Versione
8 aprile 1984
8 aprile 1984
Art. 3. Effetti dell'indennita' pensionabile
L'indennita' mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 , nonche' agli effetti dell'assegno alimentare.
L'indennita' mensile pensionabile e' altresi' valutabile ai fini del beneficio di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 , limitatamente al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia.
Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981.
L'indennita' mensile pensionabile e' cumulabile con l'indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , nei limiti e con le modalita' previste dall' articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 . L'eventuale eccedenza fruita a detto titolo sulla base della precedente normativa e' mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
Nell'esercizio del diritto di opzione di cui all' articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , l'indennita' pensionabile sostituisce la soppressa indennita' mensile per servizio di istituto. La predetta indennita' e' pensionabile per l'intero importo per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza all'atto della cessazione, come tale, dal servizio permanente.
L'indennita' mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilita' ed e' valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo di cui all'articolo 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 , e alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094 , nonche' agli effetti dell'assegno alimentare.
L'indennita' mensile pensionabile e' altresi' valutabile ai fini del beneficio di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 27 maggio 1977, n. 284 , limitatamente al personale della polizia di Stato e delle altre Forze di polizia che espleta funzioni di polizia.
Detto beneficio viene comunque conservato dal personale della polizia di Stato in servizio al 25 aprile 1981.
L'indennita' mensile pensionabile e' cumulabile con l'indennita' di aeronavigazione e di volo ed annessi supplementi di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , nei limiti e con le modalita' previste dall' articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505 . L'eventuale eccedenza fruita a detto titolo sulla base della precedente normativa e' mantenuta a titolo di assegno ad personam riassorbibile.
Nell'esercizio del diritto di opzione di cui all' articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , l'indennita' pensionabile sostituisce la soppressa indennita' mensile per servizio di istituto. La predetta indennita' e' pensionabile per l'intero importo per i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza all'atto della cessazione, come tale, dal servizio permanente.
Giurisprudenza • 17
- 1. Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 02/10/2018, n. 575Provvedimento: […] n. 187, sono cumulabili con l'indennità mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1054 -indennità poi soppressa e sostituita dall'indennità pensionabile prevista dall'articolo 2 della legge 34/1984- delle quali indennità la più favorevole è cumulabile in misura intera e l'altra in misura limitata al 50 per cento”; il successivo articolo 3 della legge 34/1984 che stabilisce il regime di cumulo dell'indennità pensionabile con l'indennità di volo ed aeronavigazione, facendo sempre riferimento ai limiti e alle modalità previste dalla normativa di cui all'articolo 1 della legge 505/1978). […]Leggi di più...
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- art. 52 d.lgs. 196/2003·
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- art. 59 d.p.r. 1092/1973·
- diritto pensionistico·
- onere della prova