Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 4184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4184 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Luigi Ruoppolo ha pronunciato all'udienza del 27 maggio 2025 la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 26070/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA, cui risulta riunita la causa RG 19814/2023 (AT),
TRA
nata a Napoli il 13.02.1939 Parte_1 elettivamente domiciliata in Napoli al C.so A. Lucci n. 121 presso lo studio dell'Avv. Paolo Galdi, da cui è rapp.ta e difesa, giusta mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 CP_ elettivamente domiciliato presso la sede di Napoli, alla via Alcide De Gasperi n. 55, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Maria Ingala, come da atti CONVENUTO
FATTO E DIRITTO L'opponente in epigrafe propone opposizione, ex art. 445 bis c.p.c., avverso le conclusioni rese dal CTU nel giudizio RG 19814\2023, avente ad oggetto istanza per l'accertamento tecnico preventivo del requisito sanitario, richiesto dalla legge, per il riconoscimento delle prestazioni degli invalidi civili, chiedendo, pertanto, la rinnovazione della perizia medico – legale e l'accertamento del diritto azionato. Si è costituito l' , resistendo al ricorso. CP_1
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria, all'udienza odierna la stessa veniva decisa. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Osserva, invero, il Tribunale che affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio della stessa è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate , o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico, che si traduce in una inammissibile richiesta – vedi Cass L, Sentenza n. 7341 del 17/04/2004 -.
Nel caso in esame parte ricorrente contesta le conclusioni della ctu della fase di atp, allegando in maniera del tutto generica la mancata classificazione e valutazione delle patologie riscontrate a carico della ricorrente, nonché una sottovalutazione delle patologie
Il ricorso va pertanto rigettato. Sussistono i presupposti per l'esonero della parte priva dalle spese di lite di entrambe le fasi processuali, ai sensi dell'art. 152 disp att c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: rigetta il ricorso;
dichiara parte istante esonerata dalle spese di lite ex art. 152 disp att. C.p.c.; liquida le spese di CTU, per la fase di AT , come da separato decreto.
Napoli, 27.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Luigi Ruoppolo