Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/06/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. 69/2025 R.G.
Appello Sentenza Tribunale Taranto
N. 2555 del 12.11.2024
Oggetto: rideterminazione delle spese di giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott. Gennaro LOMBARDI Presidente relatore dott.ssa Maria Grazia CORBASCIO Consigliere dott.ssa Luisa SANTO Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di assistenza sociale, in grado d'appello, iscritta al n. 69.2025 del Ruolo Generale sez. Lav. Appelli, promossa da rappresentato e difeso, come da mandato in atti, dall'avv. Luca Parte_1
Maraglino, domiciliatario
APPELLANTE contro
, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
APPELLATO
All'udienza del 23.5.2025 la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice ha dichiarato cessata la materia del contendere avendo il in corso di giudizio, ottenuto il pagamento di quanto Pt_1
liquidate in € 900.
La riforma di questa decisione è stata chiesta con ricorso depositato in data 10.2.2025;
l'appellante ha sostenuto nell'unico motivo di censura l'erroneità della decisione in punto di quantificazione delle spese del procedimento poiché in violazione dei minimi tariffari.
Ha quindi chiesto condannarsi il al pagamento delle spese della Controparte_1
pregressa fase, quantificate in € 8.109, oltre IVA, e Cap, nonché alla spese del gravame.
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto, con vittoria di spese, il rigetto CP_1
dell'appello per sua infondatezza.
La causa è stata decisa come da separato dispositivo del quale si è data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
E' da premettere che il giudice della pregressa fase, nell'effettuare la liquidazione delle spese, ha tenuto conto “dell'assenza di qualunque attività istruttoria”; sul punto non v'è alcun motivo di censura e dunque di ciò si deve tener conto nella riliquidazione di cui appresso.
L'importo liquidato per spese alla parte vittoriosa (€ 900), tenuto conto del valore di causa determinato dall'importo corrisposto in corso di giudizio (€77.468,53) è all'evidenza non conforme alle previsioni tariffarie di cui al D.M.55.2014 che comportano, in relazione al 5° scaglione, all'assenza di particolare questioni e di attività istruttoria, una liquidazione minima di € 2.938.
Le spese del grado, in applicazione dei medesimi parametri (mancanza di istruttoria e liquidazione al minimo per la serialità della vicenda) e del valore di causa (€ 2038; 2938 meno il liquidato), vengono liquidate in € 962
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso del 10.2.2025 da Pt_1
nei confronti del avverso la sentenza del 12.11.2024
[...] Controparte_1
n.2555 del Tribunale di Taranto così provvede: accoglie l'appello e per l'effetto , ridetermina l'importo delle spese di giudizio di primo grado liquidate in € 2.938 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Luca Maraglino
Condanna parte appellata al pagamento, in favore di parte appellante, delle spese di questo grado, liquidate in € 962, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Luca Maraglino
Riserva il deposito della motivazione entro 60 giorni
Così deciso in Lecce il 23.5.2025
Il Presidente