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Sentenza 6 dicembre 2024
Sentenza 6 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 06/12/2024, n. 311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 311 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3999/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3999/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.01.1989 e residente a [...] (avv. Roberta Resta)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Roberta Resta)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Brisighella (RA) il 08.09.2019, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 27, parte II, serie A, anno 2019;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Brisighella (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita in Faenza (RA), via Cimatti, 4, rimane nella piena disponibilità del sig. , al quale viene assegnata unitamente a tutti i mobili e arredi ivi presenti. Parte_2
2) La signora ha già provveduto a trasferirsi altrove (a Faenza (RA) in Parte_1 via D'Azeglio, 2) portando con sé i propri effetti personali nonché alcuni mobili e arredi concordati con il signor Ha già provveduto altresì a trasferire la propria residenza Pt_2
anagrafica unitamente a quella del figlio . Per_1
3) Il signor versa alla signora l'importo mensile di € Parte_2 Parte_1
100,00 quale contributo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione nella quale la signora si è trasferita;
il predetto importo viene versato mediante bonifico Parte_1
entro il 10 di ogni mese.
4) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori che ne cureranno Per_1 di comune accordo l'educazione e l'istruzione con esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e con collocazione prevalente presso la residenza della madre in Faenza
(RA), in via D'Azeglio, 2.
5) I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse concernenti l'educazione, la salute e l'istruzione del figlio minore , tenendo Per_1
conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte di volta in volta da ciascun genitore.
6) Le parti si impegnano altresì a collaborare nell'affidamento condiviso al fine di realizzare le esigenze di ordine affettivo e psicologico del figlio evitando tra loro tensioni e contrasti che ne escluderebbero l'applicazione. 7) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio e comunque Per_1
concorreranno al pagamento del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e a quant'altro necessario alla formazione psicofisica del figlio, sulla base del protocollo del Tribunale di Ravenna quanto alle spese straordinarie, sostenute nell'interesse del minore e preventivamente concordate ove necessario, previa esibizione delle relative ricevute, con conguaglio ogni mese;
entrambi i genitori concorreranno altresì al pagamento del 50% ciascuno di tutte le spese relative all'abbigliamento del figlio.
8) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì dall'uscita di scuola fino al Per_1
giovedì mattino quando lo accompagnerà a scuola e il venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica mattina quando lo riaccompagnerà dalla madre con la quale resterà sino al martedì, sempre compatibilmente con le esigenze e i desideri del minore. Il fine settimana successivo, a seconda dei desideri del minore e delle esigenze dei genitori, il padre potrà tenere con sé il figlio minore dal venerdì alla domenica sera affinché il minore trascorra week end (da Per_1
venerdì a domenica) alternati con il padre e la madre.
9) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente ad accordarsi in ordine alle visite nelle festività natalizie e pasquali e per le ferie estive, seguendo il criterio dell'alternanza, sempre compatibilmente con le esigenze e desideri del figlio e dunque se trascorrerà il giorno di Per_1
Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano starà con il padre e l'anno successivo trascorrerà il giorno di Natale con il padre e il giorno di Santo Stefano con la madre e così via.
Per quanto riguarda la Pasqua se il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre il lunedì dell'Angelo starà con il padre e l'anno successivo starà con il padre a Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e così via. Per le ferie estive i genitori concordano che il minore trascorra almeno una settimana con la madre e una col padre, alternando di anno in anno il giorno di Ferragosto, fermo restando il calendario ordinario e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e nel rispetto dei desideri del figlio . Per_1
10) I coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi reciprocamente tutti gli assensi e autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative.
11) I coniugi dichiarano di mantenersi ognuno con le proprie sostanze rinunciando reciprocamene a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra.
12) Le spese della presente procedura saranno sostenute in via esclusiva dal signor Pt_2
”
[...] Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott. Pierpaolo Galante Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 3999/2024 V.G. posta in decisione il 07.11.2024
e promossa dai coniugi
(C.F. , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
13.01.1989 e residente a [...] (avv. Roberta Resta)
e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_2 C.F._2
residente in [...] (avv. Roberta Resta)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
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IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
27.09.2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio concordatario in Brisighella (RA) il 08.09.2019, in regime di comunione dei beni, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto
Comune al n. 27, parte II, serie A, anno 2019;
preso atto che l'udienza presidenziale del 07.11.2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di Brisighella (RA) per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) La casa coniugale, sita in Faenza (RA), via Cimatti, 4, rimane nella piena disponibilità del sig. , al quale viene assegnata unitamente a tutti i mobili e arredi ivi presenti. Parte_2
2) La signora ha già provveduto a trasferirsi altrove (a Faenza (RA) in Parte_1 via D'Azeglio, 2) portando con sé i propri effetti personali nonché alcuni mobili e arredi concordati con il signor Ha già provveduto altresì a trasferire la propria residenza Pt_2
anagrafica unitamente a quella del figlio . Per_1
3) Il signor versa alla signora l'importo mensile di € Parte_2 Parte_1
100,00 quale contributo per il pagamento del canone di locazione dell'abitazione nella quale la signora si è trasferita;
il predetto importo viene versato mediante bonifico Parte_1
entro il 10 di ogni mese.
4) Il figlio minore sarà affidato congiuntamente a entrambi i genitori che ne cureranno Per_1 di comune accordo l'educazione e l'istruzione con esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e con collocazione prevalente presso la residenza della madre in Faenza
(RA), in via D'Azeglio, 2.
5) I genitori si impegnano ad assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse concernenti l'educazione, la salute e l'istruzione del figlio minore , tenendo Per_1
conto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno invece assunte di volta in volta da ciascun genitore.
6) Le parti si impegnano altresì a collaborare nell'affidamento condiviso al fine di realizzare le esigenze di ordine affettivo e psicologico del figlio evitando tra loro tensioni e contrasti che ne escluderebbero l'applicazione. 7) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio e comunque Per_1
concorreranno al pagamento del 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie, mediche, scolastiche, sportive e a quant'altro necessario alla formazione psicofisica del figlio, sulla base del protocollo del Tribunale di Ravenna quanto alle spese straordinarie, sostenute nell'interesse del minore e preventivamente concordate ove necessario, previa esibizione delle relative ricevute, con conguaglio ogni mese;
entrambi i genitori concorreranno altresì al pagamento del 50% ciascuno di tutte le spese relative all'abbigliamento del figlio.
8) Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il mercoledì dall'uscita di scuola fino al Per_1
giovedì mattino quando lo accompagnerà a scuola e il venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica mattina quando lo riaccompagnerà dalla madre con la quale resterà sino al martedì, sempre compatibilmente con le esigenze e i desideri del minore. Il fine settimana successivo, a seconda dei desideri del minore e delle esigenze dei genitori, il padre potrà tenere con sé il figlio minore dal venerdì alla domenica sera affinché il minore trascorra week end (da Per_1
venerdì a domenica) alternati con il padre e la madre.
9) Entrambi i genitori si impegnano reciprocamente ad accordarsi in ordine alle visite nelle festività natalizie e pasquali e per le ferie estive, seguendo il criterio dell'alternanza, sempre compatibilmente con le esigenze e desideri del figlio e dunque se trascorrerà il giorno di Per_1
Natale con la madre, il giorno di Santo Stefano starà con il padre e l'anno successivo trascorrerà il giorno di Natale con il padre e il giorno di Santo Stefano con la madre e così via.
Per quanto riguarda la Pasqua se il figlio trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre il lunedì dell'Angelo starà con il padre e l'anno successivo starà con il padre a Pasqua e con la madre il lunedì dell'Angelo e così via. Per le ferie estive i genitori concordano che il minore trascorra almeno una settimana con la madre e una col padre, alternando di anno in anno il giorno di Ferragosto, fermo restando il calendario ordinario e compatibilmente con le reciproche esigenze lavorative e nel rispetto dei desideri del figlio . Per_1
10) I coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi reciprocamente tutti gli assensi e autorizzazioni di cui avessero bisogno per lo svolgimento di pratiche amministrative.
11) I coniugi dichiarano di mantenersi ognuno con le proprie sostanze rinunciando reciprocamene a qualsiasi pretesa economica l'uno nei confronti dell'altra.
12) Le spese della presente procedura saranno sostenute in via esclusiva dal signor Pt_2
”
[...] Così deciso il 20.11.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi