Articolo 3 della Legge 20 marzo 1984, n. 34
Articolo 2Articolo 4
Versione
8 aprile 1984
Art. 3. Effetti dell'indennita' pensionabile

L'indennita' mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 , nonche' agli effetti dell'assegno alimentare.
L'indennita' mensile pensionabile e' altresi' valutabile ai fini del beneficio di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 , limitatamente al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia.
Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981.
L'indennita' mensile pensionabile e' cumulabile con l'indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , nei limiti e con le modalita' previste dall' articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 . L'eventuale eccedenza fruita a detto titolo sulla base della precedente normativa e' mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
Nell'esercizio del diritto di opzione di cui all' articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , l'indennita' pensionabile sostituisce la soppressa indennita' mensile per servizio di istituto. La predetta indennita' e' pensionabile per l'intero importo per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza all'atto della cessazione, come tale, dal servizio permanente.
Entrata in vigore il 8 aprile 1984
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