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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 6574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6574 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 135/20 RG, avente ad oggetto
“responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2096/19, pubblicata il 29
Novembre 2019, e notificata il 5 Dicembre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025, all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 6 Novembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Silvio Falato ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._2 seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante principale
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_2 P.IVA_1
e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Stefano LE ( e C.F._3
GR LE ( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i C.F._4 seguenti indirizzi di PEC:
1 Email_2
[...]
Appellata
NONCHÉ
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. CP_3 C.F._5
ND UO ( ), con la quale è elettivamente dom.to presso il C.F._6 seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellato
NONCHÉ
(C.F.: ), quale chiamata in garanzia da Controparte_4 P.IVA_2 [...]
nuova denominazione di , già denominata CP_2 Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Controparte_6 dall'avv. Paolo Tortorano ( ), con il quale è elettivamente dom.ta C.F._7 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Appellata ed appellante incidentale in via condizionata
NONCHÉ
(C.F.: ), quale chiamata in garanzia dal dott. Controparte_4 P.IVA_2
, nuova denominazione di , in persona del legale CP_3 Controparte_5 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Bruno Camilleri
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._8
PEC:
Email_5
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell'8 Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), hanno concluso, a mezzo di note scritte: l'appellata (quale chiamata in garanzia da CP_5 [...]
); l'appellato ; l'appellata (quale chiamata in garanzia da CP_3 CP_3 CP_5 CP_2
; l'appellante ; l'appellata Tra le altre cose la ES
[...] Controparte_1 Controparte_2
della nelle note scritte depositate il 7 Luglio 2025, ha ribadito quanto già dichiarato nelle note CP_1
2 scritte depositate il 4 Giugno 2024 (vale a dire l'espressa rinuncia all'ammissione al gratuito patrocinio, avendo superato i limiti di reddito).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata alla il 23 Marzo 2013, esponeva che, Controparte_2 Controparte_1
in data 14 Giugno 2010, era stata ricoverata presso il reparto di della Controparte_7
predetta struttura. In quell'occasione era stata sottoposta all'intervento chirurgico di “artroprotesi anca sinistra”.
Ad avviso dell'attrice, la prestazione erogata non era stata eseguita secondo la diligenza richiesta.
Ed infatti, era residuata dall'intervento una evidente dismetria dell'arto sinistro, più corto di circa 6,5 cm, con conseguente grave deficit funzionale e della deambulazione.
Altresì, era ravvisabile un'errata gestione della patologia e della manovra chirurgica posta in essere dai sanitari, come comprovato dalla frattura longitudinale della diafisi femorale occorsa durante l'intervento.
Pertanto la una volta dimessa dalla in data 25 Giugno 2010, era stata CP_1 Controparte_2
trasferita e ricoverata presso la Fondazione Maugeri di Telese Terme, con la diagnosi di entrata di “deficit funzionale e della deambulazione da recente intervento di artroprotesi d'anca sx in displasica”.
Successivamente era stata dimessa dalla Fondazione Maugeri in data 20 Agosto 2010.
A causa dell'errato intervento chirurgico eseguito presso la clinica l'attrice era rimasta affetta da CP_2 permanenti limitazioni funzionali della coxo-femorale, da zoppia di fuga e da riduzione dei movimenti articolari, nonostante un continuo trattamento riabilitativo, finalizzato al massimo recupero funzionale possibile.
Tali lesioni venivano quantificate in un danno biologico permanente del 30 %, oltre a 67 giorni di ITT ed 80 giorni di ITP al 50 %.
Quindi – ravvisata una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria – Controparte_1 conveniva in giudizio la , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, Controparte_2
quantificati nell'importo complessivo di euro 220.604,44, o nella diversa somma ritenuta di Giustizia.
Si costituiva la convenuta contestando la domanda attorea. Controparte_2
In particolare, la struttura eccepiva che la frattura intraoperatoria subìta dall'istante risultava essere una frequente complicanza dell'intervento chirurgico praticato nel caso di specie, espressamente prevista tra quelle elencate nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente.
3 Peraltro, la struttura sanitaria rilevava come i danni lamentati dall'attrice, quali l'accorciamento dell'arto, la zoppia ed il deficit nella deambulazione, non fossero dovuti alla frattura, ma alla pregressa patologia congenita da cui era affetta la paziente.
In via subordinata, la convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del dott. CP_2
, quale medico non dipendente della struttura che aveva materialmente eseguito CP_3
l'intervento, ai fini della determinazione della sua responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Chiedeva, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia (oggi CP_5 CP_4
), per essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
[...]
Autorizzate entrambe le chiamate, si costituiva (quale chiamata in garanzia dalla casa di Cura CP_5
con l'avv. Paolo Tortorano). CP_2
aderiva alle difese della ed eccepiva, quanto al rapporto assicurativo, CP_5 CP_2
l'inoperatività della polizza invocata dalla struttura.
Ed infatti, la polizza sottoscritta dalla escludeva espressamente l'operatività della garanzia, con CP_2
riferimento alla responsabilità civile del personale medico non dipendente della struttura, quale era il dott.
. CP_3
In ogni caso, l'eventuale obbligazione di manleva andava contenuta nei limiti del massimale previsto dalla polizza, con operatività delle franchigie e degli scoperti previsti in contratto, e limitatamente alla sola quota del danno imputabile alla responsabilità della struttura, da ritenersi concorrente con quella del sanitario.
Si costituiva anche il dott. , il quale contestava la domanda, eccependone l'inammissibilità e CP_3
l'infondatezza.
In particolare, il sanitario evidenziava che i danni lamentati dall'attrice, quali l'accorciamento dell'arto, la zoppia ed il deficit di deambulazione, erano conseguenza della patologia congenita da cui è affetta la paziente, e cioè “grave coxartrosi displastica bilaterale delle anche”, presente dalla nascita ed espressione di un grave disordine genetico, e che quindi non era ravvisabile alcun nesso causale tra i danni lamentati e la frattura verificatasi durante l'operazione, da qualificarsi come evento comune e di modesta entità.
Soggiungeva, inoltre, che il percorso fisioterapico post-operatorio cui la paziente si era sottoposta rientrava nel normale iter riabilitativo previsto per gli interventi di protesizzazione dell'anca.
Infine, il terzo chiamato chiedeva a propria volta di essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia
, per essere manlevato in caso di accoglimento dell'avversa domanda Controparte_5
risarcitoria.
4 Autorizzata anche tale chiamata, si costituiva (questa volta quale chiamata in garanzia dal CP_5
dott. , con l'avv. Bruno Camilleri). CP_3
eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa, nonché la non risarcibilità dell'evento e CP_5 delle conseguenze lamentate.
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale, con l'ausiliaria dott.ssa . In Persona_1
particolare la consulente d'ufficio veniva incaricata di valutare l'operato del dott. e della struttura CP_3
sanitaria, nonché accertare l'entità delle lesioni subìte dall'attrice.
Le attività peritali venivano condensate nell'elaborato depositato il 25 Agosto 2015.
Il G.I., all'esito di un primo introito in decisione, con ordinanza del 6 Ottobre 2018 rimetteva la causa sul ruolo, stante la necessità di chiarimenti, che avrebbe dovuto rendere l'ausiliaria.
In particolare, veniva richiesto di determinare la percentuale di invalidità complessiva della paziente, e quella normalmente conseguente ad un intervento (del tipo di quello praticato alla , laddove CP_1
correttamente eseguito secondo le regole dell'arte.
La consulente di ufficio rendeva i chiarimenti richiesti.
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 2096/19, pubblicata il 29 Novembre 2019, e notificata il 5 Dicembre 2019.
Il Giudice Monocratico ha rigettato la domanda attorea, con la conseguente declaratoria di assorbimento delle subordinate domande di garanzia e manleva.
Altresì il Tribunale ha integralmente compensato le spese del giudizio tra tutte le parti;
infine, ha posto in via solidale a carico di tutte le parti le spese dell'espletata CTU medico-legale.
A sostegno della decisione, il primo Giudice ha richiamato i princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità sanitaria, soffermandosi sulla distinzione tra il ciclo causale relativo all'evento dannoso, con onere della prova gravante sul danneggiato, e quello concernente la possibilità di adempiere, il cui onere probatorio è invece gravante sul debitore.
Ha dunque evidenziato come il danneggiato sia onerato della prova del nesso eziologico tra la condotta del sanitario e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia;
solo una volta che sia stato assolto tale onere, si determina il passaggio del carico probatorio alla struttura sanitaria, chiamata a dimostrare l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
5 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto carente, già sul piano assertivo, la deduzione di uno specifico inadempimento tecnico imputabile ai sanitari, rilevando altresì l'assenza di prova di una condotta colposa causalmente rilevante.
Ed infatti, la consulenza tecnica d'ufficio, pur rilevando un profilo di censura nella fase esecutiva dell'intervento e, nello specifico, nella produzione della frattura della diafisi femorale, aveva qualificato come corrette ed adeguate le scelte diagnostiche e terapeutiche praticate dai sanitari.
In particolare, il ctu aveva valutato come pienamente appropriata l'indicazione della paziente all'intervento chirurgico di protesizzazione dell'anca, individuato come trattamento d'elezione per la condizione presentata dalla portatrice di una coxartrosi severa di natura displasica. CP_1
Parimenti, erano state considerate adeguate le modalità prescelte per l'attuazione della procedura, eseguita mediante l'applicazione di una protesi a “stelo conico modulare”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di non dare seguito alle conclusioni dell'elaborato peritale, nelle quali l'ausiliario aveva individuato una responsabilità del personale sanitario con riferimento all'errata esecuzione della manovra chirurgica ed alla causazione della frattura intraoperatoria.
Tale affermazione è stata infatti ritenuta non sufficientemente supportata, poiché priva dell'indicazione di una condotta effettivamente contraria alle regole dell'arte.
A tal fine, il primo Giudice ha osservato come il ctu, nell'affermare la sussistenza di una responsabilità dei sanitari, avesse impropriamente postulato l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento e le lesioni, senza previamente accertare una condotta concretamente colposa.
Quanto alle conseguenze dannose dedotte, la domanda attorea si fondava sull'assunto di un accorciamento dell'arto sinistro di 6,5 cm.
Tuttavia, il consulente d'ufficio aveva accertato che la paziente presentava già prima dell'operazione un marcato disallineamento del bacino ed una significativa dismetria congenita, beneficiata dall'intervento e dai trattamenti riabilitativi eseguiti dopo l'operazione.
Rispetto a tale condizione, l'ausiliaria aveva rilevato che la condotta dei sanitari aveva determinato una differenza di lunghezza degli arti inferiori pari a circa 1 cm, valore ritenuto minimo se rapportato al preesistente quadro morfologico della paziente e, in particolare, alle alterazioni strutturali già presenti prima dell'intervento.
Ne risultava, secondo il primo Giudice, l'assenza di un riscontro oggettivo del danno prospettato, non essendo stata dimostrata la ricorrenza di un peggioramento funzionale della deambulazione rispetto alla condizione patologica preesistente.
6 Al contrario, era stato accertato che, all'esito del trattamento riabilitativo post-operatorio, l'asimmetria degli arti inferiori si era ridotta da circa 7 cm a 4,5 cm, evidenziando un miglioramento rispetto al quadro antecedente all'intervento.
In definitiva, la severa zoppia dell'attrice doveva essere considerata un'espressione della patologia congenita e non una conseguenza dell'atto chirurgico, che anzi aveva prodotto, secondo il ctu, effetti complessivamente favorevoli.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, non ravvisando né la prova dell'inadempimento, né la dimostrazione del nesso causale tra l'intervento e le lesioni lamentate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , giusta citazione notificata in data 3 Controparte_1
Gennaio 2020 nei confronti della di , nonché nei confronti di Controparte_2 CP_3 CP_5 quale chiamata in garanzia dalla e nei confronti di quale chiamata in garanzia Controparte_2 CP_5
dal dott. . CP_3
Con l'unico motivo articolato a sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto un vizio di erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure.
Difatti, l'appellante deduce che il Tribunale, pur in assenza di specifiche competenze tecniche, si sarebbe ingiustificatamente discostato dalle conclusioni della CTU e dai successivi chiarimenti resi dall'ausiliaria, da cui era emerso che l'intervento di artroprotesi dell'anca era stato eseguito con modalità incongrue, determinando una frattura iatrogena della diafisi femorale sinistra, e producendo un dismorfismo a carico dell'arto sinistro, sia pure per la ridotta misura effettiva di 1 cm.
Secondo quanto emerso dalla CTU, la frattura non costituiva una mera complicanza imprevedibile, ma era l'esito di una manovra chirurgica non corretta, riconducibile ad un errore concettuale o esecutivo nella fase di infissione dello stelo protesico.
Tale evento, pur determinando un dislivello reale di modesta entità, risultava comunque direttamente connesso al danno funzionale lamentato dall'attrice, inclusa la compromissione della deambulazione, confermando così l'esistenza di un nesso causale tra l'errata gestione dell'intervento e l'invalidità funzionale riportata.
Dunque, l'originaria attrice ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma Controparte_1
dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda risarcitoria già proposta in primo grado, nella misura quantificata nell'atto di citazione o per il diverso importo ritenuto equo e congruo, anche sulla scorta delle risultanze della CTU espletata in primo grado.
7 Si è costituita l'appellata chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_2
Si è costituito anche il sanitario , chiedendo parimenti il rigetto dell'appello. CP_3
Si è costituita l'appellata (nuova denominazione di , quale chiamata in Controparte_4 CP_5 garanzia dalla sempre con l'avv. Tortorano. Controparte_2
Si è infine costituita l'appellata (nuova denominazione di , quale Controparte_4 CP_5
chiamata in garanzia dal dott. , sempre con l'avv. Camilleri. CP_3
(quale chiamata in garanzia dalla ) ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha CP_4 CP_2
riproposto, nelle forme dell'appello incidentale condizionato, le eccezioni già sollevate in primo grado, in ordine ai limiti soggettivi ed oggettivi della garanzia.
(quale chiamata in garanzia dal dott. ) ha parimenti concluso per il rigetto del gravame, CP_4 CP_3 limitandosi a riproporre, ai sensi dell'art. 346 cpc, le sole eccezioni inerenti all'asserita inoperatività della polizza, in relazione al sinistro dedotto.
Si è già sopra accennato al fatto che la ES di parte appellante (già ammessa al gratuito patrocinio) con le note scritte del 4 Giugno 2024 abbia espressamente dichiarato di rinunciare all'ammissione, avendo superato i limiti di reddito (dichiarazione di rinuncia ribadita con le note scritte depositate il 7 Luglio 2025).
Giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla
Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di Controparte_1 ragione.
Come riportato in sede di descrizione dello svolgimento del processo, il primo Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria attorea, ritenendo che non fosse stata prospettata, e né tantomeno dimostrata, una condotta colpevole dei sanitari, concretamente violativa delle leges artis.
A tal fine, il primo giudicante ha evidenziato le considerazioni del ctu, relative alla congruità dell'indicazione all'intervento chirurgico con apposizione di protesi a stelo conico modulare (tecnica ritenuta d'elezione rispetto alla condizione clinica della paziente).
Altresì, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non adeguatamente provato il collegamento tra la condotta addebitata ai sanitari e gli esiti lamentati.
8 A fronte del pregiudizio dedotto dall'attrice, e cioè un dislivello tra gli arti inferiori pari a 6,5 cm, il Tribunale ha valorizzato la condizione pregressa della paziente, portatrice di un difetto congenito dell'articolazione coxo-femorale bilaterale, che aveva determinato un significativo disallineamento del bacino già in epoca antecedente all'intervento.
In particolare, sulla scorta delle osservazioni svolte nella CTU, il G.M. ha rilevato che la reale differenza di lunghezza tra i due arti, al netto dell'apparente asimmetria dovuta al preesistente disallineamento del bacino, risultava pari ad 1 cm.
Tale dislivello effettivo, pur ascritto dal consulente all'esecuzione dell'atto chirurgico, è stato qualificato come un esito minimo, privo di incidenza apprezzabile sulle capacità funzionali e deambulatorie della paziente, già compromesse da una grave zoppia congenita.
Orbene, la ricostruzione operata dal primo Giudice, pur fondata su elementi oggettivamente ricavabili dalla documentazione in atti e dall'elaborato peritale, muove da una lettura parziale della domanda e delle considerazioni svolte nella CTU.
Anzitutto, non può condividersi l'assunto secondo cui l'unico profilo di doglianza dedotto in giudizio consisterebbe nell'accorciamento dell'arto sinistro per la misura di 6,5 cm.
Dall'atto introduttivo emerge, infatti, che parte attrice ha individuato quale specifico profilo di inadempimento dei sanitari la produzione della frattura diafisaria intraoperatoria, deducendo che tale evento iatrogeno avrebbe inciso negativamente sull'esito dell'intervento e sulla successiva funzionalità dell'arto.
Ciò premesso, effettivamente l'ausiliaria di primo grado ha confermato la correttezza e l'adeguatezza della scelta del trattamento chirurgico, comprensiva della decisione di adottare uno stelo protesico modulare conico, nonché delle modalità generali dell'intervento.
Tale valutazione, tuttavia, non esaurisce il contenuto della perizia.
Infatti, dalla CTU emergono errori nella fase esecutiva dell'intervento, consistiti in una manovra non corretta durante l'infissione dello stelo – errori tali da determinare la frattura iatrogena della diafisi femorale sinistra.
Sul punto, nell'elaborato peritale si precisa quanto segue: è indubbio, infatti, come la procedura chirurgica non sia stata corretta, sul piano esecutivo, in quanto viziata da una lesione iatrogena a carico del tratto diafisario del femore sinistro. Tale frattura longitudinale composta della diafisi femorale va posta in nesso causale con l'intervento chirurgico, essendo soddisfatti i criteri medico-legali di probabilità scientifica …, in considerazione degli aspetti cronologico (insorgenza della lesione in corso di intervento) e topografico (sede
9 della lesione contigua a quella trattata con l'intervento) e deve ritenersi determinata da una scorretta manovra dell'operatore, non costituendo una mera complicanza (prevedibile ma non prevenibile) dell'intervento, ma legata verosimilmente all'applicazione di una forza eccessiva di infissione dello stelo nel canale femorale…
Gli errori riscontrati nella fase esecutiva dell'intervento sono stati posti in relazione, almeno parzialmente, con gli esiti lamentati dall'attrice.
Infatti, l'ausiliario ha precisato che, dalla documentazione sanitaria disponibile, è possibile addivenire alla seguente conclusione: la frattura diafisaria andò incontro ad un vizio di consolidazione, legato ad un ritardo nella formazione del callo osseo.
Tale circostanza risulta comprovata dal fatto che, ad oltre quattro mesi dall'intervento, all'esame radiografico del 22 Ottobre 2010 veniva evidenziata una “irregolarità del profilo femorale medialmente all'estremo distale della protesi di non univoca interpretazione”.
Il ritardo nella formazione del callo osseo è esitato, ad avviso del ctu, in un dismorfismo della porzione diafisaria del femore sinistro, risultante in una eterometria degli arti inferiori.
Riguardo alla differenza di lunghezza tra i due arti, è altresì vero quanto osservato dal primo Giudice, e cioè che il dismorfismo reale presentato dall'attrice, come conseguenza diretta della frattura provocata durante l'intervento, ammonta ad un dislivello di minima entità, pari ad 1 cm.
Ed invero, l'asimmetria di 6,5 cm denunciata dalla con l'atto introduttivo risulta riferibile, in larga CP_1
parte, al disallineamento del bacino, da cui la paziente era affetta prima di sottoporsi all'intervento.
Tale asimmetria, peraltro, è stata parzialmente corretta grazie ai trattamenti riabilitativi effettuati in seguito all'intervento, riducendosi ad una dismetria complessiva di circa 4 cm.
Sul punto, l'ausiliario ha osservato quanto segue: è da rimarcare come la signora sia portatrice di CP_1
un difetto di sviluppo, presente sin dalla nascita, a livello dell'articolazione coxo-femorale bilaterale che, nel tempo, ha determinato un marcato slivellamento in alto a sinistra del bacino, evidente già in epoca antecedente l'intervento chirurgico de quo (cfr. Radiogramma di esame RX del bacino del 3 Febbraio 2010).
Tale slivellamento veniva evidenziato anche dai sanitari della Unità Operativa di Riabilitazione
Reumatologica Ortopedica della Fondazione “Salvatore Maugeri” di Telese Terme (BN) che la ebbero in cura, nel corso del ricovero post-operatorio dal 25 Giugno 2010 al 20 Agosto 2010. Infatti, i predetti sanitari,
a fronte di una “apparente” eterometria degli arti inferiori di 7 cm (riportata all'ingresso presso la citata
Fondazione) ebbero a rimarcare “Evidente dismetria con arto sx più corto (circa 7 cm) ma con bacino
10 slivellato in alto a sx”. D'altronde, tale dismetria traeva un evidente beneficio dai trattamenti riabilitativi praticati nel corso del suddetto ricovero, risultando di 4 cm all'atto della dimissione.
Dunque, è pacifico che versasse in una condizione pregressa già contrassegnata da Controparte_1 un'evidente asimmetria degli arti, strettamente connessa al disallineamento del bacino dovuto alla patologia congenita.
Tuttavia, non può trascurarsi l'incidenza causale dell'intervento chirurgico sul complessivo assetto anatomo-funzionale della paziente: l'operazione, pur eseguita su una situazione anatomica già compromessa, ha introdotto un ulteriore fattore di asimmetria, consistente nel dismorfismo della diafisi femorale sinistra derivante dal vizio di consolidamento della frattura iatrogena occorsa durante l'intervento, che ha prodotto una differenza di lunghezza tra i due arti pari ad 1 cm.
Tale evenienza, sebbene quantitativamente limitata, risulta direttamente imputabile alla condotta esecutiva dei sanitari, e costituisce l'elemento specifico che legittima la doglianza risarcitoria dell'attrice.
Giova richiamare, ancora una volta, quanto osservato nell'elaborato peritale: risulta oltremodo evidente come l'attuale “dismetria” degli arti inferiori di 4 cm, con necessità di utilizzo di ortesi plantare con rialzo calcaneare a sinistra, sia dovuta, in massima parte, al predetto dislivello in alto a sinistra del bacino, presente già in epoca precedente all'intervento chirurgico in esame ed evidentemente legato alla patologia di base di cui è portatrice la perizianda. La reale differenza di lunghezza degli arti inferiori risulta essere pari ad 1 cm, così come emerso all'esame obiettivo personalmente esperito nel corso delle operazioni di consulenza (distanza spino-malleolare di 75 cm a dx e 74 a sx) e può dirsi, di contro, conseguenza del dismorfismo presente, attualmente, a carico della porzione diafisaria del femore sinistro, esitato, come detto, al vizio di consolidazione della frattura iatrogena, occorsa durante l'intervento di artroprotesi totale di anca sinistra del 18 Giugno 2010.
A questo punto, accertata la sussistenza di un apporto causale dell'intervento chirurgico nella produzione del dismorfismo del femore dell'arto sinistro, occorre procedere all'esatta individuazione del pregiudizio risarcibile, distinguendo tale danno non solo dagli esiti fisiologici e attesi dell'intervento, ma anche dalla condizione pregressa della paziente, che già presentava un quadro di dismetria e limitazioni funzionali non imputabili all'evento chirurgico.
Sul punto, come premesso, il primo Giudice ha escluso che la frattura femorale occorsa durante l'intervento avesse inciso in modo apprezzabile sulla complessiva funzionalità deambulatoria dell'attrice, già gravemente compromessa dalla patologia congenita.
In particolare, il Tribunale ha osservato che la non poteva seriamente dolersi di una sopravvenuta CP_1 incapacità di deambulare – o di una mancata possibilità di deambulare “meglio” – in quanto tale evenienza
11 non era stata allegata in termini chiari e specifici, né aveva trovato riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio, la quale si era limitata a verificare gli esiti dell'intervento, riscontrando un dislivellamento di 1 cm.
Tale rilievo deve ritenersi pienamente condivisibile.
In effetti, come emerge dagli atti e dalle stesse osservazioni dell'ausiliario, la condizione deambulatoria della paziente risulta, nel suo complesso, significativamente migliorata rispetto al periodo precedente l'intervento: da un'apparente dismetria di circa 7 cm si è infatti passati ad un'asimmetria complessiva pari a
4,5 cm.
Su questo specifico aspetto si è soffermato anche il ctu, il quale ha precisato che non è possibile riconoscere quali postumi permanenti gli esiti dell'artroprotesi di anca, in quanto trattasi di intervento indicato per la patologia da cui è affetta da sempre la ricorrente né, tantomeno, è possibile attribuire all'errore tecnico riconosciuto nell'operato del chirurgo nel corso dell'intervento del 18 Giugno 2010, la dismetria degli arti inferiori di 4,5 cm di cui era portatrice all'epoca la ricorrente, alla luce della dismetria di 7 cm presentata dall'istante prima dell'indicato intervento.
Ne deriva che non possono essere riconosciuti postumi permanenti, nemmeno in forma di danno differenziale, giacché l'intervento non ha determinato un aggravamento della condizione patologica pregressa, ma ha anzi comportato un miglioramento del quadro clinico generale della CP_1
Neppure può ritenersi risarcibile un eventuale danno connesso ad un minore successo dell'intervento rispetto a risultati migliorativi ipoteticamente attesi, giacché tale profilo non è stato né concretamente allegato dall'attrice, né riscontrato nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, che ha confermato la correttezza delle scelte diagnostiche e terapeutiche adottate, e l'adeguatezza dell'intervento rispetto alla condizione clinica della paziente.
Ciò posto, non può tuttavia essere trascurato che la frattura periprotesica, derivante dall'erronea gestione della manovra chirurgica, abbia inciso sui tempi e sulle modalità del recupero post-operatorio.
Sul punto, la consulenza tecnica è chiara nell'evidenziare come la frattura abbia comportato un allungamento del tempo di immobilizzazione post-operatoria, con conseguente compromissione del fisiologico recupero del tono-trofismo muscolare (tono muscolare che, come normalmente accade nei casi di artroprotesi totale dell'anca, trae massimo beneficio da una mobilizzazione precoce).
In particolare, il ctu ha sottolineato che l'inizio della riabilitazione venne posticipato di venti giorni e l'intero periodo di terapia riabilitativa fu rallentato dal riscontro radiografico di un ritardo nella formazione del callo osseo.
12 Le conseguenze pregiudizievoli dell'errore chirurgico devono, dunque, essere circoscritte a tale ritardo nei tempi di recupero, quale effetto immediato e diretto della frattura iatrogena.
È nei limiti di tale pregiudizio, e non oltre, che la domanda risarcitoria merita accoglimento.
Sulla legittimazione passiva degli appellati e Controparte_2 CP_3
Prima di procedere alla liquidazione del danno, si impone una precisazione, con riferimento alla posizione degli appellati e . Controparte_2 CP_3
Infatti, l'attrice ha originariamente citato in giudizio la sola , e la domanda risarcitoria CP_1 CP_2
è stata rivolta esclusivamente nei confronti della struttura, individuata quale unico soggetto obbligato anche nella presente fase di gravame.
È stata invece la a chiamare in giudizio il medico operatore, dott. , indicandolo CP_2 CP_3
quale terzo responsabile dell'evento dannoso.
Orbene, non sussistono incertezze quanto alla legittimazione passiva della struttura, la quale è indiscutibilmente tenuta a rispondere delle obbligazioni assunte nei confronti del paziente e del fatto dei propri ausiliari, anche quando non legati da un rapporto di subordinazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria si fonda su di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi verso il terzo, dal quale sorgono, a carico della struttura, non solo obblighi di tipo alberghiero, ma anche quelli relativi alla messa a disposizione del personale medico e paramedico e delle attrezzature necessarie, comprese quelle richieste da eventuali complicanze o urgenze.
Ne deriva che la responsabilità della verso il paziente ha natura contrattuale e può derivare CP_2
tanto dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico quanto, ai sensi dell'art. 1228 cc., dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari che operano quali suoi ausiliari necessari, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, e senza che rilevi la scelta “di fiducia” del medico da parte del paziente (Cass. civ. n. 18610/15).
Diverso è il profilo relativo al sanitario chiamato in causa dalla struttura, nei cui confronti l'attrice non ha formulato alcuna domanda diretta.
Sul punto, è dirimente l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo
13 a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio (Cass. civ. n. 31066/19, Cass. civ. n.
26208/22).
È stato altresì precisato che tale automatica estensione opera non solo quando il convenuto individua nel terzo l'unico responsabile, ma anche quando lo indichi come corresponsabile del medesimo fatto dannoso
(Cass. civ. n. 17795/25).
A tal fine, non assume rilievo la diversità del titolo di responsabilità in capo ai due soggetti, atteso che la solidarietà passiva nel debito risarcitorio non è esclusa dalla diversità dei titoli (contrattuale ed extracontrattuale) dei diversi debitori solidali (Cass. civ., Sez. Un., n. 13143/22).
Alla luce di tali princìpi, deve ritenersi che, nel caso di specie, tanto la quanto il sanitario Controparte_2
siano responsabili in solido delle conseguenze dannose sopra accertate, trattandosi di un CP_3 pregiudizio direttamente riconducibile all'errore tecnico commesso dal chirurgo durante l'esecuzione dell'intervento del 18 Giugno 2010.
La natura iatrogena della frattura periprotesica, causalmente ascritta all'operato del sanitario, radica infatti la responsabilità diretta del medico e, per il tramite dell'art. 1228 cc., quella della struttura, nell'ambito del medesimo fatto dannoso.
Liquidazione del danno
In punto di quantificazione, il pregiudizio riconducibile alla frattura iatrogena va inquadrato nell'ambito del danno biologico temporaneo, connotato, nella specie, dai caratteri dell'inabilità temporanea totale per tutto il periodo in cui la a causa della frattura, è stata costretta a mantenere una condizione di CP_1
immobilizzazione incompatibile con l'avvio o la prosecuzione della fisiologica mobilizzazione post- operatoria.
Come già ricordato, l'elaborato peritale ha quantificato tale periodo in un intervallo di venti giorni, quale tempo minimo in cui la paziente ha subìto una limitazione totale dell'autonomia funzionale, che ha integralmente precluso l'avvio del percorso riabilitativo normalmente successivo all'intervento di artroprotesi totale dell'anca.
Alla luce di tali elementi, deve essere riconosciuto in favore dell'odierna appellante un periodo di venti giorni di Inabilità Temporanea Totale, quale conseguenza diretta della frattura iatrogena occorsa durante l'intervento del 18 Giugno 2010.
Ai fini della liquidazione, è d'uopo fare riferimento alle vigenti tabelle milanesi edizione 2024, già all'attualità, elaborate nella riunione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, svoltasi in data 4
Giugno 2024.
14 Le suddette tabelle individuano il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta nell'importo complessivo di euro 115,00, pari alla sommatoria della componente relativa al danno dinamico-relazionale (euro 84,00), e della componente relativa al danno da sofferenza soggettiva interiore, vale a dire il danno morale (euro 31,00).
Rispetto a tali valori, non si ritiene di dover applicare qualsivoglia aumento per la personalizzazione.
Pertanto, applicando il menzionato valore punto al periodo di inabilità individuato dal ctu, il danno non patrimoniale subìto da , quale conseguenza della frattura iatrogena, va liquidato nella Controparte_1
misura di euro 2.300,00.
Su tale importo, vanno poi calcolati gli interessi.
Infatti, nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare in via solidale gli appellati CP_2
e al pagamento, in favore dell'odierna appellante, degli interessi al tasso legale
[...] CP_3
previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (18.06.2010) sull'importo di euro 2.300,00, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18 Giugno 2010 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. civ. n. 13470/1999).
Quanto, infine, alle spese sanitarie documentate, sebbene esse risultino effettivamente sostenute e
15 corrispondano alle prestazioni riabilitative indicate anche dal ctu, non possono essere riconosciute quali danni risarcibili.
Dalle conclusioni peritali emerge, infatti, che tali trattamenti riabilitativi si inscrivono nel percorso terapeutico che la paziente avrebbe comunque dovuto affrontare quale naturale conseguenza dell'intervento chirurgico subìto, anche laddove l'esecuzione della procedura fosse avvenuta in modo pienamente conforme alle leges artis.
Ne deriva che tali costi non presentano un nesso eziologico diretto con l'evento lesivo lamentato, ma costituiscono spese fisiologicamente inerenti al decorso post-operatorio ordinario, come tali non suscettibili di autonoma liquidazione.
In definitiva, la ed il dott. sono tenuti in solido al pagamento, in favore Controparte_2 CP_3 di , della somma di euro 2.300,00, a titolo di risarcimento del danno biologico Controparte_1
temporaneo derivante dalla frattura iatrogena occorsa durante l'intervento del 18 Giugno 2010, maggiorata degli interessi compensativi calcolati secondo la formula sopra indicata.
Non essendo stata avanzata alcuna richiesta finalizzata alla ripartizione della responsabilità tra la struttura e il sanitario, non si procede alla determinazione di quote tra i soggetti obbligati.
A questo punto, deve procedersi all'esame delle domande di manleva sollevate dagli appellati CP_2
e nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici per la responsabilità civile. CP_3
Sulla domanda di manleva proposta dalla
[...]
ha chiamato in causa la società , oggi , Controparte_8 Controparte_6 Controparte_4
chiedendo di essere manlevata dalla compagnia in virtù della polizza n. 0961.48668473.
Con le difese svolte in primo grado – qui formalmente riproposte sotto forma di appello incidentale, ma sostanzialmente ripetitive delle originarie eccezioni non esaminate dal primo Giudice – la compagnia assicuratrice ha lamentato, in primo luogo, la mancata produzione del contratto e della documentazione attestante il pagamento dei premi da parte della . CP_2
Si tratta, però, di rilievi privi di incidenza, poiché né l'esistenza del rapporto assicurativo né l'avvenuto versamento dei premi risultano oggetto di contestazione tra le parti, essendo stata censurata esclusivamente la mancanza della relativa prova documentale.
La compagnia ha poi dedotto l'inoperatività della garanzia con riferimento al sinistro per cui è causa, sostenendo che le condizioni di polizza escludevano in modo espresso la responsabilità civile del personale medico non dipendente, quale era, nella specie, il dott. . CP_3
16 L'eccezione non può essere condivisa.
La clausola richiamata è effettivamente presente sia nella scheda di polizza sia nell'appendice, ove si chiarisce che, nelle condizioni generali di assicurazione, è esclusa la responsabilità civile “personale” dei medici, paramedici, consulenti e tecnici non dipendenti – anche quando incaricati direttamente da pazienti o utenti – per i danni verificatisi durante o in conseguenza dell'esercizio delle rispettive attività professionali presso o per conto della contraente.
Tale previsione è stata invocata dalla compagnia assicuratrice quale elemento idoneo ad escludere l'operatività della garanzia.
Nondimeno, essa deve essere letta nel più ampio contesto del rapporto assicurativo, la cui funzione è di tutelare la struttura assicurata rispetto alla responsabilità civile per i danni arrecati ai terzi nello svolgimento dell'attività sanitaria.
In tale prospettiva la clausola, sebbene espressa in termini apparentemente limitativi, presenta profili di ambiguità che impongono di ricorrere ad un'interpretazione sistematica, che tenga conto dell'oggetto e della finalità complessiva del contratto, e non si limiti al dato letterale.
Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il Giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. cc., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 cc. (Cass. civ. n.
668/2016).
Muovendo da tale principio, è stato chiarito che, nei contratti che assicurano la responsabilità civile della struttura sanitaria in modo omnicomprensivo – comprendendovi anche la responsabilità per il fatto degli ausiliari – la previsione che esclude la responsabilità “personale” degli operatori non dipendenti non riduce la copertura accordata alla struttura stessa, dovendo essere intesa come riferita esclusivamente alla responsabilità dei singoli verso il danneggiato, e non alla responsabilità civile dell'assicurata (Cass. civ. n.
10825/20).
Nel caso di specie, sebbene non sia stato prodotto il contratto completo, nella scheda di polizza è specificato che la garanzia opera in favore della struttura per la responsabilità civile derivante dai danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione a fatti verificatisi nell'ambito del rischio sottoscritto.
Tale deve intendersi il rischio riferito all'intera attività assistenziale svolta dalla e, dunque, CP_2 anche ai danni derivati dalla condotta degli operatori, di cui la struttura si sia avvalsa per l'erogazione delle
17 proprie prestazioni, in conformità al principio di cui all'art. 1228 cc..
Quindi, la clausola di esclusione relativa alla responsabilità “personale” dei collaboratori non dipendenti non incide sull'operatività della garanzia rispetto alla responsabilità civile della stessa , CP_2 dovendosi intendere come riferita unicamente all'eventuale responsabilità diretta dei singoli operatori verso il danneggiato (e non già alla responsabilità della struttura per il fatto dei medesimi).
In questa prospettiva, la previsione richiamata non è idonea a limitare la copertura assicurativa rispetto al sinistro oggetto di causa, sicché non può essere utilmente invocata dalla compagnia per escludere l'obbligo di manleva richiesto dalla . CP_2
Quindi, deve essere condannata a manlevare la da ogni Controparte_4 Controparte_2 conseguenza negativa, derivante dalla domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_1 confronti della struttura sanitaria.
Sulla domanda di manleva proposta da CP_3
In ordine alla domanda di manleva proposta dal dott. occorre rilevare come la stessa risulti CP_3
ritualmente riproposta nel presente grado di giudizio.
Invero tale domanda di manleva (benchè non riprodotta nella comparsa di costituzione nel presente grado)
è stata ritualmente ribadita dal dott. nelle note scritte, depositate nell'ambito della prima udienza. CP_3
Il tutto, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7940/19:..le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell'art. 346 cpc le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza…
Ciò premesso, eccepisce la non operatività della polizza, poiché la denuncia del sinistro sarebbe CP_4
postuma rispetto alla cessazione del rapporto assicurativo.
La polizza prevede un periodo di ultrattività biennale, a condizione che il medico non avesse stipulato altre polizze per il medesimo rischio.
Appunto, deduce che il dott. avrebbe stipulato altre polizze. CP_4 CP_3
Il sinistro è del 18 Giugno 2010. Una missiva in atti è sintomatica del fatto che la polizza fosse stata rinnovata fino al 2011 (quindi il rapporto assicurativo era ancora in essere, al momento in cui si è verificato l'evento).
La denuncia del sinistro è avvenuta il 19 Gennaio 2012, quindi entro il periodo di ultrattività biennale,
18 considerato che la polizza era ancora attiva al Giugno 2010.
Al contempo, non ha in alcun modo assolto all'onere di provare la circostanza, per cui il dott. CP_4
avrebbe sottoscritto altre polizze. CP_3
Quindi, anche la domanda di manleva del dott. nei confronti di è meritevole di CP_3 CP_4
accoglimento (al pari della domanda di garanzia proposta dalla casa di cura . CP_2
Pertanto, deve essere condannata a manlevare il dott. da ogni Controparte_4 CP_3
conseguenza negativa, derivante dalla domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_1
confronti del professionista sanitario.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, nonché in riforma della pronuncia di prime cure, si addiviene all'accoglimento, per la misura indicata, della domanda risarcitoria proposta in primo grado da
. Controparte_1
Vale a dire, la ed il dott. debbono essere condannati in solido al Controparte_2 CP_3
pagamento, in favore dell'odierna appellante, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 2.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come sopra meglio specificati.
Inoltre, trova accoglimento la domanda di manleva proposta dalla casa di cura nei confronti di CP_2
, e parimenti va accolta la domanda di garanzia proposta dal dott. Controparte_4 CP_3 nei confronti della medesima . CP_4
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del doppio grado.
Sul governo delle spese del doppio grado
Il parziale accoglimento dell'appello (nonché della domanda proposta in primo grado da Controparte_1
) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado
[...]
(cd. “effetto espansivo interno”).
In ordine alle spese, è necessario confrontarsi con il secondo comma dell'art. 92 cpc, che, nella formulazione ratione temporis applicabile (antecedente alle modifiche di cui al D.L. 12 Settembre 2014 n.
132), consente la compensazione delle spese del giudizio qualora sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”.
Ebbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano gli estremi per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.
In particolare, quanto al rapporto tra l'appellante ed i condannati in solido e CP_1 CP_2 [...]
, va evidenziato che la prospettazione (in punto di fatto) posta a fondamento della domanda CP_3
19 risarcitoria ha ingenerato un obiettivo margine di incertezza nella ricostruzione dell'an e del quantum debeatur.
L'attrice ha infatti imputato all'intervento chirurgico non soltanto il danno relativo alla frattura ed ai postumi temporanei, come riconosciuto in questa sede, ma anche l'ulteriore pregiudizio connesso alla lamentata asimmetria degli arti inferiori di 6,5 cm (asimmetria che, come accertato dal ctu, risultava in realtà preesistente all'operazione e riconducibile alla patologia congenita).
Tale articolazione della domanda ha sicuramente reso più complesso il vaglio giudiziale del nesso causale, avendo peraltro inciso in modo determinante sull'esito sfavorevole del giudizio di primo grado.
Parimenti, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado in ordine al rapporto interno tra la ed il sanitario, a tal fine rilevando il carattere solidale della responsabilità CP_2 accertata e la natura unitaria della condotta lesiva, nonché l'ulteriore circostanza che, nel presente giudizio, non sono state svolte azioni di rivalsa o domande di regresso idonee a definire l'assetto interno dei rapporti tra i due coobbligati in solido.
Si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese del doppio grado anche tra e la casa di CP_4
cura nonché tra ed il dott. . CP_2 CP_4 CP_3
Invero, le gravi ed eccezionali ragioni si ravvisano nel fatto che, in definitiva, la domanda risarcitoria sia stata accolta per un importo minimo, di molto inferiore a quello originariamente richiesto. Di conseguenza,
è d'uopo valorizzare la circostanza per cui l'obbligo di manleva abbia ad oggetto importi molto limitati.
Infine, si ribadisce come l'appellante (già ammessa al gratuito patrocinio), nelle note Controparte_1
di trattazione scritta del 4 Giugno 2024, abbia dichiarato di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato, in conseguenza del venir meno delle condizioni reddituali richieste (rinuncia espressa ribadita dalla ES della nelle note scritte depositate il 7 Luglio 2025). CP_1
Pertanto, a mezzo di contestuale e separato decreto collegiale, questa Corte (quale Giudice procedente) provvede alla revoca del provvedimento di ammissione, ai sensi dell'art. 136 DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e di (appello notificato Controparte_1 Controparte_2 CP_3
anche ad , quale chiamata in garanzia sia dalla casa di cura che da ), Controparte_4 CP_3
nonché pronunciando sulle subordinate domande di manleva proposte dalla e da Controparte_2
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. CP_3 Controparte_9
2096/19, pubblicata il 29 Novembre 2019, e notificata il 5 Dicembre 2019, così provvede:
20 A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado (ed in parziale accoglimento della domanda di prime cure), condanna in solido e Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, della somma di CP_3 Controparte_1 euro 2.300,00 (duemilatrecento/00), oltre interessi legali dal 18 Giugno 2010 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 18 Giugno
2010 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18 Giugno 2010 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Accoglie le domande di garanzia e manleva, rispettivamente proposte dalla e da Controparte_2
; per l'effetto, CP_3
B1) Condanna a manlevare da ogni conseguenza negativa, Controparte_4 Controparte_2
derivante dalla domanda risarcitoria proposta da nei confronti della medesima casa Controparte_1
di cura;
B2) Condanna a manlevare il dott. da ogni conseguenza negativa, Controparte_4 CP_3 derivante dalla domanda risarcitoria proposta da nei confronti del medesimo dott. Controparte_1
CP_3
C) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 135/20 RG, avente ad oggetto
“responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. 2096/19, pubblicata il 29
Novembre 2019, e notificata il 5 Dicembre 2019; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025, all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 6 Novembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Silvio Falato ( ), con il quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._2 seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante principale
E
(P.IVA: ), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta Controparte_2 P.IVA_1
e difesa (giusta procura in atti) dagli avv.ti Stefano LE ( e C.F._3
GR LE ( ), con i quali è elettivamente dom.ta presso i C.F._4 seguenti indirizzi di PEC:
1 Email_2
[...]
Appellata
NONCHÉ
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. CP_3 C.F._5
ND UO ( ), con la quale è elettivamente dom.to presso il C.F._6 seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Appellato
NONCHÉ
(C.F.: ), quale chiamata in garanzia da Controparte_4 P.IVA_2 [...]
nuova denominazione di , già denominata CP_2 Controparte_5
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Controparte_6 dall'avv. Paolo Tortorano ( ), con il quale è elettivamente dom.ta C.F._7 presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Appellata ed appellante incidentale in via condizionata
NONCHÉ
(C.F.: ), quale chiamata in garanzia dal dott. Controparte_4 P.IVA_2
, nuova denominazione di , in persona del legale CP_3 Controparte_5 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Bruno Camilleri
( , con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di C.F._8
PEC:
Email_5
Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza dell'8 Luglio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), hanno concluso, a mezzo di note scritte: l'appellata (quale chiamata in garanzia da CP_5 [...]
); l'appellato ; l'appellata (quale chiamata in garanzia da CP_3 CP_3 CP_5 CP_2
; l'appellante ; l'appellata Tra le altre cose la ES
[...] Controparte_1 Controparte_2
della nelle note scritte depositate il 7 Luglio 2025, ha ribadito quanto già dichiarato nelle note CP_1
2 scritte depositate il 4 Giugno 2024 (vale a dire l'espressa rinuncia all'ammissione al gratuito patrocinio, avendo superato i limiti di reddito).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata alla il 23 Marzo 2013, esponeva che, Controparte_2 Controparte_1
in data 14 Giugno 2010, era stata ricoverata presso il reparto di della Controparte_7
predetta struttura. In quell'occasione era stata sottoposta all'intervento chirurgico di “artroprotesi anca sinistra”.
Ad avviso dell'attrice, la prestazione erogata non era stata eseguita secondo la diligenza richiesta.
Ed infatti, era residuata dall'intervento una evidente dismetria dell'arto sinistro, più corto di circa 6,5 cm, con conseguente grave deficit funzionale e della deambulazione.
Altresì, era ravvisabile un'errata gestione della patologia e della manovra chirurgica posta in essere dai sanitari, come comprovato dalla frattura longitudinale della diafisi femorale occorsa durante l'intervento.
Pertanto la una volta dimessa dalla in data 25 Giugno 2010, era stata CP_1 Controparte_2
trasferita e ricoverata presso la Fondazione Maugeri di Telese Terme, con la diagnosi di entrata di “deficit funzionale e della deambulazione da recente intervento di artroprotesi d'anca sx in displasica”.
Successivamente era stata dimessa dalla Fondazione Maugeri in data 20 Agosto 2010.
A causa dell'errato intervento chirurgico eseguito presso la clinica l'attrice era rimasta affetta da CP_2 permanenti limitazioni funzionali della coxo-femorale, da zoppia di fuga e da riduzione dei movimenti articolari, nonostante un continuo trattamento riabilitativo, finalizzato al massimo recupero funzionale possibile.
Tali lesioni venivano quantificate in un danno biologico permanente del 30 %, oltre a 67 giorni di ITT ed 80 giorni di ITP al 50 %.
Quindi – ravvisata una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria – Controparte_1 conveniva in giudizio la , chiedendone la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti, Controparte_2
quantificati nell'importo complessivo di euro 220.604,44, o nella diversa somma ritenuta di Giustizia.
Si costituiva la convenuta contestando la domanda attorea. Controparte_2
In particolare, la struttura eccepiva che la frattura intraoperatoria subìta dall'istante risultava essere una frequente complicanza dell'intervento chirurgico praticato nel caso di specie, espressamente prevista tra quelle elencate nel modulo di consenso informato sottoscritto dalla paziente.
3 Peraltro, la struttura sanitaria rilevava come i danni lamentati dall'attrice, quali l'accorciamento dell'arto, la zoppia ed il deficit nella deambulazione, non fossero dovuti alla frattura, ma alla pregressa patologia congenita da cui era affetta la paziente.
In via subordinata, la convenuta chiedeva di essere autorizzata alla chiamata in causa del dott. CP_2
, quale medico non dipendente della struttura che aveva materialmente eseguito CP_3
l'intervento, ai fini della determinazione della sua responsabilità nella causazione dell'evento dannoso.
Chiedeva, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della compagnia (oggi CP_5 CP_4
), per essere manlevata in caso di accoglimento della domanda attorea.
[...]
Autorizzate entrambe le chiamate, si costituiva (quale chiamata in garanzia dalla casa di Cura CP_5
con l'avv. Paolo Tortorano). CP_2
aderiva alle difese della ed eccepiva, quanto al rapporto assicurativo, CP_5 CP_2
l'inoperatività della polizza invocata dalla struttura.
Ed infatti, la polizza sottoscritta dalla escludeva espressamente l'operatività della garanzia, con CP_2
riferimento alla responsabilità civile del personale medico non dipendente della struttura, quale era il dott.
. CP_3
In ogni caso, l'eventuale obbligazione di manleva andava contenuta nei limiti del massimale previsto dalla polizza, con operatività delle franchigie e degli scoperti previsti in contratto, e limitatamente alla sola quota del danno imputabile alla responsabilità della struttura, da ritenersi concorrente con quella del sanitario.
Si costituiva anche il dott. , il quale contestava la domanda, eccependone l'inammissibilità e CP_3
l'infondatezza.
In particolare, il sanitario evidenziava che i danni lamentati dall'attrice, quali l'accorciamento dell'arto, la zoppia ed il deficit di deambulazione, erano conseguenza della patologia congenita da cui è affetta la paziente, e cioè “grave coxartrosi displastica bilaterale delle anche”, presente dalla nascita ed espressione di un grave disordine genetico, e che quindi non era ravvisabile alcun nesso causale tra i danni lamentati e la frattura verificatasi durante l'operazione, da qualificarsi come evento comune e di modesta entità.
Soggiungeva, inoltre, che il percorso fisioterapico post-operatorio cui la paziente si era sottoposta rientrava nel normale iter riabilitativo previsto per gli interventi di protesizzazione dell'anca.
Infine, il terzo chiamato chiedeva a propria volta di essere autorizzato a chiamare in garanzia la compagnia
, per essere manlevato in caso di accoglimento dell'avversa domanda Controparte_5
risarcitoria.
4 Autorizzata anche tale chiamata, si costituiva (questa volta quale chiamata in garanzia dal CP_5
dott. , con l'avv. Bruno Camilleri). CP_3
eccepiva l'inoperatività della garanzia assicurativa, nonché la non risarcibilità dell'evento e CP_5 delle conseguenze lamentate.
Nel corso del primo grado veniva espletata CTU medico-legale, con l'ausiliaria dott.ssa . In Persona_1
particolare la consulente d'ufficio veniva incaricata di valutare l'operato del dott. e della struttura CP_3
sanitaria, nonché accertare l'entità delle lesioni subìte dall'attrice.
Le attività peritali venivano condensate nell'elaborato depositato il 25 Agosto 2015.
Il G.I., all'esito di un primo introito in decisione, con ordinanza del 6 Ottobre 2018 rimetteva la causa sul ruolo, stante la necessità di chiarimenti, che avrebbe dovuto rendere l'ausiliaria.
In particolare, veniva richiesto di determinare la percentuale di invalidità complessiva della paziente, e quella normalmente conseguente ad un intervento (del tipo di quello praticato alla , laddove CP_1
correttamente eseguito secondo le regole dell'arte.
La consulente di ufficio rendeva i chiarimenti richiesti.
Il primo grado è stato definito dal G.M. del Tribunale di Benevento, con la sentenza n. 2096/19, pubblicata il 29 Novembre 2019, e notificata il 5 Dicembre 2019.
Il Giudice Monocratico ha rigettato la domanda attorea, con la conseguente declaratoria di assorbimento delle subordinate domande di garanzia e manleva.
Altresì il Tribunale ha integralmente compensato le spese del giudizio tra tutte le parti;
infine, ha posto in via solidale a carico di tutte le parti le spese dell'espletata CTU medico-legale.
A sostegno della decisione, il primo Giudice ha richiamato i princìpi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità sanitaria, soffermandosi sulla distinzione tra il ciclo causale relativo all'evento dannoso, con onere della prova gravante sul danneggiato, e quello concernente la possibilità di adempiere, il cui onere probatorio è invece gravante sul debitore.
Ha dunque evidenziato come il danneggiato sia onerato della prova del nesso eziologico tra la condotta del sanitario e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia;
solo una volta che sia stato assolto tale onere, si determina il passaggio del carico probatorio alla struttura sanitaria, chiamata a dimostrare l'impossibilità della prestazione per causa non imputabile.
5 Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto carente, già sul piano assertivo, la deduzione di uno specifico inadempimento tecnico imputabile ai sanitari, rilevando altresì l'assenza di prova di una condotta colposa causalmente rilevante.
Ed infatti, la consulenza tecnica d'ufficio, pur rilevando un profilo di censura nella fase esecutiva dell'intervento e, nello specifico, nella produzione della frattura della diafisi femorale, aveva qualificato come corrette ed adeguate le scelte diagnostiche e terapeutiche praticate dai sanitari.
In particolare, il ctu aveva valutato come pienamente appropriata l'indicazione della paziente all'intervento chirurgico di protesizzazione dell'anca, individuato come trattamento d'elezione per la condizione presentata dalla portatrice di una coxartrosi severa di natura displasica. CP_1
Parimenti, erano state considerate adeguate le modalità prescelte per l'attuazione della procedura, eseguita mediante l'applicazione di una protesi a “stelo conico modulare”.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto di non dare seguito alle conclusioni dell'elaborato peritale, nelle quali l'ausiliario aveva individuato una responsabilità del personale sanitario con riferimento all'errata esecuzione della manovra chirurgica ed alla causazione della frattura intraoperatoria.
Tale affermazione è stata infatti ritenuta non sufficientemente supportata, poiché priva dell'indicazione di una condotta effettivamente contraria alle regole dell'arte.
A tal fine, il primo Giudice ha osservato come il ctu, nell'affermare la sussistenza di una responsabilità dei sanitari, avesse impropriamente postulato l'esistenza di un nesso causale tra l'intervento e le lesioni, senza previamente accertare una condotta concretamente colposa.
Quanto alle conseguenze dannose dedotte, la domanda attorea si fondava sull'assunto di un accorciamento dell'arto sinistro di 6,5 cm.
Tuttavia, il consulente d'ufficio aveva accertato che la paziente presentava già prima dell'operazione un marcato disallineamento del bacino ed una significativa dismetria congenita, beneficiata dall'intervento e dai trattamenti riabilitativi eseguiti dopo l'operazione.
Rispetto a tale condizione, l'ausiliaria aveva rilevato che la condotta dei sanitari aveva determinato una differenza di lunghezza degli arti inferiori pari a circa 1 cm, valore ritenuto minimo se rapportato al preesistente quadro morfologico della paziente e, in particolare, alle alterazioni strutturali già presenti prima dell'intervento.
Ne risultava, secondo il primo Giudice, l'assenza di un riscontro oggettivo del danno prospettato, non essendo stata dimostrata la ricorrenza di un peggioramento funzionale della deambulazione rispetto alla condizione patologica preesistente.
6 Al contrario, era stato accertato che, all'esito del trattamento riabilitativo post-operatorio, l'asimmetria degli arti inferiori si era ridotta da circa 7 cm a 4,5 cm, evidenziando un miglioramento rispetto al quadro antecedente all'intervento.
In definitiva, la severa zoppia dell'attrice doveva essere considerata un'espressione della patologia congenita e non una conseguenza dell'atto chirurgico, che anzi aveva prodotto, secondo il ctu, effetti complessivamente favorevoli.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda risarcitoria, non ravvisando né la prova dell'inadempimento, né la dimostrazione del nesso causale tra l'intervento e le lesioni lamentate.
Avverso tale sentenza ha proposto appello , giusta citazione notificata in data 3 Controparte_1
Gennaio 2020 nei confronti della di , nonché nei confronti di Controparte_2 CP_3 CP_5 quale chiamata in garanzia dalla e nei confronti di quale chiamata in garanzia Controparte_2 CP_5
dal dott. . CP_3
Con l'unico motivo articolato a sostegno del gravame, l'appellante ha dedotto un vizio di erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, degli esiti della consulenza tecnica d'ufficio espletata in prime cure.
Difatti, l'appellante deduce che il Tribunale, pur in assenza di specifiche competenze tecniche, si sarebbe ingiustificatamente discostato dalle conclusioni della CTU e dai successivi chiarimenti resi dall'ausiliaria, da cui era emerso che l'intervento di artroprotesi dell'anca era stato eseguito con modalità incongrue, determinando una frattura iatrogena della diafisi femorale sinistra, e producendo un dismorfismo a carico dell'arto sinistro, sia pure per la ridotta misura effettiva di 1 cm.
Secondo quanto emerso dalla CTU, la frattura non costituiva una mera complicanza imprevedibile, ma era l'esito di una manovra chirurgica non corretta, riconducibile ad un errore concettuale o esecutivo nella fase di infissione dello stelo protesico.
Tale evento, pur determinando un dislivello reale di modesta entità, risultava comunque direttamente connesso al danno funzionale lamentato dall'attrice, inclusa la compromissione della deambulazione, confermando così l'esistenza di un nesso causale tra l'errata gestione dell'intervento e l'invalidità funzionale riportata.
Dunque, l'originaria attrice ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma Controparte_1
dell'impugnata sentenza, l'accoglimento della domanda risarcitoria già proposta in primo grado, nella misura quantificata nell'atto di citazione o per il diverso importo ritenuto equo e congruo, anche sulla scorta delle risultanze della CTU espletata in primo grado.
7 Si è costituita l'appellata chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_2
Si è costituito anche il sanitario , chiedendo parimenti il rigetto dell'appello. CP_3
Si è costituita l'appellata (nuova denominazione di , quale chiamata in Controparte_4 CP_5 garanzia dalla sempre con l'avv. Tortorano. Controparte_2
Si è infine costituita l'appellata (nuova denominazione di , quale Controparte_4 CP_5
chiamata in garanzia dal dott. , sempre con l'avv. Camilleri. CP_3
(quale chiamata in garanzia dalla ) ha chiesto il rigetto dell'appello principale ed ha CP_4 CP_2
riproposto, nelle forme dell'appello incidentale condizionato, le eccezioni già sollevate in primo grado, in ordine ai limiti soggettivi ed oggettivi della garanzia.
(quale chiamata in garanzia dal dott. ) ha parimenti concluso per il rigetto del gravame, CP_4 CP_3 limitandosi a riproporre, ai sensi dell'art. 346 cpc, le sole eccezioni inerenti all'asserita inoperatività della polizza, in relazione al sinistro dedotto.
Si è già sopra accennato al fatto che la ES di parte appellante (già ammessa al gratuito patrocinio) con le note scritte del 4 Giugno 2024 abbia espressamente dichiarato di rinunciare all'ammissione, avendo superato i limiti di reddito (dichiarazione di rinuncia ribadita con le note scritte depositate il 7 Luglio 2025).
Giusta ordinanza comunicata il 18 Luglio 2025 – all'esito dell'udienza dell'8 Luglio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla
Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto da è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di Controparte_1 ragione.
Come riportato in sede di descrizione dello svolgimento del processo, il primo Giudice ha rigettato la domanda risarcitoria attorea, ritenendo che non fosse stata prospettata, e né tantomeno dimostrata, una condotta colpevole dei sanitari, concretamente violativa delle leges artis.
A tal fine, il primo giudicante ha evidenziato le considerazioni del ctu, relative alla congruità dell'indicazione all'intervento chirurgico con apposizione di protesi a stelo conico modulare (tecnica ritenuta d'elezione rispetto alla condizione clinica della paziente).
Altresì, il Tribunale ha respinto la domanda, ritenendo non adeguatamente provato il collegamento tra la condotta addebitata ai sanitari e gli esiti lamentati.
8 A fronte del pregiudizio dedotto dall'attrice, e cioè un dislivello tra gli arti inferiori pari a 6,5 cm, il Tribunale ha valorizzato la condizione pregressa della paziente, portatrice di un difetto congenito dell'articolazione coxo-femorale bilaterale, che aveva determinato un significativo disallineamento del bacino già in epoca antecedente all'intervento.
In particolare, sulla scorta delle osservazioni svolte nella CTU, il G.M. ha rilevato che la reale differenza di lunghezza tra i due arti, al netto dell'apparente asimmetria dovuta al preesistente disallineamento del bacino, risultava pari ad 1 cm.
Tale dislivello effettivo, pur ascritto dal consulente all'esecuzione dell'atto chirurgico, è stato qualificato come un esito minimo, privo di incidenza apprezzabile sulle capacità funzionali e deambulatorie della paziente, già compromesse da una grave zoppia congenita.
Orbene, la ricostruzione operata dal primo Giudice, pur fondata su elementi oggettivamente ricavabili dalla documentazione in atti e dall'elaborato peritale, muove da una lettura parziale della domanda e delle considerazioni svolte nella CTU.
Anzitutto, non può condividersi l'assunto secondo cui l'unico profilo di doglianza dedotto in giudizio consisterebbe nell'accorciamento dell'arto sinistro per la misura di 6,5 cm.
Dall'atto introduttivo emerge, infatti, che parte attrice ha individuato quale specifico profilo di inadempimento dei sanitari la produzione della frattura diafisaria intraoperatoria, deducendo che tale evento iatrogeno avrebbe inciso negativamente sull'esito dell'intervento e sulla successiva funzionalità dell'arto.
Ciò premesso, effettivamente l'ausiliaria di primo grado ha confermato la correttezza e l'adeguatezza della scelta del trattamento chirurgico, comprensiva della decisione di adottare uno stelo protesico modulare conico, nonché delle modalità generali dell'intervento.
Tale valutazione, tuttavia, non esaurisce il contenuto della perizia.
Infatti, dalla CTU emergono errori nella fase esecutiva dell'intervento, consistiti in una manovra non corretta durante l'infissione dello stelo – errori tali da determinare la frattura iatrogena della diafisi femorale sinistra.
Sul punto, nell'elaborato peritale si precisa quanto segue: è indubbio, infatti, come la procedura chirurgica non sia stata corretta, sul piano esecutivo, in quanto viziata da una lesione iatrogena a carico del tratto diafisario del femore sinistro. Tale frattura longitudinale composta della diafisi femorale va posta in nesso causale con l'intervento chirurgico, essendo soddisfatti i criteri medico-legali di probabilità scientifica …, in considerazione degli aspetti cronologico (insorgenza della lesione in corso di intervento) e topografico (sede
9 della lesione contigua a quella trattata con l'intervento) e deve ritenersi determinata da una scorretta manovra dell'operatore, non costituendo una mera complicanza (prevedibile ma non prevenibile) dell'intervento, ma legata verosimilmente all'applicazione di una forza eccessiva di infissione dello stelo nel canale femorale…
Gli errori riscontrati nella fase esecutiva dell'intervento sono stati posti in relazione, almeno parzialmente, con gli esiti lamentati dall'attrice.
Infatti, l'ausiliario ha precisato che, dalla documentazione sanitaria disponibile, è possibile addivenire alla seguente conclusione: la frattura diafisaria andò incontro ad un vizio di consolidazione, legato ad un ritardo nella formazione del callo osseo.
Tale circostanza risulta comprovata dal fatto che, ad oltre quattro mesi dall'intervento, all'esame radiografico del 22 Ottobre 2010 veniva evidenziata una “irregolarità del profilo femorale medialmente all'estremo distale della protesi di non univoca interpretazione”.
Il ritardo nella formazione del callo osseo è esitato, ad avviso del ctu, in un dismorfismo della porzione diafisaria del femore sinistro, risultante in una eterometria degli arti inferiori.
Riguardo alla differenza di lunghezza tra i due arti, è altresì vero quanto osservato dal primo Giudice, e cioè che il dismorfismo reale presentato dall'attrice, come conseguenza diretta della frattura provocata durante l'intervento, ammonta ad un dislivello di minima entità, pari ad 1 cm.
Ed invero, l'asimmetria di 6,5 cm denunciata dalla con l'atto introduttivo risulta riferibile, in larga CP_1
parte, al disallineamento del bacino, da cui la paziente era affetta prima di sottoporsi all'intervento.
Tale asimmetria, peraltro, è stata parzialmente corretta grazie ai trattamenti riabilitativi effettuati in seguito all'intervento, riducendosi ad una dismetria complessiva di circa 4 cm.
Sul punto, l'ausiliario ha osservato quanto segue: è da rimarcare come la signora sia portatrice di CP_1
un difetto di sviluppo, presente sin dalla nascita, a livello dell'articolazione coxo-femorale bilaterale che, nel tempo, ha determinato un marcato slivellamento in alto a sinistra del bacino, evidente già in epoca antecedente l'intervento chirurgico de quo (cfr. Radiogramma di esame RX del bacino del 3 Febbraio 2010).
Tale slivellamento veniva evidenziato anche dai sanitari della Unità Operativa di Riabilitazione
Reumatologica Ortopedica della Fondazione “Salvatore Maugeri” di Telese Terme (BN) che la ebbero in cura, nel corso del ricovero post-operatorio dal 25 Giugno 2010 al 20 Agosto 2010. Infatti, i predetti sanitari,
a fronte di una “apparente” eterometria degli arti inferiori di 7 cm (riportata all'ingresso presso la citata
Fondazione) ebbero a rimarcare “Evidente dismetria con arto sx più corto (circa 7 cm) ma con bacino
10 slivellato in alto a sx”. D'altronde, tale dismetria traeva un evidente beneficio dai trattamenti riabilitativi praticati nel corso del suddetto ricovero, risultando di 4 cm all'atto della dimissione.
Dunque, è pacifico che versasse in una condizione pregressa già contrassegnata da Controparte_1 un'evidente asimmetria degli arti, strettamente connessa al disallineamento del bacino dovuto alla patologia congenita.
Tuttavia, non può trascurarsi l'incidenza causale dell'intervento chirurgico sul complessivo assetto anatomo-funzionale della paziente: l'operazione, pur eseguita su una situazione anatomica già compromessa, ha introdotto un ulteriore fattore di asimmetria, consistente nel dismorfismo della diafisi femorale sinistra derivante dal vizio di consolidamento della frattura iatrogena occorsa durante l'intervento, che ha prodotto una differenza di lunghezza tra i due arti pari ad 1 cm.
Tale evenienza, sebbene quantitativamente limitata, risulta direttamente imputabile alla condotta esecutiva dei sanitari, e costituisce l'elemento specifico che legittima la doglianza risarcitoria dell'attrice.
Giova richiamare, ancora una volta, quanto osservato nell'elaborato peritale: risulta oltremodo evidente come l'attuale “dismetria” degli arti inferiori di 4 cm, con necessità di utilizzo di ortesi plantare con rialzo calcaneare a sinistra, sia dovuta, in massima parte, al predetto dislivello in alto a sinistra del bacino, presente già in epoca precedente all'intervento chirurgico in esame ed evidentemente legato alla patologia di base di cui è portatrice la perizianda. La reale differenza di lunghezza degli arti inferiori risulta essere pari ad 1 cm, così come emerso all'esame obiettivo personalmente esperito nel corso delle operazioni di consulenza (distanza spino-malleolare di 75 cm a dx e 74 a sx) e può dirsi, di contro, conseguenza del dismorfismo presente, attualmente, a carico della porzione diafisaria del femore sinistro, esitato, come detto, al vizio di consolidazione della frattura iatrogena, occorsa durante l'intervento di artroprotesi totale di anca sinistra del 18 Giugno 2010.
A questo punto, accertata la sussistenza di un apporto causale dell'intervento chirurgico nella produzione del dismorfismo del femore dell'arto sinistro, occorre procedere all'esatta individuazione del pregiudizio risarcibile, distinguendo tale danno non solo dagli esiti fisiologici e attesi dell'intervento, ma anche dalla condizione pregressa della paziente, che già presentava un quadro di dismetria e limitazioni funzionali non imputabili all'evento chirurgico.
Sul punto, come premesso, il primo Giudice ha escluso che la frattura femorale occorsa durante l'intervento avesse inciso in modo apprezzabile sulla complessiva funzionalità deambulatoria dell'attrice, già gravemente compromessa dalla patologia congenita.
In particolare, il Tribunale ha osservato che la non poteva seriamente dolersi di una sopravvenuta CP_1 incapacità di deambulare – o di una mancata possibilità di deambulare “meglio” – in quanto tale evenienza
11 non era stata allegata in termini chiari e specifici, né aveva trovato riscontro nella consulenza tecnica d'ufficio, la quale si era limitata a verificare gli esiti dell'intervento, riscontrando un dislivellamento di 1 cm.
Tale rilievo deve ritenersi pienamente condivisibile.
In effetti, come emerge dagli atti e dalle stesse osservazioni dell'ausiliario, la condizione deambulatoria della paziente risulta, nel suo complesso, significativamente migliorata rispetto al periodo precedente l'intervento: da un'apparente dismetria di circa 7 cm si è infatti passati ad un'asimmetria complessiva pari a
4,5 cm.
Su questo specifico aspetto si è soffermato anche il ctu, il quale ha precisato che non è possibile riconoscere quali postumi permanenti gli esiti dell'artroprotesi di anca, in quanto trattasi di intervento indicato per la patologia da cui è affetta da sempre la ricorrente né, tantomeno, è possibile attribuire all'errore tecnico riconosciuto nell'operato del chirurgo nel corso dell'intervento del 18 Giugno 2010, la dismetria degli arti inferiori di 4,5 cm di cui era portatrice all'epoca la ricorrente, alla luce della dismetria di 7 cm presentata dall'istante prima dell'indicato intervento.
Ne deriva che non possono essere riconosciuti postumi permanenti, nemmeno in forma di danno differenziale, giacché l'intervento non ha determinato un aggravamento della condizione patologica pregressa, ma ha anzi comportato un miglioramento del quadro clinico generale della CP_1
Neppure può ritenersi risarcibile un eventuale danno connesso ad un minore successo dell'intervento rispetto a risultati migliorativi ipoteticamente attesi, giacché tale profilo non è stato né concretamente allegato dall'attrice, né riscontrato nel corso della consulenza tecnica d'ufficio, che ha confermato la correttezza delle scelte diagnostiche e terapeutiche adottate, e l'adeguatezza dell'intervento rispetto alla condizione clinica della paziente.
Ciò posto, non può tuttavia essere trascurato che la frattura periprotesica, derivante dall'erronea gestione della manovra chirurgica, abbia inciso sui tempi e sulle modalità del recupero post-operatorio.
Sul punto, la consulenza tecnica è chiara nell'evidenziare come la frattura abbia comportato un allungamento del tempo di immobilizzazione post-operatoria, con conseguente compromissione del fisiologico recupero del tono-trofismo muscolare (tono muscolare che, come normalmente accade nei casi di artroprotesi totale dell'anca, trae massimo beneficio da una mobilizzazione precoce).
In particolare, il ctu ha sottolineato che l'inizio della riabilitazione venne posticipato di venti giorni e l'intero periodo di terapia riabilitativa fu rallentato dal riscontro radiografico di un ritardo nella formazione del callo osseo.
12 Le conseguenze pregiudizievoli dell'errore chirurgico devono, dunque, essere circoscritte a tale ritardo nei tempi di recupero, quale effetto immediato e diretto della frattura iatrogena.
È nei limiti di tale pregiudizio, e non oltre, che la domanda risarcitoria merita accoglimento.
Sulla legittimazione passiva degli appellati e Controparte_2 CP_3
Prima di procedere alla liquidazione del danno, si impone una precisazione, con riferimento alla posizione degli appellati e . Controparte_2 CP_3
Infatti, l'attrice ha originariamente citato in giudizio la sola , e la domanda risarcitoria CP_1 CP_2
è stata rivolta esclusivamente nei confronti della struttura, individuata quale unico soggetto obbligato anche nella presente fase di gravame.
È stata invece la a chiamare in giudizio il medico operatore, dott. , indicandolo CP_2 CP_3
quale terzo responsabile dell'evento dannoso.
Orbene, non sussistono incertezze quanto alla legittimazione passiva della struttura, la quale è indiscutibilmente tenuta a rispondere delle obbligazioni assunte nei confronti del paziente e del fatto dei propri ausiliari, anche quando non legati da un rapporto di subordinazione.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il rapporto che si instaura tra paziente e struttura sanitaria si fonda su di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi verso il terzo, dal quale sorgono, a carico della struttura, non solo obblighi di tipo alberghiero, ma anche quelli relativi alla messa a disposizione del personale medico e paramedico e delle attrezzature necessarie, comprese quelle richieste da eventuali complicanze o urgenze.
Ne deriva che la responsabilità della verso il paziente ha natura contrattuale e può derivare CP_2
tanto dall'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico quanto, ai sensi dell'art. 1228 cc., dall'inadempimento delle prestazioni svolte dai sanitari che operano quali suoi ausiliari necessari, anche in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, e senza che rilevi la scelta “di fiducia” del medico da parte del paziente (Cass. civ. n. 18610/15).
Diverso è il profilo relativo al sanitario chiamato in causa dalla struttura, nei cui confronti l'attrice non ha formulato alcuna domanda diretta.
Sul punto, è dirimente l'insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui, nell'ipotesi in cui la parte convenuta chiami in causa un terzo in qualità di corresponsabile dell'evento dannoso, la richiesta risarcitoria deve intendersi estesa al medesimo terzo, anche in mancanza di un'espressa dichiarazione in tal senso dell'attore, poiché la diversità e pluralità delle condotte produttive dell'evento dannoso non dà luogo
13 a distinte obbligazioni risarcitorie, non mutando l'oggetto del giudizio (Cass. civ. n. 31066/19, Cass. civ. n.
26208/22).
È stato altresì precisato che tale automatica estensione opera non solo quando il convenuto individua nel terzo l'unico responsabile, ma anche quando lo indichi come corresponsabile del medesimo fatto dannoso
(Cass. civ. n. 17795/25).
A tal fine, non assume rilievo la diversità del titolo di responsabilità in capo ai due soggetti, atteso che la solidarietà passiva nel debito risarcitorio non è esclusa dalla diversità dei titoli (contrattuale ed extracontrattuale) dei diversi debitori solidali (Cass. civ., Sez. Un., n. 13143/22).
Alla luce di tali princìpi, deve ritenersi che, nel caso di specie, tanto la quanto il sanitario Controparte_2
siano responsabili in solido delle conseguenze dannose sopra accertate, trattandosi di un CP_3 pregiudizio direttamente riconducibile all'errore tecnico commesso dal chirurgo durante l'esecuzione dell'intervento del 18 Giugno 2010.
La natura iatrogena della frattura periprotesica, causalmente ascritta all'operato del sanitario, radica infatti la responsabilità diretta del medico e, per il tramite dell'art. 1228 cc., quella della struttura, nell'ambito del medesimo fatto dannoso.
Liquidazione del danno
In punto di quantificazione, il pregiudizio riconducibile alla frattura iatrogena va inquadrato nell'ambito del danno biologico temporaneo, connotato, nella specie, dai caratteri dell'inabilità temporanea totale per tutto il periodo in cui la a causa della frattura, è stata costretta a mantenere una condizione di CP_1
immobilizzazione incompatibile con l'avvio o la prosecuzione della fisiologica mobilizzazione post- operatoria.
Come già ricordato, l'elaborato peritale ha quantificato tale periodo in un intervallo di venti giorni, quale tempo minimo in cui la paziente ha subìto una limitazione totale dell'autonomia funzionale, che ha integralmente precluso l'avvio del percorso riabilitativo normalmente successivo all'intervento di artroprotesi totale dell'anca.
Alla luce di tali elementi, deve essere riconosciuto in favore dell'odierna appellante un periodo di venti giorni di Inabilità Temporanea Totale, quale conseguenza diretta della frattura iatrogena occorsa durante l'intervento del 18 Giugno 2010.
Ai fini della liquidazione, è d'uopo fare riferimento alle vigenti tabelle milanesi edizione 2024, già all'attualità, elaborate nella riunione dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, svoltasi in data 4
Giugno 2024.
14 Le suddette tabelle individuano il valore monetario di liquidazione del danno non patrimoniale per un giorno di inabilità temporanea assoluta nell'importo complessivo di euro 115,00, pari alla sommatoria della componente relativa al danno dinamico-relazionale (euro 84,00), e della componente relativa al danno da sofferenza soggettiva interiore, vale a dire il danno morale (euro 31,00).
Rispetto a tali valori, non si ritiene di dover applicare qualsivoglia aumento per la personalizzazione.
Pertanto, applicando il menzionato valore punto al periodo di inabilità individuato dal ctu, il danno non patrimoniale subìto da , quale conseguenza della frattura iatrogena, va liquidato nella Controparte_1
misura di euro 2.300,00.
Su tale importo, vanno poi calcolati gli interessi.
Infatti, nella liquidazione del danno, in caso di ritardo nell'adempimento, deve tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subìto dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno può ben essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (Cass. civ., Sez. Un., n. 1712/1995).
Per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi, calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio, il Collegio reputa opportuno condannare in via solidale gli appellati CP_2
e al pagamento, in favore dell'odierna appellante, degli interessi al tasso legale
[...] CP_3
previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (18.06.2010) sull'importo di euro 2.300,00, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai, alla suddetta data – quale momento in cui l'illecito si è prodotto – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18 Giugno 2010 e fino al momento della pubblicazione della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cc., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tale senso, Cass. civ. n. 13470/1999).
Quanto, infine, alle spese sanitarie documentate, sebbene esse risultino effettivamente sostenute e
15 corrispondano alle prestazioni riabilitative indicate anche dal ctu, non possono essere riconosciute quali danni risarcibili.
Dalle conclusioni peritali emerge, infatti, che tali trattamenti riabilitativi si inscrivono nel percorso terapeutico che la paziente avrebbe comunque dovuto affrontare quale naturale conseguenza dell'intervento chirurgico subìto, anche laddove l'esecuzione della procedura fosse avvenuta in modo pienamente conforme alle leges artis.
Ne deriva che tali costi non presentano un nesso eziologico diretto con l'evento lesivo lamentato, ma costituiscono spese fisiologicamente inerenti al decorso post-operatorio ordinario, come tali non suscettibili di autonoma liquidazione.
In definitiva, la ed il dott. sono tenuti in solido al pagamento, in favore Controparte_2 CP_3 di , della somma di euro 2.300,00, a titolo di risarcimento del danno biologico Controparte_1
temporaneo derivante dalla frattura iatrogena occorsa durante l'intervento del 18 Giugno 2010, maggiorata degli interessi compensativi calcolati secondo la formula sopra indicata.
Non essendo stata avanzata alcuna richiesta finalizzata alla ripartizione della responsabilità tra la struttura e il sanitario, non si procede alla determinazione di quote tra i soggetti obbligati.
A questo punto, deve procedersi all'esame delle domande di manleva sollevate dagli appellati CP_2
e nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici per la responsabilità civile. CP_3
Sulla domanda di manleva proposta dalla
[...]
ha chiamato in causa la società , oggi , Controparte_8 Controparte_6 Controparte_4
chiedendo di essere manlevata dalla compagnia in virtù della polizza n. 0961.48668473.
Con le difese svolte in primo grado – qui formalmente riproposte sotto forma di appello incidentale, ma sostanzialmente ripetitive delle originarie eccezioni non esaminate dal primo Giudice – la compagnia assicuratrice ha lamentato, in primo luogo, la mancata produzione del contratto e della documentazione attestante il pagamento dei premi da parte della . CP_2
Si tratta, però, di rilievi privi di incidenza, poiché né l'esistenza del rapporto assicurativo né l'avvenuto versamento dei premi risultano oggetto di contestazione tra le parti, essendo stata censurata esclusivamente la mancanza della relativa prova documentale.
La compagnia ha poi dedotto l'inoperatività della garanzia con riferimento al sinistro per cui è causa, sostenendo che le condizioni di polizza escludevano in modo espresso la responsabilità civile del personale medico non dipendente, quale era, nella specie, il dott. . CP_3
16 L'eccezione non può essere condivisa.
La clausola richiamata è effettivamente presente sia nella scheda di polizza sia nell'appendice, ove si chiarisce che, nelle condizioni generali di assicurazione, è esclusa la responsabilità civile “personale” dei medici, paramedici, consulenti e tecnici non dipendenti – anche quando incaricati direttamente da pazienti o utenti – per i danni verificatisi durante o in conseguenza dell'esercizio delle rispettive attività professionali presso o per conto della contraente.
Tale previsione è stata invocata dalla compagnia assicuratrice quale elemento idoneo ad escludere l'operatività della garanzia.
Nondimeno, essa deve essere letta nel più ampio contesto del rapporto assicurativo, la cui funzione è di tutelare la struttura assicurata rispetto alla responsabilità civile per i danni arrecati ai terzi nello svolgimento dell'attività sanitaria.
In tale prospettiva la clausola, sebbene espressa in termini apparentemente limitativi, presenta profili di ambiguità che impongono di ricorrere ad un'interpretazione sistematica, che tenga conto dell'oggetto e della finalità complessiva del contratto, e non si limiti al dato letterale.
Ed infatti, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, nell'interpretazione del contratto di assicurazione, che va redatto in modo chiaro e comprensibile, il Giudice non può attribuire a clausole polisenso uno specifico significato, pur teoricamente non incompatibile con la loro lettera, senza prima ricorrere all'ausilio di tutti gli altri criteri di ermeneutica previsti dagli artt. 1362 e ss. cc., e, in particolare, a quello dell'interpretazione contro il predisponente, di cui all'art. 1370 cc. (Cass. civ. n.
668/2016).
Muovendo da tale principio, è stato chiarito che, nei contratti che assicurano la responsabilità civile della struttura sanitaria in modo omnicomprensivo – comprendendovi anche la responsabilità per il fatto degli ausiliari – la previsione che esclude la responsabilità “personale” degli operatori non dipendenti non riduce la copertura accordata alla struttura stessa, dovendo essere intesa come riferita esclusivamente alla responsabilità dei singoli verso il danneggiato, e non alla responsabilità civile dell'assicurata (Cass. civ. n.
10825/20).
Nel caso di specie, sebbene non sia stato prodotto il contratto completo, nella scheda di polizza è specificato che la garanzia opera in favore della struttura per la responsabilità civile derivante dai danni involontariamente cagionati a terzi, in relazione a fatti verificatisi nell'ambito del rischio sottoscritto.
Tale deve intendersi il rischio riferito all'intera attività assistenziale svolta dalla e, dunque, CP_2 anche ai danni derivati dalla condotta degli operatori, di cui la struttura si sia avvalsa per l'erogazione delle
17 proprie prestazioni, in conformità al principio di cui all'art. 1228 cc..
Quindi, la clausola di esclusione relativa alla responsabilità “personale” dei collaboratori non dipendenti non incide sull'operatività della garanzia rispetto alla responsabilità civile della stessa , CP_2 dovendosi intendere come riferita unicamente all'eventuale responsabilità diretta dei singoli operatori verso il danneggiato (e non già alla responsabilità della struttura per il fatto dei medesimi).
In questa prospettiva, la previsione richiamata non è idonea a limitare la copertura assicurativa rispetto al sinistro oggetto di causa, sicché non può essere utilmente invocata dalla compagnia per escludere l'obbligo di manleva richiesto dalla . CP_2
Quindi, deve essere condannata a manlevare la da ogni Controparte_4 Controparte_2 conseguenza negativa, derivante dalla domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_1 confronti della struttura sanitaria.
Sulla domanda di manleva proposta da CP_3
In ordine alla domanda di manleva proposta dal dott. occorre rilevare come la stessa risulti CP_3
ritualmente riproposta nel presente grado di giudizio.
Invero tale domanda di manleva (benchè non riprodotta nella comparsa di costituzione nel presente grado)
è stata ritualmente ribadita dal dott. nelle note scritte, depositate nell'ambito della prima udienza. CP_3
Il tutto, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 7940/19:..le parti del processo di impugnazione sono tenute, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia, a riproporre ai sensi dell'art. 346 cpc le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, in quanto rimaste assorbite, con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza…
Ciò premesso, eccepisce la non operatività della polizza, poiché la denuncia del sinistro sarebbe CP_4
postuma rispetto alla cessazione del rapporto assicurativo.
La polizza prevede un periodo di ultrattività biennale, a condizione che il medico non avesse stipulato altre polizze per il medesimo rischio.
Appunto, deduce che il dott. avrebbe stipulato altre polizze. CP_4 CP_3
Il sinistro è del 18 Giugno 2010. Una missiva in atti è sintomatica del fatto che la polizza fosse stata rinnovata fino al 2011 (quindi il rapporto assicurativo era ancora in essere, al momento in cui si è verificato l'evento).
La denuncia del sinistro è avvenuta il 19 Gennaio 2012, quindi entro il periodo di ultrattività biennale,
18 considerato che la polizza era ancora attiva al Giugno 2010.
Al contempo, non ha in alcun modo assolto all'onere di provare la circostanza, per cui il dott. CP_4
avrebbe sottoscritto altre polizze. CP_3
Quindi, anche la domanda di manleva del dott. nei confronti di è meritevole di CP_3 CP_4
accoglimento (al pari della domanda di garanzia proposta dalla casa di cura . CP_2
Pertanto, deve essere condannata a manlevare il dott. da ogni Controparte_4 CP_3
conseguenza negativa, derivante dalla domanda risarcitoria proposta da nei Controparte_1
confronti del professionista sanitario.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello, nonché in riforma della pronuncia di prime cure, si addiviene all'accoglimento, per la misura indicata, della domanda risarcitoria proposta in primo grado da
. Controparte_1
Vale a dire, la ed il dott. debbono essere condannati in solido al Controparte_2 CP_3
pagamento, in favore dell'odierna appellante, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 2.300,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come sopra meglio specificati.
Inoltre, trova accoglimento la domanda di manleva proposta dalla casa di cura nei confronti di CP_2
, e parimenti va accolta la domanda di garanzia proposta dal dott. Controparte_4 CP_3 nei confronti della medesima . CP_4
A questo punto, resta da statuire sul governo delle spese del doppio grado.
Sul governo delle spese del doppio grado
Il parziale accoglimento dell'appello (nonché della domanda proposta in primo grado da Controparte_1
) comporta di dover statuire sulle spese non soltanto del presente grado, ma anche del primo grado
[...]
(cd. “effetto espansivo interno”).
In ordine alle spese, è necessario confrontarsi con il secondo comma dell'art. 92 cpc, che, nella formulazione ratione temporis applicabile (antecedente alle modifiche di cui al D.L. 12 Settembre 2014 n.
132), consente la compensazione delle spese del giudizio qualora sussistano “gravi ed eccezionali ragioni”.
Ebbene, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, ricorrano gli estremi per la compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio tra tutte le parti.
In particolare, quanto al rapporto tra l'appellante ed i condannati in solido e CP_1 CP_2 [...]
, va evidenziato che la prospettazione (in punto di fatto) posta a fondamento della domanda CP_3
19 risarcitoria ha ingenerato un obiettivo margine di incertezza nella ricostruzione dell'an e del quantum debeatur.
L'attrice ha infatti imputato all'intervento chirurgico non soltanto il danno relativo alla frattura ed ai postumi temporanei, come riconosciuto in questa sede, ma anche l'ulteriore pregiudizio connesso alla lamentata asimmetria degli arti inferiori di 6,5 cm (asimmetria che, come accertato dal ctu, risultava in realtà preesistente all'operazione e riconducibile alla patologia congenita).
Tale articolazione della domanda ha sicuramente reso più complesso il vaglio giudiziale del nesso causale, avendo peraltro inciso in modo determinante sull'esito sfavorevole del giudizio di primo grado.
Parimenti, ricorrono i presupposti per la compensazione delle spese del doppio grado in ordine al rapporto interno tra la ed il sanitario, a tal fine rilevando il carattere solidale della responsabilità CP_2 accertata e la natura unitaria della condotta lesiva, nonché l'ulteriore circostanza che, nel presente giudizio, non sono state svolte azioni di rivalsa o domande di regresso idonee a definire l'assetto interno dei rapporti tra i due coobbligati in solido.
Si ritiene di dover disporre la compensazione delle spese del doppio grado anche tra e la casa di CP_4
cura nonché tra ed il dott. . CP_2 CP_4 CP_3
Invero, le gravi ed eccezionali ragioni si ravvisano nel fatto che, in definitiva, la domanda risarcitoria sia stata accolta per un importo minimo, di molto inferiore a quello originariamente richiesto. Di conseguenza,
è d'uopo valorizzare la circostanza per cui l'obbligo di manleva abbia ad oggetto importi molto limitati.
Infine, si ribadisce come l'appellante (già ammessa al gratuito patrocinio), nelle note Controparte_1
di trattazione scritta del 4 Giugno 2024, abbia dichiarato di rinunciare al patrocinio a spese dello Stato, in conseguenza del venir meno delle condizioni reddituali richieste (rinuncia espressa ribadita dalla ES della nelle note scritte depositate il 7 Luglio 2025). CP_1
Pertanto, a mezzo di contestuale e separato decreto collegiale, questa Corte (quale Giudice procedente) provvede alla revoca del provvedimento di ammissione, ai sensi dell'art. 136 DPR n. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della e di (appello notificato Controparte_1 Controparte_2 CP_3
anche ad , quale chiamata in garanzia sia dalla casa di cura che da ), Controparte_4 CP_3
nonché pronunciando sulle subordinate domande di manleva proposte dalla e da Controparte_2
nei confronti di , avverso la sentenza del Tribunale di Benevento n. CP_3 Controparte_9
2096/19, pubblicata il 29 Novembre 2019, e notificata il 5 Dicembre 2019, così provvede:
20 A) Accoglie l'appello per quanto di ragione;
per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado (ed in parziale accoglimento della domanda di prime cure), condanna in solido e Controparte_2 [...]
al pagamento, in favore di , a titolo di risarcimento danni, della somma di CP_3 Controparte_1 euro 2.300,00 (duemilatrecento/00), oltre interessi legali dal 18 Giugno 2010 e fino alla presente pronuncia sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al 18 Giugno
2010 – quale momento dell'illecito – e, quindi, anno per anno, ed a partire dal 18 Giugno 2010 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata;
dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cc.;
B) Accoglie le domande di garanzia e manleva, rispettivamente proposte dalla e da Controparte_2
; per l'effetto, CP_3
B1) Condanna a manlevare da ogni conseguenza negativa, Controparte_4 Controparte_2
derivante dalla domanda risarcitoria proposta da nei confronti della medesima casa Controparte_1
di cura;
B2) Condanna a manlevare il dott. da ogni conseguenza negativa, Controparte_4 CP_3 derivante dalla domanda risarcitoria proposta da nei confronti del medesimo dott. Controparte_1
CP_3
C) Dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 Dicembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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