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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2129 /2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to PIGNATA Parte_1
MARGHERITA, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te p.t. , rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
RE AN giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 02.04.2025 parte attrice esponeva di aver presentato all' , in data 25.07.2024, domanda di pensione di vecchiaia anticipata. Assumeva che, CP_1 sottoposta a visita medica per l'accertamento dell'invalidità civile, la domanda veniva rigettata, così come il successivo ricorso amministrativo avverso il suddetto provvedimento di reiezione. Per i suesposti motivi, e ritenendo sussistenti tutte le condizioni socio economiche richieste dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta, la ricorrente adiva il
Tribunale di Salerno in funzione del giudice del lavoro per sentire accogliere le seguenti conclusioni:” il sig. Giudice designato…Voglia predisporre accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie della ricorrente, legittimanti la richiesta già formulata in istanza amministrativa di riconoscimento della invalidità civile, previa nomina di CP_ CT . NN l , in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese e competenza del presente giudizio, oltre IVA e CNAP”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l chiedendo il rigetto del ricorso CP_1 in quanto improponibile, improcedibile ed infondato. In subordine, nel caso di accertamento della sussistenza del requisito sanitario, chiedeva una pronuncia dichiarativa sulla sola invalidità accertata e precisava che alla luce dell'art 12 del dl 78/2010, convertito in legge n.
122/2010, la ricorrente aveva eventualmente diritto alla pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dopo i dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (finestra di uscita).
Il Giudice, espletata la consulenza medico-legale per l'accertamento del requisito sanitario richiesto, sulle conclusioni dei procuratori costituiti richiamate nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.12.2025, decideva la causa come da sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso deve essere accolto nei limiti di seguito precisati.
Giova preliminarmente richiamare l'orientamento della Suprema Corte in merito all'individuazione del tipo di invalidità a cui fare riferimento per stabilire la sussistenza del requisito sanitario, necessario per il riconoscimento della deroga rispetto ai limiti di età per la pensione di vecchiaia. A ben vedere, ad avviso della Corte regolatrice, la percentuale d'invalidità, nel caso della Pensione Anticipata di Vecchiaia, deve essere valutata utilizzando le tabelle del DM 05/02/1992, in pratica quelle che si usano per l'Invalidità Civile (cfr. s.
Cass. 13495/2003 e poi fra tutte Cass. n. 9081/2013). Pertanto, ai fini del prepensionamento di cui all'art.1, co. 8, D.lgs. 503/1992, l'invalidità che rileva è quella civile, quindi la "capacità lavorativa generica" per l'accertamento dell'invalidità civile (L. 118/1971, L.291/1988, D.lgs.
509/1988, D.M. 5.2.1992) e non quella accertata secondo i parametri della L. 222/1984. La Suprema Corte ha chiarito che la regolamentazione della pensione di vecchiaia in oggetto comporta una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento. Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 503/1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità ([…] diretti a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla legge
222/1984 (cfr. Cass., sent. n. 11750/2015). Il ragionamento seguito dalla Suprema Corte nei precedenti citati è il seguente: a confondere è il rilievo che “la disposizione in parola è inserita in un contesto normativo concernente i trattamenti previdenziali e non quelli assistenziali, dal che dovrebbe derivarsi la rilevanza soltanto dell'invalidità accertata in base ai criteri fissati per il riconoscimento delle prestazioni previdenziali ai sensi della L. n. 222 del 1984”. Tuttavia, “la percentualizzazione puntuale dell'invalidità in una misura fin ad allora estranea al regime pensionistico generale era già da sola significante dell'intento legislativo di riferirsi a una categoria di soggetti che non coincide con quella indicata nella L. n. 222 del
1984, art. 1, il quale accoglie una nozione di invalidità che fa consistere genericamente nella riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. In altri termini, il riferimento allo stato di invalidità (nella percentuale fissa indicata) senza il richiamo alla riduzione della "capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini" (capacità di lavoro specifica), rilevante a mente della L. n. 222 del 1984, art. 1 per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, conduce a ritenere che l'applicabilità della vecchia normativa in tema di età pensionabile è stata genericamente disposta in favore di tutti i soggetti invalidi, anche se con capacità di lavoro e, quindi, di guadagno, perché l'unico requisito posto dalla legge riguarda, appunto, la misura dell'invalidità, che non deve essere inferiore all'80%.
Ciò premesso, nella fattispecie che ci occupa, sotto il profilo del requisito sanitario, il CT, dallo studio della documentazione esibita e dalla verifica delle condizioni cliniche generali della ricorrente, accertava che la stessa è affetta da “• Obesità morbigena (peso Kg
125,500, statura cm 158, imc >50). • Sindrome delle apnee ostruttive in sonno di grado medio. • Cardiopatia ipertensiva con dispnea da sforzo (classe NYHA II) . • Artrite psoriasica entesitica in trattamento con Metotrexate. • Fibromialgia diffusa secondaria. •
Broncopneumopatia cronica ostruttiva ad impronta asmatica con episodi di insufficienza respiratoria. • Depressione con ideazione ipocondriaca e rimuginativa. • Artrosi polidistrettuale con tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale. • Postumi di frattura e di lussazione caviglia destra”.
Si legge nella perizia che nel quadro patologico relativo alla risulta rilevante sotto Parte_1 il profilo medico-legale l'obesità associata a diffusa patologia osteo-articolare e neuropsichiatrica costituita dalla sindrome depressiva . Riferisce l'ausiliario che l'obesità è una condizione medica determinata dall'accumulo di grasso corporeo nel tessuto adiposo in quantità eccessiva rispetto alle necessità fisiologiche dell'organismo, tanto che può essere causa di morte;
viene oggi diagnosticata sulla base dell'indice di massa corporea
(Bmi) e si ottiene dal peso espresso in kg diviso per la statura indicata in metri elevata al quadrato. Il valore limite del Bmi per il sovrappeso è 25 e per l'obesità è 30, mentre un Bmi superiore a 40 è indice di obesità grave.
Il ctu afferma che l'obesità modifica la geometria del corpo, impedendo molti movimenti e riducendo le capacità di svolgimento delle normali attività quotidiane, sia a livello di movimenti globali, sia a livello di movimenti di precisione degli arti, spesso con una diminuzione della forza muscolare e per questo è difficile anche svolgere attività lavorative che richiedano il mantenimento di posture impegnative.
Precisa il consulente che in ambito occupazionale, per le caratteristiche fisiopatologiche proprie della "condizione di obesità", anche un rischio specifico valutato basso per il
"lavoratore standard" può essere causa di un danno alla salute in pazienti obesi in quanto la riduzione dell'escursione articolare e del sovraccarico biomeccanico delle strutture osteoarticolari hanno una prevalenza maggiore rispetto ai lavoratori in normopeso con disturbi all'apparato locomotore. Indica poi i distretti osteoarticolari maggiormente interessati che sono la colonna vertebrale, le ginocchia e le articolazioni coxofemorali. A causa della riduzione della forza muscolare per riduzione della massa magra (10%) associata alle altre condizioni di frequente riscontro negli obesi -come la riduzione dei volumi polmonari e all'aumento del volume ematico circolante- questo soggetti hanno ridotta capacità lavorativa.
Secondo il parere del consulente, oltre alle conseguenze organiche dell'obesità, va evidenziato che le persone con problemi di sovrappeso hanno spesso a che fare con il disagio psicologico, a causa di livelli di autostima molto bassi, e non sentendosi accettati a livello sociale, sviluppano difficoltà a trovare o mantenere un lavoro, come accaduto per la ricorrente che risulta affetta da una profonda componente ansioso depressiva che ne peggiora la disabilità. Il consulente espone che l'ansia è uno stato d'animo che si caratterizza per l'anticipazione di un pericolo che non è reale o che comunque causa una reazione sproporzionata, provocando sintomi fisici come la tensione;
con il termine depressione, invece, s'intende un disturbo dell'umore che scatena una serie di sintomi psichici come la tristezza e l'angoscia,
e sintomi fisici come la stanchezza e i disturbi gastrointestinali. A volte, i due disturbi possono convivere e, in questo caso, si parla di disturbo misto ansioso depressivo o di depressione ansiosa, disturbo quest'ultimo a sé stante comprendente caratteristiche di entrambe le patologie.
Il disturbo ansioso depressivo misto causa conseguenze negative a livello sociale e lavorativo, rendendo difficile la vita di tutti i giorni con il manifestarsi sia di sintomi fisici (quali difficoltà di memoria e di concentrazione;
bassa autostima;
pessimismo; irritabilità; stanchezza;
facilità al pianto;
preoccupazione eccessiva;
umore disforico;
disturbi del sonno;
cefalea; disturbi dell'apparato gastro-intestinale o muscolo-scheletrico; vertigini;
secchezza della fauci;
tachicardia; tremori;
disturbi del sonno;
sbalzi d'umore) sia di quelli caratteriali e psichici, formando il quadro completo di quelli che sono i sintomi del disturbo ansioso depressivo-misto, riducendo, nei casi più gravi, anche la capacità lavorativa.
A ben vedere il ctu afferma che la ricorrente è affetta da gravi menomazioni che comportano deficit qualitativi e quantitativi della deambulazione con zoppia e limitazioni funzionali delle articolazioni soprattutto degli arti inferiori dovute a artrosinoviti e polientesiti che determinano significative limitazioni nelle attività lavorative quotidiane, come delineato nei certificati medici in atti. Facendo riferimento alle tabelle per le percentuali di invalidità civile del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992, per analogia, ritiene che alla grave obesità con indice di massa corporea superiore a 50, con complicanze osteo-articolari, vada attribuita una percentuale di invalidità pari al 50%; alla broncopneumopatia cronica ostruttiva con impronta asmatica e associata alla sindrome delle ostruttive in sonno una percentuale del 50%; alla cardiopatia inquadrabile per analogia in una classe I NYHA, attribuisce una percentuale del 30%; alla sindrome ansioso-depressiva depressiva invece un'invalidità nella misura del 40% .
In considerazione del quadro clinico e dei referti esibiti, con una valutazione complessiva delle patologie accertate ed in riferimento alla loro globale incidenza sulla integrità psicofisica della persona, applicando la formula riduttiva di Balthazard, il ctu afferma che risulta una percentuale di invalidità superiore al 80%, percentuale sufficiente a soddisfare il requisito medico-legale per il riconoscimento della pensione di vecchiaia anticipata. La decorrenza viene indicata nel mese di giugno 2025. Le conclusioni esposte dal CT nell'elaborato peritale sono pienamente condivisibili, in quanto formulate all'esito di indagini correttamente eseguite ed immuni da profili di censurabilità, inoltre coerenti con il quadro patologico della ricorrente.
Occorre evidenziare che non è stata contestata né la sussistenza del requisito dell'età né di quello contributivo al momento della presentazione della domanda.
Per ciò che concerne la decorrenza della prestazione invocata, ad avviso del giudicante, trova applicazione l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, che prevede: 'I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato … conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico: a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti'. La Suprema Corte ha di recente affermato che “In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd.
"finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n. 122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti" (cfr Cass. Sez. L - , Sentenza n. 29191 del 13/11/2018) .
Si legge nella sentenza che “dal punto di vista letterale quindi, ed in base alla medesima ampia proposizione dettata dalla legge, nel perimetro normativo possono certamente rientrare i soggetti che, essendo "invalidi in misura non inferiore all'80%", hanno diritto alla pensione di vecchiaia anticipata secondo la disciplina dettata dall'art. 1 del d.lgs. 502/1993 in relazione allo stesso settore privato”, evidenziando che la pensione anticipata in discorso va considerata un normale trattamento di vecchiaia (che matura sulla base dei soliti requisiti contributivi) e costituisce la risultante di una semplice deroga all'applicazione di una norma generale concernente l'innalzamento della soglia dell'età pensionabile prima in vigore, nell'ipotesi in cui i beneficiari versino in uno stato di invalidità non inferiore all'80%.
La Suprema Corte ha anche chiarito che “In tema di pensioni di vecchiaia anticipata per invalidità, che vanno incluse nel meccanismo delle finestre mobili di cui all'art. 12 del d.l. n.
78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, non è applicabile l'art. 24, comma 5, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, che ha eliminato la suindicata disciplina delle decorrenze a partire dal 1° gennaio 2012, in quanto l'intervento modificativo ha riguardato esclusivamente i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono stati ridefiniti, attraverso una dilazione dell'età pensionabile, dai successivi commi della stessa norma, che non menzionano i pensionati di vecchiaia anticipata per invalidità” (cfr
Cass. Sez. L - , Sentenza n. 32591 del 17/12/2018). In base a tali condivisibili principi, in CP_ linea con il sistema legislativo di riferimento, l dovrà liquidare la prestazione pensionistica in questione decorso un anno dalla maturazione dei requisiti.
In questi limiti la domanda merita accoglimento.
Le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti, atteso che la detta decorrenza
è successiva alla domanda amministrativa. Ed invero, nelle controversie assistenziali, il riconoscimento del requisito sanitario con una decorrenza successiva a quella della domanda, riconducibile ad una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativo, realizza una soccombenza reciproca idonea a giustificare la compensazione, parziale o totale, delle spese di lite” (cfr Cass 26565/2016; Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 31783 del 07/12/2018).
Le spese di ctu sono a carico dell' e liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara parte attrice invalida all'80% e avente CP_ diritto alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1 c. 8 DLGS 503/92 e condanna l ad erogare il trattamento con la decorrenza di cui all'art. 12 DL 78/2010, conv. in L.122/2010, ossia decorso un anno dalla maturazione dei requisiti;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu che si liquidano con separato decreto.
Salerno, 12.12.2025
Il Giudice
Dott. ssa Caterina Petrosino