Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 02/06/2025, n. 579 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 579 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1355/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Domenico Pellegrini Presidente rel.
Dott. Giovanni Maddaleni Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...], il Parte_1 C.F._1
29/07/1980, residente in [...]68/3 16100 GENOVA [GE]
ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv.
CAMPI ANDREA (C.F. ), che la rappresenta e C.F._2 difende, come da procura in atti e
, C.F. nato a [...] Parte_2 C.F._3
LIGURE (AL), il 30/05/1977, residente in V. FABRIZI 68/3
GENOVA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv.
CAMPI ANDREA (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2
difende, come da procura in atti
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in GENOVA il 14/06/2009 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1 le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente, a qualunque contributo al mantenimento;
2) le figlie e restano affidate ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
3) le figlie restano collocate prevalentemente presso la dimora già coniugale, sita in Genova Via Fabrizi 68/3, assegnata alla madre.
La frequentazione del padre seguirà il criterio comunemente in uso e già praticato, ossia: week end alternati con un pernottamento infrasettimanale.
Durante le festività comandate di Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua ciascun genitore starà con i figli seguendo il criterio dell'alternanza settimanale;
durante le vacanze estive i figli trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di tre settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
4) il signor verserà alla signora tramite accredito in c/c, entro e Parte_2 Pt_1 non oltre il giorno venticinque di ogni mese, l'importo a titolo di contributo al mantenimento per le figlie pari nel complesso ad € 400,00 e così pertanto €
200,00 per ciascuna;
assegno che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo, decorso un anno
3 dall'omologazione della separazione, oltre all'intero ammontare dell'Assegno
Unico a favore della signora Pt_1
5) Le spese straordinarie nell'interesse delle figlie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% sulla base del verbale 15.09.16 della IV sezione civile del Tribunale di Genova che i coniugi dichiarano di conoscere;
6) i coniugi dichiarano di avere prima d'ora estinto i conti correnti cointestati;
7) a definizione delle ulteriori questioni patrimoniali tra i coniugi e sistemazione dei rapporti famigliari: la signora comproprietaria al 50% con il signor per pari quota Pt_1 Parte_2 dell'immobile di Via Fabrizi, 68/3, sul quale grava mutuo ipotecario cointestato ai coniugi e per il quale residua circa una annualità di rate a saldo, si impegna a corrispondere il residuo in via integrale al fine di agevolare il marito nel reperimento di nuova abitazione.
8) Al fine della pianificazione del progetto inerente le minori ed i rispettivi impegni si preciserà che entrambe frequentano rispettivamente:
1) frequenta la prima classe di scuola superiore. Per_1
2) frequenta la classe seconda media. Quanto agli Sport, già a decorrere Per_2 dall'anno 2023/2024:
pratica regolarmente e con interesse la ginnastica ritmica due/tre volte a Per_2 settimana;
con altrettanta regolarità e passione, la pallavolo due volte a Per_1 settimana. svolge la propria attività sportiva vicino alla casa familiare e si muove in Per_1 autonomia. viene di base accompagnata dalla nonna o dalla zia e poi Per_2 ripresa dalla madre.
L'orario di lavoro di quest'ultima è: 8.30-12.30 / 14- 17 (da settembre a giugno
(in occupazione stagionale); per gli altri periodi dalle 8 alle 12.
L'orario di lavoro del padre è dalle 8 alle 18.
9) I coniugi dichiarano di aver risolto ogni loro rapporto di natura economico- finanziaria e patrimoniale e, quindi, di nulla avere a pretendere l'uno dall'altra, salvo quanto contenuto nell'atto introduttivo.
10) I coniugi, infine, si prestano vicendevole consenso per il rilascio dei passaporti”.
4 Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2009, Numero 214, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 12/05/2025
Il Presidente Relatore
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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