Sentenza 7 novembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 07/11/2022, n. 1758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1758 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/11/2022
N. 01758/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01071/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2017, proposto da
HE GI, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabrizio Plenteda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;
per l'annullamento
- del provvedimento di recupero dei premi indebitamente percepiti per le campagne 2012, 2013 e 2014 prot. n. 4321 emesso dalla Regione il 30 gennaio 2017;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e collegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 22 settembre 2022 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, la Regione Puglia ha chiesto al ricorrente la restituzione dei premi indebitamente percepiti dal ricorrente (a seguito delle domande presentate ai sensi del Reg. CE 1698/2005, nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale FEASR
2007-2013, ASSE II, Misura 214, Azione 1) per le campagne 2012, 2013 e 2014, avendo accertato “ la riduzione di superficie nel 2015 per la cessata conduzione di alcuni terreni… ”.
Avverso il predetto atto insorge la parte ricorrente, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa di settore ed eccesso di potere sotto svariati aspetti.
La Regione Puglia, ancorché ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 22 settembre 2022.
2. Rileva preliminarmente il Collegio che la controversia rientra nel perimetro di cognizione del Giudice Ordinario.
Come è noto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito che qualora la controversia attenga alla fase di erogazione o di ripetizione del contributo sul presupposto di un addotto inadempimento del beneficiario alle condizioni statuite in sede di erogazione o dall'acclarato sviamento dei fondi acquisiti rispetto al programma finanziato, la giurisdizione spetta al G.O., anche se si faccia questione di atti formalmente intitolati come revoca, decadenza o risoluzione, purché essi si fondino sull'inadempimento alle obbligazioni assunte di fronte alla concessione del contributo. In tal caso, infatti, il privato è titolare di un diritto soggettivo perfetto, come tale tutelabile dinanzi al G.O., attenendo la controversia alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione e all'inadempimento degli obblighi cui è subordinato il concreto provvedimento di attribuzione. Viceversa, è configurabile una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del G.A. solo ove la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, oppure quando, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse, ma non per inadempienze del beneficiario (da ultimo, ex multis , Consiglio di Stato, Sez. III, 11 novembre 2021, n. 7520).
Nel caso di specie, il provvedimento di esclusione del pagamento è intervenuto in fase successiva all'ammissione al programma e ha riguardato gli impegni assunti dall'agricoltore sin dal 2012 in relazione all’obbligo di mantenimento dell’estensione della superficie aziendale ai sensi dell’art. 14.2 del bando.
Dunque si è dinanzi a una fattispecie che secondo lo schema di riparto da tempo tracciato dalla giurisprudenza, rientra pienamente nella giurisdizione del GO dinanzi al quale la controversia potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11 del codice del processo amministrativo.
Nulla per le spese in ragione di assenza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del G.A. adito, ricorrendo la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la controversia potrà essere riassunti ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 11, comma 2, c.p.a.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Donatella Testini, Primo Referendario, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Donatella Testini | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO