Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/1977, n. 937
CASS
Sentenza 7 marzo 1977

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Non e censurabile in Cassazione la sentenza del merito, secondo cui l'art 121 del regolamento per il personale del Banco di Napoli (deliberato dal consiglio d'amministrazione il 22 gennaio 1969) nella parte in cui prevede un'indennita aggiuntiva di cessazione del rapporto di lavoro, deve ritenersi sostituito di diritto dalla legge 18 dicembre 1960 n 1561, che disciplina la corresponsione dell'indennita d'anzianita, e che, di conseguenza, il lavoratore posto in congedo per anzianita non ha diritto all'eccezionale maggiorazione dell'indennita aggiuntiva, di cui all'art 140 dello stesso regolamento, posto che detta maggiorazione non costituisce un 'premio di fedelta' dotato di una propria autonomia, ma e previsto come parte integrativa della stessa indennita aggiuntiva. ( V 4008/75, mass n 378300).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/1977, n. 937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 937
    Data del deposito : 7 marzo 1977

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