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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 12/05/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.SS Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 880 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promoSS con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ), C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Tollot ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alpago (BL), via XXVII Aprile - Farra, n. 50
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bianchini, Francesca Busetto e
Giovanni Coli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Venezia
– Mestre, via Torre Belfredo, n. 125;
pagina 1 di 19 appellata
nonché contro
Controparte_2
(C.F. ) C.F._2
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2262/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 5.12.2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito:
In via principale:
-In riforma della sentenza appellata n. 2262/2023, pubblicata il 05/12/2023 dal
Tribunale di Treviso, nella causa iscritta al n. RG 124/2019 (la quale dovrà rimanere ferma soltanto in punto di quantificazione del danno: biologico, temporaneo e permanente e dei danni patrimoniali emergenti, id est spese di assistenza medico legale e legale stragiudiziale, ante causam e spesa per sostituzione di occhiali) ed in accoglimento del primo motivo di appello,
Voglia l'Ecc.ma Corte adita
-dopo aver operato una nuova e corretta valutazione delle emergenze istruttorie ed aver escluso che agli atti sia stata acquisita prova di una condotta colposa del pedone (in specie sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art.190 C.d.S), che abbia spiegato efficienza eziologica nella causazione del sinistro sub judice,
-accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2054 1° co c.c., anche in forza della presunzione di colpa, contemplata dal disposto in parola ed eventualmente, ad abundantiam, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c., la responsabilità esclusiva di , conducente della vettura, targata CP_3
pagina 2 di 19 DR236YF, di proprietà di , nella causazione del sinistro Controparte_2 occorso all'appellante, odierno concludente, in data 25.07.2014
e per l'effetto,
-condannare, ex artt. 122 e 144 del D.lgs. n. 209/2005, la Controparte_1
, Compagnia Ass.ce per la rca del veicolo investitore, al risarcimento
[...]
dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da Pt_1
, che risulteranno eziologicamente riconducibili all'evento dannoso che ci
[...] occupa, ex art. 1223 c.c., in misura pari ad € 18.571,65 (attualizzata alla data di emissione della sentenza di prime cure) ovvero nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, alla luce dell'espletata attività istruttoria, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione secondo gli interessi cc.dd. compensativi, da calcolarsi con le modalità contemplate dalle sentenze emesse dalla Suprema Corte n. 1712/1995 e n. 61/2023.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui non ritenesse di accogliere il primo motivo di appello, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza di prime cure ed in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2054 1° co c.c., anche in forza della presunzione di colpa contemplata dal disposto in parola ed eventualmente, ad abundantiam, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c., la concorrente e maggioritaria e finanche assorbente responsabilità di , conducente della vettura, CP_3
targata DR236YF, di proprietà di , nella causazione del Controparte_2 sinistro occorso all'attore, in data 25.07.2014
e per l'effetto,
-condannare, ex artt. 122 e 144 del D.lgs. n. 209/2005, la Controparte_1
, Compagnia Ass.ce per la rca del veicolo investitore, al risarcimento
[...]
dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da Pt_1
, che risulteranno eziologicamente riconducibili all'evento dannoso che ci
[...]
occupa, ex art. 1223 c.c., in misura corrispondente alla percentuale di
pagina 3 di 19 corresponsabilità che verrà riconosciuta di giustizia, in capo alla conducente del mezzo investitore, con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione secondo gli interessi cc.dd. compensativi, da calcolarsi con le modalità contemplate dalle sentenze emesse dalla Suprema
Corte n. 1712/1995 e n. 61/2023.
- In ogni caso, in riforma della sentenza di prime cure ed in accoglimento del terzo motivo di appello, condannare la , Parte_2
a rifondere le spese di in misura integrale, corrispondendo CP_4 all'odierno appellane l'importo di € 2.049,60, a titolo di rifusione delle spese di assistenza tecnica, prestata dall'Ing. nel corso dello svolgimento CP_5
della consulenza tecnico – ricostruttiva e l'importo di € 1.220,00, a titolo di rifusione delle spese di assistenza medico – legale, prestata dalla OT.SS
, nel corso dello svolgimento della CTU medico-legale. Per_1
Spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio, integralmente rifuse, comprese le spese di CCTTUU e di CCTTPP, le spese generali, ex art.
13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
-Rigettare tutte le argomentazioni difensive, le domande e le istanze anche istruttorie formulate dalla controparte, in quanto infondate per tutte le ragioni che ci si riserva di illustrare negli scritti conclusivi.
In via istruttoria:
- Si richiamano, onde evitare decadenze, le istanze istruttorie tutte articolate da parte attrice, odierna appellante, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio, da ritenersi qui integralmente richiamate.
Per Controparte_1
Quanto all'appello principale:
pagina 4 di 19 - rigettarsi ogni domanda, eccezione e istanza avversaria perché inammissibile
e infondata per le ragioni su esposte.
2) Quanto all'appello incidentale, in riforma, per quanto occorra, dell'impugnata sentenza:
- in accoglimento del primo motivo, rideterminarsi l'ammontare del danno non patrimoniale tenuto conto dei valori minimi tabellari e delle solo spese allegate e provate;
- in accoglimento del secondo motivo, compensare totalmente le spese legali tra le parti per il primo grado.
Vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Treviso, Parte_1
premettendo:
- che in data 25.7.2014, alle h.
5.30 circa, proveniente dalla sua abitazione sita al civico 281, stava percorrendo a piedi via Pascoletto nel comune di
Salizzole, con direzione di marcia verso il paese, opposta a quella dei mezzi che percorrevano la steSS corsia, seguendo la linea longitudinale bianca di delimitazione della sede stradale, posta sul margine di sinistra,
- che in quel frangente veniva investito dall'autovettura Fiat Panda, targata
CR737VZ, di proprietà di assicurata da Controparte_2 Controparte_1
e condotta da , la quale procedeva a velocità elevata e
[...] CP_3
senza prestare la dovuta attenzione nella guida,
- che, più in particolare, egli veniva attinto frontalmente dall'autovettura e proiettato in avanti, riportando significative lesioni per le quali era poi soccorso e trasportato presso l'Ospedale di Legnago,
pagina 5 di 19 ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'evento dannoso sopra descritto.
Costituitasi in giudizio, affermava che la ricostruzione dei Controparte_1 fatti fornita dall'attore era del tutto indimostrata, rilevando che il veicolo era stata urtato sulla parte laterale destra dal pedone, il quale era sbucato all'improvviso da dietro una fitta siepe alta 1.70 mt. ed aveva attraversato la strada di corsa in maniera assolutamente imprevedibile e senza prestare attenzione al flusso veicolare, tra l'altro al di fuori delle strisce pedonali;
precisava che sul luogo e nell'immediatezza dei fatti erano intervenuti i
Carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona, i quali avevano redatto l'apposita relazione di incidente stradale;
contestava la sussistenza dei danni lamentati nonché il quantum richiesto, in quanto indimostrato ed eccessivo;
chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate.
A sua volta costituitasi in giudizio, la contestava la responsabilità nella CP_2
causazione del sinistro in capo alla conducente del veicolo, sostenendo di non aver infranto alcuna norma del Codice della Strada, a differenza del pedone che aveva tenuto una condotta imprudente;
contestava quindi la quantificazione dei danni e invocava, infine, il rigetto della domanda attrice.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti, l'acquisizione della relazione di incidente stradale, l'esperimento di CTU dinamico-ricostruttiva e di CTU medica, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2262/2023, pubblicata in data 5.12.2023, in forza della quale il Tribunale di Treviso:
- opinato che la dinamica del sinistro dovesse essere ricostruita sulla base delle risultanze della CTU, la quale evidenziava che le condotte sia del pedone che della conducente del mezzo presentavano profili di colpa in rapporto causale con l'infortunio,
- riscontrata siccome prevalente la quota di responsabilità da ascrivere nella misura del 70% al pedone, il quale aveva violato il disposto del primo comma dell'art. 190 C.d.S. per non aver circolato sulla banchina, e nella pagina 6 di 19 restante misura del 30% alla conducente dell'autovettura, la quale, qualora avesse prestato la dovuta attenzione alla guida, avrebbe potuto evitare l'investimento, frenando per tempo,
- ritenuto quindi di quantificare il danno non patrimoniale in € 14.929,65, utilizzando in proposito i criteri sanciti dall'art. 139 C.d.A., e riconosciute inoltre per complessivi € 6.911,60 le spese sostenute in relazione alla visita medico-legale esperita ante causam, alla redazione di una CTP, alla sostituzione degli occhiali ed all'assistenza stragiudiziale offerta dalla GS
Gestione Sinistri S.r.l.,
- operato quindi il defalco del 70% di tale importo, in ragione della percentuale di corresponsabilità nella causazione del sinistro da attribuirsi al danneggiato, ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando Controparte_1 al versamento della somma di € 6.552,37 in favore del oltre agli Pt_1
interessi di legge da calcolarsi su di eSS, siccome svalutata alla data del sinistro in base agli indici annuali ISTAT e poi via via annualmente rivalutata fino al saldo sulla base dei medesimi criteri.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando tre motivi di impugnazione e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado.
Con il primo motivo deduce l'erroneo addebito di un concorso di Parte_1 colpa in suo capo, l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, l'acritico recepimento delle risultanze della CTU dinamico-ricostruttiva nonché la violazione del disposto di cui all'artt. 190 C.d.S. ed agli artt. 2054 e 2697 cc;
con il secondo motivo di gravame afferma l'erronea attribuzione di una sua corresponsabilità nel verificarsi del sinistro o, quanto meno, l'illegittima sovra- estimazione della percentuale di concorso attribuitagli, senza essersi debitamente considerati da parte del Tribunale né la condotta della conducente né le violazioni da questa commesse;
con il terzo motivo di appello si duole pagina 7 di 19 dell'erronea liquidazione delle spese di CTP, che sono state illegittimamente ridotte in proporzione al concorso di colpa addebitatogli.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e ha spiegato a propria volta appello incidentale, formulando due motivi di gravame volti, rispettivamente, a denunciare l'omeSS motivazione in merito alla determinazione dell'ammontare del danno non patrimoniale e la mancata compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, in violazione del disposto dell'art. 92 cpc.
È invece rimasta contumace alla quale l'atto di citazione di Controparte_2
appello risulta peraltro notificato ai soli fini del contraddittorio e della denuntiatio litis.
Con ordinanza del 3.10.2024, il Consigliere istruttore, previa verifica della regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di quest'ultima e ha fiSSto avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 23 aprile 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito della quale la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
3. I motivi della decisione riguardo all'appello principale
L'appello principale è solo parzialmente fondato.
3.1 I primi due motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente collegati, poiché attinenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed al conseguente riparto di responsabilità tra i soggetti coinvolti, non sono meritevoli di accoglimento e vanno pertanto rigettati.
Ritiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nell'attribuirgli la violazione del disposto di cui all'art. 190 C.d.S., fondando la sua convinzione su una erronea valutazione delle emergenze istruttorie e su un acritico recepimento delle risultanze della CTU dinamica.
Il rilievo peraltro, è privo di pregio, atteso che il Tribunale ha spiegato in maniera esaustiva e precisa come tali risultanze siano logiche, chiare e coerenti anche in riferimento a tutto il materiale probatorio acquisito e valutato in corso pagina 8 di 19 di causa e, peraltro, in aderenza ai principi consolidati della Suprema Corte la quale ha così statuito: “Al riguardo, vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) – alla stregua dei quali, ove il giudice di merito "condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze" della steSS "implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese" (Cass. Civ- Sez. Lavoro, sentenza n. 3262/2021).
D'altro canto, il Tribunale ha bene evidenziato i motivi che lo hanno condotto alla propria decisione non mancando di considerare, nella ricostruzione della dinamica, gli accertamenti dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, alla luce dei quali deve ritenersi raggiunta la certezza che la mattina del 25.7.2014, alle h.
5.30 circa, il danneggiato stesse transitando a piedi sulla via Pascoletto, in località Salizzole (VR), senza rispettare le prescrizioni di cui all'art. 190 C.d.S., per il quale i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti ovvero, qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Nella fattispecie de qua, tanto non è avvenuto, essendo emerso dai rilievi effettuati dal consulente di ufficio che il pedone si trovava, al momento pagina 9 di 19 dell'investimento, “circa 50 cm all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura” (cfr. pag. 21 della CTU), con collocazione del punto d'urto nell'ambito della carreggiata riservata ai veicoli con direzione di marcia da
Bovolone verso Salizzole, a circa 50 cm. dalla linea di margine.
A discolpa della propria condotta, l'appellante afferma che il presupposto indefettibile affinché poSS essere ascritta al pedone la violazione del disposto di cui al precitato art. 190 C.d.S. sia la presenza sulla sede stradale di una banchina sufficiente, non ingombra e praticabile e che, invece, non sia acquisita agli atti prova che, all'epoca dei fatti, vi fosse sulla via teatro del sinistro, una banchina transitabile.
Tale rilievo è peraltro infondato, avendo l'esperimento della CTU consentito di verificare la presenza sui luoghi dell'incidente di un ciglio erboso di larghezza variabile ma comunque minima di almeno 1,0 mt., il quale ben consentiva al pedone di transitarvi comodamente. E se alle predette deduzioni l'appellante muove obiezioni affermando che il sopralluogo del CTU sia avvenuto a distanza di diversi anni dal verificarsi del sinistro e, dunque, nulla provi in merito alla praticabilità o meno dello stesso all'epoca dei fatti, è pur vero che tale rilievo può essere superato alla luce degli ulteriori elementi acquisiti in giudizio, e, segnatamente, del fascicolo fotografico allegato alla relazione di incidente stradale redatta dai militari dell'arma dei Carabinieri intervenuti in loco nell'immediatezza dei fatti.
In particolare, dal rilievo fotografico n. 1 (“Foto raffigurante via Pascoletto nel senso di marcia percorso dalla Fiat Panda”) si nota sulla parte destra la presenza del ciglio erboso di notevole larghezza e, dunque, certamente percorribile, circostanza questa confermata dalla planimetria allegata la quale dà atto della presenza di uno sterrato di fianco alla corsia di percorrenza dell'autovettura.
Né, d'altro canto, può fondatamente sostenersi che la banchina in questione fosse intransitabile, dal momento che sempre l'esame della predetta fotografia consente di apprezzare la mera presenza in loco di quale ciuffo d'erba pagina 10 di 19 parzialmente secca.
La condotta posta in essere dal pedone è stata, dunque, caratterizzata da una particolare imprudenza che lo ha portato a porsi in una situazione di pericolo poiché, uscendo dalla strada su cui affaccia la propria abitazione, è venuto improvvisamente a sbucare da dietro una siepe che costeggia quest'ultima occupando ampiamente la carreggiata e così ponendosi sulla traiettoria di marcia dell'autovettura, in maniera tale da creare una turbativa che la conducente non è stata in grado di evitare a causa della almeno parziale imprevedibilità della descritta situazione.
In proposito, il CTU “alla luce della ricostruzione e quindi delle reciproche posizioni occupate dall'autovettura e dal pedone nell'istante in cui lo stesso ha creato turbativa” afferma “che il pedone avesse avuto la possibilità di percepire la presenza dell'autovettura ma che avesse quanto meno sottovalutato il pericolo nella errata convinzione di poter procedere senza creare l'incidente o nella errata convinzione che l'autovettura lo scartasse lateralmente” (cfr. pag. 26 relazione peritale).
La conferma della improvvisa e repentina comparsa del pedone sulla carreggiata, inoltre, è pure ricavabile dalla posizione dell'autovettura successivamente all'impatto, che si colloca perfettamente all'interno della propria corsia, in modo parallelo alla linea di margine, senza alcuna deviazione di traiettoria, ciò significando che la conducente ha avvistato il pedone nell'istante stesso in cui è sbucato e si è immesso all'interno della carreggiata
(non già al margine), rendendole estremamente difficoltoso di porre in essere una qualsivoglia manovra di emergenza.
L'accertamento di siffatta condotta gravemente imprudente e colposa del pedone investito non è stato, peraltro, ritenuto dal Tribunale sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, alla luce della circostanza che la conducente del veicolo antagonista non ha dimostrato avere fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per evitare l'evento dannoso, così come previsto dal primo comma dell'art. 141 C.d.S., il quale dispone che si debba pagina 11 di 19 sempre regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Valutazione questa che si condivide dovendosi notare che la presenza dello sbocco della laterale sulla via principale percorsa dalla vettura, parzialmente schermato dalla presenza della siepe cui si è prima accennato, avrebbe dovuto indurre la conducente del mezzo a moderare un poco l'andatura così da essere in grado di evitare l'investimento frenando per tempo.
Il che significa che il giudice di primo grado ha comunque tenuto in considerazione tutte le circostanze di fatto dell'occorso, giungendo alla conclusione:
- da un lato, che la condotta gravemente colposa del pedone abbia contribuito in maniera percentualmente maggiore nella verificazione del sinistro, fornendo l'innesco della serie causale che ha condotto alla collisione,
- d'altro lato, che, peraltro, anche la aSSi meno grave condotta di guida della conducente del mezzo, abbia fornito un apporto eziologico al concretizzarsi dell'evento, il quale avrebbe potuto essere evitato ove la vettura avesse marciato ad andatura più lenta,
e ciò in aderenza alla steSS ricostruzione della dinamica del sinistro proposta dal CTU, il quale ha puntualmente esaminato i comportamenti di entrambi i soggetti in esso coinvolti. Conseguendone, quindi, non sussistere ragioni per rivedere in maniera maggiormente favorevole al pedone le conclusioni così raggiunte.
3.2 Con il terzo motivo di appello, lamenta invece l'erronea Parte_1
liquidazione in suo favore delle spese di CTP, in quanto compiuta in misura limitata alla proporzione del concorso di colpa attribuitogli, affermando che il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscerle nella loro integralità, trattandosi di spese processuali, non riconducibili nell'ambito delle voci di danno pagina 12 di 19 patrimoniale emergente.
Il rilievo è fondato.
Tali spese, invero, vanno ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto per intero senza riduzione in base alla percentuale di responsabilità, essendo, peraltro, nel caso di specie ritualmente allegate e provate.
Tanto ha statuito il Supremo Collegio facendo debitamente presente che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ” (Cass. Civ. ordinanza n.
26729 del 15 ottobre 2024).
Sul punto, il primo giudice ha liquidato in € 2.049,60 il costo della consulenza di parte dinamico-ricostruttiva effettuata in corso di causa dall'ing. e CP_5 in € 1.220,00 il costo della consulenza di parte medico-legale effettuata dalla dott.SS . Per_1
I predetti costi di CTP dell'ing. sono provati (allegato n. 25 al deposito Per_2
telematico del 25.2.2021) e vengono stimati congrui da questo Collegio, anche alla luce della circostanza che il professionista ha fatto pervenire proprie osservazioni alla bozza predisposta dall'ausiliario del giudice.
Si ritengono, al contrario, eccessive le spese di CTP della dott.SS (€ Per_1
1.220,00) sia poiché non proporzionate al compenso riconosciuto al CTU, dott.
al quale il giudice ha liquidato il più modesto compenso di € 1.000,00, Per_3
oltre accessori, al lordo degli acconti ricevuti, sia in relazione al fatto che il consulente di parte non risulta aver presentato osservazioni alla redazione peritale. Il che comporta doversi ritenere equa una rideterminazione della loro stima in € 700,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 854,00, in quanto maggiormente congrua rispetto all'opera prestata.
4. I motivi della decisione riguardo all'appello incidentale
Quanto, poi, al gravame proposto in via incidentale dalla compagnia di pagina 13 di 19 assicurazione, osserva il collegio come abbia articolato Controparte_1
due motivi di gravame:
- il primo dei quali volto a censurare la mancata motivazione relativa alla determinazione del danno,
- il secondo dei quali destinato a dolersi della mancata compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Il predetto appello è parzialmente fondato, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
4.1 Quanto al primo motivo, rileva, innanzi tutto, come il Controparte_1
Tribunale abbia fatto riferimento alle risultanze della CTU per la quantificazione del danno biologico permanente e dell'inabilità temporanea, senza, tuttavia, esplicitare l'iter logico seguito e senza adeguatamente motivare come sia giunto a determinare la somma di euro 14.929,65.
Il rilievo è infondato, atteso che il primo giudice ha esplicitato in modo chiaro e preciso i criteri utilizzati per giungere alla somma predetta, facendo presente di aver utilizzato la tabella di riferimento per gli anni 2023-2024 di cui all'art. 139 C.d.A., tenendo conto dell'età del soggetto danneggiato dell'epoca del sinistro e individuando il punto base per il danno permanente in € 939,78 e per l'inabilità temporanea in € 54,80.
Tutti i criteri sopra elencati, poi, sono stati rapportati alle risultanze della CTU medica, rispetto alla quale il CTP della compagnia di assicurazione non aveva mosso obiezioni, così da giungere alla determinazione della somma come indicata e liquidata in sentenza.
Sotto un secondo profilo, si lamenta invece la mancata prova circa il danneggiamento degli occhiali da vista e riguardo al fatto che la vittima del sinistro li abbia effettivamente indoSSti al momento dell'incidente.
Tale rilievo di appare fondato, atteso che parte attrice non Controparte_1
ha fornito alcuna prova né in merito alla necessità di indoSSre lenti da vista né, in particolare, riguardo alla circostanza di averle indoSSte la mattina del sinistro, ben potendo comunque essere accaduto che il soggetto sia uscito dalla pagina 14 di 19 propria abitazione senza gli occhiali, visto che si accingeva a compiere un'attività (quella di conferire i rifiuti nei pressi della propria casa) che richiedeva non più che qualche minuto.
E d'altro canto, sotto un ulteriore profilo, risulta che il Tribunale abbia riconosciuto e liquidato la somma di € 224,00, riveniente dal doc. n. 6 del fascicolo di primo grado – il quale contiene uno scontrino di € 124,00 ed una voce indicata come “totale” pari ad € 224,00 – senza peraltro avvedersi che il citato scontrino e, dunque, presumibilmente l'intero documento, era stato emesso ancora in data 29.11.2012 e cioè in epoca antecedente al verificarsi del sinistro, avvenuto nel luglio 2014, ciò che destituisce di qualsiasi fondamento la relativa pretesa risarcitoria.
Oltre a ciò, la compagnia di assicurazione contesta, inoltre, le spese per l'assistenza stragiudiziale, liquidate in € 2.500,00, sostenendo che l'attore non avrebbe allegato alcuna prova di averne sostenuto l'esborso, stante la natura ultronea dei documenti allegati in tal senso.
La doglianza è solo in parte fondata.
I documenti prodotti dal (dal n. 8 al n. 12 del fascicolo di primo grado) Pt_1
provano infatti che costui e la G.S. Gestione Sinistri S.r.l. ebbero a stipulare in data 29.7.2014 un contratto di mandato con rappresentanza e prestazione d'opera, avente ad oggetto il compimento di atti giuridici e attività materiale neceSSri per ottenere il risarcimento del danno patito nel sinistro de quo e tale contratto prevedeva la corresponsione di un compenso in favore della società, come indicato negli art. 10 e 11.
I documenti successivi (dal n. 9 al n. 12) dimostrano, poi, che, in effetti,
l'agenzia abbia effettivamente svolto l'attività indicata in contratto, maturando il diritto al compenso.
Tuttavia, questo Collegio ritiene che la somma di € 2.500,00 liquidata a tale titolo in primo grado risulti eccessiva apparendo più equo rideterminarla in complessivi € 1.134,00, coma da fattura del 9.4.2024 dimeSS dall'appellante nell'ambito di questo giudizio con deposito telematico del 17.3.2025 quale pagina 15 di 19 allegato alla comparsa conclusionale (doc. A), il quale, pur essendo tardivamente prodotto, può essere utilizzato contra actorem per determinare, in misura minore rispetto alla richiesta avanzata, il quantum della spesa effettivamente sostenuta in relazione ad una attività il cui svolgimento era già stato dimostrato in forza degli altri documenti sopra richiamati.
Il rimborso come sopra riconosciuto, avendo natura di danno emergente, va poi ovviamente corrisposto all'attore, odierno appellante, nella misura del 30%, in relazione alla quota di corresponsabilità, pari al 70%, riconosciuta in capo al medesimo.
4.2 Col secondo motivo di appello incidentale, lamenta Controparte_1
infine la mancata compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, in asserita violazione dell'art. 92 cpc. In particolare, la compagnia si duole del fatto che il primo giudice l'abbia condannata alla corresponsione della totalità delle spese legali, pur non essendo totalmente soccombente.
Il motivo è infondato.
La pretesa attorea è risultata, seppure in parte, fondata e, dunque, nessuna soccombenza reciproca si è configurata avendo il Tribunale riconosciuto all'attore il risarcimento del danno subito a seguito dell'occorso, pur riducendolo in base alla percentuale di corresponsabilità ad esso attribuito.
Ed invero, siccome ben chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza – configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 cpc, secondo comma, il quale fa riferimento alle ipotesi, ivi non ricorrenti, della assoluta novità della pagina 16 di 19 questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. Sez. Un. 31.10.22 n. 32061).
D'altronde, nella fattispecie, il giudice ha altresì correttamente proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00, tenendo così conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore del e non invece applicando quello superiore Pt_1
relativo alle cause di valore indeterminato a complessità baSS, pari al valore della domanda iniziale come pure risultante dalla nota di iscrizione a ruolo, ciò che già vale a tenere conto della fondatezza di una parte delle difese svolte dal convenuto, che ha ottenuto di vedersi condannare a rifondere spese legali di importo inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato in caso di totale accoglimento delle pretese attoree.
5. La rideterminazione del quantum
Conclusivamente, pertanto, spettano al € 7.998,09, di cui € 5.094,49 (€ Pt_1
16.981,65–70%) a titolo di rimborso nella misura del 30% dei danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente causati dal sinistro, stante la sua corresponsabilità nella causazione di esso, ed € 2.903,60 a titolo di rimborso al
100% delle spese di CTP, da trattarsi alla stregua di spese legali, le quali ultime, peraltro, o in ragione di tale loro natura, non godono del beneficio della rivalutazione (Cass. Sez. Un. 10.7.17 n. 16990).
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le pagina 17 di 19 disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa
è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.2011, n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00, liquidando i compensi in base ai valori medi,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico di ex art. 91 cpc, in quanto sostanzialmente soccombente, Controparte_1
determinandole in euro 3.966,00, quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 1.134,00
Fase introduttiva II grado € 921,00
Fase decisionale II grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2262/2023 pubblicata in data
5.12.2023, che per il resto conferma:
- condanna a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 7.998,09, oltre rivalutazione monetaria sulla somma di € 5.094,49 da calcolarsi svalutando tale importo alla data del sinistro sulla base degli indici annuali ISTAT e poi via via annualmente pagina 18 di 19 rivalutandolo fino alla pronuncia della presente sentenza, ed oltre agli interessi di legge sulla somma come sopra calcolata e quella di ulteriore di
€ 2.903,60 dalla data di questa sentenza al saldo effettivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite di questo Controparte_1
grado di giudizio in favore di liquidandole complessivamente Parte_1
in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Antonia Tollot, dichiaratasi procuratrice antistataria.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
pagina 19 di 19
CORTE DI APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA CIVILE
La Corte di appello di Venezia, composta dai magistrati dott. Guido Marzella Presidente estensore dott.SS Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 880 del Ruolo Generale dell'anno 2024 promoSS con atto di citazione notificato da
Parte_1
(C.F. ), C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Antonia Tollot ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alpago (BL), via XXVII Aprile - Farra, n. 50
appellante contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Alfredo Bianchini, Francesca Busetto e
Giovanni Coli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Venezia
– Mestre, via Torre Belfredo, n. 125;
pagina 1 di 19 appellata
nonché contro
Controparte_2
(C.F. ) C.F._2
appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2262/2023 del Tribunale di Treviso, pubblicata il 5.12.2023.
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Nel merito:
In via principale:
-In riforma della sentenza appellata n. 2262/2023, pubblicata il 05/12/2023 dal
Tribunale di Treviso, nella causa iscritta al n. RG 124/2019 (la quale dovrà rimanere ferma soltanto in punto di quantificazione del danno: biologico, temporaneo e permanente e dei danni patrimoniali emergenti, id est spese di assistenza medico legale e legale stragiudiziale, ante causam e spesa per sostituzione di occhiali) ed in accoglimento del primo motivo di appello,
Voglia l'Ecc.ma Corte adita
-dopo aver operato una nuova e corretta valutazione delle emergenze istruttorie ed aver escluso che agli atti sia stata acquisita prova di una condotta colposa del pedone (in specie sotto il profilo della violazione del disposto di cui all'art.190 C.d.S), che abbia spiegato efficienza eziologica nella causazione del sinistro sub judice,
-accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2054 1° co c.c., anche in forza della presunzione di colpa, contemplata dal disposto in parola ed eventualmente, ad abundantiam, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c., la responsabilità esclusiva di , conducente della vettura, targata CP_3
pagina 2 di 19 DR236YF, di proprietà di , nella causazione del sinistro Controparte_2 occorso all'appellante, odierno concludente, in data 25.07.2014
e per l'effetto,
-condannare, ex artt. 122 e 144 del D.lgs. n. 209/2005, la Controparte_1
, Compagnia Ass.ce per la rca del veicolo investitore, al risarcimento
[...]
dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da Pt_1
, che risulteranno eziologicamente riconducibili all'evento dannoso che ci
[...] occupa, ex art. 1223 c.c., in misura pari ad € 18.571,65 (attualizzata alla data di emissione della sentenza di prime cure) ovvero nella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, alla luce dell'espletata attività istruttoria, anche in via equitativa, con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione secondo gli interessi cc.dd. compensativi, da calcolarsi con le modalità contemplate dalle sentenze emesse dalla Suprema Corte n. 1712/1995 e n. 61/2023.
In via subordinata:
Nella denegata ipotesi in cui non ritenesse di accogliere il primo motivo di appello, Voglia l'Ecc.ma Corte adita, in riforma della sentenza di prime cure ed in accoglimento del secondo motivo di appello, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2054 1° co c.c., anche in forza della presunzione di colpa contemplata dal disposto in parola ed eventualmente, ad abundantiam, anche ai sensi del disposto di cui all'art. 2043 c.c., la concorrente e maggioritaria e finanche assorbente responsabilità di , conducente della vettura, CP_3
targata DR236YF, di proprietà di , nella causazione del Controparte_2 sinistro occorso all'attore, in data 25.07.2014
e per l'effetto,
-condannare, ex artt. 122 e 144 del D.lgs. n. 209/2005, la Controparte_1
, Compagnia Ass.ce per la rca del veicolo investitore, al risarcimento
[...]
dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi da Pt_1
, che risulteranno eziologicamente riconducibili all'evento dannoso che ci
[...]
occupa, ex art. 1223 c.c., in misura corrispondente alla percentuale di
pagina 3 di 19 corresponsabilità che verrà riconosciuta di giustizia, in capo alla conducente del mezzo investitore, con la rivalutazione monetaria delle somme liquidate e loro ulteriore maggiorazione secondo gli interessi cc.dd. compensativi, da calcolarsi con le modalità contemplate dalle sentenze emesse dalla Suprema
Corte n. 1712/1995 e n. 61/2023.
- In ogni caso, in riforma della sentenza di prime cure ed in accoglimento del terzo motivo di appello, condannare la , Parte_2
a rifondere le spese di in misura integrale, corrispondendo CP_4 all'odierno appellane l'importo di € 2.049,60, a titolo di rifusione delle spese di assistenza tecnica, prestata dall'Ing. nel corso dello svolgimento CP_5
della consulenza tecnico – ricostruttiva e l'importo di € 1.220,00, a titolo di rifusione delle spese di assistenza medico – legale, prestata dalla OT.SS
, nel corso dello svolgimento della CTU medico-legale. Per_1
Spese di lite, sia del primo che del secondo grado di giudizio, integralmente rifuse, comprese le spese di CCTTUU e di CCTTPP, le spese generali, ex art.
13, comma 10, L. 247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c.;
-Rigettare tutte le argomentazioni difensive, le domande e le istanze anche istruttorie formulate dalla controparte, in quanto infondate per tutte le ragioni che ci si riserva di illustrare negli scritti conclusivi.
In via istruttoria:
- Si richiamano, onde evitare decadenze, le istanze istruttorie tutte articolate da parte attrice, odierna appellante, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni del primo grado di giudizio, da ritenersi qui integralmente richiamate.
Per Controparte_1
Quanto all'appello principale:
pagina 4 di 19 - rigettarsi ogni domanda, eccezione e istanza avversaria perché inammissibile
e infondata per le ragioni su esposte.
2) Quanto all'appello incidentale, in riforma, per quanto occorra, dell'impugnata sentenza:
- in accoglimento del primo motivo, rideterminarsi l'ammontare del danno non patrimoniale tenuto conto dei valori minimi tabellari e delle solo spese allegate e provate;
- in accoglimento del secondo motivo, compensare totalmente le spese legali tra le parti per il primo grado.
Vittoria di spese e compensi per entrambi i gradi di giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione promosso avanti al Tribunale di Treviso, Parte_1
premettendo:
- che in data 25.7.2014, alle h.
5.30 circa, proveniente dalla sua abitazione sita al civico 281, stava percorrendo a piedi via Pascoletto nel comune di
Salizzole, con direzione di marcia verso il paese, opposta a quella dei mezzi che percorrevano la steSS corsia, seguendo la linea longitudinale bianca di delimitazione della sede stradale, posta sul margine di sinistra,
- che in quel frangente veniva investito dall'autovettura Fiat Panda, targata
CR737VZ, di proprietà di assicurata da Controparte_2 Controparte_1
e condotta da , la quale procedeva a velocità elevata e
[...] CP_3
senza prestare la dovuta attenzione nella guida,
- che, più in particolare, egli veniva attinto frontalmente dall'autovettura e proiettato in avanti, riportando significative lesioni per le quali era poi soccorso e trasportato presso l'Ospedale di Legnago,
pagina 5 di 19 ha agito in giudizio al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito dell'evento dannoso sopra descritto.
Costituitasi in giudizio, affermava che la ricostruzione dei Controparte_1 fatti fornita dall'attore era del tutto indimostrata, rilevando che il veicolo era stata urtato sulla parte laterale destra dal pedone, il quale era sbucato all'improvviso da dietro una fitta siepe alta 1.70 mt. ed aveva attraversato la strada di corsa in maniera assolutamente imprevedibile e senza prestare attenzione al flusso veicolare, tra l'altro al di fuori delle strisce pedonali;
precisava che sul luogo e nell'immediatezza dei fatti erano intervenuti i
Carabinieri della Compagnia di Villafranca di Verona, i quali avevano redatto l'apposita relazione di incidente stradale;
contestava la sussistenza dei danni lamentati nonché il quantum richiesto, in quanto indimostrato ed eccessivo;
chiedeva, pertanto, il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate.
A sua volta costituitasi in giudizio, la contestava la responsabilità nella CP_2
causazione del sinistro in capo alla conducente del veicolo, sostenendo di non aver infranto alcuna norma del Codice della Strada, a differenza del pedone che aveva tenuto una condotta imprudente;
contestava quindi la quantificazione dei danni e invocava, infine, il rigetto della domanda attrice.
Istruito il giudizio con la produzione di documenti, l'acquisizione della relazione di incidente stradale, l'esperimento di CTU dinamico-ricostruttiva e di CTU medica, la causa è stata quindi decisa con la sentenza n. 2262/2023, pubblicata in data 5.12.2023, in forza della quale il Tribunale di Treviso:
- opinato che la dinamica del sinistro dovesse essere ricostruita sulla base delle risultanze della CTU, la quale evidenziava che le condotte sia del pedone che della conducente del mezzo presentavano profili di colpa in rapporto causale con l'infortunio,
- riscontrata siccome prevalente la quota di responsabilità da ascrivere nella misura del 70% al pedone, il quale aveva violato il disposto del primo comma dell'art. 190 C.d.S. per non aver circolato sulla banchina, e nella pagina 6 di 19 restante misura del 30% alla conducente dell'autovettura, la quale, qualora avesse prestato la dovuta attenzione alla guida, avrebbe potuto evitare l'investimento, frenando per tempo,
- ritenuto quindi di quantificare il danno non patrimoniale in € 14.929,65, utilizzando in proposito i criteri sanciti dall'art. 139 C.d.A., e riconosciute inoltre per complessivi € 6.911,60 le spese sostenute in relazione alla visita medico-legale esperita ante causam, alla redazione di una CTP, alla sostituzione degli occhiali ed all'assistenza stragiudiziale offerta dalla GS
Gestione Sinistri S.r.l.,
- operato quindi il defalco del 70% di tale importo, in ragione della percentuale di corresponsabilità nella causazione del sinistro da attribuirsi al danneggiato, ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando Controparte_1 al versamento della somma di € 6.552,37 in favore del oltre agli Pt_1
interessi di legge da calcolarsi su di eSS, siccome svalutata alla data del sinistro in base agli indici annuali ISTAT e poi via via annualmente rivalutata fino al saldo sulla base dei medesimi criteri.
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario attore formulando tre motivi di impugnazione e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese risarcitorie già avanzate in primo grado.
Con il primo motivo deduce l'erroneo addebito di un concorso di Parte_1 colpa in suo capo, l'erronea valutazione delle emergenze istruttorie, l'acritico recepimento delle risultanze della CTU dinamico-ricostruttiva nonché la violazione del disposto di cui all'artt. 190 C.d.S. ed agli artt. 2054 e 2697 cc;
con il secondo motivo di gravame afferma l'erronea attribuzione di una sua corresponsabilità nel verificarsi del sinistro o, quanto meno, l'illegittima sovra- estimazione della percentuale di concorso attribuitagli, senza essersi debitamente considerati da parte del Tribunale né la condotta della conducente né le violazioni da questa commesse;
con il terzo motivo di appello si duole pagina 7 di 19 dell'erronea liquidazione delle spese di CTP, che sono state illegittimamente ridotte in proporzione al concorso di colpa addebitatogli.
costituitasi in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame, Controparte_1
in quanto infondato in fatto e in diritto e ha spiegato a propria volta appello incidentale, formulando due motivi di gravame volti, rispettivamente, a denunciare l'omeSS motivazione in merito alla determinazione dell'ammontare del danno non patrimoniale e la mancata compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, in violazione del disposto dell'art. 92 cpc.
È invece rimasta contumace alla quale l'atto di citazione di Controparte_2
appello risulta peraltro notificato ai soli fini del contraddittorio e della denuntiatio litis.
Con ordinanza del 3.10.2024, il Consigliere istruttore, previa verifica della regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia di quest'ultima e ha fiSSto avanti a sé per la rimessione al Collegio l'udienza del 23 aprile 2025, sostituita con il deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni, all'esito della quale la causa è stata, quindi, trattenuta in decisione dal Collegio.
3. I motivi della decisione riguardo all'appello principale
L'appello principale è solo parzialmente fondato.
3.1 I primi due motivi di impugnazione, da trattarsi congiuntamente in quanto tra loro strettamente collegati, poiché attinenti alla ricostruzione della dinamica del sinistro ed al conseguente riparto di responsabilità tra i soggetti coinvolti, non sono meritevoli di accoglimento e vanno pertanto rigettati.
Ritiene l'appellante che il primo giudice avrebbe errato nell'attribuirgli la violazione del disposto di cui all'art. 190 C.d.S., fondando la sua convinzione su una erronea valutazione delle emergenze istruttorie e su un acritico recepimento delle risultanze della CTU dinamica.
Il rilievo peraltro, è privo di pregio, atteso che il Tribunale ha spiegato in maniera esaustiva e precisa come tali risultanze siano logiche, chiare e coerenti anche in riferimento a tutto il materiale probatorio acquisito e valutato in corso pagina 8 di 19 di causa e, peraltro, in aderenza ai principi consolidati della Suprema Corte la quale ha così statuito: “Al riguardo, vanno ribaditi gli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., fa espresso richiamo (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 18358/2017; 3881/2006; 3519/2001) – alla stregua dei quali, ove il giudice di merito "condivida i risultati della consulenza tecnica di ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni del suo convincimento, atteso che la decisione di aderire alle risultanze" della steSS "implica valutazione ed esame delle contrarie deduzioni delle parti, mentre l'accettazione del parere del consulente, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce motivazione adeguata, non suscettibile di censure in sede di legittimità. In tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso, senza la necessità di confutare dettagliatamente le contrarie argomentazioni della parte, che devono considerarsi implicitamente disattese" (Cass. Civ- Sez. Lavoro, sentenza n. 3262/2021).
D'altro canto, il Tribunale ha bene evidenziato i motivi che lo hanno condotto alla propria decisione non mancando di considerare, nella ricostruzione della dinamica, gli accertamenti dei Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro nell'immediatezza dei fatti, alla luce dei quali deve ritenersi raggiunta la certezza che la mattina del 25.7.2014, alle h.
5.30 circa, il danneggiato stesse transitando a piedi sulla via Pascoletto, in località Salizzole (VR), senza rispettare le prescrizioni di cui all'art. 190 C.d.S., per il quale i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti ovvero, qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.
Nella fattispecie de qua, tanto non è avvenuto, essendo emerso dai rilievi effettuati dal consulente di ufficio che il pedone si trovava, al momento pagina 9 di 19 dell'investimento, “circa 50 cm all'interno della corsia di marcia di pertinenza dell'autovettura” (cfr. pag. 21 della CTU), con collocazione del punto d'urto nell'ambito della carreggiata riservata ai veicoli con direzione di marcia da
Bovolone verso Salizzole, a circa 50 cm. dalla linea di margine.
A discolpa della propria condotta, l'appellante afferma che il presupposto indefettibile affinché poSS essere ascritta al pedone la violazione del disposto di cui al precitato art. 190 C.d.S. sia la presenza sulla sede stradale di una banchina sufficiente, non ingombra e praticabile e che, invece, non sia acquisita agli atti prova che, all'epoca dei fatti, vi fosse sulla via teatro del sinistro, una banchina transitabile.
Tale rilievo è peraltro infondato, avendo l'esperimento della CTU consentito di verificare la presenza sui luoghi dell'incidente di un ciglio erboso di larghezza variabile ma comunque minima di almeno 1,0 mt., il quale ben consentiva al pedone di transitarvi comodamente. E se alle predette deduzioni l'appellante muove obiezioni affermando che il sopralluogo del CTU sia avvenuto a distanza di diversi anni dal verificarsi del sinistro e, dunque, nulla provi in merito alla praticabilità o meno dello stesso all'epoca dei fatti, è pur vero che tale rilievo può essere superato alla luce degli ulteriori elementi acquisiti in giudizio, e, segnatamente, del fascicolo fotografico allegato alla relazione di incidente stradale redatta dai militari dell'arma dei Carabinieri intervenuti in loco nell'immediatezza dei fatti.
In particolare, dal rilievo fotografico n. 1 (“Foto raffigurante via Pascoletto nel senso di marcia percorso dalla Fiat Panda”) si nota sulla parte destra la presenza del ciglio erboso di notevole larghezza e, dunque, certamente percorribile, circostanza questa confermata dalla planimetria allegata la quale dà atto della presenza di uno sterrato di fianco alla corsia di percorrenza dell'autovettura.
Né, d'altro canto, può fondatamente sostenersi che la banchina in questione fosse intransitabile, dal momento che sempre l'esame della predetta fotografia consente di apprezzare la mera presenza in loco di quale ciuffo d'erba pagina 10 di 19 parzialmente secca.
La condotta posta in essere dal pedone è stata, dunque, caratterizzata da una particolare imprudenza che lo ha portato a porsi in una situazione di pericolo poiché, uscendo dalla strada su cui affaccia la propria abitazione, è venuto improvvisamente a sbucare da dietro una siepe che costeggia quest'ultima occupando ampiamente la carreggiata e così ponendosi sulla traiettoria di marcia dell'autovettura, in maniera tale da creare una turbativa che la conducente non è stata in grado di evitare a causa della almeno parziale imprevedibilità della descritta situazione.
In proposito, il CTU “alla luce della ricostruzione e quindi delle reciproche posizioni occupate dall'autovettura e dal pedone nell'istante in cui lo stesso ha creato turbativa” afferma “che il pedone avesse avuto la possibilità di percepire la presenza dell'autovettura ma che avesse quanto meno sottovalutato il pericolo nella errata convinzione di poter procedere senza creare l'incidente o nella errata convinzione che l'autovettura lo scartasse lateralmente” (cfr. pag. 26 relazione peritale).
La conferma della improvvisa e repentina comparsa del pedone sulla carreggiata, inoltre, è pure ricavabile dalla posizione dell'autovettura successivamente all'impatto, che si colloca perfettamente all'interno della propria corsia, in modo parallelo alla linea di margine, senza alcuna deviazione di traiettoria, ciò significando che la conducente ha avvistato il pedone nell'istante stesso in cui è sbucato e si è immesso all'interno della carreggiata
(non già al margine), rendendole estremamente difficoltoso di porre in essere una qualsivoglia manovra di emergenza.
L'accertamento di siffatta condotta gravemente imprudente e colposa del pedone investito non è stato, peraltro, ritenuto dal Tribunale sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, alla luce della circostanza che la conducente del veicolo antagonista non ha dimostrato avere fatto tutto quanto nelle proprie possibilità per evitare l'evento dannoso, così come previsto dal primo comma dell'art. 141 C.d.S., il quale dispone che si debba pagina 11 di 19 sempre regolare la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione.
Valutazione questa che si condivide dovendosi notare che la presenza dello sbocco della laterale sulla via principale percorsa dalla vettura, parzialmente schermato dalla presenza della siepe cui si è prima accennato, avrebbe dovuto indurre la conducente del mezzo a moderare un poco l'andatura così da essere in grado di evitare l'investimento frenando per tempo.
Il che significa che il giudice di primo grado ha comunque tenuto in considerazione tutte le circostanze di fatto dell'occorso, giungendo alla conclusione:
- da un lato, che la condotta gravemente colposa del pedone abbia contribuito in maniera percentualmente maggiore nella verificazione del sinistro, fornendo l'innesco della serie causale che ha condotto alla collisione,
- d'altro lato, che, peraltro, anche la aSSi meno grave condotta di guida della conducente del mezzo, abbia fornito un apporto eziologico al concretizzarsi dell'evento, il quale avrebbe potuto essere evitato ove la vettura avesse marciato ad andatura più lenta,
e ciò in aderenza alla steSS ricostruzione della dinamica del sinistro proposta dal CTU, il quale ha puntualmente esaminato i comportamenti di entrambi i soggetti in esso coinvolti. Conseguendone, quindi, non sussistere ragioni per rivedere in maniera maggiormente favorevole al pedone le conclusioni così raggiunte.
3.2 Con il terzo motivo di appello, lamenta invece l'erronea Parte_1
liquidazione in suo favore delle spese di CTP, in quanto compiuta in misura limitata alla proporzione del concorso di colpa attribuitogli, affermando che il
Tribunale avrebbe dovuto riconoscerle nella loro integralità, trattandosi di spese processuali, non riconducibili nell'ambito delle voci di danno pagina 12 di 19 patrimoniale emergente.
Il rilievo è fondato.
Tali spese, invero, vanno ricomprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto per intero senza riduzione in base alla percentuale di responsabilità, essendo, peraltro, nel caso di specie ritualmente allegate e provate.
Tanto ha statuito il Supremo Collegio facendo debitamente presente che “le spese della consulenza di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva, vanno comprese fra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto, sempre che il giudice non ne rilevi l'eccessività o la superfluità, ai sensi del primo comma dell'art. 92 cod. proc. civ” (Cass. Civ. ordinanza n.
26729 del 15 ottobre 2024).
Sul punto, il primo giudice ha liquidato in € 2.049,60 il costo della consulenza di parte dinamico-ricostruttiva effettuata in corso di causa dall'ing. e CP_5 in € 1.220,00 il costo della consulenza di parte medico-legale effettuata dalla dott.SS . Per_1
I predetti costi di CTP dell'ing. sono provati (allegato n. 25 al deposito Per_2
telematico del 25.2.2021) e vengono stimati congrui da questo Collegio, anche alla luce della circostanza che il professionista ha fatto pervenire proprie osservazioni alla bozza predisposta dall'ausiliario del giudice.
Si ritengono, al contrario, eccessive le spese di CTP della dott.SS (€ Per_1
1.220,00) sia poiché non proporzionate al compenso riconosciuto al CTU, dott.
al quale il giudice ha liquidato il più modesto compenso di € 1.000,00, Per_3
oltre accessori, al lordo degli acconti ricevuti, sia in relazione al fatto che il consulente di parte non risulta aver presentato osservazioni alla redazione peritale. Il che comporta doversi ritenere equa una rideterminazione della loro stima in € 700,00, oltre accessori di legge, per un totale di € 854,00, in quanto maggiormente congrua rispetto all'opera prestata.
4. I motivi della decisione riguardo all'appello incidentale
Quanto, poi, al gravame proposto in via incidentale dalla compagnia di pagina 13 di 19 assicurazione, osserva il collegio come abbia articolato Controparte_1
due motivi di gravame:
- il primo dei quali volto a censurare la mancata motivazione relativa alla determinazione del danno,
- il secondo dei quali destinato a dolersi della mancata compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza.
Il predetto appello è parzialmente fondato, nei limiti di cui alla seguente motivazione.
4.1 Quanto al primo motivo, rileva, innanzi tutto, come il Controparte_1
Tribunale abbia fatto riferimento alle risultanze della CTU per la quantificazione del danno biologico permanente e dell'inabilità temporanea, senza, tuttavia, esplicitare l'iter logico seguito e senza adeguatamente motivare come sia giunto a determinare la somma di euro 14.929,65.
Il rilievo è infondato, atteso che il primo giudice ha esplicitato in modo chiaro e preciso i criteri utilizzati per giungere alla somma predetta, facendo presente di aver utilizzato la tabella di riferimento per gli anni 2023-2024 di cui all'art. 139 C.d.A., tenendo conto dell'età del soggetto danneggiato dell'epoca del sinistro e individuando il punto base per il danno permanente in € 939,78 e per l'inabilità temporanea in € 54,80.
Tutti i criteri sopra elencati, poi, sono stati rapportati alle risultanze della CTU medica, rispetto alla quale il CTP della compagnia di assicurazione non aveva mosso obiezioni, così da giungere alla determinazione della somma come indicata e liquidata in sentenza.
Sotto un secondo profilo, si lamenta invece la mancata prova circa il danneggiamento degli occhiali da vista e riguardo al fatto che la vittima del sinistro li abbia effettivamente indoSSti al momento dell'incidente.
Tale rilievo di appare fondato, atteso che parte attrice non Controparte_1
ha fornito alcuna prova né in merito alla necessità di indoSSre lenti da vista né, in particolare, riguardo alla circostanza di averle indoSSte la mattina del sinistro, ben potendo comunque essere accaduto che il soggetto sia uscito dalla pagina 14 di 19 propria abitazione senza gli occhiali, visto che si accingeva a compiere un'attività (quella di conferire i rifiuti nei pressi della propria casa) che richiedeva non più che qualche minuto.
E d'altro canto, sotto un ulteriore profilo, risulta che il Tribunale abbia riconosciuto e liquidato la somma di € 224,00, riveniente dal doc. n. 6 del fascicolo di primo grado – il quale contiene uno scontrino di € 124,00 ed una voce indicata come “totale” pari ad € 224,00 – senza peraltro avvedersi che il citato scontrino e, dunque, presumibilmente l'intero documento, era stato emesso ancora in data 29.11.2012 e cioè in epoca antecedente al verificarsi del sinistro, avvenuto nel luglio 2014, ciò che destituisce di qualsiasi fondamento la relativa pretesa risarcitoria.
Oltre a ciò, la compagnia di assicurazione contesta, inoltre, le spese per l'assistenza stragiudiziale, liquidate in € 2.500,00, sostenendo che l'attore non avrebbe allegato alcuna prova di averne sostenuto l'esborso, stante la natura ultronea dei documenti allegati in tal senso.
La doglianza è solo in parte fondata.
I documenti prodotti dal (dal n. 8 al n. 12 del fascicolo di primo grado) Pt_1
provano infatti che costui e la G.S. Gestione Sinistri S.r.l. ebbero a stipulare in data 29.7.2014 un contratto di mandato con rappresentanza e prestazione d'opera, avente ad oggetto il compimento di atti giuridici e attività materiale neceSSri per ottenere il risarcimento del danno patito nel sinistro de quo e tale contratto prevedeva la corresponsione di un compenso in favore della società, come indicato negli art. 10 e 11.
I documenti successivi (dal n. 9 al n. 12) dimostrano, poi, che, in effetti,
l'agenzia abbia effettivamente svolto l'attività indicata in contratto, maturando il diritto al compenso.
Tuttavia, questo Collegio ritiene che la somma di € 2.500,00 liquidata a tale titolo in primo grado risulti eccessiva apparendo più equo rideterminarla in complessivi € 1.134,00, coma da fattura del 9.4.2024 dimeSS dall'appellante nell'ambito di questo giudizio con deposito telematico del 17.3.2025 quale pagina 15 di 19 allegato alla comparsa conclusionale (doc. A), il quale, pur essendo tardivamente prodotto, può essere utilizzato contra actorem per determinare, in misura minore rispetto alla richiesta avanzata, il quantum della spesa effettivamente sostenuta in relazione ad una attività il cui svolgimento era già stato dimostrato in forza degli altri documenti sopra richiamati.
Il rimborso come sopra riconosciuto, avendo natura di danno emergente, va poi ovviamente corrisposto all'attore, odierno appellante, nella misura del 30%, in relazione alla quota di corresponsabilità, pari al 70%, riconosciuta in capo al medesimo.
4.2 Col secondo motivo di appello incidentale, lamenta Controparte_1
infine la mancata compensazione delle spese di lite in ragione della reciproca soccombenza, in asserita violazione dell'art. 92 cpc. In particolare, la compagnia si duole del fatto che il primo giudice l'abbia condannata alla corresponsione della totalità delle spese legali, pur non essendo totalmente soccombente.
Il motivo è infondato.
La pretesa attorea è risultata, seppure in parte, fondata e, dunque, nessuna soccombenza reciproca si è configurata avendo il Tribunale riconosciuto all'attore il risarcimento del danno subito a seguito dell'occorso, pur riducendolo in base alla percentuale di corresponsabilità ad esso attribuito.
Ed invero, siccome ben chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza – configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi – e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 cpc, secondo comma, il quale fa riferimento alle ipotesi, ivi non ricorrenti, della assoluta novità della pagina 16 di 19 questione trattata o del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. Sez. Un. 31.10.22 n. 32061).
D'altronde, nella fattispecie, il giudice ha altresì correttamente proceduto alla liquidazione del dovuto sulla base dello scaglione di valore compreso fra €
5.200,01 ed € 26.000,00, tenendo così conto della sola somma concretamente riconosciuta in favore del e non invece applicando quello superiore Pt_1
relativo alle cause di valore indeterminato a complessità baSS, pari al valore della domanda iniziale come pure risultante dalla nota di iscrizione a ruolo, ciò che già vale a tenere conto della fondatezza di una parte delle difese svolte dal convenuto, che ha ottenuto di vedersi condannare a rifondere spese legali di importo inferiore rispetto a quello che sarebbe spettato in caso di totale accoglimento delle pretese attoree.
5. La rideterminazione del quantum
Conclusivamente, pertanto, spettano al € 7.998,09, di cui € 5.094,49 (€ Pt_1
16.981,65–70%) a titolo di rimborso nella misura del 30% dei danni patrimoniali e non patrimoniali direttamente causati dal sinistro, stante la sua corresponsabilità nella causazione di esso, ed € 2.903,60 a titolo di rimborso al
100% delle spese di CTP, da trattarsi alla stregua di spese legali, le quali ultime, peraltro, o in ragione di tale loro natura, non godono del beneficio della rivalutazione (Cass. Sez. Un. 10.7.17 n. 16990).
6. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale
(Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. n. 147/2022, il quale prevede che le pagina 17 di 19 disposizioni in esso contenute si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, anche se la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando erano ancora in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che, ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa
è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.2011, n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento compreso fra € 5.200,01 ed € 26.000,00, liquidando i compensi in base ai valori medi,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non è stata celebrata, ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico di ex art. 91 cpc, in quanto sostanzialmente soccombente, Controparte_1
determinandole in euro 3.966,00, quanto al presente grado di lite, sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio II grado € 1.134,00
Fase introduttiva II grado € 921,00
Fase decisionale II grado € 1.911,00
Totale € 3.966,00
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso n. 2262/2023 pubblicata in data
5.12.2023, che per il resto conferma:
- condanna a corrispondere in favore di la Controparte_1 Parte_1 complessiva somma di € 7.998,09, oltre rivalutazione monetaria sulla somma di € 5.094,49 da calcolarsi svalutando tale importo alla data del sinistro sulla base degli indici annuali ISTAT e poi via via annualmente pagina 18 di 19 rivalutandolo fino alla pronuncia della presente sentenza, ed oltre agli interessi di legge sulla somma come sopra calcolata e quella di ulteriore di
€ 2.903,60 dalla data di questa sentenza al saldo effettivo;
- condanna al pagamento delle spese di lite di questo Controparte_1
grado di giudizio in favore di liquidandole complessivamente Parte_1
in € 3.966,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA se dovuta e degli accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dell'avv. Antonia Tollot, dichiaratasi procuratrice antistataria.
Venezia, così deciso nella camera di consiglio del 30 aprile 2025
Il Presidente estensore
Guido Marzella
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