CASS
Sentenza 25 luglio 2022
Sentenza 25 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/07/2022, n. 23194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23194 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 9202-2019 proposto da: Comune di Palù del Fersina, elettivamente domiciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Cristina Osele;
- ricorrente -
contro AN LE, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Bernari 87, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Santarelli;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 96/2018 della Corte d’appello di Trento depositata il 17 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2022 dal Consigliere DARIO CAVALLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale RO UC, il quale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il terzo;
Civile Sent. Sez. L Num. 23194 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 25/07/2022 2 di 11 uditi gli Avvocati Maria Cristina Osele, per parte ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e BR EL, per delega, per il controricorrente, che ne ha domandato il rigetto;
letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN LE ha convenuto il Comune di Palù del Fersina, con ricorso depositato il 21 giugno 2006, davanti al Tribunale di Trento, per fare accertare e dichiarare che il licenziamento concretizzatosi con la determina n. 1 del 26 aprile 2006 del commissario ad acta del Comune di Palù del Fersina, avente ad oggetto l’annullamento della delibera del Consiglio comunale del 25 ottobre 2004, concernente la sua nomina a segretario comunale di ruolo mediante mobilità volontaria, era illegittimo, con condanna del citato Comune a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcire i danni. Il Comune di Palù del Fersina non si è costituito. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 3 del 2007, ha accolto il ricorso. Il Comune di Palù del Fersina ha proposto appello. La Corte d’appello di Trento, dopo avere preliminarmente sospeso il giudizio in attesa della definizione di altro giudizio pendente presso il Consiglio di Stato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 96/18, ha in parte accolto il gravame, rideterminando in cinque mensilità della retribuzione globale di fatto il risarcimento spettante a AN LE. Il Comune di Palù del Fersina ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 3 di 11 Parte ricorrente ha esposto che: - con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 2004 il Comune di Palù del Fersina aveva istituito il posto di Segretario comunale a tempo pieno;
- con note del 9 e del 30 agosto 2004 il servizio autonomie locali della PAT (Provincia autonoma di Trento) aveva contestato la possibilità di istituire il detto posto in quanto, all’epoca, era in vigore una norma che vietava ai comuni sotto i 500 abitanti, come quello in esame, di avere una segreteria propria;
- nonostante la Regione Trentino - Alto Adige avesse dato parere favorevole alla costituzione della sede segretariale de qua, il citato servizio autonomie locali aveva ribadito, con nota del 25 ottobre 2004, l’illegittimità già rilevata;
- pertanto, in seguito a delibera consiliare n. 21 del 2004, AN LE aveva preso servizio come segretario comunale presso il Comune di Palù del Fersina con mobilità diretta dal Comune di Vigo Rendena;
- la PAT, nell’ambito dei poteri di vigilanza, controllo e sostituzione previsti anche dall’art. 54 dello Statuto speciale di autonomia aveva nominato, con delibera n. 12387 del 2005, un commissario ad acta e aveva dato avvio ad un accertamento ispettivo;
- il menzionato commissario, con determinazione n. 1 del 26 aprile 2006, aveva annullato d’ufficio, in via di autotutela, a decorrere dal 1° novembre 2004, l’atto di nomina del Segretario comunale, precisando che il rapporto di lavoro, pur se fondato su titolo invalido, aveva avuto esecuzione dal 1° novembre 2004 fino al 26 aprile 2006, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2126 c.c., erano salvi gli effetti di tipo retributivo, previdenziale e assicurativo connessi al rapporto stesso;
4 di 11 - AN LE aveva impugnato davanti al TAR di Trento, con due distinti ricorsi, la deliberazione di avvio dell’accertamento ispettivo e la determinazione di annullamento della sua nomina a segretario comunale;
- il medesimo LE aveva adito, in seguito, pure il giudice del lavoro del Tribunale di Trento, introducendo il giudizio che aveva condotto al ricorso oggetto del presente procedimento, concernente la richiesta di reintegra nel suo posto di lavoro, il pagamento degli stipendi arretrati e il risarcimento del danno;
- AN LE era stato assunto, infine, con deliberazione n. 29 del 28 aprile 2006, quale segretario comunale, con contratto a tempo indeterminato, dal Comune di Tres, con un incremento della sua retribuzione pari al 25%; - dopo la pronuncia del Tribunale di Trento favorevole a AN LE, quest’ultimo aveva rifiutato la reintegrazione quale segretario comunale presso il Comune di Palù del Fersina e aveva domandato la corresponsione dell’indennità sostitutiva di 15 mensilità; - il Comune di Palù del Fersina aveva proposto appello e la Corte di appello di Trento aveva sospeso il relativo giudizio, avendo preso atto che, nelle more, il TAR di Trento, con sentenza n. 245 del 2006, aveva accolto il ricorso di AN LE contro la deliberazione di avvio dell’accertamento ispettivo e che contro quest’ultima sentenza era stato proposto appello;
- con sentenza n. 169 del 2007, il TAR di Trento aveva accolto il secondo ricorso di AN LE contro la revoca della sua nomina a segretario comunale e la PAT aveva proposto appello;
- nel frattempo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5401/2015, passata in giudicato, aveva dichiarato 5 di 11 improcedibile il ricorso di primo grado di AN LE contro la nomina del commissario ad acta ad opera della PAT;
- con la successiva sentenza n. 1914/2018, il Consiglio di Stato aveva confermato anche la legittimità della determinazione del commissario ad acta n. 1 del 2006, che aveva annullato la nomina di AN LE a segretario comunale del Comune di Palù del Fersina;
- dopo l’emissione delle appena citate sentenze il giudizio davanti alla Corte d’appello di Trento era stato riassunto e si era concluso con la pronuncia della sentenza impugnata nella presente sede. AN LE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Comune di Palù del Fersina lamenta la falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. e l’errata interpretazione del ruolo del commissario ad acta avvenuta con la decisione circa la sua legittimazione, nonché il difetto di contraddittorio rispetto al menzionato commissario ad acta. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe dovuto qualificare il detto commissario ad acta come un organo del Comune di Palù del Fersina, essendo, al contrario, proprio il commissario in questione il soggetto al quale andava ricondotto il provvedimento di licenziamento o revoca della nomina di AN LE. Infatti, il commissario ad acta aveva agito per conto della Provincia autonoma di Trento e nell’ambito dei poteri da essa conferiti, essendo stato nominato in forza delle competenze previste dall’art. 9 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 6 di 11 2006, dall’art. 82 del d.P.Reg. 3/l/2005 e dall’art. 54 dello Statuto dell’Autonomia. Ne derivava che il commissario de quo era l’unico contraddittore necessario del giudizio instaurato da AN LE. Pertanto, non poteva ritenersi che vi fosse stato un licenziamento in quanto quello che era avvenuto era un annullamento in autotutela del provvedimento di nomina. 2. La doglianza è priva di pregio. Nessun dubbio può ormai più porsi in ordine alla legittimità della nomina del commissario ad acta da parte della Provincia autonoma di Trento, essendo stati respinti i ricorsi proposti, davanti al giudice amministrativo, contro la stessa (come segnalato nella sua memoria dal Comune di Palù del Fersina è stato dichiarato inammissibile pure l’ultimo ricorso del controricorrente innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione). La corte territoriale ha rilevato correttamente che il detto commissario si era sostituito all’organo comunale quanto al provvedimento di annullamento della nomina del segretario comunale del Comune ricorrente. Nessun rilievo, comunque, può avere l’operato di tale commissario in ordine al presente giudizio. Infatti, AN LE ha introdotto un procedimento avente ad oggetto il suo rapporto lavorativo con il Comune di Palù del Fersina e, quindi, unico legittimato passivo non poteva che essere quest’ultimo ente locale, in quanto datore di lavoro di AN LE. Lo stesso Comune di Palù del Fersina non nega di essere la controparte del rapporto di lavoro in esame, ma sostiene che, poiché l’annullamento della nomina del controricorrente era stato disposto dal commissario ad acta scelto dalla Provincia autonoma di 7 di 11 Trento, i veri legittimati passivi della presente lite sarebbero proprio questi due ultimi soggetti. Siffatta conclusione, però, non tiene conto del modo in cui opera un commissario ad acta. Egli è, infatti, semplicemente un soggetto nominato dall’autorità giudiziaria o da un’amministrazione superiore al fine di rimuovere una situazione di inerzia od un provvedimento illegittimo imputabili ad una particolare P.A. Ad esempio, in ambito giudiziario, non è in questione che il commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato sia un ausiliario di quest’ultimo, con la conseguenza che l’amministrazione interessata conserva, finché il detto commissario non ha dato seguito al suo incarico, il potere di intervenire ed esercitare i suoi poteri (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 8 del 25 maggio 2021). Allo stesso modo, non è in contestazione che il commissario ad acta sia stato nominato dalla Provincia autonoma di Trento per compiere un’istruttoria al fine di eventualmente annullare uno specifico atto illegittimo e che non sia un organo del Comune ricorrente. Egli, per l’esattezza, ha agito, secondo parte ricorrente, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972 il quale, al punto 5, stabilisce che “Alla Giunta provinciale spetta: (…) 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l’obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all’organo più rappresentativo dell’ente”. 8 di 11 Il Comune di Palù del Fersina non tiene conto, però, del presupposto dell’intervento del citato commissario, ovvero l’illegittimità della nomina a segretario comunale di AN LE. Ne deriva che l’annullamento di detta nomina, pur essendo stato effettuato da soggetto formalmente non appartenente al Comune ricorrente, è destinato ad avere effetti su un provvedimento del Comune di Palù del Fersina e, indirettamente, sul rapporto di diritto privato che ne è conseguito con il medesimo ente locale, ovvero il rapporto di lavoro con AN LE. La tesi di parte ricorrente, ove accolta, condurrebbe, peraltro, in maniera assolutamente illogica, a prospettare una responsabilità del commissario ad acta e della PAT quando, al contrario, l’unico atto illegittimo (vale a dire l’istituzione del posto di Segretario comunale ed il suo conferimento al controricorrente) è stato adottato, nella specie, proprio dal Comune di Palù del Fersina. Va riconosciuta, quindi, nella presente controversia, la legittimazione passiva del solo Comune di Palù del Fersina. Per ciò che concerne l’osservazione di parte ricorrente, per la quale non potrebbe ritenersi che vi sia stato un licenziamento in quanto quello che era avvenuto era un annullamento in autotutela del provvedimento di nomina, si osserva che, come accertato dalla Corte d’appello di Trento, il Comune di Palù del Fersina non ha mai impugnato la decisione di primo grado nella parte ove era stato accertato che, nel caso de quo, vi era stato un licenziamento illegittimo, con l’effetto che, sul punto, si è ormai formato il giudicato. D’altronde, neppure la corrispondente statuizione della corte territoriale è stata contestata nella presente sede. 3. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l’errata ed omessa valutazione del potenziale conflitto fra giudicati (ed il 9 di 11 correlato omesso esame di un fatto) che potrebbe sorgere ove venisse confermata, anche in sede di legittimità, la decisione del Consiglio di Stato n. 1914/2018, che ha ritenuto la legittimità della determinazione del commissario ad acta n. 1 del 2006 di annullamento della nomina di AN LE a segretario comunale del Comune di Palù del Fersina. Infatti, ad avviso di parte ricorrente, se dovesse divenire definitivo l’accertamento della legittimità del detto annullamento, sorgerebbe un contrasto con la pronuncia, passata in giudicato, del Tribunale di Trento, nella parte ove aveva rilevato l’illegittimità del licenziamento di AN LE. In presenza di tale contrasto, dovrebbe prevalere l’ultima sentenza passata in giudicato, vale a dire quella del Consiglio di Stato n. 1914/2018. 4. La doglianza è priva di pregio. Infatti, non può porsi un problema di giudicati contrastanti, come quello prospettato dal Comune di Palù del Fersina, quando, come nella specie, le decisioni in teoria confliggenti, emesse da due distinte giurisdizioni, non hanno in comune né il petitum né la causa petendi, ma solo una delle parti (AN LE). In particolare, il Consiglio di Stato ed il TAR di Trento si sono occupati della illegittimità, per violazione di legge, di un provvedimento amministrativo, mentre il Tribunale di Trento e la Corte d’appello di Trento hanno trattato una controversia attinente al rapporto di lavoro sorto dopo l’adozione del citato provvedimento. La stessa S.C., pur se in tema di revocazione ex art. 395, n. 5), c.p.c., ha espresso il principio, ben estendibile alla fattispecie per analogia di ratio, secondo cui il contrasto di giudicati sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali vi sia un’ontologica 10 di 11 e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 2, n. 38230 del 3 dicembre 2021). 5. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e la manifesta contraddittorietà della decisione in ordine alle spese. 6. La doglianza è infondata, avendo la corte territoriale applicato i comuni principi in tema di soccombenza. Sul punto, si osserva che, nel momento in cui riforma una pronuncia di primo grado, il giudice di appello, nel determinare le spese di lite secondo un criterio unitario e globale può, ove tale criterio sia comunque rispettato, quantificare le spese del grado precedente in misura pari a quella indicata dal primo giudice, per poi porle a carico della parte soccombente nella proporzione ritenuta più adeguata. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente 11 di 11 rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione
- ricorrente -
contro AN LE, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Bernari 87, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Santarelli;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 96/2018 della Corte d’appello di Trento depositata il 17 gennaio 2019; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/06/2022 dal Consigliere DARIO CAVALLARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale RO UC, il quale ha chiesto l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbito il terzo;
Civile Sent. Sez. L Num. 23194 Anno 2022 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: CAVALLARI DARIO Data pubblicazione: 25/07/2022 2 di 11 uditi gli Avvocati Maria Cristina Osele, per parte ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso, e BR EL, per delega, per il controricorrente, che ne ha domandato il rigetto;
letti gli atti del procedimento in epigrafe. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO AN LE ha convenuto il Comune di Palù del Fersina, con ricorso depositato il 21 giugno 2006, davanti al Tribunale di Trento, per fare accertare e dichiarare che il licenziamento concretizzatosi con la determina n. 1 del 26 aprile 2006 del commissario ad acta del Comune di Palù del Fersina, avente ad oggetto l’annullamento della delibera del Consiglio comunale del 25 ottobre 2004, concernente la sua nomina a segretario comunale di ruolo mediante mobilità volontaria, era illegittimo, con condanna del citato Comune a reintegrarlo nel posto di lavoro ed a risarcire i danni. Il Comune di Palù del Fersina non si è costituito. Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 3 del 2007, ha accolto il ricorso. Il Comune di Palù del Fersina ha proposto appello. La Corte d’appello di Trento, dopo avere preliminarmente sospeso il giudizio in attesa della definizione di altro giudizio pendente presso il Consiglio di Stato, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 96/18, ha in parte accolto il gravame, rideterminando in cinque mensilità della retribuzione globale di fatto il risarcimento spettante a AN LE. Il Comune di Palù del Fersina ha presentato ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. 3 di 11 Parte ricorrente ha esposto che: - con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 2004 il Comune di Palù del Fersina aveva istituito il posto di Segretario comunale a tempo pieno;
- con note del 9 e del 30 agosto 2004 il servizio autonomie locali della PAT (Provincia autonoma di Trento) aveva contestato la possibilità di istituire il detto posto in quanto, all’epoca, era in vigore una norma che vietava ai comuni sotto i 500 abitanti, come quello in esame, di avere una segreteria propria;
- nonostante la Regione Trentino - Alto Adige avesse dato parere favorevole alla costituzione della sede segretariale de qua, il citato servizio autonomie locali aveva ribadito, con nota del 25 ottobre 2004, l’illegittimità già rilevata;
- pertanto, in seguito a delibera consiliare n. 21 del 2004, AN LE aveva preso servizio come segretario comunale presso il Comune di Palù del Fersina con mobilità diretta dal Comune di Vigo Rendena;
- la PAT, nell’ambito dei poteri di vigilanza, controllo e sostituzione previsti anche dall’art. 54 dello Statuto speciale di autonomia aveva nominato, con delibera n. 12387 del 2005, un commissario ad acta e aveva dato avvio ad un accertamento ispettivo;
- il menzionato commissario, con determinazione n. 1 del 26 aprile 2006, aveva annullato d’ufficio, in via di autotutela, a decorrere dal 1° novembre 2004, l’atto di nomina del Segretario comunale, precisando che il rapporto di lavoro, pur se fondato su titolo invalido, aveva avuto esecuzione dal 1° novembre 2004 fino al 26 aprile 2006, con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 2126 c.c., erano salvi gli effetti di tipo retributivo, previdenziale e assicurativo connessi al rapporto stesso;
4 di 11 - AN LE aveva impugnato davanti al TAR di Trento, con due distinti ricorsi, la deliberazione di avvio dell’accertamento ispettivo e la determinazione di annullamento della sua nomina a segretario comunale;
- il medesimo LE aveva adito, in seguito, pure il giudice del lavoro del Tribunale di Trento, introducendo il giudizio che aveva condotto al ricorso oggetto del presente procedimento, concernente la richiesta di reintegra nel suo posto di lavoro, il pagamento degli stipendi arretrati e il risarcimento del danno;
- AN LE era stato assunto, infine, con deliberazione n. 29 del 28 aprile 2006, quale segretario comunale, con contratto a tempo indeterminato, dal Comune di Tres, con un incremento della sua retribuzione pari al 25%; - dopo la pronuncia del Tribunale di Trento favorevole a AN LE, quest’ultimo aveva rifiutato la reintegrazione quale segretario comunale presso il Comune di Palù del Fersina e aveva domandato la corresponsione dell’indennità sostitutiva di 15 mensilità; - il Comune di Palù del Fersina aveva proposto appello e la Corte di appello di Trento aveva sospeso il relativo giudizio, avendo preso atto che, nelle more, il TAR di Trento, con sentenza n. 245 del 2006, aveva accolto il ricorso di AN LE contro la deliberazione di avvio dell’accertamento ispettivo e che contro quest’ultima sentenza era stato proposto appello;
- con sentenza n. 169 del 2007, il TAR di Trento aveva accolto il secondo ricorso di AN LE contro la revoca della sua nomina a segretario comunale e la PAT aveva proposto appello;
- nel frattempo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5401/2015, passata in giudicato, aveva dichiarato 5 di 11 improcedibile il ricorso di primo grado di AN LE contro la nomina del commissario ad acta ad opera della PAT;
- con la successiva sentenza n. 1914/2018, il Consiglio di Stato aveva confermato anche la legittimità della determinazione del commissario ad acta n. 1 del 2006, che aveva annullato la nomina di AN LE a segretario comunale del Comune di Palù del Fersina;
- dopo l’emissione delle appena citate sentenze il giudizio davanti alla Corte d’appello di Trento era stato riassunto e si era concluso con la pronuncia della sentenza impugnata nella presente sede. AN LE ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo il Comune di Palù del Fersina lamenta la falsa applicazione dell’art. 354 c.p.c. e l’errata interpretazione del ruolo del commissario ad acta avvenuta con la decisione circa la sua legittimazione, nonché il difetto di contraddittorio rispetto al menzionato commissario ad acta. Ad avviso di parte ricorrente, la sentenza impugnata non avrebbe dovuto qualificare il detto commissario ad acta come un organo del Comune di Palù del Fersina, essendo, al contrario, proprio il commissario in questione il soggetto al quale andava ricondotto il provvedimento di licenziamento o revoca della nomina di AN LE. Infatti, il commissario ad acta aveva agito per conto della Provincia autonoma di Trento e nell’ambito dei poteri da essa conferiti, essendo stato nominato in forza delle competenze previste dall’art. 9 bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 6 di 11 2006, dall’art. 82 del d.P.Reg. 3/l/2005 e dall’art. 54 dello Statuto dell’Autonomia. Ne derivava che il commissario de quo era l’unico contraddittore necessario del giudizio instaurato da AN LE. Pertanto, non poteva ritenersi che vi fosse stato un licenziamento in quanto quello che era avvenuto era un annullamento in autotutela del provvedimento di nomina. 2. La doglianza è priva di pregio. Nessun dubbio può ormai più porsi in ordine alla legittimità della nomina del commissario ad acta da parte della Provincia autonoma di Trento, essendo stati respinti i ricorsi proposti, davanti al giudice amministrativo, contro la stessa (come segnalato nella sua memoria dal Comune di Palù del Fersina è stato dichiarato inammissibile pure l’ultimo ricorso del controricorrente innanzi alle Sezioni Unite della Corte di cassazione). La corte territoriale ha rilevato correttamente che il detto commissario si era sostituito all’organo comunale quanto al provvedimento di annullamento della nomina del segretario comunale del Comune ricorrente. Nessun rilievo, comunque, può avere l’operato di tale commissario in ordine al presente giudizio. Infatti, AN LE ha introdotto un procedimento avente ad oggetto il suo rapporto lavorativo con il Comune di Palù del Fersina e, quindi, unico legittimato passivo non poteva che essere quest’ultimo ente locale, in quanto datore di lavoro di AN LE. Lo stesso Comune di Palù del Fersina non nega di essere la controparte del rapporto di lavoro in esame, ma sostiene che, poiché l’annullamento della nomina del controricorrente era stato disposto dal commissario ad acta scelto dalla Provincia autonoma di 7 di 11 Trento, i veri legittimati passivi della presente lite sarebbero proprio questi due ultimi soggetti. Siffatta conclusione, però, non tiene conto del modo in cui opera un commissario ad acta. Egli è, infatti, semplicemente un soggetto nominato dall’autorità giudiziaria o da un’amministrazione superiore al fine di rimuovere una situazione di inerzia od un provvedimento illegittimo imputabili ad una particolare P.A. Ad esempio, in ambito giudiziario, non è in questione che il commissario ad acta nominato dal Consiglio di Stato sia un ausiliario di quest’ultimo, con la conseguenza che l’amministrazione interessata conserva, finché il detto commissario non ha dato seguito al suo incarico, il potere di intervenire ed esercitare i suoi poteri (Consiglio di Stato, Ad. Plenaria n. 8 del 25 maggio 2021). Allo stesso modo, non è in contestazione che il commissario ad acta sia stato nominato dalla Provincia autonoma di Trento per compiere un’istruttoria al fine di eventualmente annullare uno specifico atto illegittimo e che non sia un organo del Comune ricorrente. Egli, per l’esattezza, ha agito, secondo parte ricorrente, ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. n. 670 del 31 agosto 1972 il quale, al punto 5, stabilisce che “Alla Giunta provinciale spetta: (…) 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l’obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all’organo più rappresentativo dell’ente”. 8 di 11 Il Comune di Palù del Fersina non tiene conto, però, del presupposto dell’intervento del citato commissario, ovvero l’illegittimità della nomina a segretario comunale di AN LE. Ne deriva che l’annullamento di detta nomina, pur essendo stato effettuato da soggetto formalmente non appartenente al Comune ricorrente, è destinato ad avere effetti su un provvedimento del Comune di Palù del Fersina e, indirettamente, sul rapporto di diritto privato che ne è conseguito con il medesimo ente locale, ovvero il rapporto di lavoro con AN LE. La tesi di parte ricorrente, ove accolta, condurrebbe, peraltro, in maniera assolutamente illogica, a prospettare una responsabilità del commissario ad acta e della PAT quando, al contrario, l’unico atto illegittimo (vale a dire l’istituzione del posto di Segretario comunale ed il suo conferimento al controricorrente) è stato adottato, nella specie, proprio dal Comune di Palù del Fersina. Va riconosciuta, quindi, nella presente controversia, la legittimazione passiva del solo Comune di Palù del Fersina. Per ciò che concerne l’osservazione di parte ricorrente, per la quale non potrebbe ritenersi che vi sia stato un licenziamento in quanto quello che era avvenuto era un annullamento in autotutela del provvedimento di nomina, si osserva che, come accertato dalla Corte d’appello di Trento, il Comune di Palù del Fersina non ha mai impugnato la decisione di primo grado nella parte ove era stato accertato che, nel caso de quo, vi era stato un licenziamento illegittimo, con l’effetto che, sul punto, si è ormai formato il giudicato. D’altronde, neppure la corrispondente statuizione della corte territoriale è stata contestata nella presente sede. 3. Con il secondo motivo parte ricorrente lamenta l’errata ed omessa valutazione del potenziale conflitto fra giudicati (ed il 9 di 11 correlato omesso esame di un fatto) che potrebbe sorgere ove venisse confermata, anche in sede di legittimità, la decisione del Consiglio di Stato n. 1914/2018, che ha ritenuto la legittimità della determinazione del commissario ad acta n. 1 del 2006 di annullamento della nomina di AN LE a segretario comunale del Comune di Palù del Fersina. Infatti, ad avviso di parte ricorrente, se dovesse divenire definitivo l’accertamento della legittimità del detto annullamento, sorgerebbe un contrasto con la pronuncia, passata in giudicato, del Tribunale di Trento, nella parte ove aveva rilevato l’illegittimità del licenziamento di AN LE. In presenza di tale contrasto, dovrebbe prevalere l’ultima sentenza passata in giudicato, vale a dire quella del Consiglio di Stato n. 1914/2018. 4. La doglianza è priva di pregio. Infatti, non può porsi un problema di giudicati contrastanti, come quello prospettato dal Comune di Palù del Fersina, quando, come nella specie, le decisioni in teoria confliggenti, emesse da due distinte giurisdizioni, non hanno in comune né il petitum né la causa petendi, ma solo una delle parti (AN LE). In particolare, il Consiglio di Stato ed il TAR di Trento si sono occupati della illegittimità, per violazione di legge, di un provvedimento amministrativo, mentre il Tribunale di Trento e la Corte d’appello di Trento hanno trattato una controversia attinente al rapporto di lavoro sorto dopo l’adozione del citato provvedimento. La stessa S.C., pur se in tema di revocazione ex art. 395, n. 5), c.p.c., ha espresso il principio, ben estendibile alla fattispecie per analogia di ratio, secondo cui il contrasto di giudicati sussiste qualora tra le due controversie vi sia identità di soggetti e di oggetto, tale che tra le due vicende processuali vi sia un’ontologica 10 di 11 e strutturale concordanza degli estremi identificativi dei due giudizi, nel senso che la precedente sentenza deve avere ad oggetto il medesimo fatto o un fatto ad essa antitetico, non anche un fatto costituente un possibile antecedente logico, sempre che la relativa eccezione di giudicato non sia stata proposta innanzi al giudice del secondo giudizio, giacché, in caso contrario, non si verte in tema di contrasto di giudicati, ma ricorre un vizio di motivazione denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass., Sez. 2, n. 38230 del 3 dicembre 2021). 5. Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c. e la manifesta contraddittorietà della decisione in ordine alle spese. 6. La doglianza è infondata, avendo la corte territoriale applicato i comuni principi in tema di soccombenza. Sul punto, si osserva che, nel momento in cui riforma una pronuncia di primo grado, il giudice di appello, nel determinare le spese di lite secondo un criterio unitario e globale può, ove tale criterio sia comunque rispettato, quantificare le spese del grado precedente in misura pari a quella indicata dal primo giudice, per poi porle a carico della parte soccombente nella proporzione ritenuta più adeguata. 7. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente 11 di 11 rigettata, se dovuto, trattandosi di ricorso per cassazione la cui notifica si è perfezionata dopo la data del 30 gennaio 2013 (Cass., Sez. 6-3, n. 14515 del 10 luglio 2015).
P.Q.M.
La Corte, - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; - dà atto che sussiste l’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della IV Sezione