Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 8776/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...] (con l'avv. Falcone Angela); Parte_1
E
, nato a [...] il [...] (con l'avv. Lo Presti Roberta); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio - Scioglimento matrimonio
Conclusioni dei ricorrenti: Vedi istanza congiunta di trasformazione del divorzio giudiziale in consensuale, note di trattazione scritta per l'udienza del 20/01/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente dichiararsi che le parti hanno raggiunto un accordo per la pronuncia del divorzio alle medesime condizioni della separazione e, a seguito di ciò, il Giudice delegato ha disposto l'esecuzione delle attività consequenziali.
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di
Palermo, con decreto del 23/05/2023;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato nell'accordo sottoscritto in data
20/11/2024 le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio che in questa sede integralmente si richiamano:
“- i coniugi vivranno separati liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio salvo l'obbligo di dare comunicazione all'altro;
- i figli (nato a [...] il [...]), (nato a [...] il [...]), Per_1 Per_2 Per_3
e (nati Palermo in data 29.06.2018) saranno affidati in via esclusiva alla madre sig.ra Per_4
con domicilio presso la casa materna sita in Palermo in Corso dei Mille n. Parte_1
896;
- il diritto di visita verrà esercitato dal IG. mediante lo Spazio Neutro di CP_1
Palermo nelle giornate che di volta in volta saranno calendate dallo stesso ed anche in funzione della attività scolastiche e pomeridiane (se presenti quest'ultime) dei bambini e che, laddové siano autorizzati dei permessi di uscita presso la casa della nonna paterna, il sig. possa CP_1 tenere con sè la prole presso la casa della di lui nonna con orario e giorno da concordarsi, per almeno tre ore circa e sempre previo accordo tra i coniugi per orario e data, presente la nonna del sig. per cura e tutela della prole. CP_1
Tale esigenza nasce dall'attuale impossibilità del sig. di poter essere autonomo ed CP_1 indipendente poiché ricoverato presso la struttura sanitaria Karol di Palermo che gli impedisce attualmente di svolgere alcuna attività lavorativa.
- Si precisa con il presente atto che terminato il periodo di ricovero e cessato ogni provvedimento correlato, il sig. previo accordo con la IG.ra anche in ragione delle necessità CP_1 Parte_1 quotidiane del figli, potrà tenere con sè i figli con orari e giorni da calendarsi previo accordo con la madre, IG.ra , e che in caso di disaccordo i figli staranno con il padre due Parte_1 volte la settimana, nei giorni di martedì e giovedi dalle ore 16:00 alle ore 20:00; sempre a settimane alterne i minori trascorreranno il weekend con il padre dal sabato alle ore 10 sino al lunedi mattina, allorché li riaccompagnerà a scuola, in tempo utile per le lezioni, salvi diversi accordi tra le parti;
durante le vacanze estive i genitori terranno i figli 15 giorni, anche non consecutivi con sospensione degli incontri con l'altro genitore, in periodi da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno;
i figli trascorreranno, ad anni alterni, le vacanze natalizie del 24
e 25 dicembre con un genitore e il 26/12 con l'altro, analogamente trascorreranno con un genitore il 31/12 e con l'altro il Capodanno;
le ulteriori festività religiose e civili saranno suddivise fra le parti sempre secondo il criterio dell'alternanza;
- il sig. stante l'attuale sua impossibilità oggettiva a poter ricercare e svolgere CP_1 una attività lavorativa poiché ricoverato presso la struttura sanitaria Karol in esceuzione del programma riabilitivo, soggetto a libertà vigilata come da provvedimento emesso dal Tribunale di Palermo, contribuirà al mantenimento mensile dei soli figli con la somma di € 350,00 da corrispondersi a mani della IG.ra entro ogni 15 del mese, la stesso, inoltre, Parte_1 contribuirà nella misura del 50% alle spese straordinarie come da Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Palermo stipulato in data 2.7.2019 ed in atto vigente, mentre nulla verserà, in considerazione delle rappresentate condizioni, a titolo di mantenimento e/o assegno divorzile per la IG.ra , nonostante l'esclusivo onere di accudimento Controparte_2 dei figli sulla stessa ricadente.
Resta inteso che i superiori accordi economici, determinati in conseguenza dello stato di ricovero e di libertà vigilata del IG. potranno essere modificati in conseguenza del CP_1 mutamento, in senso più favorevole, delle condizioni del IG. e allorquando il sig. CP_1 CP_1 potrà intraprendere un'attività lavorativa;
- le parti concordano che l'assegno unico e l'asseguo di inclusione e ogni altra indennità e/o sussidio spettante ai quattro figli minori sia interamente corrisposto alla sig.ra Parte_1 nella misura del 100% per ogni figlio in vista dell'affido esclusivo dei quattro figli alla medesima e del carico esclusivo del loro accudimento, oltre che per le ragioni economiche meglio sopra indicate e con decorrenza da giugno 2023” (cfr. accordo sottoscritto in data 20/11/2024)
Le superiori condizioni appaiono al Collegio conformi alla legge, all'ordine pubblico ed alla normativa in materia di prole e possono, dunque, essere trasfuse nella presente pronuncia.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Palermo, in data
08/11/2016, da nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...] nato a [...] il [...], iscritto nei registri dello Stato civile di detto CP_1
Comune al n. 70, parte I, dell'anno 2016, alle condizioni riportate in parte motiva.
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente
Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3 novembre 2000 n. 369.
Così deciso in Palermo, il 20/01/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente Dott. Francesco Micela e dal relatore Dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.