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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/03/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1226/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ARCIDIACONO VALENTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to BARCHI PATRIZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Udine (UD) il 29/05/2004,
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati personalmente con sentenza n. 152/2022 pubblicata il 21/03/2022 –
R.G. 689/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
1 07/02/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/03/2025 e cioè “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e a Udine in data 29 maggio Parte_1 CP_1
2004 con atto trascritto nei registri nello Stato Civile del Comune di Udine al n.
9., parte II, serie C, dell'anno 2004 ed ordinarsi la trascrizione nei medesimi registri.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla GN CP_1
che l'abiterà unitamente alla figlia .
[...] _1
3) Il padre, in considerazione dell'età di , concorderà direttamente _1
con la figlia i tempi e le modalità di frequentazione.
5) Il SInor corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
ordinario della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 700,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, secondo le seguenti modalità:
5.a) il SI. verserà integralmente la somma indicata dal marzo 2025 Pt_1
sino al mese di agosto 2025 direttamente alla SI.ra a mezzo bonifico CP_1
bancario;
5.b) il SI. verserà dal mese di settembre 2025 la somma di euro Pt_1
400,00 direttamente alla figlia (tramite bonifico bancario su un conto _1
corrente alla stessa intestato) e la somma residua di euro 300,00 alla SI.ra sino a quando non sarà indipendente economicamente e CP_1 _1
manterrà il domicilio nella casa della madre.
6) Le spese straordinarie per la figlia, individuate secondo il Protocollo
d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Pordenone, saranno sostentue nella misura dell'80% dal SInor e nella misura del 20% dalla GN Pt_1
2 , e questo fino alla vendita della casa. Dopo la vendita dell'immobile le CP_1
spese universitarie di cui al punto successivo saranno da dividere al 40% alla
SI. e al 60% al SI. e rimborsate dietro presentazione del CP_1 Pt_1
giustificativo di spesa dell'atro genitore.
Le spese straordinarie saranno previamente da concordare tra le parti eccetto:
utenze dell'alloggio universitario, tassa d'iscrizione universitaria, libri di testo e corredo scolastico universitario, trasporto da e per l'università scelta.
Sin d'ora le parti convengono di autorizzare la figlia a scegliere _1
l'alloggio universitario.
Qualora il canone mensile dovesse superare la cifra di euro 400,00 come concordato tra le parti, sarà sottoposto a consenso del padre e della madre.
Il SI. avra' diritto di detrarre, ove possibile, la percentuale delle Pt_1
spese straordinarie sostenute con obbligo della SI. di fare avere al SI. CP_1
gli eventuali giustificativi di spese da lei anticipati, dietro semplice Pt_1
richiesta, per la detrazione in tempo utile;
stesso dicasi a favore della SI.ra e, quindi, la SI.ra avrà diritto di detrarre, ove possibile, la CP_1 CP_1
percentuale delle spese straordinarie sostenute con obbligo del SI. di Pt_1
fare avere alla SI.ra gli eventuali giustificativi di spesa da lui CP_1
anticipati, dietro semplice richiesta, per la detrazione in tempo utile.
Ogni spesa relativa all'auto in uso ad saranno a carico del padre SI. _1
(a titolo esemplificativo e quindi non esaustivo quelle per il bollo, Pt_1
l'assicurazione, la benzina ecc.)
7) L'assegno Unico per la figlia a carico sarà percepito al 100% dalla GN
. CP_1
8) Darsi atto che i coniugi, a totale definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, a titolo di assegno divorzile c.d. una tantum ex art. 5 comma o l. 898/0 e successive modifiche, il SInor si assume l'obbligo di Pt_1
effettuare, con separato atto notarile, le seguenti attribuzioni: il SI. si Pt_1
3 obbliga a trasferire senza corrispettivo alla SI.ra , che accetta, il 50% CP_1
dell'immobile anche ad egli intestato, libero da pesi, ipoteche, gravami, salvo quelli eventualmente indicati nell'atto di provenienza, sito in Fossalta di
Portogruaro, località Stiago, così contraddistinto al Catasto AT :
Foglio 14
Particella 528 sub. 2 via G. Rossini 18, in precedenza via Rossini n. 14, piano
S1-T-1, cat. A7/, cl. 1, vani 10,5, re.c. euro 867,65;
Particella n. 528, sub. 3, via G. Rossini n. 18, in precedenza via Rossini n. 14,
piano T, cat. C/, cl. 6, mq 33, r.c. euro 59,65 e utilità comune sub particella 528
sub.
1 - scoperto b.c.n.c. ad entrambe le unità
di talché con la stipula dell'atto notarile, la SI.ra diverrà unica e piena CP_1
proprietaria.
Il trasferimento della descritta quota immobiliare verrà effettuato ed accettato senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi nell'ambito dell'accordo di divorzio. Le spese notarili per il rogito notarile saranno a carico della SI.ra . Il trasferimento di CP_1
cui sopra è soggetto alle agevolazioni di cui all'art. 19 della L.74/1987.
Il SI. provvederà a consegnare il modello APE, direttamente al Pt_1
notaio datato 7 settembre 2017 (allegato alla perizia di stima del perito edile di Gruaro). Per_2
Le parti concordano ed accettano che il SI. si impegna a cedere alla Pt_1
moglie SI.ra sin dalla sottoscrizione del presente accordo anche tutto CP_1
il mobilio interno ed esterno, sempre a titolo di assegno c.d., una tantum.
Il trasferimento del 50% della quota che insiste sulla casa coniugale avverrà
entro non oltre la metà del mese di aprile 2025 avanti al Notaio che sarà
individuato dalla SI.ra che provvederà a comunicare direttamente al CP_1
SI. il giorno e l'ora del rogito. La comunicazione di giorno ed ora del Pt_1
rogito e di conferma avverrà tramite WhatsApp direttamente al SI. il Pt_1
4 quale, sempre tramite WhatsApp, provvederà a confermare alla SI.ra CP_1
per accettazione.
9)Il SI. dichiara di aver già asportato dalla casa coniugale tutti i suoi Pt_1
effetti personali, eccetto che per alcune fotografie, 4 o 5 borse da calcio contenenti magliette delle squadre, che la GN si impegna a fare CP_1
avere al marito entro la cessione dell'immobile.
10) Sempre a titolo di assegno c.d. una tantum, in aggiunta al trasferimento immobiliare, il SInor corrisponderà alla GN altresì, la Pt_1 CP_1
somma di € 8.400,00 che verrà corrisposta in rate da € 700,00 ciascuna a partire da marzo 2025 sino a febbraio 2026. Poiché la GN , divenutane CP_1
proprietaria, intende cedere l'immobile a terzi, le parti stabiliscono che la corresponsione di tale somma avvenga sino alla cessione dell'immobile a terzi e comunque sino a febbraio 2026. Qualora l'immobile sia venduto prima del febbraio 2026 il SInor cesserà di corrispondere tale somma dal mese Pt_1
successivo alla vendita. Sarà onere della GN informare il marito CP_1
della vendita entro i 10 giorni successivi.
11) Poiché, come sopra esposto, la GN , divenutane proprietaria, CP_1
intende cedere l'immobile a terzi, le parti stabiliscono che se la SI.ra CP_1
non riuscirà a vendere l'immobile di cui in premessa entro il termine del febbraio 2026, il SInor , a partire dal marzo 2026, le farà un prestito di Pt_1
€ 700,00 mensili, senza interessi, sino alla vendita della casa e comunque non oltre il febbraio 2027. La GN dovrà rimborsare la somma CP_1
finanziata dal marito in unica soluzione entro 10 giorni dalla vendita dell'abitazione. Sarà onere della GN informare il marito della CP_1
vendita e restituire la somma mutuata entro i 10 giorni successivi.
12) Il SInor si impegna a non condizionare in alcun modo la vendita Pt_1
della casa sopra descritta e/o del mobilio interno ed esterno che sarà gestita esclusivamente dalla SI.ra , che avrà dunque totale autonomia in CP_1
5 ordine ai tempi della vendita, al prezzo e alle modalità della vendita medesima.
Il SI. non potrà inoltre e per effetto del presente accordo avanzare, Pt_1
nemmeno in futuro, pretese in ordine al ricavato della vendita della casa de quo e /o del mobilio interno ed esterno alla casa stessa;
il SI. si Pt_1
impegna pertanto sin d'ora a rinunciare a qualunque impugnazione e /o revocatoria del presente accordo raggiunto con la SI.ra . CP_1
13)Parimenti, trattandosi di accordo intercorso tra i coniugi per una definizione integrale della vicenda matrimoniale, tramite previsione di assegno c.d. una tantum, anche la GN , con la perfetta esecuzione CP_1
delle clausole qui previste, si impegna a non avanzare altre richieste.
14) Il SInor si farà carico della manutenzione straordinaria Pt_1
dell'immobile sino alla cessione della sua quota parte alla moglie, ovvero al massimo sino alla metà di aprile 2025, dichiarando comunque la GN
che non sono necessari interventi straordinari, salvo le opere CP_1
straordinarie per la gestione del giardino;
in ordine a queste ultime il SI.
si attiverà entro la metà di aprile del 2025 a potare tutti gli alberi di Pt_1
alto fusto, anche in altezza, piantati nella proprietà e non solo quelli confinanti con il vicino di casa, opera che pagherà direttamente al giardiniere dallo stesso incaricato. Dalla data di cessione dell'immobile della propria quota alla moglie verrà meno per il SInor qualsiasi obbligo fiscale o economico Pt_1
relativo all'immobile in questione.
15) Con la perfetta esecuzione delle condizioni previste nel presente atto, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, salvo quanto previsto e accettato con il presente accordo. Le presenti pattuizioni sostituiscono ogni altro accordo assunto in sede di separazione.
16) Le spese di lite sono compensate tra le parti.
17) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza declaratoria dello
6 scioglimento del matrimonio”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28/06/2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Udine
(UD) in data 29/05/2004 con;
ha dedotto di vivere CP_1
ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione personale con sentenza n. 152/2022 pubblicata il 21/03/2022 – R.G. 689/2020 – Tribunale
Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione era nata la figlia , in _1
atti generalizzata, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre, di confermarsi il contributo del padre per il mantenimento della figlia ammontante ad euro
600,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, come disposto in sede di separazione, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; ha chiesto la corresponsione dell'Assegno Unico in favore della madre e, infine, ha chiesto di revocarsi ogni contribuzione economica del marito in favore della moglie, con spese di lite interamente rifuse.
, nel costituirsi nel procedimento il 08/10/2024, non si è CP_1
opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma discostandosi da quanto dedotto e richiesto dal ricorrente nel suo ricorso introduttivo, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla madre che l'abiterà unitamente alla figlia;
ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso ad _1
entrambi i genitori della figlia con collocazione prevalente presso la _1
madre, dichiarando che il padre, in considerazione dell'età di , _1
concorderà direttamente con la figlia i tempi e le modalità di frequentazione;
ha chiesto che il padre contribuisca al pagamento di una somma mensile pari ad euro 1.000,00, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 15 di ogni mese,
7 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal provvedimento di separazione;
ha chiesto che le spese straordinarie per la figlia, individuate secondo il Protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del
Foro di Pordenone, siano sostenute nella misura dell'80% al padre e nella misura del 20% dalla madre, dichiarando, altresì, che le stesse saranno previamente da concordate tra le parti, eccezion fatta per quelle mediche urgenti e quelle scolastiche di scuola pubblica;
ha chiesto che il ricorrente provveda al pagamento di tutto quanto necessario per il mantenimento dell'auto che lo stesso, come da accordi con la figlia le acquisterà, ivi incluso il bollo, assicurazione, benzina e ogni altra spesa collegata e conseguente;
ha dichiarato che, in caso di riduzione o revoca dell'assegno divorzile in favore della moglie, si disponga che le spese straordinarie siano integralmente (100%)
a carico del ricorrente;
ha chiesto che il marito corrisponda alla moglie la somma di euro 700,00 mensili (o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia), a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal provvedimento di separazione;
ha chiesto che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre;
ha chiesto che si confermi e dunque si disponga che l'affidamento
Per della cagnolina intestata al ricorrente, sia in capo alla resistente e si disponga che lo stesso ricorrente provveda a rimborsarle tutte le spese che sosterrà per l'animale domestico, dichiarando che le spese veterinarie superiori ad euro 200,00 verranno previamente concordate;
ha chiesto che la manutenzione straordinaria dell'immobile/ex casa coniugale sia a carico del ricorrete, ivi comprese le opere straordinarie per la gestione del giardino,
diversamente, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dello stesso e le rispettive utenze dei servizi, saranno a carico della resistente, come anche la
TARI o l'imposta equivalente;
ha chiesto, infine, che le spese di trasporto della figlia per e dalla scuola, ove sia utilizzato un servizio di _1
8 autotrasporto pubblico, siano ripartite tra i genitori come spese straordinarie e che i costi di eventuali accompagnamenti con mezzo proprio saranno a carico di chi usa l'autovettura, con condanna per il ricorrente del pagamento delle spese e onorari di lite.
All'esito dell'udienza del 18/11/2024, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, in modifica dei provvedimenti della separazione, disporsi che, con decorrenza dalla domanda, contribuisca al Parte_1
mantenimento della figlia versando a , entro il giorno 15 di CP_1
ogni mese, un assegno di euro 655,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, se in aumento, e confermarsi per il resto le condizioni della separazione, per quanto attuali. Inoltre, il Giudice relatore ha ordinato alle parti di depositare, laddove non in atti, dichiarazione di successione di ciascun coniuge in relazione al decesso del rispettivo padre;
documentazione fiscale relativa all'anno 2023; documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2023 sino all'ultimo trimestre disponibile;
documentazione attestante tutte le fonti di reddito;
documentazione attestante redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
documentazione attestante proprietà
immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto,
l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante la proprietà di quote sociali e di beni mobili registrati, questi ultimi da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata,
per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
iscrizione di figli a scuole od università private. Infine, ha rinviato la causa al
07/03/2025 per le deduzioni delle parti.
9 Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al mantenimento della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del
07/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
Le parti hanno rinunciato, altresì, ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 152/2022 pubblicata il 21/03/2022 – R.G. 689/2020 – Tribunale
Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
Infine, dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970, con le modalità
10 concordate dalle parti.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Udine (UD), in data 29/05/2004;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 90, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1226/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv.to ARCIDIACONO VALENTINA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._2
dell'avv.to BARCHI PATRIZIA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Udine (UD) il 29/05/2004,
in regime patrimoniale di comunione legale dei beni;
separati personalmente con sentenza n. 152/2022 pubblicata il 21/03/2022 –
R.G. 689/2020 – Tribunale Ordinario di Pordenone;
con la seguente figlia: , nata a [...] il Persona_1
1 07/02/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 07/03/2025 e cioè “1) Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e a Udine in data 29 maggio Parte_1 CP_1
2004 con atto trascritto nei registri nello Stato Civile del Comune di Udine al n.
9., parte II, serie C, dell'anno 2004 ed ordinarsi la trascrizione nei medesimi registri.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale alla GN CP_1
che l'abiterà unitamente alla figlia .
[...] _1
3) Il padre, in considerazione dell'età di , concorderà direttamente _1
con la figlia i tempi e le modalità di frequentazione.
5) Il SInor corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
ordinario della figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente la somma di € 700,00 mensili entro il giorno 15 di ogni mese, annualmente rivalutabile secondo l'indice ISTAT, secondo le seguenti modalità:
5.a) il SI. verserà integralmente la somma indicata dal marzo 2025 Pt_1
sino al mese di agosto 2025 direttamente alla SI.ra a mezzo bonifico CP_1
bancario;
5.b) il SI. verserà dal mese di settembre 2025 la somma di euro Pt_1
400,00 direttamente alla figlia (tramite bonifico bancario su un conto _1
corrente alla stessa intestato) e la somma residua di euro 300,00 alla SI.ra sino a quando non sarà indipendente economicamente e CP_1 _1
manterrà il domicilio nella casa della madre.
6) Le spese straordinarie per la figlia, individuate secondo il Protocollo
d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del Foro di Pordenone, saranno sostentue nella misura dell'80% dal SInor e nella misura del 20% dalla GN Pt_1
2 , e questo fino alla vendita della casa. Dopo la vendita dell'immobile le CP_1
spese universitarie di cui al punto successivo saranno da dividere al 40% alla
SI. e al 60% al SI. e rimborsate dietro presentazione del CP_1 Pt_1
giustificativo di spesa dell'atro genitore.
Le spese straordinarie saranno previamente da concordare tra le parti eccetto:
utenze dell'alloggio universitario, tassa d'iscrizione universitaria, libri di testo e corredo scolastico universitario, trasporto da e per l'università scelta.
Sin d'ora le parti convengono di autorizzare la figlia a scegliere _1
l'alloggio universitario.
Qualora il canone mensile dovesse superare la cifra di euro 400,00 come concordato tra le parti, sarà sottoposto a consenso del padre e della madre.
Il SI. avra' diritto di detrarre, ove possibile, la percentuale delle Pt_1
spese straordinarie sostenute con obbligo della SI. di fare avere al SI. CP_1
gli eventuali giustificativi di spese da lei anticipati, dietro semplice Pt_1
richiesta, per la detrazione in tempo utile;
stesso dicasi a favore della SI.ra e, quindi, la SI.ra avrà diritto di detrarre, ove possibile, la CP_1 CP_1
percentuale delle spese straordinarie sostenute con obbligo del SI. di Pt_1
fare avere alla SI.ra gli eventuali giustificativi di spesa da lui CP_1
anticipati, dietro semplice richiesta, per la detrazione in tempo utile.
Ogni spesa relativa all'auto in uso ad saranno a carico del padre SI. _1
(a titolo esemplificativo e quindi non esaustivo quelle per il bollo, Pt_1
l'assicurazione, la benzina ecc.)
7) L'assegno Unico per la figlia a carico sarà percepito al 100% dalla GN
. CP_1
8) Darsi atto che i coniugi, a totale definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, a titolo di assegno divorzile c.d. una tantum ex art. 5 comma o l. 898/0 e successive modifiche, il SInor si assume l'obbligo di Pt_1
effettuare, con separato atto notarile, le seguenti attribuzioni: il SI. si Pt_1
3 obbliga a trasferire senza corrispettivo alla SI.ra , che accetta, il 50% CP_1
dell'immobile anche ad egli intestato, libero da pesi, ipoteche, gravami, salvo quelli eventualmente indicati nell'atto di provenienza, sito in Fossalta di
Portogruaro, località Stiago, così contraddistinto al Catasto AT :
Foglio 14
Particella 528 sub. 2 via G. Rossini 18, in precedenza via Rossini n. 14, piano
S1-T-1, cat. A7/, cl. 1, vani 10,5, re.c. euro 867,65;
Particella n. 528, sub. 3, via G. Rossini n. 18, in precedenza via Rossini n. 14,
piano T, cat. C/, cl. 6, mq 33, r.c. euro 59,65 e utilità comune sub particella 528
sub.
1 - scoperto b.c.n.c. ad entrambe le unità
di talché con la stipula dell'atto notarile, la SI.ra diverrà unica e piena CP_1
proprietaria.
Il trasferimento della descritta quota immobiliare verrà effettuato ed accettato senza spirito di liberalità, rientrando nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi nell'ambito dell'accordo di divorzio. Le spese notarili per il rogito notarile saranno a carico della SI.ra . Il trasferimento di CP_1
cui sopra è soggetto alle agevolazioni di cui all'art. 19 della L.74/1987.
Il SI. provvederà a consegnare il modello APE, direttamente al Pt_1
notaio datato 7 settembre 2017 (allegato alla perizia di stima del perito edile di Gruaro). Per_2
Le parti concordano ed accettano che il SI. si impegna a cedere alla Pt_1
moglie SI.ra sin dalla sottoscrizione del presente accordo anche tutto CP_1
il mobilio interno ed esterno, sempre a titolo di assegno c.d., una tantum.
Il trasferimento del 50% della quota che insiste sulla casa coniugale avverrà
entro non oltre la metà del mese di aprile 2025 avanti al Notaio che sarà
individuato dalla SI.ra che provvederà a comunicare direttamente al CP_1
SI. il giorno e l'ora del rogito. La comunicazione di giorno ed ora del Pt_1
rogito e di conferma avverrà tramite WhatsApp direttamente al SI. il Pt_1
4 quale, sempre tramite WhatsApp, provvederà a confermare alla SI.ra CP_1
per accettazione.
9)Il SI. dichiara di aver già asportato dalla casa coniugale tutti i suoi Pt_1
effetti personali, eccetto che per alcune fotografie, 4 o 5 borse da calcio contenenti magliette delle squadre, che la GN si impegna a fare CP_1
avere al marito entro la cessione dell'immobile.
10) Sempre a titolo di assegno c.d. una tantum, in aggiunta al trasferimento immobiliare, il SInor corrisponderà alla GN altresì, la Pt_1 CP_1
somma di € 8.400,00 che verrà corrisposta in rate da € 700,00 ciascuna a partire da marzo 2025 sino a febbraio 2026. Poiché la GN , divenutane CP_1
proprietaria, intende cedere l'immobile a terzi, le parti stabiliscono che la corresponsione di tale somma avvenga sino alla cessione dell'immobile a terzi e comunque sino a febbraio 2026. Qualora l'immobile sia venduto prima del febbraio 2026 il SInor cesserà di corrispondere tale somma dal mese Pt_1
successivo alla vendita. Sarà onere della GN informare il marito CP_1
della vendita entro i 10 giorni successivi.
11) Poiché, come sopra esposto, la GN , divenutane proprietaria, CP_1
intende cedere l'immobile a terzi, le parti stabiliscono che se la SI.ra CP_1
non riuscirà a vendere l'immobile di cui in premessa entro il termine del febbraio 2026, il SInor , a partire dal marzo 2026, le farà un prestito di Pt_1
€ 700,00 mensili, senza interessi, sino alla vendita della casa e comunque non oltre il febbraio 2027. La GN dovrà rimborsare la somma CP_1
finanziata dal marito in unica soluzione entro 10 giorni dalla vendita dell'abitazione. Sarà onere della GN informare il marito della CP_1
vendita e restituire la somma mutuata entro i 10 giorni successivi.
12) Il SInor si impegna a non condizionare in alcun modo la vendita Pt_1
della casa sopra descritta e/o del mobilio interno ed esterno che sarà gestita esclusivamente dalla SI.ra , che avrà dunque totale autonomia in CP_1
5 ordine ai tempi della vendita, al prezzo e alle modalità della vendita medesima.
Il SI. non potrà inoltre e per effetto del presente accordo avanzare, Pt_1
nemmeno in futuro, pretese in ordine al ricavato della vendita della casa de quo e /o del mobilio interno ed esterno alla casa stessa;
il SI. si Pt_1
impegna pertanto sin d'ora a rinunciare a qualunque impugnazione e /o revocatoria del presente accordo raggiunto con la SI.ra . CP_1
13)Parimenti, trattandosi di accordo intercorso tra i coniugi per una definizione integrale della vicenda matrimoniale, tramite previsione di assegno c.d. una tantum, anche la GN , con la perfetta esecuzione CP_1
delle clausole qui previste, si impegna a non avanzare altre richieste.
14) Il SInor si farà carico della manutenzione straordinaria Pt_1
dell'immobile sino alla cessione della sua quota parte alla moglie, ovvero al massimo sino alla metà di aprile 2025, dichiarando comunque la GN
che non sono necessari interventi straordinari, salvo le opere CP_1
straordinarie per la gestione del giardino;
in ordine a queste ultime il SI.
si attiverà entro la metà di aprile del 2025 a potare tutti gli alberi di Pt_1
alto fusto, anche in altezza, piantati nella proprietà e non solo quelli confinanti con il vicino di casa, opera che pagherà direttamente al giardiniere dallo stesso incaricato. Dalla data di cessione dell'immobile della propria quota alla moglie verrà meno per il SInor qualsiasi obbligo fiscale o economico Pt_1
relativo all'immobile in questione.
15) Con la perfetta esecuzione delle condizioni previste nel presente atto, le parti dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, salvo quanto previsto e accettato con il presente accordo. Le presenti pattuizioni sostituiscono ogni altro accordo assunto in sede di separazione.
16) Le spese di lite sono compensate tra le parti.
17) Le parti prestano sin d'ora acquiescenza alla sentenza declaratoria dello
6 scioglimento del matrimonio”.
Motivi della decisione
FATTO
Con ricorso depositato il 28/06/2024, ha chiesto che il Parte_1
Tribunale pronunci lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Udine
(UD) in data 29/05/2004 con;
ha dedotto di vivere CP_1
ininterrottamente separato dal coniuge in virtù di separazione personale con sentenza n. 152/2022 pubblicata il 21/03/2022 – R.G. 689/2020 – Tribunale
Ordinario di Pordenone;
che dalla loro unione era nata la figlia , in _1
atti generalizzata, e che era ormai irrimediabilmente cessata la comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
ha chiesto, inoltre, di confermarsi il contributo del padre per il mantenimento della figlia ammontante ad euro
600,00 mensili, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese, come disposto in sede di separazione, oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura del 50%; ha chiesto la corresponsione dell'Assegno Unico in favore della madre e, infine, ha chiesto di revocarsi ogni contribuzione economica del marito in favore della moglie, con spese di lite interamente rifuse.
, nel costituirsi nel procedimento il 08/10/2024, non si è CP_1
opposta alla domanda di scioglimento del matrimonio, ma discostandosi da quanto dedotto e richiesto dal ricorrente nel suo ricorso introduttivo, ha chiesto l'assegnazione della casa coniugale alla madre che l'abiterà unitamente alla figlia;
ha chiesto che venga disposto l'affido condiviso ad _1
entrambi i genitori della figlia con collocazione prevalente presso la _1
madre, dichiarando che il padre, in considerazione dell'età di , _1
concorderà direttamente con la figlia i tempi e le modalità di frequentazione;
ha chiesto che il padre contribuisca al pagamento di una somma mensile pari ad euro 1.000,00, a titolo di mantenimento ordinario per la figlia maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, entro il giorno 15 di ogni mese,
7 somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal provvedimento di separazione;
ha chiesto che le spese straordinarie per la figlia, individuate secondo il Protocollo d'intesa tra Magistrati ed Avvocati del
Foro di Pordenone, siano sostenute nella misura dell'80% al padre e nella misura del 20% dalla madre, dichiarando, altresì, che le stesse saranno previamente da concordate tra le parti, eccezion fatta per quelle mediche urgenti e quelle scolastiche di scuola pubblica;
ha chiesto che il ricorrente provveda al pagamento di tutto quanto necessario per il mantenimento dell'auto che lo stesso, come da accordi con la figlia le acquisterà, ivi incluso il bollo, assicurazione, benzina e ogni altra spesa collegata e conseguente;
ha dichiarato che, in caso di riduzione o revoca dell'assegno divorzile in favore della moglie, si disponga che le spese straordinarie siano integralmente (100%)
a carico del ricorrente;
ha chiesto che il marito corrisponda alla moglie la somma di euro 700,00 mensili (o la maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia), a titolo di assegno divorzile, entro il giorno 15 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat a far data dal provvedimento di separazione;
ha chiesto che l'assegno unico venga percepito al 100% dalla madre;
ha chiesto che si confermi e dunque si disponga che l'affidamento
Per della cagnolina intestata al ricorrente, sia in capo alla resistente e si disponga che lo stesso ricorrente provveda a rimborsarle tutte le spese che sosterrà per l'animale domestico, dichiarando che le spese veterinarie superiori ad euro 200,00 verranno previamente concordate;
ha chiesto che la manutenzione straordinaria dell'immobile/ex casa coniugale sia a carico del ricorrete, ivi comprese le opere straordinarie per la gestione del giardino,
diversamente, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dello stesso e le rispettive utenze dei servizi, saranno a carico della resistente, come anche la
TARI o l'imposta equivalente;
ha chiesto, infine, che le spese di trasporto della figlia per e dalla scuola, ove sia utilizzato un servizio di _1
8 autotrasporto pubblico, siano ripartite tra i genitori come spese straordinarie e che i costi di eventuali accompagnamenti con mezzo proprio saranno a carico di chi usa l'autovettura, con condanna per il ricorrente del pagamento delle spese e onorari di lite.
All'esito dell'udienza del 18/11/2024, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione, sono stati pronunciati i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti, ovvero, in modifica dei provvedimenti della separazione, disporsi che, con decorrenza dalla domanda, contribuisca al Parte_1
mantenimento della figlia versando a , entro il giorno 15 di CP_1
ogni mese, un assegno di euro 655,00, rivalutabile annualmente secondo indici
ISTAT, se in aumento, e confermarsi per il resto le condizioni della separazione, per quanto attuali. Inoltre, il Giudice relatore ha ordinato alle parti di depositare, laddove non in atti, dichiarazione di successione di ciascun coniuge in relazione al decesso del rispettivo padre;
documentazione fiscale relativa all'anno 2023; documentazione bancaria e/o postale a decorrere dall'anno 2023 sino all'ultimo trimestre disponibile;
documentazione attestante tutte le fonti di reddito;
documentazione attestante redditi netti mensili percepiti negli ultimi sei mesi;
documentazione attestante proprietà
immobiliari elencate singolarmente indicando la tipologia, l'anno di acquisto,
l'ubicazione, la superficie e la destinazione;
documentazione attestante la proprietà di quote sociali e di beni mobili registrati, questi ultimi da elencare singolarmente indicando il tipo e l'anno di acquisto;
documentazione attestante l'assunzione di collaboratori domestici indicando la retribuzione corrisposta;
documentazione attestante spese per mutui e finanziamenti con l'indicazione della rata mensile dovuta, dell'anno di erogazione e della durata,
per canoni di locazione, per rette di iscrizione a circoli sportivi e/o ricreativi,
iscrizione di figli a scuole od università private. Infine, ha rinviato la causa al
07/03/2025 per le deduzioni delle parti.
9 Nelle more del giudizio le parti hanno raggiunto un accordo in ordine al mantenimento della prole e agli aspetti patrimoniali e, all'udienza del
07/03/2025, tenutasi mediante trattazione scritta, la causa è stata rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, di cui in epigrafe.
Le parti hanno rinunciato, altresì, ai termini di cui all'art. 473 bis.28 c.p.c.
Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b,
numero 2, dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con sentenza n. 152/2022 pubblicata il 21/03/2022 – R.G. 689/2020 – Tribunale
Ordinario di Pordenone;
da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Il Tribunale rileva che le condizioni concordate risultano conformi agli interessi delle parti, appaiono coerenti con quanto emerso dagli atti, dalle dichiarazioni e dalla trattazione della causa, sono rispondenti agli interessi,
relazionali ed economici della prole e ne garantiscono il centro di relazioni consolidato.
Infine, dagli atti e dai documenti di causa non emergono motivi per non ritenere equa la corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno divorzile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 co. 8 legge 898/1970, con le modalità
10 concordate dalle parti.
I motivi della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da Parte_1
e in Udine (UD), in data 29/05/2004;
[...] CP_1
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di UDINE (UD) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004, atto n. 90, parte 2, serie C) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti sia regolato dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Pordenone, in data 27/03/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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