro.
Guardando alla pretesa monitoria, parte opposta ha azionato la somma di euro 141.994,64, a titolo di capitale puro (depurato da qualsivoglia interesse corrispettivo e/o di mora, e scevro da qualsivoglia costo, spese e/o penale)
Tuttavia, dall'analisi dell'estratto conto, emerge che detta somma non può essere considerata scevra da interessi e spese.
Infatti, tale importo risulta indicato nell'estratto conto al 13/12/2017, prodotto sub doc. 9 del fascicolo monitorio, mentre dall'estratto conto prodotto dalla convenuta sub 7 del fascicolo dell'opposizione, il capitale da restituire, alla precedente data del 16/11/2010, era inferiore, in particolare ammonta a euro 138.395,33.
Il capitale impagato, pur in assenza di pagamento da parte del debitore, non può crescere nel tempo;
pertanto, è evidente che l'importo di euro 141.994,64 è in realtà comprensivo anche di altri oneri.
Sempre dall'estratto conto sub 7 risulta, in data 16/11/2010, un non meglio precisato capitale scaduto di euro 7.749,04, che non può di per sé corrispondere né ad una rata di mutuo, né al capitale da restituire che, alla stessa data del 16/11/2010, ammontava, come visto, in euro 138.395,33.
4 Sommando l'importo di euro 7.749,04 e quello dell'altro capitale di euro 138.395,33, risulta un importo di euro 146.144,37, che non corrisponde al capitale ancora dovuto come quantificato in nessun estratto conto, né atto giudiziale.
Il medesimo estratto conto reca poi tutta una serie di importi contabilizzati come interessi, mora anni precedenti, mora 2010, spese legali, che paiono sovrapporsi l'uno all'altro, oltre che duplicarsi.
Vista la totale assenza di allegazioni di parte al riguardo, tali addebiti risultano privi di fondamento, non essendo specificamente allegate in atti le clausole contrattuali, specificamente sottoscritte, che consentano di rinvenire le pattuizioni a sostegno di tali maggiori addebiti.
Dal più volte citato estratto conto, emerge che la contabilizzazione dei versamenti per complessivi euro 60.437,81 è stata detratta dalla quantificazione maggiore di euro 220.482,43, importo che, come detto, non risulta in alcun modo fondato e provato.
Il versamento di euro 60.437,81, quindi, andava e va detratto dal capitale residuo, come azionato in via monitoria depurato da interessi e spese, e quindi dalla somma non superiore a euro 138.395,33, che corrisponde al primo importo che, in base alla documentazione bancaria disponibile non specificamente contestata da parte opponente, è dovuto a titolo di capitale.
Le lacune assertive degli atti di parte opposta non consentono dunque una migliore e più certa ricostruzione dei fatti.
Al riguardo va ulteriormente precisato che:
- alla data del 16/11/2010 (come visto, data del primo estratto conto, non specificamente contestato, in cui è evidenziato un capitale residuo ancora dovuto) l'inadempimento si era già concretizzato, visto che dall'estratto conto risultano contabilizzati interessi di mora e la circostanza (collocazione temporale dell'inadempimento) non è specificamente contestata in causa;
- era parte opponente a dover provare fatti estintivi del debito (e cioè i pagamenti avvenuti come da piano di ammortamento). Diversamente, in causa, a parte il versamento di euro 60.437,81 non risulta allegato e provato alcun fatto estintivo successivamente all'erogazione del mutuo di euro 150.000, pertanto continua a valere il principio del riparto dell'onere della prova in materia contrattuale, essendo sufficiente che la creditrice alleghi l'inadempimento, nella specie quantificabile nella somma di euro 138.395,33 quale importo capitale dovuto al
16/11/2010, non specificamente contestato.
Alla luce di quanto sopra, il capitale ancora da restituire ammonta a euro 77.957,52 (euro 138.395,33
– 60.437,81), oltre interessi di mora al tasso contrattuale dalla data della domanda (da intendersi come comparsa di risposta, visto che in sede monitoria era richiesta la condanna al pagamento di interessi al tasso legale) al saldo.
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3. L'eccezione di estinzione dell'obbligo dei fideiussori ex art. 1957 c.c..
E' pacifico in causa che debitore principale e fideiussori vadano qualificati come consumatori.
Il contratto di mutuo all'art. 14 lett. h), nel disciplinare gli obblighi dei fideiussori, stabilisce che i diritti derivanti alla Banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il creditore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 c.c. che si intende derogato.
La Corte di Cassazione ha recentemente affermato che è vessatoria la clausola del contratto di fideiussione che deroghi all'art. 1957 c. 1 c.c., in senso favorevole al creditore, dispensandolo dal rispetto del termine di sei mesi ivi previsto per far valere le proprie ragioni contro il debitore principale inadempiente (cfr. Cass. n. 27558/2023).
La clausola di deroga alla disciplina dell'art. 1957 c.c. è considerata vessatoria in quanto detta clausola, nel derogare in termini più ampi il termine di 6 mesi successivo alla scadenza dell'obbligazione principale, previsto all'art. 1957 c.c., viene prolungato il tempo in cui la Banca può agire non solo verso l'obbligato principale ma anche nei confronti del fideiussore, titolare di obbligazione accessoria a quella dell'obbligato principale, il quale rimane anch'esso obbligato verso la garantita CP_2
Dunque, una siffatta clausola si appalesa deponente per l'assoggettamento del fideiussore a una disciplina astrattamente idonea a configurare il significativo squilibrio a danno del consumatore, allorquando in particolare non risulti essere stata oggetto di specifica trattativa.
Nel caso di specie, neanche la afferma essere intervenuta trattativa individuale. CP_2
Inoltre, la clausola non risulta specificamente sottoscritta.
Va dunque ritenuta la nullità della clausola in questione.
Il richiamo da parte del creditore a Cass. n. 3989/2025 pare inconferente e comunque non dirimente perché, in quella sede, la Cassazione ha affermato che non è vessatoria la clausola di rinuncia preventiva da parte del consumatore a valersi della decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c. comportando detta rinuncia soltanto l'assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore.
La rinuncia preventiva alla decadenza ex art. 1957 c.c. pare in realtà presuppore l'applicazione dell'art. 1957 c.c. ed il perfezionamento della relativa fattispecie.
Diversamente, nel caso di specie, le parti hanno inteso derogare alla disciplina dell'art. 1957 c.c. che quindi non trova applicazione.
In ogni caso, poi, dal tenore della clausola contrattuale non emerge una chiara rinuncia da parte del consumatore a valersi della decadenza ex art. 1957 c.c., pertanto essa non può essere interpretata in modo sfavorevole per il consumatore.
6 Diversamente da quanto sostenuto da parte convenuta opposta, inoltre, la fideiussione non prevedeva deroghe alla facoltà di opporre eccezioni ex art. 1945 c.c., con la conseguenza che la fideiussione non
è qualificabile come contratto autonomo di garanzia.
Né può sostenersi che la previsione di cui all'art. 14 lettera i) del contratto, che prevede l'obbligo del fideiussore di pagare a semplice richiesta scritta, abbia implicitamente derogato alla disciplina dell'art. 1957 c.c. (cfr. Cass. n. 20648/2024).
A quanto sopra, e in particolare all'inefficacia della clausola di cui alla lett. h) della fideiussione, consegue l'applicazione della norma dispositiva di cui all'art. 1957 c.c. che prevede che il creditore entro sei mesi abbia iniziato e diligentemente proseguito l'azione verso il debitore principale, a pena di decadenza del diritto della Banca di agire verso il fideiussore.
Come noto, il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. decorre dalla scadenza dell'obbligazione garantita ed è ininfluente a tali fini sia la messa in mora del debitore (cfr. Cass. n. 3835/1975) sia la formazione del titolo esecutivo (cfr. Cass. n. 6547/1986) in quanto entrambe le situazioni presuppongono l'anteriorità della scadenza dell'obbligazione. Qualora il debito sia ripartito in scadenze periodiche, ciascuna delle quali dotata di un grado di autonomia tale da potersi considerare esigibile anche prima ed indipendentemente dalla prestazione complessiva, il dies a quo, agli effetti dell'art. 1957 c.c., va individuato in quello di scadenza delle singole prestazioni e non già dell'intero rapporto, in quanto scopo del termine di decadenza è quello di evitare che il fideiussore si trovi esposto all'aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell'inadempimento, magari proprio contando sulla responsabilità solidale del fideiussore (cfr. Cass. n. 15902/2014; Cass. n. 2301/2004).
Nel caso del contratto di mutuo, l'obbligazione a carico del mutuatario è stata ritenuta unica, costituendo la ripartizione in rate solo una modalità di restituzione a favore del debitore, senza conseguire l'effetto di frazionamento del debito in una serie di autonome obbligazioni.
Il debito, pertanto, può considerarsi scaduto soltanto alla scadenza dell'ultima rata, con la conseguenza che il termine di cui al citato art. 1957 c.c. decorre non già dalla scadenza delle singole rate, bensì dalla scadenza dell'ultima di esse (cfr. Trib. Roma 9265/2021).
Quanto al termine istanza (art. 1957 c.c.), esso va riferito a tutti i vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro concreta idoneità a sortire il risultato sperato (cfr. Cass. n. 1724/2016) mentre si è escluso che, in quello stesso termine, possa rientrare un semplice atto stragiudiziale (cfr. Cass. 283/1997; Cass. 1724/2016), quale quindi la messa in mora o l'atto di precetto e l'istanza di fallimento nei confronti del debitore principale (cfr. Cass. n.
8723/1994).
7 Ciò posto, nel caso di specie, la ha sostenuto di aver comunque interrotto la decadenza, avendo CP_2
istaurato la procedura esecutiva contro il debitore principale tra il 2011 e il 2015.
Tuttavia, non è specificamente allegata quale fosse la data di scadenza dell'obbligazione principale.
Non può valere che, venendo in rilievo un contratto di mutuo, la scadenza dell'obbligazione principale, ai fini dell'art. 1957 c.c., vada individuata nell'ultima rata del piano di ammortamento.
Infatti, vista l'instaurazione della procedura esecutiva, è evidente che il mutuatario fosse già stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
la data di scadenza dell'obbligazione principale va individuata da tale momento.
Era la a dover allegare e provare a. la data di decadenza dal beneficio del termine, quale termine CP_2 di scadenza dell'obbligazione principale, e, poi, b. l'avvio di azione contro il debitore principale nel termine di sei mesi da tale momento.
Agli atti, però, non solo non è allegato tale momento, ma non risulta neanche documentata la notifica del pignoramento quale atto che possa valere ai fini dell'azione ex art. 1957 c.c..
Va pertanto ritenuto estinto il diritto della Banca di agire verso i fideiussori.
La causa ha natura documentale ed è matura per la decisione allo stato degli atti e documenti depositati.
4. Le spese di lite.
La quale parte soccombente, va condannata a corrispondere ai fideiussori le spese di lite che CP_2
si liquidano in base a parametri medi ex d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della domanda.
Quanto al rapporto tra debitrice principale e creditore, tenuto conto della revoca del decreto ingiuntivo e della sensibile riduzione dell'importo ingiunto, le spese sono compensate al 50 %. Per la restante parte, le spese di liquidano come in dispositivo in base al valore della domanda, parametri medi.
PQM
Il Tribunale di Vercelli, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
- revoca il decreto ingiuntivo n. 305/2024;
- condanna e a corrispondere a parte convenuta opposta Parte_2 Parte_1
la somma di euro 77.957,52, oltre interessi di mora al tasso contrattuale dalla data del deposito della comparsa di risposta al saldo;
- condanna e , in solido, a corrispondere alla convenuta Parte_2 Parte_1
opposta, a titolo di spese di lite, la somma di euro 7.000, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre CPA;
compensa per il 50 % le restanti spese di lite;
- dichiara estinto il diritto della convenuta opposta di agire contro i fideiussori Parte_4
e ; Parte_3
8 - condanna la convenuta opposta a corrispondere a e , a titolo Parte_4 Parte_3
di spese di lite, la somma complessiva di euro 14.000, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre rimborso forfettario nella misura di legge, oltre IVA se dovuta e oltre
CPA.
Vercelli, 19/5/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Trotta
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