Sentenza 3 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 03/06/2023, n. 9385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9385 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2023
N. 09385/2023 REG.PROV.COLL.
N. 16721/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16721 del 2022, proposto da
Condominio di via Giovanni Pacini n.23 in Roma, in persona dell’amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Lepone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G. Nicotera n. 29;
contro
Azienda Territoriale per L'Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Roma, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
per l’accertamento dell’obbligo di adempiere al Decreto ingiuntivo n. 20955/2021 del 06 dicembre 2021 RG n. 60368/2021 (Repert. n. 14700/2021 del 06 dicembre 2021), emesso già provvisoriamente esecutivo dal Tribunale Ordinario di Roma, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giovanna Astorino, in data 03 dicembre 2021, depositato in data 06 dicembre 2021, notificato a mezzo pec, in data 10 dicembre 2021, non opposto nei termini di rito al quale, conseguentemente è stata conferita la definitiva esecutività, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., giusta decreto di esecutorietà del 06 aprile 2022 (n. Cronol. 9279/2022 – r.g. n. 60368/21).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Virginia Arata e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 29 dicembre 2022 e ritualmente notificato, l’odierno ricorrente ha domandato l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere a quanto disposto nel decreto ingiuntivo indicato in epigrafe.
Con successiva dichiarazione del 20 marzo 2023 il ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del giudizio poiché “ parte resistente ha provveduto all’integrale pagamento di tutto quanto dovuto in data 13.03.2023, comprensivo anche delle spese legali del presente procedimento ”, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
All’udienza del 10 maggio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio, vista la dichiarazione suddetta, dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Leonardo Spagnoletti, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
Virginia Arata, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Virginia Arata | Leonardo Spagnoletti |
IL SEGRETARIO