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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 07/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 17.09.2024 N. 2857/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(cod. fisc. ) con gli Avv.ti Maurizio Alloro e Parte_1 C.F._1
Gabriele Alloro
PEC - Email_1 Email_2
- ATTRICE OPPONENTE - contro
Controparte_1
(c.fisc. p.iva e per essa (cod.fisc. partita P.IVA_1 Controparte_2
IVA ) con gli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio P.IVA_2
PEC Email_3
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - bancario
FATTO E DIRITTO
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
pagina 1 di 12 1.1. Con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 10.10.2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 802 del 27.7.2022 convenendo in giudizio Controparte_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“PREVIAMENTE: Accertata l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., rigettarsi la relativa istanza eventualmente avanzata da parte dell'ingiungente opposta.
NEL MERITO: - Accertata ex art. 2934 c.c. la intervenuta prescrizione nei confronti della concludente del diritto di credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, dichiararsi che nulla deve alla Parte_1 [...]
e per essa a per il titolo Controparte_3 Controparte_2 dedotto nel monitorio.
Per l'effetto, dichiararsi illegittimo, inefficace e nullo, e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo n.
187/2022 Ing. ‐ n. 406/2022 R.G. del Tribunale di Mantova. - Spese e compenso di causa rifusi.”.
1.2. Parte attrice opponente, in sintesi, ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo sostenendo: (i) in via preliminare, l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dalla
(ii) in via subordinata, la decadenza della banca stessa ex art. 1957 c.c. (iii) nel merito la CP_1 nullità del decreto per illiquidità del credito azionato in via monitoria;
(vi) in limine litis
l'insussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
1.3. La convenuta con comparsa di costituzione e riposta depositata telematicamente si CP_1 costituiva in giudizio per chiedere:
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo perché tardiva ai sensi dell'art. 641 c.p.c..
E ancora in via preliminare:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non dovessedichiarare inammissibile
l'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenuta motivo preliminare e quindi assorbente delle successive contestazioni di merito: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto e, comunque, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere alle parti termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 12 - Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli odierni opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 201.846,24, oltre interessi al tasso legale, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
1.4. In sostanza, la convenuta opposta eccepisce: (a) in via preliminare, la tardività dell'opposizione rispetto al termine fissato dall'art. 641 c.p.c.; (b) quanto alla prescrizione,
l'infondatezza di tale eccezione, avendo l'istituto di credito tempestivamente interrotto il decorso del termine nei confronti del debitore principale, con conseguente applicabilità dell'art. 1310 c.c., contestando la qualificazione dell'atto fornita da parte attrice;
(c) circa la decadenza ex art. 1957 c.c., la non configurabilità di tale ipotesi, posto che l'articolo di legge citato era stato derogato dalle parti, e in ogni caso la banca aveva diligentemente proposto le proprie iniziative verso il debitore principale - la società Zanellini s.p.a. - insinuandosi nel passivo del fallimento a cui lo stesso debitore era sottoposto;
(d) in merito alla eccezione di “illiquidità” del credito, il difetto di fondamento anche di tale censura, richiamando la documentazione bancaria e contabile prodotta in sede monitoria, (e) la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto;
(f) la necessità di attivare la procura di mediazione prevista dall'art. 5 comma 4 d.lgs. 28/2010.
*****
1.5. Radicato il contraddittorio e rilevata la sottoposizione della causa alla mediazione obbligatoria di cui alla norma citata, veniva attivata la predetta procedura di mediazione, la quale si concludeva negativamente in data 04.04.2023.
pagina 3 di 12 1.6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.09.2023, il Tribunale assegnava alle parti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava l'udienza per la discussione sulle richieste istruttorie al 07.05.2024.
1.7. Nel rispetto dei predetti termini, le parti depositavano memorie istruttorie ed all'esito dell'udienza ex art. 184 c.p.c., il Tribunale fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.09.2024, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
II. Ragioni della decisione
L'opposizione proposta dall'attrice è fondata e merita di essere accolta, con conseguente Pt_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo essere accolta l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in via monitoria dalla banca convenuta.
Le motivazioni sono di seguito illustrate.
******
II.
1. In via preliminare in rito: infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione
II.
1.1. Preliminarmente si deve osservare che l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata dalla convenuta è del tutto priva di fondamento in quanto, come messo in evidenza dall'attrice, la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta in data 18.08.22, con la conseguenza che il decorso del termine di cui all'art. 641 c.p.c. ha avuto inizio in data 01.09.2022, tenendo conto della sospensione feriale dei termini: la citazione di opposizione, notificata in data 10.10.2022, è pertanto tempestiva.
******
II.
2. Qualificazione del rapporto giuridico fra le parti
II.
2.1. Come sopra accennato, l'opponente ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto azionato dalla in via monitoria. CP_1
II.
2.2. A fondamento di tale eccezione, ricorda come il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Banca convenuta, per la complessiva somma di euro 201.846,24, facesse valere la garanzia prestata in data 24.1.2006 dalla signora a favore della , in Pt_1 Controparte_1 relazione ai crediti da quest'ultima vantati nei confronti della società Zanellini spa, derivanti dal saldo negativo del rapporto di conto corrente intestato alla predetta società.
pagina 4 di 12 II.
2.3. Tale prestazione di garanzia sarebbe stata esigibile, al più tardi, dal momento della dichiarazione di fallimento nei confronti del debitore principale - la suddetta società per azioni
- avvenuta il 14.8.2008.
II.
2.4. La raccomandata prodotta dalla banca, di cui l'attrice contesta il ricevimento, è stata inviata in data 26.10.2018, ossia, in ogni caso, dopo la scadenza del termine decennale di prescrizione.
II.
2.5. Eventuali atti interruttivi del decorso della prescrizione in precedenza diretti al debitore principale – nella fattispecie l'insinuazione al passivo fallimentare della società - non potrebbero avere effetto nei confronti del garante, e ciò in virtù dell'inapplicabilità dell'art. 1310 c.c. al caso di specie, posto che l'obbligazione di garanzia assunta dalla signora Pt_1 deriverebbe non da un rapporto di fideiussione, nonostante il nomen iuris utilizzato dalle parti, bensì da un contratto autonomo di garanzia, al quale non si applicano gli artt. 1292 e 1310 c.c., come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 32402 del 11.12.2019 citata dall'attrice.
******
II.
2.6. Ciò premesso, al fine di valutare la fondatezza di tale ricostruzione, è necessario chiarire quale sia l'esatta qualificazione del rapporto giuridico per cui è causa, e precisamente se l'obbligazione gravante sulla sia di natura fideiussoria, ancorché con profili derogatori Pt_1 rispetto allo schema legale, oppure se essa sia riconducibile a un contratto autonomo di garanzia come prospettato dall'attrice in sede di opposizione (e come invece contestato dalla convenuta).
II.
2.7. Come noto, la fideiussione è una garanzia tipica, prevista dall'art. 1936 c.c., che la definisce come il contratto con cui un terzo – il fideiussore – si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.
II.
3.7. Si tratta di un atto negoziale da cui discendono obbligazioni per il solo proponente, secondo lo schema di cui all'art. 1333 c.c., e la cui ratio consiste essenzialmente nell'aggiungere al rapporto principale un'ulteriore garanzia patrimoniale, a maggior tutela dell'interesse del creditore all'esatto adempimento dell'obbligazione principale: il fideiussore risponde infatti ex art. 2740 c.c. con tutti i propri beni, presenti e futuri e la sua responsabilità si affianca infatti a quella del debitore principale, rispetto al quale è coobbligato in solido.
pagina 5 di 12 II.
3.8. Nello schema delineato dal codice civile, personalità e accessorietà sono le caratteristiche essenziali del negozio fideiussorio sotto il profilo strutturale e causale, fissando così un nesso di coordinazione tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, in virtù del quale la seconda è in posizione subordinata e dipendente rispetto alla prima: in questa configurazione, il contenuto della prestazione accessoria viene modellato sulla base dell'altra, e risente pertanto di eventuali vizi genetici e funzionali, anche successivi, che colpiscano l'obbligazione principale.
II.
3.9. Nella prassi si sono peraltro sviluppate forme atipiche di garanzia, che pur pendendo come riferimento, anche come nomen iuris, il modello disciplinato dagli artt. 1936 e ss. c.c. se ne discostano al fine di rafforzare ulteriormente la posizione del creditore garantito, a discapito di quella del garante: nell'ambito di queste garanzie atipiche, o in deroga alla disciplina generale del rapporto fideiussorio, si colloca la figura del c.d. contratto autonomo di garanzia, che si caratterizza, a differenza della fideiussione, per la scissione del rapporto di garanzia dal rapporto garantito.
II.
3.10. La ratio del contratto autonomo di garanzia è quella di favorire l'esigenza del creditore di ottenere, nel caso di inadempimento del debitore principale, la pronta soddisfazione del credito attraverso l'escussione immediata della garanzia. In tale contesto, manca il vincolo di accessorietà tra la posizione del garante e quella del debitore principale, e viene di conseguenza meno il legame di dipendenza tra le due obbligazioni: mentre il fideiussore è “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si configura in modo del tutto autonomo rispetto all'obbligo primario di prestazione, assumendo la funzione di indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento - “a prima richiesta” - di una somma di denaro predeterminata, che sostituisce la mancata prestazione del debitore.
II.
3.11. Si è precisato in giurisprudenza che “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella
pagina 6 di 12 quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. Sentenza n. 3947 del 18.02.2010 (Rv. 611834 - 01)).
II.
3.12. E' stato anche affermato che “per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo
l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia”. (Cass. sentenza n. 4661 del
28.02.2007 (Rv. 596671 - 01).
II.
3.13. La qualificazione del rapporto costituisce pertanto un'indagine di merito in cui il giudice deve valorizzare gli elementi del negozio concretamente posto in essere dalle parti sulla base delle specifiche pattuizioni con cui le stesse hanno disciplinato i rispettivi impegni.
II.
3.14. Tra queste pattuizioni, peraltro, alcune assumono una decisiva valenza sintomatica ai fini della suddetta valutazione.
E' il caso, ad esempio, della c.d. clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”:
“in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15091 del 31/05/2021 (Rv. 661559 - 01).
II.
3.15. E' stato anche precisato che con il contratto autonomo di garanzia il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all'efficacia del pagina 7 di 12 rapporto di base e che: “detti elementi, che caratterizzano il contratto autonomo di garanzia e lo differenziano dalla fideiussione devono necessariamente essere esplicitati nel contratto con l'impiego di specifiche clausole, quali quella "a semplice richiesta" o quella "a prima domanda", o altre analoghe, idonee ad indicare la esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto” (Cass Sez. 1, Sentenza n. 8540 del 23/06/2000 (Rv. 537941 -
01).
II.
3.16. Più in particolare, si è sottolineato in sede di legittimità come attraverso tali clausole si determini l'effetto di escludere il rapporto di accessorietà tra la prestazione del garante e quella del debitore così come l'esistenza di un vero e proprio regime di solidarietà passiva tra i due:
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale” (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 27619 del
03/12/2020 (Rv. 660059 - 01).
II.
3.17. Parimenti decisive ai fini della qualificazione del negozio sono le c.d. “clausole di sopravvivenza”, che derogano al disposto dell'art. 1939 c.c., affievolendo il vincolo di accessorietà tra gli obblighi del garante e quelli del debitore: “la così detta clausola di sopravvivenza, derogatoria dell'art. 1939 cod. civ. (che sancisce l'invalidità della fideiussione nel caso di invalidità dell'obbligazione principale), è incompatibile col negozio tipico di fideiussione, attesa la natura accessoria di quest'ultimo, che non può considerarsi, quindi, valido se l'obbligazione principale è nulla” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4899 del 23/04/1992 (Rv. 476947 - 01.)
******
II.
3.18. Sulla base di tali principi, nel caso di specie, a parere di questo giudicante, si deve inquadrare il rapporto negoziale per cui è causa all'interno della figura del contratto autonomo di garanzia, e non della fideiussione tipica regolata dal legislatore nel codice civile.
II.
3.19. Premesso in generale che la denominazione data dalle parti contraenti allo schema contrattuale dalle stesse elaborato in forza della propria autonomia negoziale non è vincolante per il giudice, il documento contrattuale sottoscritto dalla signora a favore della banca Pt_1
pagina 8 di 12 , a prescindere – si è detto - dal nomen iuris impiegato (“fideiussione”), Controparte_1 contiene clausole che indubbiamente derogano alla disciplina codicistica e portano a ricondurre gli impegni assunti dalla prima alla figura del contratto autonomo di garanzia poc'anzi esaminato.
II.
3.20. In particolare, la clausola 2 dispone che “il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'azienda di credito le somme che dall'azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”).
II.
3.21. La clausola n. 7 stabilisce che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'azienda di credito a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole”.
II.
3.22. La n. 8 prevede che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
II.
2.23. Si tratta di pattuizioni che, in deroga agli articoli del codice civile, sono volte a rafforzare la posizione del creditore garantito, svincolando l'obbligo del garante da quello gravante sul debitore principale rendendo il primo in larga misura insensibile alle vicende del secondo: se è vero infatti che la formula “immediatamente” e “a semplice richiesta”, come ricordato dalla giurisprudenza sopra citata, non è di per sé sempre indice sicuro del carattere autonomo della garanzia, la clausola 7 sopra menzionata specifica che tale pagamento immediato da parte del garante debba avvenire “anche in caso di opposizione del debitore”, dettando così una disciplina in sostanza analoga a quella racchiusa nella formula “a prima richiesta e senza eccezioni”, ritenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità il carattere distintivo della fattispecie atipica: è infatti evidente, in questa disciplina, l'asimmetria tra la posizione del debitore principale e quella del garante, posto che tale locuzione ha l'evidente scopo di impedire al secondo di contestare l'obbligo di pagamento anche nell'ipotesi in cui il debitore principale abbia egli stesso formulato eccezioni (e presentato opposizione con riguardo all'escussione della garanzia).
II.
2.24. Il punto 8 del negozio integra una c.d. “clausola di sopravvivenza”, anch'essa considerata incompatibile con la struttura e la causa dell'obbligazione fideiussoria tipica: contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, infatti, tale disposizione negoziale risulta idonea ad incidere sul vincolo di accessorietà della garanzia, dato che essa,
pagina 9 di 12 letta nel contesto dell'art. 2 sopra citato, mantiene in essere l'obbligo di pagamento a carico del garante anche nell'ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale, in deroga all'art. 1939 c.c., senza che assuma rilevanza il riferimento alla “restituzione delle somme comunque erogate”, perché tale apparente limitazione pattizia dell'obbligo in capo al garante si correla all'elemento strutturale caratteristico della c.d. fideiussione omnibus, e non contiene alcun autentico temperamento rispetto alla posizione assunta dal garante stesso per effetto della predetta deroga.
II.
2.25. Nel caso di specie, pertanto, per effetto delle suddette clausole l'obbligazione in capo all'attrice in qualità di garante dell'impresa fallita obbedisce a uno statuto differente rispetto alla fideiussione tipica, connotandosi in termini di autonomia e di assenza di accessorietà rispetto a quella principale.
II.
2.26 Per quanto tali pattuizioni siano diffuse nella prassi e generalmente legittime è più corretto ricondurre le stesse all'ambito del contratto autonomo di garanzia, anziché alla fideiussione codicistica, rispetto alla quale si caratterizzano per una diversa disciplina, svincolata dalla seconda.
*****
II.
3. Prescrizione del diritto azionato nei confronti di parte opponente
II.
3.1. Ricondotto il rapporto tra le parti nel quadro del contratto autonomo di garanzia, risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla banca opposta nei confronti dell'attrice.
II.
3.2. La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere l'obbligazione del garante autonomo svincolata da quella del debitore principale, in deroga ai principi in materia di obbligazioni solidali.
II.
3.3. Non è di conseguenza applicabile al contratto autonomo di garanzia l'art. 1310 c.c.
II.
3.4. Sul punto la giurisprudenza ha infatti chiarito che “non sussiste vincolo di solidarietà tra
l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale,
e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale,
pagina 10 di 12 essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. Sez. 1-Sentenza n. 32402 del 11.12.2019
(Rv.656513 – 01.)
II.
3.5. Coerentemente con tali principi, è stato precisato che “da ciò discende che al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c. né la disciplina della prescrizione quale quella stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957 comma 4 c.c. e dall'art. 1310 c.c. per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l'atto con il quale, come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo” (ibidem).
II.
3.6. Nel caso di specie è da ritenersi accertato che la Banca opposta ha agito nei confronti della signora dopo il decorso del termine di prescrizione, posto che il diritto in Pt_1 questione era certamente già esigibile quanto meno a far data della dichiarazione di fallimento della società garantita.
II.
3.7. Non sono agli atti né stati allegati dalla Banca convenuta atti interruttivi della prescrizione nei riguardi della medesima garante, a parte l'insinuazione al passivo fallimentare della predetta società, per i motivi dedotti inefficace a fini interruttivi nei confronti della Pt_1 in virtù del carattere autonomo della garanzia.
II.
3.8. Ne consegue che il diritto vantato dalla Banca opposta nei confronti dell'attrice è da ritenersi estinto per prescrizione.
III. Conclusioni
III.
1. Per i motivi sopra evidenziati l'opposizione proposta dalla signora nei confronti Pt_1 del decreto ingiuntivo n. 802/2022 emesso dal Tribunale di Mantova a favore della CP_1 opposta deve essere accolta, essendo il diritto azionato estinto per prescrizione.
III.
2. L'accoglimento della suddetta eccezione rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione.
III.
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta opposta deve essere condannata alla rifusione delle stesse a favore dell'attrice nella misura di cui al dispositivo.
*****
pagina 11 di 12
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 dichiara estinto per prescrizione il diritto azionato dalla
[...] nei confronti dell'attrice opponente;
Controparte_1 revoca, per le ragioni esposte in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 802/2022 emesso dal
Tribunale di Mantova;
condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opponente in euro 7.600,00 complessivi, oltre a euro 458,30 per CU e spese, e oltre a spese generali e accessori come per legge.
Mantova, 5.4.2025.
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MANTOVA SEZIONE CIVILE
***** in composizione monocratica in persona del dott. Emanuele CROCI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
(cod. fisc. ) con gli Avv.ti Maurizio Alloro e Parte_1 C.F._1
Gabriele Alloro
PEC - Email_1 Email_2
- ATTRICE OPPONENTE - contro
Controparte_1
(c.fisc. p.iva e per essa (cod.fisc. partita P.IVA_1 Controparte_2
IVA ) con gli Avv.ti Marco Pesenti e Francesco Concio P.IVA_2
PEC Email_3
- CONVENUTA OPPOSTA -
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - bancario
FATTO E DIRITTO
1. Conclusioni delle parti e svolgimento del processo
pagina 1 di 12 1.1. Con atto di citazione notificato a mezzo P.E.C. in data 10.10.2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 802 del 27.7.2022 convenendo in giudizio Controparte_3 per sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“PREVIAMENTE: Accertata l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., rigettarsi la relativa istanza eventualmente avanzata da parte dell'ingiungente opposta.
NEL MERITO: - Accertata ex art. 2934 c.c. la intervenuta prescrizione nei confronti della concludente del diritto di credito oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, dichiararsi che nulla deve alla Parte_1 [...]
e per essa a per il titolo Controparte_3 Controparte_2 dedotto nel monitorio.
Per l'effetto, dichiararsi illegittimo, inefficace e nullo, e conseguentemente revocarsi il decreto ingiuntivo n.
187/2022 Ing. ‐ n. 406/2022 R.G. del Tribunale di Mantova. - Spese e compenso di causa rifusi.”.
1.2. Parte attrice opponente, in sintesi, ha proposto opposizione avverso il citato decreto ingiuntivo sostenendo: (i) in via preliminare, l'avvenuta prescrizione del diritto azionato dalla
(ii) in via subordinata, la decadenza della banca stessa ex art. 1957 c.c. (iii) nel merito la CP_1 nullità del decreto per illiquidità del credito azionato in via monitoria;
(vi) in limine litis
l'insussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto opposto.
1.3. La convenuta con comparsa di costituzione e riposta depositata telematicamente si CP_1 costituiva in giudizio per chiedere:
“In via preliminare:
- dichiarare inammissibile la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo perché tardiva ai sensi dell'art. 641 c.p.c..
E ancora in via preliminare:
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale non dovessedichiarare inammissibile
l'opposizione a decreto ingiuntivo, ritenuta motivo preliminare e quindi assorbente delle successive contestazioni di merito: concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni esposte nel presente atto e, comunque, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta opponibile alla deducente società, né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;
- concedere alle parti termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria.
pagina 2 di 12 - Nel merito, in via principale:
- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
In via subordinata:
- nella denegata ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque gli odierni opponenti, in solido tra loro, al pagamento in favore della convenuta opposta, dell'importo di Euro 201.846,24, oltre interessi al tasso legale, sulla sola sorte capitale, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio di opposizione.
Il tutto con il favore delle spese di lite del presente giudizio, da liquidarsi secondo i parametri medi previsti dal
D.M. 147/2022, tenuto contro del valore di causa, oltre accessori di Legge e spese vive.
1.4. In sostanza, la convenuta opposta eccepisce: (a) in via preliminare, la tardività dell'opposizione rispetto al termine fissato dall'art. 641 c.p.c.; (b) quanto alla prescrizione,
l'infondatezza di tale eccezione, avendo l'istituto di credito tempestivamente interrotto il decorso del termine nei confronti del debitore principale, con conseguente applicabilità dell'art. 1310 c.c., contestando la qualificazione dell'atto fornita da parte attrice;
(c) circa la decadenza ex art. 1957 c.c., la non configurabilità di tale ipotesi, posto che l'articolo di legge citato era stato derogato dalle parti, e in ogni caso la banca aveva diligentemente proposto le proprie iniziative verso il debitore principale - la società Zanellini s.p.a. - insinuandosi nel passivo del fallimento a cui lo stesso debitore era sottoposto;
(d) in merito alla eccezione di “illiquidità” del credito, il difetto di fondamento anche di tale censura, richiamando la documentazione bancaria e contabile prodotta in sede monitoria, (e) la sussistenza dei presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto;
(f) la necessità di attivare la procura di mediazione prevista dall'art. 5 comma 4 d.lgs. 28/2010.
*****
1.5. Radicato il contraddittorio e rilevata la sottoposizione della causa alla mediazione obbligatoria di cui alla norma citata, veniva attivata la predetta procedura di mediazione, la quale si concludeva negativamente in data 04.04.2023.
pagina 3 di 12 1.6. A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12.09.2023, il Tribunale assegnava alle parti termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e fissava l'udienza per la discussione sulle richieste istruttorie al 07.05.2024.
1.7. Nel rispetto dei predetti termini, le parti depositavano memorie istruttorie ed all'esito dell'udienza ex art. 184 c.p.c., il Tribunale fissava per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 17.09.2024, all'esito della quale venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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II. Ragioni della decisione
L'opposizione proposta dall'attrice è fondata e merita di essere accolta, con conseguente Pt_1 revoca del decreto ingiuntivo opposto, dovendo essere accolta l'eccezione di prescrizione del diritto azionato in via monitoria dalla banca convenuta.
Le motivazioni sono di seguito illustrate.
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II.
1. In via preliminare in rito: infondatezza dell'eccezione di tardività dell'opposizione
II.
1.1. Preliminarmente si deve osservare che l'eccezione di tardività dell'opposizione formulata dalla convenuta è del tutto priva di fondamento in quanto, come messo in evidenza dall'attrice, la notifica del ricorso e del decreto è avvenuta in data 18.08.22, con la conseguenza che il decorso del termine di cui all'art. 641 c.p.c. ha avuto inizio in data 01.09.2022, tenendo conto della sospensione feriale dei termini: la citazione di opposizione, notificata in data 10.10.2022, è pertanto tempestiva.
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II.
2. Qualificazione del rapporto giuridico fra le parti
II.
2.1. Come sopra accennato, l'opponente ha eccepito in via preliminare la prescrizione del diritto azionato dalla in via monitoria. CP_1
II.
2.2. A fondamento di tale eccezione, ricorda come il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dalla Banca convenuta, per la complessiva somma di euro 201.846,24, facesse valere la garanzia prestata in data 24.1.2006 dalla signora a favore della , in Pt_1 Controparte_1 relazione ai crediti da quest'ultima vantati nei confronti della società Zanellini spa, derivanti dal saldo negativo del rapporto di conto corrente intestato alla predetta società.
pagina 4 di 12 II.
2.3. Tale prestazione di garanzia sarebbe stata esigibile, al più tardi, dal momento della dichiarazione di fallimento nei confronti del debitore principale - la suddetta società per azioni
- avvenuta il 14.8.2008.
II.
2.4. La raccomandata prodotta dalla banca, di cui l'attrice contesta il ricevimento, è stata inviata in data 26.10.2018, ossia, in ogni caso, dopo la scadenza del termine decennale di prescrizione.
II.
2.5. Eventuali atti interruttivi del decorso della prescrizione in precedenza diretti al debitore principale – nella fattispecie l'insinuazione al passivo fallimentare della società - non potrebbero avere effetto nei confronti del garante, e ciò in virtù dell'inapplicabilità dell'art. 1310 c.c. al caso di specie, posto che l'obbligazione di garanzia assunta dalla signora Pt_1 deriverebbe non da un rapporto di fideiussione, nonostante il nomen iuris utilizzato dalle parti, bensì da un contratto autonomo di garanzia, al quale non si applicano gli artt. 1292 e 1310 c.c., come affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 32402 del 11.12.2019 citata dall'attrice.
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II.
2.6. Ciò premesso, al fine di valutare la fondatezza di tale ricostruzione, è necessario chiarire quale sia l'esatta qualificazione del rapporto giuridico per cui è causa, e precisamente se l'obbligazione gravante sulla sia di natura fideiussoria, ancorché con profili derogatori Pt_1 rispetto allo schema legale, oppure se essa sia riconducibile a un contratto autonomo di garanzia come prospettato dall'attrice in sede di opposizione (e come invece contestato dalla convenuta).
II.
2.7. Come noto, la fideiussione è una garanzia tipica, prevista dall'art. 1936 c.c., che la definisce come il contratto con cui un terzo – il fideiussore – si obbliga personalmente verso il creditore a garantire l'adempimento di un'obbligazione altrui.
II.
3.7. Si tratta di un atto negoziale da cui discendono obbligazioni per il solo proponente, secondo lo schema di cui all'art. 1333 c.c., e la cui ratio consiste essenzialmente nell'aggiungere al rapporto principale un'ulteriore garanzia patrimoniale, a maggior tutela dell'interesse del creditore all'esatto adempimento dell'obbligazione principale: il fideiussore risponde infatti ex art. 2740 c.c. con tutti i propri beni, presenti e futuri e la sua responsabilità si affianca infatti a quella del debitore principale, rispetto al quale è coobbligato in solido.
pagina 5 di 12 II.
3.8. Nello schema delineato dal codice civile, personalità e accessorietà sono le caratteristiche essenziali del negozio fideiussorio sotto il profilo strutturale e causale, fissando così un nesso di coordinazione tra obbligazione principale e obbligazione di garanzia, in virtù del quale la seconda è in posizione subordinata e dipendente rispetto alla prima: in questa configurazione, il contenuto della prestazione accessoria viene modellato sulla base dell'altra, e risente pertanto di eventuali vizi genetici e funzionali, anche successivi, che colpiscano l'obbligazione principale.
II.
3.9. Nella prassi si sono peraltro sviluppate forme atipiche di garanzia, che pur pendendo come riferimento, anche come nomen iuris, il modello disciplinato dagli artt. 1936 e ss. c.c. se ne discostano al fine di rafforzare ulteriormente la posizione del creditore garantito, a discapito di quella del garante: nell'ambito di queste garanzie atipiche, o in deroga alla disciplina generale del rapporto fideiussorio, si colloca la figura del c.d. contratto autonomo di garanzia, che si caratterizza, a differenza della fideiussione, per la scissione del rapporto di garanzia dal rapporto garantito.
II.
3.10. La ratio del contratto autonomo di garanzia è quella di favorire l'esigenza del creditore di ottenere, nel caso di inadempimento del debitore principale, la pronta soddisfazione del credito attraverso l'escussione immediata della garanzia. In tale contesto, manca il vincolo di accessorietà tra la posizione del garante e quella del debitore principale, e viene di conseguenza meno il legame di dipendenza tra le due obbligazioni: mentre il fideiussore è “vicario” del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si configura in modo del tutto autonomo rispetto all'obbligo primario di prestazione, assumendo la funzione di indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento - “a prima richiesta” - di una somma di denaro predeterminata, che sostituisce la mancata prestazione del debitore.
II.
3.11. Si è precisato in giurisprudenza che “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile (qual è l'obbligazione dell'appaltatore), contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante); inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella
pagina 6 di 12 quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale. Ne deriva che, mentre il fideiussore è un "vicario" del debitore, l'obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto autonoma rispetto all'obbligo primario di prestazione, essendo qualitativamente diversa da quella garantita, perché non necessariamente sovrapponibile ad essa e non rivolta all'adempimento del debito principale, bensì ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore” (Cass. Sentenza n. 3947 del 18.02.2010 (Rv. 611834 - 01)).
II.
3.12. E' stato anche affermato che “per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo
l'impiego o meno di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia”. (Cass. sentenza n. 4661 del
28.02.2007 (Rv. 596671 - 01).
II.
3.13. La qualificazione del rapporto costituisce pertanto un'indagine di merito in cui il giudice deve valorizzare gli elementi del negozio concretamente posto in essere dalle parti sulla base delle specifiche pattuizioni con cui le stesse hanno disciplinato i rispettivi impegni.
II.
3.14. Tra queste pattuizioni, peraltro, alcune assumono una decisiva valenza sintomatica ai fini della suddetta valutazione.
E' il caso, ad esempio, della c.d. clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”:
“in materia di contratto autonomo di garanzia, la previsione, nel testo contrattuale, della clausola "a prima richiesta e senza eccezioni" fa presumere l'assenza dell'accessorietà della garanzia, la quale, tuttavia, può derivarsi, in mancanza di essa, anche dal tenore dell'accordo, ed in particolare dalla presenza di una clausola che fissa al garante il ristretto termine di trenta giorni per provvedere al pagamento dietro richiesta del creditore, insufficiente per l'effettiva opposizione delle eccezioni, e dalla esclusione, al contempo, della possibilità per il debitore principale di eccepire alcunché al garante in merito al pagamento stesso”. (Cass. Sez. 3, Sentenza n.
15091 del 31/05/2021 (Rv. 661559 - 01).
II.
3.15. E' stato anche precisato che con il contratto autonomo di garanzia il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni né in ordine alla validità né all'efficacia del pagina 7 di 12 rapporto di base e che: “detti elementi, che caratterizzano il contratto autonomo di garanzia e lo differenziano dalla fideiussione devono necessariamente essere esplicitati nel contratto con l'impiego di specifiche clausole, quali quella "a semplice richiesta" o quella "a prima domanda", o altre analoghe, idonee ad indicare la esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, ivi compresa l'estinzione del rapporto” (Cass Sez. 1, Sentenza n. 8540 del 23/06/2000 (Rv. 537941 -
01).
II.
3.16. Più in particolare, si è sottolineato in sede di legittimità come attraverso tali clausole si determini l'effetto di escludere il rapporto di accessorietà tra la prestazione del garante e quella del debitore così come l'esistenza di un vero e proprio regime di solidarietà passiva tra i due:
“l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale, non desumibile, peraltro, dalla semplice circostanza che il garante si sia costituito "fideiussore solidale", atteso che la menzionata rinuncia alle eccezioni contrasta con l'assunzione di un impegno solidale” (Cass. Sez. 6 -3, Ordinanza n. 27619 del
03/12/2020 (Rv. 660059 - 01).
II.
3.17. Parimenti decisive ai fini della qualificazione del negozio sono le c.d. “clausole di sopravvivenza”, che derogano al disposto dell'art. 1939 c.c., affievolendo il vincolo di accessorietà tra gli obblighi del garante e quelli del debitore: “la così detta clausola di sopravvivenza, derogatoria dell'art. 1939 cod. civ. (che sancisce l'invalidità della fideiussione nel caso di invalidità dell'obbligazione principale), è incompatibile col negozio tipico di fideiussione, attesa la natura accessoria di quest'ultimo, che non può considerarsi, quindi, valido se l'obbligazione principale è nulla” (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 4899 del 23/04/1992 (Rv. 476947 - 01.)
******
II.
3.18. Sulla base di tali principi, nel caso di specie, a parere di questo giudicante, si deve inquadrare il rapporto negoziale per cui è causa all'interno della figura del contratto autonomo di garanzia, e non della fideiussione tipica regolata dal legislatore nel codice civile.
II.
3.19. Premesso in generale che la denominazione data dalle parti contraenti allo schema contrattuale dalle stesse elaborato in forza della propria autonomia negoziale non è vincolante per il giudice, il documento contrattuale sottoscritto dalla signora a favore della banca Pt_1
pagina 8 di 12 , a prescindere – si è detto - dal nomen iuris impiegato (“fideiussione”), Controparte_1 contiene clausole che indubbiamente derogano alla disciplina codicistica e portano a ricondurre gli impegni assunti dalla prima alla figura del contratto autonomo di garanzia poc'anzi esaminato.
II.
3.20. In particolare, la clausola 2 dispone che “il fideiussore s'impegna altresì a rimborsare all'azienda di credito le somme che dall'azienda stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro motivo”).
II.
3.21. La clausola n. 7 stabilisce che “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'azienda di credito a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del debitore, quanto dovutole”.
II.
3.22. La n. 8 prevede che “nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide la fideiussione si intende fin d'ora estesa a garanzia dell'obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”.
II.
2.23. Si tratta di pattuizioni che, in deroga agli articoli del codice civile, sono volte a rafforzare la posizione del creditore garantito, svincolando l'obbligo del garante da quello gravante sul debitore principale rendendo il primo in larga misura insensibile alle vicende del secondo: se è vero infatti che la formula “immediatamente” e “a semplice richiesta”, come ricordato dalla giurisprudenza sopra citata, non è di per sé sempre indice sicuro del carattere autonomo della garanzia, la clausola 7 sopra menzionata specifica che tale pagamento immediato da parte del garante debba avvenire “anche in caso di opposizione del debitore”, dettando così una disciplina in sostanza analoga a quella racchiusa nella formula “a prima richiesta e senza eccezioni”, ritenuta dalla prevalente giurisprudenza di merito e di legittimità il carattere distintivo della fattispecie atipica: è infatti evidente, in questa disciplina, l'asimmetria tra la posizione del debitore principale e quella del garante, posto che tale locuzione ha l'evidente scopo di impedire al secondo di contestare l'obbligo di pagamento anche nell'ipotesi in cui il debitore principale abbia egli stesso formulato eccezioni (e presentato opposizione con riguardo all'escussione della garanzia).
II.
2.24. Il punto 8 del negozio integra una c.d. “clausola di sopravvivenza”, anch'essa considerata incompatibile con la struttura e la causa dell'obbligazione fideiussoria tipica: contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, infatti, tale disposizione negoziale risulta idonea ad incidere sul vincolo di accessorietà della garanzia, dato che essa,
pagina 9 di 12 letta nel contesto dell'art. 2 sopra citato, mantiene in essere l'obbligo di pagamento a carico del garante anche nell'ipotesi di invalidità dell'obbligazione principale, in deroga all'art. 1939 c.c., senza che assuma rilevanza il riferimento alla “restituzione delle somme comunque erogate”, perché tale apparente limitazione pattizia dell'obbligo in capo al garante si correla all'elemento strutturale caratteristico della c.d. fideiussione omnibus, e non contiene alcun autentico temperamento rispetto alla posizione assunta dal garante stesso per effetto della predetta deroga.
II.
2.25. Nel caso di specie, pertanto, per effetto delle suddette clausole l'obbligazione in capo all'attrice in qualità di garante dell'impresa fallita obbedisce a uno statuto differente rispetto alla fideiussione tipica, connotandosi in termini di autonomia e di assenza di accessorietà rispetto a quella principale.
II.
2.26 Per quanto tali pattuizioni siano diffuse nella prassi e generalmente legittime è più corretto ricondurre le stesse all'ambito del contratto autonomo di garanzia, anziché alla fideiussione codicistica, rispetto alla quale si caratterizzano per una diversa disciplina, svincolata dalla seconda.
*****
II.
3. Prescrizione del diritto azionato nei confronti di parte opponente
II.
3.1. Ricondotto il rapporto tra le parti nel quadro del contratto autonomo di garanzia, risulta fondata l'eccezione di prescrizione del diritto azionato dalla banca opposta nei confronti dell'attrice.
II.
3.2. La giurisprudenza è infatti concorde nel ritenere l'obbligazione del garante autonomo svincolata da quella del debitore principale, in deroga ai principi in materia di obbligazioni solidali.
II.
3.3. Non è di conseguenza applicabile al contratto autonomo di garanzia l'art. 1310 c.c.
II.
3.4. Sul punto la giurisprudenza ha infatti chiarito che “non sussiste vincolo di solidarietà tra
l'obbligazione assunta dal debitore principale e quella derivante da un contratto autonomo di garanzia, perché la causa concreta del negozio autonomo consiste nel trasferire da un soggetto all'altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre nelle obbligazioni solidali in generale,
e nella fideiussione in particolare, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale, sicché l'obbligazione del garante autonomo rimane sempre distinta da quella del debitore principale,
pagina 10 di 12 essendo finalizzata ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione, configurandosi tra le stesse un mero collegamento negoziale ed un cumulo di prestazioni” (Cass. Sez. 1-Sentenza n. 32402 del 11.12.2019
(Rv.656513 – 01.)
II.
3.5. Coerentemente con tali principi, è stato precisato che “da ciò discende che al contratto autonomo di garanzia non è applicabile il regime sull'opponibilità delle eccezioni previsto dall'art. 1297 c.c. né la disciplina della prescrizione quale quella stabilita in materia di fideiussione dall'art. 1957 comma 4 c.c. e dall'art. 1310 c.c. per le obbligazioni solidali in generale, con la conseguenza che l'atto con il quale, come nel caso di specie, il creditore ha interrotto la prescrizione contro il debitore non ha effetto nei confronti del garante autonomo” (ibidem).
II.
3.6. Nel caso di specie è da ritenersi accertato che la Banca opposta ha agito nei confronti della signora dopo il decorso del termine di prescrizione, posto che il diritto in Pt_1 questione era certamente già esigibile quanto meno a far data della dichiarazione di fallimento della società garantita.
II.
3.7. Non sono agli atti né stati allegati dalla Banca convenuta atti interruttivi della prescrizione nei riguardi della medesima garante, a parte l'insinuazione al passivo fallimentare della predetta società, per i motivi dedotti inefficace a fini interruttivi nei confronti della Pt_1 in virtù del carattere autonomo della garanzia.
II.
3.8. Ne consegue che il diritto vantato dalla Banca opposta nei confronti dell'attrice è da ritenersi estinto per prescrizione.
III. Conclusioni
III.
1. Per i motivi sopra evidenziati l'opposizione proposta dalla signora nei confronti Pt_1 del decreto ingiuntivo n. 802/2022 emesso dal Tribunale di Mantova a favore della CP_1 opposta deve essere accolta, essendo il diritto azionato estinto per prescrizione.
III.
2. L'accoglimento della suddetta eccezione rende superflua la disamina degli altri motivi di opposizione.
III.
3. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, la convenuta opposta deve essere condannata alla rifusione delle stesse a favore dell'attrice nella misura di cui al dispositivo.
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P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, in accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 dichiara estinto per prescrizione il diritto azionato dalla
[...] nei confronti dell'attrice opponente;
Controparte_1 revoca, per le ragioni esposte in motivazione, il decreto ingiuntivo n. 802/2022 emesso dal
Tribunale di Mantova;
condanna parte opposta alla rifusione delle spese di lite, che liquida a favore di parte opponente in euro 7.600,00 complessivi, oltre a euro 458,30 per CU e spese, e oltre a spese generali e accessori come per legge.
Mantova, 5.4.2025.
IL GIUDICE
Emanuele CROCI
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