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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10588 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8276/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies, III comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 8276/2025 r.g.a.c.
TRA
c.f.: , nata a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 marzo 1939 e residente in [...]al Largo delle Mimose n. 1 , CP_1
c.f.: nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2 residente in [...], CP_2
c.f.: nata a [...] il [...] e residente
[...] C.F._3 in Napoli alla via Mario Fiore n. 4 ed elettivamente domiciliate in Napoli alla via Tino di Camaino n. 9 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Pugliese (C.F.:
, giusta procura in atti;
C.F._4
- ATTORI–
E
c.f. e p.iva n. Controparte_3
, sito in NAPOLI (NA) alla Via Largo delle Mimose n. 1, c.a.p. P.IVA_1
P.IVA_
– in persona dell'amministratore p.t. Avv. nato a Controparte_4
Napoli il 28.04.1982, c.f. , in virtù di nomina CodiceFiscale_5 avvenuta nel corso dell'assemblea condominiale del 27.05.2024 (cfr. doc. 1 – verbale di assemblea di nomina) e da questi anche nella sua qualità di avvocato ai sensi dell'art. 86 c.p.c., rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato in Napoli al C.so Secondigliano 253;
- CONVENUTO -
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno impugnato la delibera assembleare del 02.10.2024, chiedendo al Tribunale di dichiararne la nullità o di annullarla per violazione del principio di informazione dei condomini e per l'erronea ripartizione del debito sia nei confronti dell'ABC
Napoli (acqua ad uso domestico che antincendio) che nei confronti della
[...]
in base alla tabella generale “A” e quindi secondo i millesimi di CP_5 proprietà piuttosto che secondo gli effettivi consumi.
Si è costituito il che ha eccepito l'improcedibilità e CP_3
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 23.9.2025, rigettata l'istanza di sospensiva, la causa
è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima per il deposito di comparse conclusionali, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro la data di udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive.
La domanda è procedibile essendo stato esperito il procedimento di mediazione come da verbale del 15.1.2025.
Inoltre, è priva di pregio l'eccezione sollevata dal secondo cui CP_3
l'improcedibilità deriverebbe dalla integrazione della domanda di mediazione avvenuta in data 29.10.2024. in quanto l'integrazione non ha pregiudicato il
- 2 -
diritto del Condominio di partecipare consapevolmente alla mediazione il cui incontro è poi avvenuto il 15.1.2025.
Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono.
In primo luogo, si osserva che nessuna decisione è stata presa in relazione al punto 1 all'ordine del giorno, in quanto l'assemblea si è limitata a prendere atto della situazione patrimoniale illustrata dall'Amministratore. Pertanto, rispetto ad esso va rigettata la domanda di annullamento in quanto gli attori non potrebbero conseguire alcuna utilità dall'annullamento di tale punto all'ordine del giorno.
In relazione invece alle ulteriori doglianze, si osserva che il codice civile (art. 1123 c.c.) contiene una disciplina generale della ripartizione delle spese che, in primo luogo, fa riferimento ai così detti millesimi di proprietà per poi dettare, in via sussidiaria, altri criteri che consentono una ripartizione in base all'uso (potenziale) che ciascun condòmino può fare di un determinato bene/servizio. La norma è derogabile per cui resta naturalmente sempre possibile elaborare criteri ad hoc, purché con il consenso di tutti i condòmini.
Laddove, poi, in tema di servizi comuni, l'utilizzazione individuale sia effettivamente misurabile, la rilevazione del consumo può assurgere a criterio di ripartizione della spesa. È il caso del riscaldamento, del condizionamento dell'aria, della fornitura di acqua calda sanitaria o, come nella specie, del consumo idrico.
Per tale ultima fattispecie, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta affermando che la ripartizione delle spese relative al consumo idrico deve avvenire, in via preferenziale, in base a quello che è l'effettivo consumo (art. 1123, comma 2 c.c.), a patto però che questo sia rilevabile oggettivamente utilizzando le opportune strumentazioni tecniche, ad esempio, mediante l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore che consenta di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi;
nel caso in cui l'unità abitativa non risulti provvista del predetto contatore, la ripartizione dovrà essere determinata secondo la regola del primo
- 3 -
comma dell'art. 1123 c.c., ossia in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno (espresso in millesimi di proprietà) e tale ultimo criterio di ripartizione può essere derogato esclusivamente con il consenso unanime di tutti i condomini (così Cass. n. 17557/2014).
Va sottolineato, come emerge dalla giurisprudenza citata, che l'istallazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa (nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano) costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica (v. l. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 5 e ora d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, art. 146 – codice dell'ambiente).
Nella specie, dunque, la spesa idrica andava ripartita in proporzione ai consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare, rilevabili mediante contatori individuali. Invero, lo stesso nelle sue difese ha precisato che nel CP_3 fabbricato è installato un contatore dell'acqua centralizzato e sono installati n.
89 sotto-contatori per la lettura individuale dei consumi inerenti l'acqua potabile. Ne consegue che non vi era nessuna valida ragione per ripartire i consumi di acqua secondo la tabella generale.
Pertanto, la delibera è invalida relativamente alle statuizioni di cui al punto 2 dell'ordine del giorno e va annullata.
L'annullamento della delibera relativamente al punto 2 comporta l'invalidità anche del punto 2 bis rispetto al quale l'assemblea decideva che le somme che sarebbero avanzate a seguito del ristoro del debito con l'ABC (e quindi calcolate secondo quanto deciso nel punto 2) sarebbero state utilizzate per ripianare il debito anche con la società Controparte_6
Ne consegue l'accoglimento della domanda e l'annullamento della delibera impugnata.
Ogni altra questione è assorbita.
- 4 -
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione sino a 95.000,00 €) ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per essersi la procedura conclusa in poche udienze.
Tuttavia, in ragione del rigetto dell'istanza cautelare, si ritiene di compensare per 1/3 le spese di lite e di porre i restanti 2/3 a carico del CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
• accoglie la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, annulla la delibera del 2.10.2024 con riferimento ai punti 2 e 2 bis all'ordine del giorno.
• compensa per 1/3 le spese di lite e per l'effetto condanna il al pagamento, in favore degli attori, in solido tra loro, CP_3 delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3 che si liquidano in
€ 524,00 per esborsi ed € 4.702,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 17.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 5 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott. Benedetta Ferone, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
definitiva ai sensi dell'art. 281sexies, III comma, c.p.c. nella causa iscritta al n. 8276/2025 r.g.a.c.
TRA
c.f.: , nata a [...] il 14 Parte_1 C.F._1 marzo 1939 e residente in [...]al Largo delle Mimose n. 1 , CP_1
c.f.: nato a [...] il [...] e
[...] C.F._2 residente in [...], CP_2
c.f.: nata a [...] il [...] e residente
[...] C.F._3 in Napoli alla via Mario Fiore n. 4 ed elettivamente domiciliate in Napoli alla via Tino di Camaino n. 9 presso lo Studio dell'Avv. Antonio Pugliese (C.F.:
, giusta procura in atti;
C.F._4
- ATTORI–
E
c.f. e p.iva n. Controparte_3
, sito in NAPOLI (NA) alla Via Largo delle Mimose n. 1, c.a.p. P.IVA_1
P.IVA_
– in persona dell'amministratore p.t. Avv. nato a Controparte_4
Napoli il 28.04.1982, c.f. , in virtù di nomina CodiceFiscale_5 avvenuta nel corso dell'assemblea condominiale del 27.05.2024 (cfr. doc. 1 – verbale di assemblea di nomina) e da questi anche nella sua qualità di avvocato ai sensi dell'art. 86 c.p.c., rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato in Napoli al C.so Secondigliano 253;
- CONVENUTO -
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare.
CONCLUSIONI: come da comparse conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno impugnato la delibera assembleare del 02.10.2024, chiedendo al Tribunale di dichiararne la nullità o di annullarla per violazione del principio di informazione dei condomini e per l'erronea ripartizione del debito sia nei confronti dell'ABC
Napoli (acqua ad uso domestico che antincendio) che nei confronti della
[...]
in base alla tabella generale “A” e quindi secondo i millesimi di CP_5 proprietà piuttosto che secondo gli effettivi consumi.
Si è costituito il che ha eccepito l'improcedibilità e CP_3
l'infondatezza della domanda chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza del 23.9.2025, rigettata l'istanza di sospensiva, la causa
è stata rinviata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies III comma cpc, assegnando alle parti termine sino a 10 giorni prima per il deposito di comparse conclusionali, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte entro la data di udienza.
Entrambe le parti hanno depositato memorie conclusive.
La domanda è procedibile essendo stato esperito il procedimento di mediazione come da verbale del 15.1.2025.
Inoltre, è priva di pregio l'eccezione sollevata dal secondo cui CP_3
l'improcedibilità deriverebbe dalla integrazione della domanda di mediazione avvenuta in data 29.10.2024. in quanto l'integrazione non ha pregiudicato il
- 2 -
diritto del Condominio di partecipare consapevolmente alla mediazione il cui incontro è poi avvenuto il 15.1.2025.
Nel merito la domanda è fondata nei termini che seguono.
In primo luogo, si osserva che nessuna decisione è stata presa in relazione al punto 1 all'ordine del giorno, in quanto l'assemblea si è limitata a prendere atto della situazione patrimoniale illustrata dall'Amministratore. Pertanto, rispetto ad esso va rigettata la domanda di annullamento in quanto gli attori non potrebbero conseguire alcuna utilità dall'annullamento di tale punto all'ordine del giorno.
In relazione invece alle ulteriori doglianze, si osserva che il codice civile (art. 1123 c.c.) contiene una disciplina generale della ripartizione delle spese che, in primo luogo, fa riferimento ai così detti millesimi di proprietà per poi dettare, in via sussidiaria, altri criteri che consentono una ripartizione in base all'uso (potenziale) che ciascun condòmino può fare di un determinato bene/servizio. La norma è derogabile per cui resta naturalmente sempre possibile elaborare criteri ad hoc, purché con il consenso di tutti i condòmini.
Laddove, poi, in tema di servizi comuni, l'utilizzazione individuale sia effettivamente misurabile, la rilevazione del consumo può assurgere a criterio di ripartizione della spesa. È il caso del riscaldamento, del condizionamento dell'aria, della fornitura di acqua calda sanitaria o, come nella specie, del consumo idrico.
Per tale ultima fattispecie, la giurisprudenza di legittimità è intervenuta affermando che la ripartizione delle spese relative al consumo idrico deve avvenire, in via preferenziale, in base a quello che è l'effettivo consumo (art. 1123, comma 2 c.c.), a patto però che questo sia rilevabile oggettivamente utilizzando le opportune strumentazioni tecniche, ad esempio, mediante l'installazione in ogni singola unità immobiliare di un apposito contatore che consenta di utilizzare la lettura di esso come base certa per l'addebito dei costi;
nel caso in cui l'unità abitativa non risulti provvista del predetto contatore, la ripartizione dovrà essere determinata secondo la regola del primo
- 3 -
comma dell'art. 1123 c.c., ossia in misura proporzionale al valore di proprietà di ciascuno (espresso in millesimi di proprietà) e tale ultimo criterio di ripartizione può essere derogato esclusivamente con il consenso unanime di tutti i condomini (così Cass. n. 17557/2014).
Va sottolineato, come emerge dalla giurisprudenza citata, che l'istallazione di contatori per il consumo dell'acqua in ogni singola unità abitativa (nonché di contatori differenziati per le attività produttive e del settore terziario esercitate nel contesto urbano) costituisce misura alla quale il legislatore guarda con particolare favore, in quanto volta a razionalizzare i consumi e ad eliminare gli sprechi e quindi a conseguire, in una prospettiva di tutela ambientale, il risparmio della risorsa idrica (v. l. 5 gennaio 1994 n. 36, art. 5 e ora d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, art. 146 – codice dell'ambiente).
Nella specie, dunque, la spesa idrica andava ripartita in proporzione ai consumi effettivi di ciascuna unità immobiliare, rilevabili mediante contatori individuali. Invero, lo stesso nelle sue difese ha precisato che nel CP_3 fabbricato è installato un contatore dell'acqua centralizzato e sono installati n.
89 sotto-contatori per la lettura individuale dei consumi inerenti l'acqua potabile. Ne consegue che non vi era nessuna valida ragione per ripartire i consumi di acqua secondo la tabella generale.
Pertanto, la delibera è invalida relativamente alle statuizioni di cui al punto 2 dell'ordine del giorno e va annullata.
L'annullamento della delibera relativamente al punto 2 comporta l'invalidità anche del punto 2 bis rispetto al quale l'assemblea decideva che le somme che sarebbero avanzate a seguito del ristoro del debito con l'ABC (e quindi calcolate secondo quanto deciso nel punto 2) sarebbero state utilizzate per ripianare il debito anche con la società Controparte_6
Ne consegue l'accoglimento della domanda e l'annullamento della delibera impugnata.
Ogni altra questione è assorbita.
- 4 -
Le spese di lite seguono la soccombenza in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche (scaglione sino a 95.000,00 €) ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate e per essersi la procedura conclusa in poche udienze.
Tuttavia, in ragione del rigetto dell'istanza cautelare, si ritiene di compensare per 1/3 le spese di lite e di porre i restanti 2/3 a carico del CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
• accoglie la domanda proposta dagli attori e, per l'effetto, annulla la delibera del 2.10.2024 con riferimento ai punti 2 e 2 bis all'ordine del giorno.
• compensa per 1/3 le spese di lite e per l'effetto condanna il al pagamento, in favore degli attori, in solido tra loro, CP_3 delle spese del presente giudizio nella misura di 2/3 che si liquidano in
€ 524,00 per esborsi ed € 4.702,00 per compenso oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 17.11.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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