Art. 10.
La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1955.
Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.
La presente legge ha effetto dal 1º gennaio 1955.
Restano fermi i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle norme del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato ed alle successive norme modificative ed integrative.