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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 19/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 380/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione e divorzio consensuale, instaurato tra
, nato a [...] l'[...] e residente in [...]
Da Monte n. 2, c.f. C.F._1
e nata a [...] il [...], residente in [...] a Parte_2
Sant' Elena – Venezia, c.f. C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Gloria Valentini del Foro di Trento (C.F.
- PEC , per delega a margine del C.F._3 Email_1
ricorso, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Trento (TN) alla via Galilei n. 27
con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 06-
03-2025. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno chiesto dichiararsi la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso congiunto iscritto in data 30-01-2025.
All'udienza del 06-03-2025, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno insistito per l'emissione della pronuncia di separazione alle condizioni dalle stesse concordate.
Tanto premesso, si ritiene che ricorrano le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni che le parti hanno compiutamente indicato in ricorso e che in questa sede si richiamano: “1) pronunciarsi la separazione personale tra i signori Parte_2
e , autorizzando i coniugi a vivere separati, con la facoltà reciproca di Parte_1
risiedere ove ciascuno riterrà opportuno;
la signora entro il 31.12.2025, Parte_2 si impegna a liberare da tutti i suoi beni personali l'immobile sito in Carzano (TN) – via Da
Monte n. 2; mentre il signor , entro il 31.12.2025, l'immobile sito in Venezia Parte_1 loc. Sant' Elena;
2) la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i Per_1
genitori; sarà collocata prevalentemente presso la madre, con la quale manterrà la Per_1
residenza; 3) fermo l'affido condiviso, il padre eserciterà il diritto-dovere di visita per la figlia secondo modi e tempi che verranno determinati, di volta in volta, tra i genitori Per_1
in quanto il signor lavora all'estero e rientra in Italia per molti mesi Parte_1 all'anno; 4) previsione di un contributo mensile al mantenimento ordinario della figlia Per_1
a carico del padre in favore della madre pari ad Euro 1670,00 (milleseicento settanta), con decorrenza dal gennaio 2025 sino a gennaio 2028, da versare entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat a partire dal gennaio 2025; successivamente, da gennaio 2028, i Ricorrenti ridetermineranno il contributo al mantenimento della figlia in base alla nuova occupazione lavorativa e/o pensionistica Per_1
del padre e/o in base alle esigenze scolastiche della figlia;
5) disporre che le spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse della figlia siano sostenute Per_1
integralmente dalla signora ad eccezione delle spese mediche - sanitarie Parte_2
(ivi comprese quelle del dentista) le quali saranno ripartite nella misura del 50% a carico di ciascun genitore;
il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese mediche, e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, verrà eseguito entro il 15 del mese successivo alla richiesta stessa;
6) le detrazioni per la figlia a carico saranno a Per_1
favore della signora così come le detrazioni per spese straordinarie Parte_2 sostenute saranno tutte a carico della madre;
7) disporre che gli assegni famigliari verranno percepiti e trattenuti dalla signora ivi compreso l'Assegno Unico, così Parte_2
come eventuali altri sussidi al nucleo;
8) le parti esprimono il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo sia del proprio rispettivo passaporto, sia di qualsiasi altro documento valido per l'espatrio, sia di quello che dovesse essere richiesto in nome e per conto della figlia minore;
9) la signora entro 6 mesi dal deposito del presente ricorso, si Parte_2
impegna a formalizzare avanti al Notaio individuato dal signor la cessione Parte_1
delle quote dalla stessa detenute della società Riding di LO UI & C AS a titolo gratuito a favore del signor che diventerà Amministratore Unico e deterrà Parte_1
quindi il 100% delle quote sociali;
10) i signori e , tro 6 Parte_2 Parte_1
mesi dal deposito del presente ricorso, si impegnano a donare a favore della figlia _2
, oggi maggiorenne, la nuda proprietà dell'immobile sito nel Comune di Venezia,
[...]
Castello n. 2738 e più precisamente dell'appartamento posto al piano terzo (secondo sopra terra, ammezzato e primo), descritto al Catasto Fabbricati come segue: Comune di Venezia
ZC 1 Foglio 16, mappale 4828 sub. 5, in località Celestia, ove la signora Parte_2
si riserverà il diritto di usufrutto sino alla decesso del signor;
la signora Parte_1
si impegna irrevocabilmente – alla morte del signor – a Parte_2 Parte_1
rinunziare all'usufrutto iscritto sull'immobile sito nel Comune di Venezia, Castello n. 2738 e più precisamente dell'appartamento posto al piano terzo (secondo sopra terra, ammezzato e primo), descritto al Catasto Fabbricati come segue: Comune di Venezia ZC 1 Foglio 16, mappale 4828 sub. 5, in località Celestia, in modo che il suddetto immobile sia libero da gravami, pesi e/o pregiudizi divenendo così la figlia titolare della piena Persona_2
proprietà dell'immobile dianzi indicato in loc. Celestia;
11) in ragione dei reciproci rapporti dare/avere il signor trasferisce la propria quota del 50/100 di proprietà Parte_1
dell'unità immobiliare costituita da appartamento al piano rialzato facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, a Sant'Elena, Calle Oslavia n. 10, attualmente identificato al Catasto Fabbricati come segue: Comune di Venezia – Zona Censuaria n. 2, foglio 21, mappale n. 206, sub. 26, calle Oslavia n. 10, piano T, cat. A/2, Cl. 1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mw 81, totale escluse aree scoperte mq 81 RC euro 614,38, in favore della signora che ne diventa pertanto proprietaria esclusivo;
Parte_2
l'unità immobiliare posta al piano rialzato in Calle Oslavia n. 10 a Sant'Elena – Venezia
Censita al Catasto Fabbricati al Foglio 21 – Mappale 206, sub. 26, come dianzi descritta, sarà completamente intestata alla signora in piena proprietà, per gli effetti Parte_2
della trascrizione del presente atto e comunque per volontà del signor a Parte_1 trasferire a quest'ultima, all'atto della sottoscrizione del verbale in udienza presidenziale, la propria quota di proprietà; 12) Il signor , per ogni ragione e diritto di Parte_1
spettanza cede e trasferisce a titolo transattivo e gratuito, alla signora che Parte_2
allo stesso titolo accetta ed acquista la proprietà della quota del 50/100 dell'unità immobiliare posta al piano rialzato in Calle Oslavia n. 10 a Sant'Elena – Venezia Censita al
Catasto Fabbricati al Foglio 21 – Mappale 206, sub. 26, immobili di seguito meglio descritti,
e di tutti beni mobili in essi contenuti allo stato di fatto attuale risultante all'Ufficio del
Catasto (doc. n. 4 - 5); la signora accetta il trasferimento dei beni sopra Parte_2
indicati così come descritti: appartamento al piano rialzato facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, a Sant'Elena, Calle Oslavia n. 10, attualmente identificato al Catasto
Fabbricati come segue: Comune di Venezia – Zona Censuaria n. 2, foglio 21, mappale n.
206, sub. 26, calle Oslavia n. 10, piano T, cat. A/2, Cl. 1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mw 81, totale escluse aree scoperte mq 81 RC euro 614,38; - l'immobile viene trasferito con tutte le comproprietà, servitù attive e passive, oneri, diritti e parti comuni, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, stato conosciuto ed accettato dalla signora come risultate al Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Venezia;
- per Parte_2
la natura dei beni trasferiti le parti fanno riferimento alla categoria catastale e all'accatastamento degli stessi;
- per la descrizione fisica dell'immobile si fa riferimento a quella appartenente al Catasto del Comune di Venezia;
- la signora ai Parte_2 sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, previamente ammonito ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 445/2000 ed ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia, dichiara che: a) le opere relative all'unita immobiliare costituita da appartamento al piano rialzato facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, a Sant'Elena, Calle Oslavia
n. 10, attualmente identificato al Catasto Fabbricati come segue: Comune di Venezia – Zona
Censuaria n. 2, foglio 21, mappale n. 206, sub. 26, calle Oslavia n. 10, piano T, cat. A/2, Cl.
1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mw 81, totale escluse aree scoperte mq 81
RC euro 614,38sono state iniziate in data anteriore al primo settembre 1967, che per le opere irregolarmente eseguite è stata rilasciata dal Comune di Venezia concessione in sanatoria in data 13 gennaio 1994 prot. n. 15133/4043/0, che per le opere successive è stata presentata al di Venezia scia in data 16 novembre 2017 prot n. 2017/556182 – ulteriore scia in CP_1 data 25 gennaio 2018 prot n. 47649/2018, nonché rilasciata autorizzazione dell'11 gennaio
2018 prot. n. 18261/2018 per i lavori di adeguamento degli scarichi con scia del 6.11.2017 prot.n. 535871/2017 e che relativamente allo stesso non sono mai stati adottati provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente;
b) i dati di identificazione catastale delle unità immobiliari urbane oggetto del presente atto, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate al Catasto Fabbricati in data 26 maggio
2017 prot. VE 0047113 e comunque alle ultime planimetrie catastali depositate in Catasto
Fabbricati Ufficio Provinciale di Venezia;
c) i dati e le planimetrie catastali sopra citati sono conformi allo stato di fatto degli edifici trasferiti sopra citati e comunque che non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale o tali da necessitare il deposito di una nuova planimetria catastale, e ciò a prescindere dall'eventuale descrizione catastale;
d) relativamente a tutti gli altri enti ceduti con il presente atto, non sussistono i presupposti per l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 29 comma 1 bis della Legge 52/1985, in quanto trattasi di enti per cui non è prevista l'iscrizione nel medesimo catasto con attribuzione di rendita e non sussiste allo stato attuale l'obbligo di presentazione di planimetria ai sensi della normativa vigente ed in particolare a norma dell'art. 3 comma 2 del DM 2 gennaio 1998 n. 28; sono stati rispettati quinti tutti gli obblighi e gli adempimenti di cui all'art. 29 comma 1 bis della legge 52/1998; e) l'inizio della costruzione di tutti gli edifici oggetto del presente atto è antecedente al primo settembre 1967; il signor Parte_1
dichiara che su quanto oggetto del presente atto non sono state effettuate altre opere
[...]
da realizzarsi sulla base di un qualsiasi titolo edilizio;
g) che a tutt'oggi non sono state apportate all'immobile suddetto altre varianti o modifiche per le quali necessitavano licenze o concessioni in sanatoria e che lo stesso immobile non presenta irregolarità urbanistiche e non è stato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi della normativa urbanistica vigente;
h) che l'immobile è stato dichiarato abitabile ed agibile con certificato di abitabilità dal Comune di Venezia (doc. n. 5) e che tutte le aree scoperte debbono considerarsi pertinenziali all'edificio iscritto a Catasto Urbano e comunque di superficie inferiore ai 5.000 mq;
i) Che è stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica relativamente all'unità immobiliare costituita da appartamento al piano rialzato facente parte del fabbricato sito in
Comune di Venezia, a Sant'Elena, Calle Oslavia n. 10, attualmente identificato al Catasto
Fabbricati come segue: Comune di Venezia – Zona Censuaria n. 2, foglio 21, mappale n.
206, sub. 26, calle Oslavia n. 10, piano T, cat. A/2, Cl. 1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mw 81, totale escluse aree scoperte mq 81 RC euro 614,38redatto dal geom.
in data 27 novembre 2019 (doc. n. 6); - la parte alienante garantisce il CP_2
funzionamento degli impianti e la conformità degli stessi rispetto alle norme vigenti in materia di sicurezza al momento della costruzione dell'edificio e/o al momento della modifica successiva degli impianti;
- la parte acquirente da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica dell'edificio; - ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1 – bis della legge 27 febbraio 1985 n. 52 le parti precisano che: a) i dati di identificazione catastale sopra riportati riguardano l'unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto;
b) gli intestatari catastali e proprietari intavolati al
Catasto Fondiario sono le medesime persone;
- la parte intestataria dichiara che i dati catastali e la planimetria sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti tali da influire sul calcolo della rendita catastale e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa e che l'intestazione catastale delle unità immobiliari in oggetto è conforme alle risultanze del
Catasto Fabbricati Ufficio Provinciale di Venezia;
- ai sensi della Legge sul Catasto
Fabbricati Ufficio Provinciale di Venezia e della ricezione in unico esteso del decreto catastate, la signora e il signor eleggono domicilio Parte_2 Parte_1
speciale presso l'avv. Gloria Valentini, c.f. in Trento – via Galilei n. C.F._3
27; - l'assegnazione del suddetto bene rientra nella regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto dell'omologa della separazione;
- le parti, previo richiamo, ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, delle responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci dichiarano di non essersi avvalse di mediatori immobiliari;
- con riferimento al disposto dell'art. 3, c. 13 ter del D.L.
27/04/1990, convertito con modifiche nella L. 26.06.1990 n. 165, consapevoli della responsabilità cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, i coniugi dichiarano che il reddito dell'immobile in oggetto è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data del presente atto;
- le parti sottoscritte si impegnano nei reciproci atti ad addivenire a tutti quegli ulteriori e/o diversi atti (notarili/ tavolari e/o altri) che fossero comunque necessari per la completa esecuzione delle obbligazioni assunte con il presente atto e in particolare il signor Parte_1
si impegna con la sottoscrizione del verbale in sede di udienza presidenziale
[...]
all'immediato trasferimento alla signora della quota ancora di sua Parte_2 proprietà pari al 50% dell'unità immobiliare costituita da appartamento al piano rialzato facente parte del fabbricato sito in Comune di Venezia, a Sant'Elena, Calle Oslavia n. 10, attualmente identificato al Catasto Fabbricati come segue: Comune di Venezia – Zona
Censuaria n. 2, foglio 21, mappale n. 206, sub. 26, calle Oslavia n. 10, piano T, cat. A/2, Cl.
1, consistenza vani 4, superficie catastale totale mw 81, totale escluse aree scoperte mq 81
RC euro 614,38, garantendo le piene e legittime quota di proprietà degli immobili trasferiti pari al 50% indiviso e che i medesimi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, diritti di prelazione e di terzi, arretrati di imposte, affittanze, iscrizioni ed intavolazioni pregiudizievoli, ad eccezione dei quelli risultanti al Catasto Fondiario del Comune di Venezia e già noti alla signora - Le spese tutte per il presente trasferimento e quello che si Parte_2
rendessero necessarie sono a carico esclusivo del signor;
- l'immissione Parte_1
del possesso dei beni oggetto di trasferimento è avvenuto alla data del rogito notarile per il ministero del Notaio a da tale data decorrono benefici ed oneri a favore ed a carico Per_3
della signora - le parti esentano in ogni caso l'avv. Gloria Valentini da Parte_2
ogni eventuale responsabilità connessa agli adempimenti e conseguenze tributarie e catastali del presente atto;
- I coniugi e chiedono l'applicazione, Parte_1 Parte_2 al presente accordo, del trattamento fiscale di cui all'art. 19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10 maggio 1999 e quindi l'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché da ogni altra tassa, ed in conformità alle istruzioni impartite con circolare 16 marzo 2000 n. 49/E del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate, nonché con le circolari n. 27/E del 21 giugno
2012, 29 maggio 2013 n. 18/E e 21 febbraio 2014 n. 2/E; 13) i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano espressamente a qualsiasi pretesa di reciproco mantenimento, dando inoltre atto di aver già regolato ogni ulteriore e diverso rapporto di natura patrimoniale;
14) i signori e si impegnano a Parte_1 Parte_2
rimettere eventuali querele sporte e ad accettare le eventuali remissioni;
15) le parti, con la sottoscrizione del ricorso per la separazione personale dei coniugi, dichiarano di aver definito ogni altra e/o diversa pendenza economica tra loro in essere;
16) spese del giudizio compensate tra le parti”. Le parti hanno anche chiesto che, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione della parti avanti al Tribunale di Trento, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al PM per acquisirne il parere, venga emessa pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni dell'omologa di separazione.
Orbene, ciò posto, si ritiene di dovere provvedere all'omologa della separazione consensuale tra le parti alle condizioni sopra indicate, in quanto non contrarie né all'interesse della prole, né al buon costume nè all'ordine pubblico. Si evidenzia, inoltre, quanto al trasferimento immobiliare, che le SS.UU. della Cassazione (CASS. 21761/2021) hanno definitivamente risolto in senso positivo l'ammissibilità del negozio di trasferimento immobiliare in sede di pronuncia di separazione e divorzio;
trattasi di accordo meritevole, ex art. 1322 c.c., che si colloca nel contesto del regolamento definitivo del divorzio, rinvenendo ivi la propria causa.
La causa, inoltre, va rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, al fine di consentire la prosecuzione del giudizio avendo le parti anche richiesto l'emissione della pronuncia di divorzio alle medesime condizioni dell'omologa della separazione.
P.Q.M
Omologa la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni pattuite nel ricorso congiunto iscritto in data 30-01-2025, riportate in parte motiva e come confermate all'udienza del 06-03-2025;
Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficio di
Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R 3 novembre 2000
n. 369 (matrimonio celebrato il 30 luglio 2010 in Uganda, atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del comune di Carzano al n.
1 - P. II – Serie C, Anno 2010).
Rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza indicata nell'ordinanza emessa in data odierna.
Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del giorno 14-03-2025
Il giudice relatore Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi