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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 11/08/2025, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 9826/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 9826/2017 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO pendente
TRA
, (C.F. ) in proprio e nella qualità di garante Parte_1 C.F._1 della debitrice principale, elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Tanucci, n. 97, presso lo studio degli Avv.ti Leonardo Cocco e Salvatore Sorice che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di opposizione nonché alla comparsa di costituzione in aggiunta depositata in data 10.06.2021;
- opponente-
E
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Capua (CE), via Mazzocchi, n. 14, presso lo studio
Palange, rappresentata e difesa dall'Avv. Faustino Manfredonia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-opposta-
NONCHÉ
(C.F./P.IVA/ n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno/ n. Controparte_2
REA TV-421175) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Conegliano (TV), via
Vittorio Alfieri, n. 1, e, per essa, nella sua qualità mandataria Controparte_3
(C.F./P.IVA n. . di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza P.IVA_2
Brianza e Lodi/n. REA MI-1608374) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via Valtellina, n. 15/17, elettivamente domiciliate agli indirizzi pec e Email_1
rappresentate e difese dagli Avv.ti Arturo e Domenico Massignani Email_2 giusta procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.;
-interventrici ex art. 105 c.p.c.-
1 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.10.2017, la e Parte_2
, in proprio e nella qualità di garante della società, hanno proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2140/2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 11.08.2017 e notificato in data 11.09.2017, rispettivamente per € 1.094.429,84 ed €
510.882,87 in solido, oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 7.073,99 per onorari ed € 870,00 per spese.
Con l'opposizione proposta, la società e il legale rappresentante – fideiussore hanno dedotto: (i) che il decreto ingiuntivo si fonda su due contratti, ovvero sui contratti di conto corrente ipotecario n.
130/57/1060611 per atto del notaio del 27.11.2008, rep. n. 190469 racc. 331111 e n. Per_1
130/57/1082068 per atto del Notaio del 15.12.2010, rep. n. 72696 racc. 21347, intrattenuti dalla Per_2 società con la;
(ii) la nullità del primo contratto per la pattuizione di Controparte_1 interessi usurari per essere stati gli stessi determinati in relazione al tasso EU, in violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, ovvero per essere stati applicati gli interessi in maniera difforme rispetto a quanto espressamente convenuto;
(ii) la nullità delle clausole di entrambi i contratti relative agli interessi ultralegali, usurari, l'illegittimità della clausola di applicazione delle commissioni di massimo scoperto perché oggetto di capitalizzazione trimestrale nonché per mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto, ex art. 1346 cc.; (iii) l'illegittima applicazione ai rapporti di costi mai convenuti per iscritto.
Sulla scorta delle eccezioni proposte, gli opponenti hanno concluso chiedendo accogliersi l'opposizione e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria, hanno chiesto disporsi CTU tecnico-contabile volta alla rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti.
Con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore costituito, Avv. Leonardo Cocco, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 12.04.2018, si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 la quale, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata tardivamente iscritta a ruolo. Nel merito, la banca opposta ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione, chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite.
In particolare, la banca ha eccepito: (i) la genericità dell'eccezione relativa alla presunta usurarietà
2 degli interessi applicati al rapporto;
(ii) l'infondatezza dell'eccezione di nullità della determinazione dei tassi passivi applicati per essere state, tutte le somme annotate a debito, esattamente corrispondenti alla misura degli interessi convenuti;
(iii) la corretta applicazione ai rapporti della commissione di massimo scoperto, delle spese, dei costi ed accessori connessi all'erogazione del credito;
(iv) la natura di contratto autonomo delle garanzie prestate da , Parte_1 con la conseguenza che il garante non può opporre alcuna eccezione afferente il rapporto garantito.
Rigettata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza depositata in data 16.01.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 7.01.2020, il Tribunale ha accolto parzialmente la richiesta di CTU tecnico-contabile, con esclusione dell'indagine relativa all'applicazione di tassi usurari, per non avere gli opponenti depositato i D.M. determinativi del tasso soglia vigenti all'epoca della sottoscrizione dei contratti. Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. depositata nel fascicolo telematico in data 23.03.2020, si è costituita in giudizio Controparte_2
e, per essa, nella sua qualità di mandataria, quale cessionaria di Controparte_4 [...]
facendo proprie tutte le difese spiegate da quest'ultima, con vittoria di Controparte_5 spese di lite. Con istanza depositata nel fascicolo telematico in data 16.07.2020, la cessionaria ha dato atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento a carico della società opponente,
[...]
chiedendo dichiararsi l'interruzione del giudizio. All'udienza del 29.09.2020, il Parte_2
Tribunale ha dichiarato l'interruzione del giudizio nei confronti della fallita, ex art. 300 c.p.c. Con istanza depositata in data 3.02.2021, la cessionaria, rilevando che il giudizio non sarebbe stato riassunto nei termini, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. L'opponente , con istanza depositata nel Parte_1 fascicolo telematico in data 11.03.2021 ha evidenziato di aver tempestivamente riassunto il giudizio in data 28.12.2020 e che il deposito sarebbe stato “inspiegabilmente rifiutato” dalla cancelleria del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 8.01.2021, chiedendo, pertanto, disporsi la prosecuzione del giudizio. Con ordinanza depositata in data 10.08.2021, a scioglimento della riserva assunta in data 15.06.2021, il Tribunale ha onerato il ricorrente in riassunzione alla produzione entro il 30.09.2021 in via telematica del file in formato .eml dal quale risulti il rifiuto della cancelleria, rinviando per la verifica all'udienza del 26.10.2021. La causa è stata quindi nuovamente rinviata per l'acquisizione del file richiesto prima al 14.12.2021 e successivamente all'udienza del 22.03.2022.
Con ordinanza depositata in data 29.04.2022 il Tribunale, rilevato che l'errore nella trasmissione dell'atto di riassunzione al ruolo generale non costituisce errore scusabile, ha rinviato al 13.09.2022 per la precisazione delle conclusioni e nuovamente rinviato per i medesimi incombenti al 20.12.2022, trattenendo in quest'ultima data la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
3 c.p.c. Con ordinanza depositata nel fascicolo telematico in data 14.06.2023, il Tribunale, nel rilevare che l'evento interruttivo era stato disposto esclusivamente nei confronti della società fallita,
[...]
ha rimesso la causa sul ruolo, fissando per il conferimento dell'incarico peritale Parte_2
l'udienza del 12.09.2023. Depositato l'elaborato peritale, l'intervenuta opposta ha chiesto emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nonché chiamarsi il CTU a chiarimenti. Con ordinanza del 23.08.2024, il Tribunale ha rigettato l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione, in considerazione della necessità di effettuare un ricalcolo relativo agli interessi, conferendo incarico integrativo al consulente nominato. Depositato l'elaborato peritale integrativo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25.02.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 18.10.2019 giusta decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile – area concorsuale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Basti in questa sede osservare che, contrariamente rispetto a quanto sostenuto dalla banca opposta, le cui difese sono state fatte proprie dalla cessionaria interventrice ex art. 105 c.p.c., l'iscrizione a ruolo dell'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di garante della Parte_1 società poi fallita è avvenuta ad opera della cancelleria in data 3.11.2017 Parte_2 benché gli opponenti avessero tempestivamente depositato l'atto di opposizione nel termine, ovvero in data 31.10.2017, come da schermata del fascicolo telematico allegata dagli stessi (cfr. all. 1, istanza del 28.05.2018).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...] sollevata dall'opponente con le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. Controparte_2
127 ter c.p.c. in data 24.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025.
La società invero, ha fornito la prova della titolarità della cessione del credito Controparte_2 oggetto del processo (ovvero l'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario) e la prova di aver assolto gli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessione del credito è negozio
4 consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari” e che “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.” (cfr. Cass. 19.02.2019, n. 4713; Cass. 29.09.2020, n. 20495, Cass.
17.03.2006, n. 5997). In caso di contestazione del credito, spetta, come già anticipato, sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco.
Nella fattispecie, l'onere risulta adempiuto dall'interventrice, la quale ha prodotto la Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 147 del 13.12.2019 da cui risulta la cessione in blocco di crediti, tra cui anche quello oggetto di causa.
Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dalla banca opposta rispetto alla posizione del garante opponente.
La infatti, qualificando le fideiussioni prestate da Controparte_6 [...]
come contratti autonomi di garanzia, ha ritenuto improponibili da parte di questi Parte_1 le questioni sollevate rispetto ai rapporti bancari garantiti oggetto della procedura monitoria.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Invero, la banca, sin dall'introduzione del procedimento monitorio, ha prodotto i due contratti di conto corrente ipotecario stipulati con la società In particolare, nel contratto di Parte_2
c/c n. 130/57/1082068 per atto del Notaio del 15.12.2010, rep. n. 72696 racc. 21347, si evince Per_2 che il si è impegnato al rilascio della garanzia indicata all'art. 4 del contratto, mentre nel Parte_1 contratto di c/c n. 130/57/1060611 per atto del notaio del 27.11.2008 (cfr. contratto allegato Per_1 dalla banca alla comparsa di costituzione e risposta, p.3), rep. n. 190469 racc. 331111 si evince la fideiussione solidale prestata con cui l'opponente garante dietro semplice invito della Banca, da effettuarsi con lettera raccomandata al domicilio eletto in contratto, si obbliga a versare immediatamente tutte le somme che saranno dovute dalla parte mutuataria di cui si è reso garante anche in caso di opposizione della ditta (cfr. contratto allegato dalla banca alla comparsa di costituzione e risposta, art. 8, p. 5).
Orbene, non vi è alcuna evidenza di quanto sostenuto dall'opposta in ordine alla clausola del pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, onde non ricorrono elementi che ne inducano la qualificazione nel senso di un contratto autonomo di garanzia.
Ad abudantiam, si osserva che la presenza, nel contratto, di una clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” comporta solitamente l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene fa richiesta, con la facoltà poi di ripetere dal garantito quanto versato: tale pattuizione,
5 però, non identifica automaticamente il contratto come garantievertrag, posto che successivamente al pagamento il garante può far valere le eccezioni relative al rapporto principale. Pertanto, una siffatta clausola al massimo può qualificare il rapporto come fideiussione con clausola "solve et repete", ove il fideiussore può sempre, anche se solo dopo aver pagato, opporre al creditore le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito.
Infine, in via preliminare, deve essere rammentato che il giudizio è stato dichiarato interrotto nei confronti della società ex art. 43 L.Fall. a seguito della dichiarazione del Fallimento della
[...] nei cui confronti il giudizio non è stato riassunto, con la conseguenza che nei Parte_2 confronti del fallimento opera l'estinzione per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c.
2. Sul merito
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo integra un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n.
17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466, Cass. N. 14640 del 6 giugno 2018).
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia stata fondata su motivi non solo formali, ma sostanziali, nel giudizio a cognizione piena, successivo all'emissione del provvedimento monitorio, spetta alla parte opposta produrre i contratti stipulati, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria della risulta provata. Parte opposta, infatti, ha CP_1 prodotto i contratti di conto corrente ipotecario n. 130/57/1082068 per atto del Notaio del Per_2
15.12.2010, rep. n. 72696 racc. 21347 e n. 130/57/1060611 per atto del notaio del Per_1
27.11.2008, provvedendo a documentarne l'andamento.
Ciò posto, deve ulteriormente rammentarsi che dall'indagine peritale disposta dal Tribunale è stata esclusa la verifica dell'eccepita nullità delle clausole determinative degli interessi passivi per superamento del tasso soglia, in violazione della L. n. 108/1996. Come già osservato con l'ordinanza depositata in data 16.01.2020, infatti, gli originari opponenti non hanno provveduto alla produzione dei D.M. determinativi del tasso-soglia vigenti all'epoca della sottoscrizione dei contratti di conto corrente ipotecari che, non costituendo atti normativi, non essendo nemmeno annoverati tra le fonti del diritto ex art. 1 preleggi, non sono soggetti al principio iura novit curia, sicché era onere degli
6 opponenti, che hanno fatto richiesta di verificare l'usurarietà dei tassi applicati in contratto, la produzione dei D.M. in giudizio. Questo Tribunale è consapevole dell'esistenza di un orientamento difforme della Suprema Corte di Cassazione e, tuttavia evidenzia che condividendo per quanto qui di interesse, il principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per il quale la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c.; principio, questo, da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che come noto non comprende i Decreti Ministeriali tra le fonti del diritto (Cass. Civ., Sezioni Unite, 29.04.2009, n. 9941). Non avendo assolto l'opponente all'onere sullo stesso gravante rispetto alla produzione in giudizio dei decreti ministeriali vigenti al momento della sottoscrizione dei contratti in esame, alcuna indagine in punto di accertamento dell'usurarietà di tali tassi deve essere disposta.
Tanto premesso, con riferimento al contratto di c/c ipotecario n. 130/57/1060611 per atto del Notar
del 27/11/2008 rep. n. 190469, l'opponente ha dedotto la nullità della pattuizione relativa Per_1 al tasso EU, in violazione dell'art. 2 della L. n.287/1990, ovvero la nullità della relativa pattuizione per essere stati applicati al rapporto interessi in maniera difforme rispetto a quanto espressamente convenuto.
Al fine di esaminare l'eccezione proposta, occorre prendere le mosse dalla clausola determinativa degli interessi di cui all'art. 2 del relativo contratto, la quale prevede che la parte finanziata Società
“ ” si obbliga a corrispondere sul Parte_3 finanziamento, in via trimestrale posticipata, la prima volta con valuta trentuno dicembre 2008 e
l'ultima volta alla scadenza del presente finanziamento, un interesse calcolato al tasso EURIBOR
TRE MESI rilevato dalle medie mensili dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno
e fino alla scadenza del finanziamento, maggiorato di uno SPREAD di 2,50 (due virgola cinquanta) punti percentuali p.a. (…) Le spese per operazioni sono fissate nella misura di € 1,95 (euro uno e novantacinque centesimi) cadauna. Il tasso di interesse risultante sulle somme a credito della Banca sarà aumentato di una commissione di zero virgola novanta per cento con liquidazione trimestrale al trentuno marzo, trenta giugno, trenta settembre e trentuno dicembre di ogni anno. Le chiusure e le relative capitalizzazioni degli interessi nella misura indicata sul conto corrente avranno luogo a fine di ogni trimestre solare e precisamente il trentuno marzo, trenta giugno, trenta settembre e trentuno dicembre di ogni anno. Le competenze maturate a debito dovranno essere corrisposte dalla società alla data della contabilizzazione anche nel caso di contestazione giudiziaria e fino alla effettiva estinzione del conto. Sull'eventuale saldo a credito la corrisponderà un tasso dello CP_1
0,10% (zero virgola dieci per cento) in ragione dell'anno.
Preliminarmente, il Tribunale non può non evidenziare che il contratto in esame è stato stipulato dalla
7 società con la il 27.11.2008, istituto di credito, questo, che non è Controparte_5 annoverato nel panel delle banche nei confronti delle quali la Commissione Europea ha accertato la nullità di intese anticoncorrenziali, sicché in tale fattispecie deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Ne consegue che per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto,
l'opponente avrebbe dovuto fornire compiuta prova della manipolazione del parametro EU, che, per contro, nel caso di specie, non è stata offerta.
Ciò posto, il consulente nominato ha provveduto a verificare se durante lo svolgimento del rapporto l'istituto bancario abbia effettivamente applicato il tasso come indicato in contratto rilevando che la banca non avrebbe mai applicato il tasso concordato. Pertanto, seguito del quesito integrativo sottoposto dal Tribunale con ordinanza depositata in data 26.08.2024, l'esperto ha così provveduto a ricalcolare il saldo passivo del rapporto applicando il tasso calcolato con riferimento agli indici
EU (cfr. CTU integrativa depositata in data 12.12.2024, p. 5).
Parte opponente ha, ancora, dedotto l'illegittimità della clausola di applicazione delle commissioni di massimo scoperto non solo perché oggetto di capitalizzazione trimestrale ma anche per mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto, ex art. 1346 c.c. con riferimento sia al contratto di c/c ipotecario n. 130/57/1060611 per atto del Notar del 27/11/2008 rep. n. Per_1
190469 e racc. 331111, sia rispetto al c/c ipotecario n. 130/57/1082068 su atto per notar del Per_2
15/12/2010 rep. n. 72696 e racc. 21347.
Per la disamina del relativo regime giuridico, va individuato preliminarmente come tale commissione debba essere intesa.
Sul punto, si sono date due diverse definizioni: la prima, secondo la quale tale commissione è un'obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo-avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi;
la seconda, secondo la quale la commissione di massimo scoperto è una remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma stessa;
parlandosi - nel primo caso - di commissione "sull'utilizzato", e - nel secondo caso - di commissione
"sull'affidato”. Tale ultima tesi, secondo questo Giudice, appare la più corretta, non solo per l'autorevole “avallo” ricevuto dalla Corte di Cassazione (Cass., 18 gennaio 2006 n. 870); ma anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 (quindi, dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto, cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza
8 n. 11772 del 06.08.2002). In ragione di tale definizione, la commissione di massimo scoperto è legittima solo se applicata in presenza di un'apertura di credito in conto corrente, con un computo sull'accordato e non sull'utilizzato. Successivamente, il c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 28 novembre
2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009) ha stabilito, all'art. 2 bis, co.1, le condizioni affinché la c.m.s. sia valida: 1) il saldo negativo del conto corrente deve avere una durata superiore a trenta giorni;
2) il conto deve essere "affidato" (non si applica più sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca o su conti non affidati); infine, 3) va computata sull'utilizzato. Inoltre, tale decreto dispone che la commissione per la sola messa a disposizione dei fondi è legittima se il compenso sia
1) predeterminato con un patto scritto non rinnovabile tacitamente;
2) pattuito in maniera omnicomprensiva (tale, cioè, da assorbire tutte quelle voci di spesa sull'apertura di credito, comunque denominate, che non siano riconducibili al tasso o alla «nuova» c.m.s.); 3) in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, di talché detto corrispettivo deve essere calcolato in termini percentuali o comunque proporzionali rispetto all'accordato; 4) evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale;
5) non superiore allo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il successivo comma 3 del menzionato D.L., poi, contiene una disciplina transitoria, prevedendo che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni». A chiusura dell'evoluzione normativa che si è registrata al riguardo, è intervenuta la modifica dell'art. 117 bis T.U.B. (rubricato, appunto, “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art. 6 bis, d.l.
6.12.2011 convertito – con modificazioni – dalla l.
22.12.2011 n. 214, secondo il quale la commissione di massimo scoperto deve essere calcolata sull'affidato (tanto che dovrebbe parlarsi di “commissione massimo affidato”), qualificandola - così
- commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, con un limite massimo percentuale sull'affidamento sempre pari allo 0,5 % (avendo come base di calcolo la somma massima messa a disposizione) a pena di nullità. In conclusione, posto che la esatta determinazione o determinabilità del criterio di computo della c.m.s. è requisito indefettibile ai fini della validità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1346 c.c., la stessa commissione deve comunque rispettare i parametri imposti dal legislatore in virtù delle richiamate disposizioni.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il CTU ha osservato che nel contratto di c/c ipotecario n.
130/57/1060611 per atto del Notar del 27/11/2008 rep. n. 190469 esaminato non è stato Per_1
9 specificamente indicato il criterio della modalità di calcolo della c.m.s., essendo stata indicata la commissione unicamente nel documento di sintesi allegato al contratto tra le condizioni economiche che, tra l'altro, prevede l'indicazione della sola percentuale della commissione (cfr. CTU, p. 12).
In tema, la giurisprudenza ha evidenziato che la commissione di massimo scoperto rappresenta il costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, cioè è la 'ricompensa' riconosciuta alla banca per l'onere di dover tenere adeguate riserve liquide, commisurate al margine di credito disponibile non ancora utilizzato dal correntista. Tale clausola, pur legittimamente inseribile nel contratto, deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo e specificazione chiara su quali importi e per quali periodi viene applicata, in modo da consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. La legittimità della commissione di massimo scoperto, quindi, è subordinata alla circostanza che sia pattuita in forma scritta, con puntuale determinazione dei parametri applicativi (Trib. Catania, 23.05.2022, n. 2353).
Rilevando che non si è verificata alcuna capitalizzazione trimestrale della commissione (CTU, p. 13)
e che, in ogni caso, le somme addebitate venivano in pari data girate su altro conto corrente, in difetto dell'indicazione delle modalità di determinazione della commissione di massimo scoperto e della base di calcolo, correttamente il consulente nominato ha espunto dal ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente la relativa somma.
Con riferimento al contratto di c/c ipotecario n. 130/57/1082068 su atto per notar del Per_2
15/12/2010 rep. n. 72696 e racc. 21347, l'esperto nominato ha evidenziato che all'art. 2 al quarto capoverso è stato previsto che “Il tasso di interesse risultante sulle somme a credito della Banca sarà aumentato della commissione di massimo scoperto pari al 0,50% con liquidazione trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. E' altresì a carico della parte finanziata la Commissione di massimo scoperto (C.M.S.), che rappresenta il corrispettivo pagato per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo della apertura di credito;
essa rappresenta la percentuale applicata, in coincidenza con le liquidazioni contabili periodiche ed in aggiunta agli interessi, allorché il saldo sul conto, in presenza di una apertura di credito e nei limiti della stessa, risulti a debito per almeno
30 giorni continuativi, anche se tale saldo debitore si realizza a partire dal periodo di liquidazione periodica precedente;
l'aliquota percentuale si applica sulla punta massima di esposizione raggiunta nel corso del trimestre nel limite dell'apertura di credito concessa” e che ogni trimestre la banca ha addebitato il costo, contrattualmente previsto, di € 29,00 per “Spese Gestione Apercredito” (cfr. CTU,
p. 21). Dunque, correttamente, il consulente ha provveduto al ricalcolo del saldo del rapporto espungendo le somme addebitate a titolo di c.m.s. fino al terzo trimestre del 2012.
10 Con l'opposizione proposta, infine, è stata dedotta l'applicazione ad entrambi i rapporti di spese e costi non convenuti per iscritto.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Il CTU nominato, con la consulenza depositata, ha evidenziato che per entrambi i rapporti dedotti in giudizio sono stati indicati per iscritto nelle condizioni economiche del documento di sintesi sottoscritto dalle parti e allegati ai contratti i costi e le spese applicate ai rapporti.
In definitiva, aderendo alla ricostruzione operata dal CTU nominato, nei cui elaborati – scevro da vizi e da incongruenze logiche, oltre ad essere redatto con serie e indiscutibile rigore scientifico – è stato appurato che nel rapporto di conto corrente ipotecario n. 130/57/1060611 per atto del Notar Per_1 del 27/11/2008 rep. n. 190469 e racc. 331111, escludendo le somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e i maggiori interessi addebitati, il saldo a debito della società correntista è pari ad
€ 636.896,78 (cfr. CTU integrativa depositata in data 12.12.2024, p. 5) mentre, con riferimento al rapporto di conto corrente ipotecario n. 130/57/1082068 su atto per notar del 15/12/2010 rep. Per_2
n. 72696 e racc. 21347, il consulente ha provveduto a sottrarre dal saldo del conto (pari ad €
501.429,69 a debito) i maggiori interessi addebitati a titolo di commissioni di massimo scoperto non dovute, rideterminando pertanto il saldo in € 487.429,69 a debito della correntista, somme garantite dall'opponente fino alla concorrenza di € 1.300.000,00.
All'accoglimento parziale dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra l'opponente e la in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., le spese, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, sono compensate per ½ mentre per la restante metà sono poste a carico dell'opponente soccombente e liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, limitatamente alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase istruttoria.
Nei rapporti tra l'opponente e l'intervenuta in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., le spese, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, sono compensate per ½ mentre per la restante metà sono poste a carico dell'opponente soccombente e liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, limitatamente alla fase decisoria.
Le spese della compiuta CTU, già liquidate in € 9.000,00 (novemila/00) per onorari con decreto del
25.02.2025 sono definitivamente poste a carico delle parti in solido, atteso lo svolgimento della stessa nell'interesse del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 9826/2017 avente ad oggetto
11 CONTRATTI BANCARI pendente tra - opponente- e Parte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t. - opposta- nonché
[...] Controparte_2
e, per essa, nella sua qualità mandataria in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., - interventrice ex art. 105 c.p.c. - ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione,
e per l'effetto:
Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti del Controparte_7
Revoca il decreto ingiuntivo n. 2140/2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della Dott.ssa Luigia Franzese in data 11.08.2017;
Condanna l'opponente al pagamento di € 636.896,78 Parte_1
(seicentotrentaseimilaottocentonovatasei/79) quale saldo debitorio del conto corrente ipotecario n.
130/57/1060611 per atto del Notar del 27/11/2008 rep. n. 190469 e racc. 331111 ed € Per_1
487.429,69 (quattrocentoottantasettemilaquattrocentoventinove/60) quale saldo debitorio del conto corrente ipotecario n. 130/57/1082068 su atto per notar del 15/12/2010 rep. n. 72696 e Per_2 racc. 21347, in favore di in qualità di mandataria di Controparte_3 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal deposito della
[...] sentenza e fino al soddisfo;
Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, Controparte_5 ex D.M. n. 147/2022, nella misura già compensata di ½ in complessivi € 13.767,00
(tredicimilasettecentosessantasette/00) per compenso professionale (di cui € 2.994,50 per la fase di studio, € 1.975,50 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'interventrice ex Parte_1 art. 105 c.p.c., e, per essa, nella sua qualità mandataria Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n.
[...]
147/2022, nella misura già compensata di ½ in complessivi € 5.208,00 (cinquemiladuecentootto/00) per la fase decisoria per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Pone definitivamente a carico delle parti in solido, le spese della CTU già liquidate in € 9.000,00
(novemila/00) come da decreto del 25.02.2025.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11.08.2025
Il Giudice
Marta Sodano
12 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione III, in persona del G.U. Dr.ssa Marta Sodano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 9826/2017 avente ad oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO pendente
TRA
, (C.F. ) in proprio e nella qualità di garante Parte_1 C.F._1 della debitrice principale, elettivamente domiciliato in Caserta, alla via Tanucci, n. 97, presso lo studio degli Avv.ti Leonardo Cocco e Salvatore Sorice che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce all'atto di opposizione nonché alla comparsa di costituzione in aggiunta depositata in data 10.06.2021;
- opponente-
E
(C.F. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Capua (CE), via Mazzocchi, n. 14, presso lo studio
Palange, rappresentata e difesa dall'Avv. Faustino Manfredonia giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
-opposta-
NONCHÉ
(C.F./P.IVA/ n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno/ n. Controparte_2
REA TV-421175) in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Conegliano (TV), via
Vittorio Alfieri, n. 1, e, per essa, nella sua qualità mandataria Controparte_3
(C.F./P.IVA n. . di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza P.IVA_2
Brianza e Lodi/n. REA MI-1608374) in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano, via Valtellina, n. 15/17, elettivamente domiciliate agli indirizzi pec e Email_1
rappresentate e difese dagli Avv.ti Arturo e Domenico Massignani Email_2 giusta procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c.;
-interventrici ex art. 105 c.p.c.-
1 CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, nonché alle comparse depositate nei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 21.10.2017, la e Parte_2
, in proprio e nella qualità di garante della società, hanno proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2140/2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in data 11.08.2017 e notificato in data 11.09.2017, rispettivamente per € 1.094.429,84 ed €
510.882,87 in solido, oltre interessi e spese del procedimento monitorio liquidate in € 7.073,99 per onorari ed € 870,00 per spese.
Con l'opposizione proposta, la società e il legale rappresentante – fideiussore hanno dedotto: (i) che il decreto ingiuntivo si fonda su due contratti, ovvero sui contratti di conto corrente ipotecario n.
130/57/1060611 per atto del notaio del 27.11.2008, rep. n. 190469 racc. 331111 e n. Per_1
130/57/1082068 per atto del Notaio del 15.12.2010, rep. n. 72696 racc. 21347, intrattenuti dalla Per_2 società con la;
(ii) la nullità del primo contratto per la pattuizione di Controparte_1 interessi usurari per essere stati gli stessi determinati in relazione al tasso EU, in violazione dell'art. 2 della L. n. 287/1990, ovvero per essere stati applicati gli interessi in maniera difforme rispetto a quanto espressamente convenuto;
(ii) la nullità delle clausole di entrambi i contratti relative agli interessi ultralegali, usurari, l'illegittimità della clausola di applicazione delle commissioni di massimo scoperto perché oggetto di capitalizzazione trimestrale nonché per mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto, ex art. 1346 cc.; (iii) l'illegittima applicazione ai rapporti di costi mai convenuti per iscritto.
Sulla scorta delle eccezioni proposte, gli opponenti hanno concluso chiedendo accogliersi l'opposizione e per l'effetto disporre la revoca del decreto ingiuntivo opposto. In via istruttoria, hanno chiesto disporsi CTU tecnico-contabile volta alla rideterminazione del rapporto dare/avere tra le parti.
Con vittoria di spese di lite con attribuzione al procuratore costituito, Avv. Leonardo Cocco, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 12.04.2018, si è costituita in giudizio la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 la quale, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità e l'inammissibilità dell'opposizione per essere stata tardivamente iscritta a ruolo. Nel merito, la banca opposta ha dedotto l'infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione, chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese di lite.
In particolare, la banca ha eccepito: (i) la genericità dell'eccezione relativa alla presunta usurarietà
2 degli interessi applicati al rapporto;
(ii) l'infondatezza dell'eccezione di nullità della determinazione dei tassi passivi applicati per essere state, tutte le somme annotate a debito, esattamente corrispondenti alla misura degli interessi convenuti;
(iii) la corretta applicazione ai rapporti della commissione di massimo scoperto, delle spese, dei costi ed accessori connessi all'erogazione del credito;
(iv) la natura di contratto autonomo delle garanzie prestate da , Parte_1 con la conseguenza che il garante non può opporre alcuna eccezione afferente il rapporto garantito.
Rigettata la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, esperito con esito negativo il procedimento di mediazione, concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., con ordinanza depositata in data 16.01.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza 7.01.2020, il Tribunale ha accolto parzialmente la richiesta di CTU tecnico-contabile, con esclusione dell'indagine relativa all'applicazione di tassi usurari, per non avere gli opponenti depositato i D.M. determinativi del tasso soglia vigenti all'epoca della sottoscrizione dei contratti. Con comparsa di intervento ex art. 105 c.p.c. depositata nel fascicolo telematico in data 23.03.2020, si è costituita in giudizio Controparte_2
e, per essa, nella sua qualità di mandataria, quale cessionaria di Controparte_4 [...]
facendo proprie tutte le difese spiegate da quest'ultima, con vittoria di Controparte_5 spese di lite. Con istanza depositata nel fascicolo telematico in data 16.07.2020, la cessionaria ha dato atto dell'intervenuta dichiarazione di fallimento a carico della società opponente,
[...]
chiedendo dichiararsi l'interruzione del giudizio. All'udienza del 29.09.2020, il Parte_2
Tribunale ha dichiarato l'interruzione del giudizio nei confronti della fallita, ex art. 300 c.p.c. Con istanza depositata in data 3.02.2021, la cessionaria, rilevando che il giudizio non sarebbe stato riassunto nei termini, ha chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio e la definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. L'opponente , con istanza depositata nel Parte_1 fascicolo telematico in data 11.03.2021 ha evidenziato di aver tempestivamente riassunto il giudizio in data 28.12.2020 e che il deposito sarebbe stato “inspiegabilmente rifiutato” dalla cancelleria del
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 8.01.2021, chiedendo, pertanto, disporsi la prosecuzione del giudizio. Con ordinanza depositata in data 10.08.2021, a scioglimento della riserva assunta in data 15.06.2021, il Tribunale ha onerato il ricorrente in riassunzione alla produzione entro il 30.09.2021 in via telematica del file in formato .eml dal quale risulti il rifiuto della cancelleria, rinviando per la verifica all'udienza del 26.10.2021. La causa è stata quindi nuovamente rinviata per l'acquisizione del file richiesto prima al 14.12.2021 e successivamente all'udienza del 22.03.2022.
Con ordinanza depositata in data 29.04.2022 il Tribunale, rilevato che l'errore nella trasmissione dell'atto di riassunzione al ruolo generale non costituisce errore scusabile, ha rinviato al 13.09.2022 per la precisazione delle conclusioni e nuovamente rinviato per i medesimi incombenti al 20.12.2022, trattenendo in quest'ultima data la causa in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190
3 c.p.c. Con ordinanza depositata nel fascicolo telematico in data 14.06.2023, il Tribunale, nel rilevare che l'evento interruttivo era stato disposto esclusivamente nei confronti della società fallita,
[...]
ha rimesso la causa sul ruolo, fissando per il conferimento dell'incarico peritale Parte_2
l'udienza del 12.09.2023. Depositato l'elaborato peritale, l'intervenuta opposta ha chiesto emettersi ordinanza ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nonché chiamarsi il CTU a chiarimenti. Con ordinanza del 23.08.2024, il Tribunale ha rigettato l'istanza di emissione di ordinanza ingiunzione, in considerazione della necessità di effettuare un ricalcolo relativo agli interessi, conferendo incarico integrativo al consulente nominato. Depositato l'elaborato peritale integrativo, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 25.02.2025 e trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari
In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo in data 18.10.2019 giusta decreto del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di assegnazione alla III sezione civile – area concorsuale.
Sempre in via preliminare, si dà atto che la presente sentenza viene redatta ai sensi degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. che, come modificati dalla legge n. 69/2009, consentono una concisa esposizione delle questioni di fatto rilevanti e delle ragioni giuridiche della decisione.
Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione.
L'eccezione è infondata e va rigettata per quanto di ragione.
Basti in questa sede osservare che, contrariamente rispetto a quanto sostenuto dalla banca opposta, le cui difese sono state fatte proprie dalla cessionaria interventrice ex art. 105 c.p.c., l'iscrizione a ruolo dell'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di garante della Parte_1 società poi fallita è avvenuta ad opera della cancelleria in data 3.11.2017 Parte_2 benché gli opponenti avessero tempestivamente depositato l'atto di opposizione nel termine, ovvero in data 31.10.2017, come da schermata del fascicolo telematico allegata dagli stessi (cfr. all. 1, istanza del 28.05.2018).
Sempre in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
[...] sollevata dall'opponente con le note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. Controparte_2
127 ter c.p.c. in data 24.02.2025 in sostituzione dell'udienza del 25.02.2025.
La società invero, ha fornito la prova della titolarità della cessione del credito Controparte_2 oggetto del processo (ovvero l'operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della L. n. 130 del 30 aprile 1999 ed art. 58 del Testo Unico Bancario) e la prova di aver assolto gli obblighi pubblicitari mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
A tal proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che “la cessione del credito è negozio
4 consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari” e che “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 del testo unico bancario (L. n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c.” (cfr. Cass. 19.02.2019, n. 4713; Cass. 29.09.2020, n. 20495, Cass.
17.03.2006, n. 5997). In caso di contestazione del credito, spetta, come già anticipato, sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte tra quelli oggetto dell'operazione di cessione in blocco.
Nella fattispecie, l'onere risulta adempiuto dall'interventrice, la quale ha prodotto la Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana Parte Seconda n. 147 del 13.12.2019 da cui risulta la cessione in blocco di crediti, tra cui anche quello oggetto di causa.
Ancora in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione formulata dalla banca opposta rispetto alla posizione del garante opponente.
La infatti, qualificando le fideiussioni prestate da Controparte_6 [...]
come contratti autonomi di garanzia, ha ritenuto improponibili da parte di questi Parte_1 le questioni sollevate rispetto ai rapporti bancari garantiti oggetto della procedura monitoria.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Invero, la banca, sin dall'introduzione del procedimento monitorio, ha prodotto i due contratti di conto corrente ipotecario stipulati con la società In particolare, nel contratto di Parte_2
c/c n. 130/57/1082068 per atto del Notaio del 15.12.2010, rep. n. 72696 racc. 21347, si evince Per_2 che il si è impegnato al rilascio della garanzia indicata all'art. 4 del contratto, mentre nel Parte_1 contratto di c/c n. 130/57/1060611 per atto del notaio del 27.11.2008 (cfr. contratto allegato Per_1 dalla banca alla comparsa di costituzione e risposta, p.3), rep. n. 190469 racc. 331111 si evince la fideiussione solidale prestata con cui l'opponente garante dietro semplice invito della Banca, da effettuarsi con lettera raccomandata al domicilio eletto in contratto, si obbliga a versare immediatamente tutte le somme che saranno dovute dalla parte mutuataria di cui si è reso garante anche in caso di opposizione della ditta (cfr. contratto allegato dalla banca alla comparsa di costituzione e risposta, art. 8, p. 5).
Orbene, non vi è alcuna evidenza di quanto sostenuto dall'opposta in ordine alla clausola del pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni”, onde non ricorrono elementi che ne inducano la qualificazione nel senso di un contratto autonomo di garanzia.
Ad abudantiam, si osserva che la presenza, nel contratto, di una clausola “a prima richiesta” o “a semplice richiesta scritta” comporta solitamente l'impegno del garante a pagare non appena il creditore gliene fa richiesta, con la facoltà poi di ripetere dal garantito quanto versato: tale pattuizione,
5 però, non identifica automaticamente il contratto come garantievertrag, posto che successivamente al pagamento il garante può far valere le eccezioni relative al rapporto principale. Pertanto, una siffatta clausola al massimo può qualificare il rapporto come fideiussione con clausola "solve et repete", ove il fideiussore può sempre, anche se solo dopo aver pagato, opporre al creditore le eccezioni attinenti all'esistenza e alla validità del credito.
Infine, in via preliminare, deve essere rammentato che il giudizio è stato dichiarato interrotto nei confronti della società ex art. 43 L.Fall. a seguito della dichiarazione del Fallimento della
[...] nei cui confronti il giudizio non è stato riassunto, con la conseguenza che nei Parte_2 confronti del fallimento opera l'estinzione per inattività delle parti ex art. 307 c.p.c.
2. Sul merito
L'opposizione è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e per le causali di cui in motivazione.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo integra un ordinario giudizio di cognizione nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, esprime una domanda di condanna da valutarsi anche in caso di revoca del provvedimento monitorio per motivi formali (Cass. n. 5754 del 10 marzo 2009; Cass. n. 15339 del 10 dicembre 2000) ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. tra molte, Cass. n. 5915 dell'11 marzo 2011, Cass. n.5071 del 3 marzo 2009, Cass. n.
17371 del 17 novembre 2003, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466, Cass. N. 14640 del 6 giugno 2018).
Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento sia stata fondata su motivi non solo formali, ma sostanziali, nel giudizio a cognizione piena, successivo all'emissione del provvedimento monitorio, spetta alla parte opposta produrre i contratti stipulati, documentare l'andamento del rapporto e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Orbene, nel caso in esame, la pretesa creditoria della risulta provata. Parte opposta, infatti, ha CP_1 prodotto i contratti di conto corrente ipotecario n. 130/57/1082068 per atto del Notaio del Per_2
15.12.2010, rep. n. 72696 racc. 21347 e n. 130/57/1060611 per atto del notaio del Per_1
27.11.2008, provvedendo a documentarne l'andamento.
Ciò posto, deve ulteriormente rammentarsi che dall'indagine peritale disposta dal Tribunale è stata esclusa la verifica dell'eccepita nullità delle clausole determinative degli interessi passivi per superamento del tasso soglia, in violazione della L. n. 108/1996. Come già osservato con l'ordinanza depositata in data 16.01.2020, infatti, gli originari opponenti non hanno provveduto alla produzione dei D.M. determinativi del tasso-soglia vigenti all'epoca della sottoscrizione dei contratti di conto corrente ipotecari che, non costituendo atti normativi, non essendo nemmeno annoverati tra le fonti del diritto ex art. 1 preleggi, non sono soggetti al principio iura novit curia, sicché era onere degli
6 opponenti, che hanno fatto richiesta di verificare l'usurarietà dei tassi applicati in contratto, la produzione dei D.M. in giudizio. Questo Tribunale è consapevole dell'esistenza di un orientamento difforme della Suprema Corte di Cassazione e, tuttavia evidenzia che condividendo per quanto qui di interesse, il principio statuito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione per il quale la natura di atti meramente amministrativi dei decreti ministeriali rende inapplicabile il principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c.; principio, questo, da coordinarsi, sul piano ermeneutico, con il disposto dell'art. 1 delle preleggi, che come noto non comprende i Decreti Ministeriali tra le fonti del diritto (Cass. Civ., Sezioni Unite, 29.04.2009, n. 9941). Non avendo assolto l'opponente all'onere sullo stesso gravante rispetto alla produzione in giudizio dei decreti ministeriali vigenti al momento della sottoscrizione dei contratti in esame, alcuna indagine in punto di accertamento dell'usurarietà di tali tassi deve essere disposta.
Tanto premesso, con riferimento al contratto di c/c ipotecario n. 130/57/1060611 per atto del Notar
del 27/11/2008 rep. n. 190469, l'opponente ha dedotto la nullità della pattuizione relativa Per_1 al tasso EU, in violazione dell'art. 2 della L. n.287/1990, ovvero la nullità della relativa pattuizione per essere stati applicati al rapporto interessi in maniera difforme rispetto a quanto espressamente convenuto.
Al fine di esaminare l'eccezione proposta, occorre prendere le mosse dalla clausola determinativa degli interessi di cui all'art. 2 del relativo contratto, la quale prevede che la parte finanziata Società
“ ” si obbliga a corrispondere sul Parte_3 finanziamento, in via trimestrale posticipata, la prima volta con valuta trentuno dicembre 2008 e
l'ultima volta alla scadenza del presente finanziamento, un interesse calcolato al tasso EURIBOR
TRE MESI rilevato dalle medie mensili dei mesi di febbraio, maggio, agosto e novembre di ogni anno
e fino alla scadenza del finanziamento, maggiorato di uno SPREAD di 2,50 (due virgola cinquanta) punti percentuali p.a. (…) Le spese per operazioni sono fissate nella misura di € 1,95 (euro uno e novantacinque centesimi) cadauna. Il tasso di interesse risultante sulle somme a credito della Banca sarà aumentato di una commissione di zero virgola novanta per cento con liquidazione trimestrale al trentuno marzo, trenta giugno, trenta settembre e trentuno dicembre di ogni anno. Le chiusure e le relative capitalizzazioni degli interessi nella misura indicata sul conto corrente avranno luogo a fine di ogni trimestre solare e precisamente il trentuno marzo, trenta giugno, trenta settembre e trentuno dicembre di ogni anno. Le competenze maturate a debito dovranno essere corrisposte dalla società alla data della contabilizzazione anche nel caso di contestazione giudiziaria e fino alla effettiva estinzione del conto. Sull'eventuale saldo a credito la corrisponderà un tasso dello CP_1
0,10% (zero virgola dieci per cento) in ragione dell'anno.
Preliminarmente, il Tribunale non può non evidenziare che il contratto in esame è stato stipulato dalla
7 società con la il 27.11.2008, istituto di credito, questo, che non è Controparte_5 annoverato nel panel delle banche nei confronti delle quali la Commissione Europea ha accertato la nullità di intese anticoncorrenziali, sicché in tale fattispecie deve essere esclusa la sussistenza di nullità, salvo la prova della conoscenza di tali accordi illeciti e dell'intento di conformarvi oggettivamente il regolamento contrattuale. Ne consegue che per ritenere la clausola determinativa degli interessi viziata per impossibilità (anche temporanea) di determinazione dell'oggetto,
l'opponente avrebbe dovuto fornire compiuta prova della manipolazione del parametro EU, che, per contro, nel caso di specie, non è stata offerta.
Ciò posto, il consulente nominato ha provveduto a verificare se durante lo svolgimento del rapporto l'istituto bancario abbia effettivamente applicato il tasso come indicato in contratto rilevando che la banca non avrebbe mai applicato il tasso concordato. Pertanto, seguito del quesito integrativo sottoposto dal Tribunale con ordinanza depositata in data 26.08.2024, l'esperto ha così provveduto a ricalcolare il saldo passivo del rapporto applicando il tasso calcolato con riferimento agli indici
EU (cfr. CTU integrativa depositata in data 12.12.2024, p. 5).
Parte opponente ha, ancora, dedotto l'illegittimità della clausola di applicazione delle commissioni di massimo scoperto non solo perché oggetto di capitalizzazione trimestrale ma anche per mancanza del requisito della determinatezza e/o determinabilità dell'oggetto, ex art. 1346 c.c. con riferimento sia al contratto di c/c ipotecario n. 130/57/1060611 per atto del Notar del 27/11/2008 rep. n. Per_1
190469 e racc. 331111, sia rispetto al c/c ipotecario n. 130/57/1082068 su atto per notar del Per_2
15/12/2010 rep. n. 72696 e racc. 21347.
Per la disamina del relativo regime giuridico, va individuato preliminarmente come tale commissione debba essere intesa.
Sul punto, si sono date due diverse definizioni: la prima, secondo la quale tale commissione è un'obbligazione pecuniaria restitutoria aggiuntiva, dovuta dal cliente bancario proporzionalmente al massimo saldo-avere registrato nel periodo di liquidazione degli interessi;
la seconda, secondo la quale la commissione di massimo scoperto è una remunerazione dovuta per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma stessa;
parlandosi - nel primo caso - di commissione "sull'utilizzato", e - nel secondo caso - di commissione
"sull'affidato”. Tale ultima tesi, secondo questo Giudice, appare la più corretta, non solo per l'autorevole “avallo” ricevuto dalla Corte di Cassazione (Cass., 18 gennaio 2006 n. 870); ma anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del 1° ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui è stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108 (quindi, dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto, cfr., in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza
8 n. 11772 del 06.08.2002). In ragione di tale definizione, la commissione di massimo scoperto è legittima solo se applicata in presenza di un'apertura di credito in conto corrente, con un computo sull'accordato e non sull'utilizzato. Successivamente, il c.d. decreto «anticrisi» (d.l. 28 novembre
2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009) ha stabilito, all'art. 2 bis, co.1, le condizioni affinché la c.m.s. sia valida: 1) il saldo negativo del conto corrente deve avere una durata superiore a trenta giorni;
2) il conto deve essere "affidato" (non si applica più sugli sconfinamenti eventualmente tollerati dalla banca o su conti non affidati); infine, 3) va computata sull'utilizzato. Inoltre, tale decreto dispone che la commissione per la sola messa a disposizione dei fondi è legittima se il compenso sia
1) predeterminato con un patto scritto non rinnovabile tacitamente;
2) pattuito in maniera omnicomprensiva (tale, cioè, da assorbire tutte quelle voci di spesa sull'apertura di credito, comunque denominate, che non siano riconducibili al tasso o alla «nuova» c.m.s.); 3) in misura proporzionale all'importo ed alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, di talché detto corrispettivo deve essere calcolato in termini percentuali o comunque proporzionali rispetto all'accordato; 4) evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale;
5) non superiore allo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il successivo comma 3 del menzionato D.L., poi, contiene una disciplina transitoria, prevedendo che «i contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni». A chiusura dell'evoluzione normativa che si è registrata al riguardo, è intervenuta la modifica dell'art. 117 bis T.U.B. (rubricato, appunto, “remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti”) ad opera dell'art. 6 bis, d.l.
6.12.2011 convertito – con modificazioni – dalla l.
22.12.2011 n. 214, secondo il quale la commissione di massimo scoperto deve essere calcolata sull'affidato (tanto che dovrebbe parlarsi di “commissione massimo affidato”), qualificandola - così
- commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, con un limite massimo percentuale sull'affidamento sempre pari allo 0,5 % (avendo come base di calcolo la somma massima messa a disposizione) a pena di nullità. In conclusione, posto che la esatta determinazione o determinabilità del criterio di computo della c.m.s. è requisito indefettibile ai fini della validità della relativa clausola ai sensi dell'art. 1346 c.c., la stessa commissione deve comunque rispettare i parametri imposti dal legislatore in virtù delle richiamate disposizioni.
Ciò posto, nella fattispecie in esame, il CTU ha osservato che nel contratto di c/c ipotecario n.
130/57/1060611 per atto del Notar del 27/11/2008 rep. n. 190469 esaminato non è stato Per_1
9 specificamente indicato il criterio della modalità di calcolo della c.m.s., essendo stata indicata la commissione unicamente nel documento di sintesi allegato al contratto tra le condizioni economiche che, tra l'altro, prevede l'indicazione della sola percentuale della commissione (cfr. CTU, p. 12).
In tema, la giurisprudenza ha evidenziato che la commissione di massimo scoperto rappresenta il costo che la banca sopporta per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente, cioè è la 'ricompensa' riconosciuta alla banca per l'onere di dover tenere adeguate riserve liquide, commisurate al margine di credito disponibile non ancora utilizzato dal correntista. Tale clausola, pur legittimamente inseribile nel contratto, deve essere frutto di specifica pattuizione, con indicazione dei criteri di determinazione e delle modalità di calcolo e specificazione chiara su quali importi e per quali periodi viene applicata, in modo da consentire al cliente di comprendere la reale entità della commissione e di verificarne la corretta applicazione da parte della banca. La legittimità della commissione di massimo scoperto, quindi, è subordinata alla circostanza che sia pattuita in forma scritta, con puntuale determinazione dei parametri applicativi (Trib. Catania, 23.05.2022, n. 2353).
Rilevando che non si è verificata alcuna capitalizzazione trimestrale della commissione (CTU, p. 13)
e che, in ogni caso, le somme addebitate venivano in pari data girate su altro conto corrente, in difetto dell'indicazione delle modalità di determinazione della commissione di massimo scoperto e della base di calcolo, correttamente il consulente nominato ha espunto dal ricalcolo del saldo del rapporto di conto corrente la relativa somma.
Con riferimento al contratto di c/c ipotecario n. 130/57/1082068 su atto per notar del Per_2
15/12/2010 rep. n. 72696 e racc. 21347, l'esperto nominato ha evidenziato che all'art. 2 al quarto capoverso è stato previsto che “Il tasso di interesse risultante sulle somme a credito della Banca sarà aumentato della commissione di massimo scoperto pari al 0,50% con liquidazione trimestrale al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno. E' altresì a carico della parte finanziata la Commissione di massimo scoperto (C.M.S.), che rappresenta il corrispettivo pagato per compensare la Banca dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una rapida espansione nell'utilizzo della apertura di credito;
essa rappresenta la percentuale applicata, in coincidenza con le liquidazioni contabili periodiche ed in aggiunta agli interessi, allorché il saldo sul conto, in presenza di una apertura di credito e nei limiti della stessa, risulti a debito per almeno
30 giorni continuativi, anche se tale saldo debitore si realizza a partire dal periodo di liquidazione periodica precedente;
l'aliquota percentuale si applica sulla punta massima di esposizione raggiunta nel corso del trimestre nel limite dell'apertura di credito concessa” e che ogni trimestre la banca ha addebitato il costo, contrattualmente previsto, di € 29,00 per “Spese Gestione Apercredito” (cfr. CTU,
p. 21). Dunque, correttamente, il consulente ha provveduto al ricalcolo del saldo del rapporto espungendo le somme addebitate a titolo di c.m.s. fino al terzo trimestre del 2012.
10 Con l'opposizione proposta, infine, è stata dedotta l'applicazione ad entrambi i rapporti di spese e costi non convenuti per iscritto.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata per quanto di ragione.
Il CTU nominato, con la consulenza depositata, ha evidenziato che per entrambi i rapporti dedotti in giudizio sono stati indicati per iscritto nelle condizioni economiche del documento di sintesi sottoscritto dalle parti e allegati ai contratti i costi e le spese applicate ai rapporti.
In definitiva, aderendo alla ricostruzione operata dal CTU nominato, nei cui elaborati – scevro da vizi e da incongruenze logiche, oltre ad essere redatto con serie e indiscutibile rigore scientifico – è stato appurato che nel rapporto di conto corrente ipotecario n. 130/57/1060611 per atto del Notar Per_1 del 27/11/2008 rep. n. 190469 e racc. 331111, escludendo le somme a titolo di commissioni di massimo scoperto e i maggiori interessi addebitati, il saldo a debito della società correntista è pari ad
€ 636.896,78 (cfr. CTU integrativa depositata in data 12.12.2024, p. 5) mentre, con riferimento al rapporto di conto corrente ipotecario n. 130/57/1082068 su atto per notar del 15/12/2010 rep. Per_2
n. 72696 e racc. 21347, il consulente ha provveduto a sottrarre dal saldo del conto (pari ad €
501.429,69 a debito) i maggiori interessi addebitati a titolo di commissioni di massimo scoperto non dovute, rideterminando pertanto il saldo in € 487.429,69 a debito della correntista, somme garantite dall'opponente fino alla concorrenza di € 1.300.000,00.
All'accoglimento parziale dell'opposizione segue la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
3. Sulle spese di lite.
Nei rapporti tra l'opponente e la in persona del legale Controparte_5 rappresentante p.t., le spese, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, sono compensate per ½ mentre per la restante metà sono poste a carico dell'opponente soccombente e liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, limitatamente alla fase di studio, alla fase introduttiva e alla fase istruttoria.
Nei rapporti tra l'opponente e l'intervenuta in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t., le spese, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione, sono compensate per ½ mentre per la restante metà sono poste a carico dell'opponente soccombente e liquidate come da dispositivo facendo applicazione dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022, limitatamente alla fase decisoria.
Le spese della compiuta CTU, già liquidate in € 9.000,00 (novemila/00) per onorari con decreto del
25.02.2025 sono definitivamente poste a carico delle parti in solido, atteso lo svolgimento della stessa nell'interesse del processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del Giudice Dott.ssa Marta Sodano, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G.A.C. n. 9826/2017 avente ad oggetto
11 CONTRATTI BANCARI pendente tra - opponente- e Parte_1 Controparte_5
in persona del legale rappresentante p.t. - opposta- nonché
[...] Controparte_2
e, per essa, nella sua qualità mandataria in persona del legale Controparte_3 rappresentante p.t., - interventrice ex art. 105 c.p.c. - ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Accoglie parzialmente l'opposizione,
e per l'effetto:
Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti del Controparte_7
Revoca il decreto ingiuntivo n. 2140/2017, emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della Dott.ssa Luigia Franzese in data 11.08.2017;
Condanna l'opponente al pagamento di € 636.896,78 Parte_1
(seicentotrentaseimilaottocentonovatasei/79) quale saldo debitorio del conto corrente ipotecario n.
130/57/1060611 per atto del Notar del 27/11/2008 rep. n. 190469 e racc. 331111 ed € Per_1
487.429,69 (quattrocentoottantasettemilaquattrocentoventinove/60) quale saldo debitorio del conto corrente ipotecario n. 130/57/1082068 su atto per notar del 15/12/2010 rep. n. 72696 e Per_2 racc. 21347, in favore di in qualità di mandataria di Controparte_3 CP_2
in persona del legale rappresentante p.t., oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. dal deposito della
[...] sentenza e fino al soddisfo;
Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, Controparte_5 ex D.M. n. 147/2022, nella misura già compensata di ½ in complessivi € 13.767,00
(tredicimilasettecentosessantasette/00) per compenso professionale (di cui € 2.994,50 per la fase di studio, € 1.975,50 per la fase introduttiva, € 8.797,00 per la fase istruttoria) oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Condanna l'opponente al pagamento, in favore dell'interventrice ex Parte_1 art. 105 c.p.c., e, per essa, nella sua qualità mandataria Controparte_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che si liquidano, ex D.M. n.
[...]
147/2022, nella misura già compensata di ½ in complessivi € 5.208,00 (cinquemiladuecentootto/00) per la fase decisoria per compenso professionale, oltre il 15% rimborso spese generali, IVA e C.P.A. se dovute come per legge;
Pone definitivamente a carico delle parti in solido, le spese della CTU già liquidate in € 9.000,00
(novemila/00) come da decreto del 25.02.2025.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11.08.2025
Il Giudice
Marta Sodano
12 13