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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 29/07/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il C.F._2 Parte_3
19/09/1979 (C.F. ), , nato a C.F._3 Parte_4
Palermo (PA) il 24/01/1983 (C.F. , C.F._4 Pt_5
, nata a [...] il [...] (C.F. ,
[...] C.F._5
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_6
), e , nata a [...] il C.F._6 Parte_7
25/03/1946 (C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi legittimi C.F._7
e aventi causa da , nato a [...] il SO
09/12/1951 e deceduto il 20/02/2005, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Emanuele Greco (P.E.C.:
e Massimiliano Perzia (P.E.C.: Email_1
; Email_2 appellanti
1 contro
(C.F. , in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo (P.E.C: , presso cui è domiciliato Email_3 ex lege; appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4784/2019 pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 30/10/2019;
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
• riformare totalmente la sentenza n. 4784/2019 emessa dal Tribunale di Palermo, nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli odierni appellanti e condannato alle spese gli odierni appellanti e per l'effetto
• accertare e dichiarare che la responsabilità esclusiva del , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che l'adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali occorsa e riconosciuta al fu ha SO portato eziologicamente alla morte dello stesso in data 20.02.2005, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e prodotti e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali (documenti) si insiste;
• conseguentemente, in riforma totale della sentenza n. 4784/2019 del Tribunale di Palermo, accogliere l'appello proposto dagli odierni appellanti e, per l'effetto, condannare, il
[...]
, in persona del in carica, al pagamento in favore della sig.ra CP_1 CP_2 Parte_1
(coniuge convivente) della somma di € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO oltre il risarcimento di tutti i danni SO
2 patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore del sig. (figlio convivente) della Parte_2 somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO
, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente SO
e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore del sig. (figlio) della somma Parte_3 di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO
[...]
, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente e/o SO indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore del sig. (figlio convivente) SO della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO , oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non SO direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore della sig.ra (figlia Parte_5 convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO , oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali SO
e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore della sig.ra (sorella) della Parte_6 somma di € 144.130,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO
, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente SO
e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore della sig.ra (sorella) della Parte_7 somma di € 144.130,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO
, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente SO
3 e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, infine, tale appellato al pagamento delle spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore dei sottoscritti Avvocati ex art. 93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Stante quanto argomentato in atto di appello, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. n. 2, nel corso del giudizio di primo grado, insistendo affinché Ecc.ma Corte voglia:
• 1) In caso di contestazione del nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta dal fu
[...]
e l'insorgenza del carcinoma polmonare che ha causato il decesso del sig. SO Per_1 riconosciuto ed accertato con sentenza n. 571 del 28.05.2015-03.06.2015, la Corte dei Conti Sez.
Giurisdizionale per la Regione Siciliana (prodotta in atti) ove si legge che la CML (organo di consulenza medico-legale) istituita presso la Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione
Siciliana con parere n. R/3742 ...” ha motivatamente ritenuto la diagnosticata infermità
(“adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali”) dipendente da concausa, efficiente e determinante, di servizio, reputando significativi i documentati fattori esogeni
(inalazioni accidentali di sostanze tossiche e/o di fumi e/o di fuliggine) rivenienti dall'espletamento del servizio”, ed altresì confermato dal il quale con decreto Controparte_1
n. 0000043 del 09.01.2017 (prodotto in atti) decretava che l'infermità adenocarcinoma polmonare con MTS pericardiche e linfonodali, sofferta dall'EX C.R. è SO riconosciuta dipendente da causa di servizio, e/o nel caso in cui Codesto Decidente non ritenesse sufficiente l'elaborato peritale prot. n. R/3742 della CML istituita presso la Corte dei Conti Saz.
Giurisdizionale per la Regione Siciliana, chiede ammettersi C.T.U. medico-legale al fine di acclarare il nesso di causalità tra l'attività lavorativa di Vigile del Fuoco svolta dal fu
[...]
e l'esposizione all'amianto e/o l'inalazione accidentale di sostanze tossiche e/o di SO fumi e/o di fuliggine con l'insorgenza dell'adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche
e linfonodali che ha determinato la morte del fu ”. SO per l'appellato:
“VOGLIA LA CORTE D'APPELLO ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, comunque, rigettarlo perché infondato in fatto
e in diritto;
4 in subordine, accogliere le domande avanzate da controparte, previa espletanda C.T.U., nei limiti del provato, del giusto e del dovuto, con detrazione delle somme già corrisposte e da corrispondere in futuro a titolo di elargizioni, indennizzo e assegni vitalizi;
con vittoria anche delle spese di secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2017 , Parte_1 Pt_2
, , e
[...] Parte_3 SO Parte_5 Parte_6
tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi e aventi causa di Parte_7
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il SO
, chiedendo che ne venisse dichiarata la esclusiva responsabilità Controparte_1 per la morte di , avvenuta in data 20/2/2005 a causa di un SO adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali, provocato dallo stretto contatto e/o dall'esposizione all'amianto e comunque dalle inalazioni accidentali di sostanze tossiche, fumi e fuliggine, cui il predetto era stato esposto per aver lavorato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo con la qualifica di Capo Reparto presso il Distaccamento Porto di Palermo;
conseguentemente, gli attori chiedevano la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni da essi patiti iure proprio, in conseguenza della morte del loro TO.
1.1. Precisavano gli attori che:
- il proprio TO, avendo prestato servizio dal 10/5/1973 al 20/2/2005 quale vigile del fuoco alle dipendenze del , in molteplici occasioni era stato Controparte_1 esposto all'amianto; aveva infatti partecipato a tutte le operazioni di soccorso in mare, addestramenti e manutenzioni ordinarie e straordinarie nelle motobarche VF 52 e VF
450, restando così a contatto con le condotte di scarico della turbina della CP_3 ricoperte di fibre di amianto, ed aveva altresì constatato la rottura di un serbatoio in eternit adibito all'alimentazione di una caldaia;
- inoltre, durante il servizio aveva partecipato ad operazioni Per_1 SO di salvataggio di persone e cose “in qualsiasi condizione climatica ed ambientale”, ivi compresi incendi di autoveicoli e rifiuti;
5 - durante il rapporto di lavoro aveva contratto SO
“adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali”, a causa del quale era deceduto il 20/2/2005;
- con sentenza n. 571 del 28 maggio 2015-3 giugno 2015 la Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Regione Siciliana, aveva riconosciuto a , Parte_8 coniuge superstite, il suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 1^ categoria, tab. A;
- la (organo di consulenza medico-legale), istituita presso la Corte dei Conti, Pt_9
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, aveva “motivatamente ritenuto la diagnosticata infermità dipendente da concausa, efficiente e determinante di servizio, reputando significativi i documentati fattori esogeni (inalazioni accidentali di sostanze tossiche e/o di fumi
e/o di fuliggine) rivenienti dall'espletamento del servizio”;
- con decreto n. 43 del 9/1/2017 il convenuto aveva revocato il D.M. del CP_1
15/3/2011, con il quale era stata esclusa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali”, riconoscendola invece come tale;
- conseguentemente, agli eredi era stato concesso, per l'infermità suddetta, un equo indennizzo pari alla 1^ categoria, Tab. A.
1.2. Tanto premesso, posta la responsabilità del ai sensi degli artt. 2087, 2043 CP_1
e 2059 c.c., (coniuge convivente), (figlio convivente), Parte_1 Parte_2
(figlio), (figlio) e (figlia Parte_3 SO Parte_5 convivente) chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale dagli stessi subiti iure proprio, quantificato in € 327.990,00 ciascuno,
“oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo”; allo stesso modo, e (sorelle del de cuius), Parte_6 Parte_7 chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da esse subito, quantificato in € 142.420,00, “oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo”.
6 2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere, ex art. 2947 c.c. (tenuto conto che il decesso del era avvenuto nell'anno 2005 e che gli attori avevano Per_1 presentato istanza di risarcimento dei danni patiti iure proprio con raccomandata a.r. del
29/3/2017); nel merito, in via subordinata, il deduceva l'infondatezza delle CP_1 domande delle controparti, di cui chiedeva il rigetto, mancando “un comportamento configurabile anche latamente in termini di colpa e cui possa ricollegarsi casualmente la patologia che ha portato il sig. al decesso”. SO
In via ulteriormente gradata, il convenuto chiedeva la riduzione del dovuto in considerazione delle somme già percepite dagli attori a titolo di indennizzo.
3. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. il insisteva nell'eccezione di CP_1 prescrizione formulata, specificando che il momento di decorrenza doveva essere individuato nel decesso del;
deduceva inoltre che: Per_1
- con decreto n. 43 del 9 gennaio 2017 era stato riconosciuto a SO
l'equo indennizzo di 1^ categoria nella misura massima prevista dalla tabella A annessa al D.P.R. 686/57 per l'infermità “adenocarcinoma polmonare con mts pericardiche e linfonodali”, con conseguente erogazione ai familiari dell'importo complessivo di €
27.526,40, così ripartito: € 9.175,48, € 4.587,73, Parte_1 Parte_5
€ 4.587,73, € 4.587,73, € Parte_3 SO Parte_2
4.587,73;
- ai suddetti importi si era aggiunta, per effetti del Decreto n. 29 del 9/3/2017, la somma di € 6.187,71 per interessi legali spettanti agli eredi, suddivisa in € 2.062,71 per Pt_1
e € 1.031,29 per ciascuno dei quattro figli;
[...]
- con Decreto n. 468/17/SE del 14/11/2017, ai sensi della legge 13 agosto 1980 n. 466
e della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al era stato attributo SO lo status di “equiparato a vittima del dovere”, con conseguente conferimento della speciale elargizione pari a € 225.600,00 in favore dei familiari superstiti aventi diritto, così ripartita: € 75.200,00, € 75.200,00, Parte_1 SO Parte_2
€ 75.200,00;
- era in corso di perfezionamento l'attribuzione, alla moglie ed ai figli del de cuius, in qualità di “familiari superstiti di vittime del dovere”, così come stabilito dalla legge
7 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica;
- era stato inoltre assegnato a ed ai figli e Parte_1 SO Pt_2
, in applicazione dell'art. 4, comma 1 – lett. b) punto 1 del D.P.R. n. 243/2006,
[...] anche l'assegno vitalizio, non reversibile, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, pari all'importo nominale di € 258,23 mensili, mentre ai figli e Parte_5 [...]
era stato riconosciuto, con decorrenza dal 1° gennaio 2008,l 'assegno vitalizio Parte_3 di € 500,00 mensili, perequabili a termini di legge.
3.1. Pertanto, il , tenuto conto che ai familiari del de cuius erano Controparte_1 state corrisposte somme sia a seguito del riconoscimento della causa di servizio che dello status di “equiparato a vittima del dovere”, eccepiva la violazione del divieto di cumulo – ex art. 10 L. n. 302/1990 – delle somme percepite a titolo di indennità/benefici di legge in forza della l. n. 266/2005 con quelle eventualmente da corrispondere a seguito di sentenza di condanna al risarcimento dei danni.
4. Gli attori, con memoria ex art.183, sesto comma n. 2 c.p.c., rilevavano l'irritualità e la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata con diversa decorrenza nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., e, comunque, ne contestavano la fondatezza.
5. Istruita la causa con la produzione documentale, con sentenza del 30/10/2019 il
Tribunale di Palermo qualificava la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., rilevando che:
- in ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro è configurabile il reato di omicidio colposo, il cui termine di prescrizione varia a seconda che si tratti di fatto anteriore o successivo alla legge n. 251/2005 (c.d. “ ); Per_2
- nel caso di specie, il decesso di era avvenuto il 20 febbraio SO
2005, ossia prima dell'entrata in vigore della legge LI (avvenuta l'8 dicembre 2005);
- conseguentemente, il termine di prescrizione applicabile al reato, e per l'effetto all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c., era pari a dieci anni, come stabilito dalla normativa “ante riforma”;
- il dies a quo del termine di prescrizione era da individuare nel decesso di
[...]
, con conseguente prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere, SO
8 poiché il primo atto interruttivo dopo il decesso del TO risultava essere la richiesta di risarcimento dei danni ricevuta dal convenuto in data 21 marzo CP_1
2017, ossia dopo il decorso del termine decennale;
- non era conducente la giurisprudenza di legittimità, citata da entrambe le parti e relativa alla materia delle emotrasfusioni, secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il soggetto abbia acquisito piena conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno e della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione, che si riferiva, in effetti, ai danni da lesioni colpose fatti valere dal diretto danneggiato o dai congiunti iure hereditatis, e non al danno parentale vantato dai congiunti iure proprio per la morte del danneggiato (come nel caso di specie);
- in ogni caso, nel caso in esame, la consapevolezza della natura professionale della malattia era emersa anteriormente alla morte del , come evincibile dalla Per_1 presentazione, da parte del stesso, in data 5/2/2005, della domanda di Per_1 riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ne aveva poi determinato il decesso.
5.1. Il Tribunale, quindi, accoglieva l'eccezione di prescrizione e rigettava le domande risarcitorie, condannando gli attori a rifondere le spese del giudizio al
[...]
, liquidate in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle CP_1 spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A.
6. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 26/6/2020,
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 SO Pt_5
e tutti in proprio e nella qualità di eredi
[...] Parte_6 Parte_7 legittimi e aventi causa da , hanno impugnato la sentenza, SO chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
“inammissibile” ex art. 348 bis co.1 c.p.c. e, comunque, infondato;
in subordine, il ha chiesto la riduzione del dovuto in considerazione delle somme già CP_1 corrisposte e da corrispondere in futuro agli attori, a titolo di elargizioni, indennizzo e assegni vitalizi.
9 8. Sostituita l'udienza del giorno 7/5/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza dell'8/5/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
9. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., si osserva che la stessa è stata implicitamente respinta alla prima udienza di comparizione e trattazione, allorquando la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
10. Venendo al merito, con il primo motivo di appello , , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 SO Parte_5 Parte_6 hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice Parte_7 ha dichiarato prescritta la domanda risarcitoria dagli stessi formulata contro il
, respingendo così le domande proposte. Controparte_1
10.1. Nello specifico, gli odierni appellanti hanno dedotto che, nel caso di specie, il dies
a quo del termine decennale di prescrizione decorrerebbe dal 2015, anno in cui, riconosciuto il nesso di causalità tra la malattia professionale e la morte del , Per_1 la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n.
571 del 28 maggio 2015 – 3 giugno 2015, ha riconosciuto al coniuge superstite il suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 1^ categoria, tab. A.
Al più, hanno precisato gli appellanti, il dies a quo dovrebbe essere fatto coincidere con la presentazione dell'istanza amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo (21/2/2008 o 21/1/2010, anni in cui la consorte del ha Per_1 presentato le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di reversibilità).
10.2. Conseguentemente, posto che il era stato costituito in mora con lettera CP_1 raccomandata a/r ricevuta il 29/3/2017 e che l'atto di citazione era stato notificato in data 13/10/2017, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere prescritto il diritto al risarcimento del danno, così violando l'art. 2935 c.c.
11. Con il secondo motivo di appello, relativo all'an debeatur, gli appellanti hanno dedotto la responsabilità del per la violazione degli artt. 2087, Controparte_1
2043 e 2059 c.c., per non avere adottato tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica e la salute del proprio dipendente nell'ambiente di lavoro, tenuto
10 conto del concreto tipo di lavoro svolto e del connesso rischio, nonché della mancata fornitura di “protezioni individuali realmente funzionanti al rischio di amianto o ad altre sostanze nocive”.
11.1. Sul punto, peraltro, gli appellanti dedotto che il non avrebbe contestato CP_1 le allegazioni e la documentazione prodotta a supporto delle domande, prestandovi così acquiescenza, con la conseguenza che il Giudice, ai sensi dell'art. 115, co.1 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere come non contestati i fatti oggetto di causa e ritenere quindi sussistente il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e l'inalazione di sostanze tossiche, fumi e fuliggine nell'espletamento del servizio di Vigile del Fuoco e l'insorgenza dell'adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali, che ha determinato la morte del . Per_1
12. Con il terzo motivo di impugnazione, relativo al quantum debeatur, gli appellanti hanno dedotto che, essendo di palese evidenza la responsabilità del
[...]
, il Giudice avrebbe dovuto condannarlo a risarcire tutti i danni da essi CP_1 patiti, anche nella componente morale ed esistenziale.
13. Con il quarto motivo di impugnazione , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e Parte_3 SO Parte_5 Parte_6 Pt_7 hanno dedotto che il convenuto avrebbe formulato una domanda
[...] CP_1 di compensatio lucri cum damno assolutamente generica, limitandosi ad affermare che dal risarcimento dovuto avrebbero dovuto essere sottratte le somme già corrisposte a titolo di indennizzo, senza tuttavia dimostrare né tale effettiva corresponsione, né tantomeno l'entità dell'indennizzo stesso.
14. Con l'ultimo motivo, infine, gli appellanti hanno lamentato la erronea condanna alle spese legali, alla luce della insussistenza della prescrizione e della fondatezza della domanda da essi spiegata.
15. Il primo motivo di appello è infondato.
15.1. Premesso che non vi è contestazione sul termine decennale di prescrizione dell'azione spiegata dagli attori, va osservato che la motivazione della sentenza non è condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione decorra, in ipotesi di danno parentale iure proprio, in ogni caso, dal decesso del TO, e nella parte in cui ha ritenuto non applicabili al caso di specie i principi enunciati dalla
11 Suprema Corte in materia di emotrasfusioni, in quanto riferibili esclusivamente ai danni da lesioni colpose fatte valere dal danneggiato (cfr. pag. 7 della sentenza «La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – citata da entrambe le parti e formatasi sempre in tema di emotrasfusioni –, secondo cui il termine decorre dalla data in cui il soggetto abbia acquisito piena conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno e della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione, si riferisce, in effetti, ai danni da lesioni colpose fatti valere dal diretto danneggiato o dai congiunti iure hereditatis e non al danno parentale vantato dal TO iure proprio per la morte del danneggiato»).
Invero, anche con riferimento al danno patito iure proprio dai prossimi congiunti di soggetto emotrasfuso deceduto, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione «decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche
- quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica» (così Cass., sez. III, 11 dicembre 2023, n.
34570, che, nella parte motiva, ha citato la precedente pronuncia n. 19568/2023, solo apparentemente difforme).
15.2. Dalle superiori considerazioni non discendono, tuttavia, le conseguenze auspicate dagli attori, dovendo ribadirsi in questa sede, come pure evidenziato dal Tribunale (con ulteriore motivazione), che la conoscenza della natura professionale della malattia contratta da non può essere fatta coincidere né con la data SO della sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, del 28 maggio 2015 – 3 giugno 2015 (che ha riconosciuto al coniuge superstite la pensione privilegiata), né con la presentazione, da parte della medesima Pt_1
dell'istanza amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento alla pensione
[...] privilegiata di reversibilità (2008 o 2010). Ciò in quanto è documentalmente provato che lo stesso , mentre era in vita, ha presentato istanza di SO riconoscimento della pensione per causa di servizio, in data 5/2/2025, come emerge proprio dalla sentenza n. 571/2015 della Corte dei Conti.
Ciò posto, che gli odierni appellanti non fossero consapevoli della natura professionale della malattia, già nota allo stesso danneggiato, è circostanza non verosimile (oltre che
12 contrastante con l'allegata lesione del rapporto parentale di cui chiedono il ristoro), con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione non può che farsi coincidere con la data di decesso di , come già ritenuto dal Giudice di primo SO grado (sia pure con motivazione parzialmente diversa).
15.3. Essendo incontestata l'assenza di atti interruttivi antecedenti al 21/3/2017
(quando la prescrizione era già maturata), il primo motivo di appello va disatteso, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi spiegati.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.512,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
17. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e nei SO Parte_5 Parte_6 Parte_7 confronti del , avverso la sentenza n. 4784/2019 del 30/10/2019 Controparte_1 del Tribunale di Palermo, che conferma;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellato , Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.512,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
13 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Angelo Piraino Consigliere dr.ssa Laura Petitti Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 892/2020 R.G. del ruolo generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa in questo grado di giudizio da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), , nato a [...] il [...] C.F._1 Parte_2
(C.F. ), nato a [...] il C.F._2 Parte_3
19/09/1979 (C.F. ), , nato a C.F._3 Parte_4
Palermo (PA) il 24/01/1983 (C.F. , C.F._4 Pt_5
, nata a [...] il [...] (C.F. ,
[...] C.F._5
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_6
), e , nata a [...] il C.F._6 Parte_7
25/03/1946 (C.F. ), in proprio e nella qualità di eredi legittimi C.F._7
e aventi causa da , nato a [...] il SO
09/12/1951 e deceduto il 20/02/2005, tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in atti, dagli avv.ti Giuseppe Emanuele Greco (P.E.C.:
e Massimiliano Perzia (P.E.C.: Email_1
; Email_2 appellanti
1 contro
(C.F. , in persona del e legale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Palermo (P.E.C: , presso cui è domiciliato Email_3 ex lege; appellato
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza n. 4784/2019 pronunciata e pubblicata, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, dal Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in data 30/10/2019;
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie;
CONCLUSIONI DELLE PARTI per gli appellanti:
“VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
• riformare totalmente la sentenza n. 4784/2019 emessa dal Tribunale di Palermo, nella parte in cui ha ritenuto prescritto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale patito dagli odierni appellanti e condannato alle spese gli odierni appellanti e per l'effetto
• accertare e dichiarare che la responsabilità esclusiva del , in persona del Controparte_1
Ministro in carica, in ordine ai fatti per cui è causa e, nella specie, che l'adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali occorsa e riconosciuta al fu ha SO portato eziologicamente alla morte dello stesso in data 20.02.2005, per i motivi tutti indicati ed allegati in narrativa e prodotti e qui ritenuti integralmente trascritti e nei quali (documenti) si insiste;
• conseguentemente, in riforma totale della sentenza n. 4784/2019 del Tribunale di Palermo, accogliere l'appello proposto dagli odierni appellanti e, per l'effetto, condannare, il
[...]
, in persona del in carica, al pagamento in favore della sig.ra CP_1 CP_2 Parte_1
(coniuge convivente) della somma di € 331.920,00 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO oltre il risarcimento di tutti i danni SO
2 patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore del sig. (figlio convivente) della Parte_2 somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO
, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente SO
e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore del sig. (figlio) della somma Parte_3 di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO
[...]
, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente e/o SO indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore del sig. (figlio convivente) SO della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO , oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non SO direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore della sig.ra (figlia Parte_5 convivente) della somma di € 331.920,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO , oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali SO
e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore della sig.ra (sorella) della Parte_6 somma di € 144.130,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO
, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente SO
e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, tale appellato al pagamento in favore della sig.ra (sorella) della Parte_7 somma di € 144.130,00, a titolo di danno non patrimoniale iure proprio per morte del TO
, oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente SO
3 e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo.
• Condannare, infine, tale appellato al pagamento delle spese, compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio, oltre IVA e C.P.A. e rimborso spese forfettarie del 15%, con distrazione di esse in favore dei sottoscritti Avvocati ex art. 93 c.p.c.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Stante quanto argomentato in atto di appello, si insiste nell'ammissione dei mezzi istruttori articolati nella memoria ex art. 183 co.VI c.p.c. n. 2, nel corso del giudizio di primo grado, insistendo affinché Ecc.ma Corte voglia:
• 1) In caso di contestazione del nesso di causa tra l'attività lavorativa svolta dal fu
[...]
e l'insorgenza del carcinoma polmonare che ha causato il decesso del sig. SO Per_1 riconosciuto ed accertato con sentenza n. 571 del 28.05.2015-03.06.2015, la Corte dei Conti Sez.
Giurisdizionale per la Regione Siciliana (prodotta in atti) ove si legge che la CML (organo di consulenza medico-legale) istituita presso la Corte dei Conti Sez. Giurisdizionale per la Regione
Siciliana con parere n. R/3742 ...” ha motivatamente ritenuto la diagnosticata infermità
(“adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali”) dipendente da concausa, efficiente e determinante, di servizio, reputando significativi i documentati fattori esogeni
(inalazioni accidentali di sostanze tossiche e/o di fumi e/o di fuliggine) rivenienti dall'espletamento del servizio”, ed altresì confermato dal il quale con decreto Controparte_1
n. 0000043 del 09.01.2017 (prodotto in atti) decretava che l'infermità adenocarcinoma polmonare con MTS pericardiche e linfonodali, sofferta dall'EX C.R. è SO riconosciuta dipendente da causa di servizio, e/o nel caso in cui Codesto Decidente non ritenesse sufficiente l'elaborato peritale prot. n. R/3742 della CML istituita presso la Corte dei Conti Saz.
Giurisdizionale per la Regione Siciliana, chiede ammettersi C.T.U. medico-legale al fine di acclarare il nesso di causalità tra l'attività lavorativa di Vigile del Fuoco svolta dal fu
[...]
e l'esposizione all'amianto e/o l'inalazione accidentale di sostanze tossiche e/o di SO fumi e/o di fuliggine con l'insorgenza dell'adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche
e linfonodali che ha determinato la morte del fu ”. SO per l'appellato:
“VOGLIA LA CORTE D'APPELLO ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello e, comunque, rigettarlo perché infondato in fatto
e in diritto;
4 in subordine, accogliere le domande avanzate da controparte, previa espletanda C.T.U., nei limiti del provato, del giusto e del dovuto, con detrazione delle somme già corrisposte e da corrispondere in futuro a titolo di elargizioni, indennizzo e assegni vitalizi;
con vittoria anche delle spese di secondo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 13 ottobre 2017 , Parte_1 Pt_2
, , e
[...] Parte_3 SO Parte_5 Parte_6
tutti in proprio e nella qualità di eredi legittimi e aventi causa di Parte_7
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il SO
, chiedendo che ne venisse dichiarata la esclusiva responsabilità Controparte_1 per la morte di , avvenuta in data 20/2/2005 a causa di un SO adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali, provocato dallo stretto contatto e/o dall'esposizione all'amianto e comunque dalle inalazioni accidentali di sostanze tossiche, fumi e fuliggine, cui il predetto era stato esposto per aver lavorato presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo con la qualifica di Capo Reparto presso il Distaccamento Porto di Palermo;
conseguentemente, gli attori chiedevano la condanna del al risarcimento dei CP_1 danni da essi patiti iure proprio, in conseguenza della morte del loro TO.
1.1. Precisavano gli attori che:
- il proprio TO, avendo prestato servizio dal 10/5/1973 al 20/2/2005 quale vigile del fuoco alle dipendenze del , in molteplici occasioni era stato Controparte_1 esposto all'amianto; aveva infatti partecipato a tutte le operazioni di soccorso in mare, addestramenti e manutenzioni ordinarie e straordinarie nelle motobarche VF 52 e VF
450, restando così a contatto con le condotte di scarico della turbina della CP_3 ricoperte di fibre di amianto, ed aveva altresì constatato la rottura di un serbatoio in eternit adibito all'alimentazione di una caldaia;
- inoltre, durante il servizio aveva partecipato ad operazioni Per_1 SO di salvataggio di persone e cose “in qualsiasi condizione climatica ed ambientale”, ivi compresi incendi di autoveicoli e rifiuti;
5 - durante il rapporto di lavoro aveva contratto SO
“adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali”, a causa del quale era deceduto il 20/2/2005;
- con sentenza n. 571 del 28 maggio 2015-3 giugno 2015 la Corte dei Conti, Sezione
Giurisdizionale per la Regione Siciliana, aveva riconosciuto a , Parte_8 coniuge superstite, il suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 1^ categoria, tab. A;
- la (organo di consulenza medico-legale), istituita presso la Corte dei Conti, Pt_9
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, aveva “motivatamente ritenuto la diagnosticata infermità dipendente da concausa, efficiente e determinante di servizio, reputando significativi i documentati fattori esogeni (inalazioni accidentali di sostanze tossiche e/o di fumi
e/o di fuliggine) rivenienti dall'espletamento del servizio”;
- con decreto n. 43 del 9/1/2017 il convenuto aveva revocato il D.M. del CP_1
15/3/2011, con il quale era stata esclusa la dipendenza da causa di servizio dell'infermità “adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali”, riconoscendola invece come tale;
- conseguentemente, agli eredi era stato concesso, per l'infermità suddetta, un equo indennizzo pari alla 1^ categoria, Tab. A.
1.2. Tanto premesso, posta la responsabilità del ai sensi degli artt. 2087, 2043 CP_1
e 2059 c.c., (coniuge convivente), (figlio convivente), Parte_1 Parte_2
(figlio), (figlio) e (figlia Parte_3 SO Parte_5 convivente) chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento del danno CP_1 non patrimoniale dagli stessi subiti iure proprio, quantificato in € 327.990,00 ciascuno,
“oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo”; allo stesso modo, e (sorelle del de cuius), Parte_6 Parte_7 chiedevano la condanna del convenuto al risarcimento del danno non patrimoniale da esse subito, quantificato in € 142.420,00, “oltre il risarcimento di tutti i danni patrimoniali
e non direttamente e/o indirettamente connessi con la vicenda de qua e oltre la rivalutazione e gli interessi dalla data dell'evento fino all'effettivo soddisfo”.
6 2. Instaurato il contraddittorio, si costituiva il , eccependo, in via Controparte_1 preliminare, la prescrizione quinquennale del diritto fatto valere, ex art. 2947 c.c. (tenuto conto che il decesso del era avvenuto nell'anno 2005 e che gli attori avevano Per_1 presentato istanza di risarcimento dei danni patiti iure proprio con raccomandata a.r. del
29/3/2017); nel merito, in via subordinata, il deduceva l'infondatezza delle CP_1 domande delle controparti, di cui chiedeva il rigetto, mancando “un comportamento configurabile anche latamente in termini di colpa e cui possa ricollegarsi casualmente la patologia che ha portato il sig. al decesso”. SO
In via ulteriormente gradata, il convenuto chiedeva la riduzione del dovuto in considerazione delle somme già percepite dagli attori a titolo di indennizzo.
3. Con memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. il insisteva nell'eccezione di CP_1 prescrizione formulata, specificando che il momento di decorrenza doveva essere individuato nel decesso del;
deduceva inoltre che: Per_1
- con decreto n. 43 del 9 gennaio 2017 era stato riconosciuto a SO
l'equo indennizzo di 1^ categoria nella misura massima prevista dalla tabella A annessa al D.P.R. 686/57 per l'infermità “adenocarcinoma polmonare con mts pericardiche e linfonodali”, con conseguente erogazione ai familiari dell'importo complessivo di €
27.526,40, così ripartito: € 9.175,48, € 4.587,73, Parte_1 Parte_5
€ 4.587,73, € 4.587,73, € Parte_3 SO Parte_2
4.587,73;
- ai suddetti importi si era aggiunta, per effetti del Decreto n. 29 del 9/3/2017, la somma di € 6.187,71 per interessi legali spettanti agli eredi, suddivisa in € 2.062,71 per Pt_1
e € 1.031,29 per ciascuno dei quattro figli;
[...]
- con Decreto n. 468/17/SE del 14/11/2017, ai sensi della legge 13 agosto 1980 n. 466
e della legge 23 dicembre 2005, n. 266, al era stato attributo SO lo status di “equiparato a vittima del dovere”, con conseguente conferimento della speciale elargizione pari a € 225.600,00 in favore dei familiari superstiti aventi diritto, così ripartita: € 75.200,00, € 75.200,00, Parte_1 SO Parte_2
€ 75.200,00;
- era in corso di perfezionamento l'attribuzione, alla moglie ed ai figli del de cuius, in qualità di “familiari superstiti di vittime del dovere”, così come stabilito dalla legge
7 24/12/2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con decorrenza dal 1° gennaio 2008, lo speciale assegno vitalizio, non reversibile, di € 1.033,00 mensili, soggetto a perequazione automatica;
- era stato inoltre assegnato a ed ai figli e Parte_1 SO Pt_2
, in applicazione dell'art. 4, comma 1 – lett. b) punto 1 del D.P.R. n. 243/2006,
[...] anche l'assegno vitalizio, non reversibile, con decorrenza dal 1° gennaio 2006, pari all'importo nominale di € 258,23 mensili, mentre ai figli e Parte_5 [...]
era stato riconosciuto, con decorrenza dal 1° gennaio 2008,l 'assegno vitalizio Parte_3 di € 500,00 mensili, perequabili a termini di legge.
3.1. Pertanto, il , tenuto conto che ai familiari del de cuius erano Controparte_1 state corrisposte somme sia a seguito del riconoscimento della causa di servizio che dello status di “equiparato a vittima del dovere”, eccepiva la violazione del divieto di cumulo – ex art. 10 L. n. 302/1990 – delle somme percepite a titolo di indennità/benefici di legge in forza della l. n. 266/2005 con quelle eventualmente da corrispondere a seguito di sentenza di condanna al risarcimento dei danni.
4. Gli attori, con memoria ex art.183, sesto comma n. 2 c.p.c., rilevavano l'irritualità e la tardività dell'eccezione di prescrizione formulata con diversa decorrenza nella prima memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., e, comunque, ne contestavano la fondatezza.
5. Istruita la causa con la produzione documentale, con sentenza del 30/10/2019 il
Tribunale di Palermo qualificava la domanda ai sensi dell'art. 2043 c.c., rilevando che:
- in ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla violazione degli obblighi di prevenzione del rischio sui luoghi di lavoro è configurabile il reato di omicidio colposo, il cui termine di prescrizione varia a seconda che si tratti di fatto anteriore o successivo alla legge n. 251/2005 (c.d. “ ); Per_2
- nel caso di specie, il decesso di era avvenuto il 20 febbraio SO
2005, ossia prima dell'entrata in vigore della legge LI (avvenuta l'8 dicembre 2005);
- conseguentemente, il termine di prescrizione applicabile al reato, e per l'effetto all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c., era pari a dieci anni, come stabilito dalla normativa “ante riforma”;
- il dies a quo del termine di prescrizione era da individuare nel decesso di
[...]
, con conseguente prescrizione del diritto risarcitorio fatto valere, SO
8 poiché il primo atto interruttivo dopo il decesso del TO risultava essere la richiesta di risarcimento dei danni ricevuta dal convenuto in data 21 marzo CP_1
2017, ossia dopo il decorso del termine decennale;
- non era conducente la giurisprudenza di legittimità, citata da entrambe le parti e relativa alla materia delle emotrasfusioni, secondo cui il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il soggetto abbia acquisito piena conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno e della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione, che si riferiva, in effetti, ai danni da lesioni colpose fatti valere dal diretto danneggiato o dai congiunti iure hereditatis, e non al danno parentale vantato dai congiunti iure proprio per la morte del danneggiato (come nel caso di specie);
- in ogni caso, nel caso in esame, la consapevolezza della natura professionale della malattia era emersa anteriormente alla morte del , come evincibile dalla Per_1 presentazione, da parte del stesso, in data 5/2/2005, della domanda di Per_1 riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità che ne aveva poi determinato il decesso.
5.1. Il Tribunale, quindi, accoglieva l'eccezione di prescrizione e rigettava le domande risarcitorie, condannando gli attori a rifondere le spese del giudizio al
[...]
, liquidate in € 12.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso delle CP_1 spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A.
6. Con l'atto introduttivo del presente procedimento, notificato in data 26/6/2020,
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 SO Pt_5
e tutti in proprio e nella qualità di eredi
[...] Parte_6 Parte_7 legittimi e aventi causa da , hanno impugnato la sentenza, SO chiedendone la riforma nei termini di cui alle conclusioni riportate in epigrafe.
7. Si è costituito il , chiedendo il rigetto dell'appello, in quanto Controparte_1
“inammissibile” ex art. 348 bis co.1 c.p.c. e, comunque, infondato;
in subordine, il ha chiesto la riduzione del dovuto in considerazione delle somme già CP_1 corrisposte e da corrispondere in futuro agli attori, a titolo di elargizioni, indennizzo e assegni vitalizi.
9 8. Sostituita l'udienza del giorno 7/5/2025 con le note scritte di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e la causa, con ordinanza dell'8/5/2025, è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ridotti ex art. 190 c.p.c.
9. Preliminarmente, quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione ex art. 348 bis c.p.c., si osserva che la stessa è stata implicitamente respinta alla prima udienza di comparizione e trattazione, allorquando la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
10. Venendo al merito, con il primo motivo di appello , , Parte_1 Parte_2
, e Parte_3 SO Parte_5 Parte_6 hanno censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice Parte_7 ha dichiarato prescritta la domanda risarcitoria dagli stessi formulata contro il
, respingendo così le domande proposte. Controparte_1
10.1. Nello specifico, gli odierni appellanti hanno dedotto che, nel caso di specie, il dies
a quo del termine decennale di prescrizione decorrerebbe dal 2015, anno in cui, riconosciuto il nesso di causalità tra la malattia professionale e la morte del , Per_1 la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, con sentenza n.
571 del 28 maggio 2015 – 3 giugno 2015, ha riconosciuto al coniuge superstite il suo diritto al trattamento pensionistico privilegiato di 1^ categoria, tab. A.
Al più, hanno precisato gli appellanti, il dies a quo dovrebbe essere fatto coincidere con la presentazione dell'istanza amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennizzo (21/2/2008 o 21/1/2010, anni in cui la consorte del ha Per_1 presentato le istanze finalizzate ad ottenere il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata di reversibilità).
10.2. Conseguentemente, posto che il era stato costituito in mora con lettera CP_1 raccomandata a/r ricevuta il 29/3/2017 e che l'atto di citazione era stato notificato in data 13/10/2017, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere prescritto il diritto al risarcimento del danno, così violando l'art. 2935 c.c.
11. Con il secondo motivo di appello, relativo all'an debeatur, gli appellanti hanno dedotto la responsabilità del per la violazione degli artt. 2087, Controparte_1
2043 e 2059 c.c., per non avere adottato tutte le misure e cautele idonee a preservare l'integrità psicofisica e la salute del proprio dipendente nell'ambiente di lavoro, tenuto
10 conto del concreto tipo di lavoro svolto e del connesso rischio, nonché della mancata fornitura di “protezioni individuali realmente funzionanti al rischio di amianto o ad altre sostanze nocive”.
11.1. Sul punto, peraltro, gli appellanti dedotto che il non avrebbe contestato CP_1 le allegazioni e la documentazione prodotta a supporto delle domande, prestandovi così acquiescenza, con la conseguenza che il Giudice, ai sensi dell'art. 115, co.1 c.p.c., avrebbe dovuto ritenere come non contestati i fatti oggetto di causa e ritenere quindi sussistente il nesso di causalità tra l'esposizione all'amianto e l'inalazione di sostanze tossiche, fumi e fuliggine nell'espletamento del servizio di Vigile del Fuoco e l'insorgenza dell'adenocarcinoma polmonare con metastasi pericardiche e linfonodali, che ha determinato la morte del . Per_1
12. Con il terzo motivo di impugnazione, relativo al quantum debeatur, gli appellanti hanno dedotto che, essendo di palese evidenza la responsabilità del
[...]
, il Giudice avrebbe dovuto condannarlo a risarcire tutti i danni da essi CP_1 patiti, anche nella componente morale ed esistenziale.
13. Con il quarto motivo di impugnazione , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e Parte_3 SO Parte_5 Parte_6 Pt_7 hanno dedotto che il convenuto avrebbe formulato una domanda
[...] CP_1 di compensatio lucri cum damno assolutamente generica, limitandosi ad affermare che dal risarcimento dovuto avrebbero dovuto essere sottratte le somme già corrisposte a titolo di indennizzo, senza tuttavia dimostrare né tale effettiva corresponsione, né tantomeno l'entità dell'indennizzo stesso.
14. Con l'ultimo motivo, infine, gli appellanti hanno lamentato la erronea condanna alle spese legali, alla luce della insussistenza della prescrizione e della fondatezza della domanda da essi spiegata.
15. Il primo motivo di appello è infondato.
15.1. Premesso che non vi è contestazione sul termine decennale di prescrizione dell'azione spiegata dagli attori, va osservato che la motivazione della sentenza non è condivisibile nella parte in cui ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione decorra, in ipotesi di danno parentale iure proprio, in ogni caso, dal decesso del TO, e nella parte in cui ha ritenuto non applicabili al caso di specie i principi enunciati dalla
11 Suprema Corte in materia di emotrasfusioni, in quanto riferibili esclusivamente ai danni da lesioni colpose fatte valere dal danneggiato (cfr. pag. 7 della sentenza «La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione – citata da entrambe le parti e formatasi sempre in tema di emotrasfusioni –, secondo cui il termine decorre dalla data in cui il soggetto abbia acquisito piena conoscenza dell'esistenza e della gravità del danno e della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione, si riferisce, in effetti, ai danni da lesioni colpose fatti valere dal diretto danneggiato o dai congiunti iure hereditatis e non al danno parentale vantato dal TO iure proprio per la morte del danneggiato»).
Invero, anche con riferimento al danno patito iure proprio dai prossimi congiunti di soggetto emotrasfuso deceduto, la Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui il termine di prescrizione «decorre dal giorno in cui il decesso venga percepito - o possa essere percepito usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche
- quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, dovendo farsi riferimento non al momento della verificazione materiale dell'evento di danno, bensì al momento della conoscibilità del danno inteso nella sua dimensione giuridica» (così Cass., sez. III, 11 dicembre 2023, n.
34570, che, nella parte motiva, ha citato la precedente pronuncia n. 19568/2023, solo apparentemente difforme).
15.2. Dalle superiori considerazioni non discendono, tuttavia, le conseguenze auspicate dagli attori, dovendo ribadirsi in questa sede, come pure evidenziato dal Tribunale (con ulteriore motivazione), che la conoscenza della natura professionale della malattia contratta da non può essere fatta coincidere né con la data SO della sentenza della Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, del 28 maggio 2015 – 3 giugno 2015 (che ha riconosciuto al coniuge superstite la pensione privilegiata), né con la presentazione, da parte della medesima Pt_1
dell'istanza amministrativa volta ad ottenere il riconoscimento alla pensione
[...] privilegiata di reversibilità (2008 o 2010). Ciò in quanto è documentalmente provato che lo stesso , mentre era in vita, ha presentato istanza di SO riconoscimento della pensione per causa di servizio, in data 5/2/2025, come emerge proprio dalla sentenza n. 571/2015 della Corte dei Conti.
Ciò posto, che gli odierni appellanti non fossero consapevoli della natura professionale della malattia, già nota allo stesso danneggiato, è circostanza non verosimile (oltre che
12 contrastante con l'allegata lesione del rapporto parentale di cui chiedono il ristoro), con la conseguenza che il dies a quo della prescrizione non può che farsi coincidere con la data di decesso di , come già ritenuto dal Giudice di primo SO grado (sia pure con motivazione parzialmente diversa).
15.3. Essendo incontestata l'assenza di atti interruttivi antecedenti al 21/3/2017
(quando la prescrizione era già maturata), il primo motivo di appello va disatteso, con conseguente assorbimento degli ulteriori motivi spiegati.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 4.512,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge.
17. Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- rigetta l'appello spiegato da , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, e nei SO Parte_5 Parte_6 Parte_7 confronti del , avverso la sentenza n. 4784/2019 del 30/10/2019 Controparte_1 del Tribunale di Palermo, che conferma;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore dell'appellato , Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 4.512,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115/2002.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 23 luglio 2025.
Il Consigliere est.
Dr.ssa Laura Petitti
Il Presidente
Dr. Giovanni D'Antoni
13 Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Laura Petitti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
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