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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/09/2025, n. 607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 607 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 98/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. NASTASI Parte_1
NICOLA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. MANFRIDA ANTONIO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato- nonchè
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
-appellata contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, il sig. chiedeva che venisse annullata CP_1
l'intimazione di pagamento n. 09420229001675044, notificata dalla Parte_1 in data 31.05.2022, in quanto non più dovuto il pagamento delle sanzioni amministrative
[...] richieste con la cartella di pagamento contrassegnata dal n. 09420120016108937, asseritamente notificata il 12.07.2012, dell'importo di € 10.774,69. Con Il Giudice di prime cure, nella resistenza di e accoglieva il ricorso, ritenendo fondata CP_4
l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Il giudicante dichiarava estinto e quindi inesigibile il credito oggetto di causa e condannava l' CP_4 al pagamento delle spese di lite.
Ha interposto appello l per i motivi di seguito esplicitati. CP_4
Con Si costituiva il sig. mentre l' , regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
******
L censura la sentenza impugnata articolando un unico motivo, limitatamente alla condanna CP_4 dell al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Per l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non aver applicato il principio stabilito dalla Cass.
SS.UU. 7514/2022, secondo cui la legittimazione a contraddire in tema di prescrizione del credito contributivo spetta, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, al solo ente impositore, e non all'agente della riscossione. Le Sezioni Unite affermano che la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'ente impositore, anche se la questione di merito (la prescrizione) deriva dalla mancata notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario e cassano senza rinvio la sentenza che aveva dichiarato la necessità del contraddittorio. Sussiste pertanto la legittimazione esclusiva del titolare del credito per cui la condanna alle spese di lite deve gravare esclusivamente su quest'ultima.
L'appello è infondato.
La stessa Cassazione, citata dall'odierno appellante, chiamata a pronunciarsi sull'individuazione dei soggetti legittimati passivi in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva (prescrizione), con particolare riguardo alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore, ha distinto le ipotesi in cui si verte in tema di pretesa contributiva, da quella in cui si discuta di sanzioni amministrative o di crediti in materia tributaria.
Nell'ipotesi in cui si discute di sanzioni amministrative come nell'oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità, pur richiamando anche in tali casi l'operatività dell'art. 39 del D.Lgs.
112 del 1999, va oltre affermando la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'agente della riscossione. La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, in capo all'esattore una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n.
2016 del 11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass. n. 8759 del 18.06.2002).
Anche in considerazione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. n. 12385 del 21.05.2013; Cass. n. 1985 del 29.01.2014).
In tale contesto pertanto è evidente che l' è legittimato passivo dal momento Controparte_5 che ha emanato l'atto opposto e quindi ha interesse ad intervenite in quanto l'unico che può provare l'esistenza di atti interruttivi, a cui compete la relativa notifica.
La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum.
Correttamente le spese legali sono state poste a carico dell' attesa la soccombenza dello stesso CP_4 che con l' avviso di intimazione n. 09420229001675044, ha azionato crediti ormai prescritti.
Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass.civ. sez. VI ord.
24/03/2015 n. 5842).
Le spese del secondo grado di giudizio sono poste a carico di in favore di nella CP_4 CP_1 misura indicata in dispositivo, determinate secondo i valori medi dimidiati (attesa la semplicità delle questioni) del 3° scaglione. Nulla sulle spese nei confronti dell'ispettorato contumace.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_2 CP_1
e , avverso la sentenza N. 137/23 emessa il Controparte_2
10.02.23 dal Tribunale di Palmi sezione lavoro, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello; condanna alle spese di lite del presente giudizio in favore di , liquidate in CP_4 CP_1
complessivi € 2906,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.:
Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere
Dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 98/2023 R.G.L., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. NASTASI Parte_1
NICOLA, giusta procura in atti
-Appellante-
CONTRO
, rappresentato e difeso dall'avv. MANFRIDA ANTONIO, giusta procura in atti CP_1
-Appellato- nonchè
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante pro tempore,
-appellata contumace-
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
In fatto e in diritto
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, il sig. chiedeva che venisse annullata CP_1
l'intimazione di pagamento n. 09420229001675044, notificata dalla Parte_1 in data 31.05.2022, in quanto non più dovuto il pagamento delle sanzioni amministrative
[...] richieste con la cartella di pagamento contrassegnata dal n. 09420120016108937, asseritamente notificata il 12.07.2012, dell'importo di € 10.774,69. Con Il Giudice di prime cure, nella resistenza di e accoglieva il ricorso, ritenendo fondata CP_4
l'eccezione di prescrizione sollevata dal . CP_1
Il giudicante dichiarava estinto e quindi inesigibile il credito oggetto di causa e condannava l' CP_4 al pagamento delle spese di lite.
Ha interposto appello l per i motivi di seguito esplicitati. CP_4
Con Si costituiva il sig. mentre l' , regolarmente citato, rimaneva contumace. CP_1
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti che hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
******
L censura la sentenza impugnata articolando un unico motivo, limitatamente alla condanna CP_4 dell al pagamento delle spese di lite. Pt_1
Per l'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel non aver applicato il principio stabilito dalla Cass.
SS.UU. 7514/2022, secondo cui la legittimazione a contraddire in tema di prescrizione del credito contributivo spetta, ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 46/1999, al solo ente impositore, e non all'agente della riscossione. Le Sezioni Unite affermano che la legittimazione passiva spetti esclusivamente all'ente impositore, anche se la questione di merito (la prescrizione) deriva dalla mancata notifica della cartella esattoriale da parte del concessionario e cassano senza rinvio la sentenza che aveva dichiarato la necessità del contraddittorio. Sussiste pertanto la legittimazione esclusiva del titolare del credito per cui la condanna alle spese di lite deve gravare esclusivamente su quest'ultima.
L'appello è infondato.
La stessa Cassazione, citata dall'odierno appellante, chiamata a pronunciarsi sull'individuazione dei soggetti legittimati passivi in caso di impugnazione del ruolo che investa il merito della pretesa contributiva (prescrizione), con particolare riguardo alla verifica dell'eventuale sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente titolare della pretesa ed esattore, ha distinto le ipotesi in cui si verte in tema di pretesa contributiva, da quella in cui si discuta di sanzioni amministrative o di crediti in materia tributaria.
Nell'ipotesi in cui si discute di sanzioni amministrative come nell'oggetto del presente giudizio, la giurisprudenza di legittimità, pur richiamando anche in tali casi l'operatività dell'art. 39 del D.Lgs.
112 del 1999, va oltre affermando la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra l'ente creditore e l'agente della riscossione. La giurisprudenza di legittimità riconosce, infatti, in capo all'esattore una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n.
2016 del 11.07.2016; Cass. n. 11926 del 07.08.2003; Cass. n. 8759 del 18.06.2002).
Anche in considerazione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass. n. 12385 del 21.05.2013; Cass. n. 1985 del 29.01.2014).
In tale contesto pertanto è evidente che l' è legittimato passivo dal momento Controparte_5 che ha emanato l'atto opposto e quindi ha interesse ad intervenite in quanto l'unico che può provare l'esistenza di atti interruttivi, a cui compete la relativa notifica.
La ricorrenza del litisconsorzio necessario, infatti, è funzionale alla tutela dell'integrità del contraddittorio, alla necessità di una decisione unitaria che abbia effetto nei confronti di più soggetti, sicché per il principio del contraddittorio tutti costoro devono essere posti in grado di partecipare al processo. Essa è finalizzata ad attuare la partecipazione di più parti nel processo, anche attraverso l'impulso del giudice, affinché si eviti che lo stesso si concluda con una sentenza inutile, intendendosi il concetto di utilità non come riferito all'esito (positivo per il debitore) del giudizio ma all'idoneità della statuizione a definire il rapporto tra le parti in giudizio in termini satisfattivi del petitum.
Correttamente le spese legali sono state poste a carico dell' attesa la soccombenza dello stesso CP_4 che con l' avviso di intimazione n. 09420229001675044, ha azionato crediti ormai prescritti.
Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite è quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale (Cass.civ. sez. VI ord.
24/03/2015 n. 5842).
Le spese del secondo grado di giudizio sono poste a carico di in favore di nella CP_4 CP_1 misura indicata in dispositivo, determinate secondo i valori medi dimidiati (attesa la semplicità delle questioni) del 3° scaglione. Nulla sulle spese nei confronti dell'ispettorato contumace.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro Parte_2 CP_1
e , avverso la sentenza N. 137/23 emessa il Controparte_2
10.02.23 dal Tribunale di Palmi sezione lavoro, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
Rigetta l'appello; condanna alle spese di lite del presente giudizio in favore di , liquidate in CP_4 CP_1
complessivi € 2906,00 oltre spese documentate, IVA, CPA e rimborso spese generali forfettarie come per legge.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 17 settembre 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Antonietta Naso)
Il Presidente
(Dott. Marialuisa Crucitti)