Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 04/12/2025, n. 2286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2286 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02286/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01052/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1052 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Stefania Emanuela Cona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Veneto, Avepa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Tito Munari, Francesco Zanlucchi e Giacomo Quarneti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del dirigente Avepa - organismo pagatore n. -OMISSIS- dell'11.02.2022 di non ammissibilità della domanda di aiuto ID -OMISSIS- intestata alla ricorrente (CUAA -OMISSIS-) per la misura UVA - Azione A “Investimenti nelle aziende agricole vitivinicole - Bando biennale annualità 2022-2023”;
di ogni altro atto preparatorio, connesso e preordinato, presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, in particolare della graduatoria degli interventi finanziabili in base alla misura bandita con DGRV n. 1245/2021, nella parte in cui esclude la domanda della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e della Regione -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 novembre 2025 il dott. FR SE EG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con atto pervenuto in Segreteria in data 9.08.2022, -OMISSIS-trasponeva in sede giurisdizionale il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 13.06.2022 avverso il decreto del dirigente di AVEPA n. -OMISSIS- dell’11.02.2022, con il quale si dichiarava inammissibile la sua domanda di aiuto ID -OMISSIS- per la Misura UVA - Azione A, relativa a investimenti nelle aziende agricole vitivinicole per l’annualità 2022-2023.
La società ricorrente chiedeva l’annullamento di tale provvedimento e di ogni altro atto connesso, nonché l’accertamento del suo diritto a essere ammessa in graduatoria e a ricevere i relativi contributi.
La domanda era stata presentata il 29.11.2021 e tra i requisiti richiesti dal bando, approvato con DGRV n. 1245/2021, vi era il possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale da parte di almeno un amministratore, in alternativa l’iscrizione alla gestione previdenziale agricola INPS.
Il legale rappresentante della società, il signor -OMISSIS-, aveva autocertificato in domanda il possesso di tutti i requisiti soggettivi, compresi quelli per il riconoscimento della qualità di IAP.
AVEPA, in fase istruttoria, riscontrava però l’assenza della qualifica IAP o dell’iscrizione INPS nelle banche dati consultate e nel fascicolo aziendale, nonché la presenza di una domanda di riconoscimento IAP del signor -OMISSIS-, inserita nel portale il 25 novembre 2021 ma ancora in stato di compilazione.
Con comunicazione dei motivi ostativi si invitava la Società interessata a fornire documentazione comprovante il requisito, ma la replica del tecnico delegato, pur affermando che il signor -OMISSIS- possedeva i requisiti IAP alla data di presentazione, non allegava alcuna attestazione.
Il ricorrente sosteneva la legittimità della sua posizione, affermando che la dichiarazione sostitutiva fosse sufficiente ai sensi della legge n. 445/2000 e che il possesso effettivo dei requisiti professionali, temporali e reddituali, desumibili dal fascicolo aziendale e dai documenti prodotti, fosse già verificabile da AVEPA.
Sosteneva inoltre che il riconoscimento formale IAP avesse natura meramente ricognitiva e non costitutiva del diritto.
Costituendosi in giudizio rispettivamente in data 16.09.2022 e 19.10.2022, AVEPA e Regione del -OMISSIS- depositavano una memoria di costituzione e, successivamente, una memoria difensiva in cui si eccepiva, in via preliminare, la carenza di interesse della parte ricorrente, osservandosi che, avendo la domanda richiesto e ottenuto solo 4 punti, essa non sarebbe rientrata nella graduatoria finanziabile neppure in caso di ammissione, come dimostrato dal decreto di scorrimento n. 589/2022 che includeva domande fino a 6,12 punti.
Nel merito, le resistenti sostenevano con analitiche controdeduzioni la correttezza dell’operato di AVEPA.
In replica, con memoria del 20.10.2025, parte ricorrente contestava l’eccezione di carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione, evidenziando come, con decreto regionale n. 84 del 22 giugno 2022, fosse stato autorizzato un secondo scorrimento della graduatoria che ammetteva tutte le domande presentate, anche quelle con punteggio inferiore a 4.
Ribadiva poi, quanto al merito, che il signor -OMISSIS- possedeva concretamente i requisiti IAP alla data cruciale, essendo egli in possesso di adeguate conoscenze professionali, avendo dedicato almeno il 50% del suo tempo al lavoro agricolo e ricavando dalle attività agricole almeno il 50% del suo reddito da lavoro, come comprovato da visure camerali, dichiarazioni e documenti fiscali prodotti.
All’udienza straordinaria dell’11.11.2025 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di difetto di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente.
Come correttamente evidenziato in atti, con decreto regionale n. 84 del 22 giugno 2022, è stato autorizzato un secondo scorrimento della graduatoria con il quale si ammettevano tutte le domande presentate per l’ottenimento dei menzionati contributi, anche quelle con punteggio inferiore a 4.
Ne consegue la sussistenza in capo alla società ricorrente di un interesse concreto ed attuale alla decisione del merito della causa.
Nel merito, il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.
La ricorrente sostiene la legittimità della propria domanda di aiuto fondando la propria pretesa sul possesso dei requisiti sostanziali per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale.
Tale assunto si rivela infondato poiché il bando regionale, con precisione inequivocabile, richiede come condizione di ammissibilità non la mera sussistenza potenziale dei presupposti, bensì l’effettivo possesso della qualifica IAP o l'iscrizione alla gestione previdenziale agricola INPS alla data di presentazione della domanda.
La distinzione tra possesso dei requisiti e titolarità della qualifica non è meramente formale, bensì sostanziale, in quanto il riconoscimento formale presuppone un accertamento amministrativo volto a verificare, attraverso procedure dedicate e aggiornamenti del fascicolo aziendale, la sussistenza continuativa delle condizioni richieste, incluse quelle relative al tempo di lavoro e alla composizione del reddito.
AVEPA, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha correttamente verificato l'assenza della qualifica IAP per il signor -OMISSIS- sia nelle proprie banche dati che negli archivi INPS, riscontrando una domanda di riconoscimento ancora in stato di compilazione e non perfezionata.
La circostanza che i dati agricoli fossero parzialmente presenti nel fascicolo aziendale non è di per sé sufficiente a sostituire l’onere, in capo al richiedente, di avviare e concludere il procedimento di riconoscimento IAP, il quale richiede anche la comunicazione di elementi non in possesso dell’Agenzia, come i redditi extra-agricoli e l’impegno temporale in altre attività.
La ricorrente, pur avendo avuto la possibilità di completare la domanda IAP già a partire dal novembre 2021, ha omesso di farlo tempestivamente, venendo meno a un obbligo previsto dalla normativa regionale di settore.
Pertanto, la dichiarazione sostitutiva resa in sede di domanda di aiuto, seppur valida ai fini dell’autocertificazione, non poteva surrogare l’assenza del requisito formale espressamente richiesto dal bando.
Infine, la doglianza relativa al ritenuto difetto di istruttoria da parte di AVEPA si rivela del tutto inconsistente.
L’Agenzia, infatti, ha pienamente adempiuto ai propri obblighi istruttori effettuando le verifiche incrociate con le banche dati INPS e con il proprio archivio, nonché dando congruo preavviso alla ricorrente tramite la comunicazione dei motivi ostativi.
Spettava invece al ricorrente, in applicazione del principio di collaborazione e di leale cooperazione, provvedere a fornire tutti gli elementi necessari al completamento dell’istruttoria, ivi incluso il perfezionamento della domanda di riconoscimento IAP.
La mancata acquisizione d’ufficio di ulteriori elementi non costituisce violazione di obblighi istruttori, trattandosi di informazioni non immediatamente disponibili e la cui produzione rientrava nei precisi obblighi del privato.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso si rivela privo di fondamento sotto ogni profilo, giustificandosene la reiezione.
Da ultimo, in considerazione delle oggettive peculiarità in fatto del caso in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione IV, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LB Di AR, Presidente
FR SE EG, Consigliere, Estensore
Nicola Bardino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR SE EG | LB Di AR |
IL SEGRETARIO