Sentenza 5 novembre 2008
Massime • 1
L'art. 5 del d.l. 21 dicembre 1993, n. 530, non convertito e successivamente reiterato, nell'abrogare l'art. 28 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (che disciplina la figura dei collaboratori e degli esperti linguistici di lingua madre) e l'art. 4 del d.l. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 1995, n. 236 (che regolamenta in via definitiva la nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato, ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato) trovano applicazione soltanto per il futuro e non già, dunque, ai rapporti di lavoro dei lettori di madre lingua straniera sorti sulla base della previgente normativa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/11/2008, n. 26561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26561 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele - rel. Presidente -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - Consigliere -
Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR RA, elettivamente domiciliato - in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PICOTTI LORENZO giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, in persona del Rettore in carica, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso L'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO, CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato -
avverso la sentenza n. 626/2004 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/09/2004 R.G.N. 1009/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/2008 dal Consigliere Dott. DE LUCA MICHELE;
udito l'Avvocato ALBINI per delega MANZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l'accoglimento dei ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza ora denunciata, la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda proposta da AR NC, lettore di madrelingua inglese, contro l'Università degli studi di Milano e contro l'INPS - per ottenere, previo accertamento della unitarietà del dedotto rapporto di lavoro subordinato con l'Università, a far tempo dalla data della prima assunzione, il riconoscimento del proprio diritto al trattamento economico corrispondente al livello retributivo del professore associato a tempo definito (oppure, in subordine, del ricercatore confermato a tempo pieno), anche ai sensi dell'art. 36 Cost., (siccome stabilito, con autorità di giudicato, fino al 1993 - 94), nonché la progressione di anzianità e di carriera e la condanna al pagamento delle differenze retributive, che ne conseguono - in base, essenzialmente, ai rilievi seguenti:
"il trattamento retributivo, riconosciuto ex art. 36 Cost., nelle sentenze passate in giudicato e quindi nella transazione, si riferisce agli anni fino al 1993 - 94 (....)";
le stesse sentenze, poi, hanno riconosciuto il trattamento per il professore associato (ai sensi del D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28);
quest'ultima disposizione, tuttavia, è stata abrogata e sostituita (ai sensi del D.L. n. 530 del 1993, art. 5, e, quindi, dal D.L. n.120 del 1995, convertito in L. n. 236 del 1995) da nuova normativa,
che, "adeguandosi ai principi di cui alle sentenze della Corte di giustizia CEE 26/6/2001 e 2/8/93, ha creato, in sostituzione della figura del lettore, la nuova figura di esperto e collaboratore linguistico, il cui trattamento è fissato con rinvio alla disciplina collettiva";
"alla disciplina della nuova legge e al nuovo contratto, pertanto, si deve fare riferimento, non più alla disciplina di cui al cit. D.P.R. (n. 382 del 1980), art. 28, applicato dai Giudici nei precedenti giudizi solo per fissare il trattamento economico congruo in relazione al lavoro svolto dai lettori";
"le domande di adeguamento del trattamento retributivo del professore associato dalla prima assunzione, la ricostruzione della carriera ed il riconoscimento delle differenze retributive fino ad oggi maturate, di invalidità e nullità del contratto di collaborazione stipulato nel 1994 e il mantenimento della qualifica di lettore con il trattamento riconosciuto (......) non trovano fondamento nelle sentenze del Pretore, che hanno solo riconosciuto il trattamento previsto dal cit. D.P.R. (n. 382 del 1980), art. 28, per il professore associato, fino a quando non è intervenuta la nuova disciplina ": peraltro "la ricostruzione di carriera non consegue automaticamente all'accertamento della unicità del rapporto e non rientra nella garanzia dell'art. 36 Cost., per cui si possa fare riferimento alla disciplina prevista per altri lavoratori";
"neppure è applicabile la disciplina, prevista per i collaboratori dal CCNL, che presuppone un trattamento base inferire a quello ottenuto dai lavoratori"; la nuova normativa, pertanto, "non può interpretarsi se non nel senso che i rapporti di lavoro dei lettori, già regolato dal D.P.R. n. 382 del 1980, sono da considerarsi sin dall'origine a tempo indeterminato, essendo proseguiti nei termini ed alle condizioni fissate dalla successiva L. n. 336 del 1995, la quale ha espressamente disposto il rispetto dei "diritti quesiti";
pertanto il lavoratore assunto, come nella specie, con il nuovo contratto, "gode delle più favorevoli e certe condizioni normative ed economiche previste dalla nuova legge, le quali sostituiscono quelle stabilite, vigente il D.P.R. n. 382 del 1980, art. 28, da sentenze che, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro, non erano ancora passate in giudicato (......)":
inoltre "non è vero che il nuovo inquadramento ha significato il passaggio dal personale docente al personale tecnico", con la conseguenza che risultano infondate sia la denuncia di dequalificazione, sia la domanda di "riconoscimento di una posizione di docenza (precisamente di lettore - docente)"; "è infondata, infine, la domanda di differenze retributive per lo svolgimento di un orario di lavoro più consistente di quello previsto dal CCNL, (in quanto), nel verbale del Consiglio di facoltà (....) si esprime la richiesta di un altro collaboratore, per assicurare maggiore assistenza agli studenti, (ma ciò) va visto nell'ottica di una programmazione dell'attività, in relazione al numero maggiore di studenti, ma non prova che, per il passato, AR abbia assicurato tale impegno, raddoppiando quasi il suo impegno di lavoro (.....)". Avverso la sentenza d'appello, AR NC propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi ed illustrato da memoria. L'intimata Università degli studi di Milano resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
1. Con il primo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 2909 c.c.; e artt. 324, 116 e 416 c.p.c.), nonché vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5) - AR NC censura la sentenza impugnata - per avere "negato la rilevanza dei precedenti giudicati intercorsi tra le stesse parti ed aventi ad oggetto, oltre alla natura subordinata ed unitaria ab origine del rapporto di lavoro di cui è causa, anche la determinazione della retribuzione proporzionata, ex art. 36 Cost., alla qualità e quantità delle mansioni svolte dal ricorrente" - nonostante il "contesto lavorativo pacificamente rimasto immutato, come dedotto ed offerto di provare dal ricorrente e, comunque, non contestato, in linea di fatto, ex adverso (......)". Il primo motivo di ricorso è fondato.
L'accoglimento - che ne consegue - assorbe gli altri motivi dello stesso ricorso, in quanto suppongono - talora esplicitamente - il rigetto, nel merito, del primo motivo.
2. Con riferimento specifico ai lettori di lingua straniera, l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'università e la determinazione della giusta retribuzione (ai sensi dell'art. 36 Cost.) - con sentenza passata in giudicato - esplica la propria efficacia vincolante - al pari del giudicato su qualsiasi altro rapporto giuridico di durata - anche per il tempo successivo alla sua formazione - con l'unico limite di sopravvenienze di fatto non dedotte (nè deducibili) nel giudizio in cui il giudicato si sia formato - con la conseguenza che il Giudice, successivamente adito, può discostarsene -secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 21012/2007, 15931/2004, 16959/2003) - solo se risultano motivatamente accertate modifiche di elementi variabili nel tempo (quali modalità, quantità e qualità del lavoro del lettore) idonee a giustificare l'adozione di una decisione diversa.
3. Nè rileva, in contrario, la sopravvenienza della disposizione istitutiva della nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato (D.L. 21 dicembre 1993, n. 530, art. 5, non convertito e successivamente reiterato;
D.L. 21 aprile 1995, n. 120, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 1995, n. 236, che regolamenta in via definitiva la nuova figura professionale).
La disposizione stessa, infatti, non ha efficacia retroattiva (ai sensi del principio generale, di cui all'art. 11 disp. gen.) e, perciò, non è applicabile - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine le sentenze n. 21012/97, 9737/95, 16959/2003) - ai rapporti di lavoro dei lettori di lingua straniera, che siano stati costituiti, come nella specie, prima della entrata in vigore della disposizione stessa (sulla base della normativa allora vigente). Tanto basta per accogliere il ricorso.
4. Anche a volere prescindere, tuttavia, dalla considerazione - all'evidenza assorbente - della prospettata irretroattività della stessa disposizione (istitutiva, appunto, della nuova figura professionale del collaboratore linguistico di madre lingua straniera), l'autorità del giudicato costituisce, comunque, limite invalicabile - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 19495/2008, 3046/2007, 21635/2004 delle sezioni unite e n. 10761/2006, 15809, 15200/2005, 23506/2004 nonché, con riferimento a norme di interpretazione autentica, n. 17207/2004, 8795/95, 3939/93 di sezioni semplici ) - per la efficacia retroattiva - sia delle norme di interpretazione autentica o, comunque, retroattive, sia delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale (ai sensi dell'art. 136 Cost., della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e della L. 11 marzo 1953, n. 87:
vedi, per tutte, Corte cost. n. 20/1956, 15/1957, 127/1966, 49/1970, 139/1984, 329/1965 ) - in coerenza, peraltro, con il principio della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), in quanto ne risulta esclusa la vanificazione dell'attività processuale sfociata in una pronuncia irrevocabile (vedi Cass., sez. un., n. 19495/2008, 3046/2007, cit.). Nè può essere trascurato, peraltro, che la conclusione raggiunta risulta coerente con la giurisprudenza consolidata - in materia, appunto, di rapporto di lavoro dei lettori di lingua straniera e, segnatamente, di riconoscimento dei diritti acquisiti sin dalla data della prima assunzione - della Corte di giustizia delle Comunità europee (vedine, da ultima, la sentenza 15 maggio 2008, in causa 276/07, alla quale si rinvia, anche per riferimenti di giurisprudenza della sessa Corte).
5. Il ricorso, pertanto deve essere accolto.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro Giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione (art. 385 c.p.c., comma 3).
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
Cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Brescia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2008