Ordinanza collegiale 29 marzo 2021
Decreto decisorio 3 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 03/09/2021, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/09/2021
N. 01398/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1398 del 2008, proposto da
LL RI rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Chinello e Luigi De Lazzari, con domicilio eletto presso lo studio Luigi De Lazzari in Mirano, via Giudecca, 4/B;
contro
Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Voci e Patrizia Carbone, con domicilio eletto gli Uffici dell’Avvocatura della Provincia di Padova, Piazza Antenore, 3;
Comune di Camposampiero, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Zen, con domicilio eletto presso lo studio Pierfrancesco Zen in S. Martino Di Lupari, via Rometta, 13/M;
per l'annullamento
- della deliberazione del 15 ottobre 2007, n. 587 di Reg., con la quale la Giunta Provinciale di Padova ha approvato il progetto definitivo dei lavori di adeguamento viario della circonvallazione sud-ovest, innesto tra la ex S.S. 307 "Del Santo" vecchia sede e la S.P. n. 39 "Dell' Orcone" in prossimità dell'ospedale di Camposampiero;
- della deliberazione del 14 aprile 2008, n. 137 di Reg., con la quale la Giunta Provinciale di Padova ha dato atto dell'intervenuta efficacia della dichiarazione di pubblica utilità disposta con la deliberazione anzidetta ed ha dato atto, altresì, che l’espropriazione relativa all’opera suddetta è finalizzata ad attuare un intervento di riforma economico-sociale;
- della deliberazione n. 9 del 14 marzo 2008, con la quale il Consiglio Comunale di Camposampiero ha approvato la variante parziale al p.r.g/piano degli interventi, relativa ai lavori suddetti;
- di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguente, ivi espressamente compresa la nota del 25 settembre 2007, prot. n. 117817, nella parte in cui l'Amministrazione provinciale non ha accolto l'osservazione presentata dal sig. LL RI.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 18 luglio 2008;
Visti gli articoli 35, comma 2, lett. a) e 85, co. 1, cod. proc. amm.;
Rilevato che in data 29 marzo 2021, con ordinanza collegiale n. 408 – comunicata alle parti con avviso in pari data – è stata dichiarata l’interruzione del giudizio ai sensi dell’art. 79, co. 2, cod. proc. amm.;
Considerato che il presente giudizio non è stato riassunto, ai sensi dell’art. 80, co. 3, cod. proc. amm., mediante presentazione di atto di riassunzione entro il previsto termine di novanta giorni;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 35, co. 2, lett. a), cod. proc. amm.;
Ritenuto, quanto alle spese, che sussistono i presupposti per disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Dichiara il giudizio estinto per mancata riassunzione.
Spese compensate.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite.
Così deciso il giorno 30 agosto 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO