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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 363 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 608 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Scalise, in virtù di Parte_1 procura a margine all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cutro, Via Cartesio n. 55;
- appellante - contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Luigi Donnici in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello e delibera G.M. n. 49 dell'11-4-2019, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cutro, Via Silana, n. 34;
- appellato - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e ragione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, così provvedere:
1) riformare integralmente la sentenza n. 116/2019 del Tribunale di Crotone il
25.01.2019 nel giudizio distinto a R.G. 1487/2017 e, per l'effetto, in accoglimento dei motivi di impugnazione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n.
285/2017, emesso dal Tribunale Civile di Crotone il 07.05.2017 nei confronti del sig.
, mandandolo esente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte Parte_1 per l'infondatezza della pretesa avanzata dal per i seguenti motivi: Controparte_1
2) dichiarare nullo e di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposta ingiunzione n. 285/2017 emessa dal Tribunale Civile di Crotone per mancanza di prova scritta;
3) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 285/2017 del Tribunale di Crotone di ripetizione di indebito, atteso che la ripetizione di indebito da parte dell'Amministrazione non può che avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), dal momento che le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
4) accertare e dichiarare la nullità parziale del decreto ingiuntivo n. 285/2017 del
Tribunale di Crotone per intervenuta prescrizione del credito ingiunto per i periodi dal 2009 al 2010; 5) condannare il a rivalere l'attore dell'onere Controparte_1 delle spese, dei diritti, e degli onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
- Per l'appellato: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare Parte_1 inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione di;
Parte_1
- nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando la sentenza n. 116/2019 resa inter Parte_1 partes dal Tribunale di Crotone in data 25.01.2019, pubblicata il 26.01.2019, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro il
[...]
, per i motivi esposti in narrativa;
CP_1
- confermare il decreto ingiuntivo n. 285/2017 emesso dal Tribunale di Crotone il
07.05.2017, depositato in pari data;
- con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “I.1.- Con atto di citazione notificato il 3.7.2017, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 285/2017 emesso da questo
[...]
Tribunale e depositato il 7.4.2017, esponendo: che la somma ingiunta traeva origine da un presunto credito del nei suoi confronti a titolo di rimborso di Controparte_1 quanto corrisposto in eccedenza a titolo di indennità di carica mensile per aver ricoperto la carica di amministratore del Comune nel periodo 2009-2012; che il aveva sostenuto che egli avrebbe dovuto percepire un'indennità inferiore, CP_1 in quanto nel medesimo periodo egli era dipendente di altro soggetto con la qualifica di lavoratore subordinato a tempo determinato;
che il decreto ingiuntivo era nullo in quanto non erano stati allegati alla domanda monitoria atti dai quali evincere la certezza degli importi considerati;
che sussisteva in materia la giurisdizione della
Corte dei Conti;
che egli non doveva restituire alcuna somma al in quanto CP_1 nel periodo in cui aveva svolto la funzione di amministratore comunale non aveva percepito alcun emolumento dal datore di lavoro;
che per le annualità dal 2009 al
2010 il diritto alla ripetizione era prescritto.
Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale la revoca del decreto opposto o la declaratoria di nullità parziale.
I.2.- Si costituiva il con propria comparsa, deducendo: che la prova Controparte_1 scritta del debito dello era data dalla certificazione del responsabile Parte_1 dell'area finanziaria del che aveva specificato gli importi delle Controparte_1 indennità corrisposte;
che non vi era giurisdizione della Corte dei Conti atteso che tra il e lo non vi era un rapporto di servizio e lo non era CP_1 Parte_1 Parte_1 stato inserito nell'apparato organico dell'ente; che non si era maturata alcuna prescrizione, interrotta dall'invio di diffide nel 2016 e comunque in tale materia la prescrizione era decennale. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I.3.- In assenza di attività istruttoria, trattandosi di causa di natura documentale, all'udienza del 31.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza depositata il 26-1-2019 n. 116, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 15-3-2019, , Parte_1 censurandone le statuizioni sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente al credito vantato. Sosteneva, infatti, che non sarebbe stata prodotta in giudizio idonea documentazione che comprovasse la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, quale ad esempio il contratto collettivo nazionale di lavoro, né sarebbe stata provata la causa giustificatrice della richiesta di ripetizione di indebito.
Impugnava, poi, la sentenza nella parte in cui aveva affermato che egli avrebbe dovuto comunicare di essere dipendente a tempo indeterminato, opponendo che, a suo dire, tale obbligo non sussisterebbe, visto che era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato per soli due mesi (dal 17-4-2009 al 2-7-2009), per cui, avendo intrattenuto per il restante periodo in contestazione un mero rapporto di lavoro a tempo determinato, in relazione ad esso non avrebbe potuto chiedere di essere collocato in aspettativa a norma dell'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 e deducendo, in ogni caso, che tali crediti si fossero prescritti, in quanto soggetti alla prescrizione quinquennale.
Ancora con un ulteriore motivo di gravame l'appellante deduceva la illegittimità della pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto operante la prescrizione decennale, anzichè quinquennale, considerando così la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto non prescritta.
Infine, sosteneva che il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere dichiarato nullo, in quanto avente ad oggetto la ripetizione di somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali e di cui, pertanto, non era dovuta alcuna restituzione, in quanto le stesse non erano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, per essere state erogate le indennità di carica mensile al netto delle suddette.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Si costituiva come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8-7-2019 il in persona del Sindaco pro tempore, eccependo in via Controparte_1 preliminare in rito che non sussistesse una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello e che, inoltre, l'appellante non avesse indicato in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum in violazione dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, sosteneva di aver provato il credito per mezzo della certificazione del responsabile dell'area finanziaria in ordine alle indennità corrisposte allo , la Parte_1 cui condotta integrava non solo una sua responsabilità ex art. 2043 c.c., ma anche gli estremi della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 640 c.p.; che l'assunzione a tempo indeterminato o determinato era da considerare ininfluente ai fini dell'applicazione della regola del dimezzamento dell'indennità di funzione degli
Assessori comunali;
che era stata correttamente applicata nella fattispecie la prescrizione decennale;
che, infine, la richiesta di restituzione della somma al lordo degli oneri fiscali era stata avanzata in conformità alla legge.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. Veniva, dunque, celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito della quale la causa era rinviata al fine di chiedere alle parti, in relazione al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto di €uro 15.736,52, chiarimenti in ordine a quale fosse l'ammontare delle ritenute fiscali e previdenziali in esso computate.
Pertanto, all'esito, una volta accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata da parte appellante limitatamente all'importo di
€uro 4.000,00, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii per i suddetti incombenti, in esito all'udienza collegiale del 26-11-
2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la
Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellato sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, Controparte_1 posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Per quanto riguarda il merito, ad avviso della Corte, l'appello in disamina è da ritenersi parzialmente fondato nei termini che qui di seguito si procede ad esporre.
Deve essere, innanzi tutto, disatteso il motivo di appello con il quale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per non aver il giudice valutato la inidoneità della documentazione prodotta in giudizio da controparte a costituire prova del credito.
Giova premettere in proposito come nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. sentenza 24/06/2022 n. 20490, Cass. Civ. sentenza 27/11/2018 n. 30713); la prova dell'indebito oggettivo può, inoltre, derivare anche da meri argomenti di prova, così come previsto dall' art. 116 del c.p.c., da desumersi, in generale, dal contegno tenuto delle parti nel corso del processo.
Orbene, il , ottemperando all'onere probatorio su di lui gravante, Controparte_1 dimostrava l'avvenuto pagamento ed allegava la causa di indebito rinvenibile in una norma di diritto scritto, oltre a corredare il decreto ingiuntivo di apposita documentazione.
Invero, per quanto riguarda, più in generale, l'indennità di funzione degli amministratori locali, l'art. 81 del TUEL disciplina il diritto potestativo degli amministratori locali (e dunque dei componenti degli organi esecutivi dei Comuni) che siano lavoratori dipendenti, di essere collocati in aspettativa, funzionale all'attuazione del dettato costituzionale in tema di esercizio di funzioni pubbliche elettive, mentre il successivo articolo prevede che l'indennità sia dimezzata, qualora tali amministratori dipendenti non abbiano chiesto l'aspettativa non retribuita.
A tal proposito, occorre preliminarmente chiarire sul tema in punto di stretto diritto, anche attraverso la ricognizione del contenuto di quegli stessi precedenti giurisprudenziali di legittimità che a mezzo del proposto gravame si contesta al primo giudice di avere disatteso e/o travisato con la propria decisione, come la questione circa l'applicabilità del dimezzamento dell'indennità nell'impossibilità di chiedere l'aspettativa non retribuita abbia costituito oggetto di dibattito.
In tal senso, deve rilevarsi sul tema che in un primo momento, in ossequio all'indirizzo interpretativo seguito dalla magistratura contabile, il dimezzamento dell'indennità, sulla base dell'idea per cui la diminuzione della stessa avrebbe indotto gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, era correlato alla possibilità di chiedere l'aspettativa, mentre veniva considerata indifferente la natura del rapporto di lavoro dipendente. Veniva, pertanto, riconosciuto, in conformità alle pronunce della Corte dei Conti sull'argomento, che l'indennità di funzione andasse attribuita per intero agli amministratori locali che, per legge, non si fossero potuti avvalere della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita. Tuttavia, detto orientamento, in forza del quale il dimezzamento della indennità di carica sarebbe correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l'aspettativa, è stato poi, con specifico riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato, in parte modificato sul presupposto valutativo che “…pur volendo dare rilievo al fatto che il lavoratore a tempo determinato sia tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro e non possa essere collocato in aspettativa, egli, di fatto, non può assolvere all'incarico della funzione pubblica a tempo pieno ed esclusivo.
(cfr. Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 2020).
Dunque, applicando i principi sopra enunciati al caso concreto, ne discende che lo avrebbe dovuto richiedere l'aspettativa non retribuita, non Parte_1 potendo diversamente godere quale amministratore comunale dell'indennità di funzione al 100%.
Inoltre, non può neppure trascurarsi di considerare come “….la ripetizione dell'indebito avviata da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte “senza titolo” è atto dovuto, valido in termini generali. In genere, infatti, la buona fede dell'accipiens non rileva, in quanto l'art.
2033 c.c., applicabile alla fattispecie, riguarda soltanto, sotto il profilo soggettivo, la restituzione dei frutti e degli interessi, mentre l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 8).
La decisione di primo grado, inoltre, è da ritenersi parimenti sottratta alle ulteriori censure di parte appellante in merito alla lamentata erronea applicazione da parte del giudice del termine di prescrizione decennale, invece che quinquennale.
A tale specifico riguardo, infatti, è appena il caso di osservare che nel caso de quo opera la prescrizione ordinaria prevista dall'art. 2946 c.c., che indica la prescrizione decennale quale regola generale, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente.
L'art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo si limita ad affermare che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” , non enunciando un termine maggiore o minore rispetto a quello ordinario. Anche la Corte di Cassazione ha più volte rimarcato l'assoggettamento alla prescrizione decennale dell'azione di restituzione dell'indebito (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 27080/2020) e con ulteriore sentenza n. 23419 dell'1 agosto 2023, ritenendo corretta la decisione del giudice dell'appello di applicare il termine di prescrizione decennale al diritto della pubblica amministrazione di ripetere le retribuzioni corrisposte indebitamente, ha escluso l'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. (già esclusa da Cass. Civ., 5 novembre 2019 n. 28436) sul rilievo che “….l'unica fattispecie regolata dall'art. 2948 n. 4 c.c. è quella in cui la cadenza periodica del credito sia prevista ex ante, in relazione al titolo dell'obbligazione.”.
Così come, sulla base di quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (cfr. sentenza 23/11/2010 n. 24418), la ratio di siffatta disciplina consiste nel fatto che la ripetizione dell'indebito oggettivo è azione tesa a ripristinare l'equilibrio tra le posizioni di due contraenti, leso dal mancato rispetto del vincolo sinallagmatico tra le prestazioni;
in sostanza, si è segnalata la diversità della posizione del lavoratore che può agire per ottenere quanto dovuto per le proprie prestazioni nel termine di cinque anni (previsto dall'art. 2948 c.c.) per i pagamenti periodici, dal caso in cui lo stesso dipendente abbia attenuto somme non dovute, il che giustifica l'applicazione del diverso regime della prescrizione ordinaria decennale, essendosi pertanto anche affermato che “…L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale, anche qualora si discuta della ripetizione di somme versate a cadenza mensile..” (cfr. Cass. Civ. 5 novembre
2019 n. 28436).
Merita, invece, a parere del Collegio giudicante, di essere accolto il residuo motivo di appello, a mezzo del quale le statuizioni di condanna adottate in prime cure a carico dello sono state censurate per avere avuto ad oggetto la Parte_1 restituzione in favore dell'Ente delle somme percepite in eccesso sull'indennità di funzione calcolate al lordo degli oneri fiscali e non invece, per come sarebbe stato corretto, al netto di essi.
Se da un lato, infatti, la giurisprudenza ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione in ipotesi di tal fatta, atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'articolo 2033 del codice civile, nell'ordinario termine prescrizionale decennale, che decorre dal giorno dell'erogazione, salvo valutare la condizione soggettiva e la situazione patrimoniale della persona in ordine alla modalità di recupero dell'indebito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza. 9 giugno 2014 n. 2903), tuttavia, dall'altro, ha avuto anche modo di puntualizzare che
“…in caso di indebito retributivo, il datore ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente..” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 1963 del 23-1-2023) e ancora che
“….salvo il caso in cui il sostituito abbia provveduto direttamente a chiedere il rimborso dell'indebito fiscale, va escluso dal calcolo, di quanto il prestatore di lavoro deve restituire al datore di lavoro per importi retributivi indebitamente percepiti, la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria, potendo il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, chiedere il rimborso alla
Amministrazione finanziaria dell'imposta non dovuta (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18674/2014). Ciò si basa sull'assunto che la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le sole somme effettivamente “pagate” (come recita l'art. 2033 c.c.) a quest'ultimo e da lui effettivamente percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, derivandone che “…l'amministrazione non può pretendere o chiedere la ripetizione di somme al lordo delle predette ritenute poiché le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale e nella disponibilità materiale del dipendente….”
(cfr. TAR Sicilia, Sez. Catania, sentenza n. 1200/2021; Consiglio di Stato, Sez. II, n.
991/2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5010/2015; Consiglio di Stato, Sez. IV, n.
5043/2012; Cass. Civ., Sez. 1, n. 18674/2014; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 239/2006).
Ne discende, dunque, che nel caso esame la somma di cui il Controparte_1 avrebbe potuto legittimamente pretendere la restituzione a titolo di indennità di carica indebitamente percepita dallo sarebbe dovuta essere calcolata al Parte_1 netto delle ritenute fiscali, ammontanti giusta certificazione rilasciata dall'Ufficio di
Ragioneria dell'Ente versata in atti ad €uro 3.934,05 (Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale), con conseguente detrazione di essa dall'importo di €uro
15.736,52 ingiunto con il provvedimento monitorio opposto, per un minor totale dovuto pari ad €uro 11.802,47.
In definitiva, alla stregua delle suesposte considerazioni s'impone, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l'adozione di statuizioni finali di rideterminazione della somma alla restituzione della quale lo deve essere condannato in favore del in ragione Parte_1 Controparte_1 dell'importo di €uro 11.802,47, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza parziale reciproca di entrambe le parti in esito al giudizio e al tenore dell'adottata decisione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione parziale per 1/3 tra le stesse delle spese del doppio grado del giudizio, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei restanti 2/3 di dette spese, liquidate nell'intero come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, atto di citazione notificato il 15-3- CP_1
2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata il 26-1-2019 n. 116, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna Parte_1
alla restituzione in favore del , in persona del Sindaco pro
[...] Controparte_1 tempore, della somma di €uro 11.802,47, oltre interessi come in motivazione;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e condanna alla rifusione in favore del dei restanti 2/3 di Parte_1 Controparte_1 dette spese, che si liquidano nell'intero per compensi ex D.M. n. 55/2014 in relazione al primo grado nella misura già tassata dal primo giudice nella sentenza impugnata e per il presente grado di giudizio in €uro 3.850,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 608 del Registro degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2019, vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Scalise, in virtù di Parte_1 procura a margine all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cutro, Via Cartesio n. 55;
- appellante - contro
, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv. Luigi Donnici in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello e delibera G.M. n. 49 dell'11-4-2019, elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Cutro, Via Silana, n. 34;
- appellato - sulle seguenti
CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia la Corte di Appello adita, disattesa e reietta ogni contraria istanza, deduzione e ragione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, così provvedere:
1) riformare integralmente la sentenza n. 116/2019 del Tribunale di Crotone il
25.01.2019 nel giudizio distinto a R.G. 1487/2017 e, per l'effetto, in accoglimento dei motivi di impugnazione, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto n.
285/2017, emesso dal Tribunale Civile di Crotone il 07.05.2017 nei confronti del sig.
, mandandolo esente da qualsiasi obbligo nei confronti della controparte Parte_1 per l'infondatezza della pretesa avanzata dal per i seguenti motivi: Controparte_1
2) dichiarare nullo e di nessun effetto e comunque revocarsi l'opposta ingiunzione n. 285/2017 emessa dal Tribunale Civile di Crotone per mancanza di prova scritta;
3) accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 285/2017 del Tribunale di Crotone di ripetizione di indebito, atteso che la ripetizione di indebito da parte dell'Amministrazione non può che avere ad oggetto le somme da quest'ultimo percepite in eccesso, ossia quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, non potendosi, invece, pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali (e previdenziali e assistenziali), dal momento che le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente;
4) accertare e dichiarare la nullità parziale del decreto ingiuntivo n. 285/2017 del
Tribunale di Crotone per intervenuta prescrizione del credito ingiunto per i periodi dal 2009 al 2010; 5) condannare il a rivalere l'attore dell'onere Controparte_1 delle spese, dei diritti, e degli onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio con distrazione a favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
- Per l'appellato: Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare:
- in via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto da per le ragioni indicate in atto ovvero dichiarare Parte_1 inammissibile, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., l'impugnazione di;
Parte_1
- nel merito, rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti da , confermando la sentenza n. 116/2019 resa inter Parte_1 partes dal Tribunale di Crotone in data 25.01.2019, pubblicata il 26.01.2019, oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'attore contro il
[...]
, per i motivi esposti in narrativa;
CP_1
- confermare il decreto ingiuntivo n. 285/2017 emesso dal Tribunale di Crotone il
07.05.2017, depositato in pari data;
- con condanna alle spese del doppio grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “I.1.- Con atto di citazione notificato il 3.7.2017, Parte_1
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 285/2017 emesso da questo
[...]
Tribunale e depositato il 7.4.2017, esponendo: che la somma ingiunta traeva origine da un presunto credito del nei suoi confronti a titolo di rimborso di Controparte_1 quanto corrisposto in eccedenza a titolo di indennità di carica mensile per aver ricoperto la carica di amministratore del Comune nel periodo 2009-2012; che il aveva sostenuto che egli avrebbe dovuto percepire un'indennità inferiore, CP_1 in quanto nel medesimo periodo egli era dipendente di altro soggetto con la qualifica di lavoratore subordinato a tempo determinato;
che il decreto ingiuntivo era nullo in quanto non erano stati allegati alla domanda monitoria atti dai quali evincere la certezza degli importi considerati;
che sussisteva in materia la giurisdizione della
Corte dei Conti;
che egli non doveva restituire alcuna somma al in quanto CP_1 nel periodo in cui aveva svolto la funzione di amministratore comunale non aveva percepito alcun emolumento dal datore di lavoro;
che per le annualità dal 2009 al
2010 il diritto alla ripetizione era prescritto.
Chiedeva, pertanto, a questo Tribunale la revoca del decreto opposto o la declaratoria di nullità parziale.
I.2.- Si costituiva il con propria comparsa, deducendo: che la prova Controparte_1 scritta del debito dello era data dalla certificazione del responsabile Parte_1 dell'area finanziaria del che aveva specificato gli importi delle Controparte_1 indennità corrisposte;
che non vi era giurisdizione della Corte dei Conti atteso che tra il e lo non vi era un rapporto di servizio e lo non era CP_1 Parte_1 Parte_1 stato inserito nell'apparato organico dell'ente; che non si era maturata alcuna prescrizione, interrotta dall'invio di diffide nel 2016 e comunque in tale materia la prescrizione era decennale. Chiedeva, pertanto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
I.3.- In assenza di attività istruttoria, trattandosi di causa di natura documentale, all'udienza del 31.10.2018 la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.”.
Con sentenza depositata il 26-1-2019 n. 116, il Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, con condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, con atto di citazione notificato il 15-3-2019, , Parte_1 censurandone le statuizioni sotto il profilo del mancato assolvimento dell'onere probatorio relativamente al credito vantato. Sosteneva, infatti, che non sarebbe stata prodotta in giudizio idonea documentazione che comprovasse la fondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, quale ad esempio il contratto collettivo nazionale di lavoro, né sarebbe stata provata la causa giustificatrice della richiesta di ripetizione di indebito.
Impugnava, poi, la sentenza nella parte in cui aveva affermato che egli avrebbe dovuto comunicare di essere dipendente a tempo indeterminato, opponendo che, a suo dire, tale obbligo non sussisterebbe, visto che era stato assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato per soli due mesi (dal 17-4-2009 al 2-7-2009), per cui, avendo intrattenuto per il restante periodo in contestazione un mero rapporto di lavoro a tempo determinato, in relazione ad esso non avrebbe potuto chiedere di essere collocato in aspettativa a norma dell'art. 60 del D.Lgs. n. 267/2000 e deducendo, in ogni caso, che tali crediti si fossero prescritti, in quanto soggetti alla prescrizione quinquennale.
Ancora con un ulteriore motivo di gravame l'appellante deduceva la illegittimità della pronuncia impugnata nella parte in cui il giudice aveva ritenuto operante la prescrizione decennale, anzichè quinquennale, considerando così la somma oggetto del decreto ingiuntivo opposto non prescritta.
Infine, sosteneva che il decreto ingiuntivo opposto dovesse essere dichiarato nullo, in quanto avente ad oggetto la ripetizione di somme calcolate al lordo delle ritenute fiscali e di cui, pertanto, non era dovuta alcuna restituzione, in quanto le stesse non erano mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente, per essere state erogate le indennità di carica mensile al netto delle suddette.
Chiedeva, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna di controparte al pagamento delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, da distrarsi in favore del difensore.
Si costituiva come da comparsa di costituzione e risposta depositata in data 8-7-2019 il in persona del Sindaco pro tempore, eccependo in via Controparte_1 preliminare in rito che non sussistesse una ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello e che, inoltre, l'appellante non avesse indicato in modo chiaro ed esauriente il quantum appellatum in violazione dell'art. 342 c.p.c.; quanto al merito, sosteneva di aver provato il credito per mezzo della certificazione del responsabile dell'area finanziaria in ordine alle indennità corrisposte allo , la Parte_1 cui condotta integrava non solo una sua responsabilità ex art. 2043 c.c., ma anche gli estremi della fattispecie penalmente rilevante di cui all'art. 640 c.p.; che l'assunzione a tempo indeterminato o determinato era da considerare ininfluente ai fini dell'applicazione della regola del dimezzamento dell'indennità di funzione degli
Assessori comunali;
che era stata correttamente applicata nella fattispecie la prescrizione decennale;
che, infine, la richiesta di restituzione della somma al lordo degli oneri fiscali era stata avanzata in conformità alla legge.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'appello e la conseguente conferma della sentenza impugnata. Veniva, dunque, celebrata l'udienza di prima comparizione delle parti, all'esito della quale la causa era rinviata al fine di chiedere alle parti, in relazione al credito portato dal decreto ingiuntivo opposto di €uro 15.736,52, chiarimenti in ordine a quale fosse l'ammontare delle ritenute fiscali e previdenziali in esso computate.
Pertanto, all'esito, una volta accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata da parte appellante limitatamente all'importo di
€uro 4.000,00, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo vari rinvii per i suddetti incombenti, in esito all'udienza collegiale del 26-11-
2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante il deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la
Corte, viste le note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita, innanzitutto, di essere disattesa, ad avviso della Corte, la preliminare eccezione di inammissibilità in rito del proposto appello, per come sollevata dall'appellato sotto il profilo del difetto di specificità dei motivi, Controparte_1 posto che alla luce dei principi stabiliti in materia dalla Suprema Corte (cfr. Cass. n.
27199/2017; Cass. n. 13535/2018) l'appellante appare avere adeguatamente assolto nella specie all'onere di indicare le parti della sentenza di primo grado che costituiscono oggetto di gravame e le modifiche che ha inteso richiedere alla ricostruzione del fatto compiuta dall'organo giudicante di prime cure, con chiara e puntuale esplicitazione delle ragioni di confutazione contrapposte agli elementi di fatto e di diritto che sorreggono il percorso logico-argomentativo posto a base della decisione gravata.
Per quanto riguarda il merito, ad avviso della Corte, l'appello in disamina è da ritenersi parzialmente fondato nei termini che qui di seguito si procede ad esporre.
Deve essere, innanzi tutto, disatteso il motivo di appello con il quale l'appellante deduce l'erroneità della sentenza per non aver il giudice valutato la inidoneità della documentazione prodotta in giudizio da controparte a costituire prova del credito.
Giova premettere in proposito come nella ripetizione di indebito opera il normale principio dell'onere della prova a carico dell'attore il quale, quindi, è tenuto a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. sentenza 24/06/2022 n. 20490, Cass. Civ. sentenza 27/11/2018 n. 30713); la prova dell'indebito oggettivo può, inoltre, derivare anche da meri argomenti di prova, così come previsto dall' art. 116 del c.p.c., da desumersi, in generale, dal contegno tenuto delle parti nel corso del processo.
Orbene, il , ottemperando all'onere probatorio su di lui gravante, Controparte_1 dimostrava l'avvenuto pagamento ed allegava la causa di indebito rinvenibile in una norma di diritto scritto, oltre a corredare il decreto ingiuntivo di apposita documentazione.
Invero, per quanto riguarda, più in generale, l'indennità di funzione degli amministratori locali, l'art. 81 del TUEL disciplina il diritto potestativo degli amministratori locali (e dunque dei componenti degli organi esecutivi dei Comuni) che siano lavoratori dipendenti, di essere collocati in aspettativa, funzionale all'attuazione del dettato costituzionale in tema di esercizio di funzioni pubbliche elettive, mentre il successivo articolo prevede che l'indennità sia dimezzata, qualora tali amministratori dipendenti non abbiano chiesto l'aspettativa non retribuita.
A tal proposito, occorre preliminarmente chiarire sul tema in punto di stretto diritto, anche attraverso la ricognizione del contenuto di quegli stessi precedenti giurisprudenziali di legittimità che a mezzo del proposto gravame si contesta al primo giudice di avere disatteso e/o travisato con la propria decisione, come la questione circa l'applicabilità del dimezzamento dell'indennità nell'impossibilità di chiedere l'aspettativa non retribuita abbia costituito oggetto di dibattito.
In tal senso, deve rilevarsi sul tema che in un primo momento, in ossequio all'indirizzo interpretativo seguito dalla magistratura contabile, il dimezzamento dell'indennità, sulla base dell'idea per cui la diminuzione della stessa avrebbe indotto gli amministratori ad esercitare a tempo pieno il proprio mandato, era correlato alla possibilità di chiedere l'aspettativa, mentre veniva considerata indifferente la natura del rapporto di lavoro dipendente. Veniva, pertanto, riconosciuto, in conformità alle pronunce della Corte dei Conti sull'argomento, che l'indennità di funzione andasse attribuita per intero agli amministratori locali che, per legge, non si fossero potuti avvalere della facoltà di porsi in aspettativa non retribuita. Tuttavia, detto orientamento, in forza del quale il dimezzamento della indennità di carica sarebbe correlato esclusivamente alla possibilità di chiedere l'aspettativa, è stato poi, con specifico riferimento al rapporto di lavoro a tempo determinato, in parte modificato sul presupposto valutativo che “…pur volendo dare rilievo al fatto che il lavoratore a tempo determinato sia tenuto a proseguire nel proprio rapporto di lavoro e non possa essere collocato in aspettativa, egli, di fatto, non può assolvere all'incarico della funzione pubblica a tempo pieno ed esclusivo.
(cfr. Corte dei conti, Sezione Regionale di Controllo della Sardegna, deliberazione n. 8 del 2020).
Dunque, applicando i principi sopra enunciati al caso concreto, ne discende che lo avrebbe dovuto richiedere l'aspettativa non retribuita, non Parte_1 potendo diversamente godere quale amministratore comunale dell'indennità di funzione al 100%.
Inoltre, non può neppure trascurarsi di considerare come “….la ripetizione dell'indebito avviata da una Amministrazione nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte “senza titolo” è atto dovuto, valido in termini generali. In genere, infatti, la buona fede dell'accipiens non rileva, in quanto l'art.
2033 c.c., applicabile alla fattispecie, riguarda soltanto, sotto il profilo soggettivo, la restituzione dei frutti e degli interessi, mentre l'interesse pubblico è in re ipsa e non richiede neppure specifica motivazione (cfr. Cons. Stato, Adunanza Plenaria, 17 ottobre 2017, n. 8).
La decisione di primo grado, inoltre, è da ritenersi parimenti sottratta alle ulteriori censure di parte appellante in merito alla lamentata erronea applicazione da parte del giudice del termine di prescrizione decennale, invece che quinquennale.
A tale specifico riguardo, infatti, è appena il caso di osservare che nel caso de quo opera la prescrizione ordinaria prevista dall'art. 2946 c.c., che indica la prescrizione decennale quale regola generale, salvo i casi in cui la legge dispone diversamente.
L'art. 2033 c.c. in tema di indebito oggettivo si limita ad affermare che “chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato” , non enunciando un termine maggiore o minore rispetto a quello ordinario. Anche la Corte di Cassazione ha più volte rimarcato l'assoggettamento alla prescrizione decennale dell'azione di restituzione dell'indebito (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 27080/2020) e con ulteriore sentenza n. 23419 dell'1 agosto 2023, ritenendo corretta la decisione del giudice dell'appello di applicare il termine di prescrizione decennale al diritto della pubblica amministrazione di ripetere le retribuzioni corrisposte indebitamente, ha escluso l'applicabilità del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. (già esclusa da Cass. Civ., 5 novembre 2019 n. 28436) sul rilievo che “….l'unica fattispecie regolata dall'art. 2948 n. 4 c.c. è quella in cui la cadenza periodica del credito sia prevista ex ante, in relazione al titolo dell'obbligazione.”.
Così come, sulla base di quanto enunciato dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (cfr. sentenza 23/11/2010 n. 24418), la ratio di siffatta disciplina consiste nel fatto che la ripetizione dell'indebito oggettivo è azione tesa a ripristinare l'equilibrio tra le posizioni di due contraenti, leso dal mancato rispetto del vincolo sinallagmatico tra le prestazioni;
in sostanza, si è segnalata la diversità della posizione del lavoratore che può agire per ottenere quanto dovuto per le proprie prestazioni nel termine di cinque anni (previsto dall'art. 2948 c.c.) per i pagamenti periodici, dal caso in cui lo stesso dipendente abbia attenuto somme non dovute, il che giustifica l'applicazione del diverso regime della prescrizione ordinaria decennale, essendosi pertanto anche affermato che “…L'azione di ripetizione di indebito soggiace al termine di prescrizione decennale, anche qualora si discuta della ripetizione di somme versate a cadenza mensile..” (cfr. Cass. Civ. 5 novembre
2019 n. 28436).
Merita, invece, a parere del Collegio giudicante, di essere accolto il residuo motivo di appello, a mezzo del quale le statuizioni di condanna adottate in prime cure a carico dello sono state censurate per avere avuto ad oggetto la Parte_1 restituzione in favore dell'Ente delle somme percepite in eccesso sull'indennità di funzione calcolate al lordo degli oneri fiscali e non invece, per come sarebbe stato corretto, al netto di essi.
Se da un lato, infatti, la giurisprudenza ha da tempo affermato la natura doverosa della ripetizione in ipotesi di tal fatta, atteso che la percezione di emolumenti non dovuti impone all'Amministrazione l'esercizio del diritto-dovere di ripetere le relative somme in applicazione dell'articolo 2033 del codice civile, nell'ordinario termine prescrizionale decennale, che decorre dal giorno dell'erogazione, salvo valutare la condizione soggettiva e la situazione patrimoniale della persona in ordine alla modalità di recupero dell'indebito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza. 9 giugno 2014 n. 2903), tuttavia, dall'altro, ha avuto anche modo di puntualizzare che
“…in caso di indebito retributivo, il datore ha diritto a ripetere quanto il lavoratore ha effettivamente percepito in eccesso e non può, pertanto, pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente..” (cfr. Cass. Civ., ordinanza n. 1963 del 23-1-2023) e ancora che
“….salvo il caso in cui il sostituito abbia provveduto direttamente a chiedere il rimborso dell'indebito fiscale, va escluso dal calcolo, di quanto il prestatore di lavoro deve restituire al datore di lavoro per importi retributivi indebitamente percepiti, la ritenuta d'imposta già versata all'amministrazione finanziaria, potendo il datore di lavoro, come sostituto d'imposta, chiedere il rimborso alla
Amministrazione finanziaria dell'imposta non dovuta (cfr. Cass. Civ., sentenza n.
18674/2014). Ciò si basa sull'assunto che la ripetizione dell'indebito nei confronti del dipendente non può non avere ad oggetto le sole somme effettivamente “pagate” (come recita l'art. 2033 c.c.) a quest'ultimo e da lui effettivamente percepite in eccesso, vale a dire quanto e solo quanto effettivamente sia entrato nella sfera patrimoniale del dipendente, derivandone che “…l'amministrazione non può pretendere o chiedere la ripetizione di somme al lordo delle predette ritenute poiché le stesse non sono mai entrate nella sfera patrimoniale e nella disponibilità materiale del dipendente….”
(cfr. TAR Sicilia, Sez. Catania, sentenza n. 1200/2021; Consiglio di Stato, Sez. II, n.
991/2017; Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5010/2015; Consiglio di Stato, Sez. IV, n.
5043/2012; Cass. Civ., Sez. 1, n. 18674/2014; Cass. Civ., Sez. Lav., n. 239/2006).
Ne discende, dunque, che nel caso esame la somma di cui il Controparte_1 avrebbe potuto legittimamente pretendere la restituzione a titolo di indennità di carica indebitamente percepita dallo sarebbe dovuta essere calcolata al Parte_1 netto delle ritenute fiscali, ammontanti giusta certificazione rilasciata dall'Ufficio di
Ragioneria dell'Ente versata in atti ad €uro 3.934,05 (Irpef, addizionale regionale, addizionale comunale), con conseguente detrazione di essa dall'importo di €uro
15.736,52 ingiunto con il provvedimento monitorio opposto, per un minor totale dovuto pari ad €uro 11.802,47.
In definitiva, alla stregua delle suesposte considerazioni s'impone, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, l'adozione di statuizioni finali di rideterminazione della somma alla restituzione della quale lo deve essere condannato in favore del in ragione Parte_1 Controparte_1 dell'importo di €uro 11.802,47, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.
Infine, avuto riguardo alla posizione di soccombenza parziale reciproca di entrambe le parti in esito al giudizio e al tenore dell'adottata decisione, sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione parziale per 1/3 tra le stesse delle spese del doppio grado del giudizio, con condanna dell'appellante alla rifusione in favore dell'appellato dei restanti 2/3 di dette spese, liquidate nell'intero come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti del Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore, atto di citazione notificato il 15-3- CP_1
2019, avverso la sentenza del Tribunale Civile di Crotone, in composizione monocratica, depositata il 26-1-2019 n. 116, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, condanna Parte_1
alla restituzione in favore del , in persona del Sindaco pro
[...] Controparte_1 tempore, della somma di €uro 11.802,47, oltre interessi come in motivazione;
- compensa per 1/3 tra le parti le spese del doppio grado del giudizio e condanna alla rifusione in favore del dei restanti 2/3 di Parte_1 Controparte_1 dette spese, che si liquidano nell'intero per compensi ex D.M. n. 55/2014 in relazione al primo grado nella misura già tassata dal primo giudice nella sentenza impugnata e per il presente grado di giudizio in €uro 3.850,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Dott.ssa Teresa Barillari) (Dott. Alberto Nicola Filardo)