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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/06/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Sezione II Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
- dott. Mariacolomba Giuliano Presidente
- dott. Pietro Iovino Consigliere
- avv. Eugenia Capano Giudice Ausiliario Relatore
Esaminati gli atti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1519/2023 promossa da:
(CF ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessia Parte_1 C.F._1
Semprini e Pietro Martines, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in OR Via
Missirini n.6
- Appellante - contro
( CF ) rappresentato e difeso dall'Avv. Massimo Controparte_1 C.F._2
Pifani, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in sito in OR Corso Giuseppe Mazzini
n. 14
- Appellato/ app incidentale- in persona del titolare ( P. IVA ) Controparte_2 P.IVA_1
-contumace-
In punto di: appello avverso la Sentenza del Tribunale di OR n.466 del 4/7/2023
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, da intendersi richiamate, come da note depositate telematicamente ai sensi dell'art.127 ter cpc
LA CORTE udita la relazione della causa riferita dal relatore G.A. avv. Eugenia Capano;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
pagina 1 di 10 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 702 bis cpc depositato dinanzi al Tribunale di OR esponeva di Parte_1
avere conferito incarico al geom per la progettazione architettonica e la direzione dei lavori CP_1
di un manufatto in memoria del figlio, da realizzare nel luogo in cui era avvenuto il sinistro stradale in cui aveva perso la vita, nel lotto di terreno che a tal fine aveva acquistato dalla Provincia di OR-
Cesena. Conferiva inoltre incarico all'ing. per lo studio e progetto strutturale CP_3 dell'opera e alla ditta individuale per l'esecuzione dei lavori. CP_2
Esponeva che, dopo il rilascio del parere favorevole della Provincia di OR-Cesena e la presentazione della SCIA da parte del geom presso il Comune di Bagno di Romagna, il CP_1
manufatto commemorativo era stato posizionato dall'impresa esecutrice dei lavori sotto la sorveglianza del direttore dei lavori ad una distanza molto inferiore rispetto ai 5 metri dal ciglio della strada previsti nel progetto autorizzato dalla Provincia di OR Cesena in violazione della normativa provinciale e urbanistico-edilizia comunale, come era stato accertato nel procedimento di
ATP svoltosi dinnanzi al Tribunale di OR RG 2475/2016; rilevava, inoltre, che il progetto redatto dal geom non era realizzabile in quanto alla distanza di mt 5 dal ciglio della strada era CP_1
presente una scarpata, per cui il posizionamento del manufatto non era materialmente possibile
“senza ulteriori opere non previste nel progetto” del geom come accertato dal ctu . CP_1
Rilevava altresì che l'esecuzione dell'opera non era avvenuta “a regola d'arte” in quanto il manufatto presentava difetti e danni che pure erano stati evidenziati nell'accertamento tecnico svolto.
Su tali rilievi il ricorrente si rivolgeva al Tribunale per sentire dichiarare la responsabilità del geom per gli inadempimenti contestati e sentire dichiarare la risoluzione del contratto con CP_1
condanna al risarcimento dei danni patiti.
Si costitutiva il convenuto e contestava gli addebiti, chiedendo il rigetto della domanda. Sosteneva, in particolare, che la diversa collocazione del cippo commemorativo rispetto al progetto era stata decisa in via esclusiva dal ricorrente, il quale aveva imposto la sua volontà alla impresa esecutrice dei lavori senza informare il professionista. Rilevava, inoltre, che sussisteva anche responsabilità della ditta per avere eseguito le indicazioni del committente realizzando un'opera CP_2
difforme dal progetto e chiedeva di essere autorizzato alla chiamata in causa per sentire dichiarare la responsabilità della ditta e per sentirsi manlevare da ogni conseguenza.
Il Tribunale disponeva il mutamento del rito e autorizzava la chiamata in causa della ditta CP_2
che rimaneva contumace.
[...]
All'esito dell'istruttoria con la pronuncia impugnata rigettava la domanda.
pagina 2 di 10 Il Tribunale, in particolare, affermava l'esclusiva responsabilità di per il difforme Parte_1 posizionamento del manufatto rilevando che dall'istruttoria era emersa l'indebita ingerenza del predetto durante le operazioni di posa del manufatto, in particolare che era stato ad imporre Pt_1
alla impresa la collocazione del manufatto in modo difforme rispetto agli elaborati progettuali e alla autorizzazione e senza che di tanto fosse informato il geom CP_1
Avverso la decisione ha proposto appello ed ha censurato la decisione sui motivi che Parte_1
di seguito si riportano.
Con il primo motivo censura la pronuncia lamentando erronea valutazione, sia in punto di fatto che diritto, in ordine alla mancanza di responsabilità del professionista e all'ingerenza del committente, evidenziando in particolare l'inadempimento del professionista ai doveri cui era tenuto quale direttori dei lavori sull'accertamento della conformità al progetto e la realizzazione dell'opera.
Rileva inoltre che nel procedimento di ATP era stato accertato il grave inadempimento del geom sia per l'errata progettazione dell'opera sia per l'esecuzione non a regola d'arte. CP_1
Con il secondo motivo censura la pronuncia sotto il profilo della erronea valutazione delle risultanze istruttorie e del difetto di motivazione.
Con il terzo motivo ripropone le domande di risarcimento dei danni non esaminate nella pronuncia impugnata.
Si è costituito in giudizio e ha resistito all'appello, chiedendone il rigetto. Ha Controparte_1
proposto, inoltre, appello incidentale condizionato per sentire, nella denegata ipotesi di accoglimento del gravame, limitare la propria responsabilità accertando il concorso del creditore nella causazione del danno ex art. 1227cc cc e per la violazione del dovere di comportarsi secondo buona fede nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 cc , e la concorrente responsabilità della ditta nelle rispettive quote che saranno accertate a carico delle parti. CP_2
La ditta è rimasta contumace. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale, dopo aver premesso che il ctu nominato nel procedimento di ATP promosso dinanzi al Tribunale di OR aveva accertato in termini inequivoci che il manufatto commemorativo, oltre a presentare difformità di minore rilevanza, era stato collocato in posizione non conforme a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto e al nulla-osta provinciale, poiché realizzato ad una distanza di circa 2,9 metri dal ciglio dell'asfalto, invece che a quella prevista di
5.00 mt, risultando anche differente la distanza dal confine di proprietà a sinistra del manufatto, ha escluso la responsabilità del professionista per tale difformità sul rilievo dell'indebita ingerenza attuata da parte del committente durante le operazioni di posa del manufatto.
pagina 3 di 10 Il Tribunale, in particolare, ha fondato il proprio convincimento sulle risultanze dell'interrogatorio formale del titolare della ditta esecutrice dei lavori rimasto contumace nel giudizio, CP_2
e delle deposizioni testimoniali dei due dipendenti dello stesso: il aveva dichiarato di avere CP_2 collocato il manufatto nella posizione indicata da “il quale ha insistito perché aveva il Pt_1
timore che il manufatto si ribaltasse e comunque che il manufatto non risultasse sufficientemente visibile dalla strada (…) per la predetta nuova collocazione io ed i miei operai abbiamo completato il nuovo scavo della platea iniziato da praticamente spostandolo verso la strada ed Parte_1
allontanandolo ulteriormente dal c.d. costone roccioso, aggiungendo successivamente il ferro per
l'armatura in modo da prepararlo per l'arrivo della betoniera” ed aveva aggiunto che il geom.
in seguito alle spiegazioni fornite da su quanto era stato fatto “affermò irritato che CP_1 CP_2
“non si poteva fare così” e che io avrei dovuto chiamarlo prima di spostarlo di mia iniziativa”.
Dello stesso tenore erano state le dichiarazioni dei testi e , Testimone_1 Testimone_2
dipendenti della ditta i quali avevano confermato che era stato a CP_2 Parte_1
decidere e ad imporre alla ditta il diverso posizionamento del manufatto e che il direttore dei lavori era rimasto all'oscuro di quanto era avvenuto.
Sulla base di tali rilievi il giudice di prime cure ha ritenuto che la responsabilità per il mancato rispetto della distanza prevista nel progetto del geom. e della conseguente violazione delle CP_1
normative provinciali e regionali era imputabile esclusivamente al in quanto conseguenza Pt_1
delle determinazioni da queste imposte nel posizionamento del manufatto.
Le censure che l'appellante svolge sulla valutazione delle prove sono fondate.
Come messo in luce dall'appellante, va rilevato che con la racc.ta rr datata 24/10/2011 scritta dal geom a (lettera che è successiva al posizionamento del basamento del manufatto, CP_1 Pt_1
come si evince dal suo contenuto e per quanto si dirà) il geom in seguito a contrasti insorti CP_1
con la committenza, risponde alle contestazioni sollevate da sulla corretta esecuzione Pt_1 dell'opera riguardanti la “fuoriuscita di malta cementizia” verificatasi durante le operazioni di riempimento della parte inferiore del manufatto piramidale.
Nella missiva il professionista precisa di aver effettuato un sopralluogo il giorno 17/10/2011 verso le ore 15.10 “al fine di verificare la corretta posa dell'armatura superiore del manufatto, la sua posa, le dimensioni, distanze dai confini ecc” e che , dopo aver ricevuto le rassicurazioni sul normale prosieguo dei lavori di riempimento, si era allontanato per fare rientro a OR (circostanze confermate anche in sede di interrogatorio formale). Replicando alle contestazioni del committente, scrive nella missiva di avere sentito telefonicamente il titolare della ditta il quale gli aveva riferito che “il tutto era stato eseguito in conformità a quanto previsto dall'elaborato strutturale e calcoli
pagina 4 di 10 allegati e che era sì vero il fatto della fuoriuscita di una certa quantità di impasto a base di cemento dalla parte inferiore, ma secondo lui non tale al punto di pregiudicare le caratteristiche di resistenza del manufatto come previste dall'elaborato strutturale calcoli a firma dell'ing. CP_3
e consiglia, alla fine, a per accertare la correttezza dell'impasto utilizzato nel
[...] Pt_1
riempimento e della sua posa, di effettuare un carotaggio con analisi del materiale.
Il geom espone inoltre nella missiva che durante il sopralluogo aveva rilevato che “era stata CP_1
gettata una platea armata di spessore circa 15-20 cm di consolidamento del terreno circostante ben più ampia di quella pari a m 2.00 x 2.00 prevista negli elaborati allegati alla SCIA il tutto senza preavviso né autorizzazione da parte del sottoscritto nella veste di direttore dei lavori e tantomeno dall'ing come invece doverosa prassi quando la committenza intenda eseguite dei CP_3 lavori non previsti negli elaborati tecnici depositati presso gli enti preposti…”; contesta inoltre al di avere scelto di utilizzare una pietra grezza denominata “mondial beige” in luogo della Pt_1 pietra calcarea di colore grigio chiaro indicata nei progetti allegati alla SCIA e concordata con l'arch
Per_1
La missiva si conclude con la presa d'atto del venire meno “della reciproca fiducia” e il preannuncio delle dimissioni del geom dimissioni che verranno poi confermate nella successiva raccta CP_1
rr del 3/11/2011 inoltrata al al Comune di Bagno di Romagna e alla Provincia di OR Pt_1
Cesena.
Orbene nella predetta missiva il professionista, pur riferendo di aver effettuato un sopralluogo in data 17.10.2011 per verificare la conformità dei lavori, non fa alcun riferimento e nulla dice sulla difformità del posizionamento del manufatto, posizionamento che era già avvenuto alla data del sopralluogo del 17/10/2011 come dimostra la foto estratta da Google Earth del settembre 2011 allegata alla ctu e come viene rilevato dallo stesso perito ( foto e relazione pag 6 della perizia), oltre ad essere confermato dal fatto che oggetto delle contestazioni di cui si discute nella missiva sono le lavorazioni relative al posizionamento delle lastre in pietra della piramide, che sono successive alla posa del basamento.
La missiva del geom risulta in evidente contrasto e smentisce la circostanza secondo la CP_1 quale l'errato posizionamento sarebbe stato deciso e imposto da contro le direttive del DL e Pt_1 all'insaputa di questi, in quanto nessuna contestazione viene sollevata in tal senso dal professionista che pure aveva già verificato la posizione del manufatto, e risulta quindi inspiegabile che nessun accenno venga fatto sulla grave difformità della distanza nel posizionamento del manufatto, nonostante il geom. riferisca di avere eseguito il sopralluogo per verificare la conformità CP_1 dell' opera.
pagina 5 di 10 Significativo e dirimente è che il geom nella missiva contesti al committente di avere preso CP_1
iniziative non conformi agli elaborati presentati dal professionista su elementi di minore (e scarsissima) rilevanza - quali lo spessore della platea armata di consolidamento del terreno spessore;
il colore della pietra- e nulla dice invece sul difforme posizionamento del manufatto, difformità che era insuscettibile di sanatoria ed involgeva la responsabilità dello stesso direttore dei lavori.
Ulteriore circostanza che smentisce l'assunta ingerenza del committente è data infine dalle stesse motivazioni delle dimissioni date dal geom. che trovano causa nei contrasti con la CP_1
committenza indicati nella missiva (sopra riportati), fatti del tutto diversi dal ben più grave addebito relativo al difforme posizionamento del manufatto che avrebbe giustificato ( e imposto) le immediate dimissioni, ove fosse stato vero.
Alla luce della missiva del geom risultano pertanto non credibili le dichiarazioni rese dal CP_1
, peraltro parte del giudizio quale responsabile della realizzazione del manufatto, e dai suoi CP_2
dipendenti della ditta quanto alla pretesa prevaricazione e ingerenza del committente nella collocazione del manufatto in assenza del direttore dei lavori .
Deve inoltre rilevarsi che il ctu, oltre al difforme posizionamento del manufatto rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto (parere della Provincia e SCIA prot. 16256), ha accertato che il progetto del geom non era comunque realizzabile in quanto alla distanza di 5 m dal CP_1 ciglio dell'asfalto, come previsto nel progetto, era presente una scarpata ( v. foto 12 pag 32 e ss ctu ), inadempimento sul quale il Tribunale non si è pronunciato e che risulta anche rilevante nell'accertamento della responsabilità contestata al professionista.
Il manufatto, come ribadito dal ctu, non poteva essere posizionato come da progetto del geom.
“senza ulteriori opere non previste nel progetto, poiché esso era posizionato in CP_1 corrispondenza della scarpata” tant'è che il ctu per la regolarizzazione dell'opera ( non essendo la difformità del posizionamento suscettibile di sanatoria) ha previsto come soluzione tecnica il riposizionamento del manufatto all'interno del lotto, con modifiche al costone di roccia al fine di predisporre una porzione di lotto pianeggiante, soluzione che peraltro è la stessa seguita dal Pt_1 con la successiva Scia di variante presentata a firma dell'ing. Persona_2
Va infine rilevato che in sede di ATP è stato accertato che il manufatto presentava un “degrado materico” in parte attribuibile alle modalità operative di realizzazione dell'opera e in parte al mancato completamento di alcune opere di finitura: il ctu in particolare ha osservato “dall'analisi del degrado si desume che le lastre di pietra, utilizzate come casseri per il contenimento dei getti, non fossero state adeguatamente sigillate nei giunti al fine di evitare la fuoriuscita del materiale cementizio (questo aspetto è particolarmente percepibile negli spigoli della parte piramidale). Inoltre
pagina 6 di 10 il mancato completamento delle opere di finitura, quali in primis la posa di un elemento di chiusura sommitale e la mancata sigillatura dei punti di contatto delle lastre di pietra, ha comportato il deterioramento progressivo di alcune porzioni della pietra di rivestimento. Infatti la sommità del manufatto, essendo priva di elemento di chiusura, è stata soggetta nel corso degli anni all'azione degli agenti atmosferici: l'acqua meteorica è stata dunque assorbita dal calcestruzzo (materiale poroso) e si è infiltrata, passando tra la superficie del calcestruzzo e quella della lastra di pietra, depositandosi alla base e subendo cicli di gelo e disgelo che hanno provocato i rigonfiamenti, le scagliature e le fessurazioni descritte..” (pag 54 relazione ctu) .
Sono state infine rilevate ulteriori difformità indicate a pagg 34 e 46 della relazione del ctu ( differente altezza del basamento rispetto al piano di campagna;
diverso colore delle lastre di pietra;
presenza di una croce in acciaio sulla sommità non indicata negli elaborati;
realizzazione di soletta in cls controterra attorno al manufatto) che però non incidono sulla legittimità dell'opera.
Per le ragioni esposte va dichiarata la responsabilità del geom per i gravi inadempimenti CP_1
contestati (difforme posizionamento del manufatto e progetto irrealizzabile) e va pertanto accolta la domanda di risoluzione del contratto d'opera intellettuale.
Gli stessi motivi conducono al rigetto anche dell'appello incidentale con cui il fa valere il CP_1
concorso del danneggiato nella produzione del danno, non sussistendo per quanto sin qui si è detto prova di una condotta arbitraria del committente.
Per quanto concerne l'ulteriore domanda proposta da con il gravame incidentale nei CP_1 confronti di si osserva che l'appellato in via di regresso ha chiesto solo CP_2
l'accertamento della responsabilità dell'impresa esecutrice dei lavori, non anche la condanna;
l'appellante non ha mai esteso la propria domanda nei confronti della impresa . Pt_1
Se da un lato sussiste e va affermata la responsabilità della ditta per non essersi CP_2 attenuta nell'esecuzione dell'opera agli elaborati e direttive del Direttore dei lavori, è innegabile , dall'altro lato, la prevalente responsabilità del geom. sia per l'inadempimento agli obblighi CP_1
di sorveglianza propri del direttore lavori, sia per avere redatto un progetto che, come detto, non era materialmente realizzabile in quanto, alla distanza prevista in progetto per la collocazione del manufatto, c'era la scarpata, che evidentemente non era stata rilevata dal progettista.
Per tali ragioni la responsabilità della ditta va limitata alla quota del 30%. CP_2
Per completezza si osserva infine che, come è stato accertato dal ctu, al momento delle operazioni peritali risultavano presenti due manufatti commemorativi ( il secondo manufatto realizzato in seguito alla presentazione della SCIA di variante n°221/13 del 27/09/2013 a firma dell'ing.
[...]
in difformità della SCIA di variante che prevedeva il riposizionamento del manufatto Per_2
pagina 7 di 10 commemorativo, mentre è stato realizzato un nuovo manufatto, lasciando sul posto quello già esistente (foto 13 ctu) .
Passando all'esame dei danni, il ctu ha quantificato le spese tecniche per le prestazioni professionali indicate che prevedono lo spostamento del manufatto e il costo delle lavorazioni nella somma rispettivamente di €5.000,00 e €5.428,13, per un totale di €10.428,13.
La domanda può essere accolta nella quantificazione stimata dal ctu di €10.428,13 e vanno disattese le critiche svolte in merito dall'appellato rilevato che la domanda proposta da era diretta al Pt_1 risarcimento dei danni patiti “a seguito dell'erroneo posizionamento del manufatto” e irrilevante risulta la circostanza che non abbia sostenuto le spese per lo spostamento del manufatto in Pt_1
contestazione ( avendo scelto di realizzare un altro manufatto ex novo, sostenendo peraltro maggiori spese), né assumono rilievo le spese sostenute dall'attore per la realizzazione del manufatto in contestazione ( che sostiene non corrisposte a lui e alla ditta) non essendo questo l'oggetto CP_1
della domanda risarcitoria.
Deve rilevarsi che il costo delle spese tecniche indicate dal ctu (stimate in €5.000,00) riguarda le prestazioni necessarie per lo “spostamento del manufatto” e sono relative alla presentazione della
SCIA in variante, la richiesta di svincolo idrogeologico presso l'Unione dei Comuni, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, in quanto come rilevato dal ctu occorre procedere alla richiesta di un nuovo titolo abilitativo.
Attività che peraltro sono identiche sia nel caso di spostamento che nel caso di nuova edificazione e va pure rilevato che il ha presentato una SCIA in variante per la nuova edificazione, Pt_1
incaricando un altro progettista, e sostenendo maggiori spese per la realizzazione di un nuovo manufatto (in luogo dello spostamento di quello esistente).
Vanno esclusi dal risarcimento i costi stimati dal ctu per le lavorazioni di ripristino dei difetti dovuti al degrado riscontrato ( quantificati in €1.661,14), avendo l'appellante espressamente limitato la domanda alla somma di €10.428,13 stimata dal ctu per lo spostamento del manufatto.
Il predetto importo va rivalutato dalla data del deposito della ctu ( 2/1/2018) alla data della decisione e ammonta così a complessivi €12.451,03.
Sulla somma decorrono gli interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo;
non possono riconoscersi gli interessi compensativi perché non domandati (v. da ultimo Cass.
10376/24).
Deve essere invece rigettata la richiesta di restituzione dei compensi corrisposti al geom CP_1 pari a €3.400,00 “di cui € 1.500,00 ricevuti con assegno e € 1.900,00 in contanti” non avendo l'appellante fornito prova dei pagamenti, la cui ricezione è sempre stata contestata da parte del pagina 8 di 10 convenuto sin dalla comparsa di costituzione: va rilevato che l'appellante ha prodotto soltanto una matrice di un assegno recante l'indicazione dell'importo di euro 1.500 a favore di
[...]
emesso il 3.11.2009 (Doc. 13 ) che non è sufficiente a dimostrare il pagamento in CP_1 mancanza di prova dell'incasso da parte del creditore.
Inoltre, anche se il geom nella raccta rr del 4.11.2011 fa riferimento alla ricezione di un CP_1 acconto, oltre a non essere stato provato l'ammontare corrisposto, risulta dallo stesso ricorso introduttivo che il geom aveva svolto anche altri incarichi precedenti quello oggetto del CP_1
giudizio, per cui rimane non provata la domanda di restituzione.
Per tutte le ragioni esposte l'appello deve essere accolto e in riforma della sentenza impugnata va dichiarata la responsabilità del geom per gli inadempimenti contestati e dichiarato risolto il CP_1 contratto d'opera intellettuale, con condanna al pagamento a titolo risarcitorio in favore di Pt_1
della somma di €12.451,03, oltre interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo.
Deve inoltre accogliersi l'appello incidentale proposto da e va dichiarata la responsabilità CP_1
della ditta nella misura del 30%. CP_2
Le spese processuali di entrambi i gradi tra e , comprese quella di ATP, seguono la Pt_1 CP_1
soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM 147/2022, in difetto di note spese, come in dispositivo.
Sussistono particolari ragioni per compensare le spese processuali di entrambi i gradi tra e CP_1
la ditta considerato che il primo ha in giudizio sostenuto la veridicità di quanto dal CP_2
secondo dichiarato in sede di interrogatorio formale, e ciò nonostante egli, come si è detto, fosse del tutto verosimilmente al corrente della loro non veridicità.
P.Q.M.
La Corte
--Accoglie l'appello e per l'effetto in riforma della sentenza impugnata, accertati i gravi inadempimenti del geom. dichiara risolto il contratto d'opera intellettuale e condanna CP_1
al pagamento in favore di a titolo risarcitorio della somma di Controparte_1 Parte_1
€12.451,03, oltre interessi moratori ex art 1284 c1 cc dalla data della presente decisione al saldo.
Rigetta nel resto l'appello principale;
-Accoglie l'appello incidentale proposto da e per l'effetto, in riforma della Controparte_1
sentenza impugnata, dichiara la responsabilità della ditta individuale nella misura CP_2
del 30%.
pagina 9 di 10 -Condanna al pagamento in favore dell'appellante delle spese processuali del Controparte_1 procedimento di ATP che liquida in € 145,00 per anticipazioni e € 1.300,00 per compensi (ivi incluse le spese di CTU e di CTP), nonché di entrambi i gradi di giudizio che liquida ai sensi del
DM 147/2022 per il primo grado in € 145,50 per anticipazioni e €5.000,00 per compensi e per il presente grado in €382,00 per anticipazioni e € 4.000,00 per compensi, oltre 15% spese gen., iva e cpa.
-Compensa tra e la ditta le spese di entrambi i gradi . Controparte_1 CP_2
Così deciso in Bologna dalla seconda sezione civile della Corte di Appello nella camera di consiglio del 10/6/2025
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
avv. Eugenia Capano dott. Mariacolomba Giuliano
pagina 10 di 10