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Ordinanza 9 aprile 2025
Ordinanza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, ordinanza 09/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1066/24 V.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
.
La Corte di Appello di Messina, Sezione Prima Civile composta dai signori:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 1066/24 V.G.
vertente tra
nata a [...] il [...] c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Messina via Felice Bisazza n. 65 presso lo studio dell'avv. Anna Averso, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato al reclamo;
Reclamante
e
nato a [...] il [...] c.f. elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Messina via dei Mille n. 243 presso lo studio dell'avv. Filippo Marcello Siracusano che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione;
Reclamato
Con l'intervento del Procuratore generale in persona del dott. Maurizio Salomone
Oggetto: reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del
Tribunale di Messina in data 06.10.2024 nel procedimento n. 762/24 R.G. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa ex art. 473 bis 22 c.p.c. in data 06.04.2024 nel giudizio di separazione iscritto al n. 762/24 R.G. promosso da nei confronti di , il Presidente del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Messina, per quanto rileva in questa sede, poneva a carico della predetta l'obbligo di corrispondere a controparte un assegno di mantenimento nell'importo di euro 500,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT – e rideterminabile in euro 800,00 mensili, ove quest'ultimo fosse stato costretto a lasciare alla moglie la detenzione esclusiva dell'immobile.
Avverso detta ordinanza, con ricorso depositato l'11.10.2024, proponeva reclamo . Parte_1
Si costituiva in giudizio , insistendo per la conferma dell'ordinanza impugnata. Controparte_1
Con decreto del 16.10.2024 il Presidente di Sezione fissava la comparizione delle parti per la data del
10.03.2025, disponendo, altresì, la sostituzione con il deposito telematico di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 5.03.2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con il primo motivo di reclamo, lamenta la violazione dell'art. 156 c.c., per non Parte_1 avere il giudice di prime cure tenuto conto dell' attività lavorativa svolta dal e degli ingenti CP_1
ricavi dallo stesso conseguiti, seppure in nero.
Tanto, secondo l'assunto della reclamante, risulterebbe dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa , ossia dal contratto di noleggio sottoscritto dal reclamato, per un importo pari a €
9.750,00; dalla scrittura privata di vendita del 5.03.2021 avente ad oggetto un'imbarcazione per il prezzo di € 30.000,00; dalle dichiarazioni rese dai sigg.ri e circa il noleggio, negli anni Per_1 Pt_2
2022 e 2023, della barca “Cranchi Zaffiro” per tour delle isole eolie per un importo pari rispettivamente, ad € 3.000,00 ed € 2.400,00 ed, infine, da locandine- tratte da siti on line- che pubblicizzano l'attività di noleggio.
Lo svolgimento di tale attività di noleggio, inoltre, risulta oggetto di ammissione da parte dello stesso il quale aveva dichiarato che, dopo essere stato congedato dalla Marina Militare a causa del CP_1
compimento di azioni illecite, da 15 anni aveva deciso di impiegare e sfruttare la passione per il mare, noleggiando la barca e compiendo transfert e tour delle isole Eolie. Del resto- continua la reclamante - la sussistenza in capo al di redditi si ricava dalle proprietà CP_1
immobiliari, risultanti dalla visura catastale versata in atti e intestate al medesimo, ossia dalla proprietà iure ereditatis di due immobili, rispettivamente di cinque e quattro vani e di una cantina;
di
18 terreni agricoli;
4 boschi;
3 castagneti;
9 vigneti.
In proposito, lamenta la che il Tribunale aveva attribuito modesto valore alla dette proprietà Pt_1
sulla scorta di una perizia di parte che, però, aveva valutato esclusivamente i fabbricati.
Aggiunge che lo squilibrio patrimoniale, rilevato dal primo decidente, risulta attenuato dalla circostanza che controparte non provvede al mantenimento della figlia, utilizzando i proventi dell'attività di noleggio per soddisfare esclusivamente le proprie necessità.
Assume, pertanto, di essere l'unico genitore che provvede al mantenimento della figlia e che sostiene tutte le spese relative alla formazione scolastica, tra cui oneri di stage, gite, corsi di specializzazione in Francia, Inghilterra, Spagna, nonché tasse universitarie, che ammontano a euro 7.000,00 annui.
A tali spese, non contestate dal si aggiunge il canone mensile dovuto per l'alloggio della CP_1 figlia, pari a euro 500,00, oltre che l'ulteriore importo di 400/500 euro mensili necessari per provvedere ai bisogni quotidiani della stessa.
2.- Con il secondo motivo di reclamo, lamenta il difetto di motivazione e la violazione Parte_1 di legge in relazione all'art. 473 bis comma 12 c.p.c.
Più in particolare, sostiene che il Tribunale aveva disposto la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del disattendendo la richiesta di accertamenti tributari e fiscali a CP_1
carico del medesimo, pur in assenza di una completa documentazione reddituale.
Aggiunge, inoltre, che il Tribunale neanche aveva considerato la richiesta di esibizione, a carico del delle Pec, dalle quali doveva risultare l'esercizio dell'attività di noleggio e i proventi, CP_1
fiscalmente dichiarati, della stessa.
3.- Con il terzo motivo di reclamo, lamenta il difetto di motivazione in relazione Parte_1 all'art. 473 bis comma 12 c.p.c. per omessa valutazione di prove decisive.
In particolare, non avendo il primo decidente tenuto conto del mancato contributo da parte del CP_1
al mantenimento della figlia, i cui bisogni sono soddisfatti integralmente dalla madre, richiede, in via subordinata, una riduzione dell'assegno di mantenimento da euro 500,00 a 150 mensili.
Rappresenta che il proprio reddito di lavoro è pari a euro 1.600,000 al mese, a cui vanno sottratti circa euro 1.000,00 per il sostentamento della figlia. §
4.- I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, sono parzialmente fondati.
Giova premettere che il reclamo, benchè titolato “ reclamo ex art. 708 c.p.c.”, trova la propria corretta collocazione nell'ambito dell'art. 473 bis 24 c.p.c.
Ne consegue che – come, peraltro, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in relazione al reclamo di cui all'art. 708 c.cp.c.- l'ambito della cognizione devoluta al Giudice del reclamo è limitato alle deduzioni e produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
Eventuali circostanze sopravvenute dovranno, infatti, essere sottoposte alla cognizione di quest'ultimo, con l'unica eccezione di sommarie informazioni che possono essere assunte a titolo di integrazione istruttoria solo laddove ciò risulti essere attività indispensabile alla decisione.
Ciò posto, procedendo all'esame del primo motivo di gravame, va sottolineato che, contrariamente all'assunto della reclamante, il primo decidente non ha tralasciato di considerare lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ritenendo, tuttavia, che la stessa fosse produttiva di CP_1
modestissimi ricavi, attesa la sua natura non continuativa.
Invero, pur tenendo conto della possibilità che l'attività di noleggio dell'imbarcazione, svolta dal reclamato,” possa avergli fruttato qualche utile non dichiarato al fisco”, il Tribunale ha, tuttavia, dato atto dell'assenza di “elementi per potere affermare che i ricavi, peraltro limitati esclusivamente al breve periodo estivo, siano stati tali da consentire utili apprezzabili, considerati anche i costi che notoriamente derivano dalla gestione di una imbarcazione”.
Ritiene la Corte ritiene che tale valutazione ,allo stato degli atti, sia del tutto condivisibile, non risultando significativamente smentita da emergenze di opposto segno .
Tali certamente non sono quelle ricavabili dalla documentazione e dalle dichiarazioni, valorizzate dalla reclamante, che, contrariamente all'assunto della stessa, ben si conciliano con l'esistenza di ricavi non particolarmente rilevanti e tutt'altro che continuativi.
Quanto, invece, alle proprietà del reclamato, giova evidenziare che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte, il patrimonio immobiliare di pertinenza di uno dei coniugi deve essere tenuto presente ai fini della decisione di cui all'art. 156, comma 2, cod. civ., a mente del quale il giudice deve determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
605/2017).
Tuttavia, allo stato delle attuali emergenze e alla luce dei limitati poteri della Corte, la mera proprietà immobiliare del costituisce, in questa sede , elemento non sufficiente ai fini dell'esclusione CP_1
o della riduzione dell'obbligo di mantenimento gravante sulla . Pt_1
Invero, salvo diverse sopravveniente nel corso del giudizio di merito, allo stato, non vi è prova che tali immobili siano produttivi di reddito, trattandosi di circostanza basata sulle mere allegazioni della reclamante, smentita dai contrari assunti del e, allo stato, non suffragata da alcun riscontro. CP_1
Miglior sorte non merita il motivo di reclamo che concerne la mancata effettuazione di accertamenti tributari.
Al di là del fatto che il Tribunale si è correttamente limitato ad adottare i provvedimenti urgenti , disponendo per il prosieguo i sollecitati accertamenti, la doglianza non ha alcun rilievo in questa sede.
Giova, in proposito, rammentare che nel procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. l'ambito della cognizione devoluta al Giudice del reclamo è limitato alle deduzioni e produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
La valutazione demandata è, pertanto, espressa allo stato degli atti, dovendosi escludere che la Corte possa sovrapporre una propria e diversa attività istruttoria rispetto a quella che si sta svolgendo in primo grado.
Pertanto, ogni istanza in tal senso deve essere dalle parti rivolta al primo giudice, che ancora non si è pronunciato in via definitiva e che può sempre modificare i provvedimenti emessi.
Se, dunque, il provvedimento impugnato non merita alcuna censura in punto di an debeatur, fondata
è, invece, la doglianza relativa al quantum.
Il primo decidente, infatti, non ha adeguatamente valutato la circostanza che l' provvede Pt_1
esclusivamente al mantenimento della figlia, sostenendo tutte le spese necessarie al suo sostentamento e al completamento del percorso formativo della stessa. Va, in proposito, ribadito che entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 Cost e 155 c.c.
Nella specie, la circostanza che il benchè coniuge economicamente più debole, non provveda CP_1 in alcun modo- sia pure con il consenso dell' – al mantenimento della figlia, costituisce Pt_1
circostanza che certamente attenua il divario reddituale tra i coniugi ed impone una rivisitazione dell'assegno.
Del resto , il reclamato non ha contestato l'ammontare delle spese sostenute dalla controparte né, tantomeno, ha posto in dubbio la sussistenza dell'obbligo di mantenimento in considerazione della maggiore età della figlia ( relativamente alla quale nessuno ha allegato il raggiungimento dell'autosufficienza economica o il completamento del percorso di formazione )
Alla luce della comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle pari, l'importo dell'assegno posto a carico della reclamante va ridotto ad euro 350,00 mensili.
Resta evidentemente riservata al giudice istruttore la facoltà di modificare o integrare le originarie determinazioni interinali al fine di meglio adeguare la regolamentazione, adottata all'esito della delibazione sommaria, alle risultanze acquisite nella successiva fase a cognizione piena.
Il parziale accoglimento del reclamo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad euro 350,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di . Parte_1 Parte_3
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 04.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
.
La Corte di Appello di Messina, Sezione Prima Civile composta dai signori:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott. Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nel procedimento di reclamo iscritto al n. 1066/24 V.G.
vertente tra
nata a [...] il [...] c.f. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Messina via Felice Bisazza n. 65 presso lo studio dell'avv. Anna Averso, che la rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato al reclamo;
Reclamante
e
nato a [...] il [...] c.f. elettivamente Controparte_1 CodiceFiscale_2 domiciliato in Messina via dei Mille n. 243 presso lo studio dell'avv. Filippo Marcello Siracusano che lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato e allegato alla comparsa di costituzione;
Reclamato
Con l'intervento del Procuratore generale in persona del dott. Maurizio Salomone
Oggetto: reclamo ex art. 473 bis 24 c.p.c. avverso l'ordinanza emessa dal Presidente del
Tribunale di Messina in data 06.10.2024 nel procedimento n. 762/24 R.G. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa ex art. 473 bis 22 c.p.c. in data 06.04.2024 nel giudizio di separazione iscritto al n. 762/24 R.G. promosso da nei confronti di , il Presidente del Parte_1 Controparte_1
Tribunale di Messina, per quanto rileva in questa sede, poneva a carico della predetta l'obbligo di corrispondere a controparte un assegno di mantenimento nell'importo di euro 500,00 mensili, da rivalutare annualmente in base agli indici ISTAT – e rideterminabile in euro 800,00 mensili, ove quest'ultimo fosse stato costretto a lasciare alla moglie la detenzione esclusiva dell'immobile.
Avverso detta ordinanza, con ricorso depositato l'11.10.2024, proponeva reclamo . Parte_1
Si costituiva in giudizio , insistendo per la conferma dell'ordinanza impugnata. Controparte_1
Con decreto del 16.10.2024 il Presidente di Sezione fissava la comparizione delle parti per la data del
10.03.2025, disponendo, altresì, la sostituzione con il deposito telematico di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini all'uopo assegnati, la Corte con ordinanza del 5.03.2025 riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1-Con il primo motivo di reclamo, lamenta la violazione dell'art. 156 c.c., per non Parte_1 avere il giudice di prime cure tenuto conto dell' attività lavorativa svolta dal e degli ingenti CP_1
ricavi dallo stesso conseguiti, seppure in nero.
Tanto, secondo l'assunto della reclamante, risulterebbe dalla documentazione prodotta in giudizio dalla stessa , ossia dal contratto di noleggio sottoscritto dal reclamato, per un importo pari a €
9.750,00; dalla scrittura privata di vendita del 5.03.2021 avente ad oggetto un'imbarcazione per il prezzo di € 30.000,00; dalle dichiarazioni rese dai sigg.ri e circa il noleggio, negli anni Per_1 Pt_2
2022 e 2023, della barca “Cranchi Zaffiro” per tour delle isole eolie per un importo pari rispettivamente, ad € 3.000,00 ed € 2.400,00 ed, infine, da locandine- tratte da siti on line- che pubblicizzano l'attività di noleggio.
Lo svolgimento di tale attività di noleggio, inoltre, risulta oggetto di ammissione da parte dello stesso il quale aveva dichiarato che, dopo essere stato congedato dalla Marina Militare a causa del CP_1
compimento di azioni illecite, da 15 anni aveva deciso di impiegare e sfruttare la passione per il mare, noleggiando la barca e compiendo transfert e tour delle isole Eolie. Del resto- continua la reclamante - la sussistenza in capo al di redditi si ricava dalle proprietà CP_1
immobiliari, risultanti dalla visura catastale versata in atti e intestate al medesimo, ossia dalla proprietà iure ereditatis di due immobili, rispettivamente di cinque e quattro vani e di una cantina;
di
18 terreni agricoli;
4 boschi;
3 castagneti;
9 vigneti.
In proposito, lamenta la che il Tribunale aveva attribuito modesto valore alla dette proprietà Pt_1
sulla scorta di una perizia di parte che, però, aveva valutato esclusivamente i fabbricati.
Aggiunge che lo squilibrio patrimoniale, rilevato dal primo decidente, risulta attenuato dalla circostanza che controparte non provvede al mantenimento della figlia, utilizzando i proventi dell'attività di noleggio per soddisfare esclusivamente le proprie necessità.
Assume, pertanto, di essere l'unico genitore che provvede al mantenimento della figlia e che sostiene tutte le spese relative alla formazione scolastica, tra cui oneri di stage, gite, corsi di specializzazione in Francia, Inghilterra, Spagna, nonché tasse universitarie, che ammontano a euro 7.000,00 annui.
A tali spese, non contestate dal si aggiunge il canone mensile dovuto per l'alloggio della CP_1 figlia, pari a euro 500,00, oltre che l'ulteriore importo di 400/500 euro mensili necessari per provvedere ai bisogni quotidiani della stessa.
2.- Con il secondo motivo di reclamo, lamenta il difetto di motivazione e la violazione Parte_1 di legge in relazione all'art. 473 bis comma 12 c.p.c.
Più in particolare, sostiene che il Tribunale aveva disposto la corresponsione di un assegno di mantenimento a favore del disattendendo la richiesta di accertamenti tributari e fiscali a CP_1
carico del medesimo, pur in assenza di una completa documentazione reddituale.
Aggiunge, inoltre, che il Tribunale neanche aveva considerato la richiesta di esibizione, a carico del delle Pec, dalle quali doveva risultare l'esercizio dell'attività di noleggio e i proventi, CP_1
fiscalmente dichiarati, della stessa.
3.- Con il terzo motivo di reclamo, lamenta il difetto di motivazione in relazione Parte_1 all'art. 473 bis comma 12 c.p.c. per omessa valutazione di prove decisive.
In particolare, non avendo il primo decidente tenuto conto del mancato contributo da parte del CP_1
al mantenimento della figlia, i cui bisogni sono soddisfatti integralmente dalla madre, richiede, in via subordinata, una riduzione dell'assegno di mantenimento da euro 500,00 a 150 mensili.
Rappresenta che il proprio reddito di lavoro è pari a euro 1.600,000 al mese, a cui vanno sottratti circa euro 1.000,00 per il sostentamento della figlia. §
4.- I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, attesa la loro evidente connessione, sono parzialmente fondati.
Giova premettere che il reclamo, benchè titolato “ reclamo ex art. 708 c.p.c.”, trova la propria corretta collocazione nell'ambito dell'art. 473 bis 24 c.p.c.
Ne consegue che – come, peraltro, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito in relazione al reclamo di cui all'art. 708 c.cp.c.- l'ambito della cognizione devoluta al Giudice del reclamo è limitato alle deduzioni e produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
Eventuali circostanze sopravvenute dovranno, infatti, essere sottoposte alla cognizione di quest'ultimo, con l'unica eccezione di sommarie informazioni che possono essere assunte a titolo di integrazione istruttoria solo laddove ciò risulti essere attività indispensabile alla decisione.
Ciò posto, procedendo all'esame del primo motivo di gravame, va sottolineato che, contrariamente all'assunto della reclamante, il primo decidente non ha tralasciato di considerare lo svolgimento di attività lavorativa da parte del ritenendo, tuttavia, che la stessa fosse produttiva di CP_1
modestissimi ricavi, attesa la sua natura non continuativa.
Invero, pur tenendo conto della possibilità che l'attività di noleggio dell'imbarcazione, svolta dal reclamato,” possa avergli fruttato qualche utile non dichiarato al fisco”, il Tribunale ha, tuttavia, dato atto dell'assenza di “elementi per potere affermare che i ricavi, peraltro limitati esclusivamente al breve periodo estivo, siano stati tali da consentire utili apprezzabili, considerati anche i costi che notoriamente derivano dalla gestione di una imbarcazione”.
Ritiene la Corte ritiene che tale valutazione ,allo stato degli atti, sia del tutto condivisibile, non risultando significativamente smentita da emergenze di opposto segno .
Tali certamente non sono quelle ricavabili dalla documentazione e dalle dichiarazioni, valorizzate dalla reclamante, che, contrariamente all'assunto della stessa, ben si conciliano con l'esistenza di ricavi non particolarmente rilevanti e tutt'altro che continuativi.
Quanto, invece, alle proprietà del reclamato, giova evidenziare che, secondo l'orientamento della
Suprema Corte, il patrimonio immobiliare di pertinenza di uno dei coniugi deve essere tenuto presente ai fini della decisione di cui all'art. 156, comma 2, cod. civ., a mente del quale il giudice deve determinare la misura dell'assegno tenendo conto non solo dei redditi delle parti ma anche di altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito ed idonei ad incidere sulle condizioni economiche delle parti, la cui valutazione, peraltro, non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass.
605/2017).
Tuttavia, allo stato delle attuali emergenze e alla luce dei limitati poteri della Corte, la mera proprietà immobiliare del costituisce, in questa sede , elemento non sufficiente ai fini dell'esclusione CP_1
o della riduzione dell'obbligo di mantenimento gravante sulla . Pt_1
Invero, salvo diverse sopravveniente nel corso del giudizio di merito, allo stato, non vi è prova che tali immobili siano produttivi di reddito, trattandosi di circostanza basata sulle mere allegazioni della reclamante, smentita dai contrari assunti del e, allo stato, non suffragata da alcun riscontro. CP_1
Miglior sorte non merita il motivo di reclamo che concerne la mancata effettuazione di accertamenti tributari.
Al di là del fatto che il Tribunale si è correttamente limitato ad adottare i provvedimenti urgenti , disponendo per il prosieguo i sollecitati accertamenti, la doglianza non ha alcun rilievo in questa sede.
Giova, in proposito, rammentare che nel procedimento ai sensi dell'art. 473-bis.24 c.p.c. l'ambito della cognizione devoluta al Giudice del reclamo è limitato alle deduzioni e produzioni che le parti hanno tempestivamente introdotto innanzi al Giudice che ha emesso il provvedimento reclamato.
La valutazione demandata è, pertanto, espressa allo stato degli atti, dovendosi escludere che la Corte possa sovrapporre una propria e diversa attività istruttoria rispetto a quella che si sta svolgendo in primo grado.
Pertanto, ogni istanza in tal senso deve essere dalle parti rivolta al primo giudice, che ancora non si è pronunciato in via definitiva e che può sempre modificare i provvedimenti emessi.
Se, dunque, il provvedimento impugnato non merita alcuna censura in punto di an debeatur, fondata
è, invece, la doglianza relativa al quantum.
Il primo decidente, infatti, non ha adeguatamente valutato la circostanza che l' provvede Pt_1
esclusivamente al mantenimento della figlia, sostenendo tutte le spese necessarie al suo sostentamento e al completamento del percorso formativo della stessa. Va, in proposito, ribadito che entrambi i genitori hanno l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche in diretta applicazione dell'art. 30 Cost e 155 c.c.
Nella specie, la circostanza che il benchè coniuge economicamente più debole, non provveda CP_1 in alcun modo- sia pure con il consenso dell' – al mantenimento della figlia, costituisce Pt_1
circostanza che certamente attenua il divario reddituale tra i coniugi ed impone una rivisitazione dell'assegno.
Del resto , il reclamato non ha contestato l'ammontare delle spese sostenute dalla controparte né, tantomeno, ha posto in dubbio la sussistenza dell'obbligo di mantenimento in considerazione della maggiore età della figlia ( relativamente alla quale nessuno ha allegato il raggiungimento dell'autosufficienza economica o il completamento del percorso di formazione )
Alla luce della comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle pari, l'importo dell'assegno posto a carico della reclamante va ridotto ad euro 350,00 mensili.
Resta evidentemente riservata al giudice istruttore la facoltà di modificare o integrare le originarie determinazioni interinali al fine di meglio adeguare la regolamentazione, adottata all'esito della delibazione sommaria, alle risultanze acquisite nella successiva fase a cognizione piena.
Il parziale accoglimento del reclamo giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo, riduce ad euro 350,00 mensili l'importo dell'assegno di mantenimento posto a carico di in favore di . Parte_1 Parte_3
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) del 04.04.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino