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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/12/2025, n. 5356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5356 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8842/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 8842/2025
avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso
promossa da con il patrocinio dell'avv. PASQUERO ALICE, in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1
resistente ex lege
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per il P.M.: Visto, nulla si oppone.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 ha domandato a questo Parte_1
Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, contestualmente, di concedere Pt_1 CP_2
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla controparte.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 3/11/2025 è stata sentita la parte ricorrente che insiste in quanto chiesto nel ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
*****
La domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015 hanno chiarito, valorizzando il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
2 La pronuncia della Corte Costituzionale - ad avviso del Tribunale - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia “sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione” di genere. In questi (soli) casi, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo seguire alla pronuncia di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è funzionale alla pronuncia medesima e, pertanto, non è necessaria la prescritta autorizzazione giudiziale perché non più rispondente alla ratio legis.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice è stata presa in carico, presso il centro pubblico specializzato nella disforia di genere (CIDIGEM) per poter intraprendere il percorso di affermazione;
- parte attrice è stata seguita dalla Dott.ssa e dal Dott. che, a seguito di raccolta Per_1 Per_2 anamnestica, visite endocrinologiche ed esame obiettivo, nonché colloqui psicologici, non hanno evidenziato controindicazioni mediche all'inizio della terapia ormonale mascolinizzante da agosto 2023;
- parte attrice, parallelamente, ha seguito un percorso di psicoterapia individuale con la dott.ssa congiuntamente a colloqui psicologico- clinici, allo scopo di monitorare l'impatto del Per_3 trattamento medico sul funzionamento psichico del soggetto;
- la relazione del 13/12/2024 della dott.ssa ha dato atto che “il paziente presenta una Per_4
Disforia di Genere e che vive il ruolo di genere maschile in tutti i contesti sia privati che sociali. Tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tali ragioni l'équipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di Affermazione Chirurgica del Genere, congiuntamente alla variazione anagrafica del nome e del genere che si considerano essere i trattamenti d'elezione per tale tipo di condizione psichica”;
- la relazione conclusiva della dott.ssa del 3/03/2025 ha, altresì, riconosciuto la Per_1 sussistenza della disforia di genere, rilevando che: “l'equipe multidisciplinare attesta che gli interventi chirurgici di affermazione di genere unitamente al cambio anagrafico dei documenti declinati al maschile, da sentiti come parte integrante della sua realizzazione psico- CP_2 fisica, saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità di genere maschile completando il percorso di affermazione di genere”.
La documentazione medica versata in atti consente, dunque, di ritenere ampiamento provato che parte ricorrente ha avviato oramai da molti anni un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere, da femminile a maschile.
3 Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle risultanze mediche provenienti dal già menzionato centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente Persona_5 alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”) sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto dall'interessata, da ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni Pt_1 CP_2 parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso maschile, atteso che - come attestato nelle relazioni dinanzi richiamate - gli interventi chirurgici di Affermazione di Genere, rispetto ai quali non sono state rilevate controindicazioni dal centro (CIDIGEM) da cui parte ricorrente è presa in carico, si appalesano, nel caso di specie, funzionali al completamento del percorso di transizione di genere, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda deve essere accolta.
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il Persona_5
30/04/1994, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (TO) di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 483 parte I serie A Persona_5 del registro degli atti di nascita anno 1994 del Comune di Pordenone) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “MASCHILE” e come “CRISTIAN” e non altrimenti;
, nata a Pordenone il [...], a [...] a Controparte_3 trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
NULLA sulle spese di lite.
4 Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 5/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale di Torino, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott.ssa Lucia Minutella Giudice
Dott.ssa Annalisa Falconi Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 8842/2025
avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso
promossa da con il patrocinio dell'avv. PASQUERO ALICE, in forza di procura Parte_1 speciale in atti;
ricorrente contro
presso il Tribunale di Torino Controparte_1
resistente ex lege
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente: come da ricorso introduttivo.
Per il P.M.: Visto, nulla si oppone.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29/04/2025 ha domandato a questo Parte_1
Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da a nonché, contestualmente, di concedere Pt_1 CP_2
l'autorizzazione a sottoporsi ad intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il ricorso ed il decreto di fissazione udienza sono stati ritualmente notificati alla controparte.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 3/11/2025 è stata sentita la parte ricorrente che insiste in quanto chiesto nel ricorso.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
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La domanda attorea di rettificazione di attribuzione di sesso merita accoglimento.
L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015 hanno chiarito, valorizzando il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali, sufficiente essendo il rigoroso accertamento del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost. “nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”.
2 La pronuncia della Corte Costituzionale - ad avviso del Tribunale - non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia “sufficientemente dimostrato - attraverso il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione” di genere. In questi (soli) casi, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico, pur potendo seguire alla pronuncia di rettificazione in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, non è funzionale alla pronuncia medesima e, pertanto, non è necessaria la prescritta autorizzazione giudiziale perché non più rispondente alla ratio legis.
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che:
- parte attrice è stata presa in carico, presso il centro pubblico specializzato nella disforia di genere (CIDIGEM) per poter intraprendere il percorso di affermazione;
- parte attrice è stata seguita dalla Dott.ssa e dal Dott. che, a seguito di raccolta Per_1 Per_2 anamnestica, visite endocrinologiche ed esame obiettivo, nonché colloqui psicologici, non hanno evidenziato controindicazioni mediche all'inizio della terapia ormonale mascolinizzante da agosto 2023;
- parte attrice, parallelamente, ha seguito un percorso di psicoterapia individuale con la dott.ssa congiuntamente a colloqui psicologico- clinici, allo scopo di monitorare l'impatto del Per_3 trattamento medico sul funzionamento psichico del soggetto;
- la relazione del 13/12/2024 della dott.ssa ha dato atto che “il paziente presenta una Per_4
Disforia di Genere e che vive il ruolo di genere maschile in tutti i contesti sia privati che sociali. Tale condizione si è manifestata in età infantile ed è presumibilmente irreversibile. Per tali ragioni l'équipe curante ritiene che non sussistano controindicazioni agli interventi di Affermazione Chirurgica del Genere, congiuntamente alla variazione anagrafica del nome e del genere che si considerano essere i trattamenti d'elezione per tale tipo di condizione psichica”;
- la relazione conclusiva della dott.ssa del 3/03/2025 ha, altresì, riconosciuto la Per_1 sussistenza della disforia di genere, rilevando che: “l'equipe multidisciplinare attesta che gli interventi chirurgici di affermazione di genere unitamente al cambio anagrafico dei documenti declinati al maschile, da sentiti come parte integrante della sua realizzazione psico- CP_2 fisica, saranno in grado di definire ulteriormente la sua identità di genere maschile completando il percorso di affermazione di genere”.
La documentazione medica versata in atti consente, dunque, di ritenere ampiamento provato che parte ricorrente ha avviato oramai da molti anni un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere, da femminile a maschile.
3 Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle risultanze mediche provenienti dal già menzionato centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente Persona_5 alla rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. cit. (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”) sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n. 396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto dall'interessata, da ” in ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni Pt_1 CP_2 parte ricorrente è conosciuta nel mondo esterno.
Sussistono anche i presupposti per l'accoglimento della domanda attorea di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali al sesso maschile, atteso che - come attestato nelle relazioni dinanzi richiamate - gli interventi chirurgici di Affermazione di Genere, rispetto ai quali non sono state rilevate controindicazioni dal centro (CIDIGEM) da cui parte ricorrente è presa in carico, si appalesano, nel caso di specie, funzionali al completamento del percorso di transizione di genere, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita, sicché la domanda deve essere accolta.
Nulla sulle spese di lite, attesa l'assenza di opposizione alle domande proposte e la natura necessaria del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente provvedendo, contrariis reiectis
RETTIFICA l'attribuzione di sesso relativa a , nata a [...] il Persona_5
30/04/1994, attribuendo il sesso maschile ed il prenome di “ ”; CP_2
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Grugliasco (TO) di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 483 parte I serie A Persona_5 del registro degli atti di nascita anno 1994 del Comune di Pordenone) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “MASCHILE” e come “CRISTIAN” e non altrimenti;
, nata a Pordenone il [...], a [...] a Controparte_3 trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
NULLA sulle spese di lite.
4 Così deciso nella Camera di Consiglio della VII Sezione Civile del Tribunale di Torino il 5/12/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Falconi Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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