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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/04/2025, n. 1987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1987 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4201 /2021, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PIRRO' ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PELUSO ELENA Controparte_1 P.IVA_2
( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellato Conclusioni di parte appellante:
“In riforma dell'appellata sentenza, emessa in data 9/10 settembre 2021 dal Tribunale di Napoli – II
Sezione Civile – G.U. dr.ssa Francesca Gomez de Ayala, contraddistinta dal n. 7307/2021 (R.G.
11961/2014), notificata a mezzo pec allo scrivente difensore in data 13.09.2021, relativamente alle parti oggetto della presente impugnazione, accogliere il formulato appello e revocare integralmente il capo sub 1) del dispositivo di detta sentenza ove veniva accolta la domanda proposta dalla
[...]
con condanna della in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 Parte_1
pagamento di euro 10.427,18 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed ed il capo 2), relativo al governo delle spese di causa (“condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in euro 243,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione”), per tutte le motivazioni esposte in premessa e conformemente alle modifiche proposte;
- per l'effetto, in accoglimento del presente appello, rigettare integralmente la domanda attorea formulata con l'originario atto di citazione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannarsi parte appellata, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione.”
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare la richiesta di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2. Rigettare l'appello;
3. Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
4. Condannare l'appellante per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.;
5. Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, nel massimo previsto dallo scaglione di riferimento”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, la al fine di sentirla condannare, previa declaratoria del Parte_1 suo grave inadempimento contrattuale, al pagamento della somma di € 10.427,18, oltre interessi. A sostegno di tale domanda, l'attrice riferiva di svolgere attività di commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, e che, nel mese di novembre del 2013, aveva fornito alla convenuta materiali edili per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso un cantiere sito in Napoli, alla Via Cimitero delle Fontanelle 90, deducendo che nonostante la regolare consegna della merce, la convenuta non le avrebbe corrisposto il pagamento di quanto dovuto.
Costituitasi, la società convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto, evidenziando, tra l'altro, di avere effettuato lavori edili per conto della amministratrice della società attrice, per i quali non aveva mai ricevuto adeguato compenso, e riservandosi di agire in separata sede per il recupero del suo credito.
Istruita la causa a mezzo di documenti e di prove orali, con sentenza n. 7307/2021, il Tribunale accoglieva la domanda attorea condannando la convenuta al pagamento in suo favore di quanto richiesto, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed alle spese di lite.
A sostegno della decisione, il giudice di prime cure evidenziava come l'attrice avesse adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio, versando in atti i documenti di trasporto della merce, e la fattura del 30.10.2013 per l'importo complessivo di € 10.427,19, documentazione non disconosciuta e non contestata dalla controparte, e che anche le risultanze delle prove orali militavano nel senso di ritenere fondata la prospettazione della società attrice, avendo esse dato ulteriore riscontro alla circostanza della avvenuta consegna della merce rimasta poi impagata;
al contrario, riteneva il Tribunale, la parte convenuta non aveva provato il suo adempimento né tantomeno eccepito circostanze utili a far ritenerne sussistente la impossibilità.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la Parte_1
predetta sentenza, ritenendo – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – che il Tribunale avesse errato nel considerare pienamente assolto l'onere probatorio gravante in capo all'attrice, atteso che la fattura commerciale non poteva costituire prova piena della fornitura della merce, e che i documenti di trasporto non apparivano immediatamente riconducibili alla società appellante, contenendo firme illeggibili. Quanto alle prove orali, l'appellante deduceva la inattendibilità di uno dei due testi, legati da rapporto di coniugio con la legale rappresentante della società attrice, e le evidenti contraddizioni in cui era incorso l'altro testimone, anch'esso legato da rapporti di parentela con la amministratrice. L'appellante chiedeva dunque la riforma della pronuncia impugnata, con rigetto della domanda proposta dalla società attrice, per non essersi raggiunta la prova di quanto asserito a fondamento delle domande proposte.
Costituitasi la società appellata ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla udienza dell'8.1.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo ed unico motivo di appello, si è censurata la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto pienamente assolto l'onere probatorio in capo alla società attrice, allorquando il Tribunale, nel fare buon governo dei principi giurisprudenziali in materia di inadempimento contrattuale alla luce della nota pronuncia a SSUU n. 13533/2001, ha ritenuto che la parte attrice avesse assolto al proprio onere probatorio, versando in atti i documenti di trasporto della merce consegnata alla convenuta – di cui ha denunciato il mancato pagamento – e sollecitando una istruttoria orale, le cui risultanze avevano confermato ulteriormente la circostanza per cui la merce oggetto dell'asserito mancato pagamento da parte della fosse stata effettivamente consegnata a quest'ultima, Parte_1
nelle effettive quantità indicate nei documenti di trasporto e nella fattura prodotta in atti.
A sostegno delle censure mosse, l'appellante ha evidenziato come la fattura commerciale non può costituire elemento di prova della prestazione, allorquando il rapporto sia contestato, secondo la giurisprudenza citata (Cass. 299/2016 e 1538372020), rimanendo in tali ipotesi come un documento meramente indiziario, ed ha altresì dedotto che i documenti di trasporto prodotti in atti ed esaminati dal Giudice non apparivano immediatamente riconducibili a sé, atteso che recavano firme illeggibili e non ascrivibili al legale rappresentante, né recavano il timbro della parte acquirente.
Attesa pertanto la mancanza di prova documentale – secondo le censure mosse – la prova della consegna della merce, secondo la tesi dell'appellante, non sarebbe stata fornita neanche dalle prove orali esperite, atteso che i due testi escussi, e , erano legati da Testimone_1 Testimone_2
vincoli di parentela con la amministratrice della società attrice, essendo il primo coniuge ed il secondo fratello della stessa, circostanze che avrebbero dunque minato la attendibilità delle dichiarazioni da loro riferite nel corso della loro testimonianza;
inoltre, l'appellante ha rilevato che in relazione ad un incontro del novembre 2013 tra i due rappresentati delle società configgenti, le testimonianze dei due testi sarebbero state contraddittorie, atteso che il primo avrebbe dichiarato di essere stato presente a tale incontro, mentre il secondo avrebbe indicato come persone effettivamente presenti in tale occasione, solo sé stesso, la sorella ed il legale rappresentante dell'altra società. Inoltre, il primo teste non avrebbe fatto concreto riferimento alla quantità di merce in questione né al prezzo, ed il secondo non avrebbe saputo indicare di quale merce si trattasse né il destinatario della consegna.
Ciò posto, ha concluso l'appellante, tali carenze probatorie avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere non provata la domanda proposta dalla società attrice, con conseguente rigetto.
Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, preliminarmente va evidenziato come il Giudice di prime cure abbia fatto effettivo buon governo dei principi giurisprudenziali in tema di prova dell'inadempimento, ricordando come il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento , deve soltanto dare prova della fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero della prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (Cass. SSUU 13533/2001).
Ciò detto, ed in applicazione di tali principi (sulla cui pertinenza anche la parte appellante nulla ha obiettato), il Tribunale ha ritenuto in primo luogo che la domanda di pagamento proposta dall'attrice fosse pienamente provata non solo per l'effetto della produzione Controparte_1
della fattura di pagamento (avente natura meramente indiziaria in un giudizio a cognizione piena, secondo quanto statuito da numerose pronunce della Suprema Corte), bensì anche in relazione ai documenti di trasporto della merce (come indicati specificatamente nella motivazione della sentenza ), ritenendo che tale documentazione non fosse stata mai disconosciuta né specificatamente contestata dalla controparte.
Tale ragionamento è immune da censure, e va in questa sede confermato.
Ed infatti, va in primo luogo evidenziato come, dalla lettura del fascicolo di primo grado, con particolare riferimento all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione e risposta, emerge chiaramente che la documentazione esaminata (con particolare riferimento alla fattura commerciale del 30.12.2013 ed ai sette DDT aventi date comprese tra il 29.11.2013 ed il 19.12.2013, tutte anteriori alla fattura medesima) è stata prodotta dalla parte attrice sin dall'atto CP_1
introduttivo del giudizio, senza che nella successiva comparsa di costituzione e risposta della
[...]
si sia operato alcun disconoscimento o contestazione in relazione né al loro contenuto, Parte_1
né a qualsiasi requisito formale, come ampiamente argomentato dalla difesa della parte appellata in questa sede;
ed ancora, dai successivi atti di primo grado a disposizione della Corte, emerge che anche nelle memorie difensive finali della nessuna contestazione specifica è stata Parte_1 mai mossa rispetto ai documenti di trasporto, così come d'altra parte evidenziato dal Giudice di primo grado, allorquando – come già indicato – nel valutare la documentazione acquisita agli atti a sostegno della domanda attorea, ha dato atto della mancata contestazione - sotto qualsiasi aspetto - dei documenti di trasporto da parte della società convenuta, ritenendoli conseguentemente pienamente efficaci a costituire prova del credito.
E' di tutta evidenza, pertanto, che il motivo di appello - nella parte in cui ha censurato la valutazione effettuata dal giudice di primo grado sui documenti di trasporto, contestandola perché gli stessi non sarebbero riconducibili a sé oltre che carenti di altri aspetti formali - introduce in questa sede un elemento di valutazione mai proposto in primo grado, e dunque inammissibile.
Dunque, può ritenersi pienamente applicabile, a conferma di quanto già evidenziato dal giudice di prime cure, il principio giurisprudenziale – pertinente in questa sede, anche se pronunciato in relazione al diverso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - per cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di forniture, i documenti di trasporto sottoscritti senza riserve dal destinatario della merce, unitamente alle fatture autentiche e regolarmente registrate, costituiscono valido elemento di prova circa la sussistenza dei contratti verbali di fornitura e
l'esecuzione delle relative prestazioni.. Le contestazioni circa la non riconducibilità delle firme a soggetti dell'impresa devono essere specifiche e circostanziate, con indicazione degli organi rappresentativi e dei soggetti addetti alla ricezione della merce. In mancanza di puntuali contestazioni, i documenti di trasporto, unitamente alle fatture regolarmente emesse e registrate, sono idonei a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito. “ (Cass. ord. 29658 del 18.11.2024).
Le considerazioni sin qui espresse dunque inducono a ritenere, in primo luogo, che la mancata censura e l'omesso disconoscimento sotto qualsiasi profilo dei documenti di trasporto prodotto in primo grado, elidono ogni possibilità – in questa sede – di ritenere ammissibile per la prima volta, quale motivo di appello, qualsiasi contestazione sul loro contenuto, con conseguente piena applicabilità del principio giurisprudenziale appena richiamato, e dunque piena prova del credito vantato per come rinveniente sia dalla fattura commerciale prodotta in atti, che dai relativi documenti di trasporto che testimoniano la consegna della merce oggetto della medesima fattura dall'alienante creditore all'acquirente debitore.
In secondo luogo, e solo per completezza di trattazione, si evidenzia come il motivo di censura circa il contenuto dei documenti di trasporto - ferma la sua accertata inammissibilità per la mancata proposizione in primo grado - è comunque formulato con modalità contrarie a quanto richiesto dalla medesima giurisprudenza richiamata, che appunto – quanto alle contestazioni da muoversi in relazione ai documenti di trasporto – richiede che le stesse siano specifiche, puntuali e circostanziate, con indicazione degli organi rappresentativi e dei soggetti addetti alla ricezione della merce;
la contestazione mossa, infatti, indica soltanto la asserita e generica non riconducibilità delle firme al legale rappresentante della società debitrice, e la loro illeggibilità, senza indicare altri elementi utili al fine di vagliarne la fondatezza.
Ciò posto, la produzione della fattura commerciale e dei documenti di trasporto a corredo della stessa fornenti piena prova della consegna della merce dalla alla P.R., hanno CP_1
coerentemente fornito piena prova del credito vantato, costituendo elementi di valutazione più che validi e sufficienti all'accoglimento della domanda attorea, senza che il Tribunale sia incorso in alcun vizio di valutazione e motivazione così come denunciato sotto l'aspetto sin qui esaminato.
Le argomentazioni esposte rendono del tutto superfluo l'esame delle ulteriori doglianze in relazione alla valutazione delle prove orali, atteso che l'eventuale esito di tale valutazione sarebbe inidoneo a scalfire il giudizio di piena prova del credito, formulato in relazione alla documentazione prodotta, di per sé esaustiva a tal fine.
L'appello va dunque rigettato, con piena conferma della pronuncia impugnata.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,00 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4201/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 7307/2021 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 10.9.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 16.4.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenzioni al nr.
4201 /2021, vertente tra
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PIRRO' ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
( ), giusta delega in atti C.F._1
Appellante
e
( ), rappresentata e difesa dall'avv. PELUSO ELENA Controparte_1 P.IVA_2
( ), giusta delega in atti C.F._2
Appellato Conclusioni di parte appellante:
“In riforma dell'appellata sentenza, emessa in data 9/10 settembre 2021 dal Tribunale di Napoli – II
Sezione Civile – G.U. dr.ssa Francesca Gomez de Ayala, contraddistinta dal n. 7307/2021 (R.G.
11961/2014), notificata a mezzo pec allo scrivente difensore in data 13.09.2021, relativamente alle parti oggetto della presente impugnazione, accogliere il formulato appello e revocare integralmente il capo sub 1) del dispositivo di detta sentenza ove veniva accolta la domanda proposta dalla
[...]
con condanna della in persona del legale rapp.te p.t., al CP_1 Parte_1
pagamento di euro 10.427,18 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo ed ed il capo 2), relativo al governo delle spese di causa (“condanna la parte convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite, che liquida in euro 243,00 per esborsi ed euro 4.835,00 per compenso, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione”), per tutte le motivazioni esposte in premessa e conformemente alle modifiche proposte;
- per l'effetto, in accoglimento del presente appello, rigettare integralmente la domanda attorea formulata con l'originario atto di citazione in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- condannarsi parte appellata, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'appellante di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione.”
Conclusioni di parte appellata:
“Rigettare la richiesta di sospendere e/o revocare la provvisoria esecutività della sentenza impugnata;
2. Rigettare l'appello;
3. Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
4. Condannare l'appellante per la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c.;
5. Condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, nel massimo previsto dallo scaglione di riferimento”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado. Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in giudizio dinanzi al Controparte_1
Tribunale di Napoli, la al fine di sentirla condannare, previa declaratoria del Parte_1 suo grave inadempimento contrattuale, al pagamento della somma di € 10.427,18, oltre interessi. A sostegno di tale domanda, l'attrice riferiva di svolgere attività di commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle, e che, nel mese di novembre del 2013, aveva fornito alla convenuta materiali edili per l'esecuzione di lavori da effettuarsi presso un cantiere sito in Napoli, alla Via Cimitero delle Fontanelle 90, deducendo che nonostante la regolare consegna della merce, la convenuta non le avrebbe corrisposto il pagamento di quanto dovuto.
Costituitasi, la società convenuta eccepiva l'infondatezza della domanda attorea chiedendone il rigetto, evidenziando, tra l'altro, di avere effettuato lavori edili per conto della amministratrice della società attrice, per i quali non aveva mai ricevuto adeguato compenso, e riservandosi di agire in separata sede per il recupero del suo credito.
Istruita la causa a mezzo di documenti e di prove orali, con sentenza n. 7307/2021, il Tribunale accoglieva la domanda attorea condannando la convenuta al pagamento in suo favore di quanto richiesto, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, ed alle spese di lite.
A sostegno della decisione, il giudice di prime cure evidenziava come l'attrice avesse adeguatamente adempiuto al proprio onere probatorio, versando in atti i documenti di trasporto della merce, e la fattura del 30.10.2013 per l'importo complessivo di € 10.427,19, documentazione non disconosciuta e non contestata dalla controparte, e che anche le risultanze delle prove orali militavano nel senso di ritenere fondata la prospettazione della società attrice, avendo esse dato ulteriore riscontro alla circostanza della avvenuta consegna della merce rimasta poi impagata;
al contrario, riteneva il Tribunale, la parte convenuta non aveva provato il suo adempimento né tantomeno eccepito circostanze utili a far ritenerne sussistente la impossibilità.
Il giudizio di appello.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la ha proposto gravame avverso la Parte_1
predetta sentenza, ritenendo – secondo quanto si dirà più ampiamente in seguito – che il Tribunale avesse errato nel considerare pienamente assolto l'onere probatorio gravante in capo all'attrice, atteso che la fattura commerciale non poteva costituire prova piena della fornitura della merce, e che i documenti di trasporto non apparivano immediatamente riconducibili alla società appellante, contenendo firme illeggibili. Quanto alle prove orali, l'appellante deduceva la inattendibilità di uno dei due testi, legati da rapporto di coniugio con la legale rappresentante della società attrice, e le evidenti contraddizioni in cui era incorso l'altro testimone, anch'esso legato da rapporti di parentela con la amministratrice. L'appellante chiedeva dunque la riforma della pronuncia impugnata, con rigetto della domanda proposta dalla società attrice, per non essersi raggiunta la prova di quanto asserito a fondamento delle domande proposte.
Costituitasi la società appellata ha contestato le avverse doglianze, chiedendo il rigetto dell'appello.
Alla udienza dell'8.1.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione concedendo termini ex art. 190 c.p.c.
ANALISI DEI MOTIVI DI APPELLO
Con il primo ed unico motivo di appello, si è censurata la pronuncia nella parte in cui ha ritenuto pienamente assolto l'onere probatorio in capo alla società attrice, allorquando il Tribunale, nel fare buon governo dei principi giurisprudenziali in materia di inadempimento contrattuale alla luce della nota pronuncia a SSUU n. 13533/2001, ha ritenuto che la parte attrice avesse assolto al proprio onere probatorio, versando in atti i documenti di trasporto della merce consegnata alla convenuta – di cui ha denunciato il mancato pagamento – e sollecitando una istruttoria orale, le cui risultanze avevano confermato ulteriormente la circostanza per cui la merce oggetto dell'asserito mancato pagamento da parte della fosse stata effettivamente consegnata a quest'ultima, Parte_1
nelle effettive quantità indicate nei documenti di trasporto e nella fattura prodotta in atti.
A sostegno delle censure mosse, l'appellante ha evidenziato come la fattura commerciale non può costituire elemento di prova della prestazione, allorquando il rapporto sia contestato, secondo la giurisprudenza citata (Cass. 299/2016 e 1538372020), rimanendo in tali ipotesi come un documento meramente indiziario, ed ha altresì dedotto che i documenti di trasporto prodotti in atti ed esaminati dal Giudice non apparivano immediatamente riconducibili a sé, atteso che recavano firme illeggibili e non ascrivibili al legale rappresentante, né recavano il timbro della parte acquirente.
Attesa pertanto la mancanza di prova documentale – secondo le censure mosse – la prova della consegna della merce, secondo la tesi dell'appellante, non sarebbe stata fornita neanche dalle prove orali esperite, atteso che i due testi escussi, e , erano legati da Testimone_1 Testimone_2
vincoli di parentela con la amministratrice della società attrice, essendo il primo coniuge ed il secondo fratello della stessa, circostanze che avrebbero dunque minato la attendibilità delle dichiarazioni da loro riferite nel corso della loro testimonianza;
inoltre, l'appellante ha rilevato che in relazione ad un incontro del novembre 2013 tra i due rappresentati delle società configgenti, le testimonianze dei due testi sarebbero state contraddittorie, atteso che il primo avrebbe dichiarato di essere stato presente a tale incontro, mentre il secondo avrebbe indicato come persone effettivamente presenti in tale occasione, solo sé stesso, la sorella ed il legale rappresentante dell'altra società. Inoltre, il primo teste non avrebbe fatto concreto riferimento alla quantità di merce in questione né al prezzo, ed il secondo non avrebbe saputo indicare di quale merce si trattasse né il destinatario della consegna.
Ciò posto, ha concluso l'appellante, tali carenze probatorie avrebbero dovuto indurre il Tribunale a ritenere non provata la domanda proposta dalla società attrice, con conseguente rigetto.
Il motivo di appello è infondato.
Ed infatti, preliminarmente va evidenziato come il Giudice di prime cure abbia fatto effettivo buon governo dei principi giurisprudenziali in tema di prova dell'inadempimento, ricordando come il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento , deve soltanto dare prova della fonte, negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero della prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (Cass. SSUU 13533/2001).
Ciò detto, ed in applicazione di tali principi (sulla cui pertinenza anche la parte appellante nulla ha obiettato), il Tribunale ha ritenuto in primo luogo che la domanda di pagamento proposta dall'attrice fosse pienamente provata non solo per l'effetto della produzione Controparte_1
della fattura di pagamento (avente natura meramente indiziaria in un giudizio a cognizione piena, secondo quanto statuito da numerose pronunce della Suprema Corte), bensì anche in relazione ai documenti di trasporto della merce (come indicati specificatamente nella motivazione della sentenza ), ritenendo che tale documentazione non fosse stata mai disconosciuta né specificatamente contestata dalla controparte.
Tale ragionamento è immune da censure, e va in questa sede confermato.
Ed infatti, va in primo luogo evidenziato come, dalla lettura del fascicolo di primo grado, con particolare riferimento all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione e risposta, emerge chiaramente che la documentazione esaminata (con particolare riferimento alla fattura commerciale del 30.12.2013 ed ai sette DDT aventi date comprese tra il 29.11.2013 ed il 19.12.2013, tutte anteriori alla fattura medesima) è stata prodotta dalla parte attrice sin dall'atto CP_1
introduttivo del giudizio, senza che nella successiva comparsa di costituzione e risposta della
[...]
si sia operato alcun disconoscimento o contestazione in relazione né al loro contenuto, Parte_1
né a qualsiasi requisito formale, come ampiamente argomentato dalla difesa della parte appellata in questa sede;
ed ancora, dai successivi atti di primo grado a disposizione della Corte, emerge che anche nelle memorie difensive finali della nessuna contestazione specifica è stata Parte_1 mai mossa rispetto ai documenti di trasporto, così come d'altra parte evidenziato dal Giudice di primo grado, allorquando – come già indicato – nel valutare la documentazione acquisita agli atti a sostegno della domanda attorea, ha dato atto della mancata contestazione - sotto qualsiasi aspetto - dei documenti di trasporto da parte della società convenuta, ritenendoli conseguentemente pienamente efficaci a costituire prova del credito.
E' di tutta evidenza, pertanto, che il motivo di appello - nella parte in cui ha censurato la valutazione effettuata dal giudice di primo grado sui documenti di trasporto, contestandola perché gli stessi non sarebbero riconducibili a sé oltre che carenti di altri aspetti formali - introduce in questa sede un elemento di valutazione mai proposto in primo grado, e dunque inammissibile.
Dunque, può ritenersi pienamente applicabile, a conferma di quanto già evidenziato dal giudice di prime cure, il principio giurisprudenziale – pertinente in questa sede, anche se pronunciato in relazione al diverso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - per cui “In tema di opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento di forniture, i documenti di trasporto sottoscritti senza riserve dal destinatario della merce, unitamente alle fatture autentiche e regolarmente registrate, costituiscono valido elemento di prova circa la sussistenza dei contratti verbali di fornitura e
l'esecuzione delle relative prestazioni.. Le contestazioni circa la non riconducibilità delle firme a soggetti dell'impresa devono essere specifiche e circostanziate, con indicazione degli organi rappresentativi e dei soggetti addetti alla ricezione della merce. In mancanza di puntuali contestazioni, i documenti di trasporto, unitamente alle fatture regolarmente emesse e registrate, sono idonei a dimostrare i fatti costitutivi della pretesa creditoria, secondo l'apprezzamento insindacabile del giudice di merito. “ (Cass. ord. 29658 del 18.11.2024).
Le considerazioni sin qui espresse dunque inducono a ritenere, in primo luogo, che la mancata censura e l'omesso disconoscimento sotto qualsiasi profilo dei documenti di trasporto prodotto in primo grado, elidono ogni possibilità – in questa sede – di ritenere ammissibile per la prima volta, quale motivo di appello, qualsiasi contestazione sul loro contenuto, con conseguente piena applicabilità del principio giurisprudenziale appena richiamato, e dunque piena prova del credito vantato per come rinveniente sia dalla fattura commerciale prodotta in atti, che dai relativi documenti di trasporto che testimoniano la consegna della merce oggetto della medesima fattura dall'alienante creditore all'acquirente debitore.
In secondo luogo, e solo per completezza di trattazione, si evidenzia come il motivo di censura circa il contenuto dei documenti di trasporto - ferma la sua accertata inammissibilità per la mancata proposizione in primo grado - è comunque formulato con modalità contrarie a quanto richiesto dalla medesima giurisprudenza richiamata, che appunto – quanto alle contestazioni da muoversi in relazione ai documenti di trasporto – richiede che le stesse siano specifiche, puntuali e circostanziate, con indicazione degli organi rappresentativi e dei soggetti addetti alla ricezione della merce;
la contestazione mossa, infatti, indica soltanto la asserita e generica non riconducibilità delle firme al legale rappresentante della società debitrice, e la loro illeggibilità, senza indicare altri elementi utili al fine di vagliarne la fondatezza.
Ciò posto, la produzione della fattura commerciale e dei documenti di trasporto a corredo della stessa fornenti piena prova della consegna della merce dalla alla P.R., hanno CP_1
coerentemente fornito piena prova del credito vantato, costituendo elementi di valutazione più che validi e sufficienti all'accoglimento della domanda attorea, senza che il Tribunale sia incorso in alcun vizio di valutazione e motivazione così come denunciato sotto l'aspetto sin qui esaminato.
Le argomentazioni esposte rendono del tutto superfluo l'esame delle ulteriori doglianze in relazione alla valutazione delle prove orali, atteso che l'eventuale esito di tale valutazione sarebbe inidoneo a scalfire il giudizio di piena prova del credito, formulato in relazione alla documentazione prodotta, di per sé esaustiva a tal fine.
L'appello va dunque rigettato, con piena conferma della pronuncia impugnata.
Le spese di lite.
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore della parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le limitate e circoscritte questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri minimi, per tutte le fasi (cfr.
Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI, Ord.,
29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab.
n.12), con riferimento allo scaglione da €.5.200,00 ad €.26.000,00, in base al valore della controversia.
Sussistono, infine, quanto all'appello proposto, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 24 dicembre 2012 (a decorrere dal 1° gennaio 2013), secondo cui “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4201/2021 R.G.A.C., così provvede:
1. Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 7307/2021 emessa dal Tribunale di Napoli e pubblicata il 10.9.2021.
2. Condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 5.809,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per l'appello proposto.
Napoli, 16.4.2025 Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano