TRIB
Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 30/10/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 30.10.2025, nella causa di cui al n. 936 / 2024 R.G., avanti al giudice del lavoro
AO MI, sono comparsi per parte ricorrente l'avv.to GRAZIANI DANIELA;
per parte resistente l'avv.to RO CA.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv.to GRAZIANI DANIELA si richiama alle note e conclude come in ricorso.
L'avv.to RO CA si richiama alle eccezioni, contesta il rilievo sulla tardività delle deduzioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
AO MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AO MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 936/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to GRAZIANI DANIELA e dall'avv.to Parte_1
PI UL
-ricorrente- contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti FORAMITI FRANCO MARIA, BONETTI PAOLO e
RO CA
-resistente-
Avente ad oggetto: “fondo elettrici”
Conclusioni per il ricorrente:
Nel merito: - accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni indicate in ricorso, il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel S.p.A.; - per l'effetto, condannarsi l' resistente, in persona CP_1 del Presidente e legale rappresentante pro tempore: a) a ricalcolare il tetto a) di cui all'art. 3, comma
2 del D.Lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel S.p.A.; b) a riliquidare la pensione del ricorrente, secondo il citato criterio dell'onnicomprensività; c) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento eventualmente spettanti, nel rispetto, per i ratei già maturati e corrisposti, del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso, ovvero nel diverso termine ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio. - Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni per parte resistente:
Nel merito: -Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda di accertamento del diritto alla corretta riliquidazione della pensione;
-rigettare per il resto il ricorso in quanto infondato. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.11.24 , premesso di essere stato dipendente Enel Parte_1 dal 2.7.1979 al 30.9.2019 e di fruire di pensione di vecchiaia n. 063-8600-00446603 dal mese di CP_ CP_ ottobre 2019 presso il Fondo Elettrici ha convenuto in giudizio l' lamentando che lo stesso, nell'effettuare il calcolo della pensione a lui corrisposta, non avesse correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 3 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 562/1996.
In particolare, il ricorrente deduceva che l' aveva preso come base di calcolo la retribuzione CP_1 imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici” in luogo della maggiore retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 L. n. 153/1963 nell'assicurazione generale obbligatoria, comprensiva di tutte le voci di retribuzione.
La difesa attorea aggiungeva di aver presentato in data 28.06.2024 istanza amministrativa per la riliquidazione della pensione, rimasta tuttavia senza riscontro.
Pertanto, parte ricorrente si era vista costretta ad adire la via giudiziale, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha invece eccepito l'indeterminatezza della domanda, non avendo parte CP_2 ricorrente nemmeno allegato che la pensione a lui liquidata sia inferiore a quella dovuta.
L' ha eccepito altresì la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte ricorrente in quanto, CP_1 avendo effettuato un ricalcolo della pensione del ricorrente secondo la prospettazione attorea, il trattamento pensionistico era risultato uguale a quello già in godimento.
All'udienza del 20.03.2025 la difesa attorea contestava la memoria dell' con il relativo CP_2 conteggio allegato, evidenziando che lo stesso era stato eseguito unilateralmente senza possibilità di controllo e il Giudice invitata l'Istituto a depositare il dettaglio dei conteggi effettuati.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Dopo l'udienza 18.9.2025 e le note conclusive, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 30.10.2025.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. È opportuno, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa e, in particolare, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 562/1996, che dispone: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”.
Ebbene, parte ricorrente lamenta che l' abbia computato, al fine di determinare la retribuzione CP_2 imponibile ai fini pensionistici, solo le voci contemplate dalle norme del Fondo Elettrici – il cd.
“imponibile fondo” – e che, se tale modo di procedere era corretto fino al 31.12.96 alla luce dell'art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 562/96, diversamente, a partire dall'1.01.97, l'imponibile fondo doveva essere sostituito, ex art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dal cd. “imponibile AGO”, dovendo quindi applicarsi le norme vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, che ricomprendono tutte le voci retributive lorde percepite dal pensionato alle dipendenze di Enel s.p.a. ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69.
Parte ricorrente, quindi, agisce specificamente e chiaramente per la rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una base contributiva maggiore, calcolata invero alla stregua del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione, non potendo quindi ritenersi indeterminata la domanda attorea.
Sul punto è, invece, l' che non ha formulato contestazioni specifiche (era onere dell' CP_2 CP_1 allegare e provare di aver rispettato il modus procedendi previsto dal dettato normativo), avendo solamente evidenziato che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, senza dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta.
In questo quadro, si ritiene, pertanto, che la descrizione formulata dal ricorrente sulle modalità di calcolo effettuate dall'Ente sia pacifica.
D'altra parte, vi è evidenza documentale del fatto che, effettivamente, l' abbia calcolato il CP_1
considerando tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente solo a far data dall'1.01.97 ed Parte_2 abbia valutato, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo il Fondo CP_ Elettrici, perché è quanto si evince dalle istruzioni contenute nella circolare n. 200 del 1998 (doc.
4 allegato al ricorso), che suggerisce, per il , una commistione proporzionale delle Parte_2 retribuzioni rilevanti secondo entrambi i fondi.
Il ricorrente ha anche chiarito il proprio interesse a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione, potendosi di conseguenza considerare implicita la presenza di un effettivo beneficio nella determinazione di una base pensionabile maggiore.
Quindi, sussiste pure l'interesse ad agire del ricorrente rispetto all'accertamento della scorrettezza del criterio in forza del quale l' ha provveduto a determinare e calcolare il trattamento CP_1 pensionistico, non potendo assumere rilievo nemmeno la mancata determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico eventualmente dovuto.
Da un lato, infatti, l'azione di accertamento non presuppone necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo viceversa sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, nonché costituendo la rimozione di detta incidenza un risultato utile e rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. n. 7096/12, 8464/11 e 13556/08). D'altro canto, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (come, nel caso di specie, il mancato rispetto del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione), conseguendone che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice, poi chiamato a liquidare il danno, possa negarne l'esistenza (tra le altre, cfr. Cass. 8729/23).
Né a conclusioni difformi può condurre la circostanza dedotta dall'Istituto per la quale la pensione determinata con i criteri indicati dal ricorrente non è superiore a quella percepita attualmente dallo stesso.
L'esecuzione di due semplici simulazioni da parte dell' (v. doc. ti 3-4 di parte resistente), prive CP_1 peraltro di requisiti ed indicazioni utili alla verifica in concreto, non può considerarsi fattore idoneo a paralizzare la pretesa di parte ricorrente, la quale, contestando i ricalcoli effettuati, ha ribadito il proprio interesse. CP_ Era infatti onere dell' non soltanto contrastare in diritto l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, ma anche dimostrare che, se il calcolo del tetto AGO 80% fosse stato effettuato con le modalità indicate dal pensionato, la prestazione pensionistica non sarebbe comunque mutata nel suo importo. È indubbio che una volta che l'avente diritto contesti specificamente uno dei parametri che l' ha preso considerazione per la liquidazione del trattamento pensionistico a lui erogato, CP_1 sostenendone l'erroneità e individuando anche l'errore in tesi commesso, spetti all'Ente dimostrare il CP_ contrario, avendo l' proceduto al calcolo della pensione erogata al ricorrente e, di conseguenza, incombe sullo stesso Ente la prova della correttezza del proprio operato (v., in tal senso, Tribunale di
La Spezia n. 182/2023 e Corte d'appello di Brescia n. 162/2023). Ciò precisato, deve evidenziarsi che il presente giudizio si colloca nel solco di un filone di procedimenti con identico oggetto che sono già stati esaminati da numerosi Tribunali (in particolare dallo stesso Tribunale di Udine) e Corti di Appello ed anche dalla Corte di legittimità, che hanno CP_ chiarito la non correttezza dell'operato dell'
Infatti, secondo la Suprema Corte con la sentenza n. 4888/2017, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n.
562 del 1996, “contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. CP_2
3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra
i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_2 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” (nello stesso senso, più di recente, anche Cass. n. 12161/2019 e n.
32734/2021).
La Corte ha, quindi, ritenuto di continuare a condividere l'iter motivazionale posto a fondamento di tale principio, evidenziando che “il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui alle lett. CP_3
a) e b); il primo tetto, che è quello che interessa la causa, è rappresentato dall'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigente per l'AGO.
Ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo discende dall'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso CP_ Parte i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l' ”.
La Corte ha ribadito, poi, che il tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, CP_ D.Lgs. n. 562/96 “non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» (Cass., n. 12624/2014)”.” (Cass. n. 4888/2017).
Pertanto, in conclusione, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità appena richiamato, il ricorso è fondato, dovendo l'Istituto calcolare il tetto massimo, di cui all'art. 3, co 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla L. n. 153/1969, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, comprendendo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.01.97.
Le questioni relative all'applicabilità di normative specifiche che individuano, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici, come rilevanti, in determinate situazioni, solo le retribuzioni percepite in alcuni periodi della vita lavorativa del soggetto (l'art. 7 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 richiamato in extremis dall' in questa causa -cfr memoria conclusiva- oppure l'art. 3 c.2 del medesimo CP_2 decreto menzionato in alcuni precedenti giurisprudenziali dimessi in atti) non si sottraggono alle argomentazioni già svolte : l' deve essere in grado di produrre conteggi comprensibili in base ai CP_2 quali, nonostante l'errore di impostazione -pacificamente commesso- nella determinazione del c.d. tetto AGO 80%, si possa con chiarezza concludere che il calcolo scorretto non ha avuto ripercussioni nel caso specifico. CP_ Dunque, in definitiva, l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle eventuali differenze sui ratei di pensione, risultanti dal ricalcolo della pensione, nei limiti della decadenza triennale a ritroso dalla data di deposito del ricorso, come richiesto dalla difesa attorea.
Infatti, l'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, co. 1 lett. d) L. n. 98/11 conv. in L.
n. 111/11, prevede che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla CP_1 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione...” e che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte… Le Disposizioni di cui al co.1 lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione con sentenza n. 17430/2021 ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”, affermando altresì che la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa (v. in tal senso anche Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n.
12278/2022 e Cass. n. 24772/2022).
La particolarità delle questioni e la presenza di contrasti giurisprudenziali sui punti qualificanti il caso di specie giustificano, in via di eccezione, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO MI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della Parte_1 propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di Enel s.p.a. e, per l'effetto, CP_
2. condanna l' al pagamento delle eventuali differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Udine, 30.10.2025
Il Giudice dott. AO MI
All'udienza dd. 30.10.2025, nella causa di cui al n. 936 / 2024 R.G., avanti al giudice del lavoro
AO MI, sono comparsi per parte ricorrente l'avv.to GRAZIANI DANIELA;
per parte resistente l'avv.to RO CA.
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv.to GRAZIANI DANIELA si richiama alle note e conclude come in ricorso.
L'avv.to RO CA si richiama alle eccezioni, contesta il rilievo sulla tardività delle deduzioni e conclusioni della memoria difensiva.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
AO MI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI UDINE
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. AO MI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 936/2024 promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv.to GRAZIANI DANIELA e dall'avv.to Parte_1
PI UL
-ricorrente- contro
, in persona del Presidente pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti FORAMITI FRANCO MARIA, BONETTI PAOLO e
RO CA
-resistente-
Avente ad oggetto: “fondo elettrici”
Conclusioni per il ricorrente:
Nel merito: - accertarsi e dichiararsi, per tutte le ragioni indicate in ricorso, il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) di cui all'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel S.p.A.; - per l'effetto, condannarsi l' resistente, in persona CP_1 del Presidente e legale rappresentante pro tempore: a) a ricalcolare il tetto a) di cui all'art. 3, comma
2 del D.Lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile di computo tutte le voci previste nell'Assicurazione Generale Obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente alle dipendenze di Enel S.p.A.; b) a riliquidare la pensione del ricorrente, secondo il citato criterio dell'onnicomprensività; c) in via generica, a corrispondere al ricorrente le differenze di trattamento eventualmente spettanti, nel rispetto, per i ratei già maturati e corrisposti, del termine triennale di decadenza dal deposito del presente ricorso, ovvero nel diverso termine ritenuto di giustizia o accertato in corso di causa, con espressa riserva di quantificazione in successivo separato giudizio. - Spese e compensi di lite rifusi, con distrazione in favore del procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c.
Conclusioni per parte resistente:
Nel merito: -Accertare e dichiarare la cessazione della materia del contendere, quanto alla domanda di accertamento del diritto alla corretta riliquidazione della pensione;
-rigettare per il resto il ricorso in quanto infondato. Spese e compensi di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 5.11.24 , premesso di essere stato dipendente Enel Parte_1 dal 2.7.1979 al 30.9.2019 e di fruire di pensione di vecchiaia n. 063-8600-00446603 dal mese di CP_ CP_ ottobre 2019 presso il Fondo Elettrici ha convenuto in giudizio l' lamentando che lo stesso, nell'effettuare il calcolo della pensione a lui corrisposta, non avesse correttamente applicato i criteri previsti dall'art. 3 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 562/1996.
In particolare, il ricorrente deduceva che l' aveva preso come base di calcolo la retribuzione CP_1 imponibile vigente presso il “Fondo Elettrici” in luogo della maggiore retribuzione imponibile prevista dall'art. 12 L. n. 153/1963 nell'assicurazione generale obbligatoria, comprensiva di tutte le voci di retribuzione.
La difesa attorea aggiungeva di aver presentato in data 28.06.2024 istanza amministrativa per la riliquidazione della pensione, rimasta tuttavia senza riscontro.
Pertanto, parte ricorrente si era vista costretta ad adire la via giudiziale, concludendo come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha invece eccepito l'indeterminatezza della domanda, non avendo parte CP_2 ricorrente nemmeno allegato che la pensione a lui liquidata sia inferiore a quella dovuta.
L' ha eccepito altresì la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di parte ricorrente in quanto, CP_1 avendo effettuato un ricalcolo della pensione del ricorrente secondo la prospettazione attorea, il trattamento pensionistico era risultato uguale a quello già in godimento.
All'udienza del 20.03.2025 la difesa attorea contestava la memoria dell' con il relativo CP_2 conteggio allegato, evidenziando che lo stesso era stato eseguito unilateralmente senza possibilità di controllo e il Giudice invitata l'Istituto a depositare il dettaglio dei conteggi effettuati.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Dopo l'udienza 18.9.2025 e le note conclusive, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 30.10.2025.
-------------ooooo------------
Il Giudicante ritiene che la domanda del ricorrente debba essere accolta per i motivi che di seguito si espongono. È opportuno, in primo luogo, richiamare la normativa rilevante in causa e, in particolare, l'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 562/1996, che dispone: “L'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente in base al metodo retributivo non può in ogni caso superare il più favorevole fra i seguenti importi: a) 80 per cento della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti;
b) 88 per cento della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di retribuzione di cui all'art.1, comma 12, lett. a), della legge 8 agosto 1995, n.335”.
Ebbene, parte ricorrente lamenta che l' abbia computato, al fine di determinare la retribuzione CP_2 imponibile ai fini pensionistici, solo le voci contemplate dalle norme del Fondo Elettrici – il cd.
“imponibile fondo” – e che, se tale modo di procedere era corretto fino al 31.12.96 alla luce dell'art. 2 c. 3 del D.Lgs. n. 562/96, diversamente, a partire dall'1.01.97, l'imponibile fondo doveva essere sostituito, ex art. 1, comma 1, del medesimo decreto legislativo, dal cd. “imponibile AGO”, dovendo quindi applicarsi le norme vigenti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, che ricomprendono tutte le voci retributive lorde percepite dal pensionato alle dipendenze di Enel s.p.a. ai sensi dell'art. 12 della L. 153/69.
Parte ricorrente, quindi, agisce specificamente e chiaramente per la rideterminazione del trattamento pensionistico sulla base di una base contributiva maggiore, calcolata invero alla stregua del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione, non potendo quindi ritenersi indeterminata la domanda attorea.
Sul punto è, invece, l' che non ha formulato contestazioni specifiche (era onere dell' CP_2 CP_1 allegare e provare di aver rispettato il modus procedendi previsto dal dettato normativo), avendo solamente evidenziato che il ricorrente avrebbe fornito una ricostruzione generica e poco comprensibile, senza dare evidenza degli effetti negativi del calcolo compiuto e del fatto che la pensione liquidatagli sia inferiore a quella dovuta.
In questo quadro, si ritiene, pertanto, che la descrizione formulata dal ricorrente sulle modalità di calcolo effettuate dall'Ente sia pacifica.
D'altra parte, vi è evidenza documentale del fatto che, effettivamente, l' abbia calcolato il CP_1
considerando tutti gli emolumenti percepiti dal dipendente solo a far data dall'1.01.97 ed Parte_2 abbia valutato, per l'epoca antecedente, solo quelli soggetti a contribuzione secondo il Fondo CP_ Elettrici, perché è quanto si evince dalle istruzioni contenute nella circolare n. 200 del 1998 (doc.
4 allegato al ricorso), che suggerisce, per il , una commistione proporzionale delle Parte_2 retribuzioni rilevanti secondo entrambi i fondi.
Il ricorrente ha anche chiarito il proprio interesse a che il tetto maggiore sia il più elevato possibile, posto che dal suo ammontare dipende direttamente l'importo massimo liquidabile a titolo di pensione, potendosi di conseguenza considerare implicita la presenza di un effettivo beneficio nella determinazione di una base pensionabile maggiore.
Quindi, sussiste pure l'interesse ad agire del ricorrente rispetto all'accertamento della scorrettezza del criterio in forza del quale l' ha provveduto a determinare e calcolare il trattamento CP_1 pensionistico, non potendo assumere rilievo nemmeno la mancata determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico eventualmente dovuto.
Da un lato, infatti, l'azione di accertamento non presuppone necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto, essendo viceversa sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto e sulla esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, nonché costituendo la rimozione di detta incidenza un risultato utile e rilevante, non conseguibile senza l'intervento del giudice (v. Cass. n. 7096/12, 8464/11 e 13556/08). D'altro canto, ai fini della pronunzia di una condanna generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., non occorre la prova certa di un danno, essendo sufficiente, invece, il mero accertamento della sussistenza di condizioni di fatto potenzialmente causative di effetti pregiudizievoli (come, nel caso di specie, il mancato rispetto del criterio dell'onnicomprensività della retribuzione), conseguendone che il giudicato formatosi su una condanna generica non impedisce che il giudice, poi chiamato a liquidare il danno, possa negarne l'esistenza (tra le altre, cfr. Cass. 8729/23).
Né a conclusioni difformi può condurre la circostanza dedotta dall'Istituto per la quale la pensione determinata con i criteri indicati dal ricorrente non è superiore a quella percepita attualmente dallo stesso.
L'esecuzione di due semplici simulazioni da parte dell' (v. doc. ti 3-4 di parte resistente), prive CP_1 peraltro di requisiti ed indicazioni utili alla verifica in concreto, non può considerarsi fattore idoneo a paralizzare la pretesa di parte ricorrente, la quale, contestando i ricalcoli effettuati, ha ribadito il proprio interesse. CP_ Era infatti onere dell' non soltanto contrastare in diritto l'infondatezza delle allegazioni del ricorrente, ma anche dimostrare che, se il calcolo del tetto AGO 80% fosse stato effettuato con le modalità indicate dal pensionato, la prestazione pensionistica non sarebbe comunque mutata nel suo importo. È indubbio che una volta che l'avente diritto contesti specificamente uno dei parametri che l' ha preso considerazione per la liquidazione del trattamento pensionistico a lui erogato, CP_1 sostenendone l'erroneità e individuando anche l'errore in tesi commesso, spetti all'Ente dimostrare il CP_ contrario, avendo l' proceduto al calcolo della pensione erogata al ricorrente e, di conseguenza, incombe sullo stesso Ente la prova della correttezza del proprio operato (v., in tal senso, Tribunale di
La Spezia n. 182/2023 e Corte d'appello di Brescia n. 162/2023). Ciò precisato, deve evidenziarsi che il presente giudizio si colloca nel solco di un filone di procedimenti con identico oggetto che sono già stati esaminati da numerosi Tribunali (in particolare dallo stesso Tribunale di Udine) e Corti di Appello ed anche dalla Corte di legittimità, che hanno CP_ chiarito la non correttezza dell'operato dell'
Infatti, secondo la Suprema Corte con la sentenza n. 4888/2017, l'art. 3, comma 2, lett. a), d. lgs. n.
562 del 1996, “contemplando per il suddetto calcolo la comparazione tra due misure massime di trattamenti retributivi pensionabili (misura dell'80% degli elementi della retribuzione previsti dall'art. 12 della l. n. 153/69 e quella dell'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335), include nella definizione del primo parametro la nozione di retribuzione vigente nella gestione AGO senza ulteriori specificazioni. Al riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav. n. 1444 del 23/1/2008) che “ai fini della determinazione della pensione di vecchiaia erogata con il metodo retributivo dal Fondo elettrici presso l' l'art. CP_2
3, comma 2, lettera a) del d.lgs. 562 del 1996 - nella prospettiva di una graduale armonizzazione tra
i trattamenti sostitutivi presso i fondi speciali e il regime dell'assicurazione generale CP_2 obbligatoria dei lavoratori dipendenti (AGO) - stabilisce che l'importo della pensione va determinato nella misura più favorevole tra a) l'80% della retribuzione pensionabile calcolata secondo le norme in vigore presso l'AGO e b) l'88% della retribuzione pensionabile determinata ai sensi dell'art. 1, comma 12, lettera a) della legge 8 agosto 1995, n. 335, dovendosi fare riferimento, quanto al primo tetto, alla nozione di retribuzione, onnicomprensiva di tutte le voci, considerata dalla disciplina generale dell'AGO, avendo il tenore letterale della disposizione incluso la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.” (nello stesso senso, più di recente, anche Cass. n. 12161/2019 e n.
32734/2021).
La Corte ha, quindi, ritenuto di continuare a condividere l'iter motivazionale posto a fondamento di tale principio, evidenziando che “il calcolo della pensione del Fondo elettrici si articola in due fasi: nella prima si provvede a liquidare la prestazione esclusivamente alla luce della normativa vigente presso il stesso, mentre nella seconda fase si procede a determinare i due tetti di cui alle lett. CP_3
a) e b); il primo tetto, che è quello che interessa la causa, è rappresentato dall'80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, e corrisponde alla percentuale massima di pensione vigente per l'AGO.
Ottenuti questi due valori, li si pone a raffronto con l'importo della pensione liquidata secondo le disposizioni del Fondo elettrici e qualora questa sia pari o inferiore al maggiore dei due tetti, la pensione si eroga in quella stessa misura. Se invece essa superi il maggiore dei due tetti, la si riduce fino a farla coincidere con il tetto di maggior valore. La ragione di questo meccanismo discende dall'esigenza di pervenire ad una graduale armonizzazione dei trattamenti sostitutivi vigenti presso CP_ Parte i Fondi speciali (Elettrici, Autoferrotranvieri, Telefonici ecc.) con quelli vigenti presso l' ”.
La Corte ha ribadito, poi, che il tenore letterale della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 2, CP_ D.Lgs. n. 562/96 “non autorizza la limitazione interpretativa prospettata dalla difesa dell dal momento che la lettera a) nel fare riferimento “alla retribuzione pensionabile determinata secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti” ha necessariamente inteso includere anche la nozione di retribuzione vigente in quella gestione.
Pertanto, considerato che la Corte territoriale ha stabilito che nella fattispecie il parametro da non superare era quello costituito dalle retribuzioni pensionabili del sistema dell'assicurazione generale obbligatoria anche per i periodi antecedenti 1/1/1997, e tenuto conto dell'orientamento espresso a tal riguardo da questa Corte nei termini sopra riferiti, può affermarsi che i giudici di seconde cure hanno correttamente interpretato la norma di cui all'art. 3, comma 2, lett. a) del d.lgs n. 562/1996 applicabile nel caso in esame» (Cass., n. 12624/2014)”.” (Cass. n. 4888/2017).
Pertanto, in conclusione, sulla scorta dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità appena richiamato, il ricorso è fondato, dovendo l'Istituto calcolare il tetto massimo, di cui all'art. 3, co 2, lett. a), d.lgs. n. 562/1996, sulla base degli emolumenti della retribuzione previsti dalla L. n. 153/1969, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni, comprendendo tutte le voci previste nell'assicurazione generale obbligatoria per tutto il periodo di riferimento e non soltanto dall'1.01.97.
Le questioni relative all'applicabilità di normative specifiche che individuano, ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici, come rilevanti, in determinate situazioni, solo le retribuzioni percepite in alcuni periodi della vita lavorativa del soggetto (l'art. 7 del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 503 richiamato in extremis dall' in questa causa -cfr memoria conclusiva- oppure l'art. 3 c.2 del medesimo CP_2 decreto menzionato in alcuni precedenti giurisprudenziali dimessi in atti) non si sottraggono alle argomentazioni già svolte : l' deve essere in grado di produrre conteggi comprensibili in base ai CP_2 quali, nonostante l'errore di impostazione -pacificamente commesso- nella determinazione del c.d. tetto AGO 80%, si possa con chiarezza concludere che il calcolo scorretto non ha avuto ripercussioni nel caso specifico. CP_ Dunque, in definitiva, l' va condannato al pagamento in favore del ricorrente delle eventuali differenze sui ratei di pensione, risultanti dal ricalcolo della pensione, nei limiti della decadenza triennale a ritroso dalla data di deposito del ricorso, come richiesto dalla difesa attorea.
Infatti, l'art. 47 D.P.R. n. 639/1970, come modificato dall'art. 38, co. 1 lett. d) L. n. 98/11 conv. in L.
n. 111/11, prevede che: “per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla CP_1 data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione...” e che “Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte… Le Disposizioni di cui al co.1 lett. c) e d) si applicano anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Nell'interpretare tale norma, la Corte di Cassazione con sentenza n. 17430/2021 ha chiarito che “in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla l. n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale”, affermando altresì che la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa (v. in tal senso anche Cass., n. 123/2022; Cass., n. 17430/2021; Cass., n.
12278/2022 e Cass. n. 24772/2022).
La particolarità delle questioni e la presenza di contrasti giurisprudenziali sui punti qualificanti il caso di specie giustificano, in via di eccezione, la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice del Lavoro dott. AO MI, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla corretta riliquidazione della Parte_1 propria pensione attraverso il ricalcolo del tetto a) dell'art. 3, comma 2, d.lgs. n. 562 del 1996, ricomprendendo nella retribuzione imponibile per il relativo computo tutte le voci previste in assicurazione generale obbligatoria percepite nell'arco dell'intera vita lavorativa del ricorrente medesimo alle dipendenze di Enel s.p.a. e, per l'effetto, CP_
2. condanna l' al pagamento delle eventuali differenze di trattamento spettanti al ricorrente, nel rispetto, per i ratei già maturati e riscossi, del termine triennale di decadenza dal deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio;
3. compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Udine, 30.10.2025
Il Giudice dott. AO MI