Articolo 10 della Legge 27 novembre 1956, n. 1407
Articolo 9
Versione
13 gennaio 1957
Art. 10.

La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1955.
Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.

Entrata in vigore il 13 gennaio 1957