Sentenza 31 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
n. rg20000 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 20000 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c.
DI
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1
dall'avv. PAUDICE ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale, isola E4, piano 5° - int. 503,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. PAUDICE ROSARIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, al Centro Direzionale, isola E4, piano 5° - int. 503,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/11/2024 e Parte_1 [...]
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il Parte_2
31/05/2011 e che dalla loro unione nascevano i figli il 12.01.2013 Per_1
1
separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
“1. i coniugi vivranno separati, ispirandosi al reciproco rispetto, liberi di autodeterminare la loro vita, impegnandosi ad espletare, nel modo più sereno, i diritti e doveri di cui alla responsabilità genitoriale;
conseguentemente si danno atto, reciprocamente, che adotteranno ogni misura necessaria al fine di evitare qualsivoglia disagio, derivante dalla separazione, ai propri figli, lasciandoli liberi di determinare le modalità di frequentazione dell'altro genitore. I ricorrenti si impegnano, altresì, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'uno e dell'altro alla presenza dei figli;
2. entrambi i genitori si obbligano a mantenere una comunicazione funzionale con i figli, a mantenere una comunicazione regolare con l'altro genitore ed essere collaborativi tra loro, a seguire rigorosamente il piano genitoriale allegato al presente ricorso, a contattare immediatamente l'altro genitore in caso di emergenze afferenti i figli;
2 3. i separandi dichiarano che l'unità immobilitare sita in Napoli, alla via Ernesto
Pascal n. 28, adibita a casa familiare, verrà assegnata, a far data dall'omologa del presente procedimento e sino a quando i figli non diverranno maggiorenni e/o economicamente autosufficienti, alla sig.ra Parte_2
4. relativamente all'unità immobiliare sub 3), la sig.ra provvederà Parte_2
ad effettuare le volture dei contratti afferenti le diverse forniture obbligandosi, ad ogni modo, all'integrale corresponsione degli importi fatturati sino alla realizzazione delle volture le cui richieste dovranno essere effettuata entro e non oltre il 31.01.2025;
5. il mutuo gravante sull'immobile, precedentemente identificato, continuerà ad essere corrisposto dal sig. quale esclusivo proprietario;
Parte_1
6. il sig. inoltre, provvederà al pagamento delle spese afferenti la Parte_1
manutenzione ordinaria e straordinaria dell'unità immobiliare di cui al punto sub 3); viceversa, l'imposta Tari graverà sulla sig.ra Parte_2
7. i figli minori, e saranno affidati ad entrambi i genitori secondo le Per_1 Per_2
disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso la madre e presso la casa familiare. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli afferenti all'educazione, la formazione scolastica e la salute degli stessi, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sui figli per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
8. il sig. compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà diritto Parte_1
a tenere con sé i figli, a fine settimana alterni, dalle ore 10:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della domenica sera;
durante la settimana avrà diritto a tenerli con sé nei pomeriggi del mercoledì e del venerdì. Per quanto concerne le festività natalizie, i minori trascorreranno con il padre giorni sette, comprendendo alternativamente, ad ogni anno, il giorno di Natale o di Capodanno. Per quanto riguarda le vacanze pasquali i minori trascorreranno con il padre giorni tre comprendendo per anni alterni il giorno di Pasqua. I minori trascorreranno con il padre per anni alterni i ponti infra-annuali, altre festività, i compleanni ed onomastici nonché altre ricorrenze
3 previste nel corso dell'anno. Tutto quanto così determinato nel rispetto delle volontà dei minori. In ultimo, relativamente alle vacanze estive, il sig. avrà Parte_1
diritto di trascorrere con i minori e trenta giorni, anche non Per_1 Per_2
consecutivi, nel periodo compreso tra i mesi di giugno, luglio ed agosto, detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, al termine dell'anno scolastico. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza ove soggiorneranno con i figli;
9. i ricorrenti esprimono, altresì, il proprio consenso ad eventuali modifiche dei giorni ed orari di cui sub 8), necessarie in virtù dei turni lavorativi dei ricorrenti nonché degli impegni di studio, sportivi e sociali dei minori;
10. il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Parte_2
a titolo di concorso spese per il mantenimento dei minori, mensilmente la somma complessiva pari ad €.500,00. Tale obbligo non farà carico al sig. Parte_1
qualora i figli trascorreranno con il padre, durante le vacanze estive o in diverso periodo, un periodo di almeno quindici giorni all'interno del medesimo mese, anche non consecutivi. Pertanto, in tale ipotesi l'assegno non verrà corrisposto. Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla omologa della separazione, secondo le variazioni degli indici Istat e dovrà essere corrisposto a mezzo bonifico ordinario sulle seguenti coordinate bancarie
[...] 001379667351, in favore della sig.ra Parte_2
Banca entro il giorno cinque di ogni mese;
Controparte_1
11. la sig.ra riceverà integralmente l'importo riconosciuto a titolo Parte_2
di assegno unico erogato mensilmente in favore dei minori dall'Inps pari ad €.467,00; in caso di riduzione o cessazione del suddetto importo, la somma versata a titolo di mantenimento pari ad €.500,00 sarà rideterminata attraverso un nuovo accordo tra i coniugi;
12. le spese straordinarie afferenti la prole saranno sostenute in egual misura dai genitori come da Protocollo d' Intesa tra magistrati ed avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex artt. 316 c.c. del Tribunale di
Napoli del 7.03.2018. Segnatamente il sig. rimborserà il cinquanta Parte_1
4 per cento delle spese straordinarie mediche ritenute necessarie dal medico di medicina generale, per le quali non è richiesto il previo accordo dei genitori, nonché le spese sportive e ricreative, purché preventivamente concordate tra i genitori e dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la spesa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, non devono ritenersi straordinarie, e quindi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile, le spese attinenti all'acquisto di medicinali da banco, visite mediche rutinarie (comprese quelle afferenti all'idoneità sportiva), materiale sportivo (accessori ed indumenti compresi);
13. il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i sopracitati contributi Parte_1
fintanto che i figli continueranno a convivere in modo prevalente con la madre (fermo restando quanto specificato al punto n. 10) e sino a quando i medesimi diverranno maggiorenni e/o non saranno economicamente autosufficienti;
14. in virtù delle condizioni economiche attuali di entrambi i coniugi rinunciano a qualsivoglia obbligo di mantenimento l'uno dall'altro;
15. le parti dichiarano, inoltre, di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo e da un punto di vista patrimoniale;
16. le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti consentendo, altresì, che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto;
17. i coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono e dichiarano di non avere nulla a pretendere, reciprocamente, anche in relazione a quanto dagli stessi versato in precedenza, a qualsiasi titolo in favore dell'altro coniuge.”
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
5 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
(atto Parte_3
n.30, parte II, S. A, sez. X, reg. Atti Matrimonio anno
2011);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28/02/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott. Raffaele Sdino
6