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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/03/2025, n. 3208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3208 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dr.ssa Marta Ienzi Presidente rel.
Dr.ssa Filomena Albano Giudice
Dr.ssa Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45110/2023 , vertente
TRA
(ROMA (RM), 10/01/1968 C.F.: Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROMANINI C.F._1
FRANCESCO; ricorrente
E
(AVELLINO (AV), 15/07/1978 C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. RUBERTI RAFFAELA;
C.F._2
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazi0ne degli effetti civili del matrimonio
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e premesso di Parte_1 Controparte_1
essersi separati nell'anno 2021 e di non avere da allora mai ricostituito alcuna 2
forma di comunione di vita e di intenti, hanno chiesto all'intestato Tribunale
di volere accogliere le seguenti conclusioni congiunte:
1) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento risultando entrambi economicamente indipendenti, il IG. svolge Controparte_1
attività di lavoratore autonomo nel campo agricolo, mentre la IG.ra Parte_1
svolge la professione di architetto.
[...]
2) Le figlie minori, e ai sensi e per gli effetti della legge Per_1 Per_2
54/06, saranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione delle medesime presso la madre nel suo domicilio sito in Roma,
Via Del Corallo, 25.
Considerata la giovane età delle bambine i genitori concordano con la necessità di ampliare progressivamente il diritto di visita da parte del padre,
proprio al fine di consentire alle piccole di abituarsi gradualmente alle nuove abitudini, che sarà pertanto regolato come di seguito meglio specificato.
a) Diritto di visita settimanale:
- Il IG. potrà vedere e tenere con sé le figlie durante la CP_1
settimana quando lo desidera, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni e le esigenze delle minori, avendo cura di prenderle a scuola e riaccompagnarle a casa entro le ore 18.30.
- Sino al termine della scuola materna, il IG. potrà, previa CP_1
autorizzazione dell'istituto scolastico, prelevare le figlie dalla scuola due massimo tre volte alla settimana, dopo il breve riposino pomeridiano, per accompagnarle presso le strutture sportive frequentate dalle medesime che,
considerata la giovane età, rientrano nella prima fascia, quindi, alle ore 15.00
con conseguente rientro presso l'abitazione materna entro le 18.30, con impegno delle parti a rivedere tali modalità ed orari segnatamente all'attività 3
sportiva, all'inizio delle scuole elementari da parte delle figlie. È facoltà della madre accompagnare le bambine insieme al padre alle attività sportive.
- Dal mese di gennaio 2025, il IG. trascorrerà con le minori CP_1
due fine settimana al mese alternati con la IG.ra , dal venerdì al Pt_1
lunedì mattina, avendo cura di prendere le bambine il venerdì all'uscita di scuola e riaccompagnarle a scuola il lunedì mattina. Fino al compimento del quinto anno delle figlie (26.03.2025), in un fine settimana al mese di spettanza del IG. sarà presente anche una baby sitter di fiducia scelta di CP_1
comune accordo tra i genitori o in alternativa la nonna paterna delle bambine.
Il IG. pernotterà con le figlie per ulteriori due notti al mese e, CP_1
precisamente, una notte infrasettimanale a settimane alterne quando le stesse non trascorreranno con il padre il fine settimana. Il padre avrà cura di andare a prendere le bambine all'uscita di scuola ed ivi riaccompagnarle la mattina successiva. I genitori si riservano di concordare il giorno infrasettimanale in seguito, tenuto conto delle esigenze delle minori.
b) Diritto di visita durante le vacanze di Natale, di Pasqua, estive e durante i compleanni:
- Le bambine trascorreranno le vacanze di Natale 2024, il giorno 24
dicembre presso l'abitazione materna ed il giorno 25 dicembre con entrambi i genitori e pernotto dal padre che terrà con sé le figlie fino al 1 gennaio 2025,
con riaccompagno dalla madre entro le ore 19,00.
- Negli anni successivi il padre, il IG. potrà vedere Controparte_1
e tenere con sé durante le vacanze di Natale e per 7 (sette Per_1 Per_2
giorni) alternati, dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio, con relativo pernotto, stabilendo all'uopo con la IG.ra le modalità di Pt_1
riaccompagno delle minori. Le figlie trascorreranno il giorno 24 dicembre di 4
ciascun anno con un genitore ed il giorno 25 dicembre con l'altro ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti. Fermo restando che il IG. CP_1
non ostacola l'eventuale presenza della IG.ra durante il periodo di Pt_1
vacanza a lui spettante.
- Per le vacanze di Pasqua, il padre potrà vedere e tenere con sé le minori per 3 (tre giorni), alternando il periodo dal Venerdì Santo alla Domenica di
Pasqua con il periodo dal Lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo, anche per dette festività la IG.ra sarà libera di trascorrere con le minori Pt_1
ed il loro padre il periodo spettante a quest'ultimo.
- Durante le vacanze estive, il padre potrà tenere con sé le minori per due settimane, anche non consecutive durante il mese di luglio e per due settimane anche non consecutive durante il mese di agosto da concordarsi tra gli ex coniugi entro il 30 aprile di ogni anno (il IG. lascia ampia CP_1
libertà alla IG.ra di trascorrere con le minori ed il loro padre i Pt_1
periodi di vacanza spettanti al medesimo).
- Per il compleanno della prole i genitori saranno presenti entrambi,
mentre ciascun genitore trascorrerà con le bambine il giorno del proprio compleanno.
3) Le decisioni di maggiore interesse riguardanti le minori, relative alla salute, all'istruzione, allo sviluppo psicofisico ed all'educazione saranno assunte di comune accordo tra i genitori tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie. Per le decisioni su questioni di ordinaria amministrazione la potestà genitoriale verrà esercitata separatamente.
4) A titolo di contributo al mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2
il IG. entro il giorno 5 di ogni mese provvederà a versare Controparte_1 5
alla IG.ra l'assegno mensile di euro 200,00 (euro 100,00 Parte_1
per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT.
5) Le spese scolastiche, sportive e mediche (non espressamente previste dal Servizio Sanitario Nazionale) per le minori, preventivamente concordate,
verranno divise nella misura del 50% tra i coniugi, a tal proposito si richiama espressamente il Protocollo previsto dal Tribunale Civile di Roma del
17.12.2014.
6) L'assegno unico per le figlie sarà percepito dalla madre, IG.ra
. Pt_1
7) I coniugi si autorizzano reciprocamente ad iscrivere le figlie minori sul proprio passaporto, nonché a rinnovare lo stesso con l'iscrizione delle medesime.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28.05.2011, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b] della legge n.
898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole.
Non vi è luogo a pronuncia sulle spese avendo le parti proposto ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 45110/23 R.G., così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Roma in data 28/05/2011 tra ), Parte_2 6
10/01/1968 C.F.: ), e C.F._1 Controparte_1
(AVELLINO (AV), 15/07/1978 C.F. ), trascritto nel C.F._2
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roma anno 2011, atto n.
00023, parte 2, serie A06 - anno 2011, alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione;
nulla sulle spese.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies
comma 2 disp.att. c.p.c.
Roma,
Il Presidente estensore
Dott.ssa Marta Ienzi