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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3182/2024 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. DE CASTELLO VALENTINO
- ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. BUSETTO FRANCESCA e l'Avv. GIOVANNI COLI
- resistente -
e contro
) CP_2 C.F._2
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e “In via principale nel merito:
▪ accertare la responsabilità solidale ex art. 2409 cc di e per i fatti di cui vi è causa Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il sig. Controparte_1 CP_2 in via solidale tra loro, al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € 28.045,28, oltre rivalutazione monetaria
e interessi ex art. 1284 IV comma c.c.
▪ condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il sig. in via solidale Controparte_1 CP_2 tra loro, ad ogni spesa di lite, ivi comprese quelle per la fase introduttiva della negoziazione assistita e per le fasi tutte del presente giudizio.”
Per parte convenuta: “chiede
- il rigetto delle domande tutte proposte dalla sig. , siccome inammissibili ed infondate nonché in quanto Pt_1 prescritte;
- la condanna della sig. al pagamento delle spese di lite per lite temeraria ex art 96 cod. proc. civ.” Pt_1
1
* * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con ricorso depositato il 2.7.2024 agiva nei confronti di e di Parte_1 CP_3 allegando: Controparte_1
- di aver stipulato in data 23.1.2013 con presso l'Agenzia di IA (TV), Controparte_1 la polizza vita n. 30441970, con decorrenza dal 15.1.2013 e premi da pagarsi in rate annuali, versando in contanti nelle mani dell'agente quale prima rata del premio, l'importo CP_2 di € 5.010,00;
- di aver versato, sempre in contanti e sempre nelle mani di il 17.1.2014 a Ponte nelle Alpi CP_2
(BL) la seconda rata del premio per l'importo di € 4.964,12;
- di aver poi versato il 23.1.2015, sempre a Ponte nelle Alpi (BL), a sempre in contanti, la CP_2 quarta rata del premio pari a € 6.306,00;
- di aver infine versato il 27.1.2017, presso la sede dell'Agenzia di IA (TV), sempre in contanti e sempre nelle mani di la quinta rata del premio per l'importo di € 6.343,00; CP_2
- che successivamente, nel gennaio 2018, l'agente la informava che non era più necessario CP_2 versare alcun premio annuale e che avrebbe potuto riscattare la polizza, pur con una prestazione ridotta, alla scadenza del decimo anno, nel gennaio 2023;
- di essersi poi sempre informata dall'agente ogni inizio anno successivo, ricevendo informazioni del tutto rassicuranti;
- di aver chiesto verbalmente a nel gennaio 2023 il riscatto della polizza, senza ricevere alcun CP_2 riscontro;
- di aver attivato in data 13.2.2024 procedura di mediazione, a mezzo del proprio legale, obbligatoria in vista di eventuale controversia per il riscatto della polizza, venendo però informata da CP_1 con lettera del 4.3.2024 che la stessa non aderiva alla procedura perché “la polizza oggetto del contendere
è rescissa in quanto non sono state corrisposte le prime tre annualità di premio e quindi nessuna prestazione neppure ridotta è maturata”;
- di aver quindi invitato e a concludere una convenzione di negoziazione assistita CP_1 CP_2 in vista della controversia per il risarcimento del danno.
− Si costituiva il 27.9.2024 hiedendo il rigetto della domanda oltre che Controparte_1 la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. e disconoscendo le quietanze prodotte dalla ricorrente.
Allegava:
- che l'invocata validità dei pagamenti effettuati nelle mani dell'agente contraddirebbe la tesi di una responsabilità risarcitoria dei convenuti;
2
- essere comunque causa esclusiva dei fatti – tale da escludere il nesso di occasionalità di cui all'art. 2049 c.c. - la condotta dell'attrice che versava i premi in contanti in violazione dell'art. 11 delle
Condizioni Generali di contratto e, comunque, dell'art. 31, comma 2 bis D.Lgs n. 58 del 1998 e dell'art. 108 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007;
- essere comunque la condotta della ricorrente valorizzabile ex art. 1227 c.c.;
- non essere comunque dovuta alla ricorrente a titolo di risarcimento la cifra corrispondente ai premi versati ma, semmai, l'importo ottenibile in caso di riscatto anticipato della polizza;
- essere intervenuta la prescrizione del diritto essendosi il danno al più verificato nel 2015.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
− A seguito della prima udienza, con ordinanza del 29.11.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle CP_2 conclusioni e la discussione orale all'esito della quale si riservava per la decisione
* * *
In fatto
− Risulta documentalmente che in data 23.1.2013 la ricorrente sottoscriveva presso l Controparte_4 di IA (TV) la Polizza Generali Premium n. 30441970, con durata ventennale e scadenza al
15.1.2023.
Nel contratto si dà atto anche del contestuale pagamento da parte della ricorrente della rata di perfezionamento, pari a € 5.010,00 (doc. 1 ricorrente).
− La ricorrente ha inoltre prodotto una serie di quietanze relative ai successivi premi annuali versati e in particolare:
- € 4.964,12 il 17.1.2014 nelle mani di (doc. 2 ricorrente); CP_2
- € 5.422,16 il 23.1.2015, nelle mani di (doc. 3 ricorrente); CP_2
- € 6.306,00 il 25.1.2016 nelle mani di (doc. 4 ricorrente); e CP_2
- € 6.343,00 il 27.1.2017 nelle mani di (doc. 5 ricorrente). CP_2
− Preliminarmente, quanto al valore probatorio di tali quietanze va rilevato quanto segue.
− Parte resistente, costituendosi, ne ha operato il disconoscimento nei seguenti termini: “ non CP_1 riconosce come valide e/o riferibili a sé (ed anzi espressamente e fermamente contesta) le quietanze prodotte quali docc. da 2 a 5 in allegato al ricorso e l'intervenuto incasso, da parte dell'Agente degli importi indicati nelle predette CP_2 quietanze.”
− Tale disconoscimento risulta inammissibile e privo di effetto perché – oltre che essere riferito a sottoscrizione altrui – è stato genericamente formulato.
− Come noto, infatti, è necessario che il disconoscimento si concreti in una impugnazione specifica e determinata dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione e non può risolversi in una
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generica formula di stile (Cass. civ. n. 17313/2021; Cass. civ. odr. n. 1537/2018).
− Tanto più tale onere gravava su parte resistente considerato che la stessa non ha disconosciuto la firma del proprio agente sulla polizza in atti (doc. 2) la cui sottoscrizione appare sovrapponibile a quelle di cui alle ulteriori quietanze.
− Alla luce di tale circostanza – e fermo quanto sopra -, risulta ancora più inidoneo il generico disconoscimento effettuato.
− I documenti prodotti subb 2 – 5 da parte ricorrente risultano quindi utilizzabili anche in assenza di formale verificazione.
***
Sull'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente
− La ricorrente agisce ex art. 2049 c.c. nei confronti di e del suo agente. CP_1
− La resistente non ha contestato l'esistenza con di rapporto idoneo ai fini dell'affermazione di CP_2 tale responsabilità, ha tuttavia sollevato altre contestazioni e, in particolare, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto.
− Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione è quello di cui all'art. 2947
c.c. di 5 anni dalla verificazione del fatto.
− Trattandosi poi di fatto che potrebbe costituire reato, nel caso di specie il termine è quello più lungo di cui al terzo comma della norma.
Infatti, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
(Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/11/2008, n. 27337).
− Il termine è estensibile anche alla resistente costituita.
Infatti, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. si riferisce, senza alcuna discriminazione,
a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta, come la società, che sia chiamata a rispondere civilmente ai sensi dell'art. 2049 c.c. (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
4
23/01/2017, n. 1641).
− Nel caso di specie la condotta posta in essere dall'agente risulta sussumibile nella fattispecie penale della truffa di cui esistono gli elementi oggettivi e soggettivi.
− Il tempo necessario a prescrivere il reato è di 6 anni, tenuto conto che non risultano sotto il profilo penale atti interruttivi ex art. 160 c.p.c.
− L'ultimo pagamento è del 27.1.2017: la prescrizione si sarebbe dunque compiuta il 27.1.2023.
− Il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione risulta, infatti, eventualmente, la lettera raccomandata AR del 17.1.2024 (doc. 7 ricorrente) con cui veniva chiesto a il riscatto della CP_1 polizza.
− Va tuttavia rilevato che l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale (Cass. n. 3578/2004; cfr. altresì Cass. n. 4468/2004).
− Se è vero che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che il convenuto deduca detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo, tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia
(Cass. n. 21321/2005).
− Fermo che, in tema di azione risarcitoria, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
22/03/2024) 08/10/2024, n. 26254; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/02/2016, n. 3176).
− Parte ricorrete ha dimostrato (doc. 8) di aver avuto conoscenza della rescissione della polizza – e quindi dell'indebita appropriazione da parte di dei premi incassati – solo a seguito della pec di CP_2 del 4.3.2024 che le comunicava l'intervenuta rescissione della polizza per mancata CP_1 corresponsione delle prime tre annualità di premio.
− Nel caso di specie, quindi, la percepibilità del danno da parte della ricorrente – rilevante ai fini della decorrenza del termine prescrizionale ex art 2935 c.c. – risulta coincidere con la comunicazione da parte di dell'intervenuta rescissione del contratto, unico momento da cui la ricorrente, che CP_1 era in possesso di quietanze apparentemente riconducibili alla convenuta e rilasciate dall'agente della stessa, poteva percepire il danno determinato dall'illecito dell'agente, di cui fino a quel momento non aveva conoscenza.
5
− L'eccezione di prescrizione è quindi infondata.
***
Sulla inapplicabilità dell'art. 2049 c.c. invocata da
[...] ha poi invocato l'inapplicabilità dell'art. 2049 c.c. alla fattispecie in esame allegando che nel CP_5 caso che ci occupa il comportamento della ricorrente – che accettava di versare i premi in contanti a mani dell'agente – avrebbe eliso il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del proprio agente e il danno.
− L'eccezione è infondata.
− In primo luogo, come noto, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente – qui comunque non contestati dalla convenuta -, ai fini della responsabilità dell'intermediario nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere dal proprio agente è sufficiente che la medesima sia stata agevolata o resa possibile dall'intervento di quest'ultimo nell'attività d'impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono la presenza del medesimo nei locali della banca, l'utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome (cfr. Cass., 24/7/2009, n. 17393).
− Quindi, nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del suo agente che si sia impossessato del denaro versato dal risparmiatore, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto (Cass. civ. Sez. III Sent., 24/09/2015, n. 18860; Cass. civ. Sez. III Sent.,
22/06/2007, n. 14578).
− Nel caso di specie, risulta provato che è entrato in possesso delle somme grazie al suo CP_2 ruolo di agente che gli ha permesso di far stipulare all'attrice, peraltro presso i locali CP_1 dell'agenzia la polizza in forza della quale la stessa ha poi versato i successivi premi. CP_1
− Sempre grazie alla propria posizione, ha potuto rilasciare le quietanze apparentemente CP_2 riconducibili alla compagnia assicurativa così approfittando dell'apparenza ingenerata nell'attrice che vi ha confidato senza colpa.
− In tale contesto alcun rilievo ai fini dell'esclusione di responsabilità ha l'eventuale abuso dei poteri da parte del preposto (cfr. Cass., 30/1/2008, n. 2089), il fatto che abbia ecceduto i limiti dell'incarico
(cfr. Cass., 29/9/2005, n. 19166; Cass., 22/10/2004, n. 20588), anche trasgredendo gli ordini ricevuti,
o che abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente ovvero per fini di privata autonomia, e financo che abbia commesso un illecito penale (cfr. Cass., 25/1/2011, n. 1741).
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− Quanto alle condotte incaute contestate dalla convenuta alla ricorrente, se è vero che la responsabilità della Compagnia va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni,
l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (v. Cass., 22/1/2018, n. 30161; Cass., 7/1/2020, n. 857; Cass., 31/7/2017, n.
18928; Cass., 4/11/2014, n. 23448; Cass., 13/12/2013, n. 27925; Cass., 24/3/2011, n. 6829), nel caso di specie non risulta ricorrere tale ipotesi, il cui onere della prova gravava sulla convenuta (v. Cass.,
31/7/2017, n. 18928; Cass., 19/3/2010, n. 6708).
− Il fatto che l'attrice abbia accettato di pagare in contanti non risulta infatti nel caso di specie elemento sufficiente a ritenerne anomala la condotta.
− Va peraltro rilevato sul punto che fin dal pagamento del primo premio – di importo sostanzialmente corrispondente a quelli successivi – all'attrice sono sempre stati chiesti pagamenti in contanti.
− Il primo premio, peraltro, è stato versato con tale modalità proprio in sede di stipula e nell CP_4
e la Compagnia ha dato atto con la pec del 4.3.2024 che risultava “regolarmente versato”.
[...]
− A fronte dei propri pagamenti, peraltro, l'attrice ha continuato a ricevere le relative quietanze apparentemente provenienti dalla Compagnia e, comunque, firmate dall'agente della stessa, non sussistendo quindi presupposti per ritenere il suo comportamento idoneo a interrompere il nesso di occasionalità necessaria.
***
Sull'applicabilità dell'art. 1227 c.c. invocato da parte convenuta
− La resistente ha, infine, invocato la concorrente responsabilità della ricorrente nella causazione dell'evento.
− Tuttavia, per quanto esposto al paragrafo che precede, non sussistono i presupposti per ritenere che l'attrice abbia causalmente contribuito a determinare il danno, né che siano alla stessa imputabili comportamenti contrari all'ordinaria diligenza tali da giustificare una parziale riconducibilità agli stessi delle conseguenze dell'illecito.
− Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto che il cliente abbia consegnato all'intermediario somme di danaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione delle somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la
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responsabilità solidale dell'intermediario preponente.
Né un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto (Cass. civ. n. 6829/2011).
− Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, la corresponsabilità del danneggiato sussiste solo nel caso in cui sia ravvisabile una “fattiva acquiescenza”, intesa come condotta commissiva, che presuppone un comportamento molto grave del cliente, tanto da arrivare a un livello di contiguità con la situazione di collusione.
− Requisiti che non ricorrono nel caso di specie.
***
Accoglimento della domanda attorea
− Tanto premesso, in applicazione dell'art. 2049 c.c., nonché degli artt. 5, comma 4, l. 1/1991 e 119, comma 2, d.lgs. 209/2005 sussiste responsabilità solidale da parte di per i fatti Controparte_1 illeciti commessi da parte di nei confronti della ricorrente. CP_2
− Pertanto, si condanna in via solidale con ex art. 2049 c.c., al Controparte_1 CP_2 pagamento all'attrice della somma di € 28.045,28 oltre interessi legali dal momento dell'incasso delle somme e fino al saldo.
− Trattandosi inoltre di debito di valore, oltre agli interessi va riconosciuta anche la rivalutazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
− Infatti la Corte di legittimità costantemente afferma che "ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale" (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), "sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti
a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito" (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899; Cassazione civile sez. III, 17/04/2024,
n. 10376).
***
− Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod. a valori compresi tra i minimi e i medi in considerazione della vicinanza del valore della controversia a quello di cui allo scaglione inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
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1. Condanna in via solidale tra loro e al pagamento della somma CP_2 Controparte_1 di € 28.045,28 in favore di , oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal giorno Parte_1 del versamento delle somme sino al saldo.
2. Condanna in via solidale e al pagamento delle spese di lite a CP_2 Controparte_1 favore di , che liquida in € 545,00 per anticipazioni, e in € 5.100,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso, 31/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al R.G. n. 3182/2024 promosso da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
Con l'Avv. DE CASTELLO VALENTINO
- ricorrente -
contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1
Con l'Avv. BUSETTO FRANCESCA e l'Avv. GIOVANNI COLI
- resistente -
e contro
) CP_2 C.F._2
- resistente contumace -
Avente ad oggetto: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 6.5.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice: in via istruttoria come in atti e “In via principale nel merito:
▪ accertare la responsabilità solidale ex art. 2409 cc di e per i fatti di cui vi è causa Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il sig. Controparte_1 CP_2 in via solidale tra loro, al risarcimento del danno quantificato nell'importo di € 28.045,28, oltre rivalutazione monetaria
e interessi ex art. 1284 IV comma c.c.
▪ condannare , in persona del legale rappresentante pro-tempore, e il sig. in via solidale Controparte_1 CP_2 tra loro, ad ogni spesa di lite, ivi comprese quelle per la fase introduttiva della negoziazione assistita e per le fasi tutte del presente giudizio.”
Per parte convenuta: “chiede
- il rigetto delle domande tutte proposte dalla sig. , siccome inammissibili ed infondate nonché in quanto Pt_1 prescritte;
- la condanna della sig. al pagamento delle spese di lite per lite temeraria ex art 96 cod. proc. civ.” Pt_1
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
− Con ricorso depositato il 2.7.2024 agiva nei confronti di e di Parte_1 CP_3 allegando: Controparte_1
- di aver stipulato in data 23.1.2013 con presso l'Agenzia di IA (TV), Controparte_1 la polizza vita n. 30441970, con decorrenza dal 15.1.2013 e premi da pagarsi in rate annuali, versando in contanti nelle mani dell'agente quale prima rata del premio, l'importo CP_2 di € 5.010,00;
- di aver versato, sempre in contanti e sempre nelle mani di il 17.1.2014 a Ponte nelle Alpi CP_2
(BL) la seconda rata del premio per l'importo di € 4.964,12;
- di aver poi versato il 23.1.2015, sempre a Ponte nelle Alpi (BL), a sempre in contanti, la CP_2 quarta rata del premio pari a € 6.306,00;
- di aver infine versato il 27.1.2017, presso la sede dell'Agenzia di IA (TV), sempre in contanti e sempre nelle mani di la quinta rata del premio per l'importo di € 6.343,00; CP_2
- che successivamente, nel gennaio 2018, l'agente la informava che non era più necessario CP_2 versare alcun premio annuale e che avrebbe potuto riscattare la polizza, pur con una prestazione ridotta, alla scadenza del decimo anno, nel gennaio 2023;
- di essersi poi sempre informata dall'agente ogni inizio anno successivo, ricevendo informazioni del tutto rassicuranti;
- di aver chiesto verbalmente a nel gennaio 2023 il riscatto della polizza, senza ricevere alcun CP_2 riscontro;
- di aver attivato in data 13.2.2024 procedura di mediazione, a mezzo del proprio legale, obbligatoria in vista di eventuale controversia per il riscatto della polizza, venendo però informata da CP_1 con lettera del 4.3.2024 che la stessa non aderiva alla procedura perché “la polizza oggetto del contendere
è rescissa in quanto non sono state corrisposte le prime tre annualità di premio e quindi nessuna prestazione neppure ridotta è maturata”;
- di aver quindi invitato e a concludere una convenzione di negoziazione assistita CP_1 CP_2 in vista della controversia per il risarcimento del danno.
− Si costituiva il 27.9.2024 hiedendo il rigetto della domanda oltre che Controparte_1 la condanna della controparte ex art. 96 c.p.c. e disconoscendo le quietanze prodotte dalla ricorrente.
Allegava:
- che l'invocata validità dei pagamenti effettuati nelle mani dell'agente contraddirebbe la tesi di una responsabilità risarcitoria dei convenuti;
2
- essere comunque causa esclusiva dei fatti – tale da escludere il nesso di occasionalità di cui all'art. 2049 c.c. - la condotta dell'attrice che versava i premi in contanti in violazione dell'art. 11 delle
Condizioni Generali di contratto e, comunque, dell'art. 31, comma 2 bis D.Lgs n. 58 del 1998 e dell'art. 108 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 2007;
- essere comunque la condotta della ricorrente valorizzabile ex art. 1227 c.c.;
- non essere comunque dovuta alla ricorrente a titolo di risarcimento la cifra corrispondente ai premi versati ma, semmai, l'importo ottenibile in caso di riscatto anticipato della polizza;
- essere intervenuta la prescrizione del diritto essendosi il danno al più verificato nel 2015.
Chiedeva, quindi, il rigetto delle domande attoree e la condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c.
− A seguito della prima udienza, con ordinanza del 29.11.2024 il Giudice dichiarava la contumacia di e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle CP_2 conclusioni e la discussione orale all'esito della quale si riservava per la decisione
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In fatto
− Risulta documentalmente che in data 23.1.2013 la ricorrente sottoscriveva presso l Controparte_4 di IA (TV) la Polizza Generali Premium n. 30441970, con durata ventennale e scadenza al
15.1.2023.
Nel contratto si dà atto anche del contestuale pagamento da parte della ricorrente della rata di perfezionamento, pari a € 5.010,00 (doc. 1 ricorrente).
− La ricorrente ha inoltre prodotto una serie di quietanze relative ai successivi premi annuali versati e in particolare:
- € 4.964,12 il 17.1.2014 nelle mani di (doc. 2 ricorrente); CP_2
- € 5.422,16 il 23.1.2015, nelle mani di (doc. 3 ricorrente); CP_2
- € 6.306,00 il 25.1.2016 nelle mani di (doc. 4 ricorrente); e CP_2
- € 6.343,00 il 27.1.2017 nelle mani di (doc. 5 ricorrente). CP_2
− Preliminarmente, quanto al valore probatorio di tali quietanze va rilevato quanto segue.
− Parte resistente, costituendosi, ne ha operato il disconoscimento nei seguenti termini: “ non CP_1 riconosce come valide e/o riferibili a sé (ed anzi espressamente e fermamente contesta) le quietanze prodotte quali docc. da 2 a 5 in allegato al ricorso e l'intervenuto incasso, da parte dell'Agente degli importi indicati nelle predette CP_2 quietanze.”
− Tale disconoscimento risulta inammissibile e privo di effetto perché – oltre che essere riferito a sottoscrizione altrui – è stato genericamente formulato.
− Come noto, infatti, è necessario che il disconoscimento si concreti in una impugnazione specifica e determinata dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione e non può risolversi in una
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generica formula di stile (Cass. civ. n. 17313/2021; Cass. civ. odr. n. 1537/2018).
− Tanto più tale onere gravava su parte resistente considerato che la stessa non ha disconosciuto la firma del proprio agente sulla polizza in atti (doc. 2) la cui sottoscrizione appare sovrapponibile a quelle di cui alle ulteriori quietanze.
− Alla luce di tale circostanza – e fermo quanto sopra -, risulta ancora più inidoneo il generico disconoscimento effettuato.
− I documenti prodotti subb 2 – 5 da parte ricorrente risultano quindi utilizzabili anche in assenza di formale verificazione.
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Sull'eccezione di prescrizione formulata da parte resistente
− La ricorrente agisce ex art. 2049 c.c. nei confronti di e del suo agente. CP_1
− La resistente non ha contestato l'esistenza con di rapporto idoneo ai fini dell'affermazione di CP_2 tale responsabilità, ha tuttavia sollevato altre contestazioni e, in particolare, eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto.
− Trattandosi di responsabilità extracontrattuale, il termine di prescrizione è quello di cui all'art. 2947
c.c. di 5 anni dalla verificazione del fatto.
− Trattandosi poi di fatto che potrebbe costituire reato, nel caso di specie il termine è quello più lungo di cui al terzo comma della norma.
Infatti, qualora l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, all'azione risarcitoria si applica l'eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947, terzo comma, prima parte, cod. civ.) perché il giudice, in sede civile, accerti "incidenter tantum", e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, soggettivi ed oggettivi. Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.
(Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 18/11/2008, n. 27337).
− Il termine è estensibile anche alla resistente costituita.
Infatti, in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito costituente reato, la previsione dell'art. 2947, comma 3, c.c. si riferisce, senza alcuna discriminazione,
a tutti i possibili soggetti passivi della conseguente pretesa risarcitoria, sicché è invocabile non solo per l'azione civile esperibile contro la persona penalmente imputabile ma anche per quella esercitabile contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta, come la società, che sia chiamata a rispondere civilmente ai sensi dell'art. 2049 c.c. (Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza,
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23/01/2017, n. 1641).
− Nel caso di specie la condotta posta in essere dall'agente risulta sussumibile nella fattispecie penale della truffa di cui esistono gli elementi oggettivi e soggettivi.
− Il tempo necessario a prescrivere il reato è di 6 anni, tenuto conto che non risultano sotto il profilo penale atti interruttivi ex art. 160 c.p.c.
− L'ultimo pagamento è del 27.1.2017: la prescrizione si sarebbe dunque compiuta il 27.1.2023.
− Il primo atto idoneo a interrompere la prescrizione risulta, infatti, eventualmente, la lettera raccomandata AR del 17.1.2024 (doc. 7 ricorrente) con cui veniva chiesto a il riscatto della CP_1 polizza.
− Va tuttavia rilevato che l'eccezione di prescrizione costituisce eccezione in senso proprio, e come tale deve essere sollevata dalla parte, alla quale soltanto spetta di specificare i fatti che ne costituiscono il fondamento, compresa la data di inizio del decorso del termine prescrizionale (Cass. n. 3578/2004; cfr. altresì Cass. n. 4468/2004).
− Se è vero che elemento costitutivo dell'eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto, sicché è sufficiente, ai fini della compiuta articolazione dell'eccezione, che il convenuto deduca detta inerzia e la volontà di profittare dell'effetto estintivo che deriva dal suo, tuttavia è necessario che tale elemento costitutivo sia a sua volta specificato mediante l'indicazione del momento iniziale dell'inerzia
(Cass. n. 21321/2005).
− Fermo che, in tema di azione risarcitoria, ai fini del momento iniziale di decorrenza del termine prescrizionale, si deve avere riguardo all'esistenza di un danno risarcibile e al suo manifestarsi all'esterno come percepibile dal danneggiato alla stregua della diligenza da quest'ultimo esigibile ai sensi dell'art. 1176 c.c., secondo standards obiettivi e in relazione alla specifica attività del professionista, in base ad un accertamento di fatto rimesso al giudice del merito (Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud.
22/03/2024) 08/10/2024, n. 26254; Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 18/02/2016, n. 3176).
− Parte ricorrete ha dimostrato (doc. 8) di aver avuto conoscenza della rescissione della polizza – e quindi dell'indebita appropriazione da parte di dei premi incassati – solo a seguito della pec di CP_2 del 4.3.2024 che le comunicava l'intervenuta rescissione della polizza per mancata CP_1 corresponsione delle prime tre annualità di premio.
− Nel caso di specie, quindi, la percepibilità del danno da parte della ricorrente – rilevante ai fini della decorrenza del termine prescrizionale ex art 2935 c.c. – risulta coincidere con la comunicazione da parte di dell'intervenuta rescissione del contratto, unico momento da cui la ricorrente, che CP_1 era in possesso di quietanze apparentemente riconducibili alla convenuta e rilasciate dall'agente della stessa, poteva percepire il danno determinato dall'illecito dell'agente, di cui fino a quel momento non aveva conoscenza.
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− L'eccezione di prescrizione è quindi infondata.
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Sulla inapplicabilità dell'art. 2049 c.c. invocata da
[...] ha poi invocato l'inapplicabilità dell'art. 2049 c.c. alla fattispecie in esame allegando che nel CP_5 caso che ci occupa il comportamento della ricorrente – che accettava di versare i premi in contanti a mani dell'agente – avrebbe eliso il nesso di occasionalità necessaria tra la condotta del proprio agente e il danno.
− L'eccezione è infondata.
− In primo luogo, come noto, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e dal carattere di continuità dell'incarico affidato all'agente – qui comunque non contestati dalla convenuta -, ai fini della responsabilità dell'intermediario nei confronti dei terzi in relazione all'attività illecita posta in essere dal proprio agente è sufficiente che la medesima sia stata agevolata o resa possibile dall'intervento di quest'ultimo nell'attività d'impresa, di cui sintomatico riscontro costituiscono la presenza del medesimo nei locali della banca, l'utilizzo della modulistica di pertinenza e la spendita del nome (cfr. Cass., 24/7/2009, n. 17393).
− Quindi, nel giudizio sulla responsabilità di una compagnia di assicurazioni ex art. 2049 c.c. per il fatto illecito del suo agente che si sia impossessato del denaro versato dal risparmiatore, il giudice di merito, accertata la responsabilità dell'agente, è tenuto a verificare la sussistenza di un nesso di occasionalità necessaria tra l'attività di questi e la commissione dell'illecito, ravvisabile ove sia stata agevolata o resa possibile dalle incombenze affidate all'agente, mentre non è necessario che il danneggiato provi il dolo o la colpa della società assicuratrice, ovvero di aver verificato la reale esistenza e la riconducibilità alla stessa del prodotto venduto (Cass. civ. Sez. III Sent., 24/09/2015, n. 18860; Cass. civ. Sez. III Sent.,
22/06/2007, n. 14578).
− Nel caso di specie, risulta provato che è entrato in possesso delle somme grazie al suo CP_2 ruolo di agente che gli ha permesso di far stipulare all'attrice, peraltro presso i locali CP_1 dell'agenzia la polizza in forza della quale la stessa ha poi versato i successivi premi. CP_1
− Sempre grazie alla propria posizione, ha potuto rilasciare le quietanze apparentemente CP_2 riconducibili alla compagnia assicurativa così approfittando dell'apparenza ingenerata nell'attrice che vi ha confidato senza colpa.
− In tale contesto alcun rilievo ai fini dell'esclusione di responsabilità ha l'eventuale abuso dei poteri da parte del preposto (cfr. Cass., 30/1/2008, n. 2089), il fatto che abbia ecceduto i limiti dell'incarico
(cfr. Cass., 29/9/2005, n. 19166; Cass., 22/10/2004, n. 20588), anche trasgredendo gli ordini ricevuti,
o che abbia agito per finalità estranee a quelle del preponente ovvero per fini di privata autonomia, e financo che abbia commesso un illecito penale (cfr. Cass., 25/1/2011, n. 1741).
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− Quanto alle condotte incaute contestate dalla convenuta alla ricorrente, se è vero che la responsabilità della Compagnia va esclusa allorquando la condotta del danneggiato presenti connotati di anomalia, vale a dire, se non di collusione, quanto meno di consapevole acquiescenza alla violazione delle regole gravanti sul promotore, palesata da elementi presuntivi, quali ad esempio il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle operazioni,
l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche (v. Cass., 22/1/2018, n. 30161; Cass., 7/1/2020, n. 857; Cass., 31/7/2017, n.
18928; Cass., 4/11/2014, n. 23448; Cass., 13/12/2013, n. 27925; Cass., 24/3/2011, n. 6829), nel caso di specie non risulta ricorrere tale ipotesi, il cui onere della prova gravava sulla convenuta (v. Cass.,
31/7/2017, n. 18928; Cass., 19/3/2010, n. 6708).
− Il fatto che l'attrice abbia accettato di pagare in contanti non risulta infatti nel caso di specie elemento sufficiente a ritenerne anomala la condotta.
− Va peraltro rilevato sul punto che fin dal pagamento del primo premio – di importo sostanzialmente corrispondente a quelli successivi – all'attrice sono sempre stati chiesti pagamenti in contanti.
− Il primo premio, peraltro, è stato versato con tale modalità proprio in sede di stipula e nell CP_4
e la Compagnia ha dato atto con la pec del 4.3.2024 che risultava “regolarmente versato”.
[...]
− A fronte dei propri pagamenti, peraltro, l'attrice ha continuato a ricevere le relative quietanze apparentemente provenienti dalla Compagnia e, comunque, firmate dall'agente della stessa, non sussistendo quindi presupposti per ritenere il suo comportamento idoneo a interrompere il nesso di occasionalità necessaria.
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Sull'applicabilità dell'art. 1227 c.c. invocato da parte convenuta
− La resistente ha, infine, invocato la concorrente responsabilità della ricorrente nella causazione dell'evento.
− Tuttavia, per quanto esposto al paragrafo che precede, non sussistono i presupposti per ritenere che l'attrice abbia causalmente contribuito a determinare il danno, né che siano alla stessa imputabili comportamenti contrari all'ordinaria diligenza tali da giustificare una parziale riconducibilità agli stessi delle conseguenze dell'illecito.
− Secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, il fatto che il cliente abbia consegnato all'intermediario somme di danaro con modalità difformi da quelle con cui quest'ultimo sarebbe stato legittimato a riceverle, non vale, in caso di indebita appropriazione delle somme da parte del promotore, ad interrompere il nesso di causalità esistente tra lo svolgimento dell'attività del promotore stesso e la consumazione dell'illecito, e non preclude, pertanto, la possibilità di invocare la
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responsabilità solidale dell'intermediario preponente.
Né un tal fatto può essere addotto dall'intermediario come concausa del danno subito dall'investitore, in conseguenza dell'illecito consumato dal promotore, al fine di ridurre l'ammontare del risarcimento dovuto (Cass. civ. n. 6829/2011).
− Come precisato dalla giurisprudenza, infatti, la corresponsabilità del danneggiato sussiste solo nel caso in cui sia ravvisabile una “fattiva acquiescenza”, intesa come condotta commissiva, che presuppone un comportamento molto grave del cliente, tanto da arrivare a un livello di contiguità con la situazione di collusione.
− Requisiti che non ricorrono nel caso di specie.
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Accoglimento della domanda attorea
− Tanto premesso, in applicazione dell'art. 2049 c.c., nonché degli artt. 5, comma 4, l. 1/1991 e 119, comma 2, d.lgs. 209/2005 sussiste responsabilità solidale da parte di per i fatti Controparte_1 illeciti commessi da parte di nei confronti della ricorrente. CP_2
− Pertanto, si condanna in via solidale con ex art. 2049 c.c., al Controparte_1 CP_2 pagamento all'attrice della somma di € 28.045,28 oltre interessi legali dal momento dell'incasso delle somme e fino al saldo.
− Trattandosi inoltre di debito di valore, oltre agli interessi va riconosciuta anche la rivalutazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
− Infatti la Corte di legittimità costantemente afferma che "ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale" (e alla quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al valore "attuale" del bene perduto), "sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti
a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito" (tra le molte, Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899; Cassazione civile sez. III, 17/04/2024,
n. 10376).
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− Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come da dispositivo, calcolate sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod. a valori compresi tra i minimi e i medi in considerazione della vicinanza del valore della controversia a quello di cui allo scaglione inferiore.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
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1. Condanna in via solidale tra loro e al pagamento della somma CP_2 Controparte_1 di € 28.045,28 in favore di , oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal giorno Parte_1 del versamento delle somme sino al saldo.
2. Condanna in via solidale e al pagamento delle spese di lite a CP_2 Controparte_1 favore di , che liquida in € 545,00 per anticipazioni, e in € 5.100,00 per compensi, Parte_1 oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso a Treviso, 31/05/2025.
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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