Ordinanza cautelare 14 novembre 2018
Sentenza 29 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 29/12/2022, n. 2108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2108 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/12/2022
N. 02108/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01085/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1085 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- dei decreti -OMISSIS- del 04.06.2018, -OMISSIS- del 04.06.2018, -OMISSIS- del 04.06.2018, con i quali il Questore della Provincia di Brindisi ha vietato ai ricorrenti, per un periodo di anni 2 (due), “ di accedere a tutti gli impianti sportivi italiani ove si svolgono incontri di calcio, sia amichevoli che di campionato, sia in ambito nazionale che nei Paesi dell'U.E., della Nazionale Italiana di calcio qualora impegnata anche in tornei fuori nazione. Il divieto è esteso a tutti gli incontri di calcio di squadre di club nazionali di categoria professionistica che dilettanti purché riconosciute dalla F.I.G.C. II divieto è altresì esteso per lo stesso arco temporale, a tutte le gare di calcio, sia di campionato che amichevoli, che vedono protagonista la Squadra maggiore della città di Lecce ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 dicembre 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che sono impugnati i provvedimenti emessi nei confronti dei sig.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, con i quali il Questore della Provincia di Brindisi ha fatto divieto “ per un periodo di anni 2 (due) … di accedere a tutti gli impianti sportivi italiani ove si svolgono incontri di calcio, sia amichevoli che di campionato, sia in ambito nazionale che nei Paesi dell'U.E., della Nazionale Italiana di calcio qualora impegnata anche in tornei fuori nazione. Il divieto è esteso a tutti gli incontri di calcio di squadre di club nazionali di categoria professionistica che dilettanti purché riconosciute dalla F.I.G.C. II divieto è altresì esteso per lo stesso arco temporale, a tutte le gare di calcio, sia di campionato che amichevoli, che vedono protagonista la Squadra maggiore della città di Lecce ”;
Considerato che:
- come documentato in atti dalla difesa erariale, i provvedimenti di daspo emessi nei confronti dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- sono stati annullati dal Questore della Provincia di Brindisi con decreti in data 30.09.2020, ciò che determina la cessazione della materia del contendere quanto alle rispettive posizioni;
- quanto alla posizione del sig. -OMISSIS-, il provvedimento di daspo, essendo decorso il termine finale di durata di anni due, ha definitivamente esaurito ogni effetto, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse al suo accoglimento;
Ritenuto che la natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere quanto alla posizione dei sig.ri -OMISSIS- e -OMISSIS-;
- dichiara l’improcedibilità del ricorso quanto alla posizione del sig. -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.