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Sentenza 29 aprile 2024
Sentenza 29 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 29/04/2024, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 9153/2023
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9153/2023 R.G. avente ad oggetto: interdizione vertente
TRA
(CF. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
E Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Marco Avallone, elett.te C.F._3 domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI E
(CF. ) Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE – INTERDICENDO
, , Parte_3 CP_2 Controparte_3 E
[...] Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: il procuratore dei ricorrenti ha concluso chiedendo la pronuncia di interdizione. Il Pm ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1 Proc. R.G. n. 9153/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 e Parte_1 [...]
(genitori dell'interdicendo) e (sorella Parte_2 Parte_3 dell'interdicendo) hanno adito ex art. 417 c.c. e 473-bis.52 c.p.c. l'intestato
Tribunale chiedendo che venisse pronunciata l'interdizione di CP_1
[nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Via Trento
[...]
n.141 sc. A, interno 11, C.F. ] in quanto ricorrevano le C.F._4 condizioni di cui all'art. 414 c.c. poiché al predetto è stato diagnosticato “un disturbo generalizzato dello sviluppo, è affetto dallo spettro autistico”.
A sostegno della domanda i ricorrenti producevano documentazione anagrafica e certificazione medica.
Disposti ed espletati gli incombenti di rito ai sensi dell'art. 473-bis.54 c.p.c., all'udienza del 29.02.2024 si procedeva all'esame dell'interdicendo e all'audizione dei ricorrenti.
Di seguito il PM in data 5.03.2024 esprimeva parere favorevole alla interdizione.
Alla udienza del 8.04.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Deve preliminarmente affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 417 cod. civ. in quanto, rispettivamente, genitori e sorella dell'interdicendo.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tali forme di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità
2 Proc. R.G. n. 9153/2023
cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo.
Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già
3 Proc. R.G. n. 9153/2023
l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (Cass.
12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (cfr. Corte Cost.
30.11.2005 n. 440).
Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ., sez. II, 04/03/2020, n. 6079; Cass. civ., sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Pertanto, le misure dell'interdizione dell'inabilitazione, meno flessibili e più vincolanti rispetto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, sono ormai da considerarsi figure residuali, da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione. Se ne deduce che dovendo - nella scelta tra i diversi istituti di protezione previsti dall'ordinamento - il criterio selettivo essere rappresentato dalla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità, l'amministrazione di sostegno appare senz'altro strumento da preferirsi non solo sul piano pratico, ma anche su quello etico-sociale del maggior rispetto della dignità dell'individuo.
La differenza tra i due istituti di tutela non è di ordine “quantitativo”, vale a dire fondata sulla minore o maggiore disabilità psico – fisica ma bensì, nella logica residuale voluta dal legislatore, da correlarsi alla maggiore o minore complessità degli atti di gestione del patrimonio e di cura della persona.
4 Proc. R.G. n. 9153/2023
Al riguardo, all'udienza del 29.02.2024 è stato effettuato l'esame dell'interdicendo, principale fonte di convincimento del Giudice, che ha evidenziato come abbia sicuramente dei gravi deficit Controparte_1 cognitivi: “l'interdicendo non si presenta orientato nello spazio e nel tempo, non riesce a stare seduto e resta in piedi accanto alla finestra a guardare fuori le auto in transito. L'interdicendo non risponde a nessuna delle domande del Giudice, insiste nel tentativo di aprire la finestra e chiede di andare fuori. Continua a vagare agitato per la stanza ed a parlare da solo” (cfr. verbale di udienza).
Orbene, nel caso di specie, l'interdicendo, sebbene sia affetto da una grave patologia che ex se legittimerebbe anche la pronuncia di interdizione, non risulta essere titolare di un patrimonio notevole consistenza e, soprattutto, difficile da gestire, essendo tra l'altro circondato dall'affetto e dalla cura di una compagine familiare priva di contrasti.
è, infatti, titolare unicamente di pensione di Controparte_1 accompagnamento (circa 512,00 euro mensili) ed è comproprietario con la sorella dell'immobile in cui attualmente vive con l'intero nucleo familiare.
Pertanto, il Tribunale rigetta il ricorso per interdizione ma, in virtù delle considerazioni che precedono, sulla base dell'art. 418, co 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare competente, al quale spetta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea a ricoprire l'incarico in via definitiva e l'indicazione dei relativi poteri.
A tal proposito deve dirsi che appare necessario procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio attese le problematiche connesse alla riscossione della pensione spettanti a indispensabili per far fronte alle CP_1 sue esigenze quotidiane. Al riguardo, in conformità disponibilità manifestata, il
Tribunale dispone la nomina della ricorrente [nata a Parte_2
Salerno il 19.11.1973 ed ivi residente a[...] sc. A, interno 11, C.F.
ad amministratrice di sostegno provvisoria del figlio C.F._2 attribuendo al medesimo i seguenti compiti nelle more del procedimento per amministrazione di sostegno:
5 Proc. R.G. n. 9153/2023
a) rappresenterà il beneficiario nella riscossione delle entrate di spettanza della stessa a titolo di pensione od altra provvidenza economica mensile che verranno depositate su un conto corrente bancario o postale intestato alla beneficiaria dove dovranno altresì essere trasferiti i saldi di ulteriori conti di pertinenza del beneficiario che verranno estinti;
preleverà mensilmente dal conto suddetto le somme necessarie per la cura e mantenimento di quest'ultimo;
b) rappresenterà il beneficiario nel compimento degli atti meramente conservati del suo patrimonio immobiliare;
c) rappresenterà il beneficiario nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere, sia locale che centrale;
d) avrà cura della persona del beneficiario, provvedendo ad assisterlo nelle richieste di cure necessarie alla sua salute e tenendo conto dei bisogni e necessità dello stesso.
In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, sentito il P.M. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso per interdizione proposto nei confronti di CP_1
[nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Via Trento
[...]
n.141 sc. A, interno 11, C.F. ]; C.F._4
- nomina [nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 residente a[...] sc. A, interno 11, C.F. C.F._2 amministratrice di sostegno provvisoria del figlio Controparte_1
[nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] sc. A, interno
11, C.F. ], con gli specifici comiti di cui in parte motiva;
C.F._4
6 Proc. R.G. n. 9153/2023
- dispone la trasmissione degli atti del procedimento (compresa la presente sentenza) al Giudice Tutelare;
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24.04.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9153/2023 R.G. avente ad oggetto: interdizione vertente
TRA
(CF. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
E Parte_2 C.F._2 Parte_3
), rapp.ti e difesi come in atti dall'Avv. Marco Avallone, elett.te C.F._3 domiciliati come in atti, in virtù di mandato in atti
RICORRENTI E
(CF. ) Controparte_1 C.F._4
RESISTENTE CONTUMACE – INTERDICENDO
, , Parte_3 CP_2 Controparte_3 E
[...] Controparte_4
RESISTENTI CONTUMACI
C O N L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: il procuratore dei ricorrenti ha concluso chiedendo la pronuncia di interdizione. Il Pm ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
1 Proc. R.G. n. 9153/2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 e Parte_1 [...]
(genitori dell'interdicendo) e (sorella Parte_2 Parte_3 dell'interdicendo) hanno adito ex art. 417 c.c. e 473-bis.52 c.p.c. l'intestato
Tribunale chiedendo che venisse pronunciata l'interdizione di CP_1
[nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Via Trento
[...]
n.141 sc. A, interno 11, C.F. ] in quanto ricorrevano le C.F._4 condizioni di cui all'art. 414 c.c. poiché al predetto è stato diagnosticato “un disturbo generalizzato dello sviluppo, è affetto dallo spettro autistico”.
A sostegno della domanda i ricorrenti producevano documentazione anagrafica e certificazione medica.
Disposti ed espletati gli incombenti di rito ai sensi dell'art. 473-bis.54 c.p.c., all'udienza del 29.02.2024 si procedeva all'esame dell'interdicendo e all'audizione dei ricorrenti.
Di seguito il PM in data 5.03.2024 esprimeva parere favorevole alla interdizione.
Alla udienza del 8.04.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda non è fondata e deve essere rigettata.
Deve preliminarmente affermarsi la sussistenza della legittimazione attiva dei ricorrenti ai sensi dell'art. 417 cod. civ. in quanto, rispettivamente, genitori e sorella dell'interdicendo.
Tanto premesso, occorre rilevare, in punto di diritto, che l'art. 414 cod. civ., come sostituito dall'art. 4 comma 2 della legge 9.1.2004 n. 6, richiede due condizioni per la dichiarazione di interdizione del maggiore di età o minore emancipato, che segnano il discrimine di tali forme di protezione dei soggetti incapaci da altri istituti meno invasivi della loro sfera personale e giuridica, quali l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno. È richiesta, in primo luogo, una “condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, ovverosia una particolare gravità della patologia che, diversamente dallo stato di limitata capacità dell'inabilitato, escluda totalmente la loro idoneità
2 Proc. R.G. n. 9153/2023
cognitiva e volitiva anche rispetto agli atti di ordinaria amministrazione. Occorre, poi, che lo status di interdetto sia “necessario per assicurare la loro adeguata protezione”, il che vale a dire che la misura, stante la gravità dei suoi effetti, ha carattere residuale ed è riservata a quelle ipotesi in cui la meno invasiva amministrazione di sostegno non sarebbe in grado di assicurare un'efficacia tutela dell'incapace.
Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che, anche in presenza di patologie particolarmente gravi, deve accordarsi preferenza allo strumento dell'amministrazione di sostegno ove, in ragione della specificità della singola fattispecie, esso sia sufficiente a soddisfare le esigenze del caso concreto;
in particolare, ad ipotesi in cui non risulti necessaria una limitazione generale della capacità del soggetto, poiché la protezione dell'incapace richiede un'attività minima, estremamente semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere (attinenti, ad esempio, alla gestione ordinaria del reddito da pensione) e per l'attitudine del soggetto protetto a non porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti e vuoi per un sereno e pacifico contesto familiare, corrisponderà l'amministrazione di sostegno, da preferire alle più invasive misure dell'inabilitazione e della interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità, non solo sul piano pratico, in considerazione dei costi meno elevati e delle procedure più snelle, ma altresì su quello etico-sociale, per il maggior rispetto della dignità dell'individuo.
Per converso, ove si tratti di gestire un'attività di una certa complessità, da svolgere in una molteplicità di direzioni, ovvero nei casi in cui appaia necessario impedire al soggetto da tutelare di compiere atti pregiudizievoli per sé, eventualmente anche in considerazione della permanenza di un minimum di vita di relazione che porti detto soggetto ad avere contatti con l'esterno, ovvero in ogni altra ipotesi in cui il giudice ritenga lo strumento di tutela apprestato dalla interdizione l'unico idoneo ad assicurare quella adeguata protezione degli interessi della persona che la legge richiede, è quest'ultimo, e non già
3 Proc. R.G. n. 9153/2023
l'amministrazione di sostegno, l'istituto che deve trovare applicazione (Cass.
12.6.2006 n. 13584; Cass. 22.4.2009 n. 9628).
In definitiva, anche rispetto al soggetto totalmente incapace di provvedere ai propri interessi, il legislatore affida al giudice il compito di individuare l'istituto che, da un lato, garantisca all'incapace la tutela più adeguata alla fattispecie e, dall'altro, limiti nella minore misura possibile la sua capacità. Solo se non ravvisi interventi di sostegno idonei ad assicurare all'incapace siffatta protezione, il giudice può ricorrere alle ben più invasive misure dell'inabilitazione o dell'interdizione, che attribuiscono uno status di incapacità (cfr. Corte Cost.
30.11.2005 n. 440).
Rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore capacità di tale strumento di adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa (cfr. Cass. civ., sez. II, 04/03/2020, n. 6079; Cass. civ., sez. I, 11/09/2015, n. 17962).
Pertanto, le misure dell'interdizione dell'inabilitazione, meno flessibili e più vincolanti rispetto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, sono ormai da considerarsi figure residuali, da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione. Se ne deduce che dovendo - nella scelta tra i diversi istituti di protezione previsti dall'ordinamento - il criterio selettivo essere rappresentato dalla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità, l'amministrazione di sostegno appare senz'altro strumento da preferirsi non solo sul piano pratico, ma anche su quello etico-sociale del maggior rispetto della dignità dell'individuo.
La differenza tra i due istituti di tutela non è di ordine “quantitativo”, vale a dire fondata sulla minore o maggiore disabilità psico – fisica ma bensì, nella logica residuale voluta dal legislatore, da correlarsi alla maggiore o minore complessità degli atti di gestione del patrimonio e di cura della persona.
4 Proc. R.G. n. 9153/2023
Al riguardo, all'udienza del 29.02.2024 è stato effettuato l'esame dell'interdicendo, principale fonte di convincimento del Giudice, che ha evidenziato come abbia sicuramente dei gravi deficit Controparte_1 cognitivi: “l'interdicendo non si presenta orientato nello spazio e nel tempo, non riesce a stare seduto e resta in piedi accanto alla finestra a guardare fuori le auto in transito. L'interdicendo non risponde a nessuna delle domande del Giudice, insiste nel tentativo di aprire la finestra e chiede di andare fuori. Continua a vagare agitato per la stanza ed a parlare da solo” (cfr. verbale di udienza).
Orbene, nel caso di specie, l'interdicendo, sebbene sia affetto da una grave patologia che ex se legittimerebbe anche la pronuncia di interdizione, non risulta essere titolare di un patrimonio notevole consistenza e, soprattutto, difficile da gestire, essendo tra l'altro circondato dall'affetto e dalla cura di una compagine familiare priva di contrasti.
è, infatti, titolare unicamente di pensione di Controparte_1 accompagnamento (circa 512,00 euro mensili) ed è comproprietario con la sorella dell'immobile in cui attualmente vive con l'intero nucleo familiare.
Pertanto, il Tribunale rigetta il ricorso per interdizione ma, in virtù delle considerazioni che precedono, sulla base dell'art. 418, co 3, c.c., dispone la trasmissione del procedimento al Giudice Tutelare competente, al quale spetta l'apertura dell'amministrazione di sostegno, la scelta della persona idonea a ricoprire l'incarico in via definitiva e l'indicazione dei relativi poteri.
A tal proposito deve dirsi che appare necessario procedere alla nomina di un amministratore di sostegno provvisorio attese le problematiche connesse alla riscossione della pensione spettanti a indispensabili per far fronte alle CP_1 sue esigenze quotidiane. Al riguardo, in conformità disponibilità manifestata, il
Tribunale dispone la nomina della ricorrente [nata a Parte_2
Salerno il 19.11.1973 ed ivi residente a[...] sc. A, interno 11, C.F.
ad amministratrice di sostegno provvisoria del figlio C.F._2 attribuendo al medesimo i seguenti compiti nelle more del procedimento per amministrazione di sostegno:
5 Proc. R.G. n. 9153/2023
a) rappresenterà il beneficiario nella riscossione delle entrate di spettanza della stessa a titolo di pensione od altra provvidenza economica mensile che verranno depositate su un conto corrente bancario o postale intestato alla beneficiaria dove dovranno altresì essere trasferiti i saldi di ulteriori conti di pertinenza del beneficiario che verranno estinti;
preleverà mensilmente dal conto suddetto le somme necessarie per la cura e mantenimento di quest'ultimo;
b) rappresenterà il beneficiario nel compimento degli atti meramente conservati del suo patrimonio immobiliare;
c) rappresenterà il beneficiario nei rapporti con i terzi, con gli enti della sanità pubblica e privata, con gli enti locali, previdenziali, assistenziali, nonché con il fisco e la pubblica amministrazione in genere, sia locale che centrale;
d) avrà cura della persona del beneficiario, provvedendo ad assisterlo nelle richieste di cure necessarie alla sua salute e tenendo conto dei bisogni e necessità dello stesso.
In considerazione della natura della domanda, nulla si dispone sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I sezione civile - definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in epigrafe, sentito il P.M. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- rigetta il ricorso per interdizione proposto nei confronti di CP_1
[nato il [...] a [...] ed ivi residente alla Via Trento
[...]
n.141 sc. A, interno 11, C.F. ]; C.F._4
- nomina [nata a [...] il [...] ed ivi Parte_2 residente a[...] sc. A, interno 11, C.F. C.F._2 amministratrice di sostegno provvisoria del figlio Controparte_1
[nato il [...] a [...] ed ivi residente a[...] sc. A, interno
11, C.F. ], con gli specifici comiti di cui in parte motiva;
C.F._4
6 Proc. R.G. n. 9153/2023
- dispone la trasmissione degli atti del procedimento (compresa la presente sentenza) al Giudice Tutelare;
- nulla si dispone sulle spese di lite.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 24.04.2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Caterina Costabile dott.ssa Ilaria Bianchi
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