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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 31/03/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 869 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 843/2020, resa dal Tribunale di Foggia il 25.06.202020, notificata il 26.06.2020, avente ad oggetto: arricchimento senza causa
– quietanza liberatoria
[...]
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Vittoria Bruno, per Controparte_1 ll'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Foggia
=Appellante= E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2
Marco Frezzolini, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Roma
=Appellata= All'udienza collegiale del 30 giugno 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – con atto di citazione notific 15 convenne in Controparte_1 giudiz unale di Foggia, la società chiedendone la CP_2 condanna al pagamento di complessivi € 24.492,04, e rivalutazione, corrispondenti al costo dei lavori dallo stesso fatti eseguire sull'immobile in fase di costruzione in Manfredonia, loc.tà Rondinella, promessogli in vendita, dalla società convenuta con contratto preliminare del giugno 2007, poi risolto consensualmente in data 10.05.2010 con contestuale alienazione a terzi dell'immobile compromesso. La società convenuta, costituitasi ritualmente, contrastò l'avversa domanda, deducendone l'infondatezza per avere le parti rilasciato, nell'atto di risoluzione consensuale del contratto preliminare, reciproca quietanza liberatorio da ogni obbligo riveniente dal contratto preliminare risoluto, fatta salva la restituzione dell'acconto di
€ 100.000,00, versato dal promissario acquirente. Gradatamente, eccepì la non debenza delle somme pretese per le asserite migliorie, in quanto, se di fatto realizzate, lo sarebbero state per esclusiva comodità dello stesso attore, che aveva già trasferito la propria residenza nell'immobile compromesso. Era, peraltro, inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà, avendo lo stesso attore dedotto che tra le parti era intervenuto espresso accordo per il rimborso del costo dei lavori in questione. Infine, nessun arricchimento aveva conseguito essa attrice dalla esecuzione degli anzidetti lavori, avendo alienato l'immobile oggetto del contratto preliminare consensualmente risoluto, ad un prezzo inferiore a quello in esso previsto. Concessi i termini per lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ed istruita la causa con prova orale, all'esito, l'adito Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha rigettato la domanda attorea regolando le spese secondo soccombenza. Tanto, sul presupposto che la rilasciata quietanza liberatoria poteva essere impugnata solo per errore di fatto o violenza. In ogni caso, non spettava il preteso rimborso, non essendo stato provato l'effettivo esborso di tutte le somme pretese né che riguardo ad esso fosse intervenuto una espressa intesa tra le parti;
intesa che sarebbe stata, in ogni caso superata, dalla predetta quietanza liberatoria. Infine, quel rimborso nemmeno competeva a titolo di indennità di migliorie ex art. 1150 c.c. atteso che l'attore non aveva conseguito il possesso dell'immobile ma la sola sua detenzione.
Con atto notificato a mezzo pec il 27.07.2020, ha proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale ri imento delle domande originariamente proposte ed il favore delle spese del doppio grado. Con comparsa depositata l'8.10.2020 si è costituita l'appellata, contrastando estensivamente il gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 348 bis;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese del grado. Quindi, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 30 giugno 2023, la
2 causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione= Preliminarmente osserva la Corte che la raggiunta fase decisoria comporta il venir meno della necessità di delibare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10422). Passando quindi all'esame del merito del gravame, affidato a due motivi, con il primo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1150 c.c. e l'errata valutazione della documentazione prodotta. Osserva, in particolare, che erroneamente il Giudice di prime cure aveva qualificato come mera detenzione non anche come possesso la disponibilità dell'immobile da parte di esso appellante. Conseguentemente, sussistendo i presupposti per applicazione del disposto dell'art. 1150 c.c., essendo stati eseguiti i lavori oggetto di causa nel mentre esso appellante era nel possesso dell'immobile, avrebbe dovuto accogliersi la domanda dallo stesso proposta, volta a conseguire il rimborso delle spese sostenute per realizzarle, a prescindere dalla dimostrazione di un accordo in tal senso. Il possesso dell'immobile e l'esecuzione delle migliorie sullo stesso eseguite erano stati, peraltro, provate attraverso l'espletate prove testimoniali oltre che dalla documentazione prodotta. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 2726 c.c., in quanto il Tribunale aveva ritenuto, erroneamente, di non accogliere la domanda in quanto l'atto di quietanza risultava esaustivo e non sottoponibile anche alla mera prova per testi. Al contrario, secondo l'appellante, il divieto di prova testimoniale ex art. 2722 c.c. poteva riferirsi al contratto, non anche agli atti unilaterali, quale appunto era la quietanza liberatoria, la quale costituiva una mera dichiarazione di scienza, riguardo al convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti, priva di alcuna efficacia negoziale. Il Tribunale, peraltro, aveva considerato inammissibile (perché tardiva) la produzione dei file audio allegati da esso appellante, in quanto il loro contenuto era stato esposto già nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (versamento da parte degli acquirenti dell'immobile già oggetto del preliminare risolto della somma di € 80.000,00 già saldata per contanti prima della stipula del definitivo) e, comunque, confermato dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, le quali avevano ribadito che la quietanza era stata rilasciata solo con riferimento alla avvenuta restituzione della caparra versata ed alla quota parte del prezzo versata in acconto in forza del preliminare poi risolto. Riassuntivamente richiamati i motivi di gravame, gli stessi possono congiuntamente esaminarsi in quanto logicamente connessi. Quanto all'efficacia della quietanza liberatoria, è incontestato tra le parti l'intervenuta stipula di un contratto preliminare di vendita e la sua risoluzione consensuale con atto
3 del 10.05.2010, contestualmente alla stipula dell'atto pubblico con il qu ata alienò l'immobile oggetto del preliminare risoluto alla sig.ra Parte_1
[...]
Nell'atto di risoluzione consensuale, così come pure incontestatamente riconosciuto dalle parti, le stesse dichiararono di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo o causa e tantomeno per interessi e per danni, e, quindi, entrambe rilasciarono ampia e finale quietanza, liberazione , fatto salvo ovviamente l'effettivo pagamento della somma versata dal in conto al prezzo del CP_1 preliminare risolto. Con il secondo motivo di gravame, la cui disamina è pregiudiziale rispetto al primo, l'appellante, senza contestare di aver effettivamente sottoscritto l'anzidetta quietanza, assume la sua inidoneità a valere quale confessione stragiudiziale, configurando una mera dichiarazione di scienza, riferita peraltro alla sola restituzione degli acconti versati in forza del contratto risolto. Sicché l'espletata prova per testi doveva ritenersi correttamente ammessa ed idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione delle migliorie dedotte in giudizio ed il loro mancato pagamento da parte dell'originaria convenuta. La censura non coglie nel segno, atteso che la pronuncia di prime cure, che la Corte condivide pienamente, è conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale la quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza (cfr., tra le tante, Cass. 20/02/2018, n.4063 e Cass. 04/03/2019, n.6240). Quindi, il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, risultando irrilevante che il confidente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l'onere di dimostrare anche l'errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria (cfr. Cass. 27.07.2018, n. 19896; Cass. 20.02.2018, n. 4063; Cass. S.U. 22.09.2014, n. 19888; Cass. S.U. 13.05 2002, n. 6877). Nel tentativo di contrastare detti assunti, l'appellante non allega circostanze idonee a consentire l'ingresso della prova testimoniale disposta in prime cure e ritenuta inammissibile nell'impugnata sentenza , ma si limita ad asserire che la rilasciata quietanza configurerebbe una mera dichiarazione di stile, inidonea ad escludere la possibilità di prova dei fatti contrari alla stessa o nella stessa non specificamente considerati. Tale deduzione non può trovare accoglimento in quanto emerge chiaramente dal contesto in cui essa fu rilasciata (atto di risoluzione consensuale del contratto preliminare intervenuto tra le parti) la determinazione di volontà delle stesse parti di ritenere definita ogni reciproca ragione e/o pretesa, anche a titolo di interessi e/o
4 danni, riveniente dal contratto preliminare risoluto per cui è da ritenere che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere sui propri diritti, comunque rivenienti da quel contratto preliminare. Né è fondata la doglianza relativa alla mancata acquisizione dei file audio prodotti dall'appellante solo in allegato alla comparsa conclusionale di prime cure, attesa la sua palese tardività (in quanto effettuata oltre i termini preclusivi fissati dall'art. 183 comma 6 n. 2, c.p.c.) a nulla rilevando che il loro contenuto fosse già stato esposto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Occorre poi soggiungere che, nella specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la pretesa attorea anche sulla base delle estimoniali. Ha richiamato, a tal fine, la deposizione del teste il quale aveva Testimone_1 che l'incarico di vendere l'immobile de che era stato lui proporre la compravendita ai coniugi CP_1 Controparte_3 rezzo pagato dai nuovi acquirenti alla attrice era stato come riportato nell'atto pubblico nonché quelle dei coniugi – CP_4
, i quali si erano limitati a confermare circostanze irrilevanti ai la Parte_1 già provate documentalmente. Solo il fornitore dell'impianto elettrico fermato che il lavoro da lui es issionato e pagato dal mentre il fornitore degli infissi, veva dichiarato di non CP_1 Controparte_5 le circostanze e le matrici degli Il Tribunale, in ogni caso, ha disatteso integralmente la domanda attorea anche sul presupposto che l'attore non avesse dato prova del patto di rimborso intervenuto tra le parti, del quale non vi era traccia scritta e nemmeno risultava confermata da alcuna dichiarazione testimoniale. L'appellante, con il proposto gravame, non censura detta statuizione espressamente, ma si limita a contestare l'ulteriore passaggio motivazionale con il quale il Giudice afferma l'insussistenza del diritto a conseguire i pretesi rimborsi anche in virtù del disposto dell'art. 1150 c.c.. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza, per difetto di interesse. Tanto, in ossequio al pacifico insegnamento secondo cui "... allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione - la parte soccombente ha l'onere di censurare in appello con idonea impugnativa, pena l'inammissibilità della impugnazione, ciascuna delle ragioni della decisione, posto che, in difetto, non può più successivamente censurarsi la ratio decidendi non tempestivamente contestata, né utilmente discutersi, sotto qualsiasi profilo, della statuizione che in detta ratio trova autonomo sostegno, a nulla valendo, a tal fine, la richiesta di riforma della decisione (di per sé inidonea a superare il difetto di specificità dei motivi di impugnazione)" (cfr. Cass. nn. 4330/77, 7675/ 95, 7809/01, 2938/06, 2811/06, 8847/2014). Per mera completezza espositiva, va peraltro soggiunto che nemmeno è fondato l'assunto dell'appellante secondo cui la consegna dell'immobile, avvenuta dopo la
5 stipula del preliminare comporterebbe il possesso materiale dell'immobile e, quindi, il diritto a conseguire i miglioramenti da lui apportati allo stesso, atteso che, per pacifica giurisprudenza, la consegna anticipata dell'immobile al promissario acquirente prima della stipula del contratto definitivo traslativo della proprietà dà luogo ad una mera detenzione qualificata del bene nel proprio interesse, ma “alieno nomine” (cfr., Cass. S.U., 27/03/2008, n.7930), donde l'insussistenza a conseguire le indennità di cui all'art. 1150 c.c. (tra le ultime, in tal senso, cfr. Cass. 24/12/2024, n.3440 e Cass. 28/12/2023, n. 36153). Per le esposte considerazioni, entrambi i motivi di gravame devono essere disattesi, confermandosi integralmente l'impugnata sentenza. Le spese del grado, in ossequio al principio della soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo, a mente del DM 55/14 e s.m., in base al valore della causa, come desunto dalla misura del credito litigioso. Va altresì dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ba Civile, definitiva do sull'appello proposto da nei confronti di in Controparte_1 CP_2 persona del suo legale rap ore, avverso la se 0, resa dal Tribunale di Foggia il 25.06.2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)-condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. 4.888,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
istenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Controparte_1
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228). Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 25 marzo 2025 Il Presidente dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
6
La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Luciano Guaglione Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 869 R.G. 2020, relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 843/2020, resa dal Tribunale di Foggia il 25.06.202020, notificata il 26.06.2020, avente ad oggetto: arricchimento senza causa
– quietanza liberatoria
[...]
rappresentato e difeso dall' avv. Maria Vittoria Bruno, per Controparte_1 ll'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Foggia
=Appellante= E in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_2
Marco Frezzolini, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Roma
=Appellata= All'udienza collegiale del 30 giugno 2023, tenutasi mediante lo scambio di note scritte in attuazione delle disposizioni normative dirette a contrastare l'emergenza sanitaria da COVID 19 e dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni rassegnate dai difensori delle parti, depositate telematicamente ed accluse al fascicolo telematico del procedimento, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente trascritto, è stata riservata per la decisione con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c..
1 - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO – con atto di citazione notific 15 convenne in Controparte_1 giudiz unale di Foggia, la società chiedendone la CP_2 condanna al pagamento di complessivi € 24.492,04, e rivalutazione, corrispondenti al costo dei lavori dallo stesso fatti eseguire sull'immobile in fase di costruzione in Manfredonia, loc.tà Rondinella, promessogli in vendita, dalla società convenuta con contratto preliminare del giugno 2007, poi risolto consensualmente in data 10.05.2010 con contestuale alienazione a terzi dell'immobile compromesso. La società convenuta, costituitasi ritualmente, contrastò l'avversa domanda, deducendone l'infondatezza per avere le parti rilasciato, nell'atto di risoluzione consensuale del contratto preliminare, reciproca quietanza liberatorio da ogni obbligo riveniente dal contratto preliminare risoluto, fatta salva la restituzione dell'acconto di
€ 100.000,00, versato dal promissario acquirente. Gradatamente, eccepì la non debenza delle somme pretese per le asserite migliorie, in quanto, se di fatto realizzate, lo sarebbero state per esclusiva comodità dello stesso attore, che aveva già trasferito la propria residenza nell'immobile compromesso. Era, peraltro, inammissibile la domanda di ingiustificato arricchimento per difetto di sussidiarietà, avendo lo stesso attore dedotto che tra le parti era intervenuto espresso accordo per il rimborso del costo dei lavori in questione. Infine, nessun arricchimento aveva conseguito essa attrice dalla esecuzione degli anzidetti lavori, avendo alienato l'immobile oggetto del contratto preliminare consensualmente risoluto, ad un prezzo inferiore a quello in esso previsto. Concessi i termini per lo scambio di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., ed istruita la causa con prova orale, all'esito, l'adito Tribunale con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, ha rigettato la domanda attorea regolando le spese secondo soccombenza. Tanto, sul presupposto che la rilasciata quietanza liberatoria poteva essere impugnata solo per errore di fatto o violenza. In ogni caso, non spettava il preteso rimborso, non essendo stato provato l'effettivo esborso di tutte le somme pretese né che riguardo ad esso fosse intervenuto una espressa intesa tra le parti;
intesa che sarebbe stata, in ogni caso superata, dalla predetta quietanza liberatoria. Infine, quel rimborso nemmeno competeva a titolo di indennità di migliorie ex art. 1150 c.c. atteso che l'attore non aveva conseguito il possesso dell'immobile ma la sola sua detenzione.
Con atto notificato a mezzo pec il 27.07.2020, ha proposto Controparte_1 appello avverso la sentenza, chiedendone l'integrale ri imento delle domande originariamente proposte ed il favore delle spese del doppio grado. Con comparsa depositata l'8.10.2020 si è costituita l'appellata, contrastando estensivamente il gravame, di cui ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità ex artt. 348 bis;
nel merito, ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese del grado. Quindi, acquisita la documentazione in atti, all'udienza del 30 giugno 2023, la
2 causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata introitata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
=Motivi della decisione= Preliminarmente osserva la Corte che la raggiunta fase decisoria comporta il venir meno della necessità di delibare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (cfr. Cass. 15 aprile 2019, n. 10422). Passando quindi all'esame del merito del gravame, affidato a due motivi, con il primo, l'appellante lamenta la violazione dell'art. 1150 c.c. e l'errata valutazione della documentazione prodotta. Osserva, in particolare, che erroneamente il Giudice di prime cure aveva qualificato come mera detenzione non anche come possesso la disponibilità dell'immobile da parte di esso appellante. Conseguentemente, sussistendo i presupposti per applicazione del disposto dell'art. 1150 c.c., essendo stati eseguiti i lavori oggetto di causa nel mentre esso appellante era nel possesso dell'immobile, avrebbe dovuto accogliersi la domanda dallo stesso proposta, volta a conseguire il rimborso delle spese sostenute per realizzarle, a prescindere dalla dimostrazione di un accordo in tal senso. Il possesso dell'immobile e l'esecuzione delle migliorie sullo stesso eseguite erano stati, peraltro, provate attraverso l'espletate prove testimoniali oltre che dalla documentazione prodotta. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell'art. 2726 c.c., in quanto il Tribunale aveva ritenuto, erroneamente, di non accogliere la domanda in quanto l'atto di quietanza risultava esaustivo e non sottoponibile anche alla mera prova per testi. Al contrario, secondo l'appellante, il divieto di prova testimoniale ex art. 2722 c.c. poteva riferirsi al contratto, non anche agli atti unilaterali, quale appunto era la quietanza liberatoria, la quale costituiva una mera dichiarazione di scienza, riguardo al convincimento soggettivo dell'interessato di essere stato soddisfatto di tutti i suoi diritti, priva di alcuna efficacia negoziale. Il Tribunale, peraltro, aveva considerato inammissibile (perché tardiva) la produzione dei file audio allegati da esso appellante, in quanto il loro contenuto era stato esposto già nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. (versamento da parte degli acquirenti dell'immobile già oggetto del preliminare risolto della somma di € 80.000,00 già saldata per contanti prima della stipula del definitivo) e, comunque, confermato dalle deposizioni testimoniali acquisite nel corso del giudizio, le quali avevano ribadito che la quietanza era stata rilasciata solo con riferimento alla avvenuta restituzione della caparra versata ed alla quota parte del prezzo versata in acconto in forza del preliminare poi risolto. Riassuntivamente richiamati i motivi di gravame, gli stessi possono congiuntamente esaminarsi in quanto logicamente connessi. Quanto all'efficacia della quietanza liberatoria, è incontestato tra le parti l'intervenuta stipula di un contratto preliminare di vendita e la sua risoluzione consensuale con atto
3 del 10.05.2010, contestualmente alla stipula dell'atto pubblico con il qu ata alienò l'immobile oggetto del preliminare risoluto alla sig.ra Parte_1
[...]
Nell'atto di risoluzione consensuale, così come pure incontestatamente riconosciuto dalle parti, le stesse dichiararono di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra per nessun titolo o causa e tantomeno per interessi e per danni, e, quindi, entrambe rilasciarono ampia e finale quietanza, liberazione , fatto salvo ovviamente l'effettivo pagamento della somma versata dal in conto al prezzo del CP_1 preliminare risolto. Con il secondo motivo di gravame, la cui disamina è pregiudiziale rispetto al primo, l'appellante, senza contestare di aver effettivamente sottoscritto l'anzidetta quietanza, assume la sua inidoneità a valere quale confessione stragiudiziale, configurando una mera dichiarazione di scienza, riferita peraltro alla sola restituzione degli acconti versati in forza del contratto risolto. Sicché l'espletata prova per testi doveva ritenersi correttamente ammessa ed idonea a comprovare l'avvenuta esecuzione delle migliorie dedotte in giudizio ed il loro mancato pagamento da parte dell'originaria convenuta. La censura non coglie nel segno, atteso che la pronuncia di prime cure, che la Corte condivide pienamente, è conforme al consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo il quale la quietanza "tipica", essendo indirizzata al "solvens", fa piena prova dell'avvenuto pagamento, sicché il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza (cfr., tra le tante, Cass. 20/02/2018, n.4063 e Cass. 04/03/2019, n.6240). Quindi, il creditore che abbia emesso la quietanza, ove non ne disconosca la sottoscrizione, non può eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, risultando irrilevante che il confidente deduca, a tal fine, prova per testimoni limitatamente alla non rispondenza al vero dei fatti confessati, avendo egli l'onere di dimostrare anche l'errore di fatto o la violenza inficianti la dichiarazione confessoria (cfr. Cass. 27.07.2018, n. 19896; Cass. 20.02.2018, n. 4063; Cass. S.U. 22.09.2014, n. 19888; Cass. S.U. 13.05 2002, n. 6877). Nel tentativo di contrastare detti assunti, l'appellante non allega circostanze idonee a consentire l'ingresso della prova testimoniale disposta in prime cure e ritenuta inammissibile nell'impugnata sentenza , ma si limita ad asserire che la rilasciata quietanza configurerebbe una mera dichiarazione di stile, inidonea ad escludere la possibilità di prova dei fatti contrari alla stessa o nella stessa non specificamente considerati. Tale deduzione non può trovare accoglimento in quanto emerge chiaramente dal contesto in cui essa fu rilasciata (atto di risoluzione consensuale del contratto preliminare intervenuto tra le parti) la determinazione di volontà delle stesse parti di ritenere definita ogni reciproca ragione e/o pretesa, anche a titolo di interessi e/o
4 danni, riveniente dal contratto preliminare risoluto per cui è da ritenere che la parte l'abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di abdicare o transigere sui propri diritti, comunque rivenienti da quel contratto preliminare. Né è fondata la doglianza relativa alla mancata acquisizione dei file audio prodotti dall'appellante solo in allegato alla comparsa conclusionale di prime cure, attesa la sua palese tardività (in quanto effettuata oltre i termini preclusivi fissati dall'art. 183 comma 6 n. 2, c.p.c.) a nulla rilevando che il loro contenuto fosse già stato esposto nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. Occorre poi soggiungere che, nella specie, il Giudice di prime cure ha ritenuto infondata la pretesa attorea anche sulla base delle estimoniali. Ha richiamato, a tal fine, la deposizione del teste il quale aveva Testimone_1 che l'incarico di vendere l'immobile de che era stato lui proporre la compravendita ai coniugi CP_1 Controparte_3 rezzo pagato dai nuovi acquirenti alla attrice era stato come riportato nell'atto pubblico nonché quelle dei coniugi – CP_4
, i quali si erano limitati a confermare circostanze irrilevanti ai la Parte_1 già provate documentalmente. Solo il fornitore dell'impianto elettrico fermato che il lavoro da lui es issionato e pagato dal mentre il fornitore degli infissi, veva dichiarato di non CP_1 Controparte_5 le circostanze e le matrici degli Il Tribunale, in ogni caso, ha disatteso integralmente la domanda attorea anche sul presupposto che l'attore non avesse dato prova del patto di rimborso intervenuto tra le parti, del quale non vi era traccia scritta e nemmeno risultava confermata da alcuna dichiarazione testimoniale. L'appellante, con il proposto gravame, non censura detta statuizione espressamente, ma si limita a contestare l'ulteriore passaggio motivazionale con il quale il Giudice afferma l'insussistenza del diritto a conseguire i pretesi rimborsi anche in virtù del disposto dell'art. 1150 c.c.. Ne consegue l'inammissibilità della doglianza, per difetto di interesse. Tanto, in ossequio al pacifico insegnamento secondo cui "... allorché la sentenza di primo grado pronunci sulla domanda in base ad una pluralità di autonome ragioni, ciascuna di per sé sufficiente a giustificare la decisione - la parte soccombente ha l'onere di censurare in appello con idonea impugnativa, pena l'inammissibilità della impugnazione, ciascuna delle ragioni della decisione, posto che, in difetto, non può più successivamente censurarsi la ratio decidendi non tempestivamente contestata, né utilmente discutersi, sotto qualsiasi profilo, della statuizione che in detta ratio trova autonomo sostegno, a nulla valendo, a tal fine, la richiesta di riforma della decisione (di per sé inidonea a superare il difetto di specificità dei motivi di impugnazione)" (cfr. Cass. nn. 4330/77, 7675/ 95, 7809/01, 2938/06, 2811/06, 8847/2014). Per mera completezza espositiva, va peraltro soggiunto che nemmeno è fondato l'assunto dell'appellante secondo cui la consegna dell'immobile, avvenuta dopo la
5 stipula del preliminare comporterebbe il possesso materiale dell'immobile e, quindi, il diritto a conseguire i miglioramenti da lui apportati allo stesso, atteso che, per pacifica giurisprudenza, la consegna anticipata dell'immobile al promissario acquirente prima della stipula del contratto definitivo traslativo della proprietà dà luogo ad una mera detenzione qualificata del bene nel proprio interesse, ma “alieno nomine” (cfr., Cass. S.U., 27/03/2008, n.7930), donde l'insussistenza a conseguire le indennità di cui all'art. 1150 c.c. (tra le ultime, in tal senso, cfr. Cass. 24/12/2024, n.3440 e Cass. 28/12/2023, n. 36153). Per le esposte considerazioni, entrambi i motivi di gravame devono essere disattesi, confermandosi integralmente l'impugnata sentenza. Le spese del grado, in ossequio al principio della soccombenza, devono porsi a carico dell'appellante, nella misura liquidata in dispositivo, a mente del DM 55/14 e s.m., in base al valore della causa, come desunto dalla misura del credito litigioso. Va altresì dato atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a carico dell'appellante, dell'ulteriore versamento del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/02, essendo stata proposta l'impugnazione in data successiva al 30.01.2013.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ba Civile, definitiva do sull'appello proposto da nei confronti di in Controparte_1 CP_2 persona del suo legale rap ore, avverso la se 0, resa dal Tribunale di Foggia il 25.06.2020, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
1)-rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2)-condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio che liquida, per compensi, in €. 4.888,00, oltre al 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., come e se per legge dovuta;
istenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del Controparte_1
2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (introdotto con la L. 24 dicembre 2012, n. 228). Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 25 marzo 2025 Il Presidente dott. Filippo Labellarte
Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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