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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2150/2022
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi in funzione di Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, assistita e difesa ope legis P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
assistita e difesa dall'Avv. BOLOGNESI ROBERTO appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 3/7/2023 e 28/6/2023, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello in data 25/02/2022 la ha impugnato la Parte_2
sentenza n. 711/2021 (n. 5564/2020 R.G.) pronunciata dal Giudice di Pace di Pt_1
in data 12/4/2021 e depositata il 30/7/2021 deducendo quanto segue: i) con ordinanza prefettizia n. M_IT 00062222 Area III, del 25/6/2020, resa all'esito di C.F._1 riscorso ex art. 203 C.d.S. avverso il verbale n. 206430/V/19 emesso dalla Polizia
Provinciale di il 17/10/2019, è stato ingiunto alla opponente il pagamento Pt_1
della somma di € 346,00, oltre spese di notifica, per violazione dell'art. 142, comma
8, C.d.S. rilevata a mezzo dispositivo elettronico di rilevazione della velocità lungo la
SP n. 510 in Comune di Rodengo Saiano (BS); ii) avverso tale provvedimento il trasgressore ha interposto ricorso al Giudice di Pace articolando plurimi motivi di censura (i.e. violazione della normativa sulle notifiche via p.e.c.; nullità della notifica effettuata al difensore anziché nel domicilio eletto;
illegittima imposizione delle spese di notifica;
mancata audizione del trasgressore;
violazione dell'art. 201 C.d.S.; nullità della notificazione eseguita a mezzo raccomandata;
omessa verifica periodica e taratura dello strumento di rilevazione dell'infrazione; inosservanza della distanza massima della segnaletica di preavviso;
mancata contestazione immediata;
carenza di prova in ordine al corretto funzionamento dello strumento, all'omologazione e alla manutenzione); iii) con l'impugnata sentenza il primo Giudice, in accoglimento del quinto motivo di doglianza, ha annullato l'opposta ordinanza ingiunzione ritenendo non rispettato il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento imposto dall'art. 201 C.d.S.. Con unico motivo di gravame la ha contestato Parte_1
la decisione del primo Giudice rilevando che, nel caso di specie, il termine per la notificazione decorre non già dalla data della commessa infrazione, ma da quando
(i.e. 19/12/2019) il proprietario del veicolo ha comunicato l'identità del trasgressore, dovendosi applicare il penultimo capoverso dell'art. 201 C.d.S.. Ha quindi chiesto la riforma dell'impugnata sentenza e la conferma dell'ordinanza prefettizia reiterando le argomentazioni svolte in primo grado in relazione ai profili di censura non esaminati.
Con comparsa in data 7/12/2022 si è costituita l'appellata la quale, previa eccezione di inammissibilità del gravame, ha ribadito l'applicabilità dell'art. 201 C.d.S. e quindi la tardività della notifica e, nell'eventualità di accoglimento dell'appello principale, ha riproposto le doglianze non scrutinate in primo grado. Ha quindi insistito, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità e in ogni caso per il rigetto nel merito del ricorso;
in subordine, per la riduzione della sanzione al minimo edittale. pag. 2/5 Depositate note scritte, il Giudice ha riservato la decisione.
* * *
L'unico motivo di gravame investe l'applicabilità dell'art. 201 comma 1 ultima parte
C.d.S. nella parte in cui prevede che: “Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo
e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.
Sostiene l'appellante che, essendo il veicolo di proprietà di una società di noleggio, il verbale è stato notificato nei termini alla proprietaria del mezzo e, una volta ottenuta conferma dell'identità del trasgressore, a quest'ultimo entro novanta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione (doc. 9).
La sentenza impugnata sarebbe pertanto erronea nella parte in cui il Giudice di Pace ha computato il termine dalla data dell'infrazione (17/10/2019) anziché dalla data in cui la Prefettura è stata in grado di identificare l'effettivo trasgressore (19/12/2019).
La doglianza è infondata per le ragioni appresso indicate.
Come si evince dalla comunicazione pervenuta dal proprietario del veicolo prodotta sub allegato n. 9, il mezzo alla data dell'accertata infrazione (17/10/2019) “risultava
[…] concesso in locazione a (PI/CF: [...]) con contratto CP_1
avente decorrenza da 11-04-2016”.
Ebbene, il contratto di noleggio in oggetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S., a mente del quale “gli atti […] da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione,
pag. 3/5 nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b),
e 226, comma 5, [C.d.S.]”.
Tale disposizione è stata interpretata dalla Circolare del Ministero dei Trasporti Prot.
n. 15513/2014 (così come modificata dalla Circolare Prot. n. 25018/2015), la quale al paragrafo E.3 specifica che: “In caso di locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, la disposizione impone un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione”.
Al riguardo l'art. 201 comma 1 C.d.S., invocato dall'Amministrazione ai fini della tempestività della notifica, specifica che il termine di novanta giorni decorre “dalla data in cui risultino [dal P.R.A.] o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati”.
La giurisprudenza, al riguardo, ha precisato che la deroga prevista dall'ultima parte dell'art. 201 C.d.S. opera solo nel caso in cui: “non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza” (cfr. Cass.
Civ. n. 36969/2021).
Nella fattispecie in esame l'Amministrazione non ha fornito siffatta prova, essendosi limitata a dedurre che il dies a quo per la notifica decorre dalla data dell'avvenuta comunicazione dei dati del trasgressore e non dalla data dell'accertata infrazione, senza tuttavia allegare e documentare l'impossibilità di risalire all'identità dell'autore della violazione attraverso la mera consultazione dell'Archivio nazionale dei veicoli da cui detti dati avrebbero dovuto agevolmente risultare.
L'appello è quindi infondato e la sentenza impugnata va confermata. pag. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Alla luce della Circolare del Ministero Giustizia del 25/2/2020, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 711/2021 (n.
5564/2020 R.G.), resa dal Giudice di Pace di il 12/4/2021 e depositata in Pt_1
data 30/7/2021;
condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., che liquida in € 462,00 (di cui € 131,00 per la fase di studio;
€ 131,00 per la fase introduttiva;
€ 200,00 per la fase decisionale), oltre al
15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se ed in quanto dovuto.
Si comunichi.
Brescia, lì 08/01/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 2150/2022
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione Civile, in persona del dott. Andrea Marchesi in funzione di Giudice d'appello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, assistita e difesa ope legis P.IVA_1
dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI BRESCIA appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_2
assistita e difesa dall'Avv. BOLOGNESI ROBERTO appellata
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate rispettivamente in data 3/7/2023 e 28/6/2023, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto d'appello in data 25/02/2022 la ha impugnato la Parte_2
sentenza n. 711/2021 (n. 5564/2020 R.G.) pronunciata dal Giudice di Pace di Pt_1
in data 12/4/2021 e depositata il 30/7/2021 deducendo quanto segue: i) con ordinanza prefettizia n. M_IT 00062222 Area III, del 25/6/2020, resa all'esito di C.F._1 riscorso ex art. 203 C.d.S. avverso il verbale n. 206430/V/19 emesso dalla Polizia
Provinciale di il 17/10/2019, è stato ingiunto alla opponente il pagamento Pt_1
della somma di € 346,00, oltre spese di notifica, per violazione dell'art. 142, comma
8, C.d.S. rilevata a mezzo dispositivo elettronico di rilevazione della velocità lungo la
SP n. 510 in Comune di Rodengo Saiano (BS); ii) avverso tale provvedimento il trasgressore ha interposto ricorso al Giudice di Pace articolando plurimi motivi di censura (i.e. violazione della normativa sulle notifiche via p.e.c.; nullità della notifica effettuata al difensore anziché nel domicilio eletto;
illegittima imposizione delle spese di notifica;
mancata audizione del trasgressore;
violazione dell'art. 201 C.d.S.; nullità della notificazione eseguita a mezzo raccomandata;
omessa verifica periodica e taratura dello strumento di rilevazione dell'infrazione; inosservanza della distanza massima della segnaletica di preavviso;
mancata contestazione immediata;
carenza di prova in ordine al corretto funzionamento dello strumento, all'omologazione e alla manutenzione); iii) con l'impugnata sentenza il primo Giudice, in accoglimento del quinto motivo di doglianza, ha annullato l'opposta ordinanza ingiunzione ritenendo non rispettato il termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento imposto dall'art. 201 C.d.S.. Con unico motivo di gravame la ha contestato Parte_1
la decisione del primo Giudice rilevando che, nel caso di specie, il termine per la notificazione decorre non già dalla data della commessa infrazione, ma da quando
(i.e. 19/12/2019) il proprietario del veicolo ha comunicato l'identità del trasgressore, dovendosi applicare il penultimo capoverso dell'art. 201 C.d.S.. Ha quindi chiesto la riforma dell'impugnata sentenza e la conferma dell'ordinanza prefettizia reiterando le argomentazioni svolte in primo grado in relazione ai profili di censura non esaminati.
Con comparsa in data 7/12/2022 si è costituita l'appellata la quale, previa eccezione di inammissibilità del gravame, ha ribadito l'applicabilità dell'art. 201 C.d.S. e quindi la tardività della notifica e, nell'eventualità di accoglimento dell'appello principale, ha riproposto le doglianze non scrutinate in primo grado. Ha quindi insistito, in via principale, per la declaratoria di inammissibilità e in ogni caso per il rigetto nel merito del ricorso;
in subordine, per la riduzione della sanzione al minimo edittale. pag. 2/5 Depositate note scritte, il Giudice ha riservato la decisione.
* * *
L'unico motivo di gravame investe l'applicabilità dell'art. 201 comma 1 ultima parte
C.d.S. nella parte in cui prevede che: “Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo
e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.
Sostiene l'appellante che, essendo il veicolo di proprietà di una società di noleggio, il verbale è stato notificato nei termini alla proprietaria del mezzo e, una volta ottenuta conferma dell'identità del trasgressore, a quest'ultimo entro novanta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione (doc. 9).
La sentenza impugnata sarebbe pertanto erronea nella parte in cui il Giudice di Pace ha computato il termine dalla data dell'infrazione (17/10/2019) anziché dalla data in cui la Prefettura è stata in grado di identificare l'effettivo trasgressore (19/12/2019).
La doglianza è infondata per le ragioni appresso indicate.
Come si evince dalla comunicazione pervenuta dal proprietario del veicolo prodotta sub allegato n. 9, il mezzo alla data dell'accertata infrazione (17/10/2019) “risultava
[…] concesso in locazione a (PI/CF: [...]) con contratto CP_1
avente decorrenza da 11-04-2016”.
Ebbene, il contratto di noleggio in oggetto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 94, comma 4-bis, C.d.S., a mente del quale “gli atti […] da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione,
pag. 3/5 nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b),
e 226, comma 5, [C.d.S.]”.
Tale disposizione è stata interpretata dalla Circolare del Ministero dei Trasporti Prot.
n. 15513/2014 (così come modificata dalla Circolare Prot. n. 25018/2015), la quale al paragrafo E.3 specifica che: “In caso di locazione di veicoli senza conducente, per periodi superiori a 30 giorni, la disposizione impone un obbligo di comunicazione finalizzato al solo aggiornamento dell'Archivio nazionale dei veicoli senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione”.
Al riguardo l'art. 201 comma 1 C.d.S., invocato dall'Amministrazione ai fini della tempestività della notifica, specifica che il termine di novanta giorni decorre “dalla data in cui risultino [dal P.R.A.] o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati”.
La giurisprudenza, al riguardo, ha precisato che la deroga prevista dall'ultima parte dell'art. 201 C.d.S. opera solo nel caso in cui: “non sia individuabile il luogo dove la notifica deve essere eseguita, per mancanza dei relativi dati nel Pubblico registro automobilistico o nell'Archivio nazionale dei veicoli o negli atti dello stato civile; in tale ipotesi residuale, invocabile soltanto in presenza di situazioni di difficoltà di accertamento addebitabili al trasgressore, il termine per la notifica decorre, infatti, dal momento - da valutare in base a criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere meramente soggettivo - in cui l'Amministrazione è posta in condizione di identificare il trasgressore o il suo luogo di residenza” (cfr. Cass.
Civ. n. 36969/2021).
Nella fattispecie in esame l'Amministrazione non ha fornito siffatta prova, essendosi limitata a dedurre che il dies a quo per la notifica decorre dalla data dell'avvenuta comunicazione dei dati del trasgressore e non dalla data dell'accertata infrazione, senza tuttavia allegare e documentare l'impossibilità di risalire all'identità dell'autore della violazione attraverso la mera consultazione dell'Archivio nazionale dei veicoli da cui detti dati avrebbero dovuto agevolmente risultare.
L'appello è quindi infondato e la sentenza impugnata va confermata. pag. 4/5 Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Alla luce della Circolare del Ministero Giustizia del 25/2/2020, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza n. 711/2021 (n.
5564/2020 R.G.), resa dal Giudice di Pace di il 12/4/2021 e depositata in Pt_1
data 30/7/2021;
condanna l'appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c., che liquida in € 462,00 (di cui € 131,00 per la fase di studio;
€ 131,00 per la fase introduttiva;
€ 200,00 per la fase decisionale), oltre al
15% per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se ed in quanto dovuto.
Si comunichi.
Brescia, lì 08/01/2025.
Il Giudice dott. Andrea Marchesi
pag. 5/5