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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/02/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
IA Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere IA Luisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 7.5.2024
da
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Frusca, del Foro di Lecco presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nata a [...], il [...], in proprio e nella sua qualità _1 di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata a A_
Firenze l'8 novembre 2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Bevacqua, del Foro di Firenze, presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3057/2023 emessa dal Tribunale di Brescia il 23.11.2023 e pubblicata il 29.11.2023, non notificata, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 2352/2021, in punto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
Per parte appellante:
“contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, in via pregiudiziale: dichiarare la nullità e/o revocare l'ordinanza di ammissione della CTU immuno-ematologica del 17 dicembre 2021; dichiarare l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità delle presunte trascrizioni dei messaggi WhatsApp prodotte da parte attrice;
dichiarare l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità delle fotografie prodotte da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 3; in via istruttoria: ammettere le richieste di prova testimoniale formulate dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 (testi già indicati) e ammettere CTU per individuare il momento del concepimento;
in via principale: respingersi ogni domanda ed eccezione a qualsiasi titolo formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente tenersi indenne il convenuto da ogni avversa pretesa;
in via incidentale-subordinata: sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 116 e 118 c.p.c. e 269 c.c. per violazione degli artt. 3, 13, 14, 15, 24, 30, 32, 111 Cost., nonché degli indirizzi della Corte costituzionale in materia, come espressi dalla sentenza n. 257 del 1996; in ogni caso: spese dei giudizi di primo e di secondo grado rifuse.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis, per tutte le causali di cui in narrativa, respingere integralmente il ricorso in appello e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 3057/2023 resa dal Tribunale di Brescia in data 29 novembre 2023. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Procuratore Generale:
“Letto l'appello in data 06/05/2024 presentato nell'interesse di Parte_1 avverso la sentenza con cui in data 23/11/2023 il Tribunale di Brescia, Sez. 3^ Civ., decidendo su istanza di dichiarazione giudiziale della paternità promossa da
[...]
, dichiarava che il era padre della minore , _1 Pt_1 A_ disponeva a carico del predetto la somma di euro 500,00 (più il 50% delle spese straordinarie) a titolo di mantenimento della figlia, nonché il rimborso alla madre della metà delle somme dalla stessa anticipate per tale mantenimento. Il Tribunale è addivenuto, sostanzialmente, alla predetta conclusione fondandola su due aspetti ritenuti decisivi: - l'accertata relazione sentimentale e sessuale tra il
e la in epoca compatibile con il concepimento del minore;
- la Pt_1 _1 volontà da parte di di non sottoporsi ai prelievi per l'accertamento della Pt_1 paternità tramite esame del DNA, come da CTU disposta dal Tribunale. Lette altresì la comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di e la memoria _1
2 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
di replica del . Ritenute condivisibili le argomentazioni espresse nel Pt_1 provvedimento del Tribunale, supportato dall'abbondante e costante giurisprudenza di legittimità sul punto, e che non paiono efficacemente confutate dalle considerazioni formulate nell'atto di appello. Si chiede che codesta Corte voglia rigettare il proposto appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di riassunzione del 24.2.2021 , in proprio e in qualità di _1 genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore , a seguito A_ di declaratoria di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Brescia, conveniva in giudizio affinché venisse Parte_1 accertato e dichiarato che quest'ultimo era il padre biologico di A_
e, per l'effetto, chiedeva di condannare il padre all'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 2.500,00 mensili;
di condannare il convenuto al pagamento della somma ritenuta secondo giustizia in restituzione della metà delle somme da ella anticipate per il mantenimento della figlia dalla nascita fino al deposito della domanda, nonché al risarcimento in favore di del danno non patrimoniale da quest'ultima sofferto per la A_ privazione del rapporto genitoriale e per i pregiudizi biologico, morale ed esistenziale;
in via istruttoria, chiedeva di disporre CTU al fine di accertare in maniera dirimente la paternità del signor . Pt_1
L'attrice deduceva di aver intrattenuto con una relazione Parte_1 sentimentale iniziata nel dicembre 2018 sino all'aprile 2019, quando ella gli aveva comunicato di essere incinta;
da quel momento, il signor dapprima aveva Pt_1 tentato di indurla ad interrompere la gravidanza e successivamente aveva declinato ogni sua responsabilità nei confronti della minore , nata in [...] A_
8.11.2019. A tal fine, la IG produceva copiosa messaggistica intervenuta _1 via WhatsApp tra le parti a conferma della relazione sentimentale tra costoro intercorsa nel periodo corrispondente al concepimento della figlia fino al declino della relazione.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 avverse in quanto infondate in fatto e in diritto;
in particolare, parte convenuta contestava le affermazioni e la ricostruzione dei fatti per come rappresentati da parte attrice eccependo preliminarmente l'inefficacia probatoria delle trascrizioni dei messaggi via WhatsApp depositate in giudizio dalla IG in quanto non _1 conformi ai messaggi originali e comunque non rilevanti ai fini della prova dei fatti affermati dalla controparte. A tal fine, il convenuto rappresentava che tra le parti era intercorso, per un breve periodo, solo un rapporto amichevole, superficiale e privo di alcun serio coinvolgimento affettivo.
3 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
3. Ammessa CTU di tipo genetico-ematologica, la stessa non si era espletata in quanto il convenuto aveva deciso di non presentarsi;
pertanto, la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio libero delle parti, dove il signor , a Pt_1 domanda del Giudice del perché si fosse sottratto al test del DNA, dichiarava “Io non mi sono sottratto al test, ma la mia difesa ha dimostrato i miei spostamenti nel corso delle due settimane in cui sarebbe avvenuto il concepimento. La nostra consulenza medica ha individuato le due settimane in cui sarebbe avvenuto il concepimento: in particolare, il concepimento sarebbe avvenuto il 14 febbraio, secondo la consulenza, e la mia difesa si è concentrata sulla settimana prima e sulla settimana dopo questa data. Credo che l'aver dimostrato di non essere nelle vicinanze della in quel _1 periodo sia sufficiente, ho ritenuto di non sentirmi obbligato a sottopormi al test del DNA. Se dai documenti versati in giudizio fosse emerso che io e lei avevamo avuto contatti in un periodo compatibile con il concepimento mi sarei sottoposto al test per avere la sicurezza completa, ma visto che nemmeno risulta che abbiamo avuto contatti in quel periodo, non ho ritenuto di dovermici sottoporre. Non capisco perché io debba fare il test del DNA, visto che non ho il minimo dubbio che la bambina sia mia. Sono certo che non lo sia.” Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le seguenti conclusioni: parte attrice si riportava a quanto già richiesto con l'atto introduttivo del giudizio;
parte convenuta, oltre a ribadire il rigetto delle pretese avverse, chiedeva di revocare l'ordinanza di ammissione della CTU immuno-ematologica e/o dichiararne la nullità in quanto il mezzo istruttorio era stato disposto in difetto dei presupposti di ammissibilità (la sussistenza del grave danno per la parte ex art. 118 c.p.c.; il proprio diniego il quale costituiva, secondo il principio espresso dalla Corte Cost. sent. 257/1996, causa ostativa non solo all'attuazione dell'ordinanza ma anche alla sua adozione e infine per il carattere esplorativa della consulenza medesima e dell'intero giudizio); di dichiarare l'inammissibilità e/o inutilizzabilità delle produzioni documentali prodotte dall'attrice (incluse le trascrizioni dei messaggi WhatsApp e le fotografie); in via istruttoria, chiedeva di ammettere le prove testimoniali dedotte con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 e non accolte;
in via incidentale subordinata, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 116 e 118 c.p.c. e 269 c.c. per violazione degli artt. 3, 13, 14, 15, 24, 30, 32, 111 Cost.
4. Con atto del 20.6.2023, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, interveniva volontariamente in giudizio la moglie del convenuto, SI.ra , la quale, premesso il Controparte_2 pregiudizio psicologico patito da ella e dalle figlie della coppia, NA IA PI ed
, chiedeva la rimessione in istruttoria della causa affinché venisse Parte_2 accertato la sussistenza o meno di un rapporto di filiazione tra il marito e
[...]
mediante il confronto del DNA. A_
4 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
5. Con sentenza del 23.11.2023 il Tribunale di Brescia così statuiva:
“1) Dichiara che è il padre della minore Parte_1 A_
;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Firenze di procedere alla annotazione della presente sentenza, una volta che la stessa sia passata in giudicato, a margine dell'atto di nascita di;
A_
3) Pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento indiretto della figlia mediante il A_ pagamento della somma di € 500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 20 di ogni mese nelle mani di _1
, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese
[...] non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; 4) Condanna il convenuto a pagare a favore dell'attrice Parte_1
la somma di € 2.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal _1 giorno 8.11.2019 al saldo effettivo, a titolo di rimborso della metà delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento della figlia dalla nascita A_ fino all'instaurazione del presente giudizio, statuizione che sarà azionabile solo dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
5) Rigetta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare a favore della minore
avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto;
A_
6) Dispone la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura di un terzo, e, per l'effetto, condanna il convenuto a rimborsare Parte_1 all'attrice i restanti due terzi, che si liquidano in € 7.240,00 per _1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 18,00 per esborsi, con distrazione dei compensi non riscossi e delle spese anticipate in favore degli Avv.ti Cecilia Bevacqua e Martina Scapigliati, che si sono dichiarate antistatarie;
7) Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di .” Controparte_2
Osservava il Tribunale:
- in via preliminare, andava dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della sig.ra in quanto tardivo poiché depositato solo dopo la scadenza dei termini di cui CP_2 all'art. 190 c.p.c. in violazione dell'art. 268 c.p.c. e per l'effetto le spese di lite sostenute dalla parte intervenuta rimanevano a suo carico.
- nel merito, la domanda di accertamento del rapporto di filiazione tra il signor Pt_1
e andava accolta. In particolare, parte attrice aveva sostenuto di A_ aver intrattenuto una relazione sentimentale e sessuale con nel Parte_1 periodo che andava dal dicembre 2018 all'aprile 2019, periodo compatibile con il concepimento di , nata l'[...]. A conferma delle circostanze A_ soccorrevano i documenti prodotti e in particolare la trascrizione dei messaggi WhatsApp scambiati fra le parti dal 17.12.2018 al 23.1.2020 da cui si evinceva in modo inequivocabile l'esistenza di una relazione sentimentale e sessuale fra le parti,
5 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
che erano solite chiamarsi “fidanzati” “tesoro”, “mia priorità”. Dai medesimi messaggi era emerso come i due si erano incontrati a Roma e a Milano tra il 10 e 11 gennaio 2019, a Bologna dal 22 al 24 gennaio 2019, ancora a Milano dal 6 al giorno 8 febbraio 2019, a Sirmione il 5 e il 6 marzo 2019 e che durante gli incontri le parti avevano intrattenuto rapporti intimi e poi a Roma dal 18 al 20 marzo 2019, e a Firenze dal 20/21 al 23 marzo 2019. Dall'aprile 2019 il tono dei messaggi cambiava, i due si chiamavano per nome e non riuscivano neanche a programmare un incontro di persona. Dopo la nascita della bambina, in data 10.12.2019 Parte_1 chiedeva a di consegnargli il materiale della gravidanza così da _1 sottoporlo a un medico affinché potesse dirgli se la data di nascita della bambina era compatibile con una delle date in cui questi si erano incontrati. Tali dichiarazioni non erano state contestate dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, dove il si era limitato a dichiarare di conoscere la sig.ra e di averla incontrata Pt_1 _1 più volte ma definiva il loro “un rapporto semplicemente amichevole, superficiale e privo di alcun serio coinvolgimento affettivo” poiché egli aveva una moglie e due figlie e trascorreva la sua vita con la famiglia;
in particolare, il convenuto in quella sede aveva solo contestato la valenza probatoria dei messaggi deducendone la non conformità all'originale e che comunque il loro contenuto non aveva rilevanza ai fini delle circostanze dichiarate dalla;
solo nel corso dell'interrogatorio libero _1 aveva dichiarato di conoscere , precisando però di aver intrattenuto con _1 lei solo rapporti di lavoro e per la prima volta aveva contestato, tardivamente, di aver scritto tali messaggi.
- La contestazione del convenuto circa l'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp depositati da controparte non poteva essere accolta in quanto si trattava di un mezzo riconducibile alle riproduzioni informatiche e, in genere, alle rappresentazioni meccaniche di fatti e di cose di cui all'art. 2712 c.c. le quali, a differenza della scrittura privata, erano liberamente apprezzabili dal Giudice, pur non formando piena prova del fatto rappresentato, anche ove la parte contro cui la documentazione era stata esibita ne avesse disconosciuto la conformità all'originale. Nel caso di specie, la conformità all'originale delle trascrizioni dei messaggi WhatsApp si ricavava dagli altri elementi acquisiti al giudizio: l'atteggiamento processuale del convenuto il quale non aveva tempestivamente, esplicitamente e puntualmente contestato il loro contenuto sostanziale ma anzi lo aveva confermato in più punti;
dagli altri documenti allegati da parte attrice e in particolare dalle tre fotografie depositate con la terza memoria istruttoria1 che la rappresentavano insieme a a Roma e a Parte_1
Milano nonché il rifiuto del convenuto di sottoporsi al test genetico del DNA in modo sostanzialmente ingiustificato deducendo ragioni legate alla tutela della sua libertà personale e della sua riservatezza rispetto ai propri dati sensibili, nonché sostenendo che la prova emato-genetica non era ammissibile se non dopo che l'attrice avesse dimostrato con certezza l'esistenza di rapporti sessuali fra lei e il presunto padre 1 A prova contraria rispetto al capitolo di prova orale n. 4 articolato dal convenuto nella seconda memoria istruttoria “Il signor e la IG , tra la fine del 2018 e la fine del 2019 intrattenevano rapporti di Parte_1 _1 lavoro” 6 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
all'epoca del concepimento. A riguardo, la giurisprudenza era ormai consolidata nel ritenere che il test del DNA non era subordinato alla preventiva dimostrazione dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre nel periodo del concepimento;
la circostanza che il signor si era rivolto ad un medico che Pt_1 aveva individuato come data presumibile del concepimento il 14.2.2019 era irrilevante in quanto si trattava di una consulenza tecnica di parte priva di autonomo valore probatorio;
infine, il rifiuto di sottrarsi al test del DNA, per quanto legittimo, permetteva al Giudice di trarre comunque argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in quanto in materia di riconoscimento giudiziale di paternità la prova scientifica del DNA appariva dirimente e il suo ostruzionismo costituiva un comportamento di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Infine, erano infondate pure le difese del convenuto basate sull'esistenza del “grave danno per la parte” di cui all'art. 118 c.p.c., rappresentato dalla violazione del diritto costituzionale alla riservatezza di dati personalissimi come quelli relativi alla sequenza genetica, per le ragioni già esposte dal Giudice nell'ordinanza datata 17.12.20212. Pertanto, risultava provata l'esistenza 2 Ordinanza così motivata: “…lette le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza cartolare del 17.12.2021, lette le rispettive memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuto che l'attrice abbia fornito adeguati indici di prova, non puntualmente contestati dal convenuto, in ordine all'esistenza di una relazione di carattere sessuale fra le parti in periodo compatibile con quello in cui la minore , nata in data [...], sarebbe stata A_ concepita;
rilevato, in ogni caso, che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la giurisprudenza ha spesso escluso qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre nel periodo del concepimento (in questo senso si legga Cass. civ. n. 14976/2007); Ritenuto, pertanto, che l'unica prova idonea a dimostrare con ragionevole certezza se il sia il padre biologico di sia una consulenza tecnica d'ufficio di tipo immuno- genetico avente il Pt_1 A_ seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale, acquisiti gli atti e il materiale ritenuti necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico anche presso i competenti uffici della Pubblica Amministrazione (ai quali sin d'ora si ordina ai sensi dell'art. 213 c.p.c. di fornire al consulente tecnico d'ufficio tutte le informazioni, il materiale, ed i documenti che questi richiederà, consentendogli di estrarne copia), svolti tutti gli accertamenti, anche di tipo genetico ed ematico che ritenga utili ai fini dell'espletamento dell'incarico, anche attraverso il raffronto fra campioni/reperti biologici riferibili al disponibili presso strutture pubbliche e quelli Pt_1 prelevati dalla minore , ferma restando la necessità di acquisire il consenso del per A_ Pt_1 l'esecuzione di esami sulla sua persona, riferisca il C.T.U. se e in che grado di probabilità possa affermarsi che
sia la figlia biologica di , dando conto altresì dei criteri tecnici A_ Parte_1 utilizzati a tal fine”; precisato che, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. il Giudice può desumere argomenti di prova dal rifiuto ingiustificato delle parti a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo (in questo senso si legga anche Cass. civ. n. 16128/2019), e che, in particolare, il rifiuto della persona interessata di sottoporsi ad indagini ematologiche nell'ambito di un giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale “costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda” (così Cass. civ. n. 6025/2015); rilevato che, ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera f), del regolamento U.E. n. 679/2016, il divieto di trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, non si applica quando “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”, e che anche il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei propri dati o di limitarlo può essere esercitato solo fintantoché tale trattamento non sia necessario per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (artt. 18 e 21 del regolamento U.E. n. 679 citato); rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 196/2003 come modificato per dare adeguamento al regolamento U.E. n. 679/2016 suddetto, in materia di accesso agli atti amministrativi (ma il principio vale in generale in tutti i casi in cui una singola attività comporti il trattamento di dati genetici, relativi alla salute o all'orientamento sessuale della persona, come dimostrato anche dalle disposizioni sopra citate), il trattamento è consentito in ragione dell'esigenza di tutelare una situazione giuridicamente rilevante che sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, o consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
evidenziato che nessun dubbio vi sia circa il fatto
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di una relazione sentimentale tra le parti fra il mese di dicembre 2018 e il mese di aprile 2019, e la consumazione di rapporti sessuali fra di loro in periodi compatibili (10-11 gennaio 2019, 22-24 gennaio 2019, 6-8 febbraio 2019, 5-6 marzo 2019, 18-23 marzo 2019) con l'epoca del concepimento di , nata il giorno A_
8.11.2019, il cui concepimento, in base a quanto riferito alla IG anche dal _1 ginecologo, era ipotizzabile tra il 6-8 febbraio 2019, durante la fuga milanese.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi probatori in atti non vi era dubbio che fosse il padre biologico di . Parte_1 A_
- La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del convenuto era infondata in quanto il diritto vivente formatosi sull'applicazione degli artt. 116 e 118 c.p.c. nei giudizi di cui all'art. 269 c.c. rispettava il diritto alla libertà personale del singolo. Quest'ultimo poteva ben rifiutare di sottoporsi alla prova scientifica del DNA ma nessuna violazione costituzionale poteva farsi derivare dal principio della libera valutazione della prova da parte del Giudice in quanto principio cardine del diritto processuale civile in base al quale si poteva valutare anche il comportamento processuale delle parti a norma dell'art. 116 c.p.c.
- La domanda volta a prevedere in capo al signor l'onere a contribuire al Pt_1 mantenimento della bambina, andava accolta e, tenuto conto delle attuali esigenze della minore, dei redditi delle parti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e dei compiti domestici e di cura assunti in via esclusiva dalla madre, l'assegno andava fissato nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data della notifica dell'atto di citazione originario, avvenuta nel mese di aprile 2020.
- La domanda di rimborso della metà delle somme anticipate dalla IG per _1 il mantenimento della figlia dalla nascita (8.11.2019) fino all'instaurazione del presente giudizio (aprile 2020) andava accolta in quanto gli effetti della dichiarazione
che, nel caso di specie, l'esame dei dati genetici del sia giustificato dall'esigenza di tutelare il diritto inviolabile Pt_1 della minore ad accertare le proprie origini, anche al fine di assicurare il diritto di costei di A_ essere mantenuta, educata ed istruita da entrambi i genitori, nonché quello all'identità personale: del resto, anche la Suprema Corte ha riconosciuto che l'indagine sul DNA altrui può essere chiesta nell'ambito di un giudizio di status, come quello di disconoscimento di paternità (o di accertamento giudiziale della paternità), e che il rifiuto dell'interessato a sottoporvisi costituisce comportamento processuale dotato di rilevanza probatoria (Cass. civ. n.
21014/2013);
P.Q.M.
letti e applicati gli artt. 183 comma 7, 191, 193, 201 c.p.c., letti altresì gli artt. 221 commi 4 e 8 del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020, e 23 del D.L. 137/2020, convertito in legge 176/2020, come prorogato dall'art. 7 del D.L. 105/2021; dispone la consulenza tecnica d'ufficio nei limiti indicati nella parte motiva e nomina la Dott.ssa Per_2
, iscritta all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di questo Tribunale;
fissa, per l'eventuale modifica o
[...] integrazione del quesito, anche alla luce delle sollecitazioni delle parti, il giuramento del consulente tecnico e per il conferimento dell'incarico, l'udienza del 14.1.2022; dispone che l'udienza suddetta si svolga in modalità cartolare stabilendo la seguente scansione di atti: termine fino al 31.12.2021 per il C.T.U. per depositare atto telematico, sottoscritto con firma digitale, contenente dichiarazione di accettazione dell'incarico, giuramento «di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità al giudice» ex art. 193 c.p.c., indicazione della possibile data di inizio delle operazioni peritali, proposta di termini di durata delle stesse e richiesta di fondo spese (come da modello che per comodità si allega); termine fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza per il deposito, a cura delle parti, di note scritte contenenti eventuali istanze, osservazioni al quesito e nomina dei CTP (o richiesta di termine per procedere successivamente a tale nomina); riserva a partire dal giorno previsto per l'udienza l'affidamento del quesito definitivo, la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali e dei termini ex art. 195 c.p.c. e le ulteriori determinazioni.
8 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
giudiziale di paternità retroagivano al momento della nascita, avendo la sentenza natura dichiarativa. Pertanto, il signor andava condannato al relativo rimborso Pt_1 in favore della IG nella misura pari al contributo per il mantenimento _1 indiretto di pro futuro per un totale di € 2.500,00, oltre interessi legali A_ ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto (8.11.2019) al saldo effettivo, fermo restando però che l'esercizio di tale diritto poteva ottenersi solo dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza di accertamento della filiazione.
- La domanda di condanna di al risarcimento in favore della minore Parte_1
del danno non patrimoniale sofferto per la privazione del A_ rapporto genitoriale andava rigettata in quanto non era stato dimostrato né allegato da l'esistenza di un pregiudizio effettivo nella minore per la mancanza di _1 una figura paterna non potendosi prevedere un danno in re ipsa.
- La reiterazione delle istanze istruttorie da parte del convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, ivi compresa quella di revoca dell'ordinanza datata 17.12.2021, andavano rigettate per le stesse ragioni indicate dal Giudice Istruttore nell'ordinanza da ultimo citata nonché nell'ordinanza del giorno 1.6.2022 nonché per il fatto che la prova che il signor nei periodi 11- 14 febbraio 2019, e 15- 20 Pt_1 febbraio 2019, non si trovava con la IG appariva superflua ed irrilevante _1 in quanto in questa sede era stata raggiunta la prova che il convenuto si trovava con la nei diversi periodi 10- 11 gennaio 2019, 22-24 gennaio 2019, 6-8 febbraio _1
2019, 5-6 marzo 2019, e 18-20 marzo 2019, tutti compatibili con l'epoca del presunto concepimento.
- Le spese di lite andavano compensate attesa la parziale reciprocità della soccombenza nella misura di 1/3, e, per l'effetto, il andava condannato a Pt_1 rimborsare all'attrice i restanti due terzi.
6. Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia ha proposto appello Parte_1 concludendo come in epigrafe. In particolare, il signor ha ribadito la nullità e la Pt_1 necessità di revocare l'ordinanza di ammissione della CTU immuno-ematologica; l'inutilizzabilità e l'inammissibilità delle presunte trascrizioni dei messaggi WhatsApp prodotte da parte attrice e delle fotografie dalla medesima allegate con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 3; in via istruttoria, ha reiterato la prova testimoniale già richiesta davanti al Tribunale e non ammessa da quest'ultimo e ha chiesto di disporre CTU per individuare il momento del concepimento;
ha riproposto altresì la domanda volta a sollevare la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 116 e 118 c.p.c. e 269 c.c. per violazione degli artt. 3,
13, 14, 15, 24, 30, 32, 111 Cost., nonché degli indirizzi della Corte costituzionale in materia, come espressi dalla sentenza n. 257 del 1996.
7. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto _1 infondato in fatto e in diritto, e, quindi, la conferma della sentenza impugnata.
9 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
8. In data 2.10.2024 ha depositato memorie ex art. 473-bis.32, co. 2 Parte_1 cpc in replica alle difese avversarie insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
9. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello, concludendo come in epigrafe.
10. All'udienza del 22.10.2024 i difensori delle parti hanno chiesto termine per note conclusive. La Corte, concessi i termini, ha rinviato la causa all'udienza del 18.2.2025.
11. I difensori delle parti hanno depositato memorie conclusive richiamando quanto già dedotto nei rispettivi atti introduttivi. In particolare, ha ribadito che la data del concepimento poteva Parte_1 essere ricavata soltanto da quella del parto coincidente con il 14 febbraio 2019 - non avendo controparte assolto agli oneri di allegazione e di prova che sulla stessa gravavano e non avendo il Giudice accolto la propria richiesta di effettuare CTU sulla data del concepimento - periodo in cui egli aveva dimostrato di non aver avuto incontri con la IG . In merito al proprio rifiuto di sottoporsi al prelievo _1 ematico, fermo restando le ragioni che lo avevano indotto a non sottoporsi al prelievo, l'appellante evidenziava che la relativa CTU fosse esplorativa e comunque anche ammettendo che il rifiuto fosse ingiustificato non si poteva fondare l'accoglimento della domanda esclusivamente su tale rifiuto anche perché se così fosse si ammetterebbero accertamenti della paternità privi di qualsiasi fondamento, non idonei alla migliore tutela del minore. L'appellata, di contro, ha contestato tutti i motivi di appello replicando che le trascrizioni Whatsapp non erano mai state disconosciute in modo chiaro, circostanziato ed esplicito da controparte e che le stesse erano ormai ammesse in giurisprudenza come mezzo di prova;
in ordine al rifiuto del signor di Pt_1 sottoporsi al prelievo ematico, ha ribadito l'indirizzo di legittimità secondo cui nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituiva un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Infatti, solo la CTU immuno-genetica avrebbe dato risposta certa all'interrogativo se l'appellante fosse o meno il padre di . Infine, ha contestato la doglianza di controparte in A_ ordine al contributo dallo stesso dovuto a titolo di mantenimento in favore della figlia in quanto il Tribunale aveva correttamente fissato la somma per il mantenimento della minore in euro 500 mensili prevendendo che lo stesso doveva altresì retroagire sino alla domanda giudiziale.
12. All'udienza del 18.2.2025 i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e la Corte ha posto la causa in decisione.
10 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Parte appellante propone quattordici motivi di appello e censura la pronuncia del Tribunale evidenziando:
- l'erroneo utilizzo delle trascrizioni dei presunti messaggi WhatsApp prodotti da nonostante nella comparsa di costituzione e risposta ne avesse _1 disconosciuto il contenuto. Il Tribunale aveva disatteso il maggioritario indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui in presenza di una contestazione sulla conformità delle trascrizioni colui che le aveva prodotte era tenuto a depositare il dispositivo o la sua copia forense. Nonostante _1 non avesse provveduto in tal senso, il Tribunale aveva comunque conferito valore probante alle presunte trascrizioni le quali invece andavano espunte dal materiale probatorio.
- L'erronea valutazione delle trascrizioni dei messaggi via WhatsApp come conformi agli originali. Il Tribunale aveva giudicato originali le trascrizioni depositate da nonostante nessuna efficacia dimostrativa poteva conferirsi alla _1 dichiarazione resa dal signor all'interrogatorio quando egli aveva dichiarato di Pt_1 conoscere la IG e di vari incontri con la medesima negli stessi giorni in _1 cui dai messaggi poteva ricavarsi che le parti avevano avuto dei rapporti sessuali. A riguardo, egli aveva semplicemente risposto secondo verità precisando che gli incontri erano avvenuti per motivi di lavoro;
risultava illogica pure la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto i messaggi conformi agli originali in quanto egli non aveva fornito una spiegazione ragionevole della loro contraffazione;
né era vero che egli non aveva contestato tempestivamente e in modo puntuale la conformità agli originali in quanto egli già in seno alla comparsa di costituzione e risposta3 non solo aveva affermato che i fatti desumibili dalle trascrizioni non erano effettivamente avvenuti ma aveva pure dedotto in maniera esplicita che quelle trascrizioni non erano conformi ai messaggi originali. Infine, era del tutto erroneo affermare che la conformità agli originali poteva dedursi anche dal fatto che egli non aveva prodotto in giudizio gli originali in quanto tale onere probatorio gravava sulla parte che aveva prodotto le trascrizioni. Pertanto, se le presunte trascrizioni venissero valutate ancora una volta liberamente dal Giudice, comunque, andava esclusa la loro autenticità.
- L'erroneo utilizzo delle fotografie allegate dalla solo in seno alla memoria _1 istruttoria N. 3 nonostante egli ne avesse eccepito la tardività e, di conseguenza, l'inutilizzabilità della produzione. A riguardo, la relativa produzione andava depositata al più con la memoria istruttoria n.
2. Inoltre, anche volendo ammettere le Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
fotografie, le stesse non provavano niente di diverso rispetto alla circostanza che le parti avevano intrattenuto rapporti di lavoro. Si trattava di scatti che rappresentavano le parti in luoghi pubblici e in atteggiamenti che non lasciavano intendere alcun coinvolgimento affettivo anche perché se un reale legame fosse esistito tra le parti, la avrebbe disposto di ben altro materiale. Pertanto, contrariamente a quanto _1 dedotto dal Giudice, da queste riproduzioni non poteva ricavarsi l'esistenza di un legame sentimentale tra le parti.
- L'erroneo rigetto dell'istanza con cui egli aveva chiesto la revoca dell'ordinanza del 17.12.2021 nella quale era stata disposta CTU immunogenetica. A tal riguardo, egli aveva evidenziato che l'ispezione personale non poteva essere ammessa sussistendo il “grave danno per la parte” ex art. 118, comma 1, c.p.c. in quanto veniva violato il diritto costituzionale alla riservatezza di dati personalissimi come quelli relativi al DNA ma, nonostante ciò, il Tribunale aveva ritenuto infondata la doglianza sulla base dell'art. 9, par. 1 e par. 2, lett. f), reg. (UE) 679/2016, secondo cui il trattamento dei dati personali è ammesso quando è necessario per consentire l'esercizio in via giurisdizionale di un diritto. Tuttavia, tale motivazione non era condivisibile atteso che nel rapporto tra fonte interna e fonte sovranazionale valeva il principio della
“riserva di disposizioni più favorevoli” e pertanto non poteva invocarsi la norma europea più stringente rispetto a quella interna. Ancora, il Tribunale aveva altresì ritenuto applicabile l'art. 60 d.lgs. n. 196/2003, secondo cui il trattamento del dato genetico è consentito in ragione dell'esistenza di una situazione giuridicamente rilevante che sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ma anche tale riferimento non era condivisibile in quanto la norma disciplinava la materia solo in relazione alla richiesta di accesso a documenti amministrativi e non in sede giudiziale. Sul punto, il Tribunale aveva pure disatteso la pronuncia della C. cost., 19 luglio 1996, n. 257 la quale subordinava l'accertamento o l'ispezione al consenso liberamente manifestato da acquisire prima dell'emissione del provvedimento del Giudice che disponeva il relativo accertamento. Nel caso di specie, egli non aveva manifestato alcun consenso rilevando come la CTU aveva natura meramente esplorativa avendo controparte fondato la propria difesa su materiale inutilizzabile. Per tutti questi motivi, l'ordinanza del 17.12.2021 andava revocata;
- L'erronea valutazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che egli non aveva contestato nella prima difesa utile la sussistenza di una relazione sentimentale con la . Egli, invero, in seno alla comparsa di costituzione e risposta aveva _1 affermando che tra le parti era intercorso, per un breve periodo, un rapporto semplicemente amichevole, superficiale e privo di alcun serio coinvolgimento affettivo. Quindi, egli aveva adeguatamente contestato le deduzioni avverse e aveva altresì dedotto di conoscere la e che i due si erano incontrati ma da ciò non _1 poteva desumersi una relazione sentimentale tra le parti: conoscersi non significava essere amanti. Non era vero, dunque, che la contestazione della sussistenza di un rapporto sentimentale e sessuale era giunta tardivamente solo nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 e nell'interrogatorio libero. Ad ogni modo, nel caso in esame non era operante l'art. 115 cpc vertendosi in materia di diritti indisponibili.
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- L'erronea indicazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che le parti avevano intrattenuto rapporti sessuali in periodi compatibili con il concepimento di nata l'[...] e nella parte in cui aveva ritenuto superflue e/o A_ irrilevanti le proprie richieste di prova. In particolare, il Tribunale era giunto a tale conclusione facendo affidamento sia alle pretese trascrizioni dei messaggi WhatsApp, tuttavia inutilizzabili, sia al fatto che ciascuna delle date in cui le parti si erano incontrate era compatibile con il giorno del concepimento (“10-11 gennaio 2019, 22- 24 gennaio 2019, 6-8 febbraio 2019, 5-6 marzo 2019, 18-23 marzo 2019”). In primo luogo, l'affermazione del Tribunale era contraria alla scienza non potendosi avere una gravidanza di dieci mesi né pari a sette mesi e mezzo. Egli aveva sottolineato di aver affidato la documentazione medica ad un consulente tecnico il quale aveva individuato la data presumibile del concepimento nel 14 febbraio 2019, periodo in cui egli era fuori dall'Italia. Nessuna rilevanza, tuttavia, era stata attribuita a tale allegazione né aveva avuto seguito la propria richiesta di effettuare una CTU volta a individuare il momento del concepimento e le altre richieste istruttorie che si reiteravano pure in questa sede.
- L'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto ingiustificato il proprio rifiuto di sottoporsi al test genetico così attribuendo valore indiziario a tale comportamento ai fini della decisione. A riguardo, la prima giustificazione del diniego andava individuata nell'esploratività del giudizio instaurato da controparte in quanto prima di ammettere il mezzo istruttorio vi doveva essere un qualche elemento o offerta di prova di controparte invece la aveva allegato documentazione _1 inutilizzabile e non aveva nemmeno dimostrato nulla sul momento del concepimento, che, potendosi desumere solo dall'atto di nascita, andava collocato nella metà di febbraio 2019 e cioè, in un momento in cui egli aveva provato la sua “assenza”. Egli inoltre aveva chiesto CTU volta a indicare la data del concepimento ma alla stessa si era opposta la senza alcuna giustificazione e il Tribunale aveva omesso di _1 valutare tale comportamento. Egli, ancora, aveva motivato il diniego di sottoporsi al test del Dna con le esigenze di tutela del proprio diritto alla riservatezza ma il Tribunale aveva omesso di motivare sul punto limitandosi a richiamare il principio di liceità del trattamento del dato ai fini della tutela giurisdizionale dei diritti. Inoltre, nel caso di specie non poteva applicarsi neanche l'art. 116 cpc in quanto si verteva in materia di diritti indisponibili. Pertanto, il diniego al prelievo ematico da egli opposto, in quanto sorretto da idonea giustificazione, non poteva essere valutato in senso a lui sfavorevole.
- L'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva accolto la domanda di regresso dell'assegno di mantenimento per nonostante l'assenza di ogni attività A_ di allegazione di prova da parte della richiedente. A riguardo, la non aveva _1 svolto alcuna attività volta a documentare le spese dalla medesima effettivamente sostenute per il mantenimento della figlia . In particolare, controparte A_ non aveva dato evidenza dell'ammontare dei suoi redditi, da cui sarebbe stato possibile desumere, non senza difficoltà, una quantificazione delle somme impiegate per la minore;
pertanto, la relativa domanda andava respinta.
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L'appellante ha altresì riproposto questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 116 e 118 c.p.c. e 269 c.c. “nella parte in cui consentono di trarre prova o argomento di prova dal rifiuto della parte di consentire al prelievo ematico, per violazione degli artt. 3, 13, 14, 15, 24, 30, 32, 111 della Costituzione, come interpretati anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza 257/1996” nel caso in cui la Corte ritenesse che al rifiuto della parte di sottoporsi al test del DNA si possa attribuire un qualche valore probatorio.
14. Parte appellata, di contro, ha dedotto:
- in merito alle trascrizioni dei messaggi via Whatsapp queste non erano mai state formalmente disconosciute in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dal . La Pt_1 sentenza Cass n. 19155/2019 riconduceva le comunicazioni via SMS, WhatsApp ed e-mail al disposto di cui all'art. 2712 c.c. fornendo alle stesse efficacia di prova legale, con la preclusione, in capo al Giudice, di qualsiasi apprezzamento in ordine alla conformità del loro contenuto. Inoltre, la medesima pronuncia prevedeva l'inversione dell'onere probatorio;
pertanto, la dimostrazione della non veridicità del contenuto dei documenti non spettava più alla parte che li aveva prodotti ma a chi li voleva contestare, che doveva provarne la difformità in modo “chiaro, circostanziato ed esplicito”, non essendo sufficienti generiche contestazioni al riguardo, anche solo riferibili al diritto alla privacy, trattandosi di conversazioni il cui utilizzo è destinato
“esclusivamente per le finalità e per il periodo strettamente necessario al perseguimento del diritto di difesa”. Dunque, non è sufficiente, come fatto da controparte, affermare genericamente che il documento non sia conforme agli originali, per poterne trarre un effettivo disconoscimento valevole ai sensi e per gli effetti delle norme sostanziali e processuali previste in materia. Grava sul convenuto uno specifico onere di contestazione, puntuale e circostanziato, di un dato documento, mediante allegazioni e prove contrarie. Con la memoria di costituzione, mai parte controparte aveva contestato fermamente e recisamente che vi fossero stati rapporti tra le parti;
solo in seno all'interrogatorio libero, quindi tardivamente, il aveva dichiarato di aver conosciuto la IG Pt_1
in occasione di un compleanno nel 2018, quindi in un ambiente informale, e di _1 aver intrattenuto con ella solo rapporti di lavoro. Pertanto, tali trascrizioni assumevano piena prova. Inoltre, le dichiarazioni del erano contraddittorie Pt_1 laddove quest'ultimo in un primo momento qualificava il rapporto in termini amicali, dichiarando di averla conosciuta ad una festa di compleanno per poi invece cambiare rotta e trasformare il rapporto amicale in un rapporto di lavoro. Ancora, era pacifico che le parti si fossero conosciute nel dicembre 2018 e che da quel momento si erano incontrate diverse volte in diverse città italiane sino al 2019, quando gli incontri si erano interrotti e quindi occorreva domandarsi cosa fosse accaduto per interrompere così bruscamente questa frequentazione. Il motivo era che tra le parti vi era una relazione sentimentale, il era già sposato con due figlie e non voleva la nascita Pt_1 di . A_
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- In ordine alle fotografie che riproducevano la coppia durante qualche incontro, le stesse non erano tardive in quanto depositate in seno alla memoria istruttoria numero 3 unicamente a controprova di quanto affermato da parte convenuta con la memoria n. 2 quando controparte aveva per la prima volta affermato l'esistenza di un “rapporto lavorativo” intercorso tra le stesse parti. Le tre foto erano volte a provare che in realtà tra le parti non vi era alcun rapporto di lavoro, bensì un rapporto quantomeno confidenziale ed intimo. Da ciò ne conseguiva la loro assoluta tempestività ed ammissibilità. La eccezione di controparte, secondo cui se fosse esistita una relazione sentimentale tra le parti sarebbero state prodotte diverse e più fotografie, non coglieva nel segno in quanto la relazione tra i due era segreta avendo il una famiglia e Pt_1 quindi ci si limitava nel lasciare testimonianze.
- In merito alla Ctu immuno-ematologica, i motivi sul punto formulati da controparte erano infondati. A riguardo, era pacifico l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituiva un comportamento di elevato valore indiziario valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, in grado, da solo, di consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Controparte si era rifiutato aprioristicamente di sottoporsi ai prelievi e ciò non poteva ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza tenuto conto che i dati sarebbero stati utilizzati a fini di giustizia e che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento era tenuto tanto sia al segreto professionale che al rispetto della legge sulla privacy. La ragione per la quale ella aveva rifiutato una CTU sulla data del concepimento, come richiesta dal , risiedeva sul fatto che tale CTU Pt_1 avrebbe individuato come arco temporale indicativamente le prime due settimane di febbraio, compatibile con la ricostruzione tanto di parte appellata, quanto di parte appellante;
pertanto, non avrebbe dimostrato nulla di più. Invece, una CTU immuno ematologica avrebbe tolto ogni incertezza. Ne conseguiva che la CTU immuno- ematologica era ammissibile e il rifiuto del era del tutto ingiustificato. Pt_1
- Sulla presunta data del concepimento, il aveva fatto dei calcoli del tutto Pt_1 sforniti di materiale probatorio in quanto costui parlava di un consulente dal medesimo interpellato ma di cui non era stato depositato alcuno scritto. A riguardo, tuttavia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha in più occasioni ribadito come siano necessarie all'incirca 38 settimane dal giorno in cui avviene il concepimento a quello del parto, e questo periodo non è di nove mesi: dal momento che pochissime persone possono essere in grado di dire quando sia avvenuto il concepimento, i medici contano semplicemente partendo dall'ultimo ciclo mestruale, aggiungendo due settimane alle 38 canoniche. E così arriviamo a 40 settimane, ossia a circa 280 giorni. Le parti si erano incontrate nel periodo 6-8 febbraio 2019, perfettamente corrispondente alle circa 39/40 settimane.
- Quanto alla domanda di regresso, il Tribunale aveva fatto buon governo dei principi in materia disponendo un contributo di € 2.500,00, pari esattamente al mantenimento disposto pro-futuro di € 500,00. Pertanto, per i mesi novembre 2019/aprile 2020 intercorsi tra la nascita della minore e l'introduzione del giudizio, il Giudice aveva
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correttamente individuato una somma di eguale importo al contributo al mantenimento (€ 500,00 per 5 mensilità).
15. Il motivo principale di appello è manifestamente infondato. La Corte condivide integralmente la motivazione del Tribunale così come tutte le osservazioni e deduzioni della parte appellata. La contestazione dell'appellante circa la inammissibilità e inutilizzabilità dei messaggi whatsApp, in quanto tempestivamente disconosciuti, è infondata per le ragioni esposte dal Tribunale, giacché la non conformità all'originale è stato dedotto in modo del tutto generico. Le fotografie sono state tempestivamente prodotte per le ragioni esposte dall'appellata, ovvero perché destinate a contrastare quanto dedotto da controparte per la prima volta nella precedente memoria istruttoria (ovvero la circostanza che tra le parti fosse intercorso un rapporto esclusivamente di lavoro). In ogni caso, quand'anche si volessero ritenere non ammissibili le produzioni di parte appellata, ciononostante la CTU genetica disposta non avrebbe avuto mero carattere esplorativo in quanto più che sufficienti sarebbero state le affermazioni del signor
, sia in comparsa di risposta che nel corso dell'interrogatorio, laddove veniva Pt_1 ammessa e confermata la sussistenza di un rapporto e una frequentazione tra le parti nei periodi indicati in citazione, sia pure ammettendo solo un rapporto amichevole, superficiale e privo di alcun serio coinvolgimento affettivo, che poi, negli atti successivi, diveniva solo un rapporto di lavoro. Anche solo in presenza di queste ammissioni, gli accertamenti immuno-ematologici non avrebbe avuto carattere esplorativo e legittimo e opportuno sarebbe stato disporre la CTU, che si presenta come mezzo istruttorio idoneo all'accertamento dei fatti, al contrario della CTU richiesta dall'appellante sulla data del concepimento, del tutto inidonea e che, per tale motivo, condivisibilmente non è stata ammessa. E' sufficiente richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte in materia, in particolare laddove si evidenzia che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Da qui la possibilità di trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (tra le tante, v. Cass. 12971/2014; Cass. Civ. 11223/2014; Cass. Sez. I sentenza 11233 del 21/5/2014; Cass. Civ. 6025/2015; Cass. Civ. 3479/2016). La Corte ha anche chiarito che, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, c. p. c.,
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di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. 18626/2017; Cass.26914/2017; Cass.28886/2019). Il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Cass. Sez.I sentenza n. 5116 del 3/4/2003). Nessun dubbio, dunque, che la domanda principale sia manifestamente infondata. La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante è del pari manifestamente infondata, come già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14458 del 05/06/2018; ordinanza 7092/2022 pubblicata il 3.3.2022). Ciò detto, questa Corte non può esimersi da alcune valutazioni sull'atto di appello. Va evidenziato che a norma dell'art. 473 bis.30 cpc l'appello, che si propone con ricorso, deve contenere le indicazioni previste dall'art. 342 cpc. Per quanto qui interessa, l'art. 342 dispone che l'atto introduttivo deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Nel caso in esame l'atto non è sintetico, è inutilmente prolisso ed è molto generico in relazione a taluni capi della sentenza, del pari impugnati. In particolare, l'appellante conclude, molto genericamente, chiedendo di “respingersi ogni domanda ed eccezione a qualsiasi titolo formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente tenersi indenne il convenuto da ogni avversa pretesa”; peraltro, in relazione ai conseguenti provvedimenti di carattere economico non sviluppa alcun motivo di appello né specifica le ragioni di censura della sentenza sul punto. Sempre a norma dell'art. 342 cpc l'appello, a pena di inammissibilità, deve individuare il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In relazione al capo 3) della sentenza, sopra riportato, l'appellante non sviluppa alcun motivo di appello, nel senso che, tra i quattordici motivi di appello espressamente indicati, nulla si dice in relazione al capo 3 della sentenza (relativo al contributo al mantenimento della figlia, determinato in euro 500 mensili). Tale capo della sentenza è dunque divenuto definitivo, apparendo inammissibili, sul punto, le generiche conclusioni “respingersi ogni domanda”. Con il motivo indicato al n. 14 dell'atto di appello (“erroneità della sentenza di I grado nella parte in cui ha accolto la domanda di regresso pur in assenza di ogni attività di allegazione e di prova.”) il signor censura solo il punto 4 del Pt_1 dispositivo della sentenza nei seguenti termini: “La sentenza di prime cure appare erronea anche laddove afferma che “la domanda di rimborso della metà delle somme anticipate dalla per il mantenimento della figlia dalla nascita (08.11.2019) _1 fino all'instaurazione del presente giudizio (aprile 2020) è fondata” e che “dato il
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breve tempo trascorso fra la nascita della minore e l'instaurazione del presente giudizio” tali somme “dovranno essere pari al contributo al mantenimento indiretto di pro futuro fissato in questa sede a carico del padre, per un totale di A_
€ 2.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto (8.11.2019) al saldo effettivo” (sentenza di I grado, p. 19). Il Giudice di primo grado pare ignorare che parte attrice non ha mai svolto alcuna attività di allegazione e di prova, anche mediante presunzioni, delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento della figlia . In particolare, controparte non ha mai dato evidenza A_ dell'ammontare dei suoi redditi, da cui sarebbe stato possibile desumere, non senza difficoltà, una quantificazione delle somme impiegate per la minore. Queste carenze non possono che comportare il rigetto della domanda, che soggiace alle regole generali dell'azione di regresso, con la conseguenza che grava su chi formula la pretesa la prova dell'an e del quantum delle spese sostenute. Anche il criterio commisurativo adottato al Tribunale si palesa erroneo. Per quantificare le spese sostenute nel passato, il Giudice di prime cure fa riferimento al contributo al mantenimento della minore fissato dalla sentenza, di fatto facendolo retroagire al momento della nascita. Eppure, la domanda di regresso per le spese sostenute e quella di fissazione dell'assegno di mantenimento hanno presupposti giuridici ben diversi: la prima mira al rimborso di metà delle spese effettivamente sostenute, la seconda alla quantificazione di un contributo pro-futuro. Nella liquidazione del contributo al mantenimento, del resto, entrano in gioco parametri (quali i redditi dei genitori, le esigenze del minore) che non possono avere rilevanza per la quantificazione di spese passate effettivamente sostenute. Né il Tribunale avrebbe potuto applicare altri criteri, come quello equitativo, che non può operare quanto manchi del tutto un'attività di allegazione e di prova. In questo senso, del resto, si è espresso lo stesso Giudice di primo grado con riguardo alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare, affermando che “la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. postula […] l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare l'ammontare preciso del danno richiesto, ma non esonera affatto la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso al fine di consentire al Giudice la precisa determinazione del danno stesso, né tanto meno può essere volta a supplire all'inerzia probatoria della parte interessata” (sentenza di I grado, p. 20). Ad apparire erronea, infine, è la statuizione secondo cui sono dovuti “€ 2.500, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto (08.11.2019) al saldo effettivo” (sentenza di I grado, p. 19). È palese, infatti, che gli interessi non possono ritenersi dovuti dal giorno 8 novembre 2019 sull'intero ammontare di euro 2.500. Alla data della nascita, infatti, nessuna spesa era stata ancora sostenuta da parte attrice. Ne consegue che la domanda di regresso formulata da parte attrice va rigettata.”. Appare evidente come in relazione al capo della sentenza che determina il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia non sia stato sviluppato alcun motivo di appello (capo 3 della sentenza impugnata: “Pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto Parte_1
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della figlia mediante il pagamento della somma di € A_
500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 20 di ogni mese nelle mani di , oltre al 50% delle spese _1 come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016”).
In relazione al contributo al mantenimento il Tribunale ha coì motivato:
“tenuto conto delle attuali esigenze della minore (che ha appena compiuto quattro anni), dei redditi delle parti (la , attualmente, non percepisce un reddito perché _1 si dedica in modo sostanzialmente esclusivo alla figlia e vive dei propri risparmi, ma, prima della nascita di , percepiva un reddito netto mensile di circa € A_
2.000,00, mentre il ha dichiarato un reddito attuale pari a zero e di € Pt_1
40.000,00 annuali lordi prima del marzo 2020, ma il cui tenore di vita, dalle conversazioni WhatsApp sopra riportate, risulta ben più elevato), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (attualmente le frequentazioni padre- figlia sono inesistenti), e dei compiti domestici e di cura assunti in via esclusiva dalla madre, deve fissarsi nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso a questo Tribunale”. Rispetto a tale statuizione l'appello, come già detto, è dunque inammissibile e quanto stabilito dal Tribunale è divenuto definitivo. In relazione al pregresso, ovvero alrimborso della metà delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento della figlia (punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata), e quindi al motivo sviluppato al n. 14 dell'atto di appello, sopra riportato, si osserva che la somma, da ritenersi liquidata in via equitativa, di euro 2500 non necessita di prova rigorosa delle spese sostenute in quanto è relativa sia al mantenimento che alle spese straordinarie ed è calcolata avuto come parametro la somma mensile stabilita per il mantenimento futuro ma escluse le spese straordinarie. Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità afferma che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge fin dalla nascita degli stessi e che la sentenza di accertamento della paternità o maternità ha natura dichiarativa e conseguentemente opera retroattivamente fin dal momento della nascita del figlio dichiarato tale;
quindi, ove la paternità venga dichiarata dopo la nascita, il giudice, in presenza di domanda di parte, deve determinare il contributo a carico del genitore giudizialmente dichiarato con decorrenza dalla nascita del figlio. La Corte di Cassazione afferma altresì che per il pregresso (periodo intercorrente tra la nascita del figlio e la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 269 CC), essendosi in presenza di un'obbligazione in senso lato indennitaria, il giudice può procedere a determinazione equitativa. Si richiama, sul punto, anche quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 16916 del 25.5.2022, laddove ha evidenziato che “il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata
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successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (v. anche ordinanza 15098/23 del 24.11.2022 pubblicata il 30.5.2023). La somma complessiva di euro 2500 liquidata a titolo di rimborso del mantenimento e delle spese pregresse si ritiene equa e proporzionata rispetto alla determinazione del mantenimento mensile, non impugnato, e si ritiene sia stata determinata in via equitativa. Gli interessi sono peraltro dovuti non dalla nascita della figlia (trattandosi di somma complessiva determinata in via equitativa ma relativa a prestazioni periodiche) ma dalla domanda. Il parziale accoglimento solo del quattordicesimo motivo di appello può comportare la compensazione tra le parti di un quinto delle spese di questo grado di giudizio, con condanna dell'appellante a corrispondere alla controparte i residui quattro quarti che si liquidano avuto riguardo ai parametri dei giudizio avanti alla Corte di appello, valore indeterminabile avuto riguardo alle domande principali, complessità media, valori medi (e quindi in complessivi euro 12.156,00, ridotti per la compensazione di un quinto).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3057/2023 emessa dal _1
Tribunale di Brescia il 23.11.2023 e pubblicata il 29.11.2023, nel contraddittorio delle parti, sentito il P.G., così provvede:
1. in parziale riforma del capo 4) della sentenza impugnata, condanna Parte_1
a pagare a favore di la somma di € 2.500,00, oltre
[...] _1 interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda in primo grado al saldo effettivo, a titolo di rimborso della metà delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento della figlia dalla nascita fino A_ all'instaurazione del giudizio di primo grado;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere a i quattro quinti delle Parte_1 _1 spese del presente grado di giudizio, con compensazione tra le parti del residuo quarto, che liquida in complessivi euro 9.724,80 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
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Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 18.2.2025
La Presidente est.
IA Grazia Domanico
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “Le pretese trascrizioni di quello che sarebbero i messaggi che le parti si sarebbero scambiate via WhatsApp devono essere contestate in via preliminare vista l'assenza di valore probatorio, in ragione dell'eccepita non conformità delle trascrizioni ai messaggi originali. Si tratta di una produzione unilaterale, inutilizzabile in giudizio, attesa la non giusta corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà che invece si vuole riprodurre e rappresentare” (comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, p. 8).
11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
IA Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere IA Luisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato il 7.5.2024
da
nato a [...] il [...], Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Roberto Frusca, del Foro di Lecco presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
nata a [...], il [...], in proprio e nella sua qualità _1 di esercente la responsabilità genitoriale sulla minore nata a A_
Firenze l'8 novembre 2019, rappresentata e difesa dall'Avv. Cecilia Bevacqua, del Foro di Firenze, presso il cui studio ha eletto domicilio appellata
Con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 3057/2023 emessa dal Tribunale di Brescia il 23.11.2023 e pubblicata il 29.11.2023, non notificata, pronunciata nella causa iscritta a ruolo numero R.G. 2352/2021, in punto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
Per parte appellante:
“contrariis reiectis, in riforma della sentenza impugnata, in via pregiudiziale: dichiarare la nullità e/o revocare l'ordinanza di ammissione della CTU immuno-ematologica del 17 dicembre 2021; dichiarare l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità delle presunte trascrizioni dei messaggi WhatsApp prodotte da parte attrice;
dichiarare l'inammissibilità e/o l'inutilizzabilità delle fotografie prodotte da parte attrice con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 3; in via istruttoria: ammettere le richieste di prova testimoniale formulate dal convenuto nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 (testi già indicati) e ammettere CTU per individuare il momento del concepimento;
in via principale: respingersi ogni domanda ed eccezione a qualsiasi titolo formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente tenersi indenne il convenuto da ogni avversa pretesa;
in via incidentale-subordinata: sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 116 e 118 c.p.c. e 269 c.c. per violazione degli artt. 3, 13, 14, 15, 24, 30, 32, 111 Cost., nonché degli indirizzi della Corte costituzionale in materia, come espressi dalla sentenza n. 257 del 1996; in ogni caso: spese dei giudizi di primo e di secondo grado rifuse.”
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Brescia, contrariis rejectis, per tutte le causali di cui in narrativa, respingere integralmente il ricorso in appello e per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n. 3057/2023 resa dal Tribunale di Brescia in data 29 novembre 2023. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Procuratore Generale:
“Letto l'appello in data 06/05/2024 presentato nell'interesse di Parte_1 avverso la sentenza con cui in data 23/11/2023 il Tribunale di Brescia, Sez. 3^ Civ., decidendo su istanza di dichiarazione giudiziale della paternità promossa da
[...]
, dichiarava che il era padre della minore , _1 Pt_1 A_ disponeva a carico del predetto la somma di euro 500,00 (più il 50% delle spese straordinarie) a titolo di mantenimento della figlia, nonché il rimborso alla madre della metà delle somme dalla stessa anticipate per tale mantenimento. Il Tribunale è addivenuto, sostanzialmente, alla predetta conclusione fondandola su due aspetti ritenuti decisivi: - l'accertata relazione sentimentale e sessuale tra il
e la in epoca compatibile con il concepimento del minore;
- la Pt_1 _1 volontà da parte di di non sottoporsi ai prelievi per l'accertamento della Pt_1 paternità tramite esame del DNA, come da CTU disposta dal Tribunale. Lette altresì la comparsa di costituzione e risposta nell'interesse di e la memoria _1
2 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
di replica del . Ritenute condivisibili le argomentazioni espresse nel Pt_1 provvedimento del Tribunale, supportato dall'abbondante e costante giurisprudenza di legittimità sul punto, e che non paiono efficacemente confutate dalle considerazioni formulate nell'atto di appello. Si chiede che codesta Corte voglia rigettare il proposto appello.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di riassunzione del 24.2.2021 , in proprio e in qualità di _1 genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore , a seguito A_ di declaratoria di incompetenza territoriale da parte del Tribunale di Firenze in favore del Tribunale di Brescia, conveniva in giudizio affinché venisse Parte_1 accertato e dichiarato che quest'ultimo era il padre biologico di A_
e, per l'effetto, chiedeva di condannare il padre all'obbligo di versare a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma di € 2.500,00 mensili;
di condannare il convenuto al pagamento della somma ritenuta secondo giustizia in restituzione della metà delle somme da ella anticipate per il mantenimento della figlia dalla nascita fino al deposito della domanda, nonché al risarcimento in favore di del danno non patrimoniale da quest'ultima sofferto per la A_ privazione del rapporto genitoriale e per i pregiudizi biologico, morale ed esistenziale;
in via istruttoria, chiedeva di disporre CTU al fine di accertare in maniera dirimente la paternità del signor . Pt_1
L'attrice deduceva di aver intrattenuto con una relazione Parte_1 sentimentale iniziata nel dicembre 2018 sino all'aprile 2019, quando ella gli aveva comunicato di essere incinta;
da quel momento, il signor dapprima aveva Pt_1 tentato di indurla ad interrompere la gravidanza e successivamente aveva declinato ogni sua responsabilità nei confronti della minore , nata in [...] A_
8.11.2019. A tal fine, la IG produceva copiosa messaggistica intervenuta _1 via WhatsApp tra le parti a conferma della relazione sentimentale tra costoro intercorsa nel periodo corrispondente al concepimento della figlia fino al declino della relazione.
2. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande Parte_1 avverse in quanto infondate in fatto e in diritto;
in particolare, parte convenuta contestava le affermazioni e la ricostruzione dei fatti per come rappresentati da parte attrice eccependo preliminarmente l'inefficacia probatoria delle trascrizioni dei messaggi via WhatsApp depositate in giudizio dalla IG in quanto non _1 conformi ai messaggi originali e comunque non rilevanti ai fini della prova dei fatti affermati dalla controparte. A tal fine, il convenuto rappresentava che tra le parti era intercorso, per un breve periodo, solo un rapporto amichevole, superficiale e privo di alcun serio coinvolgimento affettivo.
3 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
3. Ammessa CTU di tipo genetico-ematologica, la stessa non si era espletata in quanto il convenuto aveva deciso di non presentarsi;
pertanto, la causa veniva istruita documentalmente e mediante l'interrogatorio libero delle parti, dove il signor , a Pt_1 domanda del Giudice del perché si fosse sottratto al test del DNA, dichiarava “Io non mi sono sottratto al test, ma la mia difesa ha dimostrato i miei spostamenti nel corso delle due settimane in cui sarebbe avvenuto il concepimento. La nostra consulenza medica ha individuato le due settimane in cui sarebbe avvenuto il concepimento: in particolare, il concepimento sarebbe avvenuto il 14 febbraio, secondo la consulenza, e la mia difesa si è concentrata sulla settimana prima e sulla settimana dopo questa data. Credo che l'aver dimostrato di non essere nelle vicinanze della in quel _1 periodo sia sufficiente, ho ritenuto di non sentirmi obbligato a sottopormi al test del DNA. Se dai documenti versati in giudizio fosse emerso che io e lei avevamo avuto contatti in un periodo compatibile con il concepimento mi sarei sottoposto al test per avere la sicurezza completa, ma visto che nemmeno risulta che abbiamo avuto contatti in quel periodo, non ho ritenuto di dovermici sottoporre. Non capisco perché io debba fare il test del DNA, visto che non ho il minimo dubbio che la bambina sia mia. Sono certo che non lo sia.” Ritenuta la causa matura per la decisione, le parti precisavano le seguenti conclusioni: parte attrice si riportava a quanto già richiesto con l'atto introduttivo del giudizio;
parte convenuta, oltre a ribadire il rigetto delle pretese avverse, chiedeva di revocare l'ordinanza di ammissione della CTU immuno-ematologica e/o dichiararne la nullità in quanto il mezzo istruttorio era stato disposto in difetto dei presupposti di ammissibilità (la sussistenza del grave danno per la parte ex art. 118 c.p.c.; il proprio diniego il quale costituiva, secondo il principio espresso dalla Corte Cost. sent. 257/1996, causa ostativa non solo all'attuazione dell'ordinanza ma anche alla sua adozione e infine per il carattere esplorativa della consulenza medesima e dell'intero giudizio); di dichiarare l'inammissibilità e/o inutilizzabilità delle produzioni documentali prodotte dall'attrice (incluse le trascrizioni dei messaggi WhatsApp e le fotografie); in via istruttoria, chiedeva di ammettere le prove testimoniali dedotte con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. n. 2 e non accolte;
in via incidentale subordinata, chiedeva di sollevare questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 116 e 118 c.p.c. e 269 c.c. per violazione degli artt. 3, 13, 14, 15, 24, 30, 32, 111 Cost.
4. Con atto del 20.6.2023, dopo la scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, interveniva volontariamente in giudizio la moglie del convenuto, SI.ra , la quale, premesso il Controparte_2 pregiudizio psicologico patito da ella e dalle figlie della coppia, NA IA PI ed
, chiedeva la rimessione in istruttoria della causa affinché venisse Parte_2 accertato la sussistenza o meno di un rapporto di filiazione tra il marito e
[...]
mediante il confronto del DNA. A_
4 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
5. Con sentenza del 23.11.2023 il Tribunale di Brescia così statuiva:
“1) Dichiara che è il padre della minore Parte_1 A_
;
[...]
2) Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Firenze di procedere alla annotazione della presente sentenza, una volta che la stessa sia passata in giudicato, a margine dell'atto di nascita di;
A_
3) Pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al Parte_1 mantenimento indiretto della figlia mediante il A_ pagamento della somma di € 500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 20 di ogni mese nelle mani di _1
, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese
[...] non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016; 4) Condanna il convenuto a pagare a favore dell'attrice Parte_1
la somma di € 2.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal _1 giorno 8.11.2019 al saldo effettivo, a titolo di rimborso della metà delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento della figlia dalla nascita A_ fino all'instaurazione del presente giudizio, statuizione che sarà azionabile solo dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza;
5) Rigetta la domanda di risarcimento del danno endofamiliare a favore della minore
avanzata dall'attrice nei confronti del convenuto;
A_
6) Dispone la compensazione delle spese di lite fra le parti nella misura di un terzo, e, per l'effetto, condanna il convenuto a rimborsare Parte_1 all'attrice i restanti due terzi, che si liquidano in € 7.240,00 per _1 compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 18,00 per esborsi, con distrazione dei compensi non riscossi e delle spese anticipate in favore degli Avv.ti Cecilia Bevacqua e Martina Scapigliati, che si sono dichiarate antistatarie;
7) Dichiara inammissibile l'intervento in giudizio di .” Controparte_2
Osservava il Tribunale:
- in via preliminare, andava dichiarata l'inammissibilità dell'intervento della sig.ra in quanto tardivo poiché depositato solo dopo la scadenza dei termini di cui CP_2 all'art. 190 c.p.c. in violazione dell'art. 268 c.p.c. e per l'effetto le spese di lite sostenute dalla parte intervenuta rimanevano a suo carico.
- nel merito, la domanda di accertamento del rapporto di filiazione tra il signor Pt_1
e andava accolta. In particolare, parte attrice aveva sostenuto di A_ aver intrattenuto una relazione sentimentale e sessuale con nel Parte_1 periodo che andava dal dicembre 2018 all'aprile 2019, periodo compatibile con il concepimento di , nata l'[...]. A conferma delle circostanze A_ soccorrevano i documenti prodotti e in particolare la trascrizione dei messaggi WhatsApp scambiati fra le parti dal 17.12.2018 al 23.1.2020 da cui si evinceva in modo inequivocabile l'esistenza di una relazione sentimentale e sessuale fra le parti,
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che erano solite chiamarsi “fidanzati” “tesoro”, “mia priorità”. Dai medesimi messaggi era emerso come i due si erano incontrati a Roma e a Milano tra il 10 e 11 gennaio 2019, a Bologna dal 22 al 24 gennaio 2019, ancora a Milano dal 6 al giorno 8 febbraio 2019, a Sirmione il 5 e il 6 marzo 2019 e che durante gli incontri le parti avevano intrattenuto rapporti intimi e poi a Roma dal 18 al 20 marzo 2019, e a Firenze dal 20/21 al 23 marzo 2019. Dall'aprile 2019 il tono dei messaggi cambiava, i due si chiamavano per nome e non riuscivano neanche a programmare un incontro di persona. Dopo la nascita della bambina, in data 10.12.2019 Parte_1 chiedeva a di consegnargli il materiale della gravidanza così da _1 sottoporlo a un medico affinché potesse dirgli se la data di nascita della bambina era compatibile con una delle date in cui questi si erano incontrati. Tali dichiarazioni non erano state contestate dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta, dove il si era limitato a dichiarare di conoscere la sig.ra e di averla incontrata Pt_1 _1 più volte ma definiva il loro “un rapporto semplicemente amichevole, superficiale e privo di alcun serio coinvolgimento affettivo” poiché egli aveva una moglie e due figlie e trascorreva la sua vita con la famiglia;
in particolare, il convenuto in quella sede aveva solo contestato la valenza probatoria dei messaggi deducendone la non conformità all'originale e che comunque il loro contenuto non aveva rilevanza ai fini delle circostanze dichiarate dalla;
solo nel corso dell'interrogatorio libero _1 aveva dichiarato di conoscere , precisando però di aver intrattenuto con _1 lei solo rapporti di lavoro e per la prima volta aveva contestato, tardivamente, di aver scritto tali messaggi.
- La contestazione del convenuto circa l'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp depositati da controparte non poteva essere accolta in quanto si trattava di un mezzo riconducibile alle riproduzioni informatiche e, in genere, alle rappresentazioni meccaniche di fatti e di cose di cui all'art. 2712 c.c. le quali, a differenza della scrittura privata, erano liberamente apprezzabili dal Giudice, pur non formando piena prova del fatto rappresentato, anche ove la parte contro cui la documentazione era stata esibita ne avesse disconosciuto la conformità all'originale. Nel caso di specie, la conformità all'originale delle trascrizioni dei messaggi WhatsApp si ricavava dagli altri elementi acquisiti al giudizio: l'atteggiamento processuale del convenuto il quale non aveva tempestivamente, esplicitamente e puntualmente contestato il loro contenuto sostanziale ma anzi lo aveva confermato in più punti;
dagli altri documenti allegati da parte attrice e in particolare dalle tre fotografie depositate con la terza memoria istruttoria1 che la rappresentavano insieme a a Roma e a Parte_1
Milano nonché il rifiuto del convenuto di sottoporsi al test genetico del DNA in modo sostanzialmente ingiustificato deducendo ragioni legate alla tutela della sua libertà personale e della sua riservatezza rispetto ai propri dati sensibili, nonché sostenendo che la prova emato-genetica non era ammissibile se non dopo che l'attrice avesse dimostrato con certezza l'esistenza di rapporti sessuali fra lei e il presunto padre 1 A prova contraria rispetto al capitolo di prova orale n. 4 articolato dal convenuto nella seconda memoria istruttoria “Il signor e la IG , tra la fine del 2018 e la fine del 2019 intrattenevano rapporti di Parte_1 _1 lavoro” 6 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
all'epoca del concepimento. A riguardo, la giurisprudenza era ormai consolidata nel ritenere che il test del DNA non era subordinato alla preventiva dimostrazione dell'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre nel periodo del concepimento;
la circostanza che il signor si era rivolto ad un medico che Pt_1 aveva individuato come data presumibile del concepimento il 14.2.2019 era irrilevante in quanto si trattava di una consulenza tecnica di parte priva di autonomo valore probatorio;
infine, il rifiuto di sottrarsi al test del DNA, per quanto legittimo, permetteva al Giudice di trarre comunque argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c. in quanto in materia di riconoscimento giudiziale di paternità la prova scientifica del DNA appariva dirimente e il suo ostruzionismo costituiva un comportamento di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Infine, erano infondate pure le difese del convenuto basate sull'esistenza del “grave danno per la parte” di cui all'art. 118 c.p.c., rappresentato dalla violazione del diritto costituzionale alla riservatezza di dati personalissimi come quelli relativi alla sequenza genetica, per le ragioni già esposte dal Giudice nell'ordinanza datata 17.12.20212. Pertanto, risultava provata l'esistenza 2 Ordinanza così motivata: “…lette le note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza cartolare del 17.12.2021, lette le rispettive memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., ritenuto che l'attrice abbia fornito adeguati indici di prova, non puntualmente contestati dal convenuto, in ordine all'esistenza di una relazione di carattere sessuale fra le parti in periodo compatibile con quello in cui la minore , nata in data [...], sarebbe stata A_ concepita;
rilevato, in ogni caso, che, in tema di dichiarazione giudiziale di paternità, la giurisprudenza ha spesso escluso qualsiasi subordinazione dell'ammissione degli accertamenti immuno-ematologici all'esito della prova storica sull'esistenza di un rapporto sessuale tra il presunto padre e la madre nel periodo del concepimento (in questo senso si legga Cass. civ. n. 14976/2007); Ritenuto, pertanto, che l'unica prova idonea a dimostrare con ragionevole certezza se il sia il padre biologico di sia una consulenza tecnica d'ufficio di tipo immuno- genetico avente il Pt_1 A_ seguente quesito: “esaminati gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo processuale, acquisiti gli atti e il materiale ritenuti necessari ai fini dell'espletamento dell'incarico anche presso i competenti uffici della Pubblica Amministrazione (ai quali sin d'ora si ordina ai sensi dell'art. 213 c.p.c. di fornire al consulente tecnico d'ufficio tutte le informazioni, il materiale, ed i documenti che questi richiederà, consentendogli di estrarne copia), svolti tutti gli accertamenti, anche di tipo genetico ed ematico che ritenga utili ai fini dell'espletamento dell'incarico, anche attraverso il raffronto fra campioni/reperti biologici riferibili al disponibili presso strutture pubbliche e quelli Pt_1 prelevati dalla minore , ferma restando la necessità di acquisire il consenso del per A_ Pt_1 l'esecuzione di esami sulla sua persona, riferisca il C.T.U. se e in che grado di probabilità possa affermarsi che
sia la figlia biologica di , dando conto altresì dei criteri tecnici A_ Parte_1 utilizzati a tal fine”; precisato che, ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c. il Giudice può desumere argomenti di prova dal rifiuto ingiustificato delle parti a consentire le ispezioni che egli ha ordinate e, in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo (in questo senso si legga anche Cass. civ. n. 16128/2019), e che, in particolare, il rifiuto della persona interessata di sottoporsi ad indagini ematologiche nell'ambito di un giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale “costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda” (così Cass. civ. n. 6025/2015); rilevato che, ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera f), del regolamento U.E. n. 679/2016, il divieto di trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, non si applica quando “il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali”, e che anche il diritto dell'interessato di opporsi al trattamento dei propri dati o di limitarlo può essere esercitato solo fintantoché tale trattamento non sia necessario per
l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria (artt. 18 e 21 del regolamento U.E. n. 679 citato); rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 196/2003 come modificato per dare adeguamento al regolamento U.E. n. 679/2016 suddetto, in materia di accesso agli atti amministrativi (ma il principio vale in generale in tutti i casi in cui una singola attività comporti il trattamento di dati genetici, relativi alla salute o all'orientamento sessuale della persona, come dimostrato anche dalle disposizioni sopra citate), il trattamento è consentito in ragione dell'esigenza di tutelare una situazione giuridicamente rilevante che sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato, o consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale;
evidenziato che nessun dubbio vi sia circa il fatto
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di una relazione sentimentale tra le parti fra il mese di dicembre 2018 e il mese di aprile 2019, e la consumazione di rapporti sessuali fra di loro in periodi compatibili (10-11 gennaio 2019, 22-24 gennaio 2019, 6-8 febbraio 2019, 5-6 marzo 2019, 18-23 marzo 2019) con l'epoca del concepimento di , nata il giorno A_
8.11.2019, il cui concepimento, in base a quanto riferito alla IG anche dal _1 ginecologo, era ipotizzabile tra il 6-8 febbraio 2019, durante la fuga milanese.
Pertanto, alla luce di tutti gli elementi probatori in atti non vi era dubbio che fosse il padre biologico di . Parte_1 A_
- La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa del convenuto era infondata in quanto il diritto vivente formatosi sull'applicazione degli artt. 116 e 118 c.p.c. nei giudizi di cui all'art. 269 c.c. rispettava il diritto alla libertà personale del singolo. Quest'ultimo poteva ben rifiutare di sottoporsi alla prova scientifica del DNA ma nessuna violazione costituzionale poteva farsi derivare dal principio della libera valutazione della prova da parte del Giudice in quanto principio cardine del diritto processuale civile in base al quale si poteva valutare anche il comportamento processuale delle parti a norma dell'art. 116 c.p.c.
- La domanda volta a prevedere in capo al signor l'onere a contribuire al Pt_1 mantenimento della bambina, andava accolta e, tenuto conto delle attuali esigenze della minore, dei redditi delle parti, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore e dei compiti domestici e di cura assunti in via esclusiva dalla madre, l'assegno andava fissato nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie con decorrenza dalla data della notifica dell'atto di citazione originario, avvenuta nel mese di aprile 2020.
- La domanda di rimborso della metà delle somme anticipate dalla IG per _1 il mantenimento della figlia dalla nascita (8.11.2019) fino all'instaurazione del presente giudizio (aprile 2020) andava accolta in quanto gli effetti della dichiarazione
che, nel caso di specie, l'esame dei dati genetici del sia giustificato dall'esigenza di tutelare il diritto inviolabile Pt_1 della minore ad accertare le proprie origini, anche al fine di assicurare il diritto di costei di A_ essere mantenuta, educata ed istruita da entrambi i genitori, nonché quello all'identità personale: del resto, anche la Suprema Corte ha riconosciuto che l'indagine sul DNA altrui può essere chiesta nell'ambito di un giudizio di status, come quello di disconoscimento di paternità (o di accertamento giudiziale della paternità), e che il rifiuto dell'interessato a sottoporvisi costituisce comportamento processuale dotato di rilevanza probatoria (Cass. civ. n.
21014/2013);
P.Q.M.
letti e applicati gli artt. 183 comma 7, 191, 193, 201 c.p.c., letti altresì gli artt. 221 commi 4 e 8 del D.L. 34/2020, convertito in legge 77/2020, e 23 del D.L. 137/2020, convertito in legge 176/2020, come prorogato dall'art. 7 del D.L. 105/2021; dispone la consulenza tecnica d'ufficio nei limiti indicati nella parte motiva e nomina la Dott.ssa Per_2
, iscritta all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio di questo Tribunale;
fissa, per l'eventuale modifica o
[...] integrazione del quesito, anche alla luce delle sollecitazioni delle parti, il giuramento del consulente tecnico e per il conferimento dell'incarico, l'udienza del 14.1.2022; dispone che l'udienza suddetta si svolga in modalità cartolare stabilendo la seguente scansione di atti: termine fino al 31.12.2021 per il C.T.U. per depositare atto telematico, sottoscritto con firma digitale, contenente dichiarazione di accettazione dell'incarico, giuramento «di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di far conoscere la verità al giudice» ex art. 193 c.p.c., indicazione della possibile data di inizio delle operazioni peritali, proposta di termini di durata delle stesse e richiesta di fondo spese (come da modello che per comodità si allega); termine fino a cinque giorni prima della data fissata per l'udienza per il deposito, a cura delle parti, di note scritte contenenti eventuali istanze, osservazioni al quesito e nomina dei CTP (o richiesta di termine per procedere successivamente a tale nomina); riserva a partire dal giorno previsto per l'udienza l'affidamento del quesito definitivo, la fissazione dell'inizio delle operazioni peritali e dei termini ex art. 195 c.p.c. e le ulteriori determinazioni.
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giudiziale di paternità retroagivano al momento della nascita, avendo la sentenza natura dichiarativa. Pertanto, il signor andava condannato al relativo rimborso Pt_1 in favore della IG nella misura pari al contributo per il mantenimento _1 indiretto di pro futuro per un totale di € 2.500,00, oltre interessi legali A_ ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto (8.11.2019) al saldo effettivo, fermo restando però che l'esercizio di tale diritto poteva ottenersi solo dal momento del passaggio in giudicato della presente sentenza di accertamento della filiazione.
- La domanda di condanna di al risarcimento in favore della minore Parte_1
del danno non patrimoniale sofferto per la privazione del A_ rapporto genitoriale andava rigettata in quanto non era stato dimostrato né allegato da l'esistenza di un pregiudizio effettivo nella minore per la mancanza di _1 una figura paterna non potendosi prevedere un danno in re ipsa.
- La reiterazione delle istanze istruttorie da parte del convenuto in sede di precisazione delle conclusioni, ivi compresa quella di revoca dell'ordinanza datata 17.12.2021, andavano rigettate per le stesse ragioni indicate dal Giudice Istruttore nell'ordinanza da ultimo citata nonché nell'ordinanza del giorno 1.6.2022 nonché per il fatto che la prova che il signor nei periodi 11- 14 febbraio 2019, e 15- 20 Pt_1 febbraio 2019, non si trovava con la IG appariva superflua ed irrilevante _1 in quanto in questa sede era stata raggiunta la prova che il convenuto si trovava con la nei diversi periodi 10- 11 gennaio 2019, 22-24 gennaio 2019, 6-8 febbraio _1
2019, 5-6 marzo 2019, e 18-20 marzo 2019, tutti compatibili con l'epoca del presunto concepimento.
- Le spese di lite andavano compensate attesa la parziale reciprocità della soccombenza nella misura di 1/3, e, per l'effetto, il andava condannato a Pt_1 rimborsare all'attrice i restanti due terzi.
6. Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia ha proposto appello Parte_1 concludendo come in epigrafe. In particolare, il signor ha ribadito la nullità e la Pt_1 necessità di revocare l'ordinanza di ammissione della CTU immuno-ematologica; l'inutilizzabilità e l'inammissibilità delle presunte trascrizioni dei messaggi WhatsApp prodotte da parte attrice e delle fotografie dalla medesima allegate con la memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 3; in via istruttoria, ha reiterato la prova testimoniale già richiesta davanti al Tribunale e non ammessa da quest'ultimo e ha chiesto di disporre CTU per individuare il momento del concepimento;
ha riproposto altresì la domanda volta a sollevare la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 116 e 118 c.p.c. e 269 c.c. per violazione degli artt. 3,
13, 14, 15, 24, 30, 32, 111 Cost., nonché degli indirizzi della Corte costituzionale in materia, come espressi dalla sentenza n. 257 del 1996.
7. Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto _1 infondato in fatto e in diritto, e, quindi, la conferma della sentenza impugnata.
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8. In data 2.10.2024 ha depositato memorie ex art. 473-bis.32, co. 2 Parte_1 cpc in replica alle difese avversarie insistendo nell'accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
9. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto dell'appello, concludendo come in epigrafe.
10. All'udienza del 22.10.2024 i difensori delle parti hanno chiesto termine per note conclusive. La Corte, concessi i termini, ha rinviato la causa all'udienza del 18.2.2025.
11. I difensori delle parti hanno depositato memorie conclusive richiamando quanto già dedotto nei rispettivi atti introduttivi. In particolare, ha ribadito che la data del concepimento poteva Parte_1 essere ricavata soltanto da quella del parto coincidente con il 14 febbraio 2019 - non avendo controparte assolto agli oneri di allegazione e di prova che sulla stessa gravavano e non avendo il Giudice accolto la propria richiesta di effettuare CTU sulla data del concepimento - periodo in cui egli aveva dimostrato di non aver avuto incontri con la IG . In merito al proprio rifiuto di sottoporsi al prelievo _1 ematico, fermo restando le ragioni che lo avevano indotto a non sottoporsi al prelievo, l'appellante evidenziava che la relativa CTU fosse esplorativa e comunque anche ammettendo che il rifiuto fosse ingiustificato non si poteva fondare l'accoglimento della domanda esclusivamente su tale rifiuto anche perché se così fosse si ammetterebbero accertamenti della paternità privi di qualsiasi fondamento, non idonei alla migliore tutela del minore. L'appellata, di contro, ha contestato tutti i motivi di appello replicando che le trascrizioni Whatsapp non erano mai state disconosciute in modo chiaro, circostanziato ed esplicito da controparte e che le stesse erano ormai ammesse in giurisprudenza come mezzo di prova;
in ordine al rifiuto del signor di Pt_1 sottoporsi al prelievo ematico, ha ribadito l'indirizzo di legittimità secondo cui nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituiva un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, di così elevato valore indiziario da potere, da solo, consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Infatti, solo la CTU immuno-genetica avrebbe dato risposta certa all'interrogativo se l'appellante fosse o meno il padre di . Infine, ha contestato la doglianza di controparte in A_ ordine al contributo dallo stesso dovuto a titolo di mantenimento in favore della figlia in quanto il Tribunale aveva correttamente fissato la somma per il mantenimento della minore in euro 500 mensili prevendendo che lo stesso doveva altresì retroagire sino alla domanda giudiziale.
12. All'udienza del 18.2.2025 i difensori delle parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive domande e la Corte ha posto la causa in decisione.
10 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
MOTIVI DELLA DECISIONE
13. Parte appellante propone quattordici motivi di appello e censura la pronuncia del Tribunale evidenziando:
- l'erroneo utilizzo delle trascrizioni dei presunti messaggi WhatsApp prodotti da nonostante nella comparsa di costituzione e risposta ne avesse _1 disconosciuto il contenuto. Il Tribunale aveva disatteso il maggioritario indirizzo consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, secondo cui in presenza di una contestazione sulla conformità delle trascrizioni colui che le aveva prodotte era tenuto a depositare il dispositivo o la sua copia forense. Nonostante _1 non avesse provveduto in tal senso, il Tribunale aveva comunque conferito valore probante alle presunte trascrizioni le quali invece andavano espunte dal materiale probatorio.
- L'erronea valutazione delle trascrizioni dei messaggi via WhatsApp come conformi agli originali. Il Tribunale aveva giudicato originali le trascrizioni depositate da nonostante nessuna efficacia dimostrativa poteva conferirsi alla _1 dichiarazione resa dal signor all'interrogatorio quando egli aveva dichiarato di Pt_1 conoscere la IG e di vari incontri con la medesima negli stessi giorni in _1 cui dai messaggi poteva ricavarsi che le parti avevano avuto dei rapporti sessuali. A riguardo, egli aveva semplicemente risposto secondo verità precisando che gli incontri erano avvenuti per motivi di lavoro;
risultava illogica pure la motivazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto i messaggi conformi agli originali in quanto egli non aveva fornito una spiegazione ragionevole della loro contraffazione;
né era vero che egli non aveva contestato tempestivamente e in modo puntuale la conformità agli originali in quanto egli già in seno alla comparsa di costituzione e risposta3 non solo aveva affermato che i fatti desumibili dalle trascrizioni non erano effettivamente avvenuti ma aveva pure dedotto in maniera esplicita che quelle trascrizioni non erano conformi ai messaggi originali. Infine, era del tutto erroneo affermare che la conformità agli originali poteva dedursi anche dal fatto che egli non aveva prodotto in giudizio gli originali in quanto tale onere probatorio gravava sulla parte che aveva prodotto le trascrizioni. Pertanto, se le presunte trascrizioni venissero valutate ancora una volta liberamente dal Giudice, comunque, andava esclusa la loro autenticità.
- L'erroneo utilizzo delle fotografie allegate dalla solo in seno alla memoria _1 istruttoria N. 3 nonostante egli ne avesse eccepito la tardività e, di conseguenza, l'inutilizzabilità della produzione. A riguardo, la relativa produzione andava depositata al più con la memoria istruttoria n.
2. Inoltre, anche volendo ammettere le Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
fotografie, le stesse non provavano niente di diverso rispetto alla circostanza che le parti avevano intrattenuto rapporti di lavoro. Si trattava di scatti che rappresentavano le parti in luoghi pubblici e in atteggiamenti che non lasciavano intendere alcun coinvolgimento affettivo anche perché se un reale legame fosse esistito tra le parti, la avrebbe disposto di ben altro materiale. Pertanto, contrariamente a quanto _1 dedotto dal Giudice, da queste riproduzioni non poteva ricavarsi l'esistenza di un legame sentimentale tra le parti.
- L'erroneo rigetto dell'istanza con cui egli aveva chiesto la revoca dell'ordinanza del 17.12.2021 nella quale era stata disposta CTU immunogenetica. A tal riguardo, egli aveva evidenziato che l'ispezione personale non poteva essere ammessa sussistendo il “grave danno per la parte” ex art. 118, comma 1, c.p.c. in quanto veniva violato il diritto costituzionale alla riservatezza di dati personalissimi come quelli relativi al DNA ma, nonostante ciò, il Tribunale aveva ritenuto infondata la doglianza sulla base dell'art. 9, par. 1 e par. 2, lett. f), reg. (UE) 679/2016, secondo cui il trattamento dei dati personali è ammesso quando è necessario per consentire l'esercizio in via giurisdizionale di un diritto. Tuttavia, tale motivazione non era condivisibile atteso che nel rapporto tra fonte interna e fonte sovranazionale valeva il principio della
“riserva di disposizioni più favorevoli” e pertanto non poteva invocarsi la norma europea più stringente rispetto a quella interna. Ancora, il Tribunale aveva altresì ritenuto applicabile l'art. 60 d.lgs. n. 196/2003, secondo cui il trattamento del dato genetico è consentito in ragione dell'esistenza di una situazione giuridicamente rilevante che sia di rango almeno pari ai diritti dell'interessato ma anche tale riferimento non era condivisibile in quanto la norma disciplinava la materia solo in relazione alla richiesta di accesso a documenti amministrativi e non in sede giudiziale. Sul punto, il Tribunale aveva pure disatteso la pronuncia della C. cost., 19 luglio 1996, n. 257 la quale subordinava l'accertamento o l'ispezione al consenso liberamente manifestato da acquisire prima dell'emissione del provvedimento del Giudice che disponeva il relativo accertamento. Nel caso di specie, egli non aveva manifestato alcun consenso rilevando come la CTU aveva natura meramente esplorativa avendo controparte fondato la propria difesa su materiale inutilizzabile. Per tutti questi motivi, l'ordinanza del 17.12.2021 andava revocata;
- L'erronea valutazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che egli non aveva contestato nella prima difesa utile la sussistenza di una relazione sentimentale con la . Egli, invero, in seno alla comparsa di costituzione e risposta aveva _1 affermando che tra le parti era intercorso, per un breve periodo, un rapporto semplicemente amichevole, superficiale e privo di alcun serio coinvolgimento affettivo. Quindi, egli aveva adeguatamente contestato le deduzioni avverse e aveva altresì dedotto di conoscere la e che i due si erano incontrati ma da ciò non _1 poteva desumersi una relazione sentimentale tra le parti: conoscersi non significava essere amanti. Non era vero, dunque, che la contestazione della sussistenza di un rapporto sentimentale e sessuale era giunta tardivamente solo nella memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., n. 2 e nell'interrogatorio libero. Ad ogni modo, nel caso in esame non era operante l'art. 115 cpc vertendosi in materia di diritti indisponibili.
12 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
- L'erronea indicazione del Tribunale nella parte in cui aveva ritenuto che le parti avevano intrattenuto rapporti sessuali in periodi compatibili con il concepimento di nata l'[...] e nella parte in cui aveva ritenuto superflue e/o A_ irrilevanti le proprie richieste di prova. In particolare, il Tribunale era giunto a tale conclusione facendo affidamento sia alle pretese trascrizioni dei messaggi WhatsApp, tuttavia inutilizzabili, sia al fatto che ciascuna delle date in cui le parti si erano incontrate era compatibile con il giorno del concepimento (“10-11 gennaio 2019, 22- 24 gennaio 2019, 6-8 febbraio 2019, 5-6 marzo 2019, 18-23 marzo 2019”). In primo luogo, l'affermazione del Tribunale era contraria alla scienza non potendosi avere una gravidanza di dieci mesi né pari a sette mesi e mezzo. Egli aveva sottolineato di aver affidato la documentazione medica ad un consulente tecnico il quale aveva individuato la data presumibile del concepimento nel 14 febbraio 2019, periodo in cui egli era fuori dall'Italia. Nessuna rilevanza, tuttavia, era stata attribuita a tale allegazione né aveva avuto seguito la propria richiesta di effettuare una CTU volta a individuare il momento del concepimento e le altre richieste istruttorie che si reiteravano pure in questa sede.
- L'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva ritenuto ingiustificato il proprio rifiuto di sottoporsi al test genetico così attribuendo valore indiziario a tale comportamento ai fini della decisione. A riguardo, la prima giustificazione del diniego andava individuata nell'esploratività del giudizio instaurato da controparte in quanto prima di ammettere il mezzo istruttorio vi doveva essere un qualche elemento o offerta di prova di controparte invece la aveva allegato documentazione _1 inutilizzabile e non aveva nemmeno dimostrato nulla sul momento del concepimento, che, potendosi desumere solo dall'atto di nascita, andava collocato nella metà di febbraio 2019 e cioè, in un momento in cui egli aveva provato la sua “assenza”. Egli inoltre aveva chiesto CTU volta a indicare la data del concepimento ma alla stessa si era opposta la senza alcuna giustificazione e il Tribunale aveva omesso di _1 valutare tale comportamento. Egli, ancora, aveva motivato il diniego di sottoporsi al test del Dna con le esigenze di tutela del proprio diritto alla riservatezza ma il Tribunale aveva omesso di motivare sul punto limitandosi a richiamare il principio di liceità del trattamento del dato ai fini della tutela giurisdizionale dei diritti. Inoltre, nel caso di specie non poteva applicarsi neanche l'art. 116 cpc in quanto si verteva in materia di diritti indisponibili. Pertanto, il diniego al prelievo ematico da egli opposto, in quanto sorretto da idonea giustificazione, non poteva essere valutato in senso a lui sfavorevole.
- L'erroneità della sentenza nella parte in cui aveva accolto la domanda di regresso dell'assegno di mantenimento per nonostante l'assenza di ogni attività A_ di allegazione di prova da parte della richiedente. A riguardo, la non aveva _1 svolto alcuna attività volta a documentare le spese dalla medesima effettivamente sostenute per il mantenimento della figlia . In particolare, controparte A_ non aveva dato evidenza dell'ammontare dei suoi redditi, da cui sarebbe stato possibile desumere, non senza difficoltà, una quantificazione delle somme impiegate per la minore;
pertanto, la relativa domanda andava respinta.
13 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
L'appellante ha altresì riproposto questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 116 e 118 c.p.c. e 269 c.c. “nella parte in cui consentono di trarre prova o argomento di prova dal rifiuto della parte di consentire al prelievo ematico, per violazione degli artt. 3, 13, 14, 15, 24, 30, 32, 111 della Costituzione, come interpretati anche dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare nella sentenza 257/1996” nel caso in cui la Corte ritenesse che al rifiuto della parte di sottoporsi al test del DNA si possa attribuire un qualche valore probatorio.
14. Parte appellata, di contro, ha dedotto:
- in merito alle trascrizioni dei messaggi via Whatsapp queste non erano mai state formalmente disconosciute in modo chiaro, circostanziato ed esplicito dal . La Pt_1 sentenza Cass n. 19155/2019 riconduceva le comunicazioni via SMS, WhatsApp ed e-mail al disposto di cui all'art. 2712 c.c. fornendo alle stesse efficacia di prova legale, con la preclusione, in capo al Giudice, di qualsiasi apprezzamento in ordine alla conformità del loro contenuto. Inoltre, la medesima pronuncia prevedeva l'inversione dell'onere probatorio;
pertanto, la dimostrazione della non veridicità del contenuto dei documenti non spettava più alla parte che li aveva prodotti ma a chi li voleva contestare, che doveva provarne la difformità in modo “chiaro, circostanziato ed esplicito”, non essendo sufficienti generiche contestazioni al riguardo, anche solo riferibili al diritto alla privacy, trattandosi di conversazioni il cui utilizzo è destinato
“esclusivamente per le finalità e per il periodo strettamente necessario al perseguimento del diritto di difesa”. Dunque, non è sufficiente, come fatto da controparte, affermare genericamente che il documento non sia conforme agli originali, per poterne trarre un effettivo disconoscimento valevole ai sensi e per gli effetti delle norme sostanziali e processuali previste in materia. Grava sul convenuto uno specifico onere di contestazione, puntuale e circostanziato, di un dato documento, mediante allegazioni e prove contrarie. Con la memoria di costituzione, mai parte controparte aveva contestato fermamente e recisamente che vi fossero stati rapporti tra le parti;
solo in seno all'interrogatorio libero, quindi tardivamente, il aveva dichiarato di aver conosciuto la IG Pt_1
in occasione di un compleanno nel 2018, quindi in un ambiente informale, e di _1 aver intrattenuto con ella solo rapporti di lavoro. Pertanto, tali trascrizioni assumevano piena prova. Inoltre, le dichiarazioni del erano contraddittorie Pt_1 laddove quest'ultimo in un primo momento qualificava il rapporto in termini amicali, dichiarando di averla conosciuta ad una festa di compleanno per poi invece cambiare rotta e trasformare il rapporto amicale in un rapporto di lavoro. Ancora, era pacifico che le parti si fossero conosciute nel dicembre 2018 e che da quel momento si erano incontrate diverse volte in diverse città italiane sino al 2019, quando gli incontri si erano interrotti e quindi occorreva domandarsi cosa fosse accaduto per interrompere così bruscamente questa frequentazione. Il motivo era che tra le parti vi era una relazione sentimentale, il era già sposato con due figlie e non voleva la nascita Pt_1 di . A_
14 Corte d'Appello di Brescia - Sezione III Civile – Persone, Famiglia e Minori Proc. 484/2024 R.G.
- In ordine alle fotografie che riproducevano la coppia durante qualche incontro, le stesse non erano tardive in quanto depositate in seno alla memoria istruttoria numero 3 unicamente a controprova di quanto affermato da parte convenuta con la memoria n. 2 quando controparte aveva per la prima volta affermato l'esistenza di un “rapporto lavorativo” intercorso tra le stesse parti. Le tre foto erano volte a provare che in realtà tra le parti non vi era alcun rapporto di lavoro, bensì un rapporto quantomeno confidenziale ed intimo. Da ciò ne conseguiva la loro assoluta tempestività ed ammissibilità. La eccezione di controparte, secondo cui se fosse esistita una relazione sentimentale tra le parti sarebbero state prodotte diverse e più fotografie, non coglieva nel segno in quanto la relazione tra i due era segreta avendo il una famiglia e Pt_1 quindi ci si limitava nel lasciare testimonianze.
- In merito alla Ctu immuno-ematologica, i motivi sul punto formulati da controparte erano infondati. A riguardo, era pacifico l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituiva un comportamento di elevato valore indiziario valutabile da parte del giudice, ex art. 116 c.p.c., comma 2, in grado, da solo, di consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Controparte si era rifiutato aprioristicamente di sottoporsi ai prelievi e ciò non poteva ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza tenuto conto che i dati sarebbero stati utilizzati a fini di giustizia e che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento era tenuto tanto sia al segreto professionale che al rispetto della legge sulla privacy. La ragione per la quale ella aveva rifiutato una CTU sulla data del concepimento, come richiesta dal , risiedeva sul fatto che tale CTU Pt_1 avrebbe individuato come arco temporale indicativamente le prime due settimane di febbraio, compatibile con la ricostruzione tanto di parte appellata, quanto di parte appellante;
pertanto, non avrebbe dimostrato nulla di più. Invece, una CTU immuno ematologica avrebbe tolto ogni incertezza. Ne conseguiva che la CTU immuno- ematologica era ammissibile e il rifiuto del era del tutto ingiustificato. Pt_1
- Sulla presunta data del concepimento, il aveva fatto dei calcoli del tutto Pt_1 sforniti di materiale probatorio in quanto costui parlava di un consulente dal medesimo interpellato ma di cui non era stato depositato alcuno scritto. A riguardo, tuttavia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha in più occasioni ribadito come siano necessarie all'incirca 38 settimane dal giorno in cui avviene il concepimento a quello del parto, e questo periodo non è di nove mesi: dal momento che pochissime persone possono essere in grado di dire quando sia avvenuto il concepimento, i medici contano semplicemente partendo dall'ultimo ciclo mestruale, aggiungendo due settimane alle 38 canoniche. E così arriviamo a 40 settimane, ossia a circa 280 giorni. Le parti si erano incontrate nel periodo 6-8 febbraio 2019, perfettamente corrispondente alle circa 39/40 settimane.
- Quanto alla domanda di regresso, il Tribunale aveva fatto buon governo dei principi in materia disponendo un contributo di € 2.500,00, pari esattamente al mantenimento disposto pro-futuro di € 500,00. Pertanto, per i mesi novembre 2019/aprile 2020 intercorsi tra la nascita della minore e l'introduzione del giudizio, il Giudice aveva
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correttamente individuato una somma di eguale importo al contributo al mantenimento (€ 500,00 per 5 mensilità).
15. Il motivo principale di appello è manifestamente infondato. La Corte condivide integralmente la motivazione del Tribunale così come tutte le osservazioni e deduzioni della parte appellata. La contestazione dell'appellante circa la inammissibilità e inutilizzabilità dei messaggi whatsApp, in quanto tempestivamente disconosciuti, è infondata per le ragioni esposte dal Tribunale, giacché la non conformità all'originale è stato dedotto in modo del tutto generico. Le fotografie sono state tempestivamente prodotte per le ragioni esposte dall'appellata, ovvero perché destinate a contrastare quanto dedotto da controparte per la prima volta nella precedente memoria istruttoria (ovvero la circostanza che tra le parti fosse intercorso un rapporto esclusivamente di lavoro). In ogni caso, quand'anche si volessero ritenere non ammissibili le produzioni di parte appellata, ciononostante la CTU genetica disposta non avrebbe avuto mero carattere esplorativo in quanto più che sufficienti sarebbero state le affermazioni del signor
, sia in comparsa di risposta che nel corso dell'interrogatorio, laddove veniva Pt_1 ammessa e confermata la sussistenza di un rapporto e una frequentazione tra le parti nei periodi indicati in citazione, sia pure ammettendo solo un rapporto amichevole, superficiale e privo di alcun serio coinvolgimento affettivo, che poi, negli atti successivi, diveniva solo un rapporto di lavoro. Anche solo in presenza di queste ammissioni, gli accertamenti immuno-ematologici non avrebbe avuto carattere esplorativo e legittimo e opportuno sarebbe stato disporre la CTU, che si presenta come mezzo istruttorio idoneo all'accertamento dei fatti, al contrario della CTU richiesta dall'appellante sulla data del concepimento, del tutto inidonea e che, per tale motivo, condivisibilmente non è stata ammessa. E' sufficiente richiamare il costante insegnamento della Suprema Corte in materia, in particolare laddove si evidenzia che il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 c.p.c., finanche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti. Da qui la possibilità di trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (tra le tante, v. Cass. 12971/2014; Cass. Civ. 11223/2014; Cass. Sez. I sentenza 11233 del 21/5/2014; Cass. Civ. 6025/2015; Cass. Civ. 3479/2016). La Corte ha anche chiarito che, nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, c. p. c.,
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di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda (Cass. 18626/2017; Cass.26914/2017; Cass.28886/2019). Il rifiuto aprioristico della parte di sottoporsi ai prelievi non può ritenersi giustificato nemmeno con esigenze di tutela della riservatezza, tenuto conto sia del fatto che l'uso dei dati nell'ambito del giudizio non può che essere rivolto a fini di giustizia, sia del fatto che il sanitario chiamato dal giudice a compiere l'accertamento è tenuto tanto al segreto professionale che al rispetto della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Cass. Sez.I sentenza n. 5116 del 3/4/2003). Nessun dubbio, dunque, che la domanda principale sia manifestamente infondata. La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'appellante è del pari manifestamente infondata, come già affermato dalla Suprema Corte di Cassazione (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14458 del 05/06/2018; ordinanza 7092/2022 pubblicata il 3.3.2022). Ciò detto, questa Corte non può esimersi da alcune valutazioni sull'atto di appello. Va evidenziato che a norma dell'art. 473 bis.30 cpc l'appello, che si propone con ricorso, deve contenere le indicazioni previste dall'art. 342 cpc. Per quanto qui interessa, l'art. 342 dispone che l'atto introduttivo deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Nel caso in esame l'atto non è sintetico, è inutilmente prolisso ed è molto generico in relazione a taluni capi della sentenza, del pari impugnati. In particolare, l'appellante conclude, molto genericamente, chiedendo di “respingersi ogni domanda ed eccezione a qualsiasi titolo formulata dall'attrice in quanto infondata in fatto e in diritto e conseguentemente tenersi indenne il convenuto da ogni avversa pretesa”; peraltro, in relazione ai conseguenti provvedimenti di carattere economico non sviluppa alcun motivo di appello né specifica le ragioni di censura della sentenza sul punto. Sempre a norma dell'art. 342 cpc l'appello, a pena di inammissibilità, deve individuare il capo della decisione di primo grado che viene impugnato;
le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. In relazione al capo 3) della sentenza, sopra riportato, l'appellante non sviluppa alcun motivo di appello, nel senso che, tra i quattordici motivi di appello espressamente indicati, nulla si dice in relazione al capo 3 della sentenza (relativo al contributo al mantenimento della figlia, determinato in euro 500 mensili). Tale capo della sentenza è dunque divenuto definitivo, apparendo inammissibili, sul punto, le generiche conclusioni “respingersi ogni domanda”. Con il motivo indicato al n. 14 dell'atto di appello (“erroneità della sentenza di I grado nella parte in cui ha accolto la domanda di regresso pur in assenza di ogni attività di allegazione e di prova.”) il signor censura solo il punto 4 del Pt_1 dispositivo della sentenza nei seguenti termini: “La sentenza di prime cure appare erronea anche laddove afferma che “la domanda di rimborso della metà delle somme anticipate dalla per il mantenimento della figlia dalla nascita (08.11.2019) _1 fino all'instaurazione del presente giudizio (aprile 2020) è fondata” e che “dato il
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breve tempo trascorso fra la nascita della minore e l'instaurazione del presente giudizio” tali somme “dovranno essere pari al contributo al mantenimento indiretto di pro futuro fissato in questa sede a carico del padre, per un totale di A_
€ 2.500,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto (8.11.2019) al saldo effettivo” (sentenza di I grado, p. 19). Il Giudice di primo grado pare ignorare che parte attrice non ha mai svolto alcuna attività di allegazione e di prova, anche mediante presunzioni, delle spese effettivamente sostenute per il mantenimento della figlia . In particolare, controparte non ha mai dato evidenza A_ dell'ammontare dei suoi redditi, da cui sarebbe stato possibile desumere, non senza difficoltà, una quantificazione delle somme impiegate per la minore. Queste carenze non possono che comportare il rigetto della domanda, che soggiace alle regole generali dell'azione di regresso, con la conseguenza che grava su chi formula la pretesa la prova dell'an e del quantum delle spese sostenute. Anche il criterio commisurativo adottato al Tribunale si palesa erroneo. Per quantificare le spese sostenute nel passato, il Giudice di prime cure fa riferimento al contributo al mantenimento della minore fissato dalla sentenza, di fatto facendolo retroagire al momento della nascita. Eppure, la domanda di regresso per le spese sostenute e quella di fissazione dell'assegno di mantenimento hanno presupposti giuridici ben diversi: la prima mira al rimborso di metà delle spese effettivamente sostenute, la seconda alla quantificazione di un contributo pro-futuro. Nella liquidazione del contributo al mantenimento, del resto, entrano in gioco parametri (quali i redditi dei genitori, le esigenze del minore) che non possono avere rilevanza per la quantificazione di spese passate effettivamente sostenute. Né il Tribunale avrebbe potuto applicare altri criteri, come quello equitativo, che non può operare quanto manchi del tutto un'attività di allegazione e di prova. In questo senso, del resto, si è espresso lo stesso Giudice di primo grado con riguardo alla domanda di risarcimento del danno endofamiliare, affermando che “la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell'art. 1226 c.c. postula […] l'impossibilità o la rilevante difficoltà di provare l'ammontare preciso del danno richiesto, ma non esonera affatto la parte istante dall'onere di fornire gli elementi probatori e i dati di fatto in suo possesso al fine di consentire al Giudice la precisa determinazione del danno stesso, né tanto meno può essere volta a supplire all'inerzia probatoria della parte interessata” (sentenza di I grado, p. 20). Ad apparire erronea, infine, è la statuizione secondo cui sono dovuti “€ 2.500, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal dì del dovuto (08.11.2019) al saldo effettivo” (sentenza di I grado, p. 19). È palese, infatti, che gli interessi non possono ritenersi dovuti dal giorno 8 novembre 2019 sull'intero ammontare di euro 2.500. Alla data della nascita, infatti, nessuna spesa era stata ancora sostenuta da parte attrice. Ne consegue che la domanda di regresso formulata da parte attrice va rigettata.”. Appare evidente come in relazione al capo della sentenza che determina il contributo mensile a carico del padre per il mantenimento della figlia non sia stato sviluppato alcun motivo di appello (capo 3 della sentenza impugnata: “Pone a carico del convenuto l'obbligo di contribuire al mantenimento indiretto Parte_1
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della figlia mediante il pagamento della somma di € A_
500,00 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta), oltre rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 20 di ogni mese nelle mani di , oltre al 50% delle spese _1 come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016”).
In relazione al contributo al mantenimento il Tribunale ha coì motivato:
“tenuto conto delle attuali esigenze della minore (che ha appena compiuto quattro anni), dei redditi delle parti (la , attualmente, non percepisce un reddito perché _1 si dedica in modo sostanzialmente esclusivo alla figlia e vive dei propri risparmi, ma, prima della nascita di , percepiva un reddito netto mensile di circa € A_
2.000,00, mentre il ha dichiarato un reddito attuale pari a zero e di € Pt_1
40.000,00 annuali lordi prima del marzo 2020, ma il cui tenore di vita, dalle conversazioni WhatsApp sopra riportate, risulta ben più elevato), dei tempi di permanenza presso ciascun genitore (attualmente le frequentazioni padre- figlia sono inesistenti), e dei compiti domestici e di cura assunti in via esclusiva dalla madre, deve fissarsi nella misura di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso a questo Tribunale”. Rispetto a tale statuizione l'appello, come già detto, è dunque inammissibile e quanto stabilito dal Tribunale è divenuto definitivo. In relazione al pregresso, ovvero alrimborso della metà delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento della figlia (punto 4 del dispositivo della sentenza impugnata), e quindi al motivo sviluppato al n. 14 dell'atto di appello, sopra riportato, si osserva che la somma, da ritenersi liquidata in via equitativa, di euro 2500 non necessita di prova rigorosa delle spese sostenute in quanto è relativa sia al mantenimento che alle spese straordinarie ed è calcolata avuto come parametro la somma mensile stabilita per il mantenimento futuro ma escluse le spese straordinarie. Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità afferma che l'obbligo di mantenimento dei figli sorge fin dalla nascita degli stessi e che la sentenza di accertamento della paternità o maternità ha natura dichiarativa e conseguentemente opera retroattivamente fin dal momento della nascita del figlio dichiarato tale;
quindi, ove la paternità venga dichiarata dopo la nascita, il giudice, in presenza di domanda di parte, deve determinare il contributo a carico del genitore giudizialmente dichiarato con decorrenza dalla nascita del figlio. La Corte di Cassazione afferma altresì che per il pregresso (periodo intercorrente tra la nascita del figlio e la domanda giudiziale ai sensi dell'art. 269 CC), essendosi in presenza di un'obbligazione in senso lato indennitaria, il giudice può procedere a determinazione equitativa. Si richiama, sul punto, anche quanto stabilito dalla Corte di cassazione, Sez. I, con ordinanza n. 16916 del 25.5.2022, laddove ha evidenziato che “il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata
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successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza” (v. anche ordinanza 15098/23 del 24.11.2022 pubblicata il 30.5.2023). La somma complessiva di euro 2500 liquidata a titolo di rimborso del mantenimento e delle spese pregresse si ritiene equa e proporzionata rispetto alla determinazione del mantenimento mensile, non impugnato, e si ritiene sia stata determinata in via equitativa. Gli interessi sono peraltro dovuti non dalla nascita della figlia (trattandosi di somma complessiva determinata in via equitativa ma relativa a prestazioni periodiche) ma dalla domanda. Il parziale accoglimento solo del quattordicesimo motivo di appello può comportare la compensazione tra le parti di un quinto delle spese di questo grado di giudizio, con condanna dell'appellante a corrispondere alla controparte i residui quattro quarti che si liquidano avuto riguardo ai parametri dei giudizio avanti alla Corte di appello, valore indeterminabile avuto riguardo alle domande principali, complessità media, valori medi (e quindi in complessivi euro 12.156,00, ridotti per la compensazione di un quinto).
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 3057/2023 emessa dal _1
Tribunale di Brescia il 23.11.2023 e pubblicata il 29.11.2023, nel contraddittorio delle parti, sentito il P.G., così provvede:
1. in parziale riforma del capo 4) della sentenza impugnata, condanna Parte_1
a pagare a favore di la somma di € 2.500,00, oltre
[...] _1 interessi legali ex art. 1284 c.c. dalla data della domanda in primo grado al saldo effettivo, a titolo di rimborso della metà delle somme anticipate dalla madre per il mantenimento della figlia dalla nascita fino A_ all'instaurazione del giudizio di primo grado;
2. conferma nel resto la sentenza impugnata;
3. condanna a rifondere a i quattro quinti delle Parte_1 _1 spese del presente grado di giudizio, con compensazione tra le parti del residuo quarto, che liquida in complessivi euro 9.724,80 oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA.
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Così deciso in Brescia, Camera di Consiglio del 18.2.2025
La Presidente est.
IA Grazia Domanico
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 3 “Le pretese trascrizioni di quello che sarebbero i messaggi che le parti si sarebbero scambiate via WhatsApp devono essere contestate in via preliminare vista l'assenza di valore probatorio, in ragione dell'eccepita non conformità delle trascrizioni ai messaggi originali. Si tratta di una produzione unilaterale, inutilizzabile in giudizio, attesa la non giusta corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà che invece si vuole riprodurre e rappresentare” (comparsa di costituzione e risposta in riassunzione, p. 8).
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