TRIB
Sentenza 3 luglio 2024
Sentenza 3 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/07/2024, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16835/2016 promossa da:
con il patrocinio dall'avv. Sembronio Giovanni Battista Parte_1
opponente contro
, il patrocinio dell'avv. Miria Vigneri CP_1
opposta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 3.7.2024 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso Controparte_2
l'ingiunzione fiscale n. 17/RV/15 prot. n. AOO_149/0022949 del 23.09.2016 notificata dalla CP_1
il 29.9.2016 per il recupero dell'importo pari ad euro 58.146,26 comprensivo di interessi legali,
[...] contributo concesso nell'ambito del 2007/2013 e revocato per non aver, la Parte_2
odierna opponente, rispettato le previsioni del bando.
A sostegno della domanda la ha rappresentato che: accedeva all'avviso pubblico Parte_1
“dote occupazionale” n. 2/2011 pubblicato sul B.U.R.P. n. 90 del 9.6.2011 nell'ambito del programma dei 2007/2013 il cui obiettivo era favorire l'occupazione stabile in Parte_2 zone svantaggiate di lavoratori in difficoltà; l'aiuto corrisposto si sostanziava nella integrazione salariale che la riconosceva nella misura del 50% con riferimento al costo delle unità CP_1
lavorative assunte;
detto contributo veniva corrisposto nella misura del 50% all'atto di presentazione della documentazione comprovante, tra le altre cose, l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato;
il bando prevedeva che il dipendente assunto a tempo indeterminato dovesse essere impiegato per un periodo non inferiore a 36 mesi dall'assunzione o dalla notifica dell'ammissione al finanziamento;
con determinazione del 9.7.2012 n. 1226 la ammetteva la alla misura CP_1 Parte_1 per l'assunzione di 18 operatori riconoscendo in suo favore la somma di euro 170.125,05; per una serie di vicissitudini gli operatori assunti divenivano 13 e la somma riconosciuta rideterminata in euro
113.019,61; dopo circa 12/18 mesi dall'assunzione cinque dei lavoratori assunti decidevano di interrompere il rapporto di lavoro;
il 10.2.2015 la revocava, sulla scorta di tale circostanza, CP_1
il finanziamento chiedendo la restituzione di quanto già erogato.
Parte opponente ha allegato di aver garantito la corretta assunzione dei lavoratori per 12/18 mesi sostenendo i relativi costi ed ha rappresentato di essersi prodigata, senza esito, per la sostituzione delle cinque unità con cui si concludeva il rapporto lavorativo;
ha, dunque, rappresentato di aver adempiuto solo parzialmente a quanto previsto per l'erogazione del finanziamento per motivi a sé non imputabili.
Ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale, la declaratoria di nullità e/o illegittimità della stessa o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 10.1.2017 si è costituita in giudizio la che ha contestato CP_1
la fondatezza della opposizione di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 15.2.2017 è stata rigettata l'istanza di sospensiva e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa - istruita mediante l'acquisizione della documentazione in atti, stante l'inammissibilità della prova orale articolata dalla opponente vertente su circostanze documentali ed, invero, in parte non contestate ed in ulteriore parte non conferenti ai fini della decisione – è stata definita all'esito della udienza celebrata in forma cartolare il 3.7.2024 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
La ricostruzione fattuale della vicenda a fondamento del provvedimento opposto non è contestata dalle parti costituite.
A seguito di determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 291 del 7.6.2011 la pubblicava l'avviso “dote occupazionale” impegnando sul bilancio regionale CP_1
l'importo di euro 20.000.000,00. L'Ente prevedeva l'erogazione di incentivi per le imprese che avessero presentato proposte progettuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori occupati da almeno sei mesi in condizione di svantaggio mediante riconoscimento di una partecipazione, fino al 50%, al costo salariale annuo lordo (nel caso di lavoratori disabili del 75%).
Veniva previsto che l'acconto sarebbe stato liquidato nella misura del 50% dell'aiuto massimo concedibile previa presentazione di documentazione comprovante l'assunzione a tempo indeterminato (modello Unilav); il saldo sarebbe stato corrisposto, decurtato l'acconto, a seguito di presentazione di domanda corredata di allegati.
Il paragrafo L del bando disciplinava l'impegno della impresa beneficiaria al mantenimento dei rapporti creati per almeno 36 mesi dall'assunzione con la possibilità, in caso di interruzione di detti rapporti in epoca anteriore alla scadenza, di non perdere il contributo mediante la sostituzione delle unità “a parità di trattamento economico e normativo (…) entro tre mesi dalla data di interruzione del rapporto”.
Al paragrafo I del richiamato bando veniva disposto: “L'impresa ammessa al contributo ha l'obbligo di comunicare mediante PEC alla eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro CP_1 incentivati entro 5 giorni dalla cessazione pena la revoca del contributo. L'impresa ammessa al beneficio inoltre ha l'obbligo di attestare con idonea documentazione la persistenza del rapporto di lavoro incentivato alla scadenza del 36° mese successivo alla costituzione del rapporto”.
Tra le cause di revoca dei contributi venivano disciplinati: la mancata o tardiva presentazione della documentazione;
l'inadempimento degli impegni assunti, ivi compreso il mancato mantenimento in organico delle unità lavorative per un periodo di trentasei mesi, fatte salve le condizioni di deroga richiamate al punto 3, I periodo;
l'eventuale violazione della clausola sociale.
Tanto premesso la veniva inizialmente ammessa al beneficio per l'assunzione di 18 Parte_1
lavoratori ottenendo il contributo complessivo di euro 170.125,05 - pari al 50% del costo salariale lordo dichiarato dall'impresa in sede di candidatura - poi rimodulato in euro 113.019,61 in ragione delle 13 assunzioni effettivamente poste in essere.
Il 29.4.2012 veniva liquidata in favore della la somma di euro 56.509,80 a Controparte_2
titolo di acconto, pari al 50% del contributo, così come rimodulato.
A seguito di controlli incrociati – e peraltro espressamente previsti dal bando – la Regione accertava l'avvenuta interruzione di cinque rapporti di lavoro, in epoca anteriore alla scadenza dei 36 mesi, e senza sostituzione delle unità lavorative.
L'Ente, dunque, chiedeva alla la trasmissione dei documenti elencati nella PEC del Parte_1
21.3.2014 (in atti) che restava priva di riscontro;
seguiva la richiesta di restituzione dell'importo erogato a titolo di acconto stante l'impossibilità di “verificare la tracciabilità della spesa effettivamente sostenuta a fronte della quale beneficiava con d.d. n. 147 del 29.3.2013 dell'importo in acconto”.
La cessazione anticipata di cinque dei contratti oggetto di finanziamento, unitamente alla mancata comunicazione all'Ente erogatore della circostanza, ed alla mancata trasmissione della documentazione richiesta al fine di comprovare la spesa sostenuta sono tutte circostanze idonee a fondare la revoca del contributo.
Preme aggiungere che anche la domanda avanzata in via gradata non è meritevole di accoglimento e ciò per molteplici motivazioni: nel caso in esame si sono concretizzate talune delle ipotesi previste dal bando per la revoca dell'intero finanziamento concesso;
parte opponente non ha prodotto documentazione attestante le spese sostenute in favore delle sette unità lavorative che proseguivano a prestare l'attività nel periodo previsto dal bando.
Le spese sono regolate secondo soccombenza ai sensi del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 5) applicate le riduzioni di cui all'art. 4 c. 1 nella misura del 50% stante l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_3 CP_1
che liquida in euro 7.051,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15% oneri accessori se dovuti, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 3.7.2024
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16835/2016 promossa da:
con il patrocinio dall'avv. Sembronio Giovanni Battista Parte_1
opponente contro
, il patrocinio dell'avv. Miria Vigneri CP_1
opposta
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 3.7.2024 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69/2009.
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt.
132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato la ha proposto opposizione avverso Controparte_2
l'ingiunzione fiscale n. 17/RV/15 prot. n. AOO_149/0022949 del 23.09.2016 notificata dalla CP_1
il 29.9.2016 per il recupero dell'importo pari ad euro 58.146,26 comprensivo di interessi legali,
[...] contributo concesso nell'ambito del 2007/2013 e revocato per non aver, la Parte_2
odierna opponente, rispettato le previsioni del bando.
A sostegno della domanda la ha rappresentato che: accedeva all'avviso pubblico Parte_1
“dote occupazionale” n. 2/2011 pubblicato sul B.U.R.P. n. 90 del 9.6.2011 nell'ambito del programma dei 2007/2013 il cui obiettivo era favorire l'occupazione stabile in Parte_2 zone svantaggiate di lavoratori in difficoltà; l'aiuto corrisposto si sostanziava nella integrazione salariale che la riconosceva nella misura del 50% con riferimento al costo delle unità CP_1
lavorative assunte;
detto contributo veniva corrisposto nella misura del 50% all'atto di presentazione della documentazione comprovante, tra le altre cose, l'avvenuta assunzione a tempo indeterminato;
il bando prevedeva che il dipendente assunto a tempo indeterminato dovesse essere impiegato per un periodo non inferiore a 36 mesi dall'assunzione o dalla notifica dell'ammissione al finanziamento;
con determinazione del 9.7.2012 n. 1226 la ammetteva la alla misura CP_1 Parte_1 per l'assunzione di 18 operatori riconoscendo in suo favore la somma di euro 170.125,05; per una serie di vicissitudini gli operatori assunti divenivano 13 e la somma riconosciuta rideterminata in euro
113.019,61; dopo circa 12/18 mesi dall'assunzione cinque dei lavoratori assunti decidevano di interrompere il rapporto di lavoro;
il 10.2.2015 la revocava, sulla scorta di tale circostanza, CP_1
il finanziamento chiedendo la restituzione di quanto già erogato.
Parte opponente ha allegato di aver garantito la corretta assunzione dei lavoratori per 12/18 mesi sostenendo i relativi costi ed ha rappresentato di essersi prodigata, senza esito, per la sostituzione delle cinque unità con cui si concludeva il rapporto lavorativo;
ha, dunque, rappresentato di aver adempiuto solo parzialmente a quanto previsto per l'erogazione del finanziamento per motivi a sé non imputabili.
Ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ingiunzione fiscale, la declaratoria di nullità e/o illegittimità della stessa o, in subordine, la rideterminazione dell'importo dovuto con vittoria di spese di lite.
Con comparsa depositata il 10.1.2017 si è costituita in giudizio la che ha contestato CP_1
la fondatezza della opposizione di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese di lite.
Con ordinanza del 15.2.2017 è stata rigettata l'istanza di sospensiva e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.
La causa - istruita mediante l'acquisizione della documentazione in atti, stante l'inammissibilità della prova orale articolata dalla opponente vertente su circostanze documentali ed, invero, in parte non contestate ed in ulteriore parte non conferenti ai fini della decisione – è stata definita all'esito della udienza celebrata in forma cartolare il 3.7.2024 ai sensi del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione non è meritevole di accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
La ricostruzione fattuale della vicenda a fondamento del provvedimento opposto non è contestata dalle parti costituite.
A seguito di determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 291 del 7.6.2011 la pubblicava l'avviso “dote occupazionale” impegnando sul bilancio regionale CP_1
l'importo di euro 20.000.000,00. L'Ente prevedeva l'erogazione di incentivi per le imprese che avessero presentato proposte progettuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori occupati da almeno sei mesi in condizione di svantaggio mediante riconoscimento di una partecipazione, fino al 50%, al costo salariale annuo lordo (nel caso di lavoratori disabili del 75%).
Veniva previsto che l'acconto sarebbe stato liquidato nella misura del 50% dell'aiuto massimo concedibile previa presentazione di documentazione comprovante l'assunzione a tempo indeterminato (modello Unilav); il saldo sarebbe stato corrisposto, decurtato l'acconto, a seguito di presentazione di domanda corredata di allegati.
Il paragrafo L del bando disciplinava l'impegno della impresa beneficiaria al mantenimento dei rapporti creati per almeno 36 mesi dall'assunzione con la possibilità, in caso di interruzione di detti rapporti in epoca anteriore alla scadenza, di non perdere il contributo mediante la sostituzione delle unità “a parità di trattamento economico e normativo (…) entro tre mesi dalla data di interruzione del rapporto”.
Al paragrafo I del richiamato bando veniva disposto: “L'impresa ammessa al contributo ha l'obbligo di comunicare mediante PEC alla eventuali cessazioni dei rapporti di lavoro CP_1 incentivati entro 5 giorni dalla cessazione pena la revoca del contributo. L'impresa ammessa al beneficio inoltre ha l'obbligo di attestare con idonea documentazione la persistenza del rapporto di lavoro incentivato alla scadenza del 36° mese successivo alla costituzione del rapporto”.
Tra le cause di revoca dei contributi venivano disciplinati: la mancata o tardiva presentazione della documentazione;
l'inadempimento degli impegni assunti, ivi compreso il mancato mantenimento in organico delle unità lavorative per un periodo di trentasei mesi, fatte salve le condizioni di deroga richiamate al punto 3, I periodo;
l'eventuale violazione della clausola sociale.
Tanto premesso la veniva inizialmente ammessa al beneficio per l'assunzione di 18 Parte_1
lavoratori ottenendo il contributo complessivo di euro 170.125,05 - pari al 50% del costo salariale lordo dichiarato dall'impresa in sede di candidatura - poi rimodulato in euro 113.019,61 in ragione delle 13 assunzioni effettivamente poste in essere.
Il 29.4.2012 veniva liquidata in favore della la somma di euro 56.509,80 a Controparte_2
titolo di acconto, pari al 50% del contributo, così come rimodulato.
A seguito di controlli incrociati – e peraltro espressamente previsti dal bando – la Regione accertava l'avvenuta interruzione di cinque rapporti di lavoro, in epoca anteriore alla scadenza dei 36 mesi, e senza sostituzione delle unità lavorative.
L'Ente, dunque, chiedeva alla la trasmissione dei documenti elencati nella PEC del Parte_1
21.3.2014 (in atti) che restava priva di riscontro;
seguiva la richiesta di restituzione dell'importo erogato a titolo di acconto stante l'impossibilità di “verificare la tracciabilità della spesa effettivamente sostenuta a fronte della quale beneficiava con d.d. n. 147 del 29.3.2013 dell'importo in acconto”.
La cessazione anticipata di cinque dei contratti oggetto di finanziamento, unitamente alla mancata comunicazione all'Ente erogatore della circostanza, ed alla mancata trasmissione della documentazione richiesta al fine di comprovare la spesa sostenuta sono tutte circostanze idonee a fondare la revoca del contributo.
Preme aggiungere che anche la domanda avanzata in via gradata non è meritevole di accoglimento e ciò per molteplici motivazioni: nel caso in esame si sono concretizzate talune delle ipotesi previste dal bando per la revoca dell'intero finanziamento concesso;
parte opponente non ha prodotto documentazione attestante le spese sostenute in favore delle sette unità lavorative che proseguivano a prestare l'attività nel periodo previsto dal bando.
Le spese sono regolate secondo soccombenza ai sensi del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 5) applicate le riduzioni di cui all'art. 4 c. 1 nella misura del 50% stante l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione;
- condanna la alla refusione delle spese di lite in favore della Controparte_3 CP_1
che liquida in euro 7.051,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15% oneri accessori se dovuti, come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 3.7.2024
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco