Art. 2.
L'art. 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652 , e' sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 1958, dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 13.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 20.000 mensili per i due genitori".
L'art. 9 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 , modificato con la legge 30 luglio 1957, n. 652 , e' sostituito, con decorrenza dal 1 gennaio 1958, dal seguente:
"I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 13.000 mensili per il coniuge o per un solo genitore e a lire 20.000 mensili per i due genitori".