Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1999, n. 44
Articolo 1Articolo 3
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18 marzo 1999
Art. 2. (Limitazione temporale e territoriale) 1. L'elargizione e' concessa in relazione agli eventi dannosi verificatisi nel territorio dello Stato successivamente al 1 gennaio 1990.
Entrata in vigore il 18 marzo 1999
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